N. 46 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 gennaio 2017
Ordinanza del 12 gennaio 2017 del Tribunale di Ivrea nel procedimento penale a carico di Z.P.S.. Processo penale - Giudizio immediato - Avviso all'imputato che ha facolta' di chiedere la sospensione del procedimento per messa alla prova entro quindici giorni dall'ultima notificazione del decreto - Mancata previsione. - Codice di procedura penale, art. 456, comma 2.(GU n.14 del 5-4-2017 )
TRIBUNALE DI IVREA
Sezione penale
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei
magistrati: dott. Elena Stoppini Presidente, dott. Carlotta Pittaluga
giudice, dott. Claudia Gemelli giudice.
Vista l'eccezione di legittimita' costituzionale dell'art. 456,
comma 2 del codice di procedura penale, proposta dalla difesa
dell'imputato all'odierna udienza, nella parte in cui non prevede che
il decreto di giudizio immediato debba contenere l'avviso della
facolta' dell'imputato di presentare istanza di messa alla prova
entro i termini di cui all'art. 464-bis, comma 2 del codice di
procedura penale, osserva:
1) nei confronti di Z. P. S. e' stato emesso decreto di
giudizio immediato in data 26 ottobre 2016 per il delitto di cui agli
articoli 73, commi 4, 5 e 80, comma 1, lettera a), decreto del
Presidente della Repubblica n. 309/1990. All'odierna udienza
l'imputato ha depositato richiesta di messa alla prova allegando
richiesta di elaborazione al programma trasmessa all'UEPE in data 11
gennaio 2017;
2) rilevanza della questione: sulla base della disciplina
vigente l'istanza dovrebbe essere dichiarata inammissibile perche'
tardiva (art. 464-bis, comma 2 del codice di procedura penale).
Trattandosi infatti di giudizio immediato, l'istanza di messa alla
prova avrebbe dovuto essere proposta a pena di inammissibilita',
entro il termine di quindici giorni dalla notifica del decreto di
giudizio immediato. Tuttavia, qualora l'eccezione dovesse essere
accolta, l'imputato sarebbe in termini per richiedere l'ammissione
alla messa alla prova, ravvisandosi un oggettivo collegamento tra
l'omissione dell'avviso ed iI mancato esercizio delle facolta' cui
l'avviso e' finalizzato. La questione ha pertanto indubbia rilevanza
rispetto all'esito dell'odierno procedimento;
3) non manifesta infondatezza: come chiarito dalla Corte
costituzionale con la sentenza n. 201 del 21 luglio 2016 in tema di
decreto penale di condanna, «la richiesta di riti alternativi
costituisce anch'essa una modalita', tra le piu' qualificanti, di
esercizio del diritto di difesa. Di conseguenza si e' ritenuto che
l'avviso all'imputato della possibilita' di richiedere i riti
alternativi costituisca una garanzia essenziale per il godimento ad
un diritto della difesa ... Il complesso dei principi ... sulle
facolta' difensive per la richiesta di riti speciali non puo' non
valere anche per il nuovo procedimento di messa alla prova. Per
consentirgli di determinarsi correttamente nelle sue scelte difensive
occorre pertanto che all'imputato, come avviene per gli altri riti
speciali, sia dato avviso della facolta' di richiederlo».
P.Q.M.
Visti gli articoli 134 Cost. e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87.
Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 456, comma 2, del codice di
procedura penale nella parte in cui non prevede che il decreto di
giudizio immediato debba contenere l'avviso all'imputato che ha la
facolta' di chiedere la sospensione del procedimento per messa la
prova entro quindici giorni dall'ultima notificazione all'imputato o
al difensore.
Sospende il giudizio in corso.
Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale.
Ordina la notificazione della presente ordinanza a cura della
cancelleria al Presidente del Consiglio dei ministri e la sua
comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
Ivrea, 12 gennaio 2017
Il Presidente: Stoppini
I Giudici: Pittaluga - Gemelli