N. 27 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 ottobre 2016

Ordinanza     del 5     ottobre     2016     del     Tribunale     di
Cagliari nel procedimento civile promosso da Massidda Stefano e altri
contro   Regione   Autonoma   Sardegna   e   Hydrocontrol   s.r.l. in
liquidazione . 
 
Impiego  pubblico  -  Norme  della  Regione  Sardegna   -   Personale
  dipendente del centro di ricerca e formazione per il controllo  dei
  sistemi idrici Hydrocontrol, alla data del  28  settembre  2006,  e
  della Sigma - Invest, alla data della messa in  liquidazione  della
  societa' - Assegnazione, previa domanda, all'Agenzia regionale  del
  distretto idrografico della Sardegna o all'ARPAS. 
- Legge della Regione Sardegna 29 maggio 2007,  n.  2  ("Disposizioni
  per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della  Regione
  (Legge finanziaria  2007)"),  art.  6,  comma  8,  come  modificato
  dall'art. 3, comma 22, della legge regionale 5  marzo  2008,  n.  3
  ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
  della Regione (Legge finanziaria 2008)") e dall'art. 3 della  legge
  regionale 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di  organizzazione
  e personale). 
(GU n.10 del 8-3-2017 )
 
                        TRIBUNALE DI CAGLIARI 
                           Sezione lavoro 
 
    Il  Tribunale  di  Cagliari,  in  persona  del   dott.   Riccardo
Ponticelli, in funzione di Giudice  del  lavoro,  ha  pronunciato  la
seguente ordinanza nella causa iscritta  al  n.  2051/2014  r.a.c.1.,
promossa da Massidda Stefano, Camboni Fabio, Cabras Stefano  e  Scudu
Fabio Angelo, elettivamente domiciliati in Cagliari, presso lo studio
dell'avv. Luigi Pateri, che li  rappresenta  e  difende  per  procura
speciale, ricorrente; 
    Contro Regione Autonoma della Sardegna, elettivamente domiciliata
in   Cagliari,   presso   gli   uffici   dell'Avvocatura   dell'Ente,
rappresentata e difesa dall'avv. Patrizia Angius e dall'avv.  Roberto
Murroni per procura speciale,  Hydrocontrol  s.r.1.  in  liquidazione
elettivamente domiciliata in Cagliari,  presso  lo  studio  dell'avv.
Andrea Pogliani, che la rappresenta e difende per  procura  speciale,
resistenti. 
 
                              In fatto 
 
    Con ricorso depositato il 20 maggio 2014, Stefano Massidda, Fabio
Camboni, Stefano Cabras e Fabio Angelo Scudu hanno agito in giudizio,
davanti a questo Tribunale,  nei  confronti  della  Regione  Autonoma
della  Sardegna  e  della  Hydrocontrol   s.r.1,   in   liquidazione,
esponendo: 
        di aver  stipulato  ciascuno  con  la  societa'  Hydrocontrol
s.r.l., tra gli  anni  2003  e  2008,  una  pluralita'  di  contratti
formalmente qualificati in termini  di  collaborazione  coordinata  e
continuativa / collaborazione a progetto; 
        che la societa' Hydrocontrol  s.r.1.,  il  cui  capitale  era
stato interamente sottoscritto dalla Regione Autonoma della Sardegna,
era stata posta in liquidazione in data 6 dicembre 2007; 
        che «tutto il personale alle  dipendenze  della  Hydrocontrol
s.r.l., tra cui i ricorrenti Massidda Stefano e Scudu  Fabio  Angelo,
domandavano  l'assegnazione  dell'Agenzia  regionale  del   distretto
idrogeografico della Sardegna, richiamando  espressamente  l'art.  6,
comma 8, legge regionale n.  2/2007,  come  modificato  dall'art.  3,
comma 22, legge regionale n.  03/2008»,  disciplina  in  forza  della
quale il personale dipendente  con  rapporto  a  tempo  indeterminato
della societa' Hydrocontrol s.r.l. alla data del  28  settembre  2006
avrebbe potuto  chiedere  l'assegnazione  all'Agenzia  regionale  del
distretto idrografico  della  Sardegna  o  all'Arpas,  che  avrebbero
provveduto  nel  rispetto  delle   norme   vigenti   in   materia   e
compatibilmente con le disponibilita'  di  bilancio  e  di  dotazione
organica; 
        che con nota del 29 settembre 2008, la R.a.S. aveva rigettato
la domanda dei ricorrenti Massidda e Scudu,  in  quanto  privi,  alla
data del 28  settembre  2006,  di  un  rapporto  di  lavoro  a  tempo
indeterminato con Hydrocontrol s.r.1.; 
        che, con deliberazione n. 37/1 del 2 luglio 2008, la  Regione
Autonoma della Sardegna aveva autorizzato l'assunzione del  personale
della Hydrocontrol s.r.l. in liquidazione presso l'Agenzia  regionale
del  distretto  idrografico  della  Sardegna,  senza  selezione   per
pubblico concorso, in forza della  disciplina  contenuta  nella legge
regionale n. 2/2007, art. 6, comma 8,  come  modificata  per  effetto
della legge regionale n. 3/2008, art. 3, comma 22; 
        che per effetto della successiva determinazione  dirigenziale
n. 23887/630/P del 31 luglio 2008, la Regione Autonoma della Sardegna
aveva assunto il personale  della  societa'  Hydrocontrol  s.r.l.  in
liquidazione  «con  il  medesimo  trattamento   economico   fisso   e
continuativo e la posizione giuridica ed economica posseduti all'atto
del trasferimento»; 
        che  in  seguito  il  Tribunale  di  Cagliari,  con  distinte
sentenze,  tutte  non  impugnate  e  coperte  da   giudicato,   aveva
riconosciuto l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato tra Stefano Massidda, Fabio Camboni, Stefano  Cabras  e
Fabio Angelo Scudu e la societa' Hydrocontrol s.r.l., con decorrenza,
quanto al Massidda, dal 1° aprile 2005 (sentenza n. 2429/2012 del  30
ottobre 2012), dal 1° gennaio 2004, quanto al  Camboni  e  al  Cabras
(sentenze n. 2439/2012 e n. 2431/2012, pronunciate in data 30 ottobre
2012), e dal 16 giugno 2004, quanto allo Scudu (sentenza n.  330/2012
del 10 febbraio 2012); 
        che in forza dell'accertamento del rapporto di lavoro a tempo
indeterminato con la  suddetta  societa'  da  data  anteriore  al  28
settembre 2006, i lavoratori avevano domandato alla Regione  Autonoma
della Sardegna l'assegnazione  all'Agenzia  regionale  del  distretto
idrografico della Sardegna, e cio' con nota in data 25 gennaio  2013,
seguita da nota di sollecito del 3 maggio 2013; 
        che in  data  4  dicembre  2013  la  Hydrocontrol  s.r.l.  in
liquidazione aveva comunicato  ai  ricorrenti  il  licenziamento  per
giustificato motivo oggettivo,  motivando  la  decisione  in  ragione
della cessazione dell'attivita', per mancanza di personale, di  mezzi
e di commesse; 
        che il comportamento della societa'  Hydrocontrol  s.r.l.  in
liquidazione  e  della  Regione  Autonoma   della   Sardegna   doveva
considerarsi illegittimo, essendosi verificato  tra  la  prima  e  la
seconda un fenomeno di successione nel  contratto  di  lavoro  con  i
ricorrenti,  per  effetto  delle  previsioni  contenute  nella  legge
regionale n. 2/2007, art. 6, comma 8, tanto piu' che la  delibera  in
forza della quale era stata disposta l'assunzione del personale della
s.r.l. presso la R.a.S. era stata motivata anche alla luce  dell'art.
2112 c.c., in ragione della dichiarata sussistenza di un fenomeno  di
trasferimento di azienda tra i due enti. 
    Sulla base della ricostruzione in fatto che precede, i ricorrenti
hanno  domandato  al  tribunale  di   accertare   l'inefficacia   del
licenziamento intimato  da  Hydrocontrol  s.r.l.  in  liquidazione  e
dichiarare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato  a  tempo
indeterminato tra gli stessi e la Regione Autonoma della Sardegna dal
28 settembre 2006 o da altra data, ovvero di costituire  il  rapporto
con  analoga  decorrenza,  dichiarando  la  stessa   regione   tenuta
all'assunzione degli istanti, con condanna alla  loro  ammissione  in
servizio,  al  risarcimento  del  danno   e   alla   regolarizzazione
contributiva. 
    Ha resistito in  giudizio  la  societa'  Hydrocontrol  s.r.l.  in
liquidazione, sostenendo la legittimita' del licenziamento. 
    Si e' costituita anche la Regione Autonoma della Sardegna, che ha
invocato il rigetto del ricorso, sulla base delle seguenti eccezioni:
il difetto di legittimazione passiva sulla  domanda  di  accertamento
dell'inefficacia del licenziamento; l'insussistenza  dei  presupposti
per l'assunzione stabiliti dalla legge regionale n. 2/2007, in quanto
l'accertamento  del  rapporto   di   lavoro   subordinato   a   tempo
indeterminato tra i  ricorrenti  e  la  Hydrocontrol  s.r.l.  sarebbe
intervenuto successivamente alla  data  del  28  settembre  2006;  la
mancata tempestiva presentazione della  domanda  di  assegnazione  da
parte   di   Fabio   Camboni,   Stefano    Cabras;    l'insussistenza
all'attualita' dei requisiti della disponibilita' di  bilancio  e  di
dotazione organica, anche con riferimento  a  Stefano  Massidda  e  a
Fabio  Angelo  Scudu,  che  pur   avevano   presentato   domanda   di
assegnazione in data 22 aprile 2008, unitamente a tutti i  dipendenti
di Hydrocontrol s.r.l. invece assunti dalla Regione. 
 
                             In diritto 
 
    1. Questo Tribunale e' stato chiamato a  decidere,  tra  l'altro,
se, sulla base della disciplina contenuta nella  legge  regionale  n.
2/2007, nel testo vigente, il rapporto di lavoro subordinato a  tempo
indeterminato esistente tra Stefano Massidda, Fabio Camboni,  Stefano
Cabras e Fabio Angelo Scudu e la societa' Hydrocontrol  s.r.1.,  alla
data del 28 settembre 2006,  sia  proseguito  in  capo  alla  Regione
Autonoma della Sardegna per  effetto  della  domanda  presentata  dai
lavoratori, ovvero se i  ricorrenti  abbiano  comunque  acquisito  il
diritto all'assunzione da parte della R.a.S., con  conservazione  del
trattamento  economico  e  giuridico  posseduto  alla  data  del   28
settembre 2006. 
    2. L'art. 6, comma 8, della legge della  Regione  Autonoma  della
Sardegna 29 maggio 2007, n.  2,  stabilisce  nella  sua  formulazione
attuale: «Per l'esercizio delle funzioni di cui alle leggi  regionali
6 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di risorse idriche  e
bacini idrografici) e 18 maggio 2006, n. 6 (Istituzione  dell'Agenzia
regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna - ARPAS), il
personale dipendente a tempo indeterminato, esclusi i dirigenti, alla
data del 28 settembre 2006, del centro di ricerca e formazione per il
controllo dei sistemi idrici - Hydrocontrol - societa'  consortile  a
responsabilita' limitata ed il personale, esclusi i dirigenti,  della
Sigma - Invest in servizio alla data di messa in  liquidazione  della
societa' stessa puo' chiedere  l'assegnazione  all'Agenzia  regionale
del distretto idrografico della Sardegna o all'ARPAS, che provvedono,
nel rispetto delle norme vigenti in materia e compatibilmente con  le
disponibilita' di bilancio e di dotazione  organica.  L'inquadramento
e' disposto secondo la disciplina dell'art. 2112 del codice civile». 
    La norma oggi vigente e' il frutto  di  due  rimaneggiamenti,  il
primo disposto per effetto dell'art. 3, comma 22, legge regionale  n.
3 del 5 marzo 2008 (nel comma 8 dell'art. 6 della legge regionale  n.
2 del 2007 sono soppresse le parole «previo espletamento di  apposite
procedure concorsuali»), il secondo contenuto nell'art. 3 della legge
regionale n. 16 del 4 agosto 2011 («Nel comma  8  dell'art.  6  della
legge regionale n. 2 del 2007,  modificato  dall'art.  3,  comma  22,
della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), e'
aggiunto in fine il seguente periodo:  "L'inquadramento  e'  disposto
secondo la disciplina dell'art. 2112 del Codice civile"»). 
    Tutte  le  parti  in  causa   sono   concordi   nell'interpretare
univocamente il testo normativo modificato dall'art.  3  della  legge
regionale n. 3/2008 nel senso di  aver  introdotto,  in  presenza  di
determinate  condizioni,  la  possibilita'  per   i   lavoratori   di
Hydrocontrol s.r.l. di passare alle dipendenze della Regione Autonoma
della Sardegna senza previa necessita' di selezione, se  titolari  di
un contratto di lavoro subordinato a tempo  indeterminato  alla  data
del 28 settembre 2006. 
    3. A  parere  di  questo  Tribunale,  la  norma,  fin  dalla  sua
originaria formulazione, risultava univocamente concepita  nel  senso
di consentire  la  continuazione  dei  rapporti  di  lavoro  a  tempo
indeterminato, gia' in essere con  la  societa'  Hydrocontrol  s.r.l.
alla data del 28 settembre 2006, senza soluzione  di  continuita'  in
capo alla Regione Autonoma della Sardegna o ad altro ente strumentale
della regione (l'Arpas), a condizione che  vi  fosse  la  domanda  di
assegnazione  del  singolo   lavoratore   interessato,   che   questi
possedesse i requisiti necessari secondo la  legislazione  sarda  per
l'accesso agli impieghi regionali e  avesse  superato  una  procedura
selettiva  e  che  sussistessero  disponibilita'  di  bilancio  e  di
dotazione organica presso l'ente di destinazione. 
    Che il legislatore regionale  avesse  inteso,  fin  dall'origine,
consentire una continuazione dei rapporti  di  lavoro  subordinato  a
tempo indeterminato si evince con chiarezza dal tenore, sia letterale
che sostanziale, della disposizione in questione. 
    Il termine «assegnazione» e' di per se' consono ad un fenomeno di
mutamento di  elementi  del  rapporto  di  lavoro  nel  quadro  della
continuazione del medesimo. 
    Inoltre, manca qualsiasi elemento indicativo della estinzione  di
un rapporto di lavoro e dell'instaurazione di uno nuovo. 
    Al contrario, e' in linea con  il  fenomeno  della  continuazione
dello  stesso  rapporto,  la  conservazione  della  qualifica  e  del
trattamento  economico  in  atto  presso   l'ente   di   provenienza,
esplicitata  dalla  novella  introdotta  dall'art.  3   della   legge
regionale  n.  16/2011  («L'inquadramento  e'  disposto  secondo   la
disciplina dell'art. 2112 del codice civile»). 
    Soddisfatte le condizioni di  legge,  si  sarebbe  realizzato  un
fenomeno  di  modificazione  soggettiva  del  rapporto   di   lavoro,
assimilabile all'ipotesi di cessione del contratto. 
    Le   parole   «previo   espletamento   di   apposite    procedure
concorsuali», poste a chiusura del vecchio comma 8 dell'art. 6  legge
regionale n. 2/2007, consentivano al  personale  di  Hydrocontrol  di
beneficiare  del  passaggio  a  condizione  del  superamento  di  una
procedura comparativa chiusa, riservata a loro stessi e ai dipendenti
di altra societa' di diritto privato a  partecipazione  pubblica,  la
Sigma Invest s.p.a. 
    La  cancellazione  di  quelle  parole  per  effetto  dalla  legge
regionale n. 3/2008 ha eliminato la regola della concorsualita'. 
    Il Tribunale ritiene non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 8, della  legge  della
Regione Autonoma della Sardegna n. 2/2007,  nel  testo  vigente  (per
effetto delle modifiche contenute nell'art. 3, comma 22, della  legge
regionale n. 3/2008, e nell'art. 3 legge regionale n. 16  del  2011),
nella parte in cui consente il transito del personale di una  persona
giuridica  di  diritto  privato,  nel  caso  che  qui  interessa   la
Hydrocontrol  s.r.1.,  nell'organico  della  Regione  Autonoma  della
Sardegna o dell'Arpas, senza  il  previo  espletamento  di  procedura
selettiva  pubblica,  con  conservazione  della   qualifica   e   del
trattamento economico in atto presso l'ente privato di provenienza. 
    La normativa viola: a) l'art. 3 Cost., perche'  irragionevolmente
consente al solo personale in servizio presso la s.r.l.  Hydrocontrol
(unitamente a quello di Sigma Invest s.p.a.) di essere inquadrato nei
ruoli della R.a.S. o dell'Arpas e di beneficiare del  trattamento  di
favore  della  conservazione  della  qualifica  e   del   trattamento
economico in atto presso l'ente (di diritto privato) di  provenienza,
prescindendo anche dalla regola della selezione concorsuale pubblica,
che si impone invece per la generalita' dei pubblici  dipendenti;  b)
l'art. 51, comma 1, Cost., perche', privilegiando il  personale  gia'
in servizio presso la s.r.l. rispetto ad  altri  possibili  aspiranti
all'assunzione, non permette a tutti i  cittadini  di  accedere  agli
uffici pubblici in condizioni di  eguaglianza,  secondo  i  requisiti
stabiliti dalla legge; c) l'art. 97, quarto comma, Cost., perche'  le
modalita'  di  tale  transito  costituiscono  una  palese  deroga  al
principio del concorso pubblico, al quale debbono conformarsi -  come
piu' volte affermato dalla Corte costituzionale  -  le  procedure  di
assunzione  del  personale  delle   pubbliche   amministrazioni   (ex
plurimis, sentenza n. 190 del 2005). Il mancato ricorso a tale  forma
generale e ordinaria di reclutamento  del  personale  della  pubblica
amministrazione  non  trova,  nella  specie,   alcuna   peculiare   e
straordinaria ragione giustificatrice  (che  non  risulta  dal  testo
della legge regionale n. 2/2007, salvo il  genericissimo  riferimento
all'esercizio delle «funzioni di cui alle leggi regionali 6  dicembre
2006, n. 6 (Disposizioni in  materia  di  risorse  idriche  e  bacini
idrografici)  e  18  maggio  2006,  n.  6  (Istituzione  dell'Agenzia
regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna  -  ARPAS)».
Nemmeno   la   legge   regionale   n.   3/2008   reca   le    ragioni
dell'eliminazione della regola concorsuale), tanto da  risolversi  in
un privilegio indebito per i soggetti che possono  beneficiare  della
norma impugnata. 
    In base alla giurisprudenza  della  stessa  Corte  costituzionale
(tra le tante, si veda la sentenza n. 167/2013, resa in un caso assai
simile a quello di cui si discute),  un  interesse  pubblico  per  la
deroga al principio del pubblico concorso,  al  fine  di  valorizzare
pregresse  esperienze  professionali  dei  lavoratori  assunti,  puo'
ricorrere solo in determinate circostanze:  e'  necessario,  infatti,
che la legge stabilisca preventivamente le condizioni per l'esercizio
del potere di assunzione, subordini la costituzione  del  rapporto  a
tempo  indeterminato  all'accertamento   di   specifiche   necessita'
funzionali  dell'amministrazione  e  preveda  procedure  di  verifica
dell'attivita' svolta; il che presuppone che i soggetti  da  assumere
abbiano  maturato  tale   esperienza   all'interno   della   pubblica
amministrazione, e non alle dipendenze di datori  di  lavoro  esterni
(cfr. anche la sentenza n. 215  del  2009).  Inoltre,  la  deroga  al
predetto principio deve essere  contenuta  entro  determinati  limiti
percentuali, per non precludere in modo assoluto la  possibilita'  di
accesso della generalita' dei cittadini a detti posti pubblici  (cfr.
sentenza n. 108 del 2011). 
    La legge censurata si pone in contrasto con i  predetti  principi
perche' riguarda il passaggio di dipendenti del settore privato verso
quello   pubblico,   non   individua   adeguatamente    le    ragioni
giustificatrici della deroga e non  prevede  meccanismi  di  verifica
dell'attivita'   professionale   svolta,   ne'   limiti   percentuali
all'assunzione senza concorso pubblico. 
    Non e'  dato  superare  i  profili  di  illegittimita'  segnalati
attraverso   la   strada   dell'interpretazione    costituzionalmente
orientata, che consente di evitare il  giudizio  davanti  alla  Corte
costituzionale  allorquando  all'operatore  sia  offerta   un'opzione
ermeneutica in armonia con il dettato costituzionale. 
    Nel caso di specie, lo strumento interpretativo non  permette  di
individuare alcuna soluzione rispettosa dei  principi  costituzionali
per i quali viene denunciata la violazione. 
    L'evoluzione storica  della  norma  impone  di  ritenere  che  il
legislatore sardo (per effetto della legge regionale n. 3/2008) abbia
inteso escludere  totalmente  la  regola  della  concorsualita',  per
rendere possibile il passaggio diretto del personale di  Hydrocontrol
s.r.1. al ruolo regionale. 
    La legge regionale n. 16/2011 ha infine  esplicitato  l'obiettivo
perseguito dal legislatore con  la  legge  regionale  n.  2/2007,  di
regolare il transito dei  lavoratori  di  Hydrocontrol  s.r.1.  verso
l'amministrazione regionale nelle forme della cessione del contratto,
con conservazione del  trattamento  posseduto  nel  settore  privato,
assimilando irragionevolmente il fenomeno a  quello  apprezzabile  in
caso di trasferimento d'azienda tra privati. 
    Per le ragioni che precedono, non reputa questo giudice che possa
andare esente da dubbi di costituzionalita' l'art. 6, comma 8,  legge
regionale n. 2/2007, nel testo vigente. 
    La  questione  di  legittimita'  costituzionale  appare  altresi'
rilevante, giacche' senza una pronuncia di illegittimita' della norma
denunciata, l'applicazione di questa consentirebbe ai  ricorrenti  di
ottenere, senza previa selezione per pubblico concorso,  l'assunzione
a tempo indeterminato da parte della Regione Autonoma della Sardegna,
con  conservazione  del  trattamento  spettante  presso  Hydrocontrol
s.r.1., essendo incontestata l'esistenza di  un  rapporto  di  lavoro
subordinato  a  tempo  indeterminato  tra   costoro   e   la   stessa
Hydrocontrol s.r.1., gia' alla data del 28 settembre 2006, oltre  che
l'esistenza, quantomeno per Stefano Massidda e  Fabio  Angelo  Scudu,
degli altri presupposti contemplati  per  l'accesso  al  ruolo  della
regione,  alla  data  del  22  aprile   2008,   allorquando   costoro
presentarono la domanda di assegnazione unitamente a tutti gli  altri
dipendenti di Hydrocontrol s.r.l. invece assunti dalla Regione. 
    Il   presente   procedimento,   non   potendo   essere   definito
indipendentemente dalla  risoluzione  della  segnalata  questione  di
legittimita' costituzionale, deve essere, conseguentemente, sospeso. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Il Tribunale, visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, 
    1. Solleva, in quanto rilevante e non  manifestamente  infondata,
in relazione agli articoli 3, 51, comma  1,  e  97,  comma  4,  della
Costituzione, la questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.
6, comma 8, della legge della  Regione  autonoma  della  Sardegna  29
maggio 2007, n. 2, come modificato dall'art. 3, comma 22, della legge
della Regione autonoma Sardegna 5 marzo 2008, n.  3,  e  dall'art.  3
della legge regionale 4 agosto 2011, n. 16; 
    2. Ordina la sospensione della presente causa; 
    3.  Ordina  l'immediata  trasmissione  degli  atti   alla   Corte
costituzionale in Roma; 
    4.  Ordina  la  notificazione  del  presente   provvedimento   al
Presidente della Giunta della Regione autonoma della Sardegna ed alle
parti di causa; 
    5. Ordina la comunicazione della presente ordinanza al Presidente
del Consiglio regionale della Regione autonoma della Sardegna; 
      6. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti. 
        Cosi' deciso in Cagliari, il 5 ottobre 2016 
 
                       Il Giudice: Ponticelli