DECRETO LEGISLATIVO 7 febbraio 2017, n. 16 

Norme  di  attuazione  dello  Statuto   speciale   per   la   Regione
Trentino-Alto Adige recanti disposizioni  in  materia  di  delega  di
funzioni riguardanti l'attivita' amministrativa  e  organizzativa  di
supporto agli uffici giudiziari. (17G00028) 
(GU n.43 del 21-2-2017)
 
 Vigente al: 8-3-2017  
 

 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, recante approvazione del testo unico delle leggi  costituzionali
concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; 
  Visto l'articolo 1, comma 515, della legge  27  dicembre  2013,  n.
147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge di  stabilita'  2014)»,  e  successive
modificazioni; 
  Visto l'articolo 1, comma 410, della legge  23  dicembre  2014,  n.
190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)»; 
  Sentita la Commissione  paritetica  per  le  norme  di  attuazione,
prevista  dall'articolo  107,  comma  1,  del  citato   decreto   del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 29 dicembre 2016; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro per gli affari regionali, di concerto con i  Ministri  della
giustizia, dell'economia e delle finanze e per la  semplificazione  e
la pubblica amministrazione; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
Delega  di  funzioni   riguardanti   l'attivita'   amministrativa   e
          organizzativa di supporto agli uffici giudiziari 
 
  1. A decorrere dal 1°  gennaio  2017  sono  delegate  alla  Regione
Trentino-Alto Adige/Südtirol, per  il  suo  ambito  territoriale,  le
funzioni riguardanti l'attivita' amministrativa  e  organizzativa  di
supporto agli uffici giudiziari, con esclusione di quelle relative al
personale di magistratura e al personale amministrativo dirigenziale.
Ferme  le  competenze   del   Ministro   della   giustizia   previste
dall'articolo 110 della Costituzione e previa intesa con  lo  stesso,
la Regione puo'  subdelegare,  per  il  rispettivo  territorio,  alle
province autonome di Trento e di Bolzano le funzioni di cui al  primo
periodo come precisate nei commi successivi. 
  2. Le funzioni di cui al comma 1 comprendono: 
  a) l'organizzazione  amministrativa  e  la  gestione  giuridica  ed
economica del personale  amministrativo,  secondo  i  criteri  e  nei
limiti indicati nei commi 5, 6 e 7; 
  b) la messa a disposizione, la manutenzione  e  la  gestione  degli
immobili destinati a sedi di uffici giudiziari nel distretto,  tenuto
conto di quanto previsto dal comma 13 con riferimento alle competenze
riservate alle Province in materia di beni immobili; 
  c) la fornitura delle attrezzature,  degli  arredi  e  dei  servizi
funzionali agli immobili  necessari  al  funzionamento  degli  uffici
giudiziari. 
  3. Le funzioni di cui al comma 1 non comprendono i servizi inerenti
ai sistemi informativi  automatizzati,  all'elaborazione  e  gestione
delle statistiche e alla tenuta dei casellari giudiziari. 
  4. La Regione, nell'esercizio delle funzioni di  cui  al  comma  2,
puo' avvalersi dei servizi e delle strutture delle province  autonome
di Trento e di Bolzano che vi provvedono, in relazione ai  rispettivi
territori,  sulla  base  di   apposita   convenzione   che   assicura
l'adeguatezza alle esigenze degli uffici  giudiziari  degli  immobili
adibiti a sedi degli stessi e, in particolare,  gli  standard  e  gli
interventi individuati negli accordi con il Ministro della  giustizia
e con il Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 7. 
  5. Spettano al personale amministrativo di cui al presente articolo
le attribuzioni che le norme statali  demandano  al  personale  degli
uffici giudiziari che riveste  le  corrispondenti  qualifiche;  resta
ferma  la  dipendenza  funzionale   del   medesimo   dai   magistrati
dell'ufficio. La Regione provvede all'amministrazione e alla gestione
del personale sulla base di un  protocollo  operativo  approvato  dal
Ministero  della  giustizia,  sentiti  i   dirigenti   degli   uffici
giudiziari del distretto. Con il medesimo procedimento, al protocollo
di cui al periodo precedente  sono  apportate,  su  iniziativa  della
Regione o del Ministro della giustizia, le eventuali modifiche che si
rendono necessarie. 
  6. Con separato accordo, la Regione e il Ministero della  giustizia
istituiscono una commissione mista, con prevalenza e presidenza della
componente statale, alla quale affidare il  potere  disciplinare  sul
personale amministrativo in servizio presso gli uffici giudiziari. La
partecipazione  alla  commissione  avviene  a  titolo  gratuito;   le
eventuali spese di missione restano a carico dell'amministrazione  di
appartenenza   di   ciascun   componente.   L'esercizio   dell'azione
disciplinare spetta  alle  direzioni  generali  del  Ministero  della
giustizia interessate. 
  7. La Regione e le Province, fermo quanto previsto dall'articolo 8,
comma 4-bis, del  decreto  legislativo  7  settembre  2012,  n.  155,
stipulano appositi accordi a carattere pluriennale  con  il  Ministro
della giustizia e con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
sentiti gli  uffici  giudiziari  interessati  e  in  coerenza  con  i
programmi annuali di cui all'articolo 4 del  decreto  legislativo  25
luglio 2006, n. 240, volti a individuare gli standard e  i  parametri
di servizio per l'esercizio  delle  funzioni  delegate  a  condizione
dell'invarianza degli oneri per il bilancio  dello  Stato,  anche  ai
fini della quantificazione degli oneri  finanziari,  con  particolare
riguardo a: 
  a) le dotazioni organiche del personale amministrativo degli uffici
giudiziari del distretto; 
  b) gli standard di funzionalita', sotto il profilo  quantitativo  e
qualitativo, da assicurare con riguardo ai servizi, alle attrezzature
e agli arredi; 
  c) gli interventi  da  realizzare  con  riferimento  agli  immobili
destinati a sedi di uffici giudiziari del  distretto  secondo  quanto
previsto dal comma 13. 
  8. Il personale a  tempo  indeterminato  in  servizio  a  qualsiasi
titolo alla data di entrata in vigore del  presente  articolo  presso
gli uffici giudiziari del  distretto  e'  inquadrato  nel  ruolo  del
personale della Regione, fatto salvo  l'assenso  dell'amministrazione
di appartenenza se diversa dall'amministrazione della giustizia,  con
l'applicazione del contratto collettivo vigente  dell'amministrazione
di destinazione, salvo che  non  eserciti,  entro  centoventi  giorni
dall'entrata in vigore della presente  disposizione,  il  diritto  di
opzione  per  rimanere  alle   dipendenze   dell'amministrazione   di
appartenenza. Per i due anni successivi alla  data  di  inquadramento
nei ruoli regionali, ad una aliquota  del  personale  trasferito  non
superiore al venti per cento del totale viene garantito il diritto di
precedenza nei concorsi pubblici e nei processi di mobilita' attivati
sul territorio nazionale  dall'amministrazione  della  giustizia.  La
Regione subentra nei contratti relativi a rapporti di lavoro a  tempo
determinato. Entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della presente disposizione e' definita d'intesa tra la Regione  e  i
Ministeri competenti,  previa  concertazione  con  le  organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative del  personale  amministrativo
interessato, la tabella  di  equiparazione  per  l'inquadramento  del
personale.  Dal  1°  gennaio  2017  e  fino   alla   decorrenza   dei
provvedimenti di inquadramento nel ruolo regionale, il  personale  e'
messo a disposizione, per l'esercizio delle funzioni delegate,  della
Regione,  che  provvede   al   rimborso   alle   amministrazioni   di
appartenenza degli oneri sostenuti. 
  9.  Al  personale  trasferito  e'  assicurato  il  rispetto   della
posizione di inquadramento  giuridico  e  del  trattamento  economico
fondamentale in godimento con riferimento  alle  sole  voci  fisse  e
continuative,  non  correlate  allo   specifico   profilo   d'impiego
nell'ente di provenienza. L'eventuale differenza tra  quest'ultimo  e
quello previsto dal contratto collettivo regionale  e'  conservata  a
titolo di assegno personale riassorbibile. Il servizio  prestato  nei
ruoli di provenienza e' considerato utile agli  effetti  giuridici  e
della progressione economica; e' conservata l'eventuale  retribuzione
individuale di anzianita' nella  misura  in  godimento  all'atto  del
passaggio. 
  10. Il personale a tempo indeterminato che, ai sensi del  comma  8,
chiede di non essere inquadrato nei ruoli della Regione,  qualora  in
posizione  di   comando,   e'   restituito   all'amministrazione   di
appartenenza entro sessanta giorni. 
  11. A  seguito  dell'inquadramento  nei  ruoli  della  Regione  del
personale  amministrativo  a  tempo  indeterminato  in   servizio   a
qualsiasi titolo presso  gli  uffici  giudiziari  del  distretto,  le
vigenti dotazioni organiche  delle  amministrazioni  di  appartenenza
sono conseguentemente ridotte in misura corrispondente alle unita' di
personale trasferito che non abbia esercitato il diritto  di  opzione
nel termine previsto dal comma 8. 
  12. Le  attrezzature,  gli  arredi  e  i  beni  mobili  strumentali
all'esercizio delle funzioni delegate sono  trasferiti  alla  Regione
con le modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica
20 gennaio 1973, n. 115. La Regione subentra nei contratti  in  corso
relativi alle funzioni di cui alle lettere b) e c) del comma  2  fino
alla  rispettiva  scadenza.  Dal  1°  gennaio  2017   e   fino   alla
comunicazione da parte del Ministero di apposito atto ricognitivo dei
contratti nei quali  subentra  la  Regione,  la  stessa  provvede  al
rimborso all'amministrazione della giustizia degli oneri sostenuti. 
  13. Gli immobili di proprieta' dello Stato adibiti a sedi di uffici
giudiziari,  anche  destinati  per  l'esercizio  delle  funzioni  dei
giudici di pace, sono  trasferiti  alle  Province  con  le  modalita'
previste dal medesimo decreto del Presidente della Repubblica n.  115
del 1973  con  vincolo  di  destinazione  per  lo  svolgimento  delle
funzioni considerate da questo articolo. Sono a carico delle Province
gli   oneri   relativi   alla   manutenzione   straordinaria,    alle
ristrutturazioni nonche'  agli  ampliamenti  concernenti  i  predetti
immobili. Ferma restando la titolarita' della Provincia  autonoma  di
Trento degli immobili  adibiti  a  sedi  di  uffici  giudiziari  gia'
trasferiti in proprieta' alla stessa antecedentemente  alla  data  di
entrata in vigore di questo articolo, sono a  carico  della  medesima
Provincia gli oneri previsti  dal  periodo  precedente.  In  caso  di
estinzione della delega resta  ferma  la  retrocessione  allo  Stato,
senza  corrispettivo,  degli  immobili  trasferiti  per  effetto  del
presente decreto, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano
all'atto di adozione del provvedimento di estinzione. 
  14. Ai fini dell'esercizio delle funzioni delegate con il  presente
articolo, la Regione e le Province applicano le normative regionali e
provinciali secondo quanto previsto dallo Statuto  e  dalle  relative
norme di attuazione. 
  15. Gli oneri relativi alla delega di cui al comma 1  sono  assunti
in capo alla Regione ovvero, in  caso  di  subdelega,  alle  Province
autonome, mediante scomputo dal contributo in termini di saldo  netto
da finanziare previsto dall'articolo 79 dello Statuto e dall'articolo
1, comma 410, della legge 23 dicembre 2014, n.  190,  anche  per  gli
effetti dell'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013,  n.
147. I predetti oneri sono ripartiti tra la  Regione  e  le  Province
mediante l'accordo previsto dall'articolo 1, comma 410,  della  legge
n. 190 del 2014 e dall'articolo 79, comma 4-bis,  dello  Statuto.  La
disciplina prevista da questo comma si applica anche con  riferimento
agli oneri assunti dalle Province ai sensi del comma 13  nonche'  con
riguardo agli oneri derivanti dal rimborso  delle  spese  di  cui  ai
commi 8 e 12. 
  16. In sede di prima applicazione  del  presente  decreto,  l'onere
finanziario  e'  determinato  in  misura  corrispondente  alla  media
dell'onere  sostenuto  dallo  Stato  per  la  medesima  funzione  nel
triennio 2013-2015. Tenuto conto degli accordi di cui al comma  7,  i
predetti oneri sono aggiornati mediante intese  tra  la  Regione,  le
Province, il Ministero della giustizia e il Ministero dell'economia e
delle finanze sulla base della  variazione  delle  spese  finalizzate
alla giustizia civile e penale sul  bilancio  dello  Stato.  Ai  fini
della  neutralita'  per  il  bilancio  dello  Stato,   la   dotazione
finanziaria del Ministero della giustizia  sara'  ridotta  in  misura
corrispondente all'onere individuato e posto a carico  della  regione
Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di  Bolzano
sia in sede di  prima  applicazione  sia  in  sede  di  aggiornamento
mediante intese sulla base della variazione delle  spese  finalizzate
alla giustizia civile e penale sul bilancio dello Stato. Il Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per la riduzione  degli
stanziamenti dei capitoli di spesa interessati. 
  17. Gli oneri di cui ai commi 15  e  16  comprendono  anche  quelli
relativi alle spese obbligatorie di cui all'articolo  1,  comma  526,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190,  quantificati  con  riferimento
all'intera annualita'. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 7 febbraio 2017 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                Gentiloni  Silveri,  Presidente   del
                                Consiglio dei ministri 
 
                                Costa,  Ministro   per   gli   affari
                                regionali 
 
                                Orlando, Ministro della giustizia 
 
                                Padoan,  Ministro   dell'economia   e
                                delle finanze 
 
                                Madia,      Ministro      per      la
                                semplificazione   e    la    pubblica
                                amministrazione 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando