MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 7 marzo 2017 

Proroga dell'ordinanza 1° marzo 2013 in  materia  di  identificazione
sanitaria degli equidi, e successive modificazioni. (17A02411) 
(GU n.76 del 31-3-2017)

 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il testo unico delle  leggi  sanitarie  approvato  con  regio
decreto del 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni; 
  Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive
modificazioni; 
  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica, 11 febbraio 1994,
n. 243,  recante  «Regolamento  recante  attuazione  della  direttiva
90/426/CEE  relativa  alle  condizioni  di  polizia   sanitaria   che
disciplinano i movimenti e le importazioni di equini  di  provenienza
da  Paesi  terzi,  con  le  modifiche   apportate   dalla   direttiva
92/36/CEE», e successive modificazioni; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del  28  gennaio  2002,  che  stabilisce  i  principi  e  i
requisiti  generali   della   legislazione   alimentare,   istituisce
l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel
campo  della  sicurezza  alimentare  e,  in  particolare,  l'art.  18
concernente la rintracciabilita' degli animali e  degli  alimenti  da
essi derivati; 
  Visto l'art. 8, comma 15, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto  2003,  n.  200,
che stabilisce che sulla  base  delle  linee  guida  e  dei  principi
stabiliti dal Ministro delle politiche agricole e forestali,  l'UNIRE
organizza  e  gestisce  l'anagrafe  equina  nell'ambito  del  Sistema
informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'art. 15 del  decreto
legislativo  30  aprile  1998,  n.  173,  articolandola  per   razza,
tipologia  d'uso  e  diffusione   territoriale,   avvalendosi   anche
dell'AIA, attraverso i propri uffici periferici,  per  raccogliere  i
dati e tenerli aggiornati mediante un monitoraggio costante; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 29 dicembre 2009,  recante  «Linee  guida  e  principi  per
l'organizzazione e la gestione dell'anagrafe degli  equidi  da  parte
dell'UNIRE (art. 8,  comma  15,  legge  1°  agosto  2003,  n.  200)»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 marzo 2010, n. 65; 
  Visto il decreto legislativo  16  febbraio  2011,  n.  29,  recante
«Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n.
504/2008 recante attuazione della direttiva 90/426/CEE  e  90/427/CEE
sui  metodi  di  identificazione  degli  equidi,   nonche'   gestione
dell'anagrafe  da  parte  dell'UNIRE»,  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale 29 marzo 2011, n. 72; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali  26  settembre  2011,  recante  «Approvazione  del  manuale
operativo per la gestione  dell'anagrafe  degli  equidi»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 22 novembre 2011, n. 272, S.O.; 
  Vista l'ordinanza contingibile e urgente del Ministro della salute,
1° marzo 2013 in materia di identificazione sanitaria  degli  equidi,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  11  aprile  2013,  n.  85,  come
prorogata, da ultimo, con l'ordinanza 29 marzo 2016, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 8 aprile 2016, n. 82; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 della Commissione,
del 17 febbraio 2015, recante disposizioni a  norma  delle  direttive
90/427/CEE e 2009/156/CE del Consiglio per quanto riguarda  i  metodi
di identificazione degli equidi (regolamento sul passaporto  equino),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 3 marzo 2015,
n. L  59,  entrato  in  vigore  il  1°  gennaio  2016  e  nelle  more
dell'adozione di procedure applicative  delle  misure  attuative  dei
metodi di identificazione dello stesso regolamento; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 28 giugno 2016, recante,
«Modifica  dell'allegato  IV  del  decreto   del   Presidente   della
Repubblica 30 aprile 1996,  n.  317,  recante:  «Regolamento  recante
norme  per  l'attuazione   della   direttiva   92/102/CEE,   relativa
all'identificazione e alla registrazione degli  animali»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 2 settembre 2016, n. 205; 
  Considerato che la gestione attuale della anagrafe degli equidi non
consente il reperimento di informazioni complete e che la mancanza di
identificazione  espone   gli   equidi   al   concreto   rischio   di
clandestinita' sottraendoli ai  controlli  sanitari  e  di  benessere
animale; 
  Considerato, pertanto, che, ai fini di tutela della sanita'  e  del
benessere animale, continua a sussistere  la  necessita'  di  rendere
disponibili ai servizi veterinari tutti  i  dati  indispensabili  per
l'espletamento delle attivita' di controllo, nonche' per la  gestione
delle emergenze di carattere sanitario; 
  Ritenuto, pertanto, necessario prorogare di ulteriori  dodici  mesi
l'efficacia della richiamata ordinanza 1° marzo 2013; 
 
                               Ordina: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  L'efficacia  dell'ordinanza  1°  marzo   2013,   e   successive
modificazioni, e' prorogata di dodici mesi  a  decorrere  dal  giorno
della pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. 
  La presente ordinanza e' trasmessa alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione. 
    Roma, 7 marzo 2017 
 
                                                Il Ministro: Lorenzin 

Registrata alla Corte dei conti il 16 marzo 2017 
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 281