N. 49 ORDINANZA 8 febbraio - 2 marzo 2017

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Bilancio e  contabilita'  pubblica  -  Legge  di  stabilita'  2015  -
  Concorso di Province e Citta' metropolitane al  contenimento  della
  spesa pubblica. 
- Legge 23 dicembre  2014,  n.  190,  recante  «Disposizioni  per  la
  formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
  stabilita' 2015)», art. 1, commi 418 e 419. 
-   
(GU n.10 del 8-3-2017 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Paolo GROSSI; 
Giudici :Alessandro CRISCUOLO, Giorgio LATTANZI, Aldo  CAROSI,  Marta
  CARTABIA,  Mario  Rosario  MORELLI,  Giancarlo  CORAGGIO,  Giuliano
  AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS,  Franco  MODUGNO,  Augusto
  Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  1,  commi
418  e  419,  della  legge  23  dicembre  2014,   n.   190,   recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato (legge  di  stabilita'  2015)»,  promosso  dalla  Regione
siciliana con ricorso notificato il 27 febbraio 2015,  depositato  in
cancelleria il 6 marzo 2015 ed iscritto al n. 41 del registro ricorsi
2015. 
    Visto l'atto di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio dell'8 febbraio 2017  il  Giudice
relatore Daria de Pretis. 
    Ritenuto  che,  con  ricorso  notificato  il  27  febbraio  2015,
depositato in cancelleria il 6 marzo 2015 e iscritto  al  n.  41  del
registro ricorsi 2015, la Regione siciliana ha  impugnato  l'art.  1,
commi 418 e 419, della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato (legge di stabilita' 2015)», in  riferimento  agli  artt.
14, lettera o), 15 e 36 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946,
n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), all'art.
2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074
(Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia
finanziaria)  e  all'art.  119,   primo   e   quarto   comma,   della
Costituzione; 
    che, con atto depositato il 3 aprile 2015, si  e'  costituito  in
giudizio il Presidente del Consiglio dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso  per  la
non fondatezza del ricorso; 
    che, con atto depositato il 22 luglio 2016, la Regione  siciliana
ha rinunciato al ricorso; 
    che il 5 agosto  2016  e'  stata  depositata  accettazione  della
rinuncia da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, come  da
delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016. 
    Considerato che con riguardo alla questione proposta vi e'  stata
rinuncia da parte della Regione ricorrente e  accettazione  da  parte
del Presidente del Consiglio dei ministri; 
    che, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i  giudizi
davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia  al  ricorso,  seguita
dall'accettazione della controparte costituita, comporta l'estinzione
del processo (ex plurimis, ordinanze n. 264, n. 171, n. 62 e n. 6 del
2016). 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara estinto il processo. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 2017. 
 
                                F.to: 
                      Paolo GROSSI, Presidente 
                     Daria de PRETIS, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 2 marzo 2017. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA