N. 22 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 agosto 2016
Ordinanza del 16 agosto 2016 del Tribunale di Verona sull'istanza proposta da Russo Manola. Patrocinio a spese dello Stato - Condizioni per l'ammissione al beneficio - Determinazione del limite reddituale - Concorrenza del reddito dell'istante con i redditi conseguiti dal coniuge e dai familiari conviventi. - Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)"), art. 76, comma 2.(GU n.9 del 1-3-2017 )
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA Il Giudice dott. Massimo Vaccari ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento incidentale di liquidazione di compenso di avvocato di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato conseguente ad istanza di liquidazione presentata dall'avv. Russo Manola, difensore di C. N. Rilevato che con delibera del 20 febbraio 2012 il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Verona, in accoglimento della corrispondente istanza, ha ammesso al patrocinio a spese dello Stato Paula Jorge in qualita' di madre esercente la potesta' genitoriale su C. N., all'epoca minorenne, essendo nata il ... nel promuovendo giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 4998/2011 ottenuto dalla Creverbanca Spa nei confronti dei fideiussori della societa' La F.E.R.V.A. Group S.r.l. in relazione al mutuo ipotecario concesso a quest'ultima. La C. aveva subito l'ingiunzione in quanto erede del fideuissore ... deceduto nel frattempo. Nell'istanza di ammissione al beneficio era stato evidenziato come la famiglia anagrafica della C. fosse costituita, oltre che dall'istante, dalla madre di questa, Candida Ramos, nata il 2 febbraio 1927, e come, mentre la C. e la Ramos non fossero titolari di reddito imponibili, la Jorge nell'anno 2011 avesse percepito un reddito di euro 9.908,00. Il giudizio promosso dalla Jorge veniva successivamente riunito a quello proposto da altri fideiussori avverso il succitato decreto ingiuntivo. Espletata una ctu di carattere contabile e bancario il giudizio e' stato dichiarato estinto, ai sensi degli articoli 181 e 309 del codice di procedura civile, all'esito dell'udienza del 22 marzo 2016. In precedenza, in data 16 marzo 2016, il difensore della C. aveva avanzato istanza di liquidazione del compenso a spese dello Stato e, a seguito di cio', questo giudice, in data 22 marzo 2016, aveva demandato all'Agenzia delle entrate di Verona delle verifiche sulle condizioni reddituali della C. All'esito di tali accertamenti l'Agenzia delle entrate di Verona, con nota dell'll aprile 2016, ha comunicato che negli anni 2011, 2012 e 2013 Jorge Paula aveva percepito redditi imponibili superiori al limite previsto per l'ammissione al beneficio (pari ad euro 11.369,24 per il periodo dal 1° luglio 2010 al 30 giugno 2012 e pari ad euro 11.528,41 per il periodo dal 1° luglio 2012 al 30 giugno 2014) e ha segnalato quindi i presupposti per la revoca del beneficio ai sensi dell'art. 136 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002. Con note depositate il 10 giugno e l'11 luglio il difensore della ... oltre a sostenere che il limite per l'ammissione al patrocino a spese dello Stato era stato superato nel solo anno 2011, ha argomentato in ordine alla illegittimita' costituzionale della normativa che viene in rilievo nel caso di specie. Cio' detto con riguardo all'iter del giudizio, occorre evidenziare, sempre in punto di fatto, che effettivamente dagli accertamenti effettuati dall'Agenzia delle entrate di Verona e' emerso che Paula Jorge negli anni 2011, 2012 e 2013 aveva percepito redditi imponibili di importo superiore al limite stabilito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, pari rispettivamente ad euro 14,467,00, ad euro 12.979,00 e ad euro 14.916,00 mentre la figlia C. N., nel frattempo divenuta maggiorenne, e l'altro familiare convivente, negli stessi anni, avevano percepito redditi pari a zero (cfr. tabella riepilogativa inviata dall'Agenzia delle entrate). Orbene, sulla base di' tali emergenze sussisterebbero, ai sensi dell'art. 136, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, i presupposti per la revoca del beneficio concesso alla Jorge e per il rigetto della istanza di liquidazione presentata dal difensore della C., atteso che, sebbene quest'ultima non disponga di redditi imponibili, occorre tener conto ai fini dell'ammissione e del mantenimento del beneficio del patrocinio erariale anche dei redditi della Jorge, ai sensi dell'art. 76, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002. Tale norma prevede infatti che: «Salvo quanto previsto nell'art. 92, se l'ammesso convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito e' costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante». La previsione, in combinato disposto con l'art. 92, e' stata di recente sottoposta al vaglio della Corte costituzionale, in relazione ai parametri degli articoli 3, 24, comma 3, e 113 Cost. (sent. 23712015) perche' ritenuta ingiustificatamente irragionevole rispetto alla corrispondente disciplina del processo penale nel quale, ai sensi dell'ari 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, i limiti di reddito «sono elevati di euro 1.032.91 per ognuno dei familiari conviventi» e la questione e' stata ritenuta non fondata. Ad avviso di questo giudice la questione della possibile illegittimita' costituzionale dell'art. 76, comma 2, succitato va pero' ora riproposta con riguardo a profili diversi da quelli esaminati nella suddetta pronuncia. E opportuno premettere che, secondo la giurisprudenza, con questa norma si e' voluto «tener conto della capacita' economico-finanziaria di tutti coloro che, per legami giuridici o di fatto, comunque, concorrono a formare il reddito familiare. Di tal che sarebbe non conforme ai principi costituzionali di solidarieta', equa distribuzione e di partecipazione di ogni cittadino alla spesa comune attraverso il prelievo fiscale, il fatto che dovrebbe gravare sui contribuenti il costo della difesa di un cittadino che puo' fruire dell'apporto economico dei vari componenti il «nucleo familiare», ancorche' il suo reddito personale gli consenta di accedere al benefici (Cass. pen. Sez. VI, 13 novembre 2012, n. 44121). Orbene, ad avviso di questo giudice, tale giustificazione non e' condivisibile nella sua assolutezza. Essa infatti avalla la scelta, compiuta dal legislatore, di assumere lo scostamento dal limite del reddito, individuato dall'art. 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, come indice insuperabile dello stato di abbienza o non abbienza del nucleo familiare di cui fa parte il soggetto che necessita di assistenza difensiva. Il riferimento al solo parametro reddituale, oggettivo ma rigido, non consente pero' di tener conto di tutta una serie di variabili che incidono sulla effettiva situazione reddituale di una famiglia e possono quindi privare di significato quel dato, quali il numero e le condizioni reddituali degli altri componenti il nucleo familiare in cui e' inserito il soggetto che necessita di assistenza difensiva nonche' gli oneri economici che gli obblighi di assistenza verso costoro possono comportare, anche in ragione delle loro eta' e condizioni di salute. Si noti che proprio tali peculiarita' sono ravvisabili nel caso di specie poiche' la Jorge ha un obbligo di mantenimento verso la figlia maggiorenne, non economicamente autosufficiente, ai sensi dell'art. 147 del codice civile, e un obbligo di prestare gli alimenti verso il genitore incapace di provvedere al proprio sostentamento, ai sensi dell'ari. 433 del codice civile. In casi come quello di specie la norma in esame pone allora il soggetto che dispone di un reddito superiore al limite di legge, e che abbia uno o piu' familiari a carico, nella situazione di dover scegliere se rinunciare alla difesa propria o del familiare, per destinare le risorse di cui dispone al mantenimento del medesimo o di altri familiari, o se venir meno agli obblighi legali di assistenza e solidarieta' nei confronti di costoro per privilegiare il diritto di' difesa. Essa determina quindi un conflitto, drammatico e praticamente irrisolvibile, tra due diritti costituzionalmente garantiti ovvero tra il diritto alla solidarieta' sociale, sancito dall'art. 2 della carta costituzionale, da un lato, e il diritto di difesa, espresso dall'art. 24 Cost., dall'altro lato. Palese e' anche il contrasto di questa disciplina con l'art. 31, primo comma, Cost. poiche' limita di fatto la possibilita' delle famiglie, ed in particolare di quelle numerose, di accedere ad un beneficio economico (il patrocinio a spese dello Stato) che le metterebbe in condizioni di adempiere ai doveri di solidarieta' e assistenza che le stesse hanno nei confronti di tutti i loro componenti. Essa risulta poi intrinsecamente irragionevole poiche' parifica la condizione del soggetto che non conviva con altri familiari, e disponga di un reddito superiore al limite per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e quella, in cui versa nel caso di specie la Jorge, di colui che, disponendo di identico reddito, si' trovi pero' a convivere con uno o piu' familiari nullatenenti, individuando per entrambe il medesimo presupposto per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ovvero il limite reddituale predetto. Nel secondo dei due casi prospettati quello che il legislatore considera come reddito familiare, a ben vedere, non e' altro che un reddito individuale. L'intrinseca irragionevolezza della previsione, e il conseguente suo contrasto con l'art. 3 Cost., risulta ancor piu' palese se la si raffronta con altra analoga, contenuta nel decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 116, che ha dato attuazione alla direttiva 2003/8/CE intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie. L'art. 4 di tale testo normativo, dopo aver individuato, al comma 1, nell'importo di euro 9.296,22 il limite reddituale per l'ammissione al patrocinio erariale nelle controversie transfrontaliere, al comma 2 stabilisce che: «Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito e' costituito dalle somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante. In tale caso, i limiti di reddito sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi». In questo caso il legislatore nazionale, nell'esercizio della discrezionalita' lasciatagli dall'Unione europea, ha attribuito rilievo alla situazione reddituale della famiglia del richiedente il beneficio sotto forma di aumento del limite reddituale per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di un importo fisso per ciascun componente del suo nucleo familiare. La disposizione, ad avviso dello scrivente, non si spiega in ragione del solo carattere transfrontaliero della controversia di cui e' parte il soggetto che chiede il patrocinio, come definito dall'art. 2, comma 1, carattere che invece giustifica altre previsioni del decreto legislativo n. 116/2005, come quella dell'art. 4, comma 4, o quella dell'art. 7 sulle spese rimborsabili alla parte non abbiente. Essa costituisce invece attuazione dell'art. 5, comma 2, della direttiva 2003/8, che e', a sua volta, espressione di principi generali di ragionevolezza e adeguatezza. Quest'ultima norma infatti prevede che: «La situazione economica di una persona sia valutata dall'autorita' competente dello Stato membro del foro tenendo conto di diversi elementi oggettivi», tra i quali anche «la situazione familiare, compresa la valutazione delle risorse delle persone a carico del richiedente» e richiede quindi di considerare, ai fini della definizione dei presupposti per l'ammissione al beneficio del patrocinio erariale, anche le specificita' del nucleo familiare in cui e' inserito il soggetto che lo richiede.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 76, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 per contrasto con gli articoli 2, 3, 24 e 31, primo comma, Cost; Dispone l'immediata trasmissione degli atti relativi al procedimento alla Corte costituzionale e sospende il procedimento di cui in epigrafe; Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Verona, 16 agosto 2016 Il Giudice unico: Vaccari