N. 3 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 ottobre 2016

Ordinanza del 7 ottobre 2016 del Tribunale  amministrativo  regionale
per la Calabria - Sede di Catanzaro  sul  ricorso  proposto  da  Maio
Guglielmo  S.r.l. contro Regione Calabria. 
 
Ambiente - Norme della Regione Calabria - Misure di  salvaguardia  in
  pendenza dell'approvazione del nuovo piano  regionale  di  gestione
  dei rifiuti - Sospensione, per il periodo di un anno, del  rilascio
  di autorizzazioni di deposito di  rifiuti  e  dei  procedimenti  di
  valutazione ambientale e  di  autorizzazione  pendenti  presso  gli
  uffici della Giunta regionale. 
- Legge della Regione Calabria 19 febbraio  2016,  n.  8  (Misure  di
  salvaguardia  in  pendenza  dell'approvazione   del   nuovo   piano
  regionale di gestione dei rifiuti), art. 1. 
(GU n.6 del 8-2-2017 )
 
        IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA 
                            Sezione Prima 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 414 del 2016, proposto da: 
      Maio Guglielmo S.r.l., in  persona  del  legale  rappresentante
p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Bice Annalisa Pasqualone,
codice fiscale PSQBNN71D57F376M,  Lazzaro  Di  Trani  codice  fiscale
DTRLZR58C10I907D, con  domicilio  eletto  presso  Alessio  Sculco  in
Catanzaro, viale dei Normanni n. 45; 
 
                               Contro 
 
    Regione Calabria, in  persona  del  legale  rappresentante  p.t.,
rappresentata  e  difesa  dall'avvocato  Massimiliano  Manna   codice
fiscale MNNMSM69E03F839T, con domicilio eletto presso il  suo  studio
in Catanzaro, Uff. legale Regione Calabria; 
    Per l'annullamento: 
      1. dell'atto prot. 69076 del 2 marzo 2016 con  cui  la  Regione
Calabria ha sospeso il procedimento VIA/AIA relativo al  progetto  di
discarica di rifiuti  pericolosi  e  non  da  ubicarsi  in  localita'
Giammiglione del Comune di Crotone; 
      2. dell'atto prot. 32079 del 3 febbraio 2016 con cui la Regione
Calabria ha reso chiarimenti in relazione alla prescrizione  n.1  del
parere favorevole reso dalla STV nella seduta del 18 gennaio 2016; 
      3. della nota Pec del 1° febbraio 2016, non  conosciuta  e  mai
comunicata; 
      4. di ogni  altro  connesso,  presupposto  e  conseguente,  ivi
compreso, ove occorra il verbale della STV del 18 gennaio 2016. 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Calabria; 
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14  settembre  2016  la
dottoressa Germana Lo Sapio e uditi per le  parti  i  difensori  come
specificato nel verbale; 
      1. Oggetto di questo  giudizio  e'  l'azione  di  annullamento,
promossa ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 2 luglio  2010
n. 104, dell'atto prot. n. 0069076  del  2  marzo  2016  con  cui  la
Regione Calabria ha sospeso, nelle more dell'approvazione  del  nuovo
piano regionale di gestione dei rifiuti (e,  in  ogni  caso,  per  la
durata massima di  un  anno),  il  procedimento  avviato  dalla  Maio
Guglielmo S.r.l., con istanza del 30  luglio  2009,  e  diretto  alla
Valutazione di impatto ambientale e al rilascio della  Autorizzazione
integrata ambientale, per  la  realizzazione  di  una  discarica  per
rifiuti pericolosi  e  non  pericolosi  da  collocarsi  in  localita'
Giammiglione, presso il Comune di Crotone. 
      2.  Il  procedimento  era   stato   attivato   dalla   societa'
interessata sul presupposto che il piano regionale  di  gestione  dei
rifiuti efficace ratione temporis individuava un  sito  idoneo  nella
predetta localita'; si e' protratto, intervallato da diversi  giudizi
introdotti dinnanzi a questo Tribunale, dal 2009 fino al  momento  di
adozione dell'atto che ne ha disposto la sospensione ad tempus. 
      3. Al fine di contestualizzare la controversia in  esame,  pare
opportuno segnalare che: 
        al  momento  dell'adozione  dell'atto  di   sospensione,   il
procedimento amministrativo risultava  essere  in  fase  di  doveroso
rinnovamento, poiche' con sentenze di questo Tribunale (TAR Calabria,
Catanzaro n. 403 del 2011 e n. 998 del 2012,  passate  in  giudicato)
erano  state  annullate  le  precedenti   valutazioni   negative   di
compatibilita' ambientale (decreti n. 5066 dell'8 aprile  2010  e  n.
9549 del 1° agosto del 2011 della Regione Calabria); 
        da ultimo, con sentenza del TAR Calabria:, Catanzaro, I sez.,
27 aprile 2015, n. 719 (confermata  con  sentenza  del  Consiglio  di
Stato, sez. V, 23 giugno 2016, n. 3794) e' stata  rigettata  l'azione
di ottemperanza diretta ad ottenere il  provvedimento  favorevole  di
compatibilita' ambientale; 
        infine, con successiva sentenza, sempre di questa Sezione, n.
531 del 22 marzo 2016, e' stata dichiarata  cessata  la  materia  del
contendere   in   relazione   ad   un   sopravvenuto   atto   recante
«l'archiviazione»    del    procedimento    in    controversia     e,
contestualmente, accertata l'illegittimita' del predetto atto ex art.
34 comma 3 del decreto legislativo 2 luglio  2010  n.  104,  ai  fini
della eventuale azione risarcitoria. 
    4.  La  determinazione  recante  la  sospensione  procedimentale,
oggetto dell'odierna  impugnazione,  come  chiaramente  rappresentato
anche nella sua motivazione, e' stata adottata  in  «applicazione  ed
esecuzione» della legge regionale n. 8 del 16 febbraio 2016  (entrata
in vigore il giorno 20 febbraio  2016)  «Misure  di  salvaguardia  in
pendenza dell'approvazione del nuovo piano regionale di gestione  dei
rifiuti», il cui art. 1 - anche  esso  riportato  testualmente  nella
parte  motiva  del  provvedimento  -  cosi'  statuisce:  «nelle  more
dell'approvazione del nuovo Piano regionale di gestione  dei  rifiuti
di cui all'art. 199 del decreto legislativo 3  aprile  2006  n.  152,
allo scopo di  garantire  la  tutela  giuridica  dell'ambiente  e  in
considerazione della situazione particolare del territorio calabrese,
caratterizzata da una elevata concentrazione di siti di  smaltimento,
e' sospeso il rilascio di autorizzazioni di deposito di rifiuti sul o
nel suolo (codice D1  dell'allegato  B  alla  parte  IV  del  decreto
legislativo n. 152/2006) ancorche' non  in  contrasto  con  il  piano
attualmente vigente. La sospensione di cui al presente  comma  ha  la
durata di un anno (comma 1);  per  le  medesime  finalita'  rimangono
altresi' sospesi per il periodo previsto dal comma 1  i  procedimenti
di valutazione ambientale e di autorizzazione relativi al deposito di
rifiuti sul o nel suolo (codice D1 dell'allegato B alla parte IV  del
decreto legislativo n. 152/2006, pendenti  presso  gli  uffici  della
Giunta Regionale (comma 2); le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non
si applicano alle autorizzazioni gia' concesse alla data  di  entrata
in vigore della presente legge e ai siti pubblici di  smaltimento  di
rifiuti solidi urbani rispondenti al  principio  dell'autosufficienza
(comma 3)». 
    Sul presupposto interpretativo che il  procedimento  avviato  nel
2009  concernente  il  «progetto  per  una  discarica   per   rifiuti
pericolosi e non, da ubicarsi in localita' Giammiglione del Comune di
Crotone,  presentato  dalla  Maio  Guglielmo  S.r.l.,  rientra  nella
casistica di cui alla succitata normativa» e considerando che, con la
nota del Dipartimento regionale ambiente e territorio del 3  febbraio
2016, era gia' stata  convocata  la  conferenza  di  servizi  per  il
successivo 9 marzo, con l'atto gravato l'amministrazione regionale ha
quindi disposto «la sospensione del procedimento AIA e, pertanto, dei
lavori della conferenza di servizi». 
    5.  La  domanda  di  annullamento  portata  alla  cognizione  del
Tribunale e' fondata sull'assunto della illegittimita'  dell'atto  in
esame «derivata» dalla dedotta  illegittimita'  costituzionale  della
norma  regionale  di  cui  esso  costituisce  mera  «applicazione  ed
esecuzione»;  la  causa  petendi  e'  infatti  integrata,  nel   caso
specifico, esclusivamente dalle censure di incostituzionalita'  della
legge regionale, alla stregua di  diversi  parametri  costituzionali,
tra i quali quello di cui all'art. 117 comma 2 lett. s)  Costituzione
che prevede la competenza esclusiva  del  legislatore  statale  nella
materia dell'ambiente e dell'ecosistema. 
    6. Sulla ammissibilita' del ricorso contenente motivi di  diritto
ex art. 40 comma 1 lett. d) del decreto legislativo 2 luglio 2010  n.
104 corrispondenti esclusivamente a  censure  di  incostituzionalita'
della norma, in applicazione della quale e' adottato il provvedimento
amministrativo  impugnato,  il  Tribunale   si   e'   gia'   espresso
positivamente con la sentenza non definitiva TAR  Catanzaro  n.  1916
del 5 ottobre 2016 adottata nell'ambito di questo stesso giudizio. 
    7. Il rapporto di  presupposizione  intercorrente  tra  la  norma
legislativa  regionale  e  l'atto  adottato  dall'amministrazione  si
riverbera invero sul  profilo  della  rilevanza  della  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art.  1  della  legge  regionale  n.
8/2016, sollevata con riferimento all'art. 117 comma 2 lett. s) della
Costituzione  che,   ad avviso   del   Tribunale   non   e'   neanche
manifestamente infondata, cosicche' sussistono entrambi i presupposti
per l'adozione della presente ordinanza ex art. 23 l'11 marzo 1953 n.
87. 
    8. In particolare, quanto  alla  rilevanza  della  questione  nel
presente giudizio deve osservarsi che: 
      la norma regionale di cui all'art.  1  legge  regionale  8/2016
attribuisce all'amministrazione titolare del procedimento diretto  al
rilascio  delle   valutazioni   di   impatto   ambientale   e   delle
autorizzazioni integrate ambientali per la realizzazione  e  gestione
di nuovi impianti di smaltimento o recupero rifiuti sul o nel  suolo,
il  potere/dovere   di   sospendere   provvisoriamente   i   relativi
procedimenti, qualora all'entrata in vigore della  legge  essi  siano
ancora in corso, in attesa dell'adozione del nuovo piano regionale di
gestione dei rifiuti e, in ogni caso, per la  durata  massimo  di  un
anno dall'entrata in vigore della legge; 
      si  tratta  di  un  potere  amministrativo   privo   di   spazi
decisionali,  sia  quanto  all'anche  al  quando,   essendo   rimessa
all'amministrazione    regionale    unicamente    una     valutazione
interpretativa della sussumibilita'  della  fattispecie  concreta  in
quella astratta delineata dal legislatore regionale, poiche' in  caso
di soluzione positiva, l'adozione dell'atto di  sospensione  risulta,
per come e' formulata la norma, doverosa sotto ogni profilo; 
      tant'e' che, in ossequio a quanto disposto  dall'art.  1  della
legge  regionale  n.  8/2016,  e  considerando  che  il  procedimento
amministrativo  avviato  su  istanza  della  Maio  Guglielmo   S.r.l.
rientrasse pienamente nella sfera di applicabilita' dell'art. 1 della
legge  regionale  n.  8/2016,  sia  per  l'oggetto  (trattandosi  del
progetto  di  realizzazione  di  una  nuova  discarica   di   rifiuti
pericolosi e non), che per le coordinate temporali (trattandosi di un
procedimento ancora in fase di svolgimento), il Dipartimento ambiente
e territorio della Regione Calabria ha adottato il  provvedimento  di
sospensione procedimentale,  sulla  cui  illegittimita'  derivata  il
Tribunale e' ora chiamato a pronunciarsi. 
    La  rilevanza  della  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 1 della legge regionale sopra richiamato,  con  riferimento
all'art. 117 comma 2 lett. s) Costituzione,  e'  determinata  proprio
dal  rapporto  di  mera   applicazione   intercorrente   tra   l'atto
amministrativo gravato e la norma regionale  che  ne  costituisce  il
fondamento. 
    In  particolare,  avendo   la   parte   ricorrente   dedotto   la
illegittimita' derivata dell'atto amministrativo  per  effetto  della
incostituzionalita' della norma regionale, al  fine  di  vagliare  la
legittimita' del provvedimento amministrativo, deve pregiudizialmente
risolversi la questione di legittimita'  costituzionale  della  norma
che ne costituisce il fondamento; una  eventuale  declaratoria  della
norma  regionale  sopra  indicata  e'  infatti  idonea  ad   incidere
direttamente   sulla    decisione    del    Tribunale,    comportando
l'accoglimento della domanda  di  annullamento  ex  art.  29  decreto
legislativo  2  luglio  2010  n.  104  del  provvedimento   meramente
esecutivo, per il venir meno della  fonte  attributiva  del  relativo
potere amministrativo, con piena soddisfazione  della  pretesa  della
parte ricorrente nel presente giudizio (cfr. Cons. St., sez.  IV,  13
aprile 2016, n. 1458). 
    9. Quanto al  profilo  della  non  manifesta  infondatezza  della
questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  1  della  legge
regionale n. 8 del 2016, in relazione all'art. 117 comma 2  lett.  s)
della  Costituzione,  concernente  competenza  legislativa  esclusiva
dello stato in materia di «ambiente ed  ecosistema»,  pare  opportuno
osservare che: 
      la  giurisprudenza  della   Corte   costituzionale   che,   pur
riconoscendo a tale materia «trasversale» la  naturale  vocazione  ad
impattare su materie diverse, oggetto anche di competenza legislativa
regionale concorrente o residuale (Corte costituzionale  sentenza  n.
407 del 2002), si e' consolidata nell'affermare il principio  che  la
sua diretta disciplina e' riservata allo Stato,  cui  spetta  in  via
esclusiva  «il  potere  di  fissare  standards  di  tutela   uniformi
sull'intero territorio nazionale» (da ultimo,  Corte  costituzionale,
sentenza n. 210 del 2016); 
      alle  Regioni  e'  consentito  apportare   deroghe   in   senso
migliorativo rispetto ai parametri di  tutela  dell'ambiente  fissati
dalla normativa  statale,  ma  purche'  la  relativa  disciplina  sia
adottata in materie  attribuite  alla  loro  competenza  legislativa;
materie che, in  ragione  della  naturale  trasversalita'  di  quella
ambientale, intersecano quella oggetto di riserva statale ex art. 117
comma 2 lett. s) Costituzione; 
      le disposizioni  legislative  statali  adottate  nella  materia
della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema»  fungono  infatti  «da
limite alla disciplina che le  Regioni,  anche  a  statuto  speciale,
dettano nei settori di loro competenza, essendo  ad  esse  consentito
soltanto  eventualmente  di  incrementare  i  livelli  della   tutela
ambientale, senza pero' compromettere  il  punto  di  equilibrio  tra
esigenze contrapposte espressamente  individuato  dalla  norma  dello
Stato» (Corte costituzionale sentenza n. 210  del  2016,  cit.);  «le
Regioni sono dunque legittimate ad intervenire in tale ambito solo  a
condizione che perseguano finalita' proprie  attinenti  a  competenze
regionali e, comunque, garantendo  livelli  di  tutela  dell'ambiente
piu' elevati di quelli previsti dalla legislazione statale ambientale
stabilito dallo Stato» (Corte costituzionale sentenza n. 58 del  2015
che richiama quali precedenti le sentenze n. 314 del 2009, n. 62  del
2008 e n. 378 del 2007); 
      la  Corte  costituzionale  ha  poi  anche  specificato  che  la
disciplina dei  rifiuti  e'  pienamente  riconducibile  alla  materia
«tutela dell'ambiente e  dell'ecosistema»,  come  attribuita  in  via
esclusiva alla competenza legislativa dello Stato ex art. 117,  comma
2, lettera s), Costituzione,  anche  quando  interferisce  con  altri
interessi e competenze, di modo che «deve intendersi  riservato  allo
Stato il potere di fissare livelli  di  tutela  uniforme  sull'intero
territorio nazionale, ferma restando la competenza delle Regioni alla
cura di interessi funzionalmente collegati  con  quelli  propriamente
ambientali» (Corte costituzionale sentenza n. 67 del 2014; in  questo
senso, anche le sentenze n. 285 del 2013; n. 54 del 2012; n. 244  del
2011; n. 225 del 2009; n. 164 del 2009 e n. 437 del 2008); 
      pertanto anche per tale specifico ambito della piu' complessiva
materia ambientale, si  delinea  come  netta  la  ripartizione  delle
competenze legislative tra Stato e Regioni, essendo  riconosciuto  al
primo il monopolio del potere legislativo, anche in attuazione  degli
obblighi  comunitari  (derivanti,   in   particolare,   quanto   alla
regolamentazione delle discariche, dalla direttiva del  Consiglio  26
aprile 1999, n. 1999/31/CE e  dalla  giurisprudenza  della  Corte  di
giustizia che ha enucleato i principi generali  vigenti  in  materia:
sentenza 15 ottobre 2014 nella causa C-323/13). 
    10. Tanto premesso, il Tribunale  e'  dell'avviso  che  la  norma
all'art. 1 della legge regionale n.  8/2016,  che  viene  in  rilievo
quale norma conferente il  potere  vincolato  esercitato  con  l'atto
oggetto di impugnazione, si colloca proprio nell'ambito materiale dei
«rifiuti» e, invadendo un campo di esclusiva  competenza  legislativa
statale,  fa  sorgere  fondati  dubbi  circa  la   sua   legittimita'
costituzionale con riguardo alla  piu'  volta  citata  norma  di  cui
all'art. 117 comma 2 lett. s) Costituzione. 
    Come sopra riferito, l'art. 1 della  legge  regionale  n.  8/2016
introduce  al  dichiarato  scopo  «di  garantire   tutela   giuridica
dell'ambiente e in considerazione della  situazione  particolare  del
territorio calabrese, caratterizzata da una elevata concentrazione di
siti di smaltimento» la sospensione, nelle more dell'approvazione del
nuovo piano regionale di gestione dei rifiuti e, in ogni caso, per un
anno, sia dei procedimenti amministrativi  diretti  del  rilascio  di
autorizzazioni di deposito di rifiuti sul  o  nel  suolo  (codice  D1
dell'allegato B alla parte IV del decreto legislativo  n.  152/2006),
anche se i relativi progetti non siano, allo stato, in contrasto  con
il  piano  regionale  di  gestione  dei  rifiuti  vigente;  sia   dei
subprocedimenti connessi di valutazione di impatto  ambientale  e  di
autorizzazione  relativi  al  deposito  rifiuti  sul  o  nel   suolo,
«pendenti presso gli uffici della Giunta regionale». 
    Invero, ad avviso del  Tribunale,  anche  mediante  lo  specifico
richiamo  alle  «operazioni  di  smaltimento»  dei  rifiuti  di   cui
all'allegato B alla parte IV del decreto legislativo  n.  152/2006  -
cui  espressamente  rinvia  per   delimitare   il   perimetro   della
fattispecie applicativa - e, in particolare, a quelle di deposito sul
o nel suolo («ad esempio discarica», di cui al codice  D1  del  sopra
indicato  allegato),  la  norma  regionale  ha  inteso  disciplinare,
incidendo   in   particolare   in   senso   dilatorio   sui   termini
procedimentali,  direttamente  la  materia  dei   «rifiuti»   e,   in
particolare, quella della «discariche», cosi'  facendo  ritenere  non
manifestamente infondati i dubbi che vi sia stata una invasione della
sfera di competenza esclusiva del legislatore  statale  ex  art.  117
comma 2 lett. s) Costituzione. 
    Militano in tal senso sia il valore semantico  delle  espressioni
linguistiche utilizzate nel testo, corroborate dal rinvio alle  norme
nazionali di cui al decreto legislativo n.  152/2006  concernenti  le
«operazioni di smaltimento di rifiuti»; sia lo scopo specifico che il
legislatore regionale, come chiaramente indicato anche  nella  stessa
norma, si e' posto: ovvero quello di assicurare che,  nelle  more  di
approvazione del nuovo piano regionale di gestione dei  rifiuti,  non
siano approvati progetti di realizzazione di  «depositi  dei  rifiuti
sul e nel suolo»,  conformi  ai  criteri  pianificatori  vigenti,  ma
eventualmente in contrasto con quelli da adottarsi. 
    Tale  finalita'  e'   stata   perseguita   pero'   non   mediante
l'accelerazione, sul piano meramente  amministrativo,  dei  tempi  di
approvazione del nuovo atto di pianificazione regionale, ma  mediante
una sospensione ex lege  dei  procedimenti  autorizzatori  in  corso,
concernenti i progetti di nuove discariche; ne' la circostanza che si
tratti di una norma ad efficacia transitoria -  essendo  prevista  la
durata massima della sospensione di un anno,  anche  nell'ipotesi  in
cui entro tale termine non venga approvato il nuovo piano di gestione
dei rifiuti - vale a fugare il dubbio di fondatezza  della  questione
di legittimita' costituzionale della norma in controversia,  poiche',
trattandosi di una materia di competenza legislativa  riservata  allo
Stato, e' comunque esclusa ogni forma di interferenza  normativa  che
abbia ad oggetto la medesima materia (perfino se alle norme regionali
si attribuisca natura cedevole: Corte costituzionale sentenza  n.  67
del 2014). 
    11. La non manifesta infondatezza della questione di legittimita'
costituzionale dell'art.  1  della  legge  regionale  n.  8/2016  con
riferimento all'art. 117 comma 2 lett. s )  Costituzione  emerge,  in
concreto, dalla considerazione che tale  norma  si  pone  in  diretta
violazione della disciplina nazionale, con cui il legislatore statale
ha esercitato la propria competenza esclusiva; e' infatti  palese  il
contrasto dell'art. 1 comma 1 della legge regionale n. 8/2016 con gli
artt. 11, comma 5, 13, commi 1 e 3, e 208 del decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152 (Norme in materia  ambientale)  che  stabiliscono
termini certi per l'istruttoria e  la  definizione  dei  procedimenti
autorizzatori, il cui superamento  comporta  anche  l'attivazione  di
poteri sostitutivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo
1998 n. 112 (cfr. art. 208 commi 3, 8, 9, 10  decreto  legislativo  3
aprile 2006 n. 152); e dell'art. 1 comma 2 della predetta  legge  con
gli artt. 11, 19,  25  26,  29-bis,  29-ter,  29-quater  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006 n.  152  nei  quali  si  prevedono  termini
endoprocedimentali e di definizione del procedimento  certi,  dettati
dal legislatore statale nell'esercizio del  monopolio  normativo  che
gli e' riconosciuto. 
    12. Tanto premesso, il Collegio ritiene pertanto rilevante e  non
manifestamente infondata la esposta  questione  di  costituzionalita'
dell'art. 1 della legge regionale della Calabria n. 8 del  2016,  con
riguardo all'art. 117 comma 2 lett. s) Costituzione. 
    Il giudizio deve di conseguenza  sospendersi  per  la  rimessione
delle  questioni  suddette  all'esame  della  Corte   costituzionale,
mandando alla  segreteria  di  trasmettere  alla  Corte  la  presente
ordinanza, unitamente al ricorso, di notificarla alle parti in  causa
e al presidente della giunta della Regione Calabria e  al  presidente
del Consiglio regionale, nonche' di comunicarla ai  presidenti  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Il Tribunale amministrativo regionale per  la  Calabria  (sezione
prima) 
    Visti gli artt. 134 Cost., 1 L. Cost. 9 febbraio  1948,  n.  1  e
23 legge 11 marzo 1953, n. 87, 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art.  1  della  legge  regionale  n.
8/2016 in relazione all'art. 117 comma 2 lett. s) della Costituzione. 
    Dispone la sospensione del presente giudizio; 
    Ordina   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale, unitamente alla prova delle previste comunicazioni  e
notificazioni; 
    Ordina che, a cura della Segreteria, la  presente  ordinanza  sia
notificata alle parti del giudizio  e  al  presidente  della  Regione
Calabria e del Consiglio Regionale della Calabria. 
    Cosi' deciso in Catanzaro nella Camera di consiglio del giorno 14
settembre 2016 con l'intervento dei magistrati: 
      Vincenzo Salamone, Presidente 
      Giovanni Iannini, consigliere 
      Germana Lo Sapio, referendario, estensore 
 
                       Il Presidente: Salamone 
 
 
                                                L'estensore: Lo Sapio