MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

CIRCOLARE 24 febbraio 2017 

Disposizioni applicative del  decreto  9  dicembre  2016  concernente
l'indicazione dell'origine in etichetta della materia  prima  per  il
latte e i prodotti lattiero-caseari, in  attuazione  del  regolamento
(UE) n. 1169/2011. (17A02419) 
(GU n.78 del 3-4-2017)

 
 
                                  Alle organizzazioni imprenditoriali 
                                  Agli organismi di controllo 
                                  Loro sedi 
 
  Con la presente circolare si forniscono chiarimenti ad alcuni dubbi
interpretativi circa  le  modalita'  applicative  delle  disposizioni
recate dal decreto interministeriale del 9 dicembre 2016, di  seguito
«decreto», concernente l'indicazione dell'origine in etichetta  della
materia prima per il latte e i prodotti lattiero-caseari. 
 
1. Ambito di applicazione - Art. 1. 
 
  Con riferimento alle disposizioni recate dall'art. 1  del  decreto,
relativo all'ambito di applicazione, si conferma quanto segue: 
    per «tutti  i  tipi  di  latte»  si  intende  il  prodotto  della
mungitura  delle  specie  animali  indicate   nella   nota   di   cui
all'allegato 1 del decreto; 
    e' escluso dal campo di applicazione del decreto il latte  fresco
disciplinato ai sensi del  decreto  interministeriale  del  Ministero
delle attivita' produttive e del Ministero delle politiche agricole e
forestali del 27 maggio 2004, come richiamato all'art. 1, comma 2 del
decreto medesimo; 
    sono esclusi dall'applicazione  delle  disposizioni  del  decreto
anche i prodotti contenenti  latte  che  non  costituiscono  prodotto
lattiero  caseario,  nonche'  i   formaggi   non   rientranti   nella
definizione di cui al R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033  e  comunque  i
prodotti che non rientrano nei prodotti lattiero-caseari  di  cui  al
gia' citato allegato 1. La definizione di prodotto lattiero  caseario
e' contenuta nella parte III dell'allegato VII del  regolamento  (UE)
n. 1308/2013 (regolamento unico OCM); 
    sono esclusi dal campo di applicazione del  decreto,  infine,  ai
sensi del  comma  2  dell'art.  1,  prodotti  di  cui  al  regime  di
denominazioni di origine protetta (DOP) e di indicazioni  geografiche
protette (IGP) riconosciuti ai sensi del Titolo  II  del  regolamento
(UE) n. 1151/2012 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  21
novembre 2012, nonche' i prodotti  di  cui  al  regolamento  (UE)  n.
834/2007 del 28 giugno 2007. 
  Qualora per i prodotti esclusi si intenda indicare  volontariamente
l'origine del latte o il paese di condizionamento  o  trasformazione,
tali informazioni possono essere fornite  nel  rispetto  disposizioni
del decreto in oggetto. 
  I prodotti lattiero-caseari oggetto  di  applicazione  sono  quelli
preimballati ai sensi  dell'art.  2,  paragrafo  2,  lettera  e)  del
regolamento  (UE)  n.  1169/2011  riportati  nell'allegato   1,   con
esclusione, pertanto: 
    dei prodotti venduti sfusi, di quelli  imballati  nei  luoghi  di
vendita su richiesta del consumatore o preimballati  per  la  vendita
diretta; 
    dei prodotti  non  destinati  al  consumatore  finale  in  quanto
destinati ad  altri  soggetti  per  essere  sottoposti  ad  ulteriori
lavorazioni (B2B), quali gli ingredienti  composti  utilizzati  nella
preparazione  dei  prodotti  lattiero-caseari  preimballati  di   cui
all'allegato 1 del decreto. 
  Resta fermo il criterio di acquisizione dell'origine ai sensi della
vigente normativa europea. 
 
2. Indicazione in etichetta dell'origine del latte e del latte  usato
  come ingrediente nei prodotti lattiero caseari - Art. 2. 
 
  Con riferimento alle disposizioni recate dall'art. 2  del  decreto,
si chiarisce che il solo ingrediente  dei  prodotti  lattiero-caseari
preimballati,  riportati  nell'allegato  1,  del  quale  va  indicata
l'origine  in  termini   di   «paese   di   mungitura»,   «paese   di
condizionamento o paese di trasformazione» e' il latte, come definito
dalla parte  III  dell'allegato  VII  del  regolamento  UE  1308/2013
(regolamento unico OCM). 
  La definizione di «ingrediente» e' riportata all'art. 2,  paragrafo
2, lettera f) del regolamento (UE) n. 1169/2011  che  cosi'  dispone:
«qualunque sostanza o prodotto, compresi gli aromi,  gli  additivi  e
gli enzimi alimentari, e  qualunque  costituente  di  un  ingrediente
composto utilizzato nella fabbricazione o nella  preparazione  di  un
alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se sotto  forma
modificata; i residui non sono considerati come ingredienti;». 
  Poiche' oggetto di applicazione sono i  prodotti  lattiero  caseari
preimballati ai sensi  dell'art.  2,  paragrafo  2,  lettera  e)  del
regolamento (UE) n. 1169/2011 riportati  nell'allegato  1,  l'obbligo
disposto dal decreto cade in  capo  all'impresa  che  rappresenta  il
soggetto responsabile delle informazioni di cui all'art. 8, paragrafo
1 del regolamento (UE)  n.  1169/2011  con  riferimento  al  prodotto
lattiero  caseario  destinato  al  consumatore  finale,   in   quanto
preimballato ai sensi  dell'art.  2,  paragrafo  2,  lettera  e).  Il
soggetto responsabile di cui all'art. 8.1  del  regolamento  (UE)  n.
1169/2011  riportera'  pertanto  le  inforrnazioni  di  cui   dispone
direttamente e quelle  di  cui  e'  entrato  in  possesso  in  quanto
rilasciate dai soggetti tenuti a dare tali informazioni. 
  L'obbligo di indicazione di origine del latte non investe,  invece,
gli altri operatori del settore  alimentare  che  hanno  fornito  gli
ingredienti  contenenti  latte  utilizzati  nella   lavorazione   del
prodotto lattiero caseario preimballato in quanto  tale  obbligo  non
cade, come detto al  paragrafo  1,  sui  prodotti  non  destinati  al
consumatore finale (B2B). Tale obbligo, inoltre, non va  confuso  con
l'obbligo della tracciabilita' di cui al reg. (CE) n.  178/2002,  che
impone di indicare solo soggetto fornitore della materia prima e  non
l'origine della stessa. Si ricorda, tuttavia, che ai sensi  dell'art.
8, paragrafo 8 del regolamento (UE) n. 1169/2011 «gli  operatori  del
settore alimentare che forniscono  ad  altri  operatori  del  settore
alimentare alimenti  non  destinati  al  consumatore  finale  o  alle
collettivita' assicurano che  a  tali  altri  operatori  del  settore
alimentare siano  fornite  sufficienti  informazioni  che  consentano
loro, se del caso, di adempiere agli obblighi di cui al paragrafo 2».
Tali  obblighi  consistono  ne  «la  presenza  e  l'esattezza   delle
informazioni sugli alimenti, conformemente alla normativa applicabile
in materia di  informazioni  sugli  alimenti  e  ai  requisiti  delle
pertinenti disposizioni nazionali.» e quindi gli obblighi in  materia
di indicazione dell'origine in etichetta della materia prima previsti
dal decreto. 
  L'obbligo  dell'indicazione  di  origine  del   latte   non   trova
applicazione per il latte  ed  i  prodotti  lattiero-caseari  di  cui
all'allegato 1 del decreto fabbricati  all'estero  che  costituiscono
ingredienti dei  prodotti  fabbricati  in  Italia,  sia  perche'  non
destinati al consumatore finale (B2B), sia per il principio del mutuo
riconoscimento,  che  rende  impossibile  estendere  un  obbligo   ai
produttori residenti al di  fuori  del  territorio  nazionale.  Resta
fermo anche per tali fornitori il richiamo alle disposizioni  di  cui
all'art. 8, paragrafo 8 del regolamento (UE) n. 1169/2011. 
  Per «paese di mungitura» del latte si intende, ai  sensi  dell'art.
60 del regolamento (UE) n. 952/2013, codice doganale dell'Unione,  il
luogo dove il latte e' stato munto. 
  Per «paese di condizionamento» del latte si intende il  luogo  dove
e'  avvenuto  l'ultimo  trattamento  termico  del   latte   a   lunga
conservazione, o del latte UHT. 
  Per  «paese  di  trasformazione»  si  intende  il  paese  d'origine
dell'alimento ai sensi dell'art. 60, paragrafo 2 del regolamento (UE)
n. 952/2013, codice doganale dell'Unione. Pertanto il paese  dove  e'
avvenuta  «l'ultima  trasformazione  o  lavorazione  sostanziale   ed
economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa  attrezzata
a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto
nuovo o abbia rappresentato  una  fase  importante  del  processo  di
fabbricazione.». Per la concreta applicazione della norma  si  rinvia
alle circolari dell'Agenzia delle Dogane. 
  L'obbligo previsto all'art. 2 e' considerato assolto anche: 
    nel  caso  del  latte  sterilizzato  o  UHT,   riportando   oltre
all'indicazione  del  «paese  di  mungitura»,  il  solo   «paese   di
condizionamento» del latte; 
    nel caso  dei  prodotti  lattiero  caseari  preimballati  di  cui
all'allegato 1,  riportando,  oltre  all'indicazione  del  «paese  di
mungitura»,  il  solo  «paese   di   trasformazione»   del   prodotto
preimballato di cui all'allegato 1; in alternativa al caso precedente
indicando il «paese di mungitura» ed  il  «paese  di  trasformazione»
distintamente  sia  per  il  latte  che  per  i  singoli  ingredienti
contenenti  latte,  nel  rispetto  dei  requisiti  di  visibilita'  e
leggibilita' di cui all'art. 4, paragrafo 2 del decreto. 
  Va tenuto conto, infatti, della non obbligatorieta' per i formaggi,
il burro, il latte e le creme di latte fermentati di fornire l'elenco
degli ingredienti ne' l'elenco degli  ingredienti  previsto  per  gli
ingredienti  composti,  come   derivante   dal   combinato   disposto
dell'allegato VII, parte E, paragrafo 2, lettera c)  del  regolamento
(UE) n. 1169/2011 e l'art. 19 del medesimo regolamento. 
 
3. Indicazione in etichetta in caso di mungitura, di  condizionamento
  o di trasformazione del latte o  dei  prodotti  alimentari  di  cui
  all'allegato l in piu' paesi - Art. 3. 
 
  Con riferimento alle disposizioni recate dall'art. 3 del decreto si
chiarisce che la dicitura «latte di Paesi UE» o «latte di  Paesi  non
UE»,  puo'  essere  utilizzata  dalla  impresa   responsabile   delle
informazioni anche se la singola confezione di latte contenga non una
selezione di latti, ma latte avente origine di volta in volta  da  un
solo  Paese  UE  o  da  un  solo  Paese  non  UE,  a  condizione  che
l'approvvigionamento  del  latte  da  parte  della  medesima  impresa
provenga abitualmente da diversi Paesi UE o diversi Paesi non UE. 
  Sempre con riferimento alle disposizioni dell'art. 3 del decreto si
conferma che nel caso il latte utilizzato nei  prodotti  preimballati
di cui all'allegato 1 provenga contestualmente sia da paesi UE che da
paesi  non  UE,   le   due   diciture   possono   essere   utilizzate
congiuntamente in tal modo «latte di Paesi UE» e «latte di Paesi  non
UE». 
  In analogia a quanto disposto all'art. 2, comma 2  del  decreto  si
ritiene che nel caso dell'art. 3, commi 1 e 2 e' possibile  riportare
la dicitura di sintesi «origine  del  latte»:  UE,  oppure  non,  UE,
solamente nel caso in cui il  paese  di  mungitura  ed  il  paese  di
condizionamento o di trasformazione siano entrambi di provenienza  UE
o non UE. 
 
4. Clausola di mutuo riconoscimento - Art. 6. 
 
  Con riferimento alle disposizioni recate dall'art. 6 del decreto si
conferma che la clausola di mutuo riconoscimento, come formulata  dal
decreto,  impone  l'obbligo  di  indicazione  di  origine   solo   ed
esclusivamente  ai  prodotti  legalmente  fabbricati  in   Italia   e
destinati al mercato italiano, con esclusione, quindi,  dei  prodotti
destinati ad altri Paesi. 
 
5. Disposizioni transitorie e finali - Art. 7. 
 
  Con riferimento alle disposizioni recate dall'art. 7  del  decreto,
al fine di evitare il ritiro dagli  scaffali  dei  prodotti  che  non
soddisfano i requisiti previsti dal decreto, che dovessero  risultare
invenduti all'approssimarsi del termine di  180  giorni  previsto  al
comma 4 dell'art.  7  del  decreto,  quale  termine  massimo  per  lo
smaltimento delle scorte, e'  possibile  utilizzare  delle  etichette
adesive  inamovibili  per  integrare  le  informazioni   obbligatorie
previste dal decreto. 
  Tale sistema di etichettatura  adesiva  inamovibile  puo'  comunque
essere utilizzato per inserire le informazioni ad integrazione  delle
etichette e degli imballaggi. 
  Sono  fatte  salve  le  etichette  e  gli  imballaggi  non   ancora
utilizzati,  la  cui  stampa   sia   stata   ordinata   prima   della
pubblicazione del decreto,  che  gia'  riportano  volontariamente  le
informazioni di origine con significato conforme  a  quelle  previste
dal decreto. 
 
6. Ulteriori chiarimenti 
 
  In aggiunta alle  diciture  di  origine  previste  dal  decreto  e'
possibile impiegare diciture con  significato  equivalente  a  quelle
previste dagli articoli 2 e 3  del  decreto  purche'  le  stesse  non
ingenerino  confusione  nel  consumatore.  Si  riportano   a   titolo
esemplificativo, le seguenti: 
    una indicazione della  provenienza  regionale  del  latte,  quale
«nodini di latte pugliese» o «100% latte sardo» da riportare  assieme
a quella obbligatoria «origine del latte: Italia»; 
    l'indicazione «latte 100%  italiano»,  «100%  latte  italiano»  o
«latte italiano 100%», da riportare in aggiunta a quelle obbligatorie
dell'art. 2 del decreto, quando il paese di mungitura e il  paese  di
condizionamento o trasformazione siano l'Italia. 
  L'utilizzo delle diciture previste dal decreto puo' avvenire  anche
riportando in etichetta tutte quelle ricorrenti e procedendo di volta
in volta ad evidenziare, mediante punzonatura, stampigliatura o altro
segno,   solo   quella   corrispondente   allo   specifico   alimento
preimballato. 
    Roma, 24 febbraio 2017 
 
                   Il direttore generale per la politica industriale, 
                               la competitivita' e le PMI             
                         del Ministero dello sviluppo economico       
                                         Firpo                        
 
 Il direttore generale per la promozione 
della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
  del Ministero delle politiche agricole 
          alimentari e forestali 
                  Abate