MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 14 marzo 2017 

Autorizzazione  alla  «SiPGI  -  Scuola  in  psicoterapia  Gestaltica
integrata» a trasferire la sede  didattica  principale  di  Genova  a
Torre Annunziata e a trasferire la sede periferica di Genova, da  via
Cairoli n. 8/6 a Via Santi Giacomo e Filippo n. 35/6. (17A02305) 
(GU n.76 del 31-3-2017)

 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
            per la formazione superiore e per la ricerca 
 
  Vista  la  legge  18  febbraio  1989,   n.   56,   che   disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti  per
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare  l'art.
3 della suddetta legge,  che  subordina  l'esercizio  della  predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione  professionale
mediante corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali,  attivati
presso scuole di specializzazione universitarie o presso  istituti  a
tal fine riconosciuti; 
  Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15  maggio  1997,
n. 127, che prevede che con decreto del Ministro  dell'universita'  e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  sia   rideterminata   la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; 
  Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il  quale  e'  stato
adottato il regolamento recante norme  per  il  riconoscimento  degli
istituti  abilitati  ad  attivare  corsi   di   specializzazione   in
psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127  del
1997 e, in particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che  prevede  che  il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario; 
  Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000  e  del
16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la  valutazione
del sistema universitario ha individuato gli standard minimi  di  cui
devono disporre gli istituti richiedenti in  relazione  al  personale
docente, nonche' alle strutture ed attrezzature; 
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente  ad
oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30
dicembre  1999  e  16  luglio  2004,  recanti   istruzioni   per   la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; 
  Visto il decreto in data 10 agosto 2016 e successive  modifiche  ed
integrazioni,  con  il  quale  e'  stata  costituita  la  Commissione
tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento; 
  Visto il regolamento concernente la struttura ed  il  funzionamento
dell'Agenzia nazionale di valutazione  del  sistema  universitario  e
della ricerca (ANVUR), adottato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi  dell'art.  2,  comma
140, del decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Visto il decreto in data 12 ottobre 2007, con il quale  il  «Centro
Gestalt -  Scuola  di  specializzazione  in  psicoterapia  gestaltica
integrata» stato abilitato ad istituire e ad  attivare  un  corso  di
specializzazione in psicoterapia nella sede principale di Genova, per
i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998; 
  Visto il decreto in data 7 maggio 2010 di autorizzazione a cambiare
la denominazione dell'Istituto in  «SiPGI -  Scuola  in  psicoterapia
Gestaltica integrata»; 
  Visto il decreto  in  data  2  agosto  2012  di  autorizzazione  ad
attivare la sede periferica di Torre Annunziata (NA); 
  Vista l'istanza con la quale la  «SiPGI -  Scuola  in  psicoterapia
Gestaltica integrata» ha  chiesto  di  istituire  la  sede  di  Torre
Annunziata quale sede  didattica  principale  e  l'autorizzazione  al
trasferimento della sede  didattica  principale  di  Genova  a  Torre
Annunziata, via Dante n. 1/D; 
  Vista l'istanza con la quale la  «SiPGI -  Scuola  in  psicoterapia
Gestaltica integrata» ha chiesto di istituire la sede di Genova quale
sede  periferica  e  l'autorizzazione  al  trasferimento  della  sede
periferica di Genova da via Cairoli n. 8/6  a  via  Santi  Giacomo  e
Filippo n. 35/6; 
  Visto il parere favorevole espresso  dalla  suindicata  Commissione
tecnico-consultiva di cui all'art. 3  del  regolamento  nella  seduta
dell'11 novembre 2016; 
  Vista la favorevole valutazione tecnica  di  congruita'  in  merito
all'istanza presentata dallo Istituto sopra indicato, espressa  dalla
predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e
della ricerca (ANVUR) nella riunione del 22 febbraio 2017,  trasmessa
con nota prot. 627 del 23 febbraio 2017; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per i fini di  cui  all'art.  4  del  regolamento  adottato  con
decreto 11 dicembre 1998, n. 509, la «SiPGI - Scuola in  psicoterapia
Gestaltica integrata» e' autorizzata ad istituire la  sede  di  Torre
Annunziata quale sede didattica principale e  a  trasferire  la  sede
didattica principale di Genova a Torre Annunziata, via Dante n. 1/D. 
  2. Per i fini di  cui  all'art.  4  del  regolamento  adottato  con
decreto 11 dicembre 1998, n. 509, la «SiPGI - Scuola in  psicoterapia
Gestaltica integrata» e' autorizzata ad istituire la sede  di  Genova
quale sede periferica e a trasferire la sede periferica di Genova  da
via Cairoli n. 8/6 a via Santi Giacomo e Filippo n. 35/6; 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 14 marzo 2017 
 
                                    Il Capo del Dipartimento: Mancini