LEGGE 16 marzo 2017, n. 30 

Delega al Governo per il riordino delle disposizioni  legislative  in
materia di sistema nazionale della protezione civile. (17G00043) 
(GU n.66 del 20-3-2017)
 
 Vigente al: 4-4-2017  
 

 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro nove mesi  dalla  data
di entrata in  vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
legislativi di  ricognizione,  riordino,  coordinamento,  modifica  e
integrazione delle disposizioni legislative vigenti che  disciplinano
il Servizio nazionale della protezione civile e le relative funzioni,
in base ai principi di leale collaborazione e di sussidiarieta' e nel
rispetto  dei  principi  e   delle   norme   della   Costituzione   e
dell'ordinamento dell'Unione europea, nei seguenti ambiti: 
    a) definizione delle attivita' di protezione civile come  insieme
delle attivita' volte a tutelare l'integrita' della vita, i beni, gli
insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti
da eventi calamitosi naturali o di origine antropica,  articolate  in
attivita'  di  previsione,  prevenzione  e  mitigazione  dei   rischi
connessi con  i  medesimi  eventi  calamitosi,  di  pianificazione  e
gestione delle emergenze, nonche' inerenti all'attuazione  coordinata
delle misure per rimuovere gli ostacoli alla  ripresa  delle  normali
condizioni di vita, per ripristinare  la  funzionalita'  dei  servizi
essenziali e per ridurre il rischio residuo nelle aree colpite  dagli
eventi medesimi; 
    b) organizzazione di un sistema policentrico che operi a  livello
centrale, regionale e locale, prevedendo la possibilita' di  definire
livelli di coordinamento  intermedi  tra  la  dimensione  comunale  e
quella regionale e di integrare l'elenco  delle  strutture  operative
che concorrono alle  finalita'  di  protezione  civile,  includendovi
anche eventuali soggetti organizzati in base a principi innovativi; 
    c) attribuzione delle funzioni in materia  di  protezione  civile
allo Stato, alle regioni, ai comuni, alle  unioni  dei  comuni,  alle
citta' metropolitane, agli enti di area vasta di  cui  alla  legge  7
aprile 2014, n. 56, e alle diverse componenti e  strutture  operative
del Servizio nazionale  della  protezione  civile,  distinguendo  fra
funzioni  di  indirizzo  politico  e  di  gestione  amministrativa  e
differenziando le responsabilita', i compiti e i poteri autoritativi,
per promuovere l'esercizio coordinato delle attivita' fra  i  diversi
livelli  di  governo,  secondo  il  principio  di  sussidiarieta'   e
garantendo l'unitarieta' dell'ordinamento; a tal fine  il  Presidente
del Consiglio dei ministri, in  qualita'  di  autorita'  nazionale  e
titolare delle politiche di protezione civile, svolge la funzione  di
indirizzo  e  coordinamento,  avvalendosi  del   Dipartimento   della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri,  anche
per assicurare l'unitaria rappresentanza nazionale in materia  presso
l'Unione europea e gli  organismi  internazionali  e  per  coordinare
l'esercizio   delle   funzioni   attribuite   ai    sindaci,    anche
metropolitani, ai prefetti e ai presidenti delle regioni, in qualita'
di autorita' territoriali di  protezione  civile,  nonche'  al  Corpo
nazionale dei vigili  del  fuoco  che  nell'immediatezza  dell'evento
calamitoso assume la responsabilita' del  soccorso  tecnico  urgente,
anche ai fini del loro raccordo con le altre componenti  e  strutture
operative per assicurarne il concorso solidale; 
    d) disciplina della partecipazione e  delle  responsabilita'  dei
cittadini, singoli e  associati,  anche  mediante  le  formazioni  di
natura  professionale,  alle  attivita'  di  protezione  civile,  con
riferimento alla pianificazione  delle  iniziative  da  adottare  per
fronteggiare l'emergenza, alle esercitazioni, alla  diffusione  della
conoscenza e della cultura della  protezione  civile  allo  scopo  di
promuovere  la  resilienza  delle  comunita',  anche  attraverso   la
consapevolezza dei diritti e dei doveri, e l'adozione  di  misure  di
autoprotezione, con particolare attenzione alle persone in condizioni
di fragilita' sociale e con  disabilita',  nonche'  di  promuovere  e
sostenere le organizzazioni di volontariato operanti nello  specifico
settore,  anche  attraverso  la  formazione  e  l'addestramento   dei
volontari ad esse appartenenti, favorendone l'integrazione  in  tutte
le attivita' di protezione civile; 
    e) disciplina della partecipazione e della  collaborazione  delle
universita' e degli enti e istituti  di  ricerca  alle  attivita'  di
protezione civile, ai fini dell'integrazione in esse di conoscenze  e
prodotti derivanti da  attivita'  di  ricerca  e  innovazione,  anche
frutto di iniziative promosse dall'Unione europea e dalle istituzioni
internazionali anche nel  campo  della  ricerca  per  la  difesa  dai
disastri naturali; 
    f) istituzione di meccanismi e procedure per la  revisione  e  la
valutazione periodica dei piani di  emergenza  comunali,  nel  quadro
dell'esercizio coordinato delle funzioni di protezione civile; 
    g)  disciplina  dello   stato   di   emergenza,   garantendo   la
tempestivita' e l'omogeneita' della valutazione delle condizioni  dei
territori ai fini della  relativa  dichiarazione,  e  previsione  del
potere di ordinanza in deroga  a  norme  vigenti,  nel  rispetto  dei
principi generali  dell'ordinamento  e  della  normativa  dell'Unione
europea, unitamente alle modalita' di  attivazione  operativa,  anche
preventiva,  del  Servizio  nazionale  della  protezione  civile,  in
relazione alla tipologia degli  eventi  calamitosi,  agli  ambiti  di
competenza e responsabilita' e all'effettiva operativita', anche  per
interventi all'estero, assicurando il concorso solidale delle colonne
mobili regionali e del volontariato e prevedendo modalita' di impiego
di personale qualificato proveniente da enti locali a supporto  delle
amministrazioni locali colpite; 
    h) previsione di disposizioni che individuino,  a  regime,  anche
sulla base  di  apposite  norme  speciali,  specifiche  modalita'  di
intervento  del  Servizio  nazionale  della  protezione  civile   per
consentire  l'effettivita'  delle  relative   misure   e   stabilirne
l'efficacia limitata alla durata della situazione  di  emergenza,  in
ragione della gravita' dell'evento calamitoso, prevedendo trasparenti
procedure di verifica successiva in relazione: 
      1) alle procedure  di  acquisizione  di  servizi,  forniture  e
lavori, anche mediante strumenti di acquisto aperti ai quali  possano
accedere, in via preventiva,  tutte  le  componenti  e  le  strutture
operative del Servizio nazionale della protezione civile; 
      2) a singole fattispecie connesse a particolari  esigenze,  ivi
comprese quelle riguardanti la gestione dei rifiuti,  delle  macerie,
dei materiali vegetali e delle rocce e terre  da  scavo  prodotti  in
condizioni  di  emergenza,  nel  rispetto   dei   principi   generali
dell'ordinamento giuridico; 
      3) alle modalita' di reperimento delle  forniture  di  beni  di
prima necessita', di servizi e di materiali necessari  nelle  diverse
fasi  dell'emergenza,  prevedendo  meccanismi  atti  a  favorire   il
coinvolgimento delle attivita' produttive di beni e servizi  presenti
sul territorio al fine di sostenere l'economia delle aree interessate
dall'evento calamitoso, compatibilmente con la normativa  dell'Unione
europea e con i principi  vigenti  in  materia  di  disciplina  della
concorrenza e dei mercati; 
    i) disciplina organica degli strumenti nazionali di finanziamento
per l'esercizio delle funzioni di protezione civile,  articolati  nel
Fondo nazionale di protezione civile,  nel  Fondo  per  le  emergenze
nazionali e nel Fondo regionale di protezione civile; 
    l) disciplina, in conformita' alle previsioni di cui all'articolo
40, comma 2, lettera p), della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  delle
procedure finanziarie e contabili  che  devono  essere  applicate  da
parte dei commissari delegati titolari  di  contabilita'  speciale  e
disciplina dei relativi obblighi di rendicontazione, delle  procedure
di  controllo  successivo  e  del  subentro   delle   amministrazioni
competenti in via ordinaria nei rapporti giuridici attivi  e  passivi
sorti durante la gestione  commissariale,  nonche'  nei  procedimenti
contenziosi e nelle attivita' pre-contenziose instaurati  durante  lo
stato di emergenza e in relazione ad esso; 
    m) disciplina delle misure da adottare per rimuovere gli ostacoli
alla ripresa delle normali condizioni  di  vita  nelle  aree  colpite
dagli eventi calamitosi, consistenti in interventi strutturali e  non
strutturali di prevenzione e di ripristino dei territori, delle opere
e delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico danneggiate,
comprese  quelle  strategiche,  nonche'  di  riduzione  del   rischio
residuo, e delle altre misure per favorire il superamento dello stato
di  emergenza,  anche  prevedendo  eventuali  forme  di  microcredito
agevolato, nonche' la ripresa economica dei soggetti privati e  delle
attivita' economiche  o  produttive  danneggiate,  tenendo  conto  di
eventuali  indennizzi  o   risarcimenti   di   natura   assicurativa;
esclusione dell'applicabilita' delle  misure  di  cui  alla  presente
lettera agli edifici abusivi danneggiati o distrutti; 
    n) definizione del ruolo e delle responsabilita' del  sistema  di
protezione civile e degli operatori  del  sistema  medesimo  e  delle
relative specifiche  professionalita',  anche  con  riferimento  alle
attivita' di presidio delle sale operative e della  rete  dei  centri
funzionali e alla relativa disciplina e regolamentazione; 
    o) individuazione di modalita' di partecipazione del Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio  dei  ministri
all'elaborazione delle linee di indirizzo per  la  definizione  delle
politiche di prevenzione strutturale dei rischi naturali e di origine
antropica e per la loro attuazione. 
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 provvedono ad assicurare
il coordinamento delle disposizioni concernenti  le  materie  oggetto
della presente legge nonche' la coerenza terminologica, nel  rispetto
dei seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) identificazione delle tipologie dei  rischi  per  i  quali  si
esplica  l'azione  di  protezione  civile,  fermo  restando  che  non
rientrano nell'azione di protezione civile gli interventi per  eventi
programmati o programmabili in tempo utile  che  possano  determinare
criticita' organizzative; 
    b)  individuazione,  sistematizzazione  e  riassetto   in   forma
organica e coordinata degli ambiti di disciplina di cui al  comma  1,
ai fini della piu' efficace ed effettiva attribuzione delle  connesse
responsabilita' gestionali e amministrative, nelle diverse  attivita'
di protezione civile; 
    c) raccordo delle  attivita'  di  pianificazione  in  materia  di
protezione civile svolte ai diversi livelli con quelle di valutazione
ambientale e di pianificazione territoriale nei diversi ambiti  e  di
pianificazione strategica; 
    d) omogeneizzazione, su base nazionale, delle terminologie e  dei
codici convenzionali adottati dal Servizio nazionale della protezione
civile per  classificare  e  per  gestire  le  diverse  attivita'  di
protezione  civile,  ivi   compresi   gli   aspetti   relativi   alla
comunicazione del rischio, anche  in  relazione  alla  redazione  dei
piani di protezione civile, al fine di garantire un quadro coordinato
e chiaro in tutto il territorio  nazionale  e  l'integrazione  tra  i
sistemi di protezione civile  dei  diversi  territori,  nel  rispetto
dell'autonomia organizzativa delle regioni e delle province  autonome
di Trento e di Bolzano; 
    e) individuazione dei livelli  degli  effetti  determinati  dagli
eventi calamitosi, commisurati alla loro intensita' ed  estensione  e
alla capacita' dei territori di farvi fronte, sulla  base  dei  quali
individuare criteri e metodologie omogenei  per  l'intero  territorio
nazionale, per il  riconoscimento  e  l'erogazione  di  agevolazioni,
contributi e forme di ristoro per i soggetti colpiti da eventi per  i
quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza; 
    f)  ricognizione  delle  fonti  normative  primarie  vigenti  che
regolano le materie oggetto della legge 24 febbraio 1992, n.  225,  e
degli ulteriori provvedimenti normativi, anche relativi  a  specifici
eventi calamitosi, contenenti disposizioni che  producono  effetti  a
regime nell'ambito delle materie oggetto della  presente  legge,  per
garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica; 
    g) introduzione di appositi strumenti  di  semplificazione  volti
alla riduzione degli adempimenti amministrativi durante  la  fase  di
emergenza e di superamento dell'emergenza, garantendo la  continuita'
amministrativa e la piena trasparenza  e  tracciabilita'  dei  flussi
finanziari; 
    h) introduzione dell'esonero dalle pratiche di autorizzazione per
l'installazione   di   stazioni   di    monitoraggio    o    stazioni
idrometeorologiche ai fini di protezione civile; 
    i) integrazione della disciplina  del  Servizio  nazionale  della
protezione civile con la disciplina in materia di  protezione  civile
dell'Unione europea; 
    l) invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica. 
  3. I decreti legislativi di cui al comma 1 provvedono altresi' alla
semplificazione normativa delle materie oggetto della presente legge,
nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) indicazione, dopo la rubrica di ogni articolo,  degli  estremi
della vigente disposizione della fonte normativa  originaria  oggetto
di riassetto; 
    b)  coordinamento  formale  e   sostanziale   del   testo   delle
disposizioni  vigenti,  apportando  le   modifiche   necessarie   per
garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa
e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo; 
    c) verifica del rispetto dei principi contenuti  nelle  direttive
dell'Unione europea in materia; 
    d) adeguamento alla giurisprudenza costituzionale  e  dell'Unione
europea; 
    e) indicazione esplicita delle norme abrogate. 
  4. I decreti legislativi di cui al comma  1,  nel  disciplinare  le
materie oggetto della presente legge, definiscono altresi' i  criteri
da seguire al fine di adottare, entro due anni dalla data di  entrata
in vigore di ciascuno dei medesimi decreti legislativi, le necessarie
iniziative per la ricognizione,  la  modifica  e  l'integrazione  dei
provvedimenti  di  attuazione,  con  particolare   riferimento   alle
direttive del Presidente del Consiglio dei ministri adottate ai sensi
del comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 7  settembre  2001,  n.
343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre  2001,  n.
401, individuando altresi' gli ambiti nei quali le regioni esercitano
la potesta' legislativa e regolamentare, fatte salve  le  prerogative
riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome
di Trento e di Bolzano. 
  5. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri che si avvale,  ai
fini della predisposizione  dei  relativi  schemi,  del  Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei  ministri,
di concerto con i Ministri interessati, previa intesa da  sancire  in
sede di Conferenza unificata ai sensi  dell'articolo  3  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione del  parere
del Consiglio di Stato, che e' reso  nel  termine  di  trenta  giorni
dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo,
decorso il quale il Governo puo' comunque  procedere.  Lo  schema  di
ciascun decreto legislativo e' successivamente  trasmesso,  corredato
di relazione tecnica che dia conto della neutralita' finanziaria  del
medesimo ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso  derivanti  e  dei
corrispondenti mezzi di copertura, alle Camere per l'espressione  dei
pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per  i
profili finanziari, che si pronunciano nel termine di  quarantacinque
giorni dalla data  di  trasmissione,  decorso  il  quale  il  decreto
legislativo puo' essere comunque adottato. 
  6. Dall'attuazione delle deleghe recate dalla  presente  legge  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. In conformita' all'articolo 17, comma  2,  della  legge  31
dicembre  2009,  n.  196,  qualora  uno  o  piu'  decreti   attuativi
determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino  compensazione  al
proprio interno, i decreti legislativi dai  quali  derivano  nuovi  o
maggiori oneri sono emanati solo  successivamente  o  contestualmente
all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che  stanzino  le
occorrenti risorse finanziarie. 
  7. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di  ciascuno  dei
decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto  dei  principi  e
criteri direttivi stabiliti dalla presente  legge,  il  Governo  puo'
adottare, ai sensi del comma 5, disposizioni integrative o correttive
dei  medesimi  decreti  legislativi,  sulla  base  di  una  relazione
motivata presentata alle Camere  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, su proposta del  capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, che individua  le
disposizioni dei decreti legislativi su cui si intende intervenire  e
le ragioni dell'intervento normativo proposto. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 16 marzo 2017 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                  Gentiloni Silveri,  Presidente  del
                                  Consiglio dei ministri 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando