N. 45 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 dicembre 2016
Ordinanza del 9 dicembre 2016 del Tribunale di Bergamo nel procedimento civile promosso da Bonomelli Carlo Giovanni contro Ministero della salute. Sanita' pubblica - Riconoscimento dell'indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da assunzione di farmaci, nella specie affetti da sindrome da talidomide, nati nell'anno 1958 e nell'anno 1966 - Decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 113 del 2016. - Decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 (Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, art. 21-ter, comma 1.(GU n.14 del 5-4-2017 )
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO Sezione lavoro Il Giudice del lavoro di Bergamo, dott.ssa Monica Bertoncini, nella causa iscritta al n. 3179/14 R.G., sul ricorso depositato il 22 dicembre 2014 nella controversia promossa da Carlo Giovanni Bonomelli, rappresentato e difeso dagli avv.ti G. Agnelli e L. Elia, in virtu' di mandato a margine del ricorso introduttivo del giudizio, nonche' a margine della comparsa di costituzione di nuovi difensori ed elettivamente domiciliato in Bergamo presso lo studio dei suindicati avvocati, ricorrente. Contro Ministero della salute, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, convenuto. Il Giudice, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 24 novembre 2016, sul ricorso promosso ai sensi dell'art. 414 e 442 c.p.c., osserva quanto segue: il ricorrente, nato il 2 ottobre 1958, e' affetto dalla nascita da una malformazione congenita dell'arto superiore sinistro caratterizzata dalla mancanza totale delle dita e dalla fusione delle ossa del carpo (focomelia mano sx), malattia riscontrata e certificata dalla Commissione Sanitaria per l'Accertamento dell'Invalidita' Civile di Gazzaniga nella seduta del 29 ottobre 1976 e dalla Commissione Sanitaria della USSL di Bergamo in data 16 febbraio 1999; nell'assenza di tare genetiche o familiari, la malattia e' stata ascritta eziologicamente all'assunzione materna, durante la gravidanza, del farmaco talidomide, di cui e' ampiamente noto, nella letteratura scientifica l'effetto teratogeno sull'embrione; il ricorrente ha presentato istanza al Ministero della salute per ottenere l'indennizzo di cui alla legge n. 244/2007, respinta per mancanza dei requisiti, atteso che la legge n. 14/2009 «prevede il riconoscimento dei benefici in questione ai soggetti affetti da sindrome da talidomide nelle forme dell'amelia, focomelia, emimalia e macromelia nati dal 1959 al 1965»; infatti, l'art. 2, comma 363, legge n. 244/2007 riconosce l'indennizzo, originariamente previsto per i soli danni da vaccino, disciplinato dall'art. 1, legge n. 229/2005 anche «ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco, nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della macromelia», mentre l'art. 31, comma 1-bis, del successivo decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, nella legge n. 14/2009, prevede che il predetto indennizzo sia riconosciuto ai soli soggetti, affetti dalle patologie sopra indicate, «nati negli anni dal 1959 al 1965» e cio' in quanto in Italia la commercializzazione del talidomide sarebbe avvenuta solo nel periodo compreso tra il 1959 ed il 1962; il regolamento di esecuzione dell'art. 2, comma 363, legge n. 244/2007 e' stato dettato con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 163/2009, il cui art. 1, comma 3, ha previsto che tale indennizzo «decorre dalla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244» ovvero dal 1° gennaio 2008; nell'ambito del presente giudizio e' stata espletata c.t.u. medico-legale, all'esito della quale il c.t.u. ha riferito che la gravita' degli effetti del talidomide, sintetizzato in Germania nel 1954, «assunse negli anni 1957-1961 una portata macroscopica», tale da indurne il ritiro dal commercio tra il 1961 ed il 1962; il c.t.u., nell'analisi dello specifico caso del Bonomelli, ha confermato la presenza di una «quadro anatomico di emimelia, in particolare di agenesia della mano sx», evidenziando come il quadro anamestico sia negativo per patologie o traumi all'arto superiore sinistro, non trattandosi quindi di emimelia sopravvenuta alla nascita; il c.t.u. ha pure negato la sussistenza di fattori genetici, in quanto le approfondite e documentate indagini citogenetiche cui il ricorrente si e' sottoposto hanno escluso con certezza alterazioni del genoma, risultando assolutamente nella norma il suo cariotipo 46 XY, ritenendo quindi il quadro menomativo compatibile con una sindrome da talidomide; l'art. (convertito in legge n. 160/2016) ha riconosciuto l'indennizzo di cui all'art. 2, comma 363, della legge n. 244/2007 anche ai soggetti affetti da sindrome da talidomide nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia «nati nell'anno 1958 e nell'anno 1966, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»; il secondo comma della medesima norma riconosce l'indennizzo, sempre a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, «anche ai soggetti che, ancorche' nati al di fuori del periodo ivi previsto, presentano malformazioni compatibili con la sindrome da talidomide. Al fine dell'accertamento del nesso causale tra l'assunzione del farmaco talidomide in gravidanza e le lesioni o l'infermita' da cui e' derivata la menomazione permanente nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia, i predetti soggetti possono chiedere di essere sottoposti al giudizio sanitario ai sensi dell'art. 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163»; il Bonomelli, pertanto, in quanto nato il 2 ottobre 1958, in base alla recente previsione normativa, ha senza alcun dubbio diritto all'indennizzo di cui all'art. 2, comma 363, della legge n. 244/2007, ma l'art. 21-ter, comma 1, del decreto-legge n. 113/2016 glielo riconosce solo dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, diversamente da quanto accade per i nati tra il 1959 ed il 1962, a cui spetta «dalla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244» ovvero dal 1° gennaio 2008, mentre egli, nell'ambito del presente giudizio, ne ha chiesto il riconoscimento dalla data di entrata in vigore della legge n. 244/2007; Tutto cio' premesso, si osserva: per la soluzione della controversia e' dirimente la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 21-ter, comma 1, del decreto-legge n. 113/2016 (convertito in legge n. 160/2016) nella parte in cui ha riconosciuto l'indennizzo di cui all'art. 2, comma 363, della legge n. 244/2007 anche ai soggetti affetti da sindrome da talidomide nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia «nati nell'anno 1958 e nell'anno 1966», ma solo «a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto», atteso che, come gia' chiarito, il ricorrente ha chiesto l'indennizzo dalla data di entrata in vigore della legge n. 244/2007; per quanto attiene alla rilevanza della questione di costituzionalita', occorre evidenziare come, alla luce della novella legislativa e della disposta c.t.u. medico-legale, non siano in discussione tutti gli altri requisiti per l'accesso al beneficio, essendo controversa solo la questione relativa alla decorrenza del medesimo; cio' richiede pertanto la valutazione della legittimita' costituzionale dell'art. 21-ter, comma 1, del decreto-legge n. 113/2016 (convertito in legge n. 160/2016) nella parte in cui, per i nati nel 1958 e nel 1966, riconosce l'indennizzo solo dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (21 agosto 2016), diversamente da quanto accade per i nati tra il 1959 ed il 1962, a cui spetta, secondo il regolamento di esecuzione dell'art. 2, comma 363, legge n. 244/2007, «dalla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244» ovvero dal 1° gennaio 2008; con il decreto legge n. 113/2016 il legislatore, come si evince dall'iter legislativo, ha preso atto del fatto che farmaci contenenti il principio attivo del talidomide sono stati somministrati sia prima del 1959 che dopo il 1962 ed ha quindi voluto sanare quella situazione di disuguaglianza che si era creata tra le vittime degli effetti collaterali di tale farmaco assunto durante la gravidanza; tuttavia, nel momento in cui tali soggetti vengono ragguagliati ed unificati dal punto di vista del beneficio loro spettante, non vi e' alcuna ragione che, da un punto di vista prettamente giuridico, giustifichi, in termini economici, la disparita' di trattamento riservata ai nati nel 1958 o nel 1966 che, diversamente dai nati tra il 1959 ed il 1962, possono ottenere l'indennizzo solo dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 113/2016; cio', a maggior ragione, nel caso del Bonomelli che, essendo nato nel 1958, non ha alcun onere probatorio dal punto di vista dell'accertamento del nesso casuale tra la patologia e l'assunzione del talidomide da parte della madre, di fatto presunto; pertanto, il legislatore ha tutelato giuridicamente due situazioni identiche nei loro presupposti di fatto, creando tra le stese un divario cosi' ampio da risultare ingiustificato ed irrazionale; l'art. 21-ter, comma 1, del decreto-legge n. 113/2016 (convertito in legge n. 160/2016) nella parte in cui, per i nati nel 1958 e nel 1966, riconosce l'indennizzo solo dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (21 agosto 2016), diversamente da quanto accade per i nati tra il 1959 ed il 1962, a cui il beneficio spetta, secondo il regolamento di esecuzione dell'art. 2, comma 363, legge n. 244/2007, «dalla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244» ovvero dal 1° gennaio 2008, appare quindi contrastante con l'art. 3 Cost. secondo cui «tutti i cittadini hanno pari dignita' sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la liberta' e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese»; e' noto che il vaglio di legittimita' della norma puo' svolgersi anche attraverso il giudizio di ragionevolezza che, «lungi dal comportare il ricorso a criteri di valutazione assoluti e astrattamente prefissati, si svolge attraverso ponderazioni relative alla proporzionalita' dei mezzi prescelti dal legislatore nella sua insindacabile discrezionalita' rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalita' che intende perseguire, tenuto conto delle circostanze e delle limitazioni concretamente sussistenti» (Corte cost. sent. n. 172/1996); tuttavia, nella situazione in esame, tenuto conto dello specifico interesse in gioco, rappresentato dal diritto alla salute, diritto irriducibile e protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignita' umana, nonche' del fatto che la lesione dello stesso e' imputabile allo Stato, che ha consentito la commercializzazione di un farmaco altamente dannoso per il feto, non appaiono ravvisabili altri interessi costituzionalmente tutelati che possano giustificare, nell'ambito di un bilanciamento di interessi, una simile compressione di tutela nei confronti dei soggetti danneggiati dal talidomide nati nel 1958 o nel 1996 rispetto a quelli nati tra il 1959 ed il 1962, considerato che il diritto alla salute di tutti e' stato ugualmente leso in maniera irreparabile; infine, neppure appare invocabile il canone della compatibilita' finanziaria, atteso l'esiguo numero dei soggetti potenzialmente coinvolti dalla norma, evincibile dall'intervento della relatrice Granaiola, secondo cui «il numero di nuovi beneficiari non risulta molto elevato, essendo stimabile nell'ordine di alcune decine» (pag. 1415, nonche' pag. 30 del fascicolo relativo all'iter legislativo); si rende quindi necessario investire la Corte costituzionale della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 21-ter, comma 1, del decreto-legge n. 113/2016 (convertito in legge n. 160/2016) nella parte in cui, per i nati nel 1958 e nel 1966, riconosce l'indennizzo solo dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (21 agosto 2016), norma che, in virtu' delle considerazioni sopra esposte, oltre che rilevante nell'ambito del giudizio instaurato dal ricorrente, non appare manifestamente infondata, posto che la norma introduce una ingiustificata ed irragionevole discriminazione tra i soggetti affetti dalla sindrome da talidomide nati negli anni 1958 e 1966 e quelli nati tra il 1959 e 1962, in violazione dell'art. 3 Cost.;
P. Q. M. Il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, sospende il giudizio e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ordinando che, a cura della cancelleria, l'ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Bergamo, 7 dicembre 2016 Il Giudice del lavoro: Bertoncini