N. 45 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 dicembre 2016

Ordinanza  del  9  dicembre  2016  del  Tribunale  di   Bergamo   nel
procedimento civile  promosso  da  Bonomelli  Carlo  Giovanni  contro
Ministero della salute. 
 
Sanita'  pubblica  -  Riconoscimento  dell'indennizzo  a  favore  dei
  soggetti danneggiati da assunzione di farmaci, nella specie affetti
  da sindrome da talidomide, nati nell'anno 1958 e nell'anno  1966  -
  Decorrenza  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge   di
  conversione del decreto-legge n. 113 del 2016. 
- Decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113  (Misure  finanziarie  urgenti
  per  gli  enti  territoriali  e  il  territorio),  convertito,  con
  modificazioni, dalla legge 7 agosto  2016,  n.  160,  art.  21-ter,
  comma 1. 
(GU n.14 del 5-4-2017 )
 
                  IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO 
                           Sezione lavoro 
 
    Il Giudice del lavoro di  Bergamo,  dott.ssa  Monica  Bertoncini,
nella causa iscritta al n. 3179/14 R.G., sul ricorso depositato il 22
dicembre  2014  nella  controversia  promossa   da   Carlo   Giovanni
Bonomelli, rappresentato e difeso dagli avv.ti G. Agnelli e L.  Elia,
in virtu' di mandato a margine del ricorso introduttivo del giudizio,
nonche' a margine della comparsa di costituzione di  nuovi  difensori
ed  elettivamente  domiciliato  in  Bergamo  presso  lo  studio   dei
suindicati avvocati, ricorrente. 
    Contro Ministero  della  salute,  in  persona  del  Ministro  pro
tempore, rappresentato e difeso  dall'Avvocatura  Distrettuale  dello
Stato, convenuto. 
    Il Giudice, sciogliendo la riserva  assunta  all'udienza  del  24
novembre 2016, sul ricorso promosso ai  sensi  dell'art.  414  e  442
c.p.c., osserva quanto segue: 
        il ricorrente, nato il  2  ottobre  1958,  e'  affetto  dalla
nascita da una malformazione congenita dell'arto  superiore  sinistro
caratterizzata dalla mancanza totale delle dita e dalla fusione delle
ossa  del  carpo  (focomelia  mano  sx),   malattia   riscontrata   e
certificata   dalla   Commissione   Sanitaria   per    l'Accertamento
dell'Invalidita' Civile di Gazzaniga nella seduta del 29 ottobre 1976
e dalla Commissione Sanitaria  della  USSL  di  Bergamo  in  data  16
febbraio 1999; 
        nell'assenza di tare genetiche o familiari,  la  malattia  e'
stata ascritta eziologicamente  all'assunzione  materna,  durante  la
gravidanza, del farmaco talidomide, di cui e' ampiamente noto,  nella
letteratura scientifica l'effetto teratogeno sull'embrione; 
        il ricorrente ha presentato istanza al Ministero della salute
per ottenere l'indennizzo di cui alla legge n. 244/2007, respinta per
mancanza dei requisiti, atteso che la legge n.  14/2009  «prevede  il
riconoscimento dei benefici  in  questione  ai  soggetti  affetti  da
sindrome da talidomide nelle forme dell'amelia, focomelia, emimalia e
macromelia nati dal 1959 al 1965»; 
        infatti, l'art. 2, comma 363,  legge  n.  244/2007  riconosce
l'indennizzo, originariamente previsto per i soli danni  da  vaccino,
disciplinato dall'art.  1,  legge  n.  229/2005  anche  «ai  soggetti
affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione
dell'omonimo farmaco, nelle forme dell'amelia,  dell'emimelia,  della
focomelia e della macromelia», mentre l'art.  31,  comma  1-bis,  del
successivo decreto-legge 30 dicembre 2008, n.  207,  convertito,  con
modificazioni, nella  legge  n.  14/2009,  prevede  che  il  predetto
indennizzo sia riconosciuto ai soli soggetti, affetti dalle patologie
sopra indicate, «nati negli anni dal 1959 al 1965» e cio'  in  quanto
in Italia la commercializzazione del talidomide sarebbe avvenuta solo
nel periodo compreso tra il 1959 ed il 1962; 
        il regolamento di esecuzione dell'art. 2, comma 363, legge n.
244/2007 e' stato dettato con decreto del Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali n. 163/2009, il cui art. 1, comma 3,
ha previsto che tale indennizzo «decorre dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244» ovvero  dal  1°  gennaio
2008; 
        nell'ambito del presente giudizio e' stata  espletata  c.t.u.
medico-legale, all'esito della quale il c.t.u.  ha  riferito  che  la
gravita' degli effetti del talidomide, sintetizzato in  Germania  nel
1954, «assunse negli anni 1957-1961 una portata  macroscopica»,  tale
da indurne il ritiro dal commercio tra il 1961 ed il 1962; 
        il c.t.u., nell'analisi dello specifico caso  del  Bonomelli,
ha confermato la presenza di una «quadro anatomico  di  emimelia,  in
particolare di agenesia della mano sx», evidenziando come  il  quadro
anamestico sia negativo per patologie  o  traumi  all'arto  superiore
sinistro,  non  trattandosi  quindi  di  emimelia  sopravvenuta  alla
nascita; 
        il c.t.u. ha pure negato la sussistenza di fattori  genetici,
in quanto le approfondite e documentate indagini citogenetiche cui il
ricorrente si e' sottoposto hanno escluso  con  certezza  alterazioni
del genoma, risultando assolutamente nella norma il suo cariotipo  46
XY,  ritenendo  quindi  il  quadro  menomativo  compatibile  con  una
sindrome da talidomide; 
        l'art. (convertito in  legge  n.  160/2016)  ha  riconosciuto
l'indennizzo di cui all'art. 2, comma 363, della  legge  n.  244/2007
anche ai soggetti affetti  da  sindrome  da  talidomide  nelle  forme
dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia  «nati
nell'anno 1958 e nell'anno 1966, a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto»; 
        il secondo comma della medesima norma riconosce l'indennizzo,
sempre a decorrere dalla data di entrata in  vigore  della  legge  di
conversione del decreto, «anche ai soggetti che, ancorche' nati al di
fuori del periodo ivi previsto, presentano malformazioni  compatibili
con la sindrome da talidomide. Al fine  dell'accertamento  del  nesso
causale tra l'assunzione del farmaco talidomide in  gravidanza  e  le
lesioni o l'infermita' da cui e' derivata la  menomazione  permanente
nelle forme  dell'amelia,  dell'emimelia,  della  focomelia  e  della
micromelia, i predetti soggetti possono chiedere di essere sottoposti
al giudizio sanitario ai sensi dell'art. 2 del regolamento di cui  al
decreto del Ministro del  lavoro,  della  salute  e  delle  politiche
sociali 2 ottobre 2009, n. 163»; 
        il Bonomelli, pertanto, in quanto nato il 2 ottobre 1958,  in
base alla recente previsione normativa, ha senza alcun dubbio diritto
all'indennizzo di cui all'art. 2, comma 363, della legge n. 244/2007,
ma l'art. 21-ter, comma  1,  del  decreto-legge  n.  113/2016  glielo
riconosce solo dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, diversamente da quanto accade per i
nati tra il 1959 ed il 1962, a cui spetta «dalla data di  entrata  in
vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244» ovvero  dal  1°  gennaio
2008, mentre egli, nell'ambito del presente giudizio, ne  ha  chiesto
il riconoscimento dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  n.
244/2007; 
    Tutto cio' premesso, si osserva: 
        per la soluzione della controversia e' dirimente la questione
di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  21-ter,  comma  1,   del
decreto-legge n. 113/2016 (convertito in  legge  n.  160/2016)  nella
parte in cui ha riconosciuto l'indennizzo di cui  all'art.  2,  comma
363, della legge n. 244/2007 anche ai soggetti affetti da sindrome da
talidomide nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia  e
della micromelia «nati nell'anno 1958 e nell'anno 1966», ma  solo  «a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
del presente decreto», atteso che, come gia' chiarito, il  ricorrente
ha chiesto l'indennizzo dalla data di entrata in vigore  della  legge
n. 244/2007; 
        per  quanto  attiene  alla  rilevanza  della   questione   di
costituzionalita', occorre evidenziare come, alla luce della  novella
legislativa e della  disposta  c.t.u.  medico-legale,  non  siano  in
discussione tutti gli altri requisiti  per  l'accesso  al  beneficio,
essendo controversa solo la questione relativa  alla  decorrenza  del
medesimo; 
        cio' richiede  pertanto  la  valutazione  della  legittimita'
costituzionale  dell'art.  21-ter,  comma  1,  del  decreto-legge  n.
113/2016 (convertito in legge n. 160/2016) nella parte in cui, per  i
nati nel 1958 e nel 1966, riconosce l'indennizzo solo dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del decreto  (21  agosto
2016), diversamente da quanto accade per i nati tra  il  1959  ed  il
1962, a cui spetta, secondo il regolamento di esecuzione dell'art. 2,
comma 363, legge n. 244/2007, «dalla data di entrata in vigore  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244» ovvero dal 1° gennaio 2008; 
        con il decreto legge n.  113/2016  il  legislatore,  come  si
evince dall'iter legislativo, ha preso atto  del  fatto  che  farmaci
contenenti  il   principio   attivo   del   talidomide   sono   stati
somministrati sia prima del 1959 che dopo il 1962 ed ha quindi voluto
sanare quella situazione di disuguaglianza che si era creata  tra  le
vittime degli effetti collaterali di tale farmaco assunto durante  la
gravidanza; 
        tuttavia,  nel  momento  in   cui   tali   soggetti   vengono
ragguagliati ed unificati dal  punto  di  vista  del  beneficio  loro
spettante, non vi e'  alcuna  ragione  che,  da  un  punto  di  vista
prettamente  giuridico,  giustifichi,  in   termini   economici,   la
disparita' di trattamento riservata ai nati nel 1958 o nel 1966  che,
diversamente dai nati tra  il  1959  ed  il  1962,  possono  ottenere
l'indennizzo solo dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del decreto-legge n. 113/2016; 
        cio', a maggior ragione, nel caso del Bonomelli che,  essendo
nato nel 1958, non ha alcun  onere  probatorio  dal  punto  di  vista
dell'accertamento del nesso casuale tra la patologia  e  l'assunzione
del talidomide da parte della madre, di fatto presunto; 
        pertanto,  il  legislatore  ha  tutelato  giuridicamente  due
situazioni identiche nei loro presupposti di fatto,  creando  tra  le
stese  un  divario  cosi'  ampio  da  risultare   ingiustificato   ed
irrazionale; 
        l'art.  21-ter,  comma  1,  del  decreto-legge  n.   113/2016
(convertito in legge n. 160/2016) nella parte in cui, per i nati  nel
1958 e nel 1966, riconosce l'indennizzo solo dalla data di entrata in
vigore della legge di  conversione  del  decreto  (21  agosto  2016),
diversamente da quanto accade per i nati tra il 1959 ed  il  1962,  a
cui  il  beneficio  spetta,  secondo  il  regolamento  di  esecuzione
dell'art. 2, comma 363, legge n. 244/2007, «dalla data di entrata  in
vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244» ovvero  dal  1°  gennaio
2008, appare quindi contrastante  con  l'art.  3  Cost.  secondo  cui
«tutti i cittadini hanno pari dignita' sociale e sono eguali  davanti
alla legge, senza distinzione di  sesso,  di  razza,  di  lingua,  di
religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e  sociali.
E'  compito  della  Repubblica  rimuovere  gli  ostacoli  di   ordine
economico  e  sociale,  che,  limitando  di  fatto  la   liberta'   e
l'eguaglianza dei cittadini,  impediscono  il  pieno  sviluppo  della
persona umana e l'effettiva  partecipazione  di  tutti  i  lavoratori
all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese»; 
        e' noto che  il  vaglio  di  legittimita'  della  norma  puo'
svolgersi anche attraverso il giudizio di ragionevolezza che,  «lungi
dal comportare  il  ricorso  a  criteri  di  valutazione  assoluti  e
astrattamente prefissati, si svolge attraverso ponderazioni  relative
alla proporzionalita' dei mezzi prescelti dal legislatore  nella  sua
insindacabile discrezionalita' rispetto alle  esigenze  obiettive  da
soddisfare o alle finalita'  che  intende  perseguire,  tenuto  conto
delle circostanze  e  delle  limitazioni  concretamente  sussistenti»
(Corte cost. sent. n. 172/1996); 
        tuttavia, nella  situazione  in  esame,  tenuto  conto  dello
specifico interesse in gioco, rappresentato dal diritto alla  salute,
diritto  irriducibile  e  protetto  dalla  Costituzione  come  ambito
inviolabile della dignita' umana, nonche' del fatto  che  la  lesione
dello  stesso  e'  imputabile  allo  Stato,  che  ha  consentito   la
commercializzazione di un farmaco altamente dannoso per il feto,  non
appaiono ravvisabili altri interessi costituzionalmente tutelati  che
possano giustificare, nell'ambito di un bilanciamento  di  interessi,
una  simile  compressione  di  tutela  nei  confronti  dei   soggetti
danneggiati dal talidomide nati nel 1958 o nel 1996 rispetto a quelli
nati tra il 1959 ed il 1962, considerato che il diritto  alla  salute
di tutti e' stato ugualmente leso in maniera irreparabile; 
        infine,   neppure   appare   invocabile   il   canone   della
compatibilita'  finanziaria,  atteso  l'esiguo  numero  dei  soggetti
potenzialmente  coinvolti  dalla  norma,  evincibile  dall'intervento
della  relatrice  Granaiola,  secondo  cui  «il   numero   di   nuovi
beneficiari non risulta molto elevato, essendo stimabile  nell'ordine
di alcune decine» (pag. 1415, nonche' pag. 30 del fascicolo  relativo
all'iter legislativo); 
        si rende quindi necessario investire la Corte  costituzionale
della questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  21-ter,
comma 1, del  decreto-legge  n.  113/2016  (convertito  in  legge  n.
160/2016) nella parte in cui,  per  i  nati  nel  1958  e  nel  1966,
riconosce l'indennizzo solo dalla data di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del decreto (21  agosto  2016),  norma  che,  in
virtu'  delle  considerazioni  sopra  esposte,  oltre  che  rilevante
nell'ambito  del  giudizio  instaurato  dal  ricorrente,  non  appare
manifestamente  infondata,  posto  che   la   norma   introduce   una
ingiustificata  ed  irragionevole  discriminazione  tra  i   soggetti
affetti dalla sindrome da talidomide nati negli anni 1958  e  1966  e
quelli nati tra il 1959 e 1962, in violazione dell'art. 3 Cost.; 
 
                              P. Q. M. 
 
    Il Tribunale di Bergamo,  in  funzione  di  giudice  del  lavoro,
sospende il giudizio e dispone la trasmissione degli atti alla  Corte
costituzionale, ordinando che, a cura della cancelleria,  l'ordinanza
di rimessione alla Corte costituzionale sia notificata alle parti  in
causa, al Presidente del Consiglio  dei  ministri  ed  ai  Presidenti
delle due Camere del Parlamento. 
 
        Bergamo, 7 dicembre 2016 
 
                  Il Giudice del lavoro: Bertoncini