MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 30 marzo 2017 

Modifiche al decreto 23 dicembre 2015 recante incentivi fiscali nella
forma  del  «credito  d'imposta»  nei  procedimenti  di  negoziazione
assistita. (17A02479) 
(GU n.77 del 1-4-2017)

 
 
 
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
                           di concerto con 
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'articolo 21-bis del decreto-legge 27 giugno  2015,  n.  83,
recante "Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale
civile  e  di  organizzazione  e  funzionamento  dell'amministrazione
giudiziaria", convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015,
n. 132,  che  prevede  incentivi  fiscali  nella  forma  di  "credito
d'imposta" nei procedimenti di  negoziazione  assistita,  nonche'  di
conclusione dell'arbitrato con lodo, ai sensi  del  decreto-legge  12
settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla  legge  10
novembre 2014, n. 162; 
  Visto il comma 2 del citato art. 21-bis, a  norma  del  quale,  con
decreto del Ministro della giustizia  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze,  sono  stabilite  le  modalita'  e  la
documentazione da esibire a corredo della richiesta  del  credito  di
imposta, nonche' i controlli sull'autenticita' della stessa; 
  Visto l'art. 1, comma 618, della legge 28 dicembre  2015,  n.  208,
che ha reso stabili gli incentivi in esame "nel limite di spesa di  5
milioni annui a decorrere dall'anno 2016"; 
  Visto il decreto del Ministro della giustizia, di concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  del  23  dicembre  2015,
Incentivi  fiscali  nella   forma   del   «credito   d'imposta»   nei
procedimenti di negoziazione  assistita,  con  il  quale  sono  state
stabilite le modalita' e la documentazione da esibire a corredo della
richiesta   del   credito   di   imposta,   nonche'    i    controlli
sull'autenticita' della stessa, per l'anno 2016; 
  Ritenuto necessario modificare il citato  decreto  ministeriale  in
considerazione della stabilizzazione degli incentivi in esame; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al decreto del Ministro della  giustizia,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  del  23  dicembre  2015,
pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  8
gennaio 2016, n.  5,  Incentivi  fiscali  nella  forma  del  «credito
d'imposta» nei procedimenti di negoziazione assistita, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 2,  le  parole:  "nell'anno  2015"  sono
sostitute dalle  seguenti:  "nell'anno  precedente  la  presentazione
della richiesta di credito di imposta"; 
    b) all'articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 1, le parole "dal  giorno  10  gennaio  2016"  sono
soppresse; 
      2) al comma 2, lettera c),  le  parole  "nell'anno  2015"  sono
sostituite dalle seguenti:  "nell'anno  precedente  la  presentazione
della richiesta di credito di imposta"; 
    c) all'articolo 3, comma 1, il secondo periodo e' sostituito  dai
seguenti: "La trasmissione deve essere effettuata, per  l'anno  2017,
nel periodo compreso tra la  data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale del presente decreto e il 10 aprile dello stesso anno e,  a
decorrere dall'anno 2018, dal 10 gennaio al 10 febbraio di ogni anno.
Le richieste trasmesse in violazione di quanto disposto  dal  periodo
precedente sono inammissibili."; 
    d) all'articolo 4, comma 1, le parole "nel limite di spesa  di  5
milioni di euro per l'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "nel
limite di spesa di 5 milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno
2016"; 
    e) all'articolo 5, comma 1, le parole "entro il 30  aprile  2016"
sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 aprile dell'anno in  cui
e' presentata la richiesta"; 
    f) all'articolo 6, comma 1, le  parole  "per  l'anno  2015"  sono
sostitute dalle seguenti: "per l'anno in cui e' avvenuto il pagamento
del compenso all'avvocato". 
    g) all'articolo 8, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2.  Ai
fini dei controlli  di  cui  al  comma  1,  l'Agenzia  delle  entrate
trasmette al Ministero  della  giustizia,  entro  il  mese  di  marzo
dell'anno successivo alla presentazione della richiesta di credito di
imposta, con modalita' telematiche definite  d'intesa,  l'elenco  dei
soggetti che hanno utilizzato  il  credito  d'imposta  attraverso  le
dichiarazioni  dei  redditi  e  i  modelli  F24  ricevuti   nell'anno
precedente, con i relativi importi". 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 30 marzo 2017 
 
                                          Il Ministro della giustizia 
                                                    Orlando           
 
Il Ministro dell'economia e 
       delle finanze 
           Padoan 

Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2017 
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri,
reg.ne prev. n. 696