LEGGE 16 marzo 2017, n. 30
Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile. (17G00043)(GU n.66 del 20-3-2017)
Vigente al: 4-4-2017
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi di ricognizione, riordino, coordinamento, modifica e
integrazione delle disposizioni legislative vigenti che disciplinano
il Servizio nazionale della protezione civile e le relative funzioni,
in base ai principi di leale collaborazione e di sussidiarieta' e nel
rispetto dei principi e delle norme della Costituzione e
dell'ordinamento dell'Unione europea, nei seguenti ambiti:
a) definizione delle attivita' di protezione civile come insieme
delle attivita' volte a tutelare l'integrita' della vita, i beni, gli
insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti
da eventi calamitosi naturali o di origine antropica, articolate in
attivita' di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi
connessi con i medesimi eventi calamitosi, di pianificazione e
gestione delle emergenze, nonche' inerenti all'attuazione coordinata
delle misure per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali
condizioni di vita, per ripristinare la funzionalita' dei servizi
essenziali e per ridurre il rischio residuo nelle aree colpite dagli
eventi medesimi;
b) organizzazione di un sistema policentrico che operi a livello
centrale, regionale e locale, prevedendo la possibilita' di definire
livelli di coordinamento intermedi tra la dimensione comunale e
quella regionale e di integrare l'elenco delle strutture operative
che concorrono alle finalita' di protezione civile, includendovi
anche eventuali soggetti organizzati in base a principi innovativi;
c) attribuzione delle funzioni in materia di protezione civile
allo Stato, alle regioni, ai comuni, alle unioni dei comuni, alle
citta' metropolitane, agli enti di area vasta di cui alla legge 7
aprile 2014, n. 56, e alle diverse componenti e strutture operative
del Servizio nazionale della protezione civile, distinguendo fra
funzioni di indirizzo politico e di gestione amministrativa e
differenziando le responsabilita', i compiti e i poteri autoritativi,
per promuovere l'esercizio coordinato delle attivita' fra i diversi
livelli di governo, secondo il principio di sussidiarieta' e
garantendo l'unitarieta' dell'ordinamento; a tal fine il Presidente
del Consiglio dei ministri, in qualita' di autorita' nazionale e
titolare delle politiche di protezione civile, svolge la funzione di
indirizzo e coordinamento, avvalendosi del Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche
per assicurare l'unitaria rappresentanza nazionale in materia presso
l'Unione europea e gli organismi internazionali e per coordinare
l'esercizio delle funzioni attribuite ai sindaci, anche
metropolitani, ai prefetti e ai presidenti delle regioni, in qualita'
di autorita' territoriali di protezione civile, nonche' al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco che nell'immediatezza dell'evento
calamitoso assume la responsabilita' del soccorso tecnico urgente,
anche ai fini del loro raccordo con le altre componenti e strutture
operative per assicurarne il concorso solidale;
d) disciplina della partecipazione e delle responsabilita' dei
cittadini, singoli e associati, anche mediante le formazioni di
natura professionale, alle attivita' di protezione civile, con
riferimento alla pianificazione delle iniziative da adottare per
fronteggiare l'emergenza, alle esercitazioni, alla diffusione della
conoscenza e della cultura della protezione civile allo scopo di
promuovere la resilienza delle comunita', anche attraverso la
consapevolezza dei diritti e dei doveri, e l'adozione di misure di
autoprotezione, con particolare attenzione alle persone in condizioni
di fragilita' sociale e con disabilita', nonche' di promuovere e
sostenere le organizzazioni di volontariato operanti nello specifico
settore, anche attraverso la formazione e l'addestramento dei
volontari ad esse appartenenti, favorendone l'integrazione in tutte
le attivita' di protezione civile;
e) disciplina della partecipazione e della collaborazione delle
universita' e degli enti e istituti di ricerca alle attivita' di
protezione civile, ai fini dell'integrazione in esse di conoscenze e
prodotti derivanti da attivita' di ricerca e innovazione, anche
frutto di iniziative promosse dall'Unione europea e dalle istituzioni
internazionali anche nel campo della ricerca per la difesa dai
disastri naturali;
f) istituzione di meccanismi e procedure per la revisione e la
valutazione periodica dei piani di emergenza comunali, nel quadro
dell'esercizio coordinato delle funzioni di protezione civile;
g) disciplina dello stato di emergenza, garantendo la
tempestivita' e l'omogeneita' della valutazione delle condizioni dei
territori ai fini della relativa dichiarazione, e previsione del
potere di ordinanza in deroga a norme vigenti, nel rispetto dei
principi generali dell'ordinamento e della normativa dell'Unione
europea, unitamente alle modalita' di attivazione operativa, anche
preventiva, del Servizio nazionale della protezione civile, in
relazione alla tipologia degli eventi calamitosi, agli ambiti di
competenza e responsabilita' e all'effettiva operativita', anche per
interventi all'estero, assicurando il concorso solidale delle colonne
mobili regionali e del volontariato e prevedendo modalita' di impiego
di personale qualificato proveniente da enti locali a supporto delle
amministrazioni locali colpite;
h) previsione di disposizioni che individuino, a regime, anche
sulla base di apposite norme speciali, specifiche modalita' di
intervento del Servizio nazionale della protezione civile per
consentire l'effettivita' delle relative misure e stabilirne
l'efficacia limitata alla durata della situazione di emergenza, in
ragione della gravita' dell'evento calamitoso, prevedendo trasparenti
procedure di verifica successiva in relazione:
1) alle procedure di acquisizione di servizi, forniture e
lavori, anche mediante strumenti di acquisto aperti ai quali possano
accedere, in via preventiva, tutte le componenti e le strutture
operative del Servizio nazionale della protezione civile;
2) a singole fattispecie connesse a particolari esigenze, ivi
comprese quelle riguardanti la gestione dei rifiuti, delle macerie,
dei materiali vegetali e delle rocce e terre da scavo prodotti in
condizioni di emergenza, nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento giuridico;
3) alle modalita' di reperimento delle forniture di beni di
prima necessita', di servizi e di materiali necessari nelle diverse
fasi dell'emergenza, prevedendo meccanismi atti a favorire il
coinvolgimento delle attivita' produttive di beni e servizi presenti
sul territorio al fine di sostenere l'economia delle aree interessate
dall'evento calamitoso, compatibilmente con la normativa dell'Unione
europea e con i principi vigenti in materia di disciplina della
concorrenza e dei mercati;
i) disciplina organica degli strumenti nazionali di finanziamento
per l'esercizio delle funzioni di protezione civile, articolati nel
Fondo nazionale di protezione civile, nel Fondo per le emergenze
nazionali e nel Fondo regionale di protezione civile;
l) disciplina, in conformita' alle previsioni di cui all'articolo
40, comma 2, lettera p), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle
procedure finanziarie e contabili che devono essere applicate da
parte dei commissari delegati titolari di contabilita' speciale e
disciplina dei relativi obblighi di rendicontazione, delle procedure
di controllo successivo e del subentro delle amministrazioni
competenti in via ordinaria nei rapporti giuridici attivi e passivi
sorti durante la gestione commissariale, nonche' nei procedimenti
contenziosi e nelle attivita' pre-contenziose instaurati durante lo
stato di emergenza e in relazione ad esso;
m) disciplina delle misure da adottare per rimuovere gli ostacoli
alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite
dagli eventi calamitosi, consistenti in interventi strutturali e non
strutturali di prevenzione e di ripristino dei territori, delle opere
e delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico danneggiate,
comprese quelle strategiche, nonche' di riduzione del rischio
residuo, e delle altre misure per favorire il superamento dello stato
di emergenza, anche prevedendo eventuali forme di microcredito
agevolato, nonche' la ripresa economica dei soggetti privati e delle
attivita' economiche o produttive danneggiate, tenendo conto di
eventuali indennizzi o risarcimenti di natura assicurativa;
esclusione dell'applicabilita' delle misure di cui alla presente
lettera agli edifici abusivi danneggiati o distrutti;
n) definizione del ruolo e delle responsabilita' del sistema di
protezione civile e degli operatori del sistema medesimo e delle
relative specifiche professionalita', anche con riferimento alle
attivita' di presidio delle sale operative e della rete dei centri
funzionali e alla relativa disciplina e regolamentazione;
o) individuazione di modalita' di partecipazione del Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri
all'elaborazione delle linee di indirizzo per la definizione delle
politiche di prevenzione strutturale dei rischi naturali e di origine
antropica e per la loro attuazione.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 provvedono ad assicurare
il coordinamento delle disposizioni concernenti le materie oggetto
della presente legge nonche' la coerenza terminologica, nel rispetto
dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) identificazione delle tipologie dei rischi per i quali si
esplica l'azione di protezione civile, fermo restando che non
rientrano nell'azione di protezione civile gli interventi per eventi
programmati o programmabili in tempo utile che possano determinare
criticita' organizzative;
b) individuazione, sistematizzazione e riassetto in forma
organica e coordinata degli ambiti di disciplina di cui al comma 1,
ai fini della piu' efficace ed effettiva attribuzione delle connesse
responsabilita' gestionali e amministrative, nelle diverse attivita'
di protezione civile;
c) raccordo delle attivita' di pianificazione in materia di
protezione civile svolte ai diversi livelli con quelle di valutazione
ambientale e di pianificazione territoriale nei diversi ambiti e di
pianificazione strategica;
d) omogeneizzazione, su base nazionale, delle terminologie e dei
codici convenzionali adottati dal Servizio nazionale della protezione
civile per classificare e per gestire le diverse attivita' di
protezione civile, ivi compresi gli aspetti relativi alla
comunicazione del rischio, anche in relazione alla redazione dei
piani di protezione civile, al fine di garantire un quadro coordinato
e chiaro in tutto il territorio nazionale e l'integrazione tra i
sistemi di protezione civile dei diversi territori, nel rispetto
dell'autonomia organizzativa delle regioni e delle province autonome
di Trento e di Bolzano;
e) individuazione dei livelli degli effetti determinati dagli
eventi calamitosi, commisurati alla loro intensita' ed estensione e
alla capacita' dei territori di farvi fronte, sulla base dei quali
individuare criteri e metodologie omogenei per l'intero territorio
nazionale, per il riconoscimento e l'erogazione di agevolazioni,
contributi e forme di ristoro per i soggetti colpiti da eventi per i
quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
f) ricognizione delle fonti normative primarie vigenti che
regolano le materie oggetto della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e
degli ulteriori provvedimenti normativi, anche relativi a specifici
eventi calamitosi, contenenti disposizioni che producono effetti a
regime nell'ambito delle materie oggetto della presente legge, per
garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica;
g) introduzione di appositi strumenti di semplificazione volti
alla riduzione degli adempimenti amministrativi durante la fase di
emergenza e di superamento dell'emergenza, garantendo la continuita'
amministrativa e la piena trasparenza e tracciabilita' dei flussi
finanziari;
h) introduzione dell'esonero dalle pratiche di autorizzazione per
l'installazione di stazioni di monitoraggio o stazioni
idrometeorologiche ai fini di protezione civile;
i) integrazione della disciplina del Servizio nazionale della
protezione civile con la disciplina in materia di protezione civile
dell'Unione europea;
l) invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 provvedono altresi' alla
semplificazione normativa delle materie oggetto della presente legge,
nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) indicazione, dopo la rubrica di ogni articolo, degli estremi
della vigente disposizione della fonte normativa originaria oggetto
di riassetto;
b) coordinamento formale e sostanziale del testo delle
disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per
garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa
e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
c) verifica del rispetto dei principi contenuti nelle direttive
dell'Unione europea in materia;
d) adeguamento alla giurisprudenza costituzionale e dell'Unione
europea;
e) indicazione esplicita delle norme abrogate.
4. I decreti legislativi di cui al comma 1, nel disciplinare le
materie oggetto della presente legge, definiscono altresi' i criteri
da seguire al fine di adottare, entro due anni dalla data di entrata
in vigore di ciascuno dei medesimi decreti legislativi, le necessarie
iniziative per la ricognizione, la modifica e l'integrazione dei
provvedimenti di attuazione, con particolare riferimento alle
direttive del Presidente del Consiglio dei ministri adottate ai sensi
del comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n.
343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n.
401, individuando altresi' gli ambiti nei quali le regioni esercitano
la potesta' legislativa e regolamentare, fatte salve le prerogative
riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome
di Trento e di Bolzano.
5. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri che si avvale, ai
fini della predisposizione dei relativi schemi, del Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri,
di concerto con i Ministri interessati, previa intesa da sancire in
sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione del parere
del Consiglio di Stato, che e' reso nel termine di trenta giorni
dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo,
decorso il quale il Governo puo' comunque procedere. Lo schema di
ciascun decreto legislativo e' successivamente trasmesso, corredato
di relazione tecnica che dia conto della neutralita' finanziaria del
medesimo ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei
corrispondenti mezzi di copertura, alle Camere per l'espressione dei
pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i
profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque
giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto
legislativo puo' essere comunque adottato.
6. Dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente legge non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. In conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, qualora uno o piu' decreti attuativi
determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al
proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o
maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente
all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le
occorrenti risorse finanziarie.
7. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei
decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e
criteri direttivi stabiliti dalla presente legge, il Governo puo'
adottare, ai sensi del comma 5, disposizioni integrative o correttive
dei medesimi decreti legislativi, sulla base di una relazione
motivata presentata alle Camere dal Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del capo del Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, che individua le
disposizioni dei decreti legislativi su cui si intende intervenire e
le ragioni dell'intervento normativo proposto.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 marzo 2017
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando