N. 46 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 gennaio 2017
Ordinanza del 12 gennaio 2017 del Tribunale di Ivrea nel procedimento penale a carico di Z.P.S.. Processo penale - Giudizio immediato - Avviso all'imputato che ha facolta' di chiedere la sospensione del procedimento per messa alla prova entro quindici giorni dall'ultima notificazione del decreto - Mancata previsione. - Codice di procedura penale, art. 456, comma 2.(GU n.14 del 5-4-2017 )
TRIBUNALE DI IVREA Sezione penale Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Elena Stoppini Presidente, dott. Carlotta Pittaluga giudice, dott. Claudia Gemelli giudice. Vista l'eccezione di legittimita' costituzionale dell'art. 456, comma 2 del codice di procedura penale, proposta dalla difesa dell'imputato all'odierna udienza, nella parte in cui non prevede che il decreto di giudizio immediato debba contenere l'avviso della facolta' dell'imputato di presentare istanza di messa alla prova entro i termini di cui all'art. 464-bis, comma 2 del codice di procedura penale, osserva: 1) nei confronti di Z. P. S. e' stato emesso decreto di giudizio immediato in data 26 ottobre 2016 per il delitto di cui agli articoli 73, commi 4, 5 e 80, comma 1, lettera a), decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990. All'odierna udienza l'imputato ha depositato richiesta di messa alla prova allegando richiesta di elaborazione al programma trasmessa all'UEPE in data 11 gennaio 2017; 2) rilevanza della questione: sulla base della disciplina vigente l'istanza dovrebbe essere dichiarata inammissibile perche' tardiva (art. 464-bis, comma 2 del codice di procedura penale). Trattandosi infatti di giudizio immediato, l'istanza di messa alla prova avrebbe dovuto essere proposta a pena di inammissibilita', entro il termine di quindici giorni dalla notifica del decreto di giudizio immediato. Tuttavia, qualora l'eccezione dovesse essere accolta, l'imputato sarebbe in termini per richiedere l'ammissione alla messa alla prova, ravvisandosi un oggettivo collegamento tra l'omissione dell'avviso ed iI mancato esercizio delle facolta' cui l'avviso e' finalizzato. La questione ha pertanto indubbia rilevanza rispetto all'esito dell'odierno procedimento; 3) non manifesta infondatezza: come chiarito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 201 del 21 luglio 2016 in tema di decreto penale di condanna, «la richiesta di riti alternativi costituisce anch'essa una modalita', tra le piu' qualificanti, di esercizio del diritto di difesa. Di conseguenza si e' ritenuto che l'avviso all'imputato della possibilita' di richiedere i riti alternativi costituisca una garanzia essenziale per il godimento ad un diritto della difesa ... Il complesso dei principi ... sulle facolta' difensive per la richiesta di riti speciali non puo' non valere anche per il nuovo procedimento di messa alla prova. Per consentirgli di determinarsi correttamente nelle sue scelte difensive occorre pertanto che all'imputato, come avviene per gli altri riti speciali, sia dato avviso della facolta' di richiederlo».
P.Q.M. Visti gli articoli 134 Cost. e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 456, comma 2, del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che il decreto di giudizio immediato debba contenere l'avviso all'imputato che ha la facolta' di chiedere la sospensione del procedimento per messa la prova entro quindici giorni dall'ultima notificazione all'imputato o al difensore. Sospende il giudizio in corso. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina la notificazione della presente ordinanza a cura della cancelleria al Presidente del Consiglio dei ministri e la sua comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Ivrea, 12 gennaio 2017 Il Presidente: Stoppini I Giudici: Pittaluga - Gemelli