N. 29 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 novembre 2016
Ordinanza del 17 novembre 2016 del Tribunale di Palermo nel procedimento civile promosso da Faisal Muhammad contro Ministero dell'interno - Questura di Trapani . Straniero e apolide - Respingimento - Accompagnamento alla frontiera disposto dal questore. - Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), art. 10, comma 2.(GU n.10 del 8-3-2017 )
TRIBUNALE DI PALERMO Prima Sezione civile Il Giudice designato nel procedimento recante il n. 1597/2016 R.G. tra: Faisal Muhammad, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Maria La Rocca, ricorrente; Contro: il Ministero dell'interno in persona del Ministro pro tempore e la Questura di Trapani in persona del Questore pro tempore resistenti. Rilevato che il legale del ricorrente Faisal Muhammad, nel ricorso introduttivo del presente procedimento, ha sollevato eccezione di legittimita' costituzionale in ordine all'art. 10 comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in relazione agli articoli 10 comma 2, 13 commi 2 e 3 e 117 comma 1 Cost. formulando altresi' istanza di sospensione del giudizio per trasmettere gli atti alla Corte costituzionale ex articoli 23 e 24, legge 11 marzo 1953, n. 53. Il ricorso proposto mira ad ottenere l'annullamento del provvedimento di respingimento differito disposto dal Questore di Trapani ai sensi dell'art. 10, comma 2, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il ricorrente eccepisce che occorre preliminarmente rilevare che tale disposizione legislativa, in virtu' della quale e' stato adottato il provvedimento, appare manifestamente affetta da vizi di legittimita' costituzionale, per violazione della riserva di legge e della riserva di giurisdizione previste nell'art. 13, comma 2 e 3, Cost. La questione non e' manifestamente infondata in quanto l'art. 10, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, configura il provvedimento di respingimento differito quale provvedimento limitativo della liberta' personale, in quanto prevede che sia eseguito con accompagnamento alla frontiera, cioe' mediante una misura di carattere coercitivo (in tal senso, C. cost., sentenza, 22 marzo - 10 aprile 2001, n. 105). E' importante notare che l'accompagnamento alla frontiera resta sempre efficace quale effetto obbligatorio e inderogabile di ogni provvedimento di respingimento, ancorche' in concreto esso non venga eseguito per ragioni oggettive, anche temporanee, in presenza delle quali - dopo l'adozione del provvedimento di respingimento - il Questore potrebbe impartire al medesimo straniero un distinto ordine di lasciare il territorio dello Stato ai sensi dell'art. 14, comma 5-bis decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, com'e' avvenuto nel caso concreto. Nonostante cio', ai sensi dell'art. 10 comma 2 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il provvedimento di respingimento deve essere disposto dal solo Questore violando irrimediabilmente la riserva di giurisdizione prevista dall'art. 13, comma 2, Cost., secondo la quale ogni provvedimento limitativo della liberta' personale, in via ordinaria, deve essere adottato dall'autorita' giudiziaria. Diversamente, la garanzia costituzionale consente all'autorita' di pubblica sicurezza di adottare provvedimenti limitativi della liberta' personale esclusivamente in via provvisoria, soltanto in presenza di una previsione normativa tassativa e in casi eccezionali di necessita' e urgenza. Anche in quest'ultimo caso l'art. 13, comma 3, Cost. impone, comunque, che l'autorita' giudiziaria, entro le quarantotto ore successive la comunicazione, convalidi il provvedimento temporaneamente adottato dall'autorita' di pubblica sicurezza. Tuttavia, nell'ipotesi del respingimento ex art. 10 comma 2 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, non soltanto il provvedimento restrittivo della liberta' personale viene adottato esclusivamente dall'autorita' di pubblica sicurezza, ma la norma legislativa non prevede alcuna convalida da parte dell'autorita' giudiziale. Ne' e' possibile in alcun modo dare alla disposizione legislativa dell'art. 10, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, un'interpretazione conforme alle norme costituzionali, dell'Unione europea e internazionali che la privi di ogni dubbio di illegittimita' costituzionale, perche' l'obbligo di intervento immediato dell'autorita' giudiziaria sui provvedimenti restrittivi della liberta' personale e' ribadito anche dall'art. 5 della Convenzione di Roma per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali del 4 novembre 1950. In secondo luogo il respingimento differito comporta anche una violazione della riserva di legge prevista dall'art. 10, comma 2 Cost. e dall'art. 13 Cost.: 1) per l'evidente genericita' di uno dei presupposti (l'essere fermato lo straniero «subito dopo» l'ingresso nel territorio) che non puo' neppure essere colmata mediante una interpretazione conforme alle norme UE, con riferimento all'art. 2 par. 2 lettera a) della direttiva rimpatri («fermati o scoperti dalle competenti autorita' in occasione dell'attraversamento irregolare via terra, mare o aria della frontiera esterna di uno Stato membro e che non hanno successivamente ottenuto un'autorizzazione o un diritto di soggiorno»); 2) perche' il medesimo presupposto del respingimento differito (l'ingresso nel territorio dello Stato senza averne i requisiti o eludendo i controlli di frontiera) e' previsto anche dall'art. 13, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, quale presupposto del provvedimento amministrativo di espulsione che puo' essere emesso dal Prefetto territorialmente competente. In forza del richiamato quadro normativo, l'amministrazione ha la facolta' di decidere liberamente, in presenza dei medesimi presupposti di legge, quale tipo di provvedimento (respingimento o espulsione) adottare nei confronti dello straniero che abbia appena fatto ingresso irregolare. In terzo luogo la normativa nazionale in materia di respingimenti viola l'art. 117, comma 1 Cost., perche' non e' conforme a tutti i requisiti previsti dall'art. 4 par. 4 della direttiva UE 2008/115/CE sui rimpatri degli stranieri in situazione di soggiorno irregolare, non essendo prevista alcuna norma nazionale utile a vigilare affinche' il trattamento e il livello di protezione che sono accordati agli stranieri respinti non siano meno favorevoli a quelli previsti dalla medesima direttiva all'art. 8 parr. 4 e 5 (limitazioni del ricorso alle misure coercitive), all'art. 9 par. 2, lettera a) (possibilita' di rinvio dell'allontanamento a causa dello stato fisico o mentale dello straniero) e agli articoli 16 e 17 (condizioni di trattenimento). E' evidente anche la sussistenza dell'altro presupposto della questione di legittimita' costituzionale, cioe' quello della rilevanza della questione ai fini dell'ulteriore prosecuzione del giudizio in corso sul presente ricorso. Infatti, se si ritenesse che l'adozione del provvedimento di respingimento da parte dell'autorita' di pubblica sicurezza e non dell'autorita' giudiziaria e' in violazione dell'art. 13, comma 2 e 3 Cost., e' chiaro che la norma legislativa non potrebbe piu' essere applicata e sarebbero di conseguenza viziati tutti i provvedimenti adottati dal Questore su tale base legislativa. Occorre peraltro osservare che la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 10, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, non lascerebbe alcuna lacuna essendo previsto dall'art. 13, comma 2, lettera a) decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il provvedimento amministrativo di espulsione per la medesima situazione di ingresso irregolare, il che evita che la dichiarazione di illegittimita' costituzionale crei alcuna violazione degli obblighi per lo Stato previsti dalle norme UE di controllare le frontiere esterne. Per tali motivi, in via preliminare e prima di ogni altra statuizione nel merito, e' stato chiesto che il Tribunale di Palermo voglia, con ordinanza motivata ai sensi degli articoli 23 e 24 legge 11 marzo 1953, n. 53, trasmettere gli atti alla Corte costituzionale sollevando le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 10, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in relazione agli articoli 10, comma 2, Cost., 13 comma 2 e 3 Cost. e 117 comma 1 Cost., con contestuale sospensione del presente giudizio.
P.Q.M. Valutata positivamente la sussistenza dei requisiti di ammissibilita', la sua rilevanza ai fini della decisione del giudizio in corso e la non manifesta infondatezza della questione proposta per i motivi sopra esposti, rinvia alla Corte costituzionale l'esame della legittimita' dell'art. 10, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 in relazione agli articoli 10 comma 2, 13 commi 2 e 3 e 117 comma 1 della Costituzione. Ordina alla cancelleria di provvedere: alla trasmissione degli atti alla Corte costituzionale unitamente alla prova delle notificazioni e comunicazioni di cui appresso; alla notificazione della presente ordinanza alle parti in causa, al pubblico ministero e al Presidente del Consiglio dei ministri; alla comunicazione della presente ordinanza ai presidenti dei due rami del Parlamento. Dispone la sospensione del giudizio ai sensi degli articoli 23 e 24 legge 11 marzo 1953, n. 53. Palermo, 17 novembre 2016 Il Giudice On.: Lanza