N. 39 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 novembre 2016

Ordinanza del 18 novembre 2016 del Tribunale amministrativo regionale
per il Veneto sul ricorso proposto da Brussi Costruzioni  Srl  contro
Anas e Carena Spa. 
 
Processo amministrativo - Attuazione della delega per il riordino del
  processo amministrativo  (Codice  del  processo  amministrativo)  -
  Nullita' della  notificazione  -  Costituzione  in  giudizio  degli
  intimati - Limiti della sanatoria. 
- Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo
  44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per
  il riordino del processo amministrativo),  articolo  44,  comma  3,
  dell'Allegato 1 (Codice del processo amministrativo). 
(GU n.12 del 22-3-2017 )
 
         IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO 
                          (Sezione seconda) 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 681 del 2016, proposto da: Brussi costruzioni  Srl,
in  proprio   e   quale   capogruppo   mandataria   del   costituendo
raggruppamento  temporaneo  di  imprese  con  MAEG  Costruzione  Spa,
rappresentata e difesa dagli avvocati  Alfredo  Biagini  e  Francesco
Balasso, con domicilio eletto presso il loro studio  in  Venezia,  S.
Croce n. 466/G; 
    Contro Anas -  Compartimento  della  viabilita'  per  il  Veneto,
rappresentato e  difeso  dall'Avvocatura  distrettuale  dello  Stato,
domiciliata in Venezia, San Marco n. 63; 
    Nei confronti di Carena Spa - Impresa di costruzioni, in  proprio
e in qualita' di mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo
di  imprese  con  l'impresa  Giugliano  Costruzioni  Metalliche  Srl,
rappresentata e difesa  dagli  avvocati  Arturo  Cancrini,  Francesco
Vagnicci e Riccardo Sgarlata con domicilio eletto presso lo studio di
quest'ultimo in Venezia, S. Croce n. 466/G; 
 
                         Per l'annullamento 
 
    A) Quanto al ricorso introduttivo: 
    dei verbali di gara tutti e, in particolare, del  verbale  del  9
marzo 2016 con cui la commissione di gara designata dall'ANAS per  la
valutazione delle offerte volte  all'aggiudicazione  dei  «lavori  di
restauro conservativo,  consolidamento  fondazionale  ed  adeguamento
dimensionale del Ponte della Priula lungo la SS 13 Pontebbana», preso
atto delle relazioni istruttorie  afferenti  al  sub-procedimento  di
verifica   delle   offerte    risultate    anomale,    ha    disposto
l'aggiudicazione provvisoria dei lavori a favore  dell'ATI  Carena  -
Giugliano; 
    della relazione del 5 febbraio  2016  della  commissione  tecnica
proposta alla valutazione delle offerte risultate anomale; 
    del provvedimento del 16 febbraio 2016, prot. VE25/2015, con  cui
il R.U.P. ha dichiarato la congruita' e la conseguente  affidabilita'
dell'offerta presentata dal RT Carena; 
    del provvedimento ANAS del 29 aprile 2016, prot. CVE-0011153-P di
aggiudicazione definitiva dell'appalto in  favore  del  RT  Carena  -
Giugliano, nonche' della relativa comunicazione di egual  data  prot.
CVE-0011154-P; 
    con domanda di  declaratoria  dell'inefficacia,  ai  sensi  degli
articoli 121 e  122  del  codice  di  procedura  amministrativa,  del
contratto  di  appalto  che  dovesse  essere  stipulato  ed  espressa
richiesta,  ai  sensi  dell'art.   24   del   codice   di   procedura
amministrativa,  con  ulteriore  domanda  di  risarcimento  in  forma
specifica con  il  conseguente  subentro  nel  contratto  ovvero,  in
subordine, del risarcimento del danno per equivalente. 
    B) Quanto al ricorso incidentale depositato il 21 giugno 2016: 
    degli atti e delle operazioni di gara nella parte in cui  non  e'
stata disposta l'esclusione del costituendo RTI tra le imprese Brussi
Costruzioni s.r.l. e Maeg Costruzioni S.p.A.; 
    dei verbali delle sedute di gara, con particolare riferimento  al
verbale n. 1 del 22 settembre 2015 e n. 2 del 5 ottobre 2015 relativi
all'esame ed alla  valutazione  della  documentazione  amministrativa
prodotta dalle  imprese  concorrenti  a  comprova  del  possesso  dei
requisiti per la partecipazione alla gara  d'appalto  ed  ai  verbali
inerenti al  sub-procedimento  di  verifica  della  congruita'  delle
offerte trovate in  sospetto  di  anomalia  nella  parte  in  cui  la
Commissione ha valutato congrua l'offerta del RTI Brussi; 
    Visti il ricorso introduttivo e i relativi allegati; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visti  gli  atti  di  costituzione  in   giudizio   di   Anas   -
Compartimento della viabilita' per il Veneto e di Carena Spa  impresa
di costruzioni, Rti con Giugliano costruzioni metalliche Srl; 
    Visto  l'atto  di  costituzione  in  giudizio   ed   il   ricorso
incidentale proposto dal ricorrente incidentale Carena S.p.A. Impresa
di costruzioni, Rti con Giugliano costruzioni metalliche Srl; 
    Relatore nell'udienza pubblica del  giorno  26  ottobre  2016  il
dott.  Stefano  Mielli  e  uditi  per  le  parti  i  difensori   come
specificato nel verbale; 
    1. Con bando di gara n. 25/2015, prot. n.  19747  del  23  giugno
2015, Anas Spa ha indetto una procedura  di  gara  per  l'affidamento
dell'appalto  relativo  a  lavori  di  restauro,   consolidamento   e
adeguamento dimensionale del  Ponte  della  Priula  lungo  la  strada
statale 13 «Pontebbana», da aggiudicarsi con il criterio  del  prezzo
piu' basso mediante la formulazione di un'offerta a  prezzi  unitari,
per un importo a base di gara di complessivi € 11.222.057,58. 
    A seguito  dell'individuazione  delle  offerte  rientranti  nella
soglia di anomalia e' stato avviato il subprocedimento di verifica di
congruita' con la nomina della commissione di supporto richiesta  dal
responsabile del procedimento, la richiesta dei giustificativi  delle
offerte formulate, la verifica dei relativi documenti  e  l'audizione
dei concorrenti ai sensi dell'art.  88  del  decreto  legislativo  12
aprile 2006, n. 163. 
    Al termine  delle  operazioni  sono  state  ritenute  congrue  ed
ammissibili le  offerte  dell'odierna  controinteressata  Carena  Spa
impresa di costruzioni - Giugliano costruzioni metalliche  Srl,  alla
quale l'appalto e' stato aggiudicato  con  un  ribasso  del  40,006%,
mentre si e' classificata al secondo posto la ricorrente  RTI  Brussi
costruzioni Srl - Maeg Costruzioni Spa. 
    Con il ricorso in  epigrafe,  notificato  ad  Anas  compartimento
della viabilita' per il Veneto presso  i  suoi  uffici  di  Mestre  -
Venezia, e presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato
di Venezia, e non presso la sede legale della Societa'  di  Roma,  la
ricorrente Brussi costruzioni Srl - Maeg costruzioni Spa, impugna gli
atti della procedura lamentando la violazione degli articoli 87 e  88
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 164, il travisamento degli
atti di gara,  l'irragionevolezza  e  l'ingiustizia  manifesta  delle
valutazioni  compiute  relativamente  al   giudizio   di   congruita'
dell'offerta della controinteressata. 
    In  particolare  la  ricorrente  sostiene  che  l'offerta   della
controinteressata non  puo'  essere  ritenuta  affidabile  in  quanto
alcuni costi, ulteriori a quelli evidenziati dalla stessa  ricorrente
nel corso del subprocedimento di verifica dell'anomalia,  sono  stati
erroneamente sottostimati, e gli elementi  addotti  per  giustificare
delle sopravvenienze attive rispetto ai calcoli effettuati in fase di
presentazione dell'offerta, quali i risparmi relativi alle indennita'
di trasferta dovuti  all'assunzione  di  maestranze  del  luogo  e  i
risparmi sul costo del personale dovuti all'assunzione  di  un  terzo
della forza lavoro dalle liste  di  mobilita',  non  potevano  essere
valutate positivamente per compensare le sottostime evidenziate dalla
stessa controinteressata, perche' si  riferiscono  a  situazioni  non
esistenti   al   momento   dell'offerta   o   della    verifica    in
contraddittorio, ma ad elementi ipotetici e futuri. 
    Inoltre, secondo la ricorrente, la documentazione prodotta  dalla
controinteressata non e' idonea perche', anziche' presentare in  sede
di giustificazione delle offerte commerciali con validita' per  tutta
la durata  dell'appalto,  ovvero  per  580  giorni  decorrenti  dalla
consegna dei lavori come richiesto dalla lex specialis della gara, la
controinteressata ha presentato alcuni preventivi con scadenza al  30
aprile 2016 o al 3 novembre  2015;  ha  presentato  l'offerta  di  un
impianto di produzione di conglomerati bituminosi  distante  piu'  di
500 km dal cantiere, anziche' ad una distanza di 70 km dai luoghi  di
impiego come previsto dalle norme tecniche  del  capitolato  speciale
d'appalto dell'Anas; ha erroneamente indicato una quantita' inferiore
a quella richiesta di fresato d'asfalto da cedere  su  compenso,  con
conseguente aggravio di costi per lo smaltimento della parte che  non
puo' essere ceduta. 
    2.  Si  e'  costituita  in  giudizio  l'Anas  con  il  patrocinio
dell'Avvocatura distrettuale  dello  Stato  replicando  alle  censure
proposte e concludendo per la reiezione del ricorso. 
    Si e' costituita in giudizio anche la controinteressata, la quale
ha eccepito la nullita' della notificazione del ricorso  perche'  non
effettuata presso la sede legale di Roma di Anas Spa,  ma  presso  la
sede periferica del compartimento per il Veneto e presso l'Avvocatura
distrettuale dello Stato, nonostante Anas Spa non sia un soggetto che
beneficia del patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura dello Stato, ed
eccependo che, ai sensi dell'art. 44, comma 3,  codice  di  procedura
amministrativa,  la  sanatoria  determinatasi   per   effetto   della
costituzione in giudizio di Anas Spa,  opera  ex  nunc,  perche'  nel
codice del processo amministrativo e' stato inserito l'inciso secondo
cui la costituzione in giudizio sana la nullita' ma restano «salvi  i
diritti acquisiti anteriormente alla comparizione» e quindi,  poiche'
Anas si e' costituita in giudizio successivamente alla scadenza della
data  per  la  proposizione  del  ricorso,  lo  stesso  deve   essere
dichiarato inammissibile. 
    Nel  merito  la  controinteressata  ha  replicato  alle   censure
proposte concludendo per la reiezione del ricorso. 
    3. Successivamente la controinteressata  Carena  Spa  impresa  di
costruzioni - Giugliano costruzioni metalliche Srl,  ha  proposto  un
ricorso incidentale, con il quale sostiene che la ricorrente  avrebbe
dovuto essere esclusa dalla procedura ai sensi dell'art. 38, comma 1,
lettere c)  ed  e),  perche'  priva  del  requisito  della  moralita'
professionale e per aver commesso  gravi  infrazioni  in  materia  di
sicurezza sul lavoro, per non aver indicato giustificazioni in ordine
ai  costi  interni  della  sicurezza  e  per  diversi   elementi   di
incongruita' nell'offerta, concernenti la sottostima della  quantita'
di acciaio necessaria alla realizzazione del ponte provvisorio e  per
ulteriori singole voci dei prezzi. 
    La ricorrente RTI Brussi costruzioni Srl - Maeg costruzioni  Spa,
ha replicato alle censure proposte nei ricorso  incidentale  e,  alla
Camera di consiglio del 20 luglio 2016,  fissata  per  l'esame  della
domanda  di  sospensione   dell'efficacia   dell'aggiudicazione,   ha
rinunciato alla domanda cautelare, con la conseguenza che allo  stato
sono tutt'ora validi ed efficaci gli atti impugnati. 
    In prossimita' della pubblica udienza del 26 ottobre 2016, l'Anas
e la controinteressata con memorie hanno incentrato le proprie difese
sull'eccezione di inammissibilita', ai sensi dell'art. 44,  comma  3,
codice di procedura amministrativa, del ricorso  perche'  tale  norma
prevede che la costituzione degli intimati  sana  la  nullita'  della
notificazione del ricorso «salvi i  diritti  acquisiti  anteriormente
alla comparizione», e nel caso all'esame la sanatoria della  notifica
e' avvenuta, con effetto ex nunc, quando gia' era scaduto il  termine
decadenziale di impugnazione. 
    La causa e' stata quindi trattenuta in decisione. 
    4. Il collegio dubita della legittimita' costituzionale dell'art.
44, comma 3, codice di procedura amministrativa, nella parte in  cui,
innovativamente rispetto alla  normativa  previgente  al  codice,  ha
stabilito che la costituzione degli intimati  sani  la  nullita'  del
ricorso con effetto  ex  nunc  anziche',  come  avveniva  prima,  con
effetto ex tunc, mediante la previsione che restano comunque «salvi i
diritti acquisiti anteriormente alla  comparizione»,  per  violazione
degli articoli 3, 24, 76, 111, 113 e 117, comma 1 della Costituzione. 
    4.1. Quanto alla rilevanza della questione  il  collegio  osserva
che, stante la inequivoca norma di cui all'art. 44, comma  3,  codice
di procedura amministrativa, e del costante orientamento espresso dal
Consiglio di Stato che di tale norma ha fatto applicazione  che  puo'
essere considerato diritto vivente (cfr.  Consiglio  di  Stato,  sez.
III, 18 maggio 2016, n.  2064;  Consiglio  di  Stato,  sez.  III,  20
gennaio 2016, n. 189; Consiglio di Stato, sez. VI, 21  gennaio  2015,
n. 219; Consiglio di Stato, sez. IV, 13 ottobre 2014,  n.  5046;  Tar
Liguria, sez. II, 22 ottobre 2014,  n.  1469),  il  ricorso  dovrebbe
essere dichiarato inammissibile con preclusione dell'esame nel merito
delle  censure  proposte  e  conseguente  consolidamento  degli  atti
impugnati. 
    In  caso  di  accoglimento  della   questione   di   legittimita'
costituzionale  sollevata,   dovrebbe   invece   ritenersi   che   la
costituzione  in  giudizio  dell'Anas,  che  nelle  prime  difese  ha
puntualmente replicato alle censure proposte accettando pienamente  e
senza riserve il contraddittorio,  abbia  sanato  la  nullita'  della
notificazione del ricorso, con conseguente necessita'  di  respingere
le eccezioni in rito e di esaminare nel merito le censure proposte. 
    4.2. Nel caso all'esame e'  pacifico  e  non  contestato  neppure
dalla parte ricorrente che  la  notifica  sia  nulla  (la  ricorrente
sostiene infatti l'efficacia sanante ex tunc e non ex nunc  da  parte
di Anas Spa, ma non afferma che la notifica e' valida). 
    Infatti il ricorso e' stato notificato presso la sede  periferica
dell'Anas che pero' e' un ufficio privo di una propria  autonomia  di
indirizzo  o  gestionale  e  di  rappresentanza  esterna,  e   presso
l'Avvocatura  distrettuale  dello  Stato   di   Venezia,   nonostante
l'inapplicabilita' ad Anas Spa delle norme  dell'art.  11  del  regio
decreto 30 ottobre 1933,  n.  1611  e  dell'art.  25  del  codice  di
procedura civile, valevoli solo per le Amministrazioni dello Stato. 
    A seguito della trasformazione di Anas  prima  in  ente  pubblico
economico e successivamente in societa' per azioni, la  notificazione
dell'atto introduttivo del giudizio e' rituale solo se effettuata nel
rispetto della norma dell'art. 145 del codice di procedura civile  e,
quindi, presso la  sua  sede  legale  (ex  pluribus  cfr.  Cassazione
civile, sez. III, 19 marzo 2009, n. 6659;  Tar  Abruzzo,  Pescara,  4
marzo 2006, n. 145; Tar Campania, Napoli, sez. V, 17 maggio 2005,  n.
6348). 
    4.3. E' opportuno, al fine di meglio illustrare le  questioni  di
legittimita' costituzionale in seguito esposte, esaminare il contesto
normativo che ha costituito l'antecedente della disposizione  di  cui
all'art. 44, comma 3, codice di procedura amministrativa,  della  cui
legittimita' costituzionale il collegio dubita. 
    In origine la previsione secondo cui la costituzione in  giudizio
della parte intimata aveva un effetto sanante ex nunc, era  contenuta
nell'art. 17, terzo comma, del regio decreto 17 agosto 1907, n.  642,
recante  il  «regolamento  per  la  procedura  dinanzi  alle  sezioni
giurisdizionali del Consiglio di Stato», il quale prevedeva  che,  in
caso di ricorso nullo «la comparizione dell'intimato sana la nullita'
e la irregolarita' dell'atto, salvo i diritti acquisiti anteriormente
alla comparizione». 
    Tale norma e' sempre stata interpretata nel senso che  la  regola
della sanatoria  per  effetto  del  c.d.  conseguimento  dello  scopo
risulta applicabile soltanto  quando  la  costituzione  del  soggetto
intimato, che avrebbe potuto dedurre  la  ipotizzabile  nullita'  del
ricorso introduttivo, sia avvenuta prima della scadenza  del  termine
decadenziale per  la  proposizione  del  ricorso  (ex  pluribus  cfr.
Consiglio Stato, sez. IV, 10  agosto  2004,  n.  5508;  Consiglio  di
Stato, sez. V, 8 gennaio 1998, n. 60). 
    4.4. Nella giurisprudenza del Consiglio di Stato, a fronte di  un
orientamento maggioritario che limitava l'operativita' della norma di
cui all'art. 17, terzo comma, del regio decreto 17  agosto  1907,  n.
642, alle sole ipotesi di nullita' del ricorso, in  mancanza  di  una
disciplina  della   nullita'   della   notificazione   nel   processo
amministrativo,   una    parte    della    giurisprudenza    ne    ha
interpretativamente esteso la portata applicativa anche alle  ipotesi
di nullita' della notificazione, con la conseguenza di  ritenere  che
la comparizione della parte intimata non fosse idonea  a  sanare  non
solo la nullita' del ricorso, ma anche quella della notificazione  se
avvenuta successivamente alla scadenza del termine  previsto  per  la
proposizione  del  ricorso  (per  una  ricostruzione  dell'evoluzione
giurisprudenziale cfr. la gia' citata sentenza  Consiglio  di  Stato,
sez. VI, 21 gennaio 2015, n. 219). 
    Il contrasto giurisprudenziale  e'  stato  risolto  con  sentenza
dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 16  dicembre  1980,  n.
52, che ha statuito che il citato art. 17 del regio decreto 17 agosto
1907, n. 642, e' applicabile soltanto  alla  sanatoria  dei  vizi  di
nullita' del ricorso, mentre la nullita'  della  notificazione  resta
disciplinata dalle norme generali in materia di notificazioni di  cui
agli articoli 156 e 160, codice di procedura civile, secondo cui  «la
nullita' non puo' mai essere pronunciata, se l'atto ha  raggiunto  lo
scopo a cui e'  destinato»,  con  la  conseguenza  che  il  vizio  di
notificazione del ricorso deve ritenersi sanato con effetto  ex  tunc
dalla costituzione in giudizio dell'amministrazione, e che  non  puo'
ritenersi verificata la decadenza  dei  ricorrenti  dall'impugnazione
quando l'amministrazione si sia  costituita  in  giudizio,  ancorche'
dopo la scadenza del termine per la proposizione del ricorso. 
    In particolare in tale pronuncia l'adunanza plenaria ha affermato
che «la notificazione costituisce,  quindi,  procedimento  avente  lo
scopo della ricezione dell'atto  che  ne  forma  oggetto,  rivolto  a
funzione   di   garanzia   del   contraddittorio   e   della   tutela
giurisdizionale (in conformita' del precetto enunciato  nell'art.  24
della Costituzione) in quanto  preordinato  a  rendere  possibile  la
presenza della parte intimata del giudizio. 
    Dal che trae concreto fondamento, in applicazione  del  principio
fondamentale di cui all'ultimo comma  dell'art.  156  del  codice  di
procedura civile, per il quale la nullita' per inosservanza di  forme
di alcun atto del processo non puo' mai essere pronunciata se  l'atto
ha raggiunto  lo  scopo  a  cui  e'  destinata,  la  sanatoria  della
notificazione inficiata da violazione delle  norme  sopra  ricordate,
qualora  la  parte,  nell'interesse  della  quale  sono  stabiliti  i
requisiti dell'atto, del  procedimento,  dimostri  con  l'adempimento
dell'onere della costituzione in giudizio, di  aver  avuto  dell'atto
notificato ricezione, in misura idonea all'esercizio della difesa». 
    In questa prospettiva, secondo cui la  costituzione  in  giudizio
della parte intimata sana ex  tunc  il  vizio  della  nullita'  della
notificazione, si  e'  costantemente  pronunciata  la  giurisprudenza
successiva alla sentenza  dell'adunanza  plenaria  del  Consiglio  di
Stato 16 dicembre 1980, n.  52  (cfr.  Consiglio  di  Stato,  VI,  31
gennaio 1986, n. 85; Consiglio di Stato, sez. V, 24 maggio, 1986,  n.
265; sez. IV, 11 luglio 1984, n. 531; piu' recentemente, Consiglio di
Stato, sez. IV, 13 maggio 2013, n. 2591; Consiglio di Stato, sez.  V,
8 settembre 2011, n. 5040; Consiglio di Stato, sez.  V,  29  dicembre
2009, n. 8970; Consiglio di Stato, sez. VI, 25 giugno 2008, n. 3233). 
    4.5. Sempre per quanto  riguarda  la  rilevanza  della  questione
nella controversia all'esame, il collegio  evidenzia  anche  che  non
appare  possibile  una  lettura  costituzionalmente  orientata  della
disposizione di  cui  all'art.  44,  comma  3,  codice  di  procedura
amministrativa, nella parte in cui dispone che la costituzione  degli
intimati sana la nullita' della notificazione del ricorso ex  nunc  e
non  ex  tunc  medinte  la  locuzione  «salvi  i  diritti   acquisiti
anteriormente alla comparizione,», in modo da rendere  superabile  in
via interpretativa  la  rilevanza  della  questione  di  legittimita'
costituzionale. 
    In primo luogo perche', come ha  condivisibilmente  osservato  il
Consiglio di Stato (cfr. Consiglio di  Stato,  sez.  VI,  21  gennaio
2015, n. 219, punto 14.2, in diritto) la sostanziale identita'  della
disposizione di cui all'art. 17, terzo comma, del  regio  decreto  17
agosto 1907, n. 642, con quella introdotta  nell'art.  44,  comma  3,
codice di procedura  amministrativa,  rende  logico  attribuire  alla
seconda il significato da sempre attribuito alla prima. 
    In  secondo  luogo  perche'  non  appaiono  plausibili   ne'   si
rinvengono in giurisprudenza  o  in  dottrina  delle  interpretazioni
alternative a tale significato della disposizione. 
    E' vero  che  vi  sono  alcune  pronunce  che  ritengono  che  la
costituzione  in  giudizio  dell'amministrazione  intimata  sani   la
nullita' della notificazione con effetto ex tunc anziche' con effetto
ex nunc  anche  successive  all'entrata  in  vigore  del  codice  del
processo amministrativo (cfr. Tar Trentino-Alto  Adige,  sez.  I,  15
febbraio 2016, n. 86; Tar Abruzzo, L'Aquila, 16 aprile 2015, n.  290;
Consiglio di Stato, sez. VI, 27 giugno 2014, n.  3260;  Consiglio  di
Stato, sez. VI, 17 gennaio 2014, n. 227; Tar Campania,  Napoli,  sez.
VI, 24 gennaio 2014, n. 513; Tar Umbria, sez. I, 2 gennaio  2014,  n.
6; Tar Sicilia, Catania, sez. III, 6  dicembre  2013,  n.  2975;  Tar
Lombardia, Milano, sez. II, 10 maggio 2011, n. 1220),  tuttavia  tali
pronunce non appaiono significative in quanto, ad un'attenta lettura,
non offrono una diversa interpretazione  della  disposizione,  ma  si
limitano a citare l'effetto sanante previsto dall'art. 156, comma  3,
codice di procedura  civile,  richiamandosi  in  modo  tralatizio  ed
acritico alla giurisprudenza antecedente all'entrata  in  vigore  del
codice   il   quale,   superando   la   precedente   disciplina,   ha
innovativamente introdotto nell'art. 44, comma 3, la  regola  secondo
cui «la costituzione dell'intimato e' idonea  a  sanare  la  nullita'
della notifica del ricorso, ma, a differenza che nel processo civile,
con efficacia ex nunc, ossia con salvezza delle  eventuali  decadenze
gia' maturate in danno del notificante prima  della  costituzione  in
giudizio del  destinatario  della  notifica»  (cfr.  la  gia'  citata
sentenza Consiglio di Stato, sez. III, 18 maggio 2016, n. 2064). 
    5.  Cio'  premesso  il  primo  parametro  costituzionale  che  il
collegio  ritiene  violato   e'   costituito   dall'art.   76   della
Costituzione per eccesso di delega. 
    L'art. 44, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69,  che  reca
la delega al codice, dispone che «il Governo e' delegato ad adottare,
entro un anno dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,
uno o piu' decreti legislativi per il riassetto del  processo  avanti
ai tribunali amministrativi regionali e al  Consiglio  di  Stato,  al
fine di adeguare le norme vigenti  alla  giurisprudenza  della  Corte
costituzionale e delle giurisdizioni superiori, di coordinarle con le
norme del  codice  di  procedura  civile  in  quanto  espressione  di
principi generali e di assicurare la concentrazione delle tutele»  e,
al comma 2, indica, tra i principi ed i criteri direttivi da seguire,
quello di assicurare «l'effettivita' della tutela». 
    Tenuto conto della giurisprudenza della Corte  costituzionale  in
materia di eccesso di delega (ad esempio le sentenze n. 229 del 2014,
n. 94 del 2014, n. 162 del 2012, n. 73 e n. 5 del  2014,  n.  80  del
2012, n.  293  e  n.  230  del  2010)  il  collegio  ritiene  che  la
disposizione con  cui  il  legislatore  delegato  ha  innovativamente
limitato l'operativita'  dell'efficacia  sanante  della  costituzione
dell'amministrazione intimata in caso di nullita' della notificazione
facendo «salvi i diritti acquisiti anteriormente alla  comparizione,»
e quindi con efficacia ex nunc, diversamente da quanto avveniva prima
del codice  del  processo  amministrativo  ed  avviene  tutt'ora  nel
processo civile, non possa essere  qualificato  da  nessun  punto  di
vista come un coerente  sviluppo  o  un  completamento  delle  scelte
espresse dal legislatore delegante, dato  che  si  pone  in  espresso
contrasto  con  la  finalita'  di  adeguare  le  norme  vigenti  alla
giurisprudenza delle giurisdizioni superiori, di coordinarle  con  le
norme del  codice  di  procedura  civile  in  quanto  espressione  di
principi generali e di assicurare il principio di effettivita'  della
tutela giurisdizionale. 
    Infatti l'unico scopo della notificazione e' quello di  provocare
la  presa  di  conoscenza  di  un  atto  da  parte  del  destinatario
attraverso la certezza legale che esso sia entrato nella sua sfera di
conoscibilita' con gli  effetti  che  ne  conseguono  in  termini  di
instaurazione del  contraddittorio;  per  tale  ragione,  come  sopra
visto, nel sistema previgente al codice del processo  amministrativo,
non si dubitava della piena operativita' nel processo  amministrativo
della sanatoria ex tunc della  notifica  nulla  in  applicazione  del
generalissimo  principio  di  conservazione  degli  atti  di  cui  e'
espressione in materia processuale la disposizione  di  cui  all'art.
156, codice di procedura civile, secondo cui «la  nullita'  non  puo'
mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto  lo  scopo  a  cui  e'
destinato». 
    Poiche' il principio di conservazione di cui  e'  espressione  il
principio processuale del raggiungimento dello scopo  costituisce  un
principio  generale,  il  contrasto  con  i  principi  ed  i  criteri
direttivi della delega non sembra neppure poter essere  giustificato,
come e' avvenuto con la recente sentenza della  Corte  costituzionale
31 gennaio 2014, n. 18, relativa alla disposizione  di  cui  all'art.
44, comma 4, codice di procedura amministrativa, con riferimento agli
elementi  di  specialita'   propri   del   processo   amministrativo,
caratterizzato da brevi termini perentori per la sua introduzione,  e
dall'assenza dell'istituto della contumacia,  ove  si  consideri  che
nella fattispecie  contemplata  dall'art.  44,  comma  3,  codice  di
procedura amministrativa, la sanatoria della notificazione  nulla  si
produce solo per effetto della spontanea e volontaria costituzione in
giudizio dell'amministrazione intimata, per la quale, al fine di  far
rilevare  la  nullita'  della  notificazione,  e'   sufficiente   non
comparire rendendo operante la disposizione di  cui  al  comma  4,  e
provocando la declaratoria di inammissibilita'  del  ricorso  la  cui
notificazione sia nulla per errore imputabile al ricorrente. 
    6.  Indipendentemente  da  quanto  osservato  in  relazione  alla
violazione dell'art. 76 della Costituzione, il collegio  ritiene  che
la previsione, nell'art.  44,  comma  3,  della  locuzione  «salvi  i
diritti acquisiti anteriormente alla comparizione,» violi  anche  gli
articoli 3, 24, 111, 113 e 117, primo comma, della Costituzione. 
    La   giurisprudenza   della   Corte   costituzionale   e'   ferma
nell'affermare che nella disciplina degli istituti  processuali  vige
il principio della discrezionalita' ed insindacabilita' delle  scelte
operate dal legislatore, con  il  limite  della  loro  non  manifesta
irragionevolezza. 
    Nel  caso  di  specie  la  previsione,  rispetto  alla  quale  la
relazione di accompagnamento al codice non  reca  alcun  riferimento,
appare manifestamente irragionevole. 
    La Corte costituzionale con sentenza 8 luglio 1967, n. 97,  anche
in  un  contesto  normativo  nel  quale  non   erano   ancora   stati
costituzionalizzati i principi del giusto processo, non ha esitato di
dichiarare l'illegittimita' costituzionale del terzo comma  dell'art.
11 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, sulla rappresentanza e
difesa in giudizio dello Stato, proprio nella parte in cui  escludeva
la  sanatoria  della  nullita'  della  notificazione  nonostante   la
costituzione  in  giudizio  dell'amministrazione,   affermando,   con
considerazioni che ben si attagliano anche alla fattispecie in esame,
che «la nullita' di atti del processo civile  non  possa  mai  essere
pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui e' destinato e che la
costituzione del convenuto sani ogni vizio  della  citazione  risulta
testualmente dagli articolo 156 e 164 del codice di procedura civile. 
    La stessa regola vige  nel  processo  penale,  dove  pur  prevale
l'interesse pubblico, e cio' sia per  quanto  riguarda  la  sanatoria
generale degli atti nulli, per raggiungimento dello  scopo,  sia  per
quanto riguarda  la  nullita'  delle  citazioni  a  giudizio  e  loro
notificazioni (art. 187, terzo comma, e 188, primo comma, del  codice
di procedura penale). 
    Si  tratta  di  principi  introdotti  nel  sistema   degli   atti
processuali attraverso ampia elaborazione che ha posto in evidenza la
funzione dell'atto ai fini dello svolgimento e giusta definizione del
processo. Per cui, se il vizio d'origine nell'atto e'  rimasto  senza
conseguenze per fatti concludenti sopravvenuti,  l'interesse  ad  una
persistente rilevazione  di  nullita'  deve  cedere  di  fronte  alla
realta' di una avvenuta sanatoria. 
    Esempio tipico ed evidente e', appunto, il caso (come quello  che
ha dato luogo al presente giudizio), in  cui  sia  proprio  l'ufficio
dell'avvocatura presso il  quale  avrebbe  dovuto  essere  notificata
l'impugnativa per cassazione, a provvedere,  in  luogo  di  affidarsi
alla rilevabilita' d'ufficio del vizio, alla regolare costituzione in
giudizio, mediante controricorso,  corredato  di  tutti  gli  atti  e
fascicoli delle fasi di  merito:  dando  cosi'  la  dimostrazione  di
essere in grado, per fatto volontario, di esercitare  il  diritto  di
difesa. 
    Mancherebbe di razionalita' ritenere che, nelle cause in cui  sia
parte una pubblica amministrazione, difesa dall'Avvocatura di  Stato,
la suesposta regola di sanatoria, che vige  per  la  generalita'  dei
cittadini, debba subire una eccezione, non assistita da alcun  logico
fondamento. 
    La  difesa  dell'amministrazione  conserva  bensi',  sotto  altri
riguardi,  le  sue  prerogative  istituzionali,  ma  non  quella  qui
discussa che, sul piano del contraddittorio processuale, la  porrebbe
in posizione di disparita' di trattamento,  contro  lo  stesso  fatto
proprio compiuto». 
    6.1.  L'irragionevolezza  e  la  violazione  del   principio   di
proporzionalita' risultano manifesti anche ove si  consideri  che  in
tal modo viene a determinarsi un'ingiustificata lesione  del  diritto
di difesa sancito dall'art. 24 della Costituzione, del  principio  di
effettivita' di tutela di cui  all'art.  111  e  del  diritto  ad  un
processo equo ai sensi dell'art. 6 della Convenzione EDU,  il  quale,
secondo la giurisprudenza della Corte europea, implica che  eventuali
limitazioni all'accesso ad un giudice possano essere ammesse solo  in
presenza di un rapporto di proporzionalita' tra i mezzi  impiegati  e
lo scopo perseguito. 
    Quest'ultimo profilo  configura  una  violazione  dell'art.  117,
comma primo, della Costituzione, per contrasto con la  giurisprudenza
della Corte EDU (cfr. Corte costituzionale, 24 ottobre 2007, n. 348 e
n. 349). 
    Infatti alla luce dei principi  costituzionali  e  sovranazionali
sembra da escludere, in materia processuale, la compatibilita' con la
Costituzione  di  soluzioni  dirette  a  conferire  rilievo  a   meri
formalismi che limitano o riducono eccessivamente il diritto d'azione
compromettendone  l'essenza,  qualora  non  siano   giustificati   da
effettive garanzie difensive o da concorrenti e prevalenti  interessi
di altra natura,  che  invece  e'  proprio  quanto  accade  nel  caso
all'esame  per  effetto  della  previsione  che  la  sanatoria  della
notificazione nulla, a seguito della costituzione in  giudizio  della
parte intimata, si produca ex nunc in luogo di quella ex tunc. 
    In tal senso non e' infatti condivisibile l'affermazione  secondo
cui in tal  modo  il  legislatore  verrebbe  a  tutelare  l'interesse
pubblico  al   consolidamento   degli   effetti   dei   provvedimenti
amministrativi (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 21 gennaio 2015, n.
219, punto 14.3, in diritto, lettera g), ultimo periodo), dato che  a
cio' e' preordinata la previsione di  un  termine  di  decadenza  per
l'impugnazione che pero' in questi casi e' rispettato, trattandosi di
fattispecie nelle quali la notificazione del ricorso  e'  tempestiva,
viene eseguita in un modo non corretto,  ma  raggiunge  lo  scopo  al
quale  e'  destinata  a  seguito  della  volontaria  costituzione  in
giudizio dell'amministrazione intimata, e dal punto  di  vista  della
Costituzione la tutela delle situazioni giuridiche soggettive, ed  in
particolare dell'interesse legittimo prevista  dagli  articoli  24  e
113, implica la necessita' di favorire la pronuncia sul  merito,  che
e' lo  scopo  ultimo  del  processo,  e  di  sfavorire  invece  esiti
processuali diversi da una decisione piena sulla situazione giuridica
controversa  che  non   siano   in   un   rapporto   ragionevole   di
proporzionalita' con lo scopo perseguito. 
    Nel caso della sanatoria ex tunc non sono compromesse le garanzie
difensive di nessuna delle parti, perche' la notifica, il  cui  scopo
e' quello  di  rendere  la  controparte  edotta  della  controversia,
benche'  nulla,  e'  sanata  solo  con  la  spontanea  e   volontaria
costituzione in giudizio dell'amministrazione che in tal modo accetta
il contraddittorio, mentre la sanatoria non si produce  se  la  parte
intimata non si costituisce in giudizio facendo valere in  tal  modo,
in rito e con effetti preclusivi rispetto all'esame  nel  merito  del
ricorso, il vizio della notificazione. 
    Invece  la  sanatoria  ex  nunc,  in  un  processo  come   quello
amministrativo caratterizzato da brevi termini di decadenza, di fatto
non e' idonea a sanare alcunche', con grave nocumento dei diritti  di
difesa della parte ricorrente, privata del diritto  d'azione  per  un
errore  che  ha  un  rilievo  solo  formale  una  volta  che  si  sia
volontariamente e spontaneamente  costituita  in  giudizio  la  parte
intimata, e con pregiudizio anche dei diritti di difesa della  stessa
amministrazione resistente la quale,  ove  intenda  giungere  ad  una
decisione di merito in  modo  da  far  valere  la  correttezza  e  la
legittimita' del proprio operato a fronte  dei  rilievi  mossi  dalla
parte ricorrente, di fatto non e' nelle condizioni di poter sanare il
vizio  della  notificazione,  perche'  per  poterla  sanare  dovrebbe
costituirsi entro il breve termine previsto per la  proposizione  del
ricorso, che e' un'eventualita' remota del tutto al  di  fuori  della
sua sfera di controllo dato che non vi  puo'  influire  e  dato  che,
secondo l'id quod plerumque accidit, per l'esigenza di  disporre  del
maggior  tempo  possibile  per  apprestare  le  proprie  difese,   il
ricorrente e'  portato  a  notificare  il  ricorso  a  ridosso  della
scadenza  del  termine,   e   l'amministrazione   dovrebbe   altresi'
rinunciare ad  utilizzare  per  intero  i  termini  previsti  per  la
costituzione in giudizio. 
    6.2. Peraltro nel confronto tra le disposizioni di cui ai commi 3
e 4 dell'art. 44, si assiste anche ad  un  ulteriore  disallineamento
che rende illogici gli effetti che si producono. 
    In base al comma 4 la nullita' che non sia imputabile alla  parte
notificante e' sanabile ex tunc se  l'intimato  non  si  costituisce,
mentre  deve  condurre  alla  declaratoria  di  inammissibilita'  del
ricorso ai sensi del comma 3 se l'intimato, dando  la  prova  che  la
notificazione  ha  raggiunto  lo  scopo  cui   e'   preordinata,   si
costituisce, dato che in questo secondo caso la  sanatoria  opera  ex
nunc. 
    6.3. Per tali ragioni il collegio ritiene che la locuzione «salvi
i diritti  acquisiti  anteriormente  alla  comparizione,»  violi  gli
articoli 3, 24, 111, 113 e 117, primo comma, della Costituzione e,  a
supporto di tale conclusione, si richiama alla  giurisprudenza  della
Corte di cassazione  che  ha  individuato  la  necessita'  in  questa
materia, di  accedere,  ove  possibile,  a  soluzioni  interpretative
costituzionalmente orientate. 
    Sul punto  nella  recente  sentenza  delle  Sezioni  unite  della
Cassazione 20 luglio 2016, n. 14917, e' stato  infatti  affermato  il
principio del necessario riconoscimento dell'efficacia  sanante,  con
effetto ex tunc, della costituzione in giudizio del convenuto,  anche
ove la notificazione del ricorso in Cassazione (che e' sottoposto  ad
un  termine  di  decadenza,  come  ad  un  termine  di  decadenza  e'
sottoposta l'azione di annullamento avanti al giudice amministrativo)
sia avvenuta in un luogo privo di collegamento col destinatario  alla
luce di  molteplici  parametri  costituzionali  e  della  Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo che rilevano  anche
nel caso all'esame:  «2.3.  Rilievo  fondamentale  va  attribuito  in
materia al citato art. 156 del codice di procedura civile (richiamato
dall'art.  160),  nel  quale  trova  diretta  espressione  (...)   il
principio di strumentalita' delle forme degli atti  processuali,  che
permea l'intero codice di  procedura  civile  ed  al  quale,  quindi,
l'interprete deve costantemente ispirarsi. 
    Le forme degli atti, cioe', sono prescritte al fine esclusivo  di
conseguire un determinato scopo, coincidente con la funzione  che  il
singolo atto e' destinato ad assolvere nell'ambito  del  processo,  e
cosi', in definitiva, con lo scopo ultimo del  processo,  consistente
nella pronuncia sul merito della  situazione  giuridica  controversa:
che il principio del «giusto processo», di  cui  all'art.  111  della
Costituzione,  ed  all'art.  6  della  Convenzione  europea  per   la
salvaguardia dei diritti dell'uomo  e  delle  liberta'  fondamentali,
comprenda, tra i valori  che  intende  tutelare  (oltre  alla  durata
ragionevole del processo, all'imparzialita' del giudice, alla  tutela
del  contraddittorio,  ecc.),  il  diritto  di  ogni  persona  ad  un
"giudice" che emetta  una  decisione  sul  merito  della  domanda  ed
imponga, pertanto, all'interprete di  preferire  scelte  ermeneutiche
tendenti  a  garantire  tale  finalita',   costituisce   affermazione
acquisita nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass., sez. un.,
n. 15144 del 2011, n. 17931 del 2013, n. 5700 del 2014, nonche' Cass.
n. 3362 del 2009, n. 14627 del 2010, n. 17698 del 2014, n.  1483  del
2015 e la stessa ordinanza di rimessione), anche alla luce di  quella
della Corte EDU, la  quale  ammette  limitazioni  all'accesso  ad  un
giudice solo in quanto  espressamente  previste  dalla  legge  ed  in
presenza di un rapporto di proporzionalita' tra i mezzi  impiegati  e
lo scopo perseguito (v., tra altre, Omar c. Francia, 29 luglio  1998;
Bellet c. Francia, 4 dicembre 1995), ponendo in rilievo  la  esigenza
che tali limitazioni siano stabilite in  modo  chiaro  e  prevedibile
(v., ad es., Fallejsek c. Rep. Ceca, 15 agosto 2008)». 
    Il collegio ritiene pertanto che tale norma,  nel  prevedere  una
sostanziale  non  sanabilita'  della  nullita'  della   notificazione
nonostante la stessa abbia  raggiunto  il  proprio  scopo  comprovato
dalla   costituzione   in   giudizio   della   parte   intimata   che
spontaneamente e volontariamente ha accettato il contraddittorio,  si
ponga in contrasto con il  principio  desumibile  dall'art.  6  della
Convenzione EDU, come  delineato  nell'interpretazione  datane  dalla
Corte di Strasburgo (oltre che con le sentenze citate nella  sentenza
delle Sezioni unite della Cassazione 20 luglio 2016, n.  14917,  cfr.
le sentenze Mortola ed altri contro Italia; Staibano ed altri  contro
Italia 4 febbraio 2014; Khalfaoui contro Francia  14  dicembre  1999;
Papon contro Francia, 25  luglio  2002;  Pennino  contro  Italia,  24
settembre 2013). 
    Infatti tale norma, per  un  errore  nella  notifica  che  ha  un
rilievo meramente formale una volta che  la  parte  intimata  si  sia
costituita in giudizio, finisce per porre un ostacolo procedurale che
preclude definitivamente alla parte la possibilita' di far valere  la
propria posizione dinanzi ad un giudice e costituisce una sostanziale
negazione  del  diritto  invocato,  frustrando   definitivamente   la
legittima aspettativa delle parti rispetto  al  bene  della  vita  al
quale aspiravano,  senza  un  giusto  equilibrio  tra  gli  interessi
pubblici e privati in gioco. 
    In definitiva, a fronte di una norma, come quella all'esame,  che
non  consente   spazi   per   un'interpretazione   costituzionalmente
orientata per i motivi sopra indicati ai paragrafi 4.1, 4.2, 4.3, 4.4
e 4.5, il collegio ritiene rilevante e non  manifestamente  infondata
la questione della legittimita' costituzionale della locuzione «salvi
i  diritti  acquisiti  anteriormente  alla  comparizione,»   prevista
all'art.  44,  comma  3,  del  codice  del  processo   amministrativo
approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, con la quale
e' stata innovativamente sancita l'efficacia ex nunc anziche' ex tunc
della sanatoria della nullita' della notificazione per effetto  della
costituzione in giudizio della parte intimata, per  violazione  degli
articoli 3, 24, 76, 111, 113 e 117, primo comma, della Costituzione. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Il Tribunale amministrativo  regionale  per  il  Veneto  (Sezione
seconda)  dichiara  rilevante  e  non  manifestamente  infondata,  in
relazione agli articoli 3, 24, 76, 111, 113 e 117, primo comma, della
Costituzione, la questione di legittimita'  costituzionale  art.  44,
comma 3, del codice del processo amministrativo approvato con decreto
legislativo 2 luglio  2010,  n.  104,  limitatamente  alla  locuzione
«salvi i diritti acquisiti anteriormente alla comparizione,». 
    Sospende il giudizio in corso e dispone, a cura della  segreteria
della Sezione, che gli atti dello stesso siano trasmessi  alla  Corte
costituzionale  per  la  risoluzione  della  prospettata   questione,
nonche' la notifica della presente ordinanza alle parti in  causa  ed
al Presidente del Consiglio dei ministri  e  la  comunicazione  della
medesima ai Presidenti dei due rami del Parlamento. 
    Cosi' deciso in Venezia nella camera di consiglio del  giorno  26
ottobre 2016 con l'intervento dei magistrati: 
      Alberto Pasi, Presidente; 
      Stefano Mielli, consigliere, estensore; 
      Marco Morgantini, consigliere. 
 
                         Il Presidente: Pasi 
 
 
                                                  L'estensore: Mielli