MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 6 febbraio 2017 

Revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici
rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31  dicembre  2012.
(17A02050) 
(GU n.63 del 16-3-2017)

 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                     della prevenzione sanitaria 
 
  Visto  il  regio  decreto  9  gennaio   1927,   n.   147,   recante
«Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici»
e successive modificazioni; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
servizio  sanitario  nazionale»  e   successive   modificazioni,   in
particolare l'art. 7, comma 1, lettera c), che demanda alle  Regioni,
tra l'altro, l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti  i
controlli sulla produzione, detenzione, commercio ed impiego dei  gas
tossici; 
  Visto il decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165  concernente
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto l'art. 16 del richiamato decreto legislativo 30  marzo  2001,
n. 165,  recante  «Funzioni  dei  dirigenti  di  uffici  dirigenziali
generali» ed in particolare, il comma 1, lettera  d),  a  tenore  del
quale:  «adottano  gli  atti  e  i  provvedimenti  amministrativi  ed
esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione  delle  entrate
rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli  delegati
ai dirigenti»; 
  Visto il decreto dirigenziale 24 dicembre  2015,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 89, del 17 febbraio 2016,  ultimo  in  materia,
concernente la revisione generale delle patenti di  abilitazione  per
l'impiego dei gas tossici, rilasciate o revisionate  nel  periodo  1°
gennaio - 31 dicembre 2011; 
  Considerato che ai sensi del sopra citato regio decreto  9  gennaio
1927, n. 147, l'«utilizzazione, custodia  e  conservazione»  dei  gas
tossici sono subordinati al conseguimento di apposita  autorizzazione
rilasciata dalla preposta Autorita' competente sanitaria; 
  Considerato che gli  addetti  all'impiego  di  gas  tossici  devono
essere  persone  di  accertata  idoneita'  fisica  e  morale   e   di
riconosciuta professionalita' attestata dalla patente di cui al  Capo
VII, del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, rubricato «Patente  di
abilitazione alle operazioni relative all'impiego di gas tossici», il
cui rilascio comporta il superamento di un esame articolato in  prove
orali e pratiche, come previsto dal menzionato regio decreto; 
  Tenuto conto che la  patente  e'  soggetta  a  revisione  periodica
quinquennale e puo' essere revocata in ogni  momento  quando  vengono
meno i presupposti del suo rilascio e decade se non e'  rinnovata  in
tempo utile ai sensi dell'art. 35  del  richiamato  regio  decreto  9
gennaio 1927, n. 147; 
  Ritenuto necessario dover procedere alla  revisione  delle  patenti
rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2012; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per i motivi in premessa ed ai sensi e per gli effetti dell'art.
26 e seguenti, del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, e'  disposta
la revisione delle patenti di  abilitazione  per  l'impiego  dei  gas
tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre
2012. 
  Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 6 febbraio 2017 
 
                                Il direttore generale: Ranieri Guerra 

Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2017 
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politiche sociali, reg.ne prev. n. 190