Alle organizzazioni imprenditoriali
Agli organismi di controllo
Loro sedi
Con la presente circolare si forniscono chiarimenti ad alcuni dubbi
interpretativi circa le modalita' applicative delle disposizioni
recate dal decreto interministeriale del 9 dicembre 2016, di seguito
«decreto», concernente l'indicazione dell'origine in etichetta della
materia prima per il latte e i prodotti lattiero-caseari.
1. Ambito di applicazione - Art. 1.
Con riferimento alle disposizioni recate dall'art. 1 del decreto,
relativo all'ambito di applicazione, si conferma quanto segue:
per «tutti i tipi di latte» si intende il prodotto della
mungitura delle specie animali indicate nella nota di cui
all'allegato 1 del decreto;
e' escluso dal campo di applicazione del decreto il latte fresco
disciplinato ai sensi del decreto interministeriale del Ministero
delle attivita' produttive e del Ministero delle politiche agricole e
forestali del 27 maggio 2004, come richiamato all'art. 1, comma 2 del
decreto medesimo;
sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del decreto
anche i prodotti contenenti latte che non costituiscono prodotto
lattiero caseario, nonche' i formaggi non rientranti nella
definizione di cui al R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033 e comunque i
prodotti che non rientrano nei prodotti lattiero-caseari di cui al
gia' citato allegato 1. La definizione di prodotto lattiero caseario
e' contenuta nella parte III dell'allegato VII del regolamento (UE)
n. 1308/2013 (regolamento unico OCM);
sono esclusi dal campo di applicazione del decreto, infine, ai
sensi del comma 2 dell'art. 1, prodotti di cui al regime di
denominazioni di origine protetta (DOP) e di indicazioni geografiche
protette (IGP) riconosciuti ai sensi del Titolo II del regolamento
(UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21
novembre 2012, nonche' i prodotti di cui al regolamento (UE) n.
834/2007 del 28 giugno 2007.
Qualora per i prodotti esclusi si intenda indicare volontariamente
l'origine del latte o il paese di condizionamento o trasformazione,
tali informazioni possono essere fornite nel rispetto disposizioni
del decreto in oggetto.
I prodotti lattiero-caseari oggetto di applicazione sono quelli
preimballati ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2, lettera e) del
regolamento (UE) n. 1169/2011 riportati nell'allegato 1, con
esclusione, pertanto:
dei prodotti venduti sfusi, di quelli imballati nei luoghi di
vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita
diretta;
dei prodotti non destinati al consumatore finale in quanto
destinati ad altri soggetti per essere sottoposti ad ulteriori
lavorazioni (B2B), quali gli ingredienti composti utilizzati nella
preparazione dei prodotti lattiero-caseari preimballati di cui
all'allegato 1 del decreto.
Resta fermo il criterio di acquisizione dell'origine ai sensi della
vigente normativa europea.
2. Indicazione in etichetta dell'origine del latte e del latte usato
come ingrediente nei prodotti lattiero caseari - Art. 2.
Con riferimento alle disposizioni recate dall'art. 2 del decreto,
si chiarisce che il solo ingrediente dei prodotti lattiero-caseari
preimballati, riportati nell'allegato 1, del quale va indicata
l'origine in termini di «paese di mungitura», «paese di
condizionamento o paese di trasformazione» e' il latte, come definito
dalla parte III dell'allegato VII del regolamento UE 1308/2013
(regolamento unico OCM).
La definizione di «ingrediente» e' riportata all'art. 2, paragrafo
2, lettera f) del regolamento (UE) n. 1169/2011 che cosi' dispone:
«qualunque sostanza o prodotto, compresi gli aromi, gli additivi e
gli enzimi alimentari, e qualunque costituente di un ingrediente
composto utilizzato nella fabbricazione o nella preparazione di un
alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se sotto forma
modificata; i residui non sono considerati come ingredienti;».
Poiche' oggetto di applicazione sono i prodotti lattiero caseari
preimballati ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2, lettera e) del
regolamento (UE) n. 1169/2011 riportati nell'allegato 1, l'obbligo
disposto dal decreto cade in capo all'impresa che rappresenta il
soggetto responsabile delle informazioni di cui all'art. 8, paragrafo
1 del regolamento (UE) n. 1169/2011 con riferimento al prodotto
lattiero caseario destinato al consumatore finale, in quanto
preimballato ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2, lettera e). Il
soggetto responsabile di cui all'art. 8.1 del regolamento (UE) n.
1169/2011 riportera' pertanto le inforrnazioni di cui dispone
direttamente e quelle di cui e' entrato in possesso in quanto
rilasciate dai soggetti tenuti a dare tali informazioni.
L'obbligo di indicazione di origine del latte non investe, invece,
gli altri operatori del settore alimentare che hanno fornito gli
ingredienti contenenti latte utilizzati nella lavorazione del
prodotto lattiero caseario preimballato in quanto tale obbligo non
cade, come detto al paragrafo 1, sui prodotti non destinati al
consumatore finale (B2B). Tale obbligo, inoltre, non va confuso con
l'obbligo della tracciabilita' di cui al reg. (CE) n. 178/2002, che
impone di indicare solo soggetto fornitore della materia prima e non
l'origine della stessa. Si ricorda, tuttavia, che ai sensi dell'art.
8, paragrafo 8 del regolamento (UE) n. 1169/2011 «gli operatori del
settore alimentare che forniscono ad altri operatori del settore
alimentare alimenti non destinati al consumatore finale o alle
collettivita' assicurano che a tali altri operatori del settore
alimentare siano fornite sufficienti informazioni che consentano
loro, se del caso, di adempiere agli obblighi di cui al paragrafo 2».
Tali obblighi consistono ne «la presenza e l'esattezza delle
informazioni sugli alimenti, conformemente alla normativa applicabile
in materia di informazioni sugli alimenti e ai requisiti delle
pertinenti disposizioni nazionali.» e quindi gli obblighi in materia
di indicazione dell'origine in etichetta della materia prima previsti
dal decreto.
L'obbligo dell'indicazione di origine del latte non trova
applicazione per il latte ed i prodotti lattiero-caseari di cui
all'allegato 1 del decreto fabbricati all'estero che costituiscono
ingredienti dei prodotti fabbricati in Italia, sia perche' non
destinati al consumatore finale (B2B), sia per il principio del mutuo
riconoscimento, che rende impossibile estendere un obbligo ai
produttori residenti al di fuori del territorio nazionale. Resta
fermo anche per tali fornitori il richiamo alle disposizioni di cui
all'art. 8, paragrafo 8 del regolamento (UE) n. 1169/2011.
Per «paese di mungitura» del latte si intende, ai sensi dell'art.
60 del regolamento (UE) n. 952/2013, codice doganale dell'Unione, il
luogo dove il latte e' stato munto.
Per «paese di condizionamento» del latte si intende il luogo dove
e' avvenuto l'ultimo trattamento termico del latte a lunga
conservazione, o del latte UHT.
Per «paese di trasformazione» si intende il paese d'origine
dell'alimento ai sensi dell'art. 60, paragrafo 2 del regolamento (UE)
n. 952/2013, codice doganale dell'Unione. Pertanto il paese dove e'
avvenuta «l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed
economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa attrezzata
a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto
nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di
fabbricazione.». Per la concreta applicazione della norma si rinvia
alle circolari dell'Agenzia delle Dogane.
L'obbligo previsto all'art. 2 e' considerato assolto anche:
nel caso del latte sterilizzato o UHT, riportando oltre
all'indicazione del «paese di mungitura», il solo «paese di
condizionamento» del latte;
nel caso dei prodotti lattiero caseari preimballati di cui
all'allegato 1, riportando, oltre all'indicazione del «paese di
mungitura», il solo «paese di trasformazione» del prodotto
preimballato di cui all'allegato 1; in alternativa al caso precedente
indicando il «paese di mungitura» ed il «paese di trasformazione»
distintamente sia per il latte che per i singoli ingredienti
contenenti latte, nel rispetto dei requisiti di visibilita' e
leggibilita' di cui all'art. 4, paragrafo 2 del decreto.
Va tenuto conto, infatti, della non obbligatorieta' per i formaggi,
il burro, il latte e le creme di latte fermentati di fornire l'elenco
degli ingredienti ne' l'elenco degli ingredienti previsto per gli
ingredienti composti, come derivante dal combinato disposto
dell'allegato VII, parte E, paragrafo 2, lettera c) del regolamento
(UE) n. 1169/2011 e l'art. 19 del medesimo regolamento.
3. Indicazione in etichetta in caso di mungitura, di condizionamento
o di trasformazione del latte o dei prodotti alimentari di cui
all'allegato l in piu' paesi - Art. 3.
Con riferimento alle disposizioni recate dall'art. 3 del decreto si
chiarisce che la dicitura «latte di Paesi UE» o «latte di Paesi non
UE», puo' essere utilizzata dalla impresa responsabile delle
informazioni anche se la singola confezione di latte contenga non una
selezione di latti, ma latte avente origine di volta in volta da un
solo Paese UE o da un solo Paese non UE, a condizione che
l'approvvigionamento del latte da parte della medesima impresa
provenga abitualmente da diversi Paesi UE o diversi Paesi non UE.
Sempre con riferimento alle disposizioni dell'art. 3 del decreto si
conferma che nel caso il latte utilizzato nei prodotti preimballati
di cui all'allegato 1 provenga contestualmente sia da paesi UE che da
paesi non UE, le due diciture possono essere utilizzate
congiuntamente in tal modo «latte di Paesi UE» e «latte di Paesi non
UE».
In analogia a quanto disposto all'art. 2, comma 2 del decreto si
ritiene che nel caso dell'art. 3, commi 1 e 2 e' possibile riportare
la dicitura di sintesi «origine del latte»: UE, oppure non, UE,
solamente nel caso in cui il paese di mungitura ed il paese di
condizionamento o di trasformazione siano entrambi di provenienza UE
o non UE.
4. Clausola di mutuo riconoscimento - Art. 6.
Con riferimento alle disposizioni recate dall'art. 6 del decreto si
conferma che la clausola di mutuo riconoscimento, come formulata dal
decreto, impone l'obbligo di indicazione di origine solo ed
esclusivamente ai prodotti legalmente fabbricati in Italia e
destinati al mercato italiano, con esclusione, quindi, dei prodotti
destinati ad altri Paesi.
5. Disposizioni transitorie e finali - Art. 7.
Con riferimento alle disposizioni recate dall'art. 7 del decreto,
al fine di evitare il ritiro dagli scaffali dei prodotti che non
soddisfano i requisiti previsti dal decreto, che dovessero risultare
invenduti all'approssimarsi del termine di 180 giorni previsto al
comma 4 dell'art. 7 del decreto, quale termine massimo per lo
smaltimento delle scorte, e' possibile utilizzare delle etichette
adesive inamovibili per integrare le informazioni obbligatorie
previste dal decreto.
Tale sistema di etichettatura adesiva inamovibile puo' comunque
essere utilizzato per inserire le informazioni ad integrazione delle
etichette e degli imballaggi.
Sono fatte salve le etichette e gli imballaggi non ancora
utilizzati, la cui stampa sia stata ordinata prima della
pubblicazione del decreto, che gia' riportano volontariamente le
informazioni di origine con significato conforme a quelle previste
dal decreto.
6. Ulteriori chiarimenti
In aggiunta alle diciture di origine previste dal decreto e'
possibile impiegare diciture con significato equivalente a quelle
previste dagli articoli 2 e 3 del decreto purche' le stesse non
ingenerino confusione nel consumatore. Si riportano a titolo
esemplificativo, le seguenti:
una indicazione della provenienza regionale del latte, quale
«nodini di latte pugliese» o «100% latte sardo» da riportare assieme
a quella obbligatoria «origine del latte: Italia»;
l'indicazione «latte 100% italiano», «100% latte italiano» o
«latte italiano 100%», da riportare in aggiunta a quelle obbligatorie
dell'art. 2 del decreto, quando il paese di mungitura e il paese di
condizionamento o trasformazione siano l'Italia.
L'utilizzo delle diciture previste dal decreto puo' avvenire anche
riportando in etichetta tutte quelle ricorrenti e procedendo di volta
in volta ad evidenziare, mediante punzonatura, stampigliatura o altro
segno, solo quella corrispondente allo specifico alimento
preimballato.
Roma, 24 febbraio 2017
Il direttore generale per la politica industriale,
la competitivita' e le PMI
del Ministero dello sviluppo economico
Firpo
Il direttore generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica
del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
Abate