N. 40 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 marzo 2016
Ordinanza del 24 marzo 2016 del Tribunale di Salerno nel procedimento penale a carico di M.A.. Processo penale - Contestazione in dibattimento di una circostanza aggravante fondata su elementi gia' risultanti dagli atti di indagine - Facolta' dell'imputato di richiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova relativamente al reato oggetto della nuova contestazione - Mancata previsione. - Codice di procedura penale, art. 517.(GU n.13 del 29-3-2017 )
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione penale
In composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.
Ennio Trivelli;
Letti gli atti del processo in epigrafe indicato, pendente a
carico di M. A.;
Decidendo sulle richieste formulate dalla difesa dell'imputato;
Sentito il pubblico ministero; ha pronunziato la seguente
ordinanza.
1. A.M. e' stato destinatario del decreto penale di condanna n.
193/2014 emesso dal giudice per le indagini preliminari di questo
Tribunale in data 12/13 febbraio 2014, in relazione al reato p. e p.
dall'art. 186 comma 2 lettera b) e comma 2-sexies del codice della
strada, perche' guidava alle ore 03,30 circa del giorno 1° maggio
2013 l'autovettura in stato di ebbrezza alcolica accertata da
personale della Questura di Salerno, mediante sottoposizione di M.A.
ad accertamento etilico attraverso test alcolemico che evidenziava un
tasso alcolico nel 1° test pari a 1,28 g/l alle ore 04,31 e 1,04 g/l
alle ore 4,37, superiore al limite massimo consentito. Fatto
contestato come commesso in data 1° maggio 2013.
1.1. Avverso il decreto penale di condanna il M. ha interposto,
in data 18 marzo 2014, rituale e tempestiva opposizione,
contestualmente chiedendo la definizione del processo ai sensi degli
articoli 444 e ss. del codice di procedura penale, prospettando, con
il consenso del pubblico ministero, in relazione all'imputazione
sopra trascritta, l'applicazione della pena di giorni 14 di arresto
ed euro 600,00 di ammenda da sostituirsi con quella del lavoro di
pubblica utilita' ai sensi dell'art. 186 comma 9-bis del decreto
legislativo n. 285/1992.
1.2. Il giudice per le indagini preliminari in sede, con
ordinanza resa in data 20 novembre 2014, ha rigettato la richiesta di
applicazione della pena rilevando che non poteva essere concessa
all'imputato la chiesta sostituzione della pena con il lavoro di
pubblica utilita' poiche' dall'analisi degli atti contenuti nel
fascicolo del pubblico ministero emergeva che l'imputato aveva
provocato un incidente stradale con feriti, con conseguente
configurazione dell'aggravante di cui all'art. 186 comma 2-bis del
codice della strada, ostativa all'applicazione dell'istituto.
1.3. Nel corso della medesima udienza camerale fissata per la
delibazione dell'istanza di patteggiamento, la difesa dell'imputato,
munita di procura speciale conferita dall'assistito, depositava
istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova ai sensi
dell'art. 168-bis del codice penale, allegando la prova di avere
formulato presso l'ufficio U.E.P.E di Salerno, in data 19 novembre
2014, richiesta di elaborazione di apposito programma di trattamento.
Il giudice per le indagini preliminari, rigettata l'istanza di
patteggiamento, rimetteva al primo giudice (quello che aveva emesso
il decreto penale) ogni ulteriore determinazione.
Il primo giudice, con decreto emesso in data 2 dicembre 2014
dichiarativo del non luogo a provvedere, rimetteva ogni ulteriore
determinazione al giudice del dibattimento, di poi emettendo in data
7 gennaio 2015 decreto di giudizio immediato (a seguito di
opposizione a decreto penale di condanna) per l'udienza del 28
ottobre 2015.
2. All'udienza del 28 ottobre 2015 dinanzi a questo Tribunale,
dopo la costituzione delle parti, la difesa dell'imputato (dichiarato
assente ai sensi dell'art. 420-bis c.p.p.) reiterava l'istanza di
sospensione del processo con messa alla prova dell'assistito.
Acquisiti gli atti processuali pertinenti e raccolto il parere
favorevole del pubblico ministero lo scrivente riservava la decisione
rinviando al 19 novembre 2015, facultando le parti al deposito di
memorie.
In data 29 ottobre 2015 la difesa dell'imputato depositava
memoria con la quale, ripercorrendo l'elaborazione della
giurisprudenza costituzionale afferente all'art. 517 codice di
procedura penale, con particolare riferimento alle pronunce
dichiarative della illegittimita' costituzionale della disposizione
in caso di contestazione c.d. patologica di circostanza aggravante,
perorava l'istanza formulata prospettando in subordine la questione
di costituzionalita' delle disposizioni di cui alla legge n. 67/2014
per contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione.
2.1. All'udienza del 19 novembre 2015 veniva disposta, per
completare il quadro informativo necessario alla delibazione della
questione, l'acquisizione di certificato del casellario giudiziale
aggiornato e di certificato dei carichi pendenti afferenti alla
persona del M. rinviando al 25 novembre 2015.
2.2. All'udienza del 25 novembre 2015 il pubblico ministero
procedeva all'esplicita contestazione a M. A. dell'aggravante di cui
all'art. 186 comma 2-bis codice della strada, nei sensi che seguono
«perche' in stato di ebbrezza alcolica andava ad impattare contro la
condotta dalla sig.ra T. F. provocando, cosi', incidente con feriti».
Stante l'assenza dell'imputato si disponeva la notifica del
verbale medesimo rinviando all'11 febbraio 2016.
2.3. All'udienza dell'11 febbraio 2016 dato atto dell'intervenuta
notificazione all'imputato del verbale della precedente udienza, il
difensore insisteva nella richiesta gia' formulata e il pubblico
ministero reiterava la propria interlocuzione. Si rinviava per la
decisione sulla questione all'udienza odierna.
2.4. Con memoria depositata in data 12 febbraio 2016, la difesa
dell'imputato, dopo avere ripercorso sinteticamente gli snodi
processuali sopra citati, ha rilevato come l'avvenuta contestazione
dell'aggravante speciale di cui all'art. 186 comma 2-bis del codice
della strada lasci emergere il tema del mancato intervento del
legislatore sulla disposizione di cui all'art. 517 codice di
procedura penale a seguito della introduzione dell'istituto della
messa alla prova, da catalogare tra i c.d. «riti premiali».
Ha rilevato ancora il difensore come la Corte costituzionale,
molto recentemente, con sentenza n. 240 del 26 novembre 2015 abbia
dichiarato non fondata la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 464-bis comma 2 codice di procedura penale nella parte in
cui, in assenza di una disciplina transitoria, preclude l'ammissione
al detto istituto degli imputati di processi quali la dichiarazione
di apertura del dibattimento sia stata effettuata prima dell'entrata
in vigore della legge n. 67/2014.
Ritiene la difesa che sebbene tale pronuncia precluda, in termini
generali, l'accesso al procedimento speciale di cui si discute a
fronte di richiesta formulata oltre i termini stabiliti dalle norme
processuali, nondimeno il quadro dovrebbe mutare per effetto
dell'avvenuta contestazione dell'aggravante suddetta.
Si configurerebbe infatti secondo la difesa, nel caso qui
ricorrente di contestazione tardiva (e quindi patologica) di una
circostanza aggravante fondata su elementi gia' contenuti nel
fascicolo del pubblico ministero prima dell'esercizio dell'azione
penale, situazione analoga a quella gia' scrutinata dal Giudice delle
leggi in relazione al giudizio abbreviato con sentenza n. 139 del 9
febbraio 2015, i cui passaggi salienti vengono dalla difesa stessa
espressamente richiamati.
La difesa dunque ha eccepito espressamente, con la memoria
depositata, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 517 codice di
procedura penale nella parte in cui non prevede, nel caso di
contestazione di una circostanza aggravante che gia' risultava dagli
atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale, la
facolta' dell'imputato di richiedere al giudice l'accesso alla messa
alla prova, relativamente al reato oggetto della nuova contestazione,
prospettando il contrasto della norma processuale con gli articoli 3
e 24 della Costituzione.
Alla memoria depositata il difensore si e' richiamato all'odierna
udienza, nella quale sono stati acquisiti il decreto penale n.
193/2014 e l'atto di opposizione a suo tempo formulato dal difensore
stesso (depositato in data 18 marzo 2014).
3. Ritiene il giudicante che la questione posta dal difensore
dell'imputato sia rilevante e non manifestamente infondata.
3.1. Con la legge 28 aprile 2014 n. 67 e' stato introdotto,
all'interno del Libro VI del codice di procedura penale, destinato
alla disciplina dei «procedimenti speciali» il Titolo V bis dedicato
all'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova,
suscettibile di essere richiesta dall'imputato nei casi previsti
dall'art. 168-bis del codice penale, introdotto nel codice
sostanziale dalla medesima legge.
Sul piano liturgico, l'art. 464-bis codice di procedura penale,
al comma 2, individua precisi limiti temporali entro i quali la
richiesta di accesso al procedimento speciale puo' essere presentata
(oralmente o per iscritto) e cioe': fino a che non siano formulate le
conclusioni a norma degli artt. 421 e 422 o fino alla dichiarazione
di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo
e nel procedimento di citazione diretta a giudizio. Nel caso di
notificazione del decreto di giudizio immediato, la richiesta deve
essere formulata entro il termine e con le forme di cui all'art. 458
comma 1 codice di procedura penale. Infine, ipotesi qui rilevante,
nel procedimento con decreto, la richiesta e' presentata con l'atto
di opposizione.
Nel caso concreto, come emerge dalla sintesi dei dati processuali
precedentemente compiuta, la richiesta di sospensione del
procedimento con messa alla prova e' stata formulata dal difensore
procuratore speciale dell'imputato, nell'ambito di procedimento per
decreto, non gia' con l'atto di opposizione, ma solo nell'ambito
dell'udienza camerale fissata dal giudice per le indagini preliminari
per decidere su istanza di patteggiamento poi rigettata.
L'istanza, invero, non sarebbe stata proponibile con
l'opposizione a decreto penale essendo stata quest'ultima formulata
in data antecedente all'entrata in vigore delle disposizioni della
legge n. 67/2014 introduttive dell'istituto della sospensione del
procedimento con messa alla prova dell'imputato.
La costante giurisprudenza di legittimita', tuttavia, e'
assestata sull'interpretazione secondo la quale la mancata previsione
da parte del legislatore del 2014 di una disciplina intertemporale
impone di ritenere che l'avvenuto superamento dei termini per la
presentazione della richiesta accesso all'istituto di cui si discute
precluda l'ammissibilita' della richiesta stessa, quantunque la fase
processuale costituente (a seconda del diverso rito) lo sbarramento
preclusivo sia antecedente all'entrata in vigore della legge n.
67/2014 (si vedano, al riguardo, tra le piu' recenti, Cass. Sez. 3,
sentenza n. 27071 del 24 aprile 2015, Rv. 263815, in tema di
richiesta formulata nel giudizio di primo grado ordinario dopo
l'apertura del dibattimento; Cass. Sez. 4, sentenza n. 43009 del 30
settembre 2015, Rv. 265331 relativamente ai giudizi di impugnazione).
Tale assetto interpretativo ha ricevuto recentemente avallo da
parte della Corte costituzionale la quale, con la sentenza n. 240 del
2015, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimita'
costituzionale dell'art. 464-bis, comma 2, «nella parte in cui, in
assenza di una disciplina transitoria, analoga a quella di cui
all'art. 15-bis, comma 1 della legge 11 agosto 2014, n. 118, preclude
l'ammissione all'istituto della sospensione del procedimento con
messa alla prova degli imputati di processi pendenti in primo grado,
nei quali la dichiarazione di apertura del dibattimento sia stata
effettuata prima dell'entrata in vigore della legge n. 67/2014».
Questioni prospettate dal Tribunale di Torino per sospettato
contrasto della norma con gli articoli 3, 24, 111 e 117, primo comma,
della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 7 della
C.E.D.U. Pronunzia, quella del Giudice delle leggi, immediatamente
ripresa dalla Suprema Corte a definitivo conforto dell'indirizzo
interpretativa gia' consolidatosi (si veda, al riguardo, Cass. Sez.
1, sentenza 11168 depositata il 16 marzo 2016, dopo l'udienza del 2
dicembre 2015).
Dunque, nel caso di specie, la richiesta formulata dal difensore
e procuratore speciale del M. solo in data 20 novembre 2014, poi
reiterata in dibattimento, risulterebbe tardiva poiche' posteriore
alla scadenza del termine fissato dall'art. 464 comma 2 ultimo
periodo codice di procedura penale nel procedimento per decreto del
quale l'odierno processo costituisce gemmazione.
Ne', e' appena il caso di precisarlo, nel contesto ermeneutico
descritto puo' farsi questione dell'applicazione dell'istituto della
remissione in termini di cui all'art. 175 codice di procedura penale,
la cui spendibilita', in ogni caso, avrebbe presupposto una
tempestiva attivazione dell'interessato nel ristretto termine di cui
all'art. 175 comma 1 codice di procedura penale, il cui dies a quo
non potrebbe che individuarsi nella data di pubblicazione della legge
n. 67/2014 (2 maggio 2014) o, al piu' tardi, in quella di entrata in
vigore delle relative disposizioni (17 maggio 2015) con conseguente
ineluttabile tardivita' della richiesta di sospensione del
procedimento ex art. 464-bis codice di procedura penale avanzata solo
il 20 novembre 2014.
3.1. Tuttavia, come si e' visto il pubblico ministero nel corso
del giudizio e prima dell'apertura del dibattimento, dunque senza lo
svolgimento di alcuna istruttoria, ha contestato espressamente
all'imputato la circostanza aggravante speciale di cui all'art. 186
comma 2-bis del codice della strada.
E' da premettere che la giurisprudenza di legittimita' reputa
applicabili al giudizio instaurato a seguito di opposizione a decreto
penale di condanna le regole ordinarie del giudizio dibattimentale,
anche quanto alle nuove contestazioni (si vedano, al riguardo Cass.
Sez. 1, sentenza n. 17312 del 15 aprile 2008, Rv. 240004; Cass. Sez.
3, Ordinanza n. 12293 del 9 febbraio 2005, Rv. 231054; Cass. Sez. 3,
sentenza n. 23491 del 7 maggio 2009, Rv. 243966).
E' ormai altrettanto consolidato - tanto da potere essere
qualificato come diritto processuale vivente - l'orientamento della
giurisprudenza di legittimita' che reputa perfettamente legittima e
quindi ammissibile la contestazione, nel corso del giudizio, di una
circostanza aggravante il cui sostrato fattuale fosse gia' contenuto
negli atti delle indagini preliminari (puo' citarsi, per tutte, e tra
le piu' recenti, Cass. Sez. 2, sentenza n. 45298 del 14 ottobre 2015,
Rv. 264903).
In relazione alla contestazione della circostanza aggravante, in
particolare, l'orientamento succitato evidenzia che, opinando
diversamente, la mancata contestazione nell'imputazione originaria
risulterebbe irreparabile, essendo la medesima insuscettibile di
formare oggetto di un autonomo giudizio penale (Cass. Sez. 2,
sentenza n. 3192 dell'8 gennaio 2009, Rv. 242672), rilevandosi
ulteriormente che tale facolta' processuale del pubblico ministero
non sarebbe lesiva del diritto di difesa in quanto l'imputato ha
facolta' di chiedere al giudice un termine per contrastare l'accusa,
esercitando ogni prerogativa difensiva come la richiesta di nuove
prove o il diritto ad essere rimesso in termini per chiedere riti
alternativi o l'oblazione (Cass. Sez. 6, sentenza n. 18749 dell'11
aprile 2014, Rv. 262614), affermazione quest'ultima - giova
precisarlo - che la Suprema Corte fonda su espressi riferimenti alle
sentenze nn. 265/1994; 333/2009; 237/2012; 530/1995 della Corte
costituzionale (sulle quali cfr. infra).
3.2. La questione che nella fattispecie concreta si pone, dunque,
attiene al rilievo che la contestazione dell'aggravante c.d. tardiva
(o altrimenti detta: patologica) possa assumere ai fini del recupero
della facolta' processuale dell'imputato di ottenere la sospensione
del procedimento con messa alla prova.
Come gia' chiarito, e' da escludere che ad una risposta
affermativa al quesito possa giungersi attraverso l'istituto della
restituzione nel termine o attraverso una lettura costituzionalmente
orientata delle norme costituzionali.
I termini scanditi dall'art. 464-bis c.p.p. sono chiari e netti,
previsti a pena di decadenza. Quello rilevante nel caso concreto e'
stato ormai superato.
Si pone, pero', la questione della compatibilita' con le norme
costituzionali, segnatamente con gli articoli 24 e 3 della Carta
Fondamentale, della previsione dell'art. 517 codice di procedura
penale. Norma che come si e' detto, per come inverata dal diritto
vivente, consente la contestazione della circostanza aggravante c.d.
tardiva senza pero' prevedere che, all'esito di tale contestazione,
l'imputato possa formulare la richiesta di accesso al procedimento
speciale di nuovo conio in relazione al reato circostanziato frutto
della nuova contestazione.
4. La questione e' senza dubbio rilevante nel presente processo.
Il reato del quale l'imputato e' chiamato a rispondere e' punito,
nella fattispecie base, con l'ammenda da euro 800,00 e l'arresto fino
a sei mesi.
La contestazione dell'aggravante di cui al comma 2-bis dell'art.
186 decreto legislativo n. 285/1992 comporta, astrattamente, il
raddoppio delle pene suddette.
La contestazione dell'aggravante di cui all'art. 2-sexies dello
stesso decreto legislativo (gia' inclusa nella formulazione
originaria dell'imputazione) incide soltanto sulla pena pecuniaria.
Il reato dunque, avuto riguardo ai limiti edittali della pena
prevista, rientra nell'ambito applicativo dell'istituto della
sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato,
perimetrato dall'art. 168-bis del codice penale (reati puniti con la
sola edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non
superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa
alla pena pecuniaria [...]).
Pur senza alcuna anticipazione del profilo attinente alla
concreta ammissione al procedimento speciale, e' opportuno rimarcare
che l'imputato A. M. risulta incensurato e che il certificato dei
carichi pendenti acquisiti lascia emergere che egli e' gravato
unicamente dalla contestazione che sorregge l'odierno processo.
Non ricorrono, allora, i casi di cui agli articoli 102, 103, 104,
105 e 108 del codice penale preclusivi dell'applicazione
dell'istituto (art. 168-bis comma 5 c.p.).
La difesa che ha formulato l'istanza e' munita di procura
speciale ed ha dimostrato il deposito presso l'U.E.P.E.
territorialmente competente della richiesta di elaborazione di
programma di trattamento.
L'imputato non e' stato ammesso in altre occasioni al
procedimento speciale.
Non si apprezzano e non si profilano allo stato degli atti i
presupposti per una pronuncia ex art. 129 codice di procedura penale.
Risulta utile dare atto, sempre ai fini della enucleazione della
rilevanza della questione nel giudizio, che in data 13 aprile 2015 e'
stato stipulato a Salerno un protocollo di intesa per la messa alla
prova fra U.E.P.E., Tribunali e Ordini degli avvocati e Camere penali
del Distretto di Corte appello di Salerno volto a delineare linee
guida e indirizzi generali di comportamento idonei a garantire
uniformi e piu' efficaci forme di prestazione del servizio di
giustizia penale (secondo una tendenza organizzativa che permea di
se' vari settori dell'apparato giurisdizionale e vari organi
rappresentativi delle istituzioni coinvolte nella e dalla
giurisdizione stessa: si veda, esemplificando, il Protocollo d'intesa
tra la Corte di cassazione e Consiglio nazionale forense in merito
alle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia penale
siglato a Roma il 17 dicembre 2015).
Il punto 5 del protocollo sulla messa alla prova suddetto (una
copia del quale si inserisce nel fascicolo processuale per ogni
consultazione) prevede che il giudice richieda all'U.E.P.E. di
formulare il programma trattamentale solo dopo una positiva
delibazione preliminare della ammissibilita' della sospensione del
procedimento.
Anche sotto questo profilo, dunque, risulta evidente come la
determinazione di questo Tribunale in ordine alla possibilita'
dell'imputato o del suo procuratore speciale di formulare la
richiesta nonostante il formale superamento della barriera preclusiva
temporale di cui all'art. 464-bis del codice di procedura penale, nel
descritto quadro della insussistenza di elementi che rendano
altrimenti evidente la non accessibilita' dell'istituto, assuma
rilievo essenziale.
5. La questione posta, come preannunciato, si profila anche non
manifestamente infondata.
L'istituto della sospensione del procedimento con messa alla
prova, non soltanto per la sua collocazione topografica in seno al
codice di rito (della quale si e' detto), ma anche per la funzione
svolta, alternativa al giudizio dibattimentale ordinario, e'
assimilabile ai riti dell'alternativa inquisitoria e quindi
all'istituto del patteggiamento e del giudizio abbreviato.
Sul piano degli effetti sostanziali, peraltro, conducendo -
accanto ad una stasi fisiologica del procedimento per lo svolgimento
della «prova» - all'esito estintivo del reato, presenta profili di
contatto anche con l'istituto dell'ablazione.
Si tratta, come rilevato dalla stessa Corte costituzionale
(sentenza n. 240 del 2015 - nella Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre
2015, gia' citata) di istituto con effetti sostanziali, perche'
produttivo dell'estinzione del reato, ma connotato di un'intrinseca
dimensione processuale, in quanto consiste in un nuovo procedimento
speciale, alternativo al giudizio, nel corso del quale il giudice
decide con ordinanza sulla richiesta di sospensione del procedimento
messa alla prova (par. 2.1. del considerato in diritto della citata
sentenza del Giudice delle leggi).
Istituto, rileva ancora la Corte costituzionale, alternativo al
giudizio e destinato ad avere un rilevante effetto deflattivo.
La possibilita' di accedere a questo procedimento speciale, in
ragione degli effetti premiali e deflattivi ad esso connessi, e per
la non indifferente connessione con profili rieducativi (inferibili
dal percorso trattamentale in cui la messa alla prova deve
sussistere: comma 2 dell'art. 168-bis c.p.) costituisce senza dubbio
estrinsecazione del diritto di difesa di cui all'art. 24 comma 2
della Costituzione.
5.1. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 184 del 23-25
giugno 2014, ha riconosciuto il diritto dell'imputato a chiedere di
essere ammesso al procedimento speciale di cui agli articoli 444 e
ss. del codice di procedura penale nel caso in cui il pubblico
ministero modifichi l'imputazione contestando una circostanza
aggravante gia' risultante degli atti di indagine, espressamente
chiarendo - nel solco della sua precedente giurisprudenza come
l'opzione per un rito a carattere premiale costituisce declinazione
del diritto di difesa, il quale include la facolta' di selezione
della piu' conveniente fra le strategie difensive. Ha altresi'
rilevato che l'imputato attinto dalla contestazione dibattimentale di
una circostanza aggravante fondata su elementi gia' acquisiti al
momento dell'esercizio dell'azione penale si trova in situazione non
diversa dall'imputato attinto dalla modifica dell'imputazione.
Con la sentenza n. 139 del 2015 (nella Gazzetta Ufficiale n. 28
del 15 luglio 2015), poi, la Corte costituzionale ha dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 517 codice di procedura
penale nella parte in cui nel caso di contestazione di circostanza
aggravante che gia' risultava dagli atti di indagine al momento
dell'esercizio dell'azione penale, non prevede la facolta'
dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio
abbreviato relativamente al reato oggetto della nuova contestazione.
Anche tale pronuncia si pone sulla scia dei precedenti interventi
demolitori della norma processuale in esame e di quella contigua di
cui all'art. 516 codice di procedura penale, costituiti dalle
sentenze n. 265 del 1994 (in tema di patteggiamento) e 333 del 2009
(relativa al giudizio abbreviato), cui va aggiunta la sentenza n. 530
del 1995 (afferente all'istituto dell'ablazione).
E' stato espressamente rilevato (par. 4.2. della sentenza n.
139/2015 cit.) il pregiudizio del diritto di difesa, connesso
all'impossibilita' di rivalutare la convenienza del rito alternativo
in presenza di una variazione sostanziale dell'imputazione, intesa ad
emendare precedenti errori od omissioni del pubblico ministero
nell'apprezzamento dei risultati delle indagini preliminari. Ed e'
stata, altresi', stigmatizzata la violazione del principio di
eguaglianza, correlata alla discriminazione cui l'imputato si trova
esposto a seconda della maggiore o minore esattezza e completezza di
quell'apprezzamento.
5.2. La situazione processuale posta dal caso qui in esame deve
reputarsi senz'altro assimilabile a quelle scrutinate dal Giudice
delle leggi con le citate pronunce.
Funzione, essenza, idoneita' deflattiva, collocazione sistematica
dell'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova
dell'imputato rendono chiara l'assonanza delle situazioni.
Assonanza la cui percezione non appare estranea alla stessa
giurisprudenza costituzionale: con la gia' citata sentenza n. 240 del
2015, infatti, nel giudicare pienamente razionale e giustificata la
scelta legislativa parificare la disciplina del termine per la
richiesta di accesso procedimento speciale di cui discute, senza
distinguere tra processi in corso e processi nuovi (profilo di
presunta illegittimita' costituzionale paventato dal giudice
remittente) la Corte ha, non casualmente, istituito parallelismo con
l'analoga questione sorta in relazione al regime transitorio del
giudizio abbreviato (all'art. 247 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate
con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), cosi' mostrando di
apprezzare la comunanza di fondo degli istituti.
Ne discende la possibilita' di richiamare nel caso di specie le
osservazioni del Giudice delle leggi in ordine al fatto che la
valutazione dell'imputato e del difensore circa la convenienza del
rito alternativo sono funzione, innanzitutto, dell'impostazione data
al processo dal pubblico ministero. A fronte di evenienze patologiche
che immutano in modo sostanziale la situazione fattuale - processuale
originariamente prospettatasi all'imputato e al suo difensore, tra le
quali certamente rientra anche la contestazione tardiva di una
circostanza aggravante, che produce incrementi sanzionatori (solo
eventualmente con il giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p.) ma
puo' generare effetti preclusivi dell'applicazione di istituti di
favore - come dimostra proprio il caso in esame, in cui l'aggravante
di avere provocato un incidente stradale sbarra la strada alla
conversione della pena in lavoro di pubblica utilita' e al correlato
effetto estintivo (preclusione che non e' evitata neppure da
un'eventuale prevalenza sull'aggravante di circostanze attenuanti: ex
multis, Cass. Sez. 4, sentenza n. 13853 del 4 febbraio 2015, Rv.
263012) - risulta lesivo del diritto di difesa dell'imputato
precludere l'accesso ai riti speciali.
5.3 Non e' consentito allo scrivente, a fronte del disposto
dell'art. 517 codice di procedura penale e dell'art. 464-bis codice
di procedura penale, procedere ad interpretazioni volte ad adeguare
le chiare previsioni normative al tessuto costituzionale. La
necessita' dell'apprezzamento (e dell'eventuale intervento)
demolitorio ulteriore della Corte costituzionale si trae dalla
sequenza stessa dei precedenti sopra passati in rassegna. Il Giudice
ordinario del reato non puo' procedere ad applicazioni analogiche
delle pronunzie della Corte costituzionale, dotate di efficacia
abrogativa della norma incostituzionale (cfr. per notazione
l'ordinanza del Tribunale di Lecce in composizione collegiale del 9
luglio 2014 che promuoveva il giudizio di costituzionalita' poi
sfociato nella sentenza della Corte costituzione n. 139 del 2015).
5.4 Deve allora rimettersi alla Costituzionale la questione della
illegittimita' costituzionale dell'art. 517 codice di procedura
penale per contrasto con gli articoli 24 comma 2 e 3 della
Costituzione, nella parte in cui non prevede che l'imputato cui sia
stata contestata in dibattimento una circostanza aggravante gia'
risultante dagli atti di indagine abbia facolta' richiedere la
sospensione del procedimento con messa alla prova ai sensi degli
artt. 168-bis del codice penale e 464-bis e ss. codice di procedura
penale, relativamente al reato oggetto della nuova contestazione.
P.Q.M.
Letti gli articoli 1 legge costituzionale n. 1/48 e 23 legge n.
87/1953, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la
questione di illegittimita' costituzionale, per contrato con gli
articoli 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 517 del codice di
procedura penale nella parte in cui non prevede che, contestata nel
corso del giudizio dibattimentale una circostanza aggravante fondata
su elementi gia' risultanti dagli atti di indagine, l'imputato abbia
facolta' di richiedere la sospensione del procedimento con messa alla
prova sensi degli articoli 168-bis codice penale e 464-bis e ss.
codice di procedura penale relativamente al reato oggetto della nuova
contestazione.
Dispone che la cancelleria notifichi la presente ordinanza -
letta in udienza alla presenza delle parti - al Presidente del
Consiglio dei ministri e la comunichi ai Presidenti dei due rami del
Parlamento.
Dispone la successiva immediata trasmissione della presente
ordinanza e degli atti del procedimento alla Corte costituzionale per
la decisione della questione ad essa devoluta.
Sospende il processo sino alla decisione della Corte
costituzionale.
Salerno, 24 marzo 2016
Il Giudice: Trivelli