N. 14 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 15 febbraio 2017

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 15 febbraio 2017 (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Impiego pubblico  -  Norme  della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  -
  Disposizioni in materia di sistema integrato del  pubblico  impiego
  regionale e locale - Conferimento degli  incarichi  dirigenziali  a
  soggetti non inseriti  nel  ruolo  -  Ipotesi  di  risoluzione  dei
  relativi contratti - Norme per  favorire  l'inserimento  lavorativo
  (patto generazionale) - Riduzione dell'orario  di  lavoro  a  tempo
  pieno - Contributi di previdenza e quiescenza. 
- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 9 dicembre  2016,  n.  18
  (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico  impiego
  regionale e locale), artt. 12, comma 6, e 21. 
(GU n.12 del 22-3-2017 )
    Ricorso  ex  art.  127  della  Costituzione  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici e'  legalmente  domiciliato
in Roma, via dei Portoghesi n. 12, contro la  Regione  Friuli-Venezia
Giulia,  in  persona  del  suo  Presidente  pro   tempore,   per   la
declaratoria della illegittimita' costituzionale dell'art. 12,  comma
6 e dell'art. 21 della legge della Regione Friuli-Venezia  Giulia  n.
18 del 9 dicembre 2016, pubblicata  nel  Bollettino  Ufficiale  della
Regione Friuli-Venezia Giulia n. 55 del 14  dicembre  2016,  come  da
delibera del Consiglio dei ministri in data 2 febbraio 2017. 
 
                                Fatto 
 
    In data 14 dicembre 2016 e'  stata  pubblicata,  nel  n.  55  del
Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia  Giulia,  la  legge
regionale n. 18 del 9 dicembre 2016, recante «Disposizioni in materia
di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale». 
    Due delle disposizioni contenute nella detta legge,  come  meglio
si  andra'  a  precisare  in  prosieguo,  eccedono  dalle  competenze
regionali e sono violative di previsioni statutarie e costituzionali,
nonche' illegittimamente invasive delle competenze  dello  Stato;  si
deve pertanto procedere con il presente atto alla loro  impugnazione,
affinche' ne sia dichiarata  la  illegittimita'  costituzionale,  con
conseguente annullamento, sulla base delle seguenti considerazioni in
punto di 
 
                               Diritto 
 
    1.1. La legge della Regione Friuli-Venezia Giulia  n.  18  del  9
dicembre 2016 «Disposizioni  in  materia  di  sistema  integrato  del
pubblico impiego regionale e locale» ha tra  l'altro  istituito,  per
quanto qui interessa, al titolo II, capo I, il  ruolo  dei  diligenti
del comparto unico. 
    Passando (capo II) a disciplinare il conferimento degli incarichi
dirigenziali a  soggetti  non  inseriti  nel  ruolo,  il  legislatore
regionale ha previsto che: 
    «1. Le amministrazioni del  comparto  unico,  ferme  restando  le
disposizioni di cui all'art. 3, comma 1 (1) ,  possono  conferire,  a
seguito della comunicazione di cui all'art. 11, comma 3 (2) ,  quinto
periodo, mediante procedure selettive e  comparative,  incarichi  con
contratti di lavoro a tempo determinato anche di diritto  privato,  a
soggetti non inseriti nel ruolo che siano in possesso  dei  requisiti
previsti dall'art. 19, comma 6 del decreto legislativo n. 165/2001. 
    2. Le amministrazioni  del  Comparto  unico,  ferme  restando  le
disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, possono, altresi', conferire
gli incarichi  dirigenziali  di  cui  al  comma  1,  in  deroga  alla
procedura di cui all'art. 11 e  anche  a  fronte  della  presenza  di
dirigenti in disponibilita', sentito il Comitato di indirizzo  e  con
adeguata motivazione. 
    3. Qualora gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 siano conferiti  a
dipendenti delle amministrazioni del Comparto unico, i medesimi  sono
collocati  in  aspettativa  senza  assegni  per   tutta   la   durata
dell'incarico con riconoscimento dell'anzianita' di servizio. 
    4. Negli enti locali del Comparto unico e', altresi', fatta salva
la facolta'  di  conferire  incarichi  dirigenziali  extra  dotazione
organica secondo quanto previsto dall'art. 110, comma 2, del  decreto
legislativo  18  agosto  2000,  n.  267  (Testo  unico  delle   leggi
sull'ordinamento degli enti locali). 
    5. I conferimenti  di  cui  ai  commi  1  e  2  avvengono  previa
selezione pubblica, sulla base dei criteri definiti  con  regolamento
dalla Regione, su proposta  dell'assessore  regionale  competente  in
materia di funzione pubblica. 
    6. Le amministrazioni  definiscono  gli  elementi  negoziali  dei
contratti di cui ai  commi  1  e  2,  ivi  comprese  le  clausole  di
risoluzione dei contratti medesimi, sulla base del  modello  definito
dall'Ufficio unico del sistema  integrato  di  Comparto,  sentito  il
Comitato di indirizzo; il contratto e',  in  ogni  caso,  risolto  di
diritto nel caso in cui l'amministrazione che ha conferito l'incarico
dichiari  il  dissesto  o   venga   a   trovarsi   nelle   situazioni
strutturalmente deficitarie. 
    7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
con riferimento al conferimento dell'incarico di  direttore  dell'UTI
di cui all'art. 18 della legge regionale n. 26/2014. 
    8. Gli incarichi di cui al  presente  articolo,  a  eccezione  di
quelli di cui al comma 4, non possono avere durata superiore a cinque
anni; agli stessi si applicano le diposizioni  di  cui  all'art.  10,
comma 1, secondo periodo, fatta salva la possibilita'  di  rinnovo  a
completamento del termine massimo quinquennale». 
    1.2. Orbene, appare evidente dalla stessa sua titolazione che  la
disposizione  ora  richiamata  attiene  alla  materia  del   pubblico
impiego. 
    Tale materia trova la sua regolamentazione primaria nello statuto
speciale della Regione Friuli-Venezia  Giulia,  approvato  con  legge
costituzionale n. 1/1963. 
    La norma statutaria, disciplinando all'art. 4, n. 1  la  potesta'
legislativa esclusiva della regione, devolve all'ente territoriale la
disciplina dell'«ordinamento degli uffici  e  degli  enti  dipendenti
dalla regione e stato giuridico ed economico del  personale  ad  essi
addetto». La detta potesta' deve essere esercitata, si  precisa,  «in
armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento
giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali  delle  riforme
economico-sociali e con  gli  obblighi  internazionali  dello  Stato,
nonche' nel rispetto degli interessi  nazionali  e  di  quelli  delle
altre Regioni». 
    1.3. Come visto, il  comma  6  dell'art.  12  della  legge  della
Regione Friuli-Venezia Giulia n. 18/2016,  stabilisce  che  l'Ufficio
unico del sistema integrato di Comparto debba  definire  a  mezzo  di
appositi modelli gli elementi negoziali - ivi incluse le clausole  di
risoluzione - per i contratti che si andranno a stipulare nell'ambito
regionale ai  fini  del  conferimento  degli  incarichi  dirigenziali
contemplati  dalla  norma.  Prevede,  quindi,   alcune   ipotesi   di
risoluzione  di  diritto  del  contratto  stesso  (dichiarazione   di
dissesto     o     situazione      «strutturalmente      deficitaria»
dell'Amministrazione che ha conferito l'incarico). 
    Tali ultime previsioni appaiono pero' - come qui  di  seguito  si
illustrera'  -  in  evidente  contrasto  con  i   principi   generali
dell'ordinamento giuridico  in  materia  di  rapporto  di  lavoro  in
generale, e di pubblico impiego e  di  risoluzione  dello  stesso  in
particolare, e con norme fondamentali  di  riforma  economico-sociale
della Repubblica. 
    Esse sono pertanto violative del richiamato art. 4 dello statuto,
oltre che dell'art. 117, comma 2, lettera l) della Costituzione,  che
devolve alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la  materia
dell'ordinamento civile. 
    1.4. E' ben noto, per essere stato anche piu'  volte  riaffermato
da codesta ecc.ma Corte (cfr., ad esempio Corte  cost.  n.  151/2010)
che la disciplina del rapporto di  lavoro  del  dipendente  pubblico,
anche regionale -  ora  contrattualizzato  -  rientra  appunto  nella
materia  dell'«ordinamento  civile».  Detta  disciplina,  ad  evitare
ingiustificate disparita' di trattamento tra i dipendenti di  diversi
soggetti pubblici datoriali, deve  essere  «uniforme  sul  territorio
nazionale e imporsi anche alle regioni  a  statuto  speciale»  (Corte
cost., sentenza citata). 
    A  tale  esigenza  di  uniformita'  si  ispira  evidentemente  la
espressa previsione contenuta nell'  art.  1,  comma  3  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  secondo  la  quale  i  principi
desumibili dalla legge di delega al Governo per la  razionalizzazione
e la revisione delle discipline in materia di  sanita',  di  pubblico
impiego, di previdenza e di finanza territoriale  (legge  23  ottobre
1992, n. 421, art.  2,  comma  1,  lettera  d)  (3)  e  comma  2  (4)
«costituiscono ..., per le  regioni  a  statuto  speciale  e  per  le
province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  norme  fondamentali  di
riforma economico-sociale della Repubblica». 
    1.5. Orbene, nel regolare con le  modalita'  «automatiche»  sopra
illustrate lo scioglimento dell'incarico  dirigenziale  conferito  ai
soggetti non inseriti nel  ruolo  dirigenziale  del  Comparto  unico,
giungendo cioe' ad una sanzione  eccezionale,  la  piu'  radicale  in
quanto risolutiva del rapporto, l'  art.  12,  comma  6  della  legge
regionale n. 18/2016, che oggi si censura si pone in contrasto con  i
principi fondamentali dell'ordinamento e  le  ora  menzionate  «norme
fondamentali»: 
        trovando la propria operativita' sulla  base  di  circostanze
assolutamente non imputabili al dipendente; 
        ponendo una disciplina che non e' assistita dalla  necessaria
uniformita' sull'intero territorio nazionale; 
        palesemente collidendo con  i  principi  del  diritto  civile
comune e della normativa sulla dirigenza pubblica in  relazione  alla
estinzione del rapporto di lavoro. 
    1.6. In particolare, anche quali norme  interposte,  non  possono
non essere qui richiamate: la ratio posta evidentemente a base  della
previsione contenute nell' art. 2119 del codice civile (che nega  che
possano mai  costituire  motivo  di  recesso  per  giusta  causa  nel
rapporto di lavoro le difficolta' economiche del datore  di  lavoro);
le  modalita'  di  revoca  generalmente  previste  per  le   funzioni
dirigenziali dall'art. 19, comma 1-ter  del  decreto  legislativo  n.
165/2001  («gli  incarichi  dirigenziali  possono   essere   revocati
esclusivamente nei casi e con le modalita' di cui all'art. 21,  comma
1, secondo periodo», e cioe' in gravi casi di mancato  raggiungimento
degli obiettivi prefissati o di inosservanza di direttive). 
    1.7. Conclusivamente, il comma 6 dell'art. 12 della  legge  della
Regione Friuli-Venezia Giulia  n.  18  del  9  dicembre  2016,  sopra
riportato  e  che  qui   si   impugna,   dovra'   essere   dichiarato
incostituzionale in quanto violativo  della  previsione  dell'art.  4
dello   statuto   della   Regione   Friuli-Venezia   Giulia    (legge
costituzionale n. 1/1963),  dei  principi  generali  dell'ordinamento
giuridico della Repubblica, delle norme  fondamentali  delle  riforme
economico-sociali, nonche' dell'art. 117, comma 2, lettera  l)  della
Costituzione. 
    2.1. La legge della Regione Friuli-Venezia Giulia  n.  18  del  9
dicembre 2016 «Disposizioni  in  materia  di  sistema  integrato  del
pubblico impiego regionale e locale» ha inoltre posto, all' art.  21,
norme per favorire l'inserimento  lavorativo  (patto  generazionale),
prevedendo che: 
    «1.  Al  fine  di  promuovere  il   ricambio   generazionale   le
amministrazioni del Comparto unico, possono concedere,  negli  ultimi
tre anni di servizio del personale in procinto di essere collocato  a
riposo e su domanda del dipendente, la riduzione da un minimo del  35
per cento a un massimo del 70 per cento dell'orario di lavoro a tempo
pieno; contestualmente l'amministrazione  di  appartenenza  provvede,
per tale personale e per il corrispondente periodo, al versamento dei
contributi di previdenza e quiescenza riferiti al rapporto di  lavoro
a tempo pieno. 
    2. I risparmi di spesa effettivi derivanti complessivamente dalle
misure di cui al comma 1, sono  impiegati,  dall'amministrazione  che
intenda avvalersi di tale facolta', per l'assunzione in  servizio  di
personale con rapporto di lavoro a  tempo  parziale  con  riferimento
alle unita' oggetto di riduzione della prestazione  lavorativa;  alla
data di pensionamento del personale di cui al comma  1,  l'assunzione
puo' essere trasformata a tempo pieno  nel  rispetto  delle  facolta'
assunzionali e di spesa. 
    3. La domanda del dipendente di cui al comma  1  e'  irrevocabile
salvo il caso di modifica della normativa pensionistica incidente sui
requisiti e sul trattamento economico  del  personale  interessato  o
soltanto su uno di essi; in tal caso la trasformazione a tempo  pieno
e' subordinata alla verifica del rispetto del budget assunzionale. 
    4. Il ricambio generazionale di  cui  al  presente  articolo  non
deve, comunque, determinare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  degli
enti previdenziali e delle amministrazioni del Comparto unico». 
    2.2. Le disposizioni ora  esaminate,  nel  prevedere  per  taluni
dipendenti in eta' prossima al pensionamento la riduzione dell'orario
di lavoro, fermo restando l'integrale versamento  dei  contributi  di
previdenza e  quiescenza  da  parte  dell'Amministrazione-datrice  di
lavoro,  attengono  evidentemente  alla   materia   assistenziale   e
previdenziale. 
    Lo statuto posto con la gia' richiamata legge  costituzionale  n.
1/1963 prevede, tuttavia, all'art. 6, la possibilita' per la  regione
solamente di «adeguare alle sue particolari esigenze le  disposizioni
delle leggi della Repubblica, emanando norme  di  integrazione  e  di
attuazione nelle  seguenti  materie:  ...  2)  lavoro,  previdenza  e
assistenza sociale»; non prevede per contro in alcun modo  che  siano
poste  in  materia  da  parte  dell'ente  territoriale   disposizioni
radicalmente innovative o in contrasto con  la  previsione  contenuta
nella normativa statale (anche qui, per evidenti necessarie  esigenze
di uniformita' su tutto il territorio nazionale). 
    E' dunque pacifico che  in  materia,  in  difetto  di  formazione
regionale  esclusiva  e  prevalente,  operi  la  competenza   statale
esclusiva di cui all'art.  117,  comma  2,  lettera  o)  («Previdenza
sociale»). 
    2.3.  Sennonche'  la  normativa  statale  non   contempla   alcun
meccanismo assimilabile a  quello  ora  illustrato,  di  tal  che  il
Legislatore  regionale  ha  invaso   la   competenza   statale,   non
limitandosi,  come  avrebbe  dovuto,  ad  emanare   norme   meramente
integrative. 
    Esso Legislatore ha infatti dato vita con piena  evidenza  ad  un
istituto  del  tutto  innovativo   (sconosciuto   alla   legislazione
nazionale) che prevede in buona sostanza a carico dell'ente una sorta
di  contribuzione  «figurativa»,  non  corrispondente  a  prestazione
lavorativa (e al versamento di contributi) da parte  del  lavoratore;
cio', dunque, con conseguente  aggravio  della  finanza  pubblica,  e
violazione anche dei principi di cui all'art. 81  Cost.  in  tema  di
equilibrio di bilancio e di mancata previsione di  entrate  idonee  a
far fronte ai maggiori oneri in tal modo provocati. 
    2.4.  Inoltre,  i  costi  derivanti   dal   persistente   obbligo
contributivo a carico del datore di lavoro che viene cosi'  affermato
non solo  non  corrispondono  ad  una  prestazione  lavorativa  e  ai
correlativi versamenti da parte del lavoratore, ma non sono in alcuna
misura quantificati. 
    Ne', per far  fronte  ai  maggiori  oneri,  si  e'  prevista  una
contribuzione da parte di altri soggetti esterni in via  sostitutiva;
ne', infine, quei costi sono compensati da assunzioni, anche a  tempo
parziale, che  permettano  di  garantire  l'equilibrio  del  bilancio
regionale. 
    E' pertanto evidente che la disposizione oggi  impugnata,  l'art.
21 della legge della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  n.  18  del  9
dicembre 2016, in assenza di una qualsiasi competenza  regionale  sul
punto, si pone in contrasto con  l'art.  6  dello  statuto  regionale
(legge costituzionale n. 1/1963), e con gli articoli 81 e 117,  comma
2,  lettera  o)  della  Costituzione  in  tema,  rispettivamente,  di
equilibrio di bilancio e di previdenza sociale. 
    Anch'essa,  dunque,  e'  viziata,  e  dovra'  essere   dichiarata
incostituzionale. 

(1) Art. 3 -  Fabbisogni  e  immissioni  nel  ruolo:  «1.  La  giunta
    regionale, su proposta dell'assessore competente  in  materia  di
    funzione  pubblica,  definisce  periodicamente,  e  comunque  con
    cadenza almeno triennale, i fabbisogni  professionali  del  ruolo
    nel rispetto dei principi sul contenimento della  spesa  e  sulla
    base delle esigenze manifestate dalle singole amministrazioni  in
    relazione  alla   necessita'   di   conferimento   di   incarichi
    dirigenziali, nonche' definisce  il  numero  massimo  complessivo
    degli incarichi dirigenziali conferibili ai sensi  dell'art.  12,
    commi 1 e 2,  comunque  non  superiore  al  20  per  cento  della
    consistenza  della  dotazione  organica   della   qualifica   di'
    dirigente  delle  singole  amministrazioni   con   arrotondamento
    all'unita' superiore e, comunque,  per  almeno  una  unita',  nel
    rispetto  della  consistenza  delle  strutture  organizzative  di
    livello   direzionale   delle   singole   amministrazioni    come
    rideterminate ai sensi dell'art. 56, comma 7». 

(2) Art. 11 - Conferimento degli incarichi  dirigenziali  a  soggetti
    inseriti nel ruolo: «1. Le amministrazioni del Comparto unico che
    presentino la  necessita'  di  conferire  incarichi  dirigenziali
    attingono prioritariamente  alle  professionalita'  presenti  nel
    ruolo. 2. Nelle amministrazioni che stabiliscono, nell'ambito dei
    regolamenti di  organizzazione,  la  graduazione  funzionale  tra
    incarichi dirigenziali,  gli  incarichi  apicali  possono  essere
    conferiti  ai  dirigenti  che  hanno  maturato  un'anzianita'  di
    servizio nella qualifica  di  almeno  cinque  anni  e  conseguito
    nell'ultimo triennio una valutazione positiva. Le amministrazioni
    definiscono,  con  la  medesima  disciplina   regolamentare,   le
    modalita'  di  conferimento  dell'incarico  di  sostituzione  dei
    dirigenti. 3. L'inserimento nel ruolo implica  la  qualificazione
    allo svolgimento di  qualsivoglia  incarico  dirigenziale,  fermi
    restando   i   requisiti   per    specifiche    professionalita'.
    L'amministrazione interessata ad  acquisire  figure  dirigenziali
    trasmette all'Ufficio unico del  sistema  integrato  di  Comparto
    richiesta di predisposizione di apposito interpello indicando  la
    tipologia dell'incarico che si intende conferire, con descrizione
    dettagliata della posizione dirigenziale  e  delle  competenze  a
    essa correlate e indicazione del relativo trattamento  economico.
    L'Ufficio unico predispone e pubblica, sull'apposita sezione  del
    sito della Regione, l'interpello. I dirigenti  in  disponibilita'
    partecipano all'interpello  qualora  in  possesso  dei  requisiti
    richiesti  dal  medesimo;   in   caso   di   volontaria   mancata
    partecipazione il periodo di messa in disponibilita'  e'  ridotto
    di due mesi per ogni mancata partecipazione. L'Ufficio unico,  in
    caso di assenza di personale in disponibilita' ovvero in  assenza
    di istanze, ne da' comunicazione all'amministrazione  interessata
    che puo', quindi, procedere ai sensi dell'art. 12.  Ai  fini  del
    conferimento di ciascun  incarico  l'amministrazione  interessata
    tiene conto, in relazione  alla  natura  e  alle  caratteristiche
    degli obiettivi prefissati e alla  complessita'  della  struttura
    interessata, delle attitudini e delle capacita' professionali del
    singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza  presso
    le amministrazioni in cui ha ricoperto incarichi e della relativa
    valutazione   e   delle   specifiche   competenze   organizzative
    possedute; della  scelta  effettuata  e'  data  comunicazione  al
    Comitato di cui all'art. 5. 4.  Fermo  restando  quanto  previsto
    agli articoli 13  e  56,  comma  11,  il  conferimento  di  altri
    incarichi aventi natura  fiduciaria  puo'  avvenire  anche  senza
    ricorrere alla procedura di' interpello di cui al comma 3. 5. Gli
    avvisi  possono  indicare  un  periodo   minimo   di   permanenza
    nell'incarico,  non  superiore  a  due  anni,  durante  il  quale
    l'assunzione di un successivo incarico da parte del dirigente  e'
    subordinata al consenso dell'amministrazione che ha conferito  il
    precedente incarico.  6.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente
    articolo si  applicano  anche  con  riferimento  al  conferimento
    dell'incarico di direttore delle UTI di  cui  all'art.  18  della
    legge regionale n. 26/2014». 3. L'inserimento nel  ruolo  implica
    la  qualificazione  allo  svolgimento  di  qualsivoglia  incarico
    dirigenziale,  fermi  restando   i   requisiti   per   specifiche
    professionalita'.  L'amministrazione  interessata  ad   acquisire
    figure  dirigenziali  trasmette  all'Ufficio  unico  del  sistema
    integrato di comparto richiesta di  predisposizione  di  apposito
    interpello indicando la tipologia dell'incarico  che  si  intende
    conferire,   con   descrizione   dettagliata   della    posizione
    dirigenziale e delle competenze a essa  correlate  e  indicazione
    del relativo trattamento economico. L'Ufficio unico predispone  e
    pubblica,  sull'apposita  sezione   del   sito   della   regione,
    l'interpello.   I   dirigenti   in   disponibilita'   partecipano
    all'interpello qualora in possesso dei  requisiti  richiesti  dal
    medesimo; in caso di volontaria mancata partecipazione il periodo
    di messa in disponibilita'  e'  ridotto  di  due  mesi  per  ogni
    mancata partecipazione. L'Ufficio unico, in caso  di  assenza  di
    personale in disponibilita' ovvero in assenza di istanze, ne  da'
    comunicazione all'amministrazione interessata che  puo',  quindi,
    procedere ai sensi dell'art. 12.  Ai  fini  del  conferimento  di
    ciascun incarico l'amministrazione interessata  tiene  conto,  in
    relazione alla natura  e  alle  caratteristiche  degli  obiettivi
    prefissati e alla complessita' della struttura interessata, delle
    attitudini e delle capacita' professionali del singolo dirigente,
    dei risultati conseguiti in precedenza presso le  amministrazioni
    in cui ha ricoperto incarichi  e  della  relativa  valutazione  e
    delle specifiche competenze organizzative possedute; della scelta
    effettuata e' data comunicazione al Comitato di cui all'art. 5. 

(3) Secondo il quale il Governo e' autorizzato a  «prevedere  che  le
    pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici di cui alla lettera
    a) garantiscano  ai  propri  dipendenti  parita'  di  trattamenti
    contrattuali  e  comunque  trattamenti  non  inferiori  a  quelli
    prescritti dai contratti collettivi». 

(4) Le disposizioni del presente articolo e dei  decreti  legislativi
    in esso previsti costituiscono  principi  fondamentali  ai  sensi
    dell'art. 117 della Costituzione.  I  principi  desumibili  dalle
    disposizioni del presente articolo costituiscono altresi' per  le
    regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e
    di Bolzano norme fondamentali di riforma economico-sociale  della
    Repubblica. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Si  chiede  che  codesta  ecc.ma  Corte   costituzionale   voglia
dichiarare   costituzionalmente   illegittimi,   e   conseguentemente
annullare, per i motivi sopra specificati, gli articoli 12, comma  6,
e 21 della legge della Regione Friuli-Venezia  Giulia  n.  18  del  9
dicembre 2016, pubblicata  nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione
Friuli-Venezia Giulia n. 55 del 14 dicembre 2016,  come  da  delibera
del Consiglio dei ministri in data 2 febbraio 2017. 
    Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno: 
        1) estratto della  delibera  del  Consiglio  dei  ministri  2
febbraio 2017; 
        2) copia della legge regionale impugnata; 
        3) rapporto del Dipartimento degli affari regionali. 
    Con ogni salvezza. 
 
      Roma, 10 febbraio 2017 
 
                L'Avvocato dello Stato: Salvatorelli