AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Caspofungin Regiomedica» (17A01982) 
(GU n.65 del 18-3-2017)

 
 
 
         Estratto determina n. 385/2017 del 28 febbraio 2017 
 
    Medicinale: CASPOFUNGIN REGIOMEDICA. 
    Titolare A.I.C.: Regiomedica GmbH - Spitalstr. 22 - 79539 Lörrach
- Germania. 
    Confezioni: 
      «50 mg polvere per concentrato per soluzione per  infusione»  1
flaconcino in vetro, A.I.C. n. 044414011 (in  base  10),  1BCF1V  (in
base 32); 
      «70 mg polvere per concentrato per soluzione per  infusione»  1
flaconcino in vetro, A.I.C. n 044414023 (in base 10), 1BCF27 (in base
32). 
    Forma farmaceutica: polvere per  concentrato  per  soluzione  per
infusione. 
    Validita' prodotto integro: due anni. 
    Composizione: 
      ciascun flaconcino contiene caspofungin 50 mg (come acetato); 
      ciascun flaconcino contiene caspofungin 70 mg (come acetato); 
      principio attivo: caspofungin acetato; 
      eccipienti:  saccarosio,  mannitolo  (E421),  acido   succinico
(E363), sodio idrossido (per l'aggiustamento del pH) (E524). 
    Produzione del principio attivo: Chunghwa  Chemical  Synthesis  &
Biotech Co., Ltd. 1, Tung-Hsing St., Shu-Lin, New Taipei City  23850,
Taiwan. 
    Produzione del prodotto finito: 
      produzione,  confezionamento  primario  e  secondario:  Mustafa
Nevzat İlaç Sanayii A.Ş,Other Product Plant,Sanayi Caddesi  No.:  13,
34196 - Yenibosna/İstanbul, Turchia; 
      controllo e rilascio dei lotti: Regiomedica GmbH Spitalstr.  22
- 79539 Lörrach, Germania. 
    Indicazioni terapeutiche: 
      trattamento della candidiasi invasiva,  in  pazienti  adulti  o
pediatrici; 
      trattamento della aspergillosi invasiva in  pazienti  adulti  o
pediatrici refrattari o intolleranti alla terapia con amfotericina B,
formulazioni lipidiche di amfotericina B e/o itraconazolo. 
    Vengono definiti refrattari alla terapia i pazienti con infezioni
che progrediscono o non migliorano dopo un periodo  minimo  di  sette
giorni di trattamento con dosi terapeutiche  di  terapia  antifungina
efficace; 
      terapia empirica di presunte infezioni fungine (come Candida  o
Aspergillus) in pazienti adulti o pediatrici neutropenici con febbre. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Le confezioni di cui all'art. 1 risultano  collocate,  in  virtu'
dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.  158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,  n.  189,
nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci  non  ancora  valutati  ai
fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10,
lettera c) della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  e  successive
modificazioni, denominata classe «C (nn)». 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del   medicinale
«Caspofungin Regiomedica»  e'  la  seguente:  medicinali  soggetti  a
prescrizione  medica  limitativa,  utilizzabili   esclusivamente   in
ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP) 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14,
comma 2 del  decreto  legislativo  n.  219/2006  che  impone  di  non
includere  negli  stampati   quelle   parti   del   riassunto   delle
caratteristiche del prodotto del medicinale  di  riferimento  che  si
riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da  brevetto  al
momento dell'immissione in commercio del medicinale. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni della specialita' medicinale devono essere poste in
commercio con  etichette  e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo
allegato alla presente determinazione. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla presente determinazione. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
fornire i rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per
questo medicinale conformemente  ai  requisiti  definiti  nell'elenco
delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD)  di  cui
all'art.  107-quater,  paragrafo  7)  della  direttiva  2010/84/CE  e
pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Decorrenza  di  efficacia  della   determinazione:   dal   giorno
successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.