N. 29 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 novembre 2016

Ordinanza  del  17  novembre  2016  del  Tribunale  di  Palermo   nel
procedimento civile promosso  da  Faisal  Muhammad  contro  Ministero
dell'interno - Questura di Trapani . 
 
Straniero e apolide - Respingimento - Accompagnamento alla  frontiera
  disposto dal questore. 
- Decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286  (Testo  unico  delle
  disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione  e  norme
  sulla condizione dello straniero), art. 10, comma 2. 
(GU n.10 del 8-3-2017 )
 
                         TRIBUNALE DI PALERMO 
                        Prima Sezione civile 
 
    Il Giudice designato nel procedimento  recante  il  n.  1597/2016
R.G. tra: 
        Faisal Muhammad, rappresentato e difeso dall'avv. Anna  Maria
La Rocca, ricorrente; 
    Contro: 
    il Ministero dell'interno in persona del Ministro pro tempore e 
    la Questura di Trapani in persona del Questore pro tempore 
resistenti. 
    Rilevato che  il  legale  del  ricorrente  Faisal  Muhammad,  nel
ricorso  introduttivo  del  presente   procedimento,   ha   sollevato
eccezione di legittimita' costituzionale in ordine all'art. 10  comma
2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in  relazione  agli
articoli 10 comma 2, 13 commi 2 e 3 e 117 comma  1  Cost.  formulando
altresi' istanza di sospensione del giudizio per trasmettere gli atti
alla Corte costituzionale ex articoli 23 e 24, legge 11  marzo  1953,
n. 53. 
    Il  ricorso  proposto  mira  ad   ottenere   l'annullamento   del
provvedimento di respingimento differito  disposto  dal  Questore  di
Trapani ai sensi dell'art. 10, comma 2, decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286; 
    il ricorrente eccepisce che occorre preliminarmente rilevare  che
tale  disposizione  legislativa,  in  virtu'  della  quale  e'  stato
adottato il provvedimento, appare manifestamente affetta da  vizi  di
legittimita' costituzionale, per violazione della riserva di legge  e
della riserva di giurisdizione previste nell'art. 13, comma  2  e  3,
Cost. 
    La questione non e' manifestamente infondata in quanto l'art. 10,
comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286,  configura  il
provvedimento  di   respingimento   differito   quale   provvedimento
limitativo della  liberta'  personale,  in  quanto  prevede  che  sia
eseguito con  accompagnamento  alla  frontiera,  cioe'  mediante  una
misura di carattere coercitivo (in tal senso, C. cost., sentenza,  22
marzo - 10 aprile 2001, n. 105). 
    E' importante notare che l'accompagnamento alla  frontiera  resta
sempre efficace quale effetto obbligatorio  e  inderogabile  di  ogni
provvedimento di respingimento, ancorche' in concreto esso non  venga
eseguito per ragioni oggettive, anche temporanee, in  presenza  delle
quali - dopo l'adozione  del  provvedimento  di  respingimento  -  il
Questore potrebbe impartire al medesimo straniero un distinto  ordine
di lasciare il territorio dello Stato ai sensi  dell'art.  14,  comma
5-bis decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, com'e' avvenuto  nel
caso concreto. 
    Nonostante  cio',  ai  sensi  dell'art.  10   comma   2   decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il provvedimento di respingimento
deve essere disposto dal solo Questore violando irrimediabilmente  la
riserva di giurisdizione  prevista  dall'art.  13,  comma  2,  Cost.,
secondo  la  quale  ogni  provvedimento  limitativo  della   liberta'
personale, in via  ordinaria,  deve  essere  adottato  dall'autorita'
giudiziaria. 
    Diversamente, la garanzia costituzionale  consente  all'autorita'
di pubblica sicurezza  di  adottare  provvedimenti  limitativi  della
liberta' personale esclusivamente in  via  provvisoria,  soltanto  in
presenza di una previsione normativa tassativa e in casi  eccezionali
di necessita' e urgenza. 
    Anche in quest'ultimo caso l'art.  13,  comma  3,  Cost.  impone,
comunque, che  l'autorita'  giudiziaria,  entro  le  quarantotto  ore
successive   la    comunicazione,    convalidi    il    provvedimento
temporaneamente adottato dall'autorita' di pubblica sicurezza. 
    Tuttavia, nell'ipotesi del  respingimento  ex  art.  10  comma  2
decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,  non  soltanto   il
provvedimento restrittivo della  liberta'  personale  viene  adottato
esclusivamente dall'autorita' di  pubblica  sicurezza,  ma  la  norma
legislativa non prevede  alcuna  convalida  da  parte  dell'autorita'
giudiziale. 
    Ne' e' possibile in alcun modo dare alla disposizione legislativa
dell'art. 10, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
un'interpretazione conforme alle  norme  costituzionali,  dell'Unione
europea  e  internazionali  che  la   privi   di   ogni   dubbio   di
illegittimita'  costituzionale,  perche'  l'obbligo   di   intervento
immediato dell'autorita' giudiziaria  sui  provvedimenti  restrittivi
della  liberta'  personale  e'  ribadito  anche  dall'art.  5   della
Convenzione di Roma per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
liberta' fondamentali del 4 novembre 1950. 
    In secondo luogo il respingimento differito  comporta  anche  una
violazione della riserva di legge  prevista  dall'art.  10,  comma  2
Cost. e dall'art. 13 Cost.: 1) per l'evidente genericita' di uno  dei
presupposti (l'essere fermato lo straniero «subito  dopo»  l'ingresso
nel territorio) che non puo'  neppure  essere  colmata  mediante  una
interpretazione conforme alle norme UE, con  riferimento  all'art.  2
par. 2 lettera a) della direttiva rimpatri («fermati o scoperti dalle
competenti autorita' in occasione dell'attraversamento irregolare via
terra, mare o aria della frontiera esterna di uno Stato membro e  che
non hanno successivamente ottenuto un'autorizzazione o un diritto  di
soggiorno»); 2) perche' il  medesimo  presupposto  del  respingimento
differito (l'ingresso nel  territorio  dello  Stato  senza  averne  i
requisiti o eludendo i controlli  di  frontiera)  e'  previsto  anche
dall'art. 13, comma 2, lettera a) del decreto legislativo  25  luglio
1998 n. 286, quale presupposto del  provvedimento  amministrativo  di
espulsione che  puo'  essere  emesso  dal  Prefetto  territorialmente
competente. 
    In forza del richiamato quadro normativo, l'amministrazione ha la
facolta'  di  decidere  liberamente,   in   presenza   dei   medesimi
presupposti di legge, quale tipo di  provvedimento  (respingimento  o
espulsione) adottare nei confronti dello straniero che  abbia  appena
fatto ingresso irregolare. 
    In terzo luogo la normativa nazionale in materia di respingimenti
viola l'art. 117, comma 1 Cost., perche' non e' conforme  a  tutti  i
requisiti previsti dall'art. 4 par. 4 della direttiva UE  2008/115/CE
sui rimpatri degli stranieri in situazione di  soggiorno  irregolare,
non  essendo  prevista  alcuna  norma  nazionale  utile  a   vigilare
affinche'  il  trattamento  e  il  livello  di  protezione  che  sono
accordati agli stranieri respinti non siano meno favorevoli a  quelli
previsti dalla medesima direttiva all'art. 8 parr. 4 e 5 (limitazioni
del ricorso alle misure coercitive), all'art. 9 par.  2,  lettera  a)
(possibilita' di  rinvio  dell'allontanamento  a  causa  dello  stato
fisico o mentale dello straniero) e agli articoli 16 e 17 (condizioni
di trattenimento). 
    E' evidente anche la  sussistenza  dell'altro  presupposto  della
questione  di  legittimita'  costituzionale,   cioe'   quello   della
rilevanza della questione ai  fini  dell'ulteriore  prosecuzione  del
giudizio in corso sul presente ricorso. 
    Infatti, se si ritenesse  che  l'adozione  del  provvedimento  di
respingimento da parte dell'autorita' di  pubblica  sicurezza  e  non
dell'autorita' giudiziaria e' in violazione dell'art. 13, comma 2 e 3
Cost., e' chiaro che la norma legislativa non  potrebbe  piu'  essere
applicata e sarebbero di conseguenza viziati  tutti  i  provvedimenti
adottati dal Questore su tale base legislativa. 
    Occorre peraltro osservare che la dichiarazione di illegittimita'
costituzionale dell'art. 10,  comma  2  del  decreto  legislativo  25
luglio 1998, n. 286, non lascerebbe alcuna  lacuna  essendo  previsto
dall'art. 13, comma 2, lettera a) decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, il provvedimento amministrativo di espulsione per la medesima
situazione di ingresso irregolare, il che evita che la  dichiarazione
di  illegittimita'  costituzionale  crei  alcuna   violazione   degli
obblighi per lo Stato previsti  dalle  norme  UE  di  controllare  le
frontiere esterne. 
    Per tali motivi,  in  via  preliminare  e  prima  di  ogni  altra
statuizione nel merito, e' stato chiesto che il Tribunale di  Palermo
voglia, con ordinanza motivata ai sensi degli articoli 23 e 24  legge
11 marzo 1953, n. 53, trasmettere gli atti alla Corte  costituzionale
sollevando le questioni di legittimita' costituzionale dell'art.  10,
comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in  relazione
agli articoli 10, comma 2, Cost., 13 comma 2 e 3 Cost. e 117 comma  1
Cost., con contestuale sospensione del presente giudizio. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Valutata  positivamente   la   sussistenza   dei   requisiti   di
ammissibilita', la sua rilevanza ai fini della decisione del giudizio
in corso e la non manifesta infondatezza della questione proposta per
i motivi sopra esposti,  rinvia  alla  Corte  costituzionale  l'esame
della legittimita' dell'art. 10, comma 2 del decreto  legislativo  25
luglio 1998, n. 286 in relazione agli articoli 10 comma 2, 13 commi 2
e 3 e 117 comma 1 della Costituzione. 
    Ordina alla cancelleria di provvedere: 
    alla trasmissione degli atti alla Corte costituzionale unitamente
alla prova delle notificazioni e comunicazioni di cui appresso; 
    alla notificazione della presente ordinanza alle parti in  causa,
al pubblico ministero e al Presidente del Consiglio dei ministri; 
    alla comunicazione della presente ordinanza ai presidenti dei due
rami del Parlamento. 
    Dispone la sospensione del giudizio ai sensi degli articoli 23  e
24 legge 11 marzo 1953, n. 53. 
        Palermo, 17 novembre 2016 
 
                        Il Giudice On.: Lanza