N. 6 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 2 febbraio 2017

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 2 febbraio 2017 (della Regione Liguria). 
 
Amministrazione pubblica - Camere di  commercio  -  Attuazione  della
  delega di cui all'art. 10 della  legge  n.  124  del  2015  per  il
  riordino  delle  funzioni  e  del  finanziamento  delle  Camere  di
  commercio, industria, artigianato  e  agricoltura  -  Ridefinizione
  delle circoscrizioni  territoriali  delle  Camere  di  commercio  -
  Riduzione  del  numero   delle   Camere   di   commercio   mediante
  accorpamento, razionalizzazioni delle sedi e del personale. 
- Decreto legislativo 25 novembre  2016,  n.  219  (Attuazione  della
  delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto  2015,  n.  124,
  per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere  di
  commercio, industria, artigianato e agricoltura), intero  testo,  e
  artt. 1, comma 1, lett. a), n. 3; e 3, comma 4. 
(GU n.8 del 22-2-2017 )
    Ricorso della Regione Liguria (c.f.  e  p.  IVA  00849050109)  in
persona  del  Presidente  in  carica  dott.  Giovanni  Toti,  a  cio'
autorizzato con delibera della giunta regionale n. 18 del 20  gennaio
2017, rappresentato e difeso per mandato a margine dall'avv.  Barbara
Baroli dell'Avvocatura regionale (c.f.  BRL  BBR  55L54  D969W;  PEC:
barbara.barolimariniello@ordineavvgenova.it)  e  dall'avv.   Gabriele
Pafundi   del   foro   di   Roma   (c.f.:   PFNGRL57B09H501K;    PEC:
gabriele.pafundi@ordineavvocatiroma.org;  fax:   06   3212646),   con
domicilio eletto presso l'avv. Pafundi in Roma, viale  Giulio  Cesare
n. 14 contro il Presidente del Consiglio dei ministri in  carica  per
la  dichiarazione  di  illegittimita'  costituzionale   del   decreto
legislativo 25 novembre 2016,  n.  219,  recante:  «Attuazione  della
delega di cui all'art. 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124,  per  il
riordino  delle  funzioni  e  del  finanziamento  delle   camere   di
commercio, industria, artigianato e agricoltura», nel suo complesso e
con specifico riferimento all'art. 1, comma 1, lettera a) , punto  3,
ed all'art. 3. 
 
                                Fatto 
 
    Nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25  novembre  2016  e'  stato
pubblicato il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219,  recante:
«Attuazione della delega di cui all'art.  10  della  legge  7  agosto
2015, n. 124, per il riordino  delle  funzioni  e  del  finanziamento
delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura». 
    Il predetto decreto legislativo da'  attuazione  alla  delega  al
Governo contenuta nell'art. 10 della legge n. 124 del 2015 tramite la
quale  il  Parlamento  ha  proceduto  ad  una   complessiva   riforma
dell'organizzazione delle Camere  di  commercio,  comprendente  -  in
particolare - la ridefinizione delle circoscrizioni  territoriali  di
tali enti mediante accorpamento di due o piu'  camere  di  commercio,
nonche': 
    «la ridefinizione dei compiti e delle funzioni,  con  particolare
riguardo a quelle di pubblicita' legale generale  e  di  settore,  di
semplificazione amministrativa, di tutela del  mercato,  limitando  e
individuando gli ambiti di attivita' nei quali svolgere  la  funzione
di  promozione  del  territorio  e  dell'economia   locale,   nonche'
attribuendo al sistema camerale specifiche competenze, anche delegate
dallo Stato e dalle regioni, eliminando  le  duplicazioni  con  altre
amministrazioni pubbliche, limitando le partecipazioni  societarie  a
quelle necessarie per lo  svolgimento  delle  funzioni  istituzionali
nonche' per lo svolgimento di attivita' in regime di  concorrenza,  a
tal fine esplicitando  criteri  specifici  e  vincolanti,  eliminando
progressivamente  le  partecipazioni  societarie  non  essenziali   e
gestibili secondo criteri di efficienza da  soggetti  privati»  (art.
10, comma 1, lettera c)); 
    «il  riordino   delle   competenze   relative   alla   tenuta   e
valorizzazione  del  registro  delle  imprese  presso  le  camere  di
commercio, con particolare riguardo alle funzioni di promozione della
trasparenza del mercato e di pubblicita' legale delle  imprese»  art.
10, comma 1, lettera d). 
    Il decreto legislativo n. 219 del 2016 appare illegittimo nel suo
complesso tanto per violazione del principio di leale collaborazione,
mancando l'intesa con le  regioni,  quanto  per  eccesso  di  delega.
Inoltre, appaiono illegittimi, per autonome ragioni tanto  l'art.  1,
comma 1, lettera a), punto 3 del decreto legislativo n.  219,  quanto
l'art. 3. 
    Il ricorso viene pertanto articolato nei seguenti motivi 
 
                             In diritto 
 
1° violazione del principio di leale collaborazione. 
    Le camere di commercio sono «enti pubblici  dotati  di  autonomia
funzionale   che   svolgono,   nell'ambito    della    circoscrizione
territoriale   di   competenza,   sulla   base   del   principio   di
sussidiarieta' di cui all'art. 118 della  Costituzione,  funzioni  di
interesse  generale  per  il  sistema  delle  imprese,  curandone  lo
sviluppo nell'ambito delle economie locali» ( art 1  della  legge  29
dicembre 1993, n. 580). 
    Esse svolgono compiti di supporto al sistema  delle  imprese,  in
un'ottica di sviluppo delle realta' produttive locali. 
    La relativa disciplina intercetta numerose materie che l'art. 117
Cost. attribuisce per la maggior parte  alla  competenza  legislativa
residuale regionale ex art. 117, quarto comma, Cost. 
    Com'e' noto, fin dall'adozione delle riforme del cd. «federalismo
amministrativo» e' stata spostata al livello regionale un'ampia quota
di compiti  relativi  allo  «sviluppo  economico  ed  alle  attivita'
produttive», come si esprime il Titolo II del decreto legislativo  n.
112/1998, al cui interno l'art. 11 specificava: «Il  presente  titolo
disciplina il conferimento alle regioni ed agli enti locali ....delle
funzioni e compiti esercitati nel settore dello sviluppo economico da
qualunque organo o amministrazione dello Stato o da enti pubblici  da
questo  dipendenti.  Il  settore  sviluppo  economico   attiene,   in
particolare, oltre alla materia  "agricoltura  e  foreste"....,  alle
materie "artigianato", "industria",  "energia",  "miniere  e  risorse
geotermiche", "ordinamento  delle  camere  di  commercio",  "fiere  e
mercati e commercio", "turismo ed industria alberghiera"». 
    Successivamente, la modifica  del  Titolo  V  della  Costituzione
varata nel 2001 ha consolidato e rafforzato la scelta a favore  della
competenza regionale in tutti gli ambiti che attengono allo  sviluppo
economico locale, com'e'  ricavabile  dal  fatto  che  le  principali
materie  riferibili  all'economia  ed  alle  attivita'  produttive  -
agricoltura, industria, artigianato, commercio, turismo - sono  state
ascritte alla competenza residuale regionale  di  cui  all'art.  117,
quarto comma, Cost., come d'altronde affermato innumerevoli volte  da
parte della giurisprudenza di questa Corte (tra le molte:  sentt.  n.
76 del 2009; n. 94 del 2008; n. 64 del 2007; n. 162 del  2005;  n.  1
del 2004). 
    Per la verita', la giurisprudenza di  questa  Corte  ha  chiarito
come non si possa parlare di una vera e  propria  materia  avente  ad
oggetto lo «sviluppo economico», giacche' tale locuzione «costituisce
una espressione di sintesi, meramente descrittiva,  che  comprende  e
rinvia ad una pluralita' di materie  e  l'art.  117  Cost.  contempla
molteplici materie caratterizzate da una palese  connessione  con  lo
sviluppo dell'economia, le quali sono attribuite sia alla  competenza
legislativa esclusiva dello Stato, sia a quella  concorrente,  sia  a
quella residuale (Corte cost. n. 165 del 2007). 
    Tuttavia, e' principio pacifico che - in presenza di disposizioni
normative statali incidenti su  materie  attribuite  alla  competenza
legislativa delle regioni, sia concorrente  («ricerca  scientifica  e
tecnologica, sostegno all'innovazione per i settori produttivi»)  sia
residuale (commercio, industria, artigianato, agricoltura, turismo) -
qualora sussistano di esigenze di carattere unitario che  legittimino
l'avocazione in sussidiarieta' tanto  delle  funzioni  amministrative
che non possono essere  adeguatamente  svolte  ai  livelli  inferiori
(Corte cost. n. 214 del 2006; nn. 383,  270,  242  del  2005)  quanto
della  relativa  potesta'  normativa  per  l'organizzazione  di  tali
funzioni - l'intervento legislativo statale deve prevedere  forme  di
leale  collaborazione,  applicando  il  modulo  della   concertazione
necessaria e paritaria fra organi statali e Conferenza  Stato-regioni
tramite lo strumento dell'intesa (Corte cost. n. 251 del 2016; n. 214
del 2006; n. 165 del 2007). 
    Nel caso di specie, il decreto legislativo n. 219  del  2016,  e'
stato approvato senza intesa con la Conferenza Stato-regioni, essendo
solo stata 'sentita' la Conferenza unificata, in totale  spregio  del
principio di leale collaborazione. 
    Non puo' non richiamarsi, al riguardo, la  recentissima  sentenza
di questa  Corte  n.  251  del  2016  che  ha  fornito  una  preziosa
ricognizione degli  strumenti  di  coinvolgimento  delle  regioni  in
difesa delle loro competenze. 
    La pronuncia afferma che - qualora l'intervento  del  legislatore
statale rientri nel novero di quelli volti a  disciplinare  interessi
distinti «che ben possono ripartirsi diversamente lungo l'asse  delle
competenze normative di Stato e Regioni» (sentenza n. 278 del  2010),
corrispondenti  a  diverse  materie  coinvolte  e  a  concorrenza  di
competenze, si apre la strada all'applicazione del principio di leale
collaborazione. 
    In particolare, ha affermato testualmente la Corte: «in  ossequio
a tale principio, il legislatore statale  deve  predisporre  adeguati
strumenti di  coinvolgimento  delle  Regioni,  a  difesa  delle  loro
competenze. L'obiettivo e'  contemperare  le  ragioni  dell'esercizio
unitario   delle   stesse   con   la    garanzia    delle    funzioni
costituzionalmente attribuite alle  autonomie  (sentenze  n.  65  del
2016, n. 88 del 2014 e n. 139 del 2012). 
    Il  parere  come  strumento  di  coinvolgimento  delle  autonomie
regionali e locali non puo' non misurarsi con  la  giurisprudenza  di
questa Corte che, nel corso degli anni, ha sempre piu' valorizzato la
leale collaborazione quale principio guida nell'evenienza, rivelatasi
molto frequente, di uno stretto intreccio fra materie e competenze  e
ha  ravvisato  nell'intesa  la  soluzione  che  meglio   incarna   la
collaborazione (di recente, sentenze n. 21 e n.  1  del  2016).  Quel
principio e' tanto piu' apprezzabile se si considera  la  "perdurante
assenza di una trasformazione delle istituzioni parlamentari e,  piu'
in generale, dei procedimenti legislativi" (sentenza n. 278 del 2010)
e diviene dirimente nella considerazione  di  interessi  sempre  piu'
complessi, di cui gli enti territoriali si fanno portatori. 
    Un'analoga esigenza di coinvolgere adeguatamente le Regioni e gli
enti locali nella forma dell'intesa e' stata riconosciuta anche nella
diversa ipotesi della attrazione  in  sussidiarieta'  della  funzione
legislativa allo Stato, in vista dell'urgenza di soddisfare  esigenze
unitarie, economicamente rilevanti, oltre che connesse  all'esercizio
della funzione amministrativa. In tal caso, l'esercizio unitario  che
consente di attrarre, insieme  alla  funzione  amministrativa,  anche
quella  legislativa,  puo'  aspirare  a   superare   il   vaglio   di
legittimita' costituzionale - e giustificare la deroga al riparto  di
competenze contenuto  nel  Titolo  V  -  «solo  in  presenza  di  una
disciplina che prefiguri un iter in cui assumano il dovuto risalto le
attivita' concertatine e di coordinamento orizzontale,  ovverosia  le
intese, che devono essere condotte in base al principio  di  lealta'»
(sentenza n. 303 del 2003; di recente, sentenza n. 7 del 2016). 
    Questa Corte ha individuato  nel  sistema  delle  conferenze  «il
principale strumento che consente alle  Regioni  di  avere  un  ruolo
nella determinazione del contenuto di taluni atti legislativi statali
che incidono su materie di competenza regionale» (sentenza n. 401 del
2007) e «[u]na delle sedi  piu'  qualificate  per  l'elaborazione  di
regole   destinate   ad   integrare   il   parametro   della    leale
collaborazione» (sentenza n.  31  del  2006).  In  armonia  con  tali
indicazioni,  l'evoluzione  impressa  al  sistema  delle   conferenze
finisce con il rivelare una fisiologica attitudine dello  Stato  alla
consultazione delle Regioni  e  si  coniuga  con  il  riconoscimento,
ripetutamente  operato  da  questa  Corte,  dell'intesa  in  sede  di
Conferenza unificata, quale strumento idoneo a  realizzare  la  leale
collaborazione tra lo Stato e le autonomie (ex plurimis, sentenze  n.
88 del 2014, n. 297 e n. 163 del 2012), «qualora non siano  coinvolti
interessi esclusivamente e individualmente imputabili al singolo ente
autonomo» (sentenza n. 1 del 2016)...................... E' pur  vero
che questa Corte ha piu' volte affermato che il  principio  di  leale
collaborazione non si impone al procedimento legislativo.  La'  dove,
tuttavia, il legislatore delegato si accinge a riformare istituti che
incidono  su  competenze  statali  e   regionali,   inestricabilmente
connesse, sorge la necessita' del ricorso all'intesa. Quest'ultima si
impone, dunque, quale cardine della leale collaborazione anche quando
l'attuazione delle disposizioni dettate dal  legislatore  statale  e'
rimessa a decreti legislativi delegati, adottati  dal  Governo  sulla
base dell'art. 76 Cost. 
    Per tutte le suesposte considerazioni, il decreto legislativo  n.
219 del 2016 appare illegittimo nel suo complesso per violazione  del
principio di  leale  collaborazione,  giacche'  procede  al  generale
riordino delle Camere di  commercio  (enti  che  esercitano  funzioni
nell'ambito dello sviluppo dell'economia locale,  la  cui  disciplina
intercetta necessariamente competenze  regionali,  come  espresso  in
precedenza) senza far luogo allo strumento dell'intesa. 
2° motivo: Violazione art. 76 e  77  primo  comma  Cost.  Eccesso  di
delega rispetto ai criteri di riduzione del numero  delle  Camere  di
commercio. 
    L'art. 10 della legge delega n. 124/2015 prevede tra i principi e
criteri  direttivi  per   la   ridefinizione   delle   circoscrizioni
territoriali delle camere di commercio solo "l'accorpamento" di due o
piu' camere di commercio esistenti. 
    Il decreto delegato n. 219/2016, all' art. 1,  comma  l,  lettera
a), punto 3, aggiunge a tale modalita'  di  ridefinizione  anche  "la
modifica" delle circoscrizioni territoriali, lasciando  in  tal  modo
aperta la  possibilita'  di  determinare  'innovativamente'  i  nuovi
confini degli enti, ossia consentendo di prescindere  in  modo  anche
significativo dagli esistenti perimetri amministrativi. 
    La previsione configura un eccesso di delega, in  violazione  dei
rubricati parametri costituzionali. 
3° motivo: Violazione dell' art. 117, terzo e quarto comma,  Cost.  e
del principio di leale collaborazione da parte dell'art. 3, comma  4,
decreto legislativo n. 219/2016. 
    L'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 219 prevede che «il
Ministro dello sviluppo economico, entro i sessanta giorni successivi
al termine di cui  al  comma  1,  con  proprio  decreto,  sentita  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di  Bolzano,  provvede,  tenendo  conto
della proposta  di  cui  al  comma  1,  alla  rideterminazione  delle
circoscrizioni territoriali, all'istituzione delle  nuove  camere  di
commercio, alla soppressione delle camere interessate dal processo di
accorpamento  e  razionalizzazione  ed  alle   altre   determinazioni
conseguenti ai piani di cui ai commi 2 e 3. Il provvedimento  di  cui
al presente comma e' adottato anche in assenza della proposta di  cui
al comma 1, ove sia trascorso inutilmente il  termine  ivi  previsto,
applicando a tal fine i medesimi criteri previsti  nei  commi  1,  2,
3.». 
    Dunque: tutte le significative decisioni afferenti alla  modifica
delle circoscrizioni territoriali delle Camere di commercio  ed  alle
innovazioni disposte tramite i piani di razionalizzazione di  cui  ai
commi 2 e 3 dell'art. 3 vengono adottate  con  decreto  del  Ministro
dello  sviluppo  economico  avendo  solo  "sentito"   la   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni. 
    La norma impugnata costituisce esempio puntuale del  vizio,  gia'
dedotto al primo motivo, consistente nel  totale  disconoscimento  da
parte della legislazione statale  degli  interessi  regionali  in  un
ambito di attivita' (lo «Sviluppo economico»,  al  cui  perseguimento
sono  dedicate  le  Camere  di  commercio)  che  intercetta  numerose
competenze regionali riconosciute dall'  art.  117,  terzo  e  quarto
comma, Cost. 
    La  mera  audizione  della  Conferenza  permanente   costituisce,
nuovamente, esempio concreto della violazione  del  dovere  di  leale
collaborazione,  che  ha  ispirato  tutta  la  legislazione  delegata
oggetto di impugnativa. 
 
                              P. Q. M. 
 
    La Regione Liguria, come sopra rappresentata e difesa, chiede che
l'ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente  ricorso,
dichiari l'illegittimita' costituzionale del decreto  legislativo  n.
219 del 2016 nel suo  complesso,  nonche'  dell'  art.  1,  comma  1,
lettera a), punto 3, e dell'art. 3, comma  4.  del  medesimo  decreto
legislativo. 
    Si deposita delibera G.R. di autorizzazione alla proposizione del
giudizio. 
      Genova-Roma, 20 gennaio 2017 
 
                     Avv. Baroli - Avv. Pafundi