N. 42 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 novembre 2016

Ordinanza del 28 novembre 2016 del Tribunale amministrativo regionale
per il Lazio sul ricorso proposto da  Monaco  Maria  Teresa  e  altri
contro Ministero dell'istruzione dell'universita' e della  ricerca  e
MIUR - Ufficio scolastico regionale per la Campania. 
 
Istruzione - Istruzione pubblica - Concorsi per  titoli  ed  esami  -
  Preclusione alla partecipazione del personale docente ed  educativo
  gia' assunto, nelle scuole statali, con contratto di lavoro a tempo
  indeterminato. 
- Legge 13 luglio 2015, n. 107  (Riforma  del  sistema  nazionale  di
  istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni
  legislative vigenti), art. 1, comma 110, ultima parte. 
(GU n.13 del 29-3-2017 )
 
         IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO 
                         (Sezione terza bis) 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 4119 del 2016, proposto da:  Maria  Teresa  Monaco,
Stefania Capasso, Vincenzina Carnevale, Rosalba Ferrentino,  Federica
Izzo, Leopalda Minchillo, Daniela Nicastro, Alessia  Menduti,  Rosita
Martino, rappresentati  e  difesi  dagli  avvocati  Giuseppe  D'Amato
(codice fiscale DMTGPP74E28C262W), Angelo Mastrandrea (codice fiscale
MSTNGL75E03L628S), domiciliato ex art. 25  c.p.a.  presso  TAR  Lazio
segreteria TAR  Lazio  in  Roma,  via  Flaminia  n.  189,  contro  il
Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, Ministero
dell'istruzione dell'universita' e della ricerca - Ufficio scolastico
regionale per la  Campania,  in  persona  del  legale  rappresentante
pro-tempore,  rappresentati  e  difesi  per  legge   dall'Avvocatura,
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, per l'annullamento del
decreto cosiddetto «Buona scuola» : decreto ministeriale n.  105  del
23 febbraio 2016 (asilo-elementari). 
    Visti il ricorso e i relativi allegati. 
    Viste le memorie difensive. 
    Visti tutti gli atti della causa. 
    Visti  gli  atti  di  costituzione  in  giudizio   di   Ministero
dell'istruzione dell'universita'  e  della  ricerca  e  di  Ministero
dell'istruzione dell'universita' e della ricerca - Ufficio scolastico
regionale per la Campania. 
    Relatore nella camera di consiglio del giorno 5  maggio  2016  il
dott.  Riccardo  Savoia  e  uditi  per  le  parti  i  difensori  come
specificato nel verbale. 
    Considerato  che  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
sollevata da parte ricorrente e' analoga a quella  gia'  riconosciuta
non  manifestamente  infondata  dalla  sezione   con   ordinanza   n.
4343/2016, che si richiama integralmente; «che difatti la  stessa  e'
rilevante nel presente giudizio  proprio  in  quanto  ai  ricorrenti,
entrambi docenti di ruolo con contratto a tempo  indeterminato  nella
scuola  statale,  e'  preclusa  dalla  normativa   richiamata,   come
pedissequamente recepita nel bando  impugnato,  in  via  immediata  e
diretta, la partecipazione alla procedura concorsuale di cui trattasi
per una diversa classe concorsuale o  per  un  diverso  ordine  della
scuola e, pertanto, il procedimento pendente non puo' essere definito
indipendentemente dalla soluzione  della  questione  di  legittimita'
costituzionale sollevata. 
    Considerato che, peraltro, la rilevanza della  questione  non  e'
parimenti esclusa dalla natura cautelare del giudizio nell'ambito del
quale la questione di costituzionalita' viene sollevata atteso che il
giudizio cautelare viene ad essere articolato in due fasi  e,  mentre
nella prima fase, si accoglie la domanda cautelare "a termine", ossia
solo  fino  alla  decisione  della  questione  di   costituzionalita'
contestualmente  sollevata,  invece,  soltanto  nella  seconda  fase,
all'esito   del   giudizio   di    costituzionalita',    si    decide
"definitivamente" sulla predetta domanda, tenendo conto, per valutare
se  sussiste  il  fumus  boni  iuris,  della  decisione  della  Corte
costituzionale, sulla domanda cautelare, atteso che la  stessa  Corte
costituzionale, proprio con riferimento a questioni  di  legittimita'
sollevate in sede cautelare, ha, in piu' occasioni, osservato che  la
potestas iudicandi non puo' ritenersi esaurita quando la  concessione
della misura cautelare, come nella  specie,  e'  fondata,  quanto  al
fumus boni iuris, sulla non manifesta infondatezza della questione di
legittimita' costituzionale dovendosi, in tal  caso,  la  sospensione
dell'efficacia del  provvedimento  impugnato  ritenere  di  carattere
provvisorio e temporaneo fino alla  ripresa  del  giudizio  cautelare
dopo l'incidente di legittimita' costituzionale (ex  plurimis,  sulla
possibilita' di sollevare questioni  di  legittimita'  costituzionale
nell'ambito del giudizio cautelare, vedi le ordinanze  nn.  150/2012,
307/2011, 211/2011, 236/2010 e 128/2010). 
    Considerato,  altresi',  che  da  ultimo,  e'  stato,   comunque,
ritenuto, al riguardo, che "nel  nuovo  processo  amministrativo,  la
concessione della misura cautelare, ai sensi dell'art. 55, comma  11,
del decreto legislativo n. 104 del 2010, comporta l'instaurazione del
giudizio di merito senza necessita' di ulteriori adempimenti, con  la
conseguenza che la questione di legittimita'  costituzionale  non  e'
intempestiva rispetto a tale sede contenziosa, essendo ora il giudice
provvisto di piena potesta' decisoria.  La  questione,  quindi,  deve
considerarsi rilevante" (cfr.,  nei  termini,  Corte  costituzionale,
sentenza n. 200 del 16 luglio 2014). 
    Considerato, altresi', che, pur essendo, al momento,  decorso  il
termine per la  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  al
concorso di cui trattasi, non si ravvisano, tuttavia, sulla base  del
consolidato orientamento nella materia,  eventuali  controinteressati
che sarebbero dovuti essere previamente evocati in  giudizio  e  cui,
pertanto, il ricorso avrebbe dovuto essere notificato. 
    Considerato, altresi', che la predetta questione di  legittimita'
costituzionale non e' manifestamente infondata per le  considerazioni
di cui di seguito: 
      1) in relazione all'art. 3 della Costituzione, da  solo  ed  in
combinato disposto con il successivo art.  97,  nella  parte  in  cui
esprime i principi del buon andamento dell'amministrazione  pubblica,
rilevano i principi di pari opportunita' e di non discriminazione,  i
quali sono sottesi al principio di uguaglianza, in quanto - premesso,
in punto di, fatto, che la procedura concorsuale di cui  trattasi  e'
stata bandita (soltanto) a distanza di quattro anni dalla  precedente
e di cui al d.d.g. M.I.U.R. n. 82 del 2012,  mentre  quest'ultimo  e'
stato bandito a distanza di oltre dodici anni dall'ultima  precedente
procedura concorsuale: 
        l'esclusione  del  personale  docente  di   ruolo   a   tempo
indeterminato  delle  scuole  statali   dalla   partecipazione   alla
procedura concorsuale di cui trattasi si  fonda  evidentemente  sulle
due seguenti circostanze di  fatto,  avuto  specifico  riguardo  alla
posizione del docente titolare di un contratto di insegnamento: 
          l'avere stipulato un contratto a tempo indeterminato e  non
invece soltanto a tempo determinato  (alle  dipendenze  della  scuola
statale); 
          l'essere stati assunti con contratto a tempo  indeterminato
alle dipendenze della scuola statale e non invece alle dipendenze  di
una scuola privata paritaria; 
        la predetta  contestata  esclusione  si  fonda  sui  suddetti
elementi, ossia la durata del contratto di lavoro  e  la  natura  del
datore di lavoro, i quali, tuttavia, non sono  parametri  ragionevoli
ai fini dell'individuazione della  platea  dei  docenti  che  possono
partecipare al concorso pubblico per il  reclutamento  del  personale
docente della scuola con la conseguente ingiustificata disparita'  di
trattamento; 
        la  circostanza  addotta  da  parte  dell'amministrazione   -
secondo cui non sarebbero equiparabili, ai fini  dell'interesse  alla
partecipazione al concorso, le posizioni dei candidati precari  della
scuola statale, i quali ambiscono a  ottenere  un  posto  di  lavoro,
rispetto a quella dei concorrenti gia' assunti nelle predette  scuole
statali, i quali ambiscono, invece, a ottenere  un  ulteriore  titolo
abilitativo - non coglie nel segno e  non  assume  valenza  dirimente
proprio in quanto, come esattamente rappresentato in ricorso - mentre
non possono partecipare alla procedura concorsuale di  cui  trattasi,
nemmeno per una diversa classe concorsuale o per un diverso ordine di
scuola, i docenti di ruolo della scuola statale con contratto a tempo
indeterminato,  ancorche'  in  possesso  del   relativo   titolo   di
abilitazione - possono, invece, pacificamente parteciparvi i  docenti
in servizio con contratto a  tempo  determinato  presso  le  medesime
scuole statali, i docenti con contratto a  tempo  indeterminato  alle
dipendenze delle scuole private paritarie nonche' tutto il  personale
non docente  dipendente  dal  M.I.U.R.  in  possesso  della  relativa
abilitazione e, ancora, il personale dipendente a tempo indeterminato
presso altre amministrazioni pubbliche anche statali o  anche  presso
enti privati, purche' in possesso del  relativo  titolo  abilitativo,
con la conseguenza che non e' dato comprendere  perche'  soltanto  ai
docenti  di  ruolo  della  scuola  statale  con  contratto  a   tempo
indeterminato sia preclusa la suddetta partecipazione; 
        ne' puo' fondatamente ritenersi che la dedotta disparita' sia
giustificata dalla  specifica  finalita'  perseguita  dalla  relativa
normativa, per come rappresentata negli scritti difensivi,  anche  da
ultimo,  dell'amministrazione   resistente,   di   assorbimento   del
cosiddetto precariato storico della scuola atteso che: 
          la procedura in questione non puo'  essere  utilizzata  per
svolgere  una  funzione  di  "sistemazione"  dei  cosiddetti  precari
storici della scuola, proprio in quanto  si  tratta  di  un  concorso
pubblico (per  titoli  ed  esami)  che  ha  come  "causa  tipica"  la
selezione dei candidati piu' meritevoli; 
        l'interesse  pubblico  di   efficienza   e   buon   andamento
perseguito con la procedura  concorsuale  deve  essere  primariamente
quello  di  selezionare  i  migliori  candidati  per   le   posizioni
professionali da ricoprire, con la  conseguenza  che  la  limitazione
della platea dei candidati nei termini indicati e' indubbiamente poco
consona al perseguimento della predetta finalita' concorsuale; 
          eventuali diversi fini che si intendessero  perseguire  con
il concorso pubblico di  cui  trattasi  avrebbero,  comunque,  dovuto
essere espressamente previsti e puntualmente individuati da parte del
legislatore (e, soprattutto, nel merito, comunque, da esso perseguiti
con diversi strumenti); 
          nello specifico, la predetta invocata  finalita'  -  ovvero
quella di eliminare il cosiddetto precariato storico della  scuola  -
non  risulta  essere  stata  esplicitamente  indicata  nei  richiesti
termini da parte  del  legislatore  con  specifico  riferimento  alla
procedura concorsuale di reclutamento  del  personale  docente  della
scuola per titoli ed esami; 
          inoltre  l'obiettivo  di  cui  sopra,  rappresentato  dalla
necessita' di garantire la progressiva  eliminazione  del  cosiddetto
precariato storico della scuola, assolutamente meritevole di  tutela,
alla luce anche  del  rilevante  contenzioso  in  materia,  e'  stato
perseguito, da  parte  del  medesimo  legislatore,  di  gia'  con  il
cosiddetto piano straordinario di assunzione, di cui ai  commi  95  e
seguenti del predetto art. 1 della medesima legge n.  107  del  2015,
che ha condotta all'assunzione in ruolo di  un  numero  assolutamente
rilevante di cosiddetti precari della scuola; 
          e, altresi', il disposto di cui all'ultima parte del  comma
110 e  di  cui  trattasi  si  riferisce,  per  come  e'  testualmente
formulato e per il suo posizionamento all'interno della  disposizione
legislativa in questione,  in  via  generale,  a  tutti  "i  concorsi
pubblici  per  titoli  ed  esami"  finalizzati  al  reclutamento  del
personale docente della scuola "a decorrere dal concorso pubblico  di
cui al comma  114"  e,  pertanto,  si  caratterizza  per  essere  una
disposizione di carattere generale e  destinata  a  operare  a  pieno
regime sin da subito e senza limiti temporali finali di  riferimento,
e, pertanto, applicabile anche ad eventuali futuri concorsi  pubblici
per titoli ed esami i quali possano svolgersi in un arco temporale in
cui  le  cosiddette  G.A.E.  si  siano  oramai  gia'  definitivamente
esaurite, e quindi non vi  sia  piu'  la  possibilita'  di  attingere
direttamente alle stesse ai fini delle immissioni in ruolo, procedura
precipuamente finalizzata all'assorbimento  del  predetto  precariato
nella scuola pubblica, atteso che il precedente comma 109 dispone, al
riguardo, che "Fermo restando quanto previsto nei commi da 95 a  105,
nel rispetto della procedura autorizzatoria di cui all'art. 39, commi
3 e 3-bis, della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  e  successive
modificazioni, l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato del personale
docente ed educativo della scuola statale  avviene  con  le  seguenti
modalita': 
a) mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per  titoli
ed esami ai sensi dell'art. 400 del testo unico  di  cui  al  decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del
presente articolo ...; 
c) per l'assunzione del personale docente ed educativo,  continua  ad
applicarsi l'art. 399, comma 1, del testo unico  di  cui  al  decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, fino a totale  scorrimento  delle
relative graduatorie ad esaurimento; ..."; 
          la trasformazione delle graduatorie permanenti in  altre  a
esaurimento e di cui all'art. 1, comma 605, lettera c),  della  legge
n. 296 del 2006, ha inteso, infatti, proprio consentire, da un  lato,
l'assorbimento del precariato storico dei docenti della scuola  come,
peraltro, espressamente riconosciuto anche dalla Corte costituzionale
al  riguardo  (cfr.,   nei   termini,   Corte   cost.   n.   41/2011,
specificatamente al paragrafo  3.2)  nonche',  dall'altro,  riportare
alla piu' rigorosa selezione concorsuale  (attraverso  una  procedura
pubblica che deve essere  pertanto  tendenzialmente  aperta  a  tutti
coloro che siano in possesso dei  relativi  titoli  professionali  di
ammissione); 
          l'addotta finalita' di porre fine al fenomeno specifico del
cosiddetto  precariato  storico  nella  scuola  finisce  per   essere
contraddetto,   in   realta',   proprio   dall'insussistenza,   nella
richiamata normativa, considerata nel suo complesso, di una specifica
limitazione alla partecipazione alla predetta  procedura  concorsuale
del personale non docente dipendente dal M.I.U.R. in  possesso  della
relativa  abilitazione   e   del   personale   dipendente   a   tempo
indeterminato presso  altre  amministrazioni  pubbliche,  purche'  in
possesso del relativo titolo abilitativo; 
          la circostanza  che  si  tratti  di  un  concorso  pubblico
specificatamente finalizzato al reclutamento di docenti della  scuola
pubblica non e', poi, di per se' ostativa al consentire, anche a  chi
e'  gia'  stato  immesso  definitivamente  nei  ruoli  della   scuola
pubblica,  e   tuttavia   aspiri   a   raggiungere   una   condizione
professionale piu' confacente alla propria preparazione  culturale  e
professionale e alle proprie aspirazioni personali, di partecipare  a
una   procedura   concorsuale   pubblica   finalizzata   proprio   al
reclutamento di personale docente nella scuola  statale,  poiche'  il
reclutamento e', comunque, effettuato anche nel caso in cui, appunto,
sia assunto in ruolo, per un diverso  ordine  di  scuola  o  per  una
diversa  classe  concorsuale,  un  docente  gia'  in  ruolo  a  tempo
indeterminato, avuto specifico riferimento proprio  all'ordine  della
scuola o alla classe concorsuale cui questi ambisce di  accedere  con
la ammissione ed il successivo  eventuale  superamento  del  pubblico
concorso; 
          premesso che  la  mobilita'  professionale,  nella  scuola,
consiste nel trasferimento di personale, di  un  ruolo  a  un  altro,
oppure nel passaggio di  cattedra,  da  una  classe  di  concorso  ad
un'altra del medesimo ruolo, e  che  questa  tipologia  specifica  di
mobilita' del personale ha come obiettivo principale di  risolvere  e
di prevenire il soprannumero dei docenti, ma anche di valorizzare  le
esperienze acquisite dai docenti  e  che  la  predetta  mobilita'  e'
accessibile agli insegnanti, per quanto di specifico  interesse,  che
hanno  superato  il  periodo  di  prova  e  che  sono   in   possesso
dell'abilitazione per il ruolo richiesto -  la  circostanza  che,  ai
sensi del precedente comma 108, "Per l'anno scolastico  2016/2017  e'
avviato  un  piano  straordinario   di   mobilita'   territoriale   e
professionale su tutti i posti vacanti dell'organico  dell'autonomia,
rivolto  ai  docenti  assunti  a  tempo  indeterminato  entro  l'anno
scolastico 2014/2015",  e  che,  comunque,  i  docenti  in  questione
possano avvalersi della predetta mobilita' professionale ai  fini  di
soddisfare le rispettive aspettative di miglioramento  della  propria
posizione lavorativa e professionale sia in termini  qualitativi  che
economici,  non  costituisce  circostanza  idonea  a  supportare   la
legittimita' della scelta del legislatore contestata in questa  sede,
atteso che,  comunque,  trattasi  di  istituti,  ossia  la  mobilita'
professionale, da un lato, e la partecipazione al  concorso  pubblico
per titoli ed esami per il reclutamento del personale  docente  della
scuola statale, dall'altro, che si svolgono  su  piani  completamente
diversi  tra  di  loro,  atteso  che,   mentre   per   la   mobilita'
professionale,  sono  previsti  apposite  tabelle  con   i   relativi
punteggi, che prevedono un punteggio di servizio e di  anzianita'  ed
un punteggio per titoli, ai  fini  della  formazione  delle  relative
graduatorie, invece, in  sede  concorsuale  pubblica  per  titoli  ed
esami, assumono valenza rilevante i punteggi conseguiti dai candidati
nelle relative plurime prove di concorso,  e  di  istituti,  i  quali
hanno,   comunque,   tempistiche   ed   effetti   non   perfettamente
sovrapponibili tra di loro; 
          in ogni caso, l'ammissione alla partecipazione al  concorso
di cui trattasi dei docenti gia' assunti a tempo indeterminato  nelle
scuole statali determina, nel  caso  di  esito  favorevole,  la  loro
assunzione nella "nuova" posizione, con conseguente scopertura  della
vecchia  posizione  e  con  conseguente  possibilita'  di  successiva
assegnazione di quest'ultima ad altro soggetto; 
      2) in relazione all'art. 4, comma 2, della Costituzione,  nella
parte in cui dispone che "Ogni cittadino ha il  dovere  di  svolgere,
secondo le proprie possibilita' e la propria scelta, una attivita'  o
una funzione che concorra al progresso materiale o  spirituale  della
societa'», da solo ed  in  combinato  disposto  con  l'art.  2  della
Costituzione, in quanto: 
        la predetta norma riconosce  al  cittadino  il  diritto  alla
scelta dell'attivita' lavorativa  che  intenda  svolgere  sulla  base
delle proprie possibilita' e del modo  in  cui  intenda  svolgere  la
predetta  attivita',  come  mezzo  fondamentale  di  realizzazione  e
attuazione dell'interesse allo sviluppo della  propria  personalita',
senza discriminazione che non siano quelle derivanti dalla  capacita'
e/o  dalla  preparazione  specificatamente  richiesta  dal  tipo   di
attivita'; 
        la liberta' delle scelte professionali  e',  pertanto,  mezzo
essenziale di sviluppo della personalita', nei termini  di  cui  agli
articoli 2 e 4 della Costituzione; 
        se e' vero che gli articoli 4 e 35  della  Costituzione,  nel
garantire il diritto al lavoro, ne rimettono l'attuazione, quanto  ai
tempi e ai modi, alla  discrezionalita'  del  legislatore,  tuttavia,
nella  fattispecie,  puo'  fondatamente  ritenersi  che  il  predetto
legislatore ha esercitato il proprio potere in modo  non  confacente,
atteso  che  l'impossibilita'  di  partecipare   ad   una   procedura
concorsuale  pubblica  finalizzata  al  reclutamento  del   personale
docente della scuola al fine di concorrere per una classe di concorso
o un  ordine  di  scuola  ritenuta  da  parte  dell'interessato  piu'
gratificante e/o in concreto piu' remunerativa, per la  quale  questi
sia  in  possesso  del  relativo  titolo  abilitativo,  finisce   per
vanificare, in concreto, un apposito percorso di studi -  impegnativo
sia sotto il profilo temporale che  sotto  il  profilo  economico  da
questi seguito - finalizzato ad  una  maggiore  professionalizzazione
del medesimo senza che l'elemento dirimente sulla base del  quale  la
disposizione  di  cui  trattasi  e'  stata  adottata,  ossia  l'avere
stipulato un contratto di docenza  di  ruolo  a  tempo  indeterminato
nella  scuola  statale  in  qualsiasi  ordine  di  scuola  o   classe
concorsuale, sia in alcun modo riconducibile a requisiti di capacita'
e/o di merito, senza  considerare  che,  peraltro,  gli  interessati,
proprio al fine di conseguire il possesso della relativa abilitazione
per la specifica  classe  concorsuale  e  ordine  di  scuola,  devono
intraprendere uno specifico percorso di studi il  quale,  sulla  base
dell'attuale normativa legislativa in vigore,  costituisce,  appunto,
l'unico requisito di accesso alla procedura concorsuale pubblica  per
il reclutamento del personale docente della scuola statale; 
      3) in relazione all'art. 51, comma 1, della Costituzione, nella
parte in cui dispone che "tutti i cittadini  ...  possono  concorrere
agli uffici pubblici ... in condizioni di eguaglianza" in quanto: 
        e' preclusa immotivatamente e illegittimamente ai ricorrenti,
esclusivamente in quanto docenti di ruolo a tempo indeterminato della
scuola statale, la possibilita' di concorrere in posizione di parita'
con i docenti cosiddetti precari della scuola ai fini dell'immissione
in ruolo in un diverso ordine di scuola o in una  diversa  classe  di
concorso» (ibidem). 
 
                               P.Q.M. 
 
    Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio -  Roma  (Sezione
terza-bis): 
        dichiara  rilevanti  per  la  decisione  dell'impugnativa   e
dell'incidente cautelare proposti con il ricorso introduttivo  e  non
manifestamente infondate le questioni di legittimita'  costituzionale
dell'art. 1, comma 110, ultima parte, della legge n.  107  del  2015,
nei termini e per le ragioni esposti in  motivazione,  per  contrasto
con gli articoli 2, 3, 4, 51 e 97 della Costituzione; 
        sospende il giudizio in corso; 
        ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della
segreteria del Tribunale amministrativo, a tutte le  parti  in  causa
nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri e che sia comunicata
al Presidente del Senato della  Repubblica  ed  al  Presidente  della
Camera dei deputati; 
        dispone l'immediata trasmissione degli  atti,  a  cura  della
stessa segreteria, alla Corte costituzionale. 
    Cosi' deciso in Roma nella  camera  di  consiglio  del  giorno  5
maggio 2016 con l'intervento dei magistrati: 
        Riccardo Savoia, Presidente, estensore; 
        Ines Simona Immacolata Pisano, consigliere; 
        Emanuela Loria, consigliere. 
 
                  Il Presidente, estensore: Savoia