N. 25 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 novembre 2016
Ordinanza del 7 novembre 2016 del Tribunale di La Spezia nel procedimento civile promosso da Nardini Sergio ed altri contro INPS. Previdenza e assistenza - Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici - Perequazione automatica delle pensioni per gli anni 2012 e 2013 - Esclusione per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS - Riconoscimento integrale per i trattamenti pensionistici fino a tre volte il trattamento minimo INPS e in diverse misure percentuali per quelli compresi tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS. Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 24, comma 25, come sostituito dall'art. 1, comma 1, n. 1), del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65 (Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2015, n. 109.(GU n.9 del 1-3-2017 )
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
Addi' 7 novembre 2016,
avanti il Tribunale della Spezia, quale giudice monocratico del
lavoro, nella persona del Giudice dottor Giampiero Panico, nella
causa n. 573 del 2016 R.G.L., sono comparsi:
l'avvocato Battistini per la parte ricorrente;
per INPS l'avvocato Lolli.
L'avvocato Lolli, quale difensore dell'INPS, in virtu' dei poteri
associati alla sua delega, dichiara di accettare la limitazione della
domanda al capo dell'accertamento del diritto, come precisato da
parte ricorrente in corso di causa.
Le parti si riportano ai rispettivi atti.
Il Giudice, dato atto, si ritira per deliberare come da
provvedimento che sara' letto al termine della Camera di consiglio ed
emesso per via telematica.
Il Giudice del lavoro: Panico
L'assistente giudiziario: Baldini
Dato atto, pronunzia l'ordinanza che segue.
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
ORDINANZA
Il giudice monocratico, in funzione di giudice del lavoro, sulla
domanda avanzata da Sergio Nardini ed altri, in causa riunita, nei
confronti dell'INPS, in relazione alla questione di legittimita'
costituzionale sollevata da parte ricorrente, udita la discussione
sul punto, osserva quanto segue.
I ricorrenti (tutti residenti nel circondario di questo
Tribunale) sono pensionati INPS, precisamente:
Sergio Nardini e' titolare di pensione VOCOM n. 36022009=, il
cui rateo mensile ammontava, negli anni 2012 e 2013, ad euro
1.462,00= lordi e, nell'anno 2011, ad euro 1.459,14=;
Giuseppe Novelli e' titolare di pensione VO n. 10038350=, il
cui rateo mensile ammontava, negli anni 2012 e 2013, ad euro
1.754,80= lordi e, nell'anno 2011, ad euro 1.751,42=;
Maurizio Porcari e' titolare di pensione ET n. 00457744=, il
cui rateo mensile ammontava, negli anni 2012 e 2013, ad euro
2.044,36= lordi e, nell'anno 2011, ad euro 2.040,46=;
Giacomo Vergassola e' titolare di pensione VET n. 00475045=,
il cui rateo mensile ammontava, negli anni 2012 e 2013, ad euro
2.373,98= lordi e, nell'anno 2011, ad euro 2.369,51=;
Enrico Saporito e' titolare di pensione ET n. 00470200=, il
cui rateo mensile ammontava, negli anni 2012 e 2013, ad euro
2.387,68= lordi e, nell'anno 2011, ad euro 2.383,18=;
Vittorio Zavanella e' titolare di pensione EL n. 00169238=,
il cui rateo mensile ammontava, negli anni 2012 e 2013, ad euro
1.602,25= lordi e, nell'anno 2011, ad euro 1.599,13=;
Francesco Marchini e' titolare di pensione FS n. 00434389=,
il cui rateo mensile ammontava, negli anni 2012 e 2013, ad euro
1.823,28= lordi e, nell'anno 2011, ad euro 1.819,78=;
Cesare Fregosi e' titolare di pensione ET n. 00457753=, il
cui rateo mensile ammontava, negli anni 2012 e 2013, ad Euro
2.074,29= lordi e, nell'anno 2011, ad euro 2.070,33=;
Francesco Ferrari e' titolare di pensione VOART n. 33024751=,
il cui rateo mensile ammontava, negli anni 2012 e 2013, ad euro
1.910,89= lordi e, nell'anno 2011, ad euro 1.907,26=.
Agiscono per sentir accertare - previa rimessione alla Corte
costituzionale della questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 24, comma 25, decreto-legge n. 201 del 2011, convertito,
con modificazioni, nella legge n. 214 del 2011, come modificato
dall'art. 1, comma 1, n. 1), decreto-legge n. 65 del 2015,
convertito, con modificazioni, nella legge n. 109 del 2015 - il
proprio diritto alla differenza sugli arretrati ad essi spettanti per
gli anni 2012-2013-2014-2015 per effetto della sentenza n. 70 del
2015 della stessa Corte costituzionale e conseguente condanna
dell'Istituto al pagamento.
L'INPS resiste in giudizio in tutte le cause riunite, avanzando
difese esclusivamente di merito ed incentrate sulla irrilevanza e
manifesta infondatezza della dedotta questione di legittimita'
costituzionale, con conseguente richiesta di rigetto delle attrici
domande siccome infondate.
In corso di giudizio, i ricorrenti hanno dichiarato di limitare
la propria domanda - sempre previa rimessione della questione di
legittimita' costituzionale - al capo dell'accertamento del proprio
diritto alla differenza sugli arretrati di pensione per gli anni
sopraddetti, con riserva di agire separatamente per l'esatta
quantificazione e liquidazione del credito.
La difesa dell'INPS ha accettato la limitazione della domanda.
Occorre quindi brevemente premettere che il disposto dell'art.
24, comma 25, decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con
modificazioni, nella legge n. 214 del 2011, prima dell'intervento
della sentenza n. 70 del 2015 della Corte costituzionale, stabiliva
che
«In considerazione della contingente situazione finanziaria, la
rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il
meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, e' riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013,
esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo
fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per
cento. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il
trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della
quota di rivalutazione automatica spettante ai sensi del presente
comma, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a
concorrenza del predetto limite maggiorato. Il comma 3 dell'art. 18
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' abrogato».
I ricorrenti sono stati incisi dagli effetti di questa
disposizione, ma, successivamente, la Corte delle leggi, con la
sentenza 10 marzo - 30 aprile 2015, ne ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale
«nella parte in cui prevede che "In considerazione della
contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei
trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'art.
34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' riconosciuta,
per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici
di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS,
nella misura del 100 per cento"» ... (2° capo del dispositivo).
Il legislatore e' quindi prontamente intervenuto con il
decreto-legge n. 65 del 2015, convertito, con modificazione, nella
legge n. 109 del 2015 (art. 1, comma 1, n. 1), ed ha riscritto l'art.
24, comma 25, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con
modificazioni, nella legge n. 214 del 2011, prevedendo che
«1. Al fine di dare attuazione ai principi enunciati nella
sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, nel rispetto del
principio dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza
pubblica, assicurando la tutela dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche in funzione
della salvaguardia della solidarieta' intergenerazionale, all'art. 24
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate
le seguenti modificazioni:
il comma 25 e' sostituito dal seguente: "25. La rivalutazione
automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo
stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, relativa agli anni 2012 e 2013, e' riconosciuta: a) nella misura
del 100 per cento per i trattamenti pensionistici di importo
complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le
pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS
e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione
automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente
lettera, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a
concorrenza del predetto limite maggiorato; b) nella misura del 40
per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori
a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro
volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo
complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo
superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore
a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica
spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera,
l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza
del predetto limite maggiorato; c) nella misura del 20 per cento per
i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro
volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il
trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei
trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque
volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite
incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla
base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di
rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto
limite maggiorato; d) nella misura del 10 per cento per i trattamenti
pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il
trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento
minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti
medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il
predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato
della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di
quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione e'
comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite
maggiorato; e) non e' riconosciuta per i trattamenti pensionistici
complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con
riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi."».
In forza dell'applicazione di questa normativa ai ricorrenti, i
loro trattamenti pensionistici sono stati rivalutati come segue;
per Nardini, Novelli, Zavanella, Marchini, ferrari, del 40%,
in quanto la rispettiva pensione era superiore a tre volte ed
inferiore a quattro volte il trattamento minimo INPS (pari, per
l'anno 2012, ad euro 480,53= e, per l'anno 2013, ad euro 481,00=);
per Porcari, Vergassola, Saporito, Fregosi, del 20%, in
quanto la rispettiva pensione era superiore a quattro volte ed
inferiore a cinque volte il ridetto trattamento minimo;
conseguentemente, ciascuno dei ricorrenti lamenta di esser
creditore, anno per anno, dal 2012 al 2015, di importi variabili,
posizione per posizione, tra euro 400,00= ed euro 2.200,00=, a titolo
di ulteriore ed integrale perequazione, se fosse stata pienamente
attuata la ridetta sentenza n. 70 del 2015 ed alla luce di quanto
esposto dalla circolare INPS n. 125 del 2015 (in atti prodotta).
Sussiste pertanto l'interesse ad agire ed anche la rilevanza
della questione che si va ad esporre, in quanto la perequazione dei
trattamenti pensionistici dei ricorrenti nella lamentata ed inferiore
misura discende proprio dall'art. 1, comma 1, n. 1), decreto-legge n.
65 del 2015, convertito, con modificazioni, nella legge n. 109 del
2015.
In primo luogo, la modifica dell'art. 24, comma 25, decreto-legge
n. 201 del 2011, operata con il ridetto art. 1, comma 1, n. 1),
decreto-legge n. 65 del 2015, appare contrastare con il disposto
dell'art. 136, 1° comma, Cost.; ai sensi di questa disposizione,
infatti, la norma dichiarata incostituzionale «cessa di avere
efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione».
E' accaduto tuttavia piu' volte che il legislatore, intervenendo
dopo la declaratoria di incostituzionalita' di una disposizione di
legge, ne abbia sostanzialmente prolungato (o ripristinato) la sua
efficacia, con un agire che la stessa Corte costituzionale non ha
mancato di stigmatizzare (v., p. es., Corte costituzionale 22-23
aprile 2013, n. 72, in motivaz., Id. 24 giugno-16 luglio 2015, n.
169, Id. 5-20 ottobre 2016, n. 224).
Nel caso di specie, la sentenza n. 70 del 2015 ha dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 24, comma 25, decreto-legge
n. 201 del 2011, nella parte in cui la rivalutazione era
«riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai
trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il
trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento».
Il legislatore del 2015 ha sostituito - con effetto dal 21 maggio
2015 (art. 8, decreto-legge n. 65 del 2015) - la disposizione
censurata con una molto piu' articolata, ma, a fronte di una
pronunzia che dichiarava l'illegittimita' costituzionale della
rivalutazione limitata ai trattamenti che non eccedevano il triplo
del minimo e nulla agli altri, ha introdotto un meccanismo che
rivaluta in percentuali limitate e progressivamente riducentesi tutti
i trattamenti.
In particolare, per quanto rileva in questo giudizio, per chi
gode di una pensione compresa tra il triplo ed il quadruplo del
minimo, la rivalutazione e' del 40% (e' il caso dei ricorrenti
Nardini, Novelli, Zavanella, Marchini, Ferrari), mentre per chi gode
di una pensione compresa tra il quadruplo ed quintuplo del minimo, la
rivalutazione scende al 20% (e' il caso dei ricorrenti Porcari,
Vergassola, Saporito, Fregosi).
La violazione dell'art. 136, Cost. appare non manifestamente
infondata, atteso che, nella motivazione della decisione n. 70 del
2015, la Corte delle leggi aveva rilevato come l'originario art. 24,
comma 25, fosse «eccentrico» rispetto al nostro sistema
pensionistico, poiche' incideva totalmente sui trattamenti superiori
al triplo del minimo ed aveva durata biennale, anziche', come
solitamente avvenuto per altre norme di blocco, meramente annuale.
In sostanza, la disposizione censurata in nulla teneva conto
delle esigenze di vita per coloro che percepivano una pensione
superiore al triplo del minimo ed imponeva la cristallizzazione del
loro trattamento per un periodo eccessivamente lungo in relazione al
possibile variare del potere di acquisto della moneta.
Evidentemente, il legislatore del 2011 non aveva considerato tali
profili, ma si era unicamente mosso nell'ottica di tutelare esigenze
di bilancio.
La disposizione che ora si porta all'attenzione della Corte delle
leggi pare muoversi nel medesimo solco di quella censurata, perche'
attua la sentenza n. 70 del 2015 senza considerare le esigenze dei
pensionati ad avere un'adeguata rivalutazione del proprio trattamento
ed ha riguardo unicamente alla compatibilita' di bilancio con le
possibili conseguenze economiche derivanti dall'attuazione della
ridetta decisione.
E che le esigenze dei pensionati non siano state considerate - o,
comunque, adeguatamente ponderate rispetto alle necessita' di
bilancio - appare dal raffronto con i crediti che, anno per anno, gli
odierni ricorrenti espongono: da euro 400,00= ad euro 2.200,00=,
secondo i casi, tali, comunque, da essere significativi e rilevanti.
Per questo motivo, l'intervento normativo del 2015 - anche per
coloro, come i ricorrenti, ai quali e' riconosciuta una certa
rivalutazione - appare volgere piuttosto alla limitazione degli
effetti della sentenza n. 70 del 2015 e, quindi, sospettabile di
inadempimento al dettato dell'art. 136, Cost.
La disposizione introdotta con l'art. 1, comma 1, n. 1),
decreto-legge n. 65 del 2015, appare sospettabile anche di violazione
degli articoli 3, 36, 1° comma e 38, 2° comma, Cost., poiche' il
meccanismo perequativo da essa stabilito conduce a risultati assai
modesti e tali da compromettere la conservazione nel corso del tempo
del valore del trattamento pensionistico, con pregiudizio delle
finalita' previste dai ridetti articoli.
Al riguardo, si riconsideri l'entita' del credito esposto da
ciascun ricorrente; in particolare:
per chi gode di una pensione tra il triplo ed il quadruplo
del minimo (e' il caso dei ricorrenti Nardini, Novelli, Zavanella,
Marchini, Ferrari), si ha che, a fronte di un trattamento mensile tra
euro 1.441,00= ed euro 1.924,00= (considerando il minimo di euro
481,00= dell'anno 2013), il credito esposto varia tra euro 456,04= ed
euro 1.933,23=;
per chi gode di una pensione tra il quadruplo ed il quintuplo
del minimo (e' il caso dei ricorrenti Porcari, Vergassola, Saporito,
Fregosi), si ha che, a fronte di un trattamento mensile tra euro
1.924,00= ed euro 2.405,00=, il credito esposto varia tra euro
537,15= ed euro 2.031,90=.
Conseguentemente, il rateo mensile di pensione per l'anno 2016,
dovrebbe avere una maggiorazione di euro 135,78= per Nardini, di euro
267,83= per Novelli, di euro 246,92= per Porcari, di euro 290,15= per
Vergassola, di euro 303,91 per Saporito, di euro 244,20= per
Zavanella, di euro 289,06= per Marchini, di euro 250,59= per Fregosi,
di euro 328,08= per Ferrari.
Si tratta di importi che evidenziano, a contrario, come la
rivalutazione operata per effetto del nuovo art. 24, comma 25,
decreto-legge n. 201 del 2011, sia assai modesta e tale da far
dubitare che sia conforme all'art. 3 e soddisfi ai richiamati
precetti dell'art. 36, 1° comma e 38, 2° comma, Cost.
Da questo punto di vista, la disposizione in esame si discosta
sensibilmente dai precedenti interventi normativi, i quali,
intervenuti successivamente all'art. 34, legge n. 448 del 1998, hanno
stabilito che la perequazione automatica sia integrale per le
pensioni pari o non superiori al triplo del minimo, indi sia
commisurata al 90% per quelle comprese tra il triplo ed il quintuplo
del minimo e sia commisurata al 75% per quelle superiori a tale
limite (cosi', p. es., il disposto dell'art. 69, comma 1, legge n.
388 del 2000).
La disposizione in esame, peraltro, si discosta anche dalla
perequazione relativa al periodo 2014-2018, per la quale l'art. 1,
comma 483, legge n. 147 del 2013, prevede, per i trattamenti compresi
tra il triplo ed il quadruplo del minimo, una rivalutazione del 95%
e, per quelli tra il quadruplo ed il quintuplo, del 75% (si sono
prese a raffronto le fasce nelle quali si collocano le pensioni degli
odierni ricorrenti).
Aggiungasi che, in precedenza, la Corte delle leggi ha esaminato,
tra le altre, la disposizione con la quale era stata bloccata, per
l'anno 2008, la perequazione delle pensioni superiori ad otto volte
il minimo (art. 1, comma 19, legge n. 247 del 2007).
In quella occasione, la Corte ha ritenuto la conformita' a
Costituzione della normativa scrutinata, ex articoli 38 e 3, Cost.,
anche facendo leva sulla considerazione che il blocco era limitato ad
un solo anno solare (C. cost. 3-11 novembre 2010, n. 316); nel caso
in esame, invece, la perequazione in percentuale ridotta e' estesa a
due annualita'.
In sostanza, questo breve raffronto ulteriormente mette in
rilievo come la riscrittura dell'art. 24, comma 25, decreto-legge n.
201 del 2011, operata dall'art. 1, comma 1, n. 1), decreto-legge n.
65 del 2015, pur tenendo conto della discrezionalita' legislativa,
non appare effettuare un ragionevole contemperamento delle esigenze
contrapposte; essa, pertanto, non si sottrae a dubbi di legittimita'
costituzionale con riguardo ai principi di eguaglianza sostanziale
(art. 3, 2° comma), di proporzionalita' alla quantita' e qualita' del
lavoro svolto (art. 36, 1° comma), di adeguatezza del trattamento
pensionistico (art. 38, 2° comma).
Tutto cio' premesso, questo giudice, aderendo all'istanza di
parte ricorrente, ritiene di dover sollevare questione di
illegittimita' costituzionale dell'art. 24, comma 25, decreto-legge
n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214
del 2011, come modificato dall'art. 1, comma 1, n. 1), decreto-legge
n. 65 del 2015, convertito, con modificazioni, nella legge n. 109 del
2015, per violazione degli articoli 136, 3, 2° comma, 36, 1° comma e
38, 2° comma, Cost., nei termini di cui sopra, limitatamente alle
lettere b) e c) di tale disposizione.
P. Q. M.
Il Giudice monocratico del lavoro del Tribunale della Spezia;
Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 24, comma 25, decreto-legge n.
201 del 2011, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214 del
2011 («Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento dei conti pubblici»), come modificato dall'art. 1,
comma 1, n. 1), decreto-legge n. 65 del 2015, convertito, con
modificazioni, nella legge n. 109 del 2015 («Disposizioni urgenti in
materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR»),
nella parte in cui cosi' dispone:
«1. Al fine di dare attuazione ai principi enunciati nella
sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, nel rispetto del
principio dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza
pubblica, assicurando la tutela dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche in funzione
della salvaguardia della solidarieta' intergenerazionale, all'art. 24
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate
le seguenti modificazioni:
1) il comma 25 e' sostituito dal seguente:
«25. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici,
secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, relativa agli anni 2012 e 2013, e'
riconosciuta: ... b) nella misura del 40 per cento per i trattamenti
pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento
minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo
INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti
medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il
predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato
della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di
quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione e'
comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite
maggiorato; c) nella misura del 20 per cento per i trattamenti
pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il
trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il
trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei
trattamenti medesimi ... »;
per violazione degli articoli 136, 3, 2° comma, 36, 1° comma e
38, 2° comma, Cost.;
Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
Sospende il presente giudizio;
Ordina la notificazione della presente ordinanza al Presidente
del Consiglio dei ministri e la comunicazione della stessa ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento;
Manda la cancelleria per quanto di sua competenza.
La Spezia, 7 novembre 2016
Il Giudice: Panico