N. 21 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 16 febbraio 2017

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria  il  24  febbraio  2017  (della  Regione  autonoma  della
Sardegna). 
 
Bilancio e contabilita' pubblica - legge di  bilancio  2017  -  Norme
  concernenti la rideterminazione del livello  di  finanziamento  del
  fabbisogno sanitario nazionale standard per gli  anni  2017-2018  e
  determinazione per l'anno  2019;  la  sottoscrizione  entro  il  31
  gennaio 2017 di accordi  tra  lo  Stato  e  le  Regioni  a  statuto
  speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano per  assicurare
  gli effetti finanziari, nonche', per le Regioni a statuto speciale,
  del contributo a loro  carico  previsto  dall'intesa  sancita  l'11
  febbraio 2016 in sede di Conferenza permanente per i  rapporti  tra
  lo Stato, le Regioni e le Province autonome di  Trento  e  Bolzano;
  l'estensione all'anno 2020 del contributo alla finanza  pubblica  a
  carico delle Regioni e delle  Province  autonome  di  Trento  e  di
  Bolzano gia' previsto dall'art. 1, comma 680, della  legge  n.  208
  del 2015; la previsione che, a decorrere dall'anno 2017, una  quota
  del livello del finanziamento del  fabbisogno  sanitario  nazionale
  standard cui concorre  lo  Stato  e'  destinata  al  rimborso  alle
  Regioni per l'acquisto di farmaci innovativi, di farmaci oncologici
  innovativi e di  vaccini,  ricompresi  nel  nuovo  piano  nazionale
  vaccini (NPNV), nonche' al rimborso  alle  Regioni  per  gli  oneri
  derivanti  dai  processi  di  assunzione  e   stabilizzazione   del
  personale  del  Servizio  sanitario  nazionale  e  l'assunzione  di
  ulteriori risorse umane. 
- Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello  Stato
  per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il  triennio
  2017-2019), art. 1, commi 392, 393, 394, 397, 400, 401, 408, 409  e
  528 [modificativo dell'art. 1, comma 680, della legge  28  dicembre
  2015, n. 208 ("Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale
  e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)")]. 
(GU n.15 del 12-4-2017 )
    Ricorso per  la  Regione  Autonoma  della  Sardegna  (cod.  fisc.
80002870923) con sede legale in 09123 Cagliari (CA), viale Trento, n.
69, in persona del vicepresidente pro tempore  prof.  Raffaele  Paci,
giusta decreto n. 101  dell'11  agosto  2014,  in  forza  di  procura
speciale a margine del presente atto  rappresentata  e  difesa  dagli
avv.ti  Alessandra  Camba   (cod.   fisc.   CMBLSN57D49B354X;   posta
elettronica   certificata:    acamba@pec.regione.sardegna.it;    fax:
070.6062418) e prof. Massimo Luciani (cod.  fisc.:  LCNMSM52L23H501G;
fax:      06.90236029;      posta       elettronica       certificata
massimoluciani@ordineavvocatiroma.org),   elettivamente   domiciliata
presso lo Studio del secondo in  00153  Roma,  Lungotevere  Raffaello
Sanzio, n. 9; contro il Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  in
persona del Presidente del Consiglio  pro  tempore,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la  cui  sede  in
00186  Roma  e'   domiciliato   ex   lege,   per   la   dichiarazione
dell'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 392, 393,  394,
397, 400, 401, 408, 409 e 528, della legge 11 dicembre 2016, n.  232,
recante «bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2017 e bilancio pluriennale per il  triennio  2017-2019»,  pubblicato
nella Gazzetta  Ufficiale  21  dicembre  2016,  n.  297,  supplemento
ordinario. 
 
                              F a t t o 
 
    1. Con ricorso iscritto al R. Ric. n. 13  del  2016,  la  Regione
Autonoma della Sardegna ha impugnato i commi  680  e  711  dell'unico
articolo della legge di stabilita' per il  2016,  legge  n.  208  del
2015. Rileva per il presente giudizio il comma 680, in cui si dispone
quanto segue: «le regioni e le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, in conseguenza dell'adeguamento dei  propri  ordinamenti  ai
principi di coordinamento della finanza pubblica di cui alla presente
legge e a valere sui risparmi derivanti dalle  disposizioni  ad  esse
direttamente applicabili ai sensi dell'art. 117, secondo comma, della
Costituzione, assicurano un contributo alla finanza pubblica  pari  a
3.980 milioni di euro per l'anno 2017 e a 5.480 milioni di  euro  per
ciascuno degli anni 2018 e 2019, in ambiti di  spesa  e  per  importi
proposti, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, in  sede
di autocoordinamento dalle regioni e province autonome  medesime,  da
recepire  con  intesa  sancita  dalla  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano, entro il 31 gennaio di ciascun anno. In assenza  di  tale
intesa entro i predetti  termini,  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  da  adottare,  previa  deliberazione   del
Consiglio  dei  ministri,  entro  venti  giorni  dalla  scadenza  dei
predetti termini, i richiamati importi sono assegnati  ad  ambiti  di
spesa ed attribuiti alle singole regioni e province autonome, tenendo
anche  conto  della  popolazione  residente  e  del   PIL,   e   sono
rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti  individuati  e
le modalita' di acquisizione delle  risorse  da  parte  dello  Stato,
considerando anche le risorse destinate al finanziamento corrente del
Servizio sanitario nazionale. Fermo restando il concorso  complessivo
di cui al primo periodo, il contributo di ciascuna autonomia speciale
e' determinato previa intesa con ciascuna delle stesse. Le regioni  e
le  province  autonome  di  Trento  e  di   Bolzano   assicurano   il
finanziamento dei livelli essenziali di assistenza come eventualmente
rideterminato ai sensi del presente comma e dei commi da  681  a  684
del presente articolo e dell'art. 1, commi da 400 a 417, della  legge
23 dicembre 2014, n. 190. Per la regione Trentino Alto Adige e per le
province autonome di Trento e di Bolzano l'applicazione del  presente
comma avviene nel rispetto dell'Accordo sottoscritto tra il Governo e
i predetti enti in data 15 ottobre 2014,  e  recepito  con  legge  23
dicembre 2014, n. 190, con il  concorso  agli  obiettivi  di  finanza
pubblica previsto dai commi da 406 a 413 dell'art. 1  della  medesima
legge». 
    La Regione Sardegna ha impugnato il suddetto comma  680,  perche'
violativo: 
        delle  disposizioni  statutarie  che   tutelano   l'autonomia
finanziaria regionale (articoli 7, 8, 54 e 56 dello Statuto); 
        delle disposizioni costituzionali che riconoscono l'autonomia
speciale della Regione Sardegna e le sue attribuzioni  nella  materia
della finanza pubblica (articoli 5, 116, 117 e 119, Cost.); 
        del principio di tutela dell'affidamento  (articoli  6  e  13
della CEDU, in riferimento all'art. 117 Cost.); 
        delle disposizioni della legge «organica» di  attuazione  del
principio di equilibrio di bilancio per le Autonomie speciali (art. 9
della legge n. 243 del 2012) e, di conseguenza, dell'art. 81 Cost.; 
        degli accordi di finanza pubblica  intervenuti  tra  Stato  e
Regione e, di conseguenza, del principio  di  ragionevolezza  nonche'
del giudicato costituzionale (art. 4  dell'accordo  tra  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e la Regione  Sardegna  in  materia  di
finanza pubblica, sottoscritto in data  21  luglio  2014  e  recepito
dall'art. 42, commi da 9 a 12, del decreto-legge 12  settembre  2014,
n. 133, conv. in legge 11 novembre 2014, n. 164; degli articoli  3  e
136 Cost.). 
    Il  ricorso  e'  tuttora  pendente,  in  attesa   di   fissazione
dell'udienza di discussione. 
    2. Nelle more, lo Stato ha formulato la proposta  di  intesa  per
l'attuazione del suddetto comma 680, nonche' dei successivi commi 682
e 683, che regolano i contributi di finanza  pubblica  relativi  alle
sole Regioni ordinarie. Tale intesa e' stata  approvata  in  data  11
febbraio 2016. Ivi si prevede che il contributo di  finanza  pubblica
previsto dal comma 680 fosse scontato attraverso  una  riduzione  del
Fabbisogno sanitario nazionale, rideterminato in 113.063  milioni  di
euro per il 2017 e in 114.998 milioni di euro per il 2018. 
    Per quanto concerne la parte del contributo di finanza pubblica a
carico delle Autonomie speciali,  nell'intesa  si  prevedeva  che  il
riparto e le modalita' di corresponsione  da  parte  delle  autonomie
speciali fossero specificate tramite distinte intese  bilaterali  tra
ciascuna regione o provincia autonoma entro il 15 marzo 2016. 
    Ove tali intese non fossero state  stipulate  entro  il  predetto
termine, l'accordo in esame stabiliva che il livello  del  Fabbisogno
sanitario nazionale venisse ridotto al fine di assicurare gli effetti
globali di finanza pubblica previsti dal comma 680. 
    In sede di  autocoordinamento  tra  le  regioni,  dunque,  si  e'
stabilito di impiegare il Fabbisogno  sanitario  nazionale  come  una
sorta di «camera di compensazione» per assicurare nel caso non  fosse
maturato l'accordo sul riparto della quota di contributo  di  finanza
pubblica relativa alle autonomie speciali. 
    3. E' in questo contesto che si inseriscono le disposizioni della
legge n. 232 del 2016, qui impugnate. 
    3.1. L'art. 1, comma 392, dispone che «Per gli anni 2017 e  2018,
il livello  del  finanziamento  del  fabbisogno  sanitario  nazionale
standard cui concorre lo Stato, indicato dall'intesa sancita in  sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano dell'11 febbraio 2016  (Rep.
Atti n. 21/CSR), in attuazione dell'art. 1, comma 680, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, e' rideterminato  rispettivamente  in  113.000
milioni di euro e in 114.000 milioni di  euro.  Per  l'anno  2019  il
livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard
cui concorre lo Stato e' stabilito in 115.000  milioni  di  euro.  Le
regioni a statuto speciale e le province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano assicurano  gli  effetti  finanziari  previsti  dal  presente
comma, mediante la sottoscrizione di singoli accordi con lo Stato, da
stipulare entro il 31 gennaio 2017.  Per  la  regione  Trentino  Alto
Adige  e  per  le  province  autonome  di   Trento   e   di   Bolzano
l'applicazione del presente comma avviene nel  rispetto  dell'accordo
sottoscritto tra il Governo e i predetti enti in data 15 ottobre 2014
e recepito con legge 23 dicembre 2014, n. 190, con il  concorso  agli
obiettivi di finanza  pubblica  previsto  dai  commi  da  406  a  413
dell'art. 1 della medesima legge». 
    Il successivo comma 394 aggiunge che, «Con i medesimi accordi  di
cui al  comma  392  le  regioni  a  statuto  speciale  assicurano  il
contributo a loro carico previsto dall'intesa dell'11 febbraio  2016;
decorso il termine del  31  gennaio  2017,  all'esito  degli  accordi
sottoscritti, il Ministro dell'economia e delle finanze, di  concerto
con il Ministro della salute, entro i successivi trenta  giorni,  con
proprio decreto attua quanto previsto per gli anni 2017 e  successivi
dalla citata intesa dell'11 febbraio 2016, al fine  di  garantire  il
conseguimento dell'obiettivo programmatico di finanza pubblica per il
settore sanitario». 
    Con queste disposizioni il legislatore statale ha: 
        rideterminato in  diminuzione  il  livello  di  finanziamento
statale del fabbisogno sanitario nazionale; 
        ha previsto che le Autonomie speciali sopportino  l'onere  di
tale  manovra  secondo  quanto  previsto  da  ulteriori  accordi   da
stipulare con lo Stato; 
        ha imposto  alle  Autonomie  speciali  di  assicurare  con  i
medesimi  accordi  il  contributo  al  conseguimento   dell'obiettivo
programmatico di finanza pubblica per il settore sanitario,  indicato
nell'intesa dell'11 febbraio 2016. 
    3.2. Con ulteriori disposizioni, poi, il legislatore  statale  ha
regolato alcuni ulteriori profili della materia. 
    Il comma 393 stabilisce che,  «a  decorrere  dall'anno  2017  una
quota  del  livello  del  finanziamento  del   fabbisogno   sanitario
nazionale standard cui concorre lo Stato ai sensi del comma 392, pari
a 1.000 milioni di euro, e' destinata alle finalita' di cui ai  commi
400, 401, 408 e 409». 
    Il successivo comma 397 prevede che, «in considerazione di quanto
previsto dall'art. 21, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016,  n.
113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160
(1) , e di quanto convenuto nell'intesa sancita in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano  il  2  luglio  2015  (Rep.  Atti  n.
113/CSR), fermi restando gli equilibri di finanza pubblica previsti a
legislazione  vigente,  al  governo  del  settore   farmaceutico   si
applicano i commi da 398 a 407 del presente articolo». 
    I commi 400 e 401  istituiscono  due  fondi  separati  di  €  500
milioni l'anno nello stato di previsione del Ministero della  salute,
destinati al rimborso alle Regioni per l'acquisto rispettivamente dei
medicinali innovativi e dei medicinali oncologici innovativi. 
    Il comma 405 dispone che le risorse dei fondi di cui ai commi 400
e 401 siano «versate in favore  delle  regioni  in  proporzione  alla
spesa sostenuta dalle regioni medesime per l'acquisto dei  medicinali
di cui ai citati commi 400 e 401, secondo  le  modalita'  individuate
con apposito decreto del Ministro della salute, di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano». 
    Il  comma  408,  introduce  una  «una  specifica  finalizzazione»
nell'ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale,  pari
a 100 milioni di euro per l'anno 2017, a  127  milioni  di  euro  per
l'anno 2018 e a 186 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019,  «per
il concorso al  rimborso  alle  regioni  per  l'acquisto  di  vaccini
ricompresi nel nuovo piano nazionale vaccini (NPNV) di cui all'intesa
sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  il  7
settembre 2016 (Rep. Atti n. 157/ CSR)», con la precisazione che  «le
somme di cui al presente comma sono ripartite a favore delle  regioni
sulla base dei criteri individuati con intesa da sancire in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 gennaio 2017». 
    Il comma 409, infine, vincola una  quota  del  finanziamento  del
Servizio sanitario nazionale pari a 75 milioni  di  euro  per  l'anno
2017 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, al  concorso
al rimborso alle Regioni per gli  oneri  derivanti  dai  processi  di
assunzione e stabilizzazione del  personale  del  Servizio  sanitario
nazionale. Anche queste somme «sono ripartite a favore delle  regioni
sulla base dei criteri individuati con intesa da sancire in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 gennaio 2017». 
    In altri termini, ai sensi dei commi 393  sgg.,  ora  richiamati,
una parte del  finanziamento  statale  al  fondo  per  il  fabbisogno
nazionale e' vincolato per specifici obiettivi che tutte  le  Regioni
devono perseguire. I beneficiari di quelle  somme,  pero',  rimangono
gli enti che ordinariamente partecipano al riparto delle risorse  per
la copertura del fabbisogno sanitario nazionale. 
    3.3. Infine, va dato conto del fatto che il comma 528 dell'art. 1
della  legge  censurata  ha  modificato  il  comma  680  dell'art.  1
della legge n. 208  del  2015,  sostituendo,  al  primo  periodo,  le
parole: «2018 e 2019» con le seguenti: «2018, 2019 e 2020». Lo stesso
comma, poi,  al  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  «modalita'  di
acquisizione delle risorse da parte dello  Stato,»,  ha  aggiunto  le
seguenti: «inclusa la possibilita' di prevedere versamenti  da  parte
delle regioni interessate,». 
    La vigente  formulazione  del  citato  comma  680  e'  dunque  la
seguente: «Le regioni e le Province Autonome di Trento e di  Bolzano,
in conseguenza dell'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi di
coordinamento della finanza pubblica di cui alla presente legge  e  a
valere sui risparmi derivanti dalle disposizioni ad esse direttamente
applicabili  ai   sensi   dell'art.   117,   secondo   comma,   della
Costituzione, assicurano un contributo alla finanza pubblica  pari  a
3.980 milioni di euro per l'anno 2017 e a 5.480 milioni di  euro  per
ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020,  in  ambiti  di  spesa  e  per
importi proposti, nel rispetto dei livelli essenziali di  assistenza,
in sede  di  autocoordinamento  dalle  regioni  e  province  autonome
medesime, da recepire con intesa sancita dalla Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  Province  Autonome  di
Trento e di Bolzano, entro il 31 gennaio di ciascun anno. In  assenza
di tale intesa entro i predetti termini, con decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri, da  adottare,  previa  deliberazione  del
Consiglio  dei  ministri,  entro  venti  giorni  dalla  scadenza  dei
predetti termini, i richiamati importi sono assegnati  ad  ambiti  di
spesa ed attribuiti alle singole regioni e province autonome, tenendo
anche  conto  della  popolazione  residente  e  del   PIL,   e   sono
rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti  individuati  e
le modalita' di acquisizione delle  risorse  da  parte  dello  Stato,
inclusa la  possibilita'  di  prevedere  versamenti  da  parte  delle
regioni interessate,  considerando  anche  le  risorse  destinate  al
finanziamento  corrente  del  Servizio  sanitario  nazionale.   Fermo
restando  il  concorso  complessivo  di  cui  al  primo  periodo,  il
contributo di  ciascuna  autonomia  speciale  e'  determinato  previa
intesa con ciascuna delle stesse. Le regioni e le  province  autonome
di Trento e  di  Bolzano  assicurano  il  finanziamento  dei  livelli
essenziali di assistenza come eventualmente  rideterminato  ai  sensi
del presente comma e dei commi da 681 a 684 del presente  articolo  e
dell'art. 1, commi da 400 a 417, della legge  23  dicembre  2014,  n.
190. Per la Regione Trentino-Alto Adige e per le province autonome di
Trento e di Bolzano l'applicazione del  presente  comma  avviene  nel
rispetto dell'Accordo sottoscritto tra il Governo e i  predetti  enti
in data 15 ottobre 2014, e recepito con legge 23  dicembre  2014,  n.
190, con il concorso agli obiettivi di finanza pubblica previsto  dai
commi da 406 a 413 dell'art. 1 della medesima legge». 
    Le  disposizioni  indicate  in  epigrafe   sono   illegittime   e
gravemente lesive delle attribuzioni costituzionali della ricorrente,
che ne chiede la declaratoria d'incostituzionalita'  per  i  seguenti
motivi di 
 
                            D i r i t t o 
 
    Premessa. Come si e' illustrato in narrativa, il presente ricorso
ha ad oggetto una pluralita' di disposizioni  che,  seppur  distinte,
rappresentano momenti collegati di una vicenda unitaria. Con la legge
di stabilita' per il 2015, infatti, il legislatore statale ha imposto
un  contributo  di  finanza  pubblica  particolarmente  gravoso  alle
regioni (ordinarie e speciali) e alle  province  autonome,  indicando
che tale contributo poteva essere sostenuto anche  in  considerazione
delle «risorse  destinate  al  finanziamento  corrente  del  Servizio
sanitario nazionale». Proprio  lo  strumento  del  finanziamento  del
Servizio sanitario nazionale e' stato utilizzato  per  assicurare  il
contributo di finanza pubblica cosi' imposto da  parte  dello  Stato.
Con la legge di bilancio 2016 il legislatore statale ha invertito  le
modalita' di intervento: ha ridotto ope legis  il  finanziamento  del
fabbisogno sanitario nazionale,  obbligando  le  Regioni  autonome  a
stipulare intese mediante  le  quali  ripartire  l'onere  finanziario
connesso a tale riduzione. Inoltre, ha «cristallizzato»  gli  effetti
finanziari derivanti dall'intesa (episodica e puntuale) di attuazione
dell'art. 1, comma 680, della legge n. 208  del  2015  in  capo  alle
Autonomie speciali. 
    A tali previsioni si aggiunge  l'estensione  per  un  altro  anno
(ossia fino al 2020) del contributo di finanza pubblica gia' disposto
con l'art. 1, comma 680, della legge n. 208 del 2015, gia'  censurato
con il ricorso iscritto al R. Ric. n. 13 del 2016 di  codesta  ecc.ma
Corte. 
    1. Quanto all'art. 1, commi  392,  394  e  528,  della  legge  11
dicembre 2016, n. 232. Violazione degli articoli 7, 8, 54 e 56  dello
Statuto della Regione autonoma della Sardegna, degli articoli 5, 116,
117 e 119, Cost., degli articoli 6 e 13  della  CEDU  e  dell'art.  9
della legge  n.  243  del  2012,  anche  in  riferimento  all'art.  4
dell'accordo tra il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  la
Regione Sardegna in materia di finanza pubblica, sottoscritto in data
21 luglio 2014; agli articoli 3, 81 e 136 Cost. e all'art. 42,  commi
da 9 a 12, del decreto-legge 12 settembre  2014,  n.  133,  conv.  in
legge 11 novembre 2014, n. 164. Come si e' gia' detto in narrativa, i
commi 392 e 394 della legge n. 232 del 2016 stabiliscono un onere  di
finanza pubblica in capo alle regioni,  direttamente  collegato  alla
riduzione  del  finanziamento  statale   del   fabbisogno   sanitario
nazionale per il 2017. Alle regioni autonome, infatti, e' imposto  un
duplice fardello: 
        ai  sensi  del  comma  394   devono   garantire   l'obiettivo
programmatico di finanza pubblica per il settore sanitario  stabilito
nell'intesa dell'11 febbraio 2016; 
        ai  sensi  del  comma  392  devono  garantire  un   ulteriore
contributo di 63 milioni di euro per l'anno 2017 e di 998 milioni  di
euro per l'anno 2018. 
    L'ammontare complessivo di tale contributo, che non  puo'  essere
modificato  dalle  Autonomie  speciali,  e'  ripartito  tra  ciascuna
regione e provincia autonoma tramite un'intesa. 
    Tale intesa, che si vuole stipulata entro  il  31  gennaio  2017,
deve comunque garantire gli effetti finanziari  della  determinazione
assunta  da   tutte   le   autonomie   territoriali   «in   sede   di
autocoordinamento» con l'intesa dell'11 febbraio 2016. 
    Anche in questo caso, come gia' era stato previsto  dall'art.  1,
comma 680, della legge n. 208 del 2015, l'ultimo  periodo  del  comma
392 detta  disposizioni  di  favore  per  la  sola  Regione  Autonoma
Trentino-Alto Adige e per  le  due  Province  autonome  di  Trento  e
Bolzano, stabilendo che «per la regione Trentino-Alto Adige e per  le
province autonome di Trento e di Bolzano l'applicazione del  presente
comma avviene nel rispetto dell'accordo sottoscritto tra il Governo e
i predetti enti in data 15 ottobre 2014,  e  recepito  con  legge  23
dicembre 2014, n. 190, con il  concorso  agli  obiettivi  di  finanza
pubblica previsto dai commi da 406 a 413 dell'art. 1  della  medesima
legge». 
    Il comma 528, poi, estende  al  2020  il  contributo  di  finanza
pubblica gia' previsto dall'art. 1, comma 680, della legge n. 208 del
2015. L'ammontare di tale contributo, non modificabile dalle Regioni,
e' ripartito  tra  ciascuna  Regione  e  Provincia  autonoma  tramite
un'intesa che recepisce le  determinazioni  assunte  dalle  autonomie
territoriali «in sede di autocoordinamento». In caso di inerzia delle
Regioni,  la  legge  attribuisce  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,   la
fissazione del riparto, sulla  base  dei  criteri  generali  previsti
dalla legge. 
    L'intesa tra le  Regioni  e  le  Province  autonome,  dunque,  e'
preordinata al solo riparto dell'onere tra le autonomie, alle  quali,
pero', si ribadisce, non e' riconosciuto alcun potere  di  intervento
sul quantum complessivo  del  contributo.  Cio'  e'  tanto  vero  che
l'intesa dell'11  febbraio  2016  non  ha  in  alcun  modo  messo  in
discussione la dimensione del contributo di finanza pubblica previsto
dal legislatore statale. 
    Infine, va ricordato che l'ultimo periodo del comma 680 dell'art.
1 della legge n. 208  del  2015,  novellato  dalla  disposizione  qui
impugnata, reca la clausola di maggior favore  per  la  sola  Regione
Autonoma Trentino-Alto Adige e per le due Province autonome di Trento
e Bolzano, in tutto identica a quella sopra gia' riportata. 
    In conclusione, appare evidente  che  i  commi  392,  394  e  528
dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, anche in combinato  disposto
con il gia' impugnato comma 680 dell'art. 1 della legge  n.  208  del
2015, determinano un unico contributo di finanza pubblica, che  grava
sulle autonomie speciali secondo il meccanismo  sopra  indicato.  Per
tale ragione saranno trattati congiuntamente. 
    1.1. Come gia' indicato nel ricorso avverso l'art. 1, comma  680,
della legge n. 208 del 2015, anche la Regione Sardegna, cosi' come la
Regione Trentino-Alto Adige e le due Province autonome, ha stipulato,
in data 21 luglio 2014, un accordo con lo  Stato,  che  disciplina  i
reciproci rapporti  economico-finanziari  all'interno  della  cornice
disegnata dagli articoli 7 e 8 dello Statuto. Tale accordo  e'  stato
stipulato sulla base delle  chiare  indicazioni  fornite  da  codesta
ecc.ma Corte costituzionale  nel  contenzioso  sulla  c.d.  «vertenza
entrate». 
    Nella sentenza n. 118 del 2012, che ha  scrutinato  il  conflitto
tra l'odierna ricorrente e lo Stato sorto a seguito del  diniego  del
Ministero dell'economia e delle finanze alla proposta di accordo  sul
contenuto del patto di stabilita', la Corte  richiamo'  le  parti  in
causa ad articolare i propri rapporti finanziari nel rispetto del «il
criterio del previo confronto  e  della  progressiva  negoziazione  e
specificazione delle singole clausole dell'accordo stesso tra regione
e Stato», specificando che  il  contenuto  dell'accordo  deve  essere
compatibile «con il rispetto degli obiettivi del patto di stabilita'»
e deve anche essere «conforme e congruente con  le  norme  statutarie
della  Regione,  ed  in  particolare  con  l'art.  8  dello   statuto
modificato  -  per  effetto  del  meccanismo   normativo   introdotto
dall'art. 54 dello statuto stesso - dall'art.  1,  comma  834,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296», che «ha rideterminato e quantificato
le entrate tributarie e la loro misura di  pertinenza  della  Regione
autonoma Sardegna», norme che «costituiscono, nel loro complesso,  il
quadro  normativo  di  riferimento  della  finanza  regionale   della
Sardegna». 
    Nella successiva sentenza n. 95 del 2013, scrutinando un  secondo
conflitto  concernente  l'effettiva  liquidazione  in  favore   della
Regione Sardegna delle quote di compartecipazione al gettito  di  cui
all'art. 8 dello Statuto,  1'ecc.ma  Corte  richiamo'  nuovamente  lo
Stato a rispettare, nell'ambito del principio pattizio, la  sfera  di
autonomia  economico-finanziaria  della   Regione,   ricordando   che
«l'inerzia statale troppo a lungo ha fatto  permanere  uno  stato  di
incertezza  che  determina   conseguenze   negative   sulle   finanze
regionali,  alle  quali  occorre   tempestivamente   porre   rimedio,
trasferendo, senza ulteriore indugio, le risorse determinate a  norma
dello statuto», anche in ragione del fatto che «il ritardo accumulato
sta determinando una emergenza finanziaria in Sardegna». 
    Tali ripetute sollecitazioni all'accordo tra le parti sono  state
ribadite nella sentenza n. 155 del 2015, in  cui  l'ecc.ma  Corte  ha
richiamato l'esigenza di una «permanente interlocuzione tra  Stato  e
autonomie speciali  per  quanto  attiene  ai  profili  perequativi  e
finanziari  del  federalismo   fiscale»   (profili   inscindibilmente
connessi a quelli qui in esame), imponendo di raggiungere un  accordo
sulle questioni allora oggetto di causa (segnatamente: la  disciplina
dell'IMU e i relativi effetti finanziari sugli enti territoriali), al
fine di evitare che «gli effetti discorsivi  conseguenti  al  mancato
rispetto dello schema pattizio possano consolidarsi  in  un  contesto
non conforme ne' alla salvaguardia delle autonomie speciali ne'  agli
equilibri della finanza pubblica». 
    1.2. L'art. 3 dell'accordo  stipulato  in  data  21  luglio  2014
stabilisce che la Regione Sardegna, a partire dal 2015, partecipa  al
conseguimento degli  obiettivi  di  finanza  pubblica  attraverso  il
rispetto del principio di equilibrio di bilancio, ai sensi  dell'art.
9 della legge n. 243  del  2012.  Contestualmente,  lo  Stato  si  e'
obbligato a rideterminare i contributi di finanza pubblica  a  carico
della Regione Sardegna gia' disposti dalla legislazione  vigente  per
l'anno 2014 (i quali costituiscono  la  base  per  la  determinazione
dell'obiettivo  del  patto  di  stabilita'   anche   per   gli   anni
successivi). 
    Come e' ampiamente noto a codesta  ecc.ma  Corte  costituzionale,
proprio in considerazione della determinazione pattizia dei  rapporti
economico-finanziari,  la  Regione   Autonoma   della   Sardegna   ha
rinunciato  al  vasto  contenzioso  costituzionale  ancora  pendente,
concernente la c.d. «vertenza entrate» (cfr. le pronunce Corte cost.,
numeri 19, 62, 63, 65, 68, 77, 239, 258, 263 e 268 del 2015). 
    Alcune clausole dell'accordo, per converso, sono  state  recepite
dallo Stato tramite la loro trasposizione nell'art. 42,  commi  9-12,
del decreto-legge n. 133 del 2014. Ivi si prevede quanto segue: 
        «9. Al fine di  assicurare  il  concorso  agli  obiettivi  di
finanza  pubblica,  in  applicazione  della   normativa   vigente   e
dell'Accordo  sottoscritto  il  21  luglio  2014  fra   il   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  ed  il  Presidente  della   Regione
Sardegna, l'obiettivo di patto di stabilita'  interno  della  Regione
Sardegna, di cui al comma 454 dell'art. 1  della  legge  24  dicembre
2012, n. 228, e' determinato in 2.696  milioni  di  euro  per  l'anno
2014. Dall'obiettivo 2014 sono escluse le sole spese  previste  dalla
normativa statale vigente e le spese  per  i  servizi  ferroviari  di
interesse regionale e locale erogati da Trenitalia s.p.a. 
        10. A decorrere dall'anno 2015 la Regione  Sardegna  consegue
il pareggio di bilancio come definito dall'art. 9 della legge n.  243
del 2012. A decorrere dal 2015 alla Regione Sardegna non si applicano
il limite di spesa di cui al comma 454 dell'art.  1  della  legge  24
dicembre 2012, n. 228 e  le  disposizioni  in  materia  di  patto  di
stabilita' interno in contrasto con il pareggio di bilancio di cui al
primo  periodo.  Restano  ferme  le  disposizioni   in   materia   di
monitoraggio, certificazione e sanzioni previsti dai commi 460, 461 e
462 dell'art. 1 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 228. 
        11. Non si applica  alla  Regione  Sardegna  quanto  disposto
dagli ultimi due periodi del comma 454 dell'art.  1  della  legge  24
dicembre 2012, n. 228. 
        12. La Regione Sardegna nel 2014  non  puo'  impegnare  spese
correnti, al netto delle spese per la sanita',  in  misura  superiore
all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati  nel
triennio 2011-2013. Nell'ambito della certificazione di cui al  comma
461 dell'art. 11 della legge 24 dicembre 2012,  n.  228,  la  regione
comunica al Ministero dell'economia e delle finanze il  rispetto  del
predetto limite». 
    1.3. Con le disposizioni  impugnate  il  legislatore  statale  ha
disatteso  un  preciso  impegno   giuridico   assunto   nelle   forme
dell'accordo di finanza pubblica (peraltro redatto - si  consenta  di
osservare  -  praticamente  «sotto   dettatura»   dell'ecc.ma   Corte
costituzionale), atteso che: 
        impone nuovi contributi di finanza pubblica  a  carico  della
Regione  Sardegna,  senza  far  precedere  tale  imposizione  da  una
regolazione pattizia dei rapporti tra lo Stato e la regione; 
        impone alla Regione Sardegna di conseguire risparmi di  spesa
in settori che sono definiti non in via autonoma dalla regione bensi'
con decisione assunta dalle altre regioni e  province  autonome  (che
cosi'  si  trovano  ad  avere   un   titolo   per   ingerirsi   nelle
determinazioni di bilancio della Regione Autonoma della  Sardegna)  o
addirittura dello Stato; 
        salvaguardando  (in  via  diretta   o   pel   tramite   della
novellazione del comma 680 dell'art. 1 della legge n. 208  del  2015)
solamente l'accordo stipulato tra lo Stato e la Regione Trentino-Alto
Adige e  le  Province  Autonome  di  Trento  e  Bolzano,  ha  violato
l'accordo  stipulato  dallo  Stato  con  la  Regione  Autonoma  della
Sardegna in data 21 luglio 2014 e ha derogato le previsioni di cui ai
commi 9-12 dell'art. 42 del decreto-legge n. 133 del 2014 che avevano
recepito le clausole del predetto accordo; 
        in particolare, ha violato la clausola di cui all'art. 3  del
predetto accordo, trasposta nell'art. 42, comma 10, del decreto-legge
n. 133 del 2014, che stabilisce che la  Regione  Sardegna  garantisce
l'equilibrio del proprio bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge n.
243 del 2012. 
    2. Da tali circostanze emerge inequivocabilmente l'illegittimita'
delle disposizioni censurate. 
    2.1. Come ricordato nella fondamentale sentenza n. 19  del  2015,
codesta ecc.ma Corte ha costantemente affermato che la determinazione
unilaterale e preventiva del contributo delle autonomie speciali alla
manovra puo' essere «conforme a  Costituzione»,  solo  purche'  siano
rispettati i «termini appresso specificati relativamente al carattere
delle trattative finalizzate all'accordo». 
    Tali termini sono i seguenti: 
        i)  deve  sussistere  un  «margine  di  negoziabilita'»   del
contributo delle Regioni autonome; 
        ii) tale margine di negoziabilita' non puo'  limitarsi  (come
invece accade nel caso di specie) «ad una rimodulazione  interna  tra
le varie componenti  presenti  nella  citata  tabella  relative  alle
diverse autonomie speciali, con obbligo  di  integrale  compensazione
tra variazioni attive e  passive»,  per  l'ovvia  considerazione  che
«ogni margine di accordo  comportante  un  miglioramento  individuale
dovrebbe essere compensato da un acquiescente reciproco  aggravio  di
altro  ente,  difficilmente  realizzabile»,  sicche'  «il  meccanismo
normativo [...] sarebbe sostanzialmente  svuotato  dalla  prevedibile
indisponibilita' di tutti gli enti interessati ad accollarsi  l'onere
dei miglioramenti destinati ad  altri  e,  conseguentemente,  sarebbe
lesivo  del  principio  di  leale  collaborazione  e   dell'autonomia
finanziaria regionale»; 
        iii) «lo strumento  dell'accordo»,  invece,  deve  servire  a
«determinare nel loro complesso punti controversi o indefiniti  delle
relazioni  finanziarie  tra  Stato  e  Regioni,  sia  ai   fini   del
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica nel  rispetto  dei
vincoli europei, sia al fine di evitare che  il  necessario  concorso
delle  Regioni  comprima  oltre  i  limiti   consentiti   l'autonomia
finanziaria ad esse spettante»; 
        iv) proprio a  tale  proposito  la  Corte  ha  richiamato  la
«prassi» e la «morfologia degli ultimi accordi  stipulati  in  questa
materia tra Governo ed autonomie speciali (Accordo tra il  Governo  e
la Regione Trentino Alto Adige e le Province autonome di Trento e  di
Bolzano del 15 ottobre 2014; Accordo tra il Ministro dell'economia  e
delle finanze e la Regione siciliana del 9 giugno 2014;  Accordo  tra
il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  la  Regione  autonoma
Sardegna del 21 luglio 2014; Accordo tra il Ministro dell'economia  e
delle finanze e la Regione  autonoma  Friuli-Venezia  Giulia  del  28
ottobre 2014)»; 
        v) «il contenuto degli accordi, oltre che  la  riduzione  dei
programmi in  rapporto  al  concorso  della  regione  interessata  ad
obiettivi di finanza pubblica, puo' e  deve  riguardare  anche  altri
profili di natura contabile quali, a titolo esemplificativo, le fonti
di entrata fiscale, la cui  compartecipazione  sia  quantitativamente
controversa, l'accollo di  rischi  di  andamenti  difformi  tra  dati
previsionali  ed  effettivo  gettito  dei  tributi,  le  garanzie  di
finanziamento integrale di spese essenziali, la ricognizione  globale
o parziale dei rapporti finanziari tra i due livelli di governo e  di
adeguatezza delle risorse rispetto alle funzioni svolte  o  di  nuova
attribuzione, la verifica di congruita' di dati  e  basi  informative
finanziarie  e   tributarie,   eventualmente   conciliandole   quando
risultino palesemente difformi,  ed  altri  elementi  finalizzati  al
percorso di necessaria  convergenza  verso  gli  obiettivi  derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea»; 
        vi) in conclusione,  «l'oggetto  dell'accordo  e'  costituito
dalle diverse componenti delle relazioni finanziarie  che,  nel  loro
complesso,  comprendono  e  trascendono  la   misura   del   concorso
regionale»; 
        vii) ne consegue che, se «gli obiettivi conseguenti al  patto
di stabilita' esterno sono i saldi complessivi, non le allocazioni di
bilancio»,  allora,  «ferme  restando  le   misure   finanziarie   di
contenimento della spesa  concordate  in  sede  europea,  le  risorse
disponibili  nel  complesso  della  finanza  pubblica  allargata  ben
possono essere riallocate, a seguito di accordi, anche  ad  esercizio
inoltrato». 
    L'ecc.ma Corte costituzionale, dunque, ha affermato  che  non  e'
conforme a Costituzione una disposizione di legge statale che rimette
all'accordo tra le  parti  solamente  il  riparto  tra  le  autonomie
speciali del contributo di finanza pubblica  imposto  unilateralmente
dallo Stato. 
    2.2. Nella successiva sentenza n. 82 del 2015 l'ecc.ma  Corte  ha
ribadito che «in riferimento alle regioni a statuto speciale,  merita
sempre di essere intrapresa la via dell'accordo,  espressione  di  un
principio generale che governa i rapporti finanziari tra lo  Stato  e
le autonomie speciali». 
    Tale principio puo' essere derogato solo a specifiche condizioni; 
        i) qualora tale  principio  non  sia  «stato  recepito  dagli
statuti di autonomia» delle regioni a statuto speciale; 
        ii) qualora la norma censurata si collochi «in un piu'  ampio
contesto normativo nel quale il principio pattizio e' gia' largamente
adottato per volonta' dello stesso legislatore ordinario»; 
        iii) «affinche'  [...]  non  si  tramuti  in  una  definitiva
sottrazione e appropriazione di  risorse  regionali  da  parte  dello
Stato» il contributo non deve protrarsi «senza limite»; 
        iv) la misura di contribuzione deve dunque configurarsi «come
misura  transitoria,  necessaria  per  assicurare  il   conseguimento
effettivo degli obiettivi di coordinamento finanziario»; 
        v)  «deve   essere   rispettato   il   principio   di   leale
collaborazione, il quale richiede un confronto  autentico,  orientato
al superiore interesse pubblico di conciliare l'autonomia finanziaria
delle regioni con l'indefettibile  vincolo  di  concorso  di  ciascun
soggetto ad autonomia speciale alla manovra di stabilita', sicche' su
ciascuna  delle  parti  coinvolte  ricade  un   preciso   dovere   di
collaborazione e di discussione,  articolato  nelle  necessarie  fasi
dialogiche». 
    3. Cosi' illustrati i fatti e la  giurisprudenza  intervenuta  in
materia, l'illegittimita' delle disposizioni  impugnate  risulta  del
tutto evidente. 
    3.1. I commi 392, 394 e 528 violano in primo luogo  il  principio
di leale collaborazione tra Stato e Regione  Sardegna,  di  cui  agli
articoli 5  e  117  Cost.,  atteso  che  il  legislatore  statale  ha
disciplinato lo svolgimento  dei  rapporti  economico-finanziari  tra
Stato e Regione Autonoma  senza  prevedere  i  necessari  e  doverosi
meccanismi  di  interlocuzione  e   di   attuazione   del   principio
consensualistico,   piu'   volte   ribadito   dalla    giurisprudenza
costituzionale (cfr. le sopra citate sentenze  numeri  19  e  82  del
2015). 
    A tal proposito, va ricordato che: 
        i) ne'  le  disposizioni  qui  impugnate  ne'  il  comma  680
dell'art. 1 della legge n.  208  del  2015  (ai  quali  le  prime  si
affiancano)  contemplano  alcun  accordo  che  possa  consentire   di
superare le rigidita' della fissazione unilaterale del contributo  di
finanza pubblica a  carico  del  comparto  delle  Regioni  a  statuto
speciale; 
        ii)   al   contrario,   le   autonomie    speciali    vengono
esplicitamente   e   inequivocabilmente   equiparate   alle   regioni
ordinarie, dato che l'intesa sul riparto e'  adottata  con  l'accordo
fra tutte le regioni e province autonome; 
        iii) il contributo non si inserisce in un piu' ampio contesto
di ordine pattizio, nel quale  «diverse  componenti  delle  relazioni
finanziarie» possano «trascend[ere] la misura del concorso regionale»
(cosi', ancora, la sentenza n. 19 del 2015). 
    Il comma  394  dell'art.  1  della  legge  n.  232  del  2016  ha
addirittura ristretto il  «margine  di  negoziabilita'»  inizialmente
previsto dall'art. 1, comma 680, della legge n. 208 del 2015.  A  tal
proposito si deve osservare che nel  meccanismo  originario  previsto
dall'art. 1, comma  680,  della legge  n.  208  del  2015  il  carico
finanziario delle autonomie speciali era condizionato  alla  generale
«intesa in autocoordinamento» stipulata da tutte le regioni (non solo
da quelle a Statuto speciale). Il  comma  394,  invece,  come  si  e'
detto, stabilisce espressamente che «le regioni  a  statuto  speciale
assicurano il contributo a loro carico previsto  dall'intesa  dell'11
febbraio 2016», con la conseguenza che le determinazioni  assunte  in
quell'accordo non possono piu' essere negoziabili. 
    3.2. La violazione del principio di  leale  collaborazione  e  la
lesione dell'autonomia economico-finanziaria della regione  (tutelata
dagli articoli 117 e 119 Cost. e 7 e 8 dello Statuto) si palesa anche
per il profilo della contestuale violazione dell'art. 3 Cost. 
    Come si e' gia' osservato, il combinato disposto dei commi 392  e
394 dell'art. 1 della legge n. 232 del  2016,  nonche'  il  combinato
disposto dei commi 528 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016 e  680
dell'art.  1  della  legge  n.  208  del  2015  prevedono   che   sia
salvaguardato solo l'accordo stipulato tra Stato e  Regione  Autonoma
Trentino-Alto Adige e Province Autonome di Trento e Bolzano  (che  e'
stato appunto tenuto  al  riparo  dagli  effetti  del  contributo  di
finanza pubblica per gli anni 2017-2020 tanto da parte della legge n.
208 del 2015 quanto da parte della legge n. 232 del 2016)  mentre  e'
stato totalmente pretermesso l'accordo stipulato  tra  il  MEF  e  la
Regione Sardegna in  data  21  luglio  2014.  Tanto,  nonostante  che
proprio la giurisprudenza dell'ecc.ma Corte  avesse  accomunato  quei
due atti  negoziali  (e  quelli  stipulati  con  le  altre  autonomie
speciali) quanto ad ampiezza  degli  effetti,  natura  costituzionale
delle  esigenze  giustificative  e  ratio  di  tutela  dell'autonomia
economico-finanziaria delle Regioni Autonome (si rinvia  ancora  alla
sentenza n. 19 del 2015). 
    E',  dunque,   manifestamente   ingiustificato   il   trattamento
differenziato (e deteriore)  della  Sardegna  rispetto  alla  Regione
Trentino-Alto Adige e alle Province Autonome di Trento e Bolzano,  il
che comporta, appunto, la violazione degli  articoli  3,  117  e  119
Cost., oltre che degli articoli 7 e 8 dello Statuto sardo. 
    Per le medesime ragioni risulta violato anche l'art.  116  Cost.,
che riconosce l'autonomia differenziata di tutte le (e  non  solo  di
alcune)  Regioni  a  Statuto  speciale,  autonomia  che,  invece,  il
legislatore  statale  ha  illegittimamente  riconosciuto  alla   sola
Regione Trentino-Alto Adige e alle Province Autonome. Va da  se'  che
il ripristino della legalita' costituzionale violata non puo' passare
dal travolgimento dell'ordine  pattizio  dei  rapporti  tra  Stato  e
Regione Trentino-Alto Adige (al quale, del resto, la  ricorrente  qui
non avrebbe interesse), ma dal  rispetto  dell'assetto  pattizio  dei
rapporti con  l'odierna  ricorrente,  che  avrebbe  dovuto  anch'esso
essere fatto salvo dalla legge censurata. 
    3.3.  La   circostanza   che   il   legislatore   statale   abbia
salvaguardato il solo  accordo  stipulato  con  la  Regione  Autonoma
Trentino-Alto Adige e  le  due  Province  Autonome  dimostra  che  la
disciplina del contributo di finanza pubblica in esame: 
        non  garantisce  un  sufficiente  margine  di   flessibilita'
rispetto alla unilaterale determinazione del contributo imposto  alle
altre autonomie speciali; 
        sopprime nella sostanza lo spazio di autonomia che le  parti,
con gli accordi richiamati dalla sentenza  Corte  cost.,  n.  19  del
2015, avevano regolato su base pattizia. 
    Sul fatto che la disciplina impugnata  sia  violativa  di  quegli
accordi non si puo' nutrire alcun  dubbio:  proprio  la  clausola  di
maggior favore per la Regione Autonoma Trentino-Alto  Adige  dimostra
questo assunto, poiche' essa non avrebbe alcuna ragion d'essere se il
contributo di finanza pubblica qui in esame fosse ex  se  compatibile
con quelle intese. 
    Ne consegue che il  principio  di  leale  collaborazione  risulta
violato anche per un altro e differente profilo, ossia per  il  fatto
che il legislatore statale, intervenuto successivamente alla  stipula
degli accordi di finanza  pubblica  del  2014,  ne  ha  espressamente
violato le  clausole,  peraltro  senza  prevedere  un  meccanismo  di
adeguato recupero,  anche  ex  post,  della  leale  cooperazione  nei
rapporti economico-finanziari. 
    Anche per questo profilo, dunque, risultano di bel nuovo  violati
gli articoli 5, 117 e 119 Cost. (che fissano il principio della leale
collaborazione e  tutelano  l'autonomia  economico-finanziaria  della
regione) e gli articoli 7 e  8  dello  Statuto  (disposizioni,  anche
queste,  che  garantiscono  l'autonomia  economico-finanziaria  della
regione ricorrente  e  che  impongono  che  il  regime  dei  rapporti
economico-finanziari  sia  improntato  al   paradigma   della   leale
cooperazione). 
    Per le medesime ragioni, poi, si coglie la violazione dell'art. 3
Cost., ancora in combinato disposto con gli  articoli  7  e  8  dello
Statuto e 117 e 119 Cost., per  l'evidente  irragionevolezza  di  una
produzione legislativa che smentisce l'impostazione  consensualistica
dei rapporti Stato-Regione e che calpesta le clausole di  un  accordo
faticosamente raggiunto tra la regione e lo Stato, ponendo fine a  un
risalente  contenzioso  che   l'ecc.ma   Corte,   peraltro,   conosce
perfettamente, dato che - si ribadisce -  aveva  piu'  volte  imposto
alle parti di accordarsi. 
    3.4. Il piu' volte menzionato accordo del 21 luglio 2014  non  ha
solamente risolto in  forma  consensuale  quella  che  anche  codesta
ecc.ma  Corte  aveva  definito  «vertenza  entrate»  tra  la  Regione
Sardegna e lo Stato (cfr.  sent.  n.  95  del  2013).  Tale  accordo,
infatti, ha anche dato attuazione al  principio  dell'equilibrio  dei
bilanci pubblici, per come specificato dalla  riforma  costituzionale
del 2012. 
    3.4.1. Come e' noto, il novellato art. 81 Cost. ha  previsto,  al
sesto comma, che «il contenuto della  legge  di  bilancio,  le  norme
fondamentali e i criteri volti  ad  assicurare  l'equilibrio  tra  le
entrate e le spese dei bilanci e la  sostenibilita'  del  debito  del
complesso delle pubbliche amministrazioni sono  stabiliti  con  legge
approvata a maggioranza assoluta dei componenti di  ciascuna  Camera,
nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale». 
    La legge n. 243 del 2012, approvata ai sensi di tale comma, detta
specifiche previsioni sull'equilibrio dei  bilanci  delle  regioni  e
degli enti locali. L'art. 9 della  legge,  infatti,  dispone  che  «i
bilanci delle regioni,  dei  comuni,  delle  province,  delle  citta'
metropolitane e delle province autonome di Trento  e  di  Bolzano  si
considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di
rendiconto, registrano: a) un  saldo  non  negativo,  in  termini  di
competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali; b) un
saldo non negativo, in termini di  competenza  e  di  cassa,  tra  le
entrate correnti e le spese correnti, incluse le  quote  di  capitale
delle rate di ammortamento dei prestiti». 
    Il  sesto  comma  di  tale  articolo,  pero',  specifica  che  le
disposizioni relative all'equilibrio  dei  bilanci  delle  Regioni  e
degli enti locali «si applicano alle regioni  a  statuto  speciale  e
alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con  le
norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di  attuazione».
Ne consegue che la legge «rinforzata» ex art.  81  Cost.  ha  rimesso
ancora una volta al principio  consensualistico  la  definizione  dei
criteri di «equilibrio» dei bilanci delle autonomie speciali. 
    3.4.2. In ossequio  a  tale  precetto,  lo  Stato  e  la  Regione
Sardegna hanno consensualmente disciplinato le modalita' con le quali
il principio dell'equilibrio di  bilancio  si  applica  alla  Regione
medesima, convenendo che il bilancio della Regione Sardegna  si  deve
considerare in equilibrio alle condizioni di  cui  all'art.  9  della
medesima legge n. 243 del 2012. Altri oneri che si  sottraggano  alla
determinazione consensuale delle parti risultano,  dunque,  violativi
dell'accordo del 21 luglio 2014, e, per  l'effetto,  violativi  anche
dell'art. 9, comma 6, della legge n. 243 del 2012 e dello stesso art.
81 della Costituzione. 
    La violazione dei precetti costituzionali e delle disposizioni di
legge (rinforzata) che  ne  sono  immediato  svolgimento  comportano,
ovviamente,   di   bel    nuovo    la    violazione    dell'autonomia
economico-finanziaria  della  Regione   Sardegna,   garantita   dagli
articoli 7 e 8 dello Statuto e 117 e 119 Cost. 
    3.5. Come si e' gia' osservato, i commi  392,  394  e  528  della
legge impugnata, in una con il gia' gravato  comma  680  dell'art.  1
della legge n. 208 del 2015, sono incompatibili con  le  disposizioni
dell'accordo del 21 luglio 2014. Ne consegue  che  essi  hanno  anche
sovvertito le disposizioni di cui all'art. 42, commi da 9 a  12,  del
decreto-legge n. 133 del 2014, con le quali il legislatore statale ha
recepito le clausole dell'accordo del 21 luglio 2014 e ha definito  i
rapporti economico-finanziari tra lo Stato e la Regione Sardegna  sia
per quanto concerne l'obbligo di mantenere in equilibrio il  bilancio
regionale, sia  per  quanto  concerne  l'obbligo  di  partecipare  al
conseguimento degli obiettivi generali di finanza pubblica. 
    Ebbene: il legislatore statale non poteva,  senza  la  preventiva
intesa con la regione, abrogare, modificare o  comunque  derogare  le
previsioni dei commi sopra menzionati. Essi, infatti, pur non essendo
stati formalmente inseriti nello Statuto della regione o nelle  norme
di  attuazione,  costituiscono  attuazione  del  medesimo   principio
consensualistico che governa i rapporti economico-finanziari  tra  lo
Stato e la regione ricorrente. 
    Tale principio consensualistico e' sancito: 
        dall'art. 54, comma 5, dello Statuto, a tenor  del  quale  le
disposizioni statutarie in tema di autonomia finanziaria ed economica
della regione «possono essere modificate con  leggi  ordinarie  della
Repubblica su proposta del Governo o  della  regione,  in  ogni  caso
sentita la regione»; 
        dall'art. 56 dello Statuto,  che,  per  l'approvazione  delle
norme di attuazione statutaria (e per la loro  modificazione)  impone
un specifico procedimento rinforzato, che richiede  l'adesione  della
regione; 
        dall'art. 9 della legge (rinforzata) n. 243  del  2012,  che,
per la determinazione dell'equilibrio  dei  bilanci  delle  autonomie
speciali rinvia alle «norme dei rispettivi statuti» e alle  «relative
norme di attuazione». 
    Cio' considerato, dato che i commi da 9 a 12 del decreto-legge n.
133 del 2014 hanno regolato i rapporti  economico-finanziari  tra  lo
Stato e la Regione Sardegna previa intesa con  la  regione  medesima,
essi possono essere modificati (o derogati) solo tramite procedimenti
che la coinvolgano e che siano ispirati al principio consensualistico
e alla leale collaborazione tra le parti. 
    Inopinatamente, invece,  le  disposizioni  impugnate  (come  gia'
prima il comma 680 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015) non  sono
state approvate previa intesa con la regione, sicche' esse  risultano
illegittime per violazione degli articoli  54  e  56  dello  Statuto,
anche in relazione agli arti. 7 e 8 dello Statuto e 117 e 119  Cost.,
che tutelano l'autonomia finanziaria della regione. 
    3.6.  Come  si  e'   gia'   osservato,   codesta   ecc.ma   Corte
costituzionale ha gia' scrutinato a piu' riprese  la  c.d.  «vertenza
entrate» insorta tra lo Stato e la Regione  Sardegna  a  causa  della
mancata esecuzione, da parte dello Stato, della  riforma  del  regime
delle  entrate  regionali  di  cui  all'art.  8  dello   Statuto   e,
contemporaneamente, dall'imposizione di ulteriori oneri e restrizioni
di finanza pubblica imposti sulla regione. 
    3.6.1. In particolare, come gia' ricordato supra, codesta  ecc.ma
Corte non ha solamente rivolto un mero «monito»  allo  Stato  e  alla
Regione, ma (con le sentenze numeri 99 e 118 del 2012 e 95 del  2013)
ha accertato e dichiarato che lo  Stato  aveva  e  ha  un  preciso  e
specifico  obbligo  giuridico  di  definire  consensualmente  con  la
Regione il regime dei reciproci rapporti economico-finanziari,  anche
allo scopo di dare compiuta e integrale esecuzione al novellato  art.
8 dello Statuto regionale,  un  obbligo  giuridico  che  scaturiva  e
scaturisce  dalle  disposizioni  costituzionali  e   statutarie   che
regolano - appunto - i  rapporti  economico-finanziari  tra  Stato  e
Regione. 
    Che sia cosi' e'  stato  riconosciuto  dallo  stesso  legislatore
statale. L'art. 11, comma 5-bis, del decreto-legge n.  35  del  2013,
infatti, ha disposto  che,  «al  fine  di  dare  piena  applicazione,
secondo   i   principi   enunciati   nella   sentenza   della   Corte
costituzionale n. 118  del  2012,  al  nuovo  regime  regolatore  dei
rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione Sardegna,  disciplinato
dalle disposizioni di cui all'art.  1,  comma  834,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, [...] entro centoventi giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il
Ministro dell'economia e delle finanze  concorda,  nel  rispetto  dei
saldi di finanza pubblica, con la Regione Sardegna, con le  procedure
di cui all'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le modifiche  da
apportare al patto di stabilita' interno per la Regione Sardegna». Lo
stesso legislatore statale, dunque, ha riconosciuto che  le  sentenze
dell'ecc.ma Corte sulla c.d. «vertenza entrate» hanno  definito,  con
la forza del giudicato costituzionale, un preciso obbligo  giuridico,
al quale lo Stato non puo' sottrarsi. 
    Detto accordo, come si e' detto, e' stato finalmente sottoscritto
in data 21 luglio 2014. I commi impugnati, cosi' come  il  comma  680
dell'art. 1 della legge  n.  208  del  2015,  pero',  ne  violano  le
clausole, imponendo alla Regione  nuovi  e  ulteriori  contributi  di
finanza pubblica, del  tutto  incompatibili.  Per  tale  ragione,  le
previsioni   impugnate   sono   anche   violative    del    giudicato
costituzionale e dell'art. 136 Cost., proprio  perche',  eludendo  le
clausole  dell'accordo,  il  legislatore  statale  si  e'   sottratto
all'efficacia    conformativa    delle    decisioni    della    Corte
costituzionale. 
    3.6.2. Per le medesime ragioni risulta violato anche il principio
del  legittimo  affidamento,  che  trova  riconoscimento   di   rango
costituzionale ai sensi dell'art. 3 Cost. nonche' degli articoli 6  e
13 della CEDU  (tanto,  ovviamente  in  combinato  disposto  con  gli
articoli 5 e 117, comma 1, Cost., perche' qui l'affidamento e'  posto
a presidio dell'autonomia della ricorrente). 
    Per mero tuziorismo si rammenta che il  principio  del  legittimo
affidamento, proprio per la sua natura di «principio connaturato allo
Stato di diritto» (sentenze Corte cost., numeri 206 del  2009  e  156
del 2007) si applica anche ai rapporti tra Stato e regioni, specie  a
quei rapporti che, incidendo sugli ambiti di autonomia garantita alle
autonomie, devono ispirarsi alla leale collaborazione  tra  le  parti
(si veda la sent. Corte cost., n. 207 del 2011). 
    In  questo  contesto,  e'  evidente  che  in  capo  alla  regione
ricorrente e' sorto un affidamento  legittimo  sulla  stabilita'  del
quadro di regolamentazione dei rapporti economici con lo Stato,  che,
invece, e' stato inopinatamente sovvertito  dal  legislatore  statale
con la disposizione in esame. 
    Tale affidamento e' stato legittimamente indotto in ragione: 
        delle disposizioni statutarie e costituzionali che fissano il
principio consensualistico nei rapporti tra Stato e Regione Sardegna; 
        dell'obbligo per lo Stato di  addivenire  ad  un  complessivo
accordo di finanza pubblica  con  la  regione,  sancito  dalle  sopra
richiamate decisioni della Corte costituzionale; 
        dall'inequivoca disposizione di cui all'art. 11, comma 5-bis,
del decreto-legge n. 35 del 2013, sopra riportata; 
        dalla stipula dell'accordo di finanza pubblica del 21  luglio
2014; 
        dal recepimento delle clausole dell'accordo nell'art. 42  del
decreto-legge n. 133 del 2014, sopra menzionato. 
    Dal canto suo, la Regione Sardegna  non  ha  mai  dubitato  della
validita', della stabilita'  e  della  cogenza  dell'accordo  del  21
luglio 2014, tanto che, come si e' gia' detto, proprio in ossequio  a
tale accordo ha rinunciato a numerose impugnazioni gia' proposte  non
solo innanzi l'ecc.ma Corte costituzionale, confidando, appunto,  nel
ristabilito ordine nei rapporti economico-finanziari  con  lo  Stato.
Risulta inciso, dunque, anche il diritto di difesa in giudizio  della
Regione, tutelato dall'art. 24 Cost. 
    3.6.3. Se e' evidente l'esistenza di un affidamento  legittimo  e
qualificato in capo alla ricorrente sulla stabilita'  delle  clausole
dell'accordo del 2014, non meno evidente e' la sua lesione, visto che
la ricorrente vede oggi violate  le  clausole  di  detto  accordo  da
disposizioni con esso esplicitamente incompatibili. 
    3.6.4. Si configura,  dunque,  la  violazione  degli  articoli  3
Cost., 6 e 13 della CEDU in riferimento all'art. 117, comma 1, Cost.,
nonche'  in  riferimento  all'autonomia  economico-finanziaria  della
regione, tutelata dagli articoli 7 e 8 dello  Statuto  e  117  e  119
Cost. 
    A tal proposito, e' per mera  completezza  d'esposizione  che  si
ricorda che, a partire dalle sentenze n.  348  e  349  del  2007,  la
giurisprudenza costituzionale e' costante nel ritenere che  le  norme
della CEDU - nel significato loro attribuito dalla Corte europea  dei
diritti  dell'uomo,  specificamente  istituita  per  dare   ad   esse
interpretazione e applicazione - integrino, quali «norme interposte»,
il parametro costituzionale  espresso  dall'art.  117,  primo  comma,
Cost., nella parte in cui impone la conformazione della  legislazione
interna  ai  vincoli  derivanti  dagli  obblighi  internazionali  (ex
plurimis: sentenze n. 1 del 2011; n. 196, n. 187 e n. 138 del 2010). 
    La Corte europea dei diritti dell'uomo ha  piu'  volte  affermato
che gli articoli 6 e 13 della Convenzione EDU proteggono i  legittimo
affidamento dei soggetti di diritto, che puo'  essere  legittimamente
compresso solo a fronte di imperative ragioni di  interesse  generale
(ex plurimis: sent. Sez. II,  7  giugno  2011,  Agrati  ed  altri  c.
Italia; 31 maggio 2011, Maggio c. Italia; 10 giugno 2008,  Bortesi  e
altri c. Italia; 24 giugno  2014,  Azienda  Agricola  Silverfunghi  e
altri c. Italia; Sez. V, 11 febbraio 2010, Javaugue c. Francia), 
    Ebbene: tra i motivi imperativi di interesse generale non rientra
l'ottenimento di un mero beneficio economico per la finanza pubblica.
La  Corte  EDU  lo  ha  piu'  volte  statuito.  Per  tutte  valga  il
riferimento alle sentenze Sez. IV, 28 ottobre 1999, Zielinsky, Pradal
e Gonzales c. Francia, e Sez. III, 21 giugno  2007,  SCM  Scanner  de
l'Ouest Lyonnais c. Francia. In entrambi i casi la Corte ha affermato
che le giustificazioni di tipo economico - riguardanti il rischio  di
mettere in pericolo l'equilibrio finanziario e la prospettiva  di  un
aumento esponenziale dei costi del personale - che lo Stato pone alla
base del suo intervento non possono essere considerate di  importanza
generale tale da giustificare un'ingerenza sul legittimo  affidamento
dei soggetti di diritto. 
    Di conseguenza, atteso che l'unica ragione giustificatrice  delle
norme impugnate potrebbe essere il conseguimento di un risparmio  per
lo Stato, esse risultano violative degli articoli 6 e 13 della CEDU e
117 Cost. e, di conseguenza, degli articoli 117 e 119 Cost. e 7  e  8
dello    Statuto    sardo,    che     ne     tutelano     l'autonomia
economico-finanziaria. 
    3.7. Per costante giurisprudenza costituzionale,  lo  Stato  puo'
imporre  in  via  autoritativa  contributi  straordinari  di  finanza
pubblica alle Regioni ordinarie e alle Autonomie speciali, ma solo in
presenza di un'ulteriore condizione: che il contributo richiesto  sia
imposto per  un  periodo  di  tempo  limitato  e  ragionevole.  Nella
sentenza  n.  193  del  2012,  ad  esempio,  codesta   ecc.ma   Corte
costituzionale  ha  ricordato  di   essersi   «espressa   sulla   non
incompatibilita' con la Costituzione delle misure disposte con l'art.
14, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, sul presupposto  -
richiesto  dalla  propria  costante  giurisprudenza   -   che   [sono
legittime]  le  norme  che  "si  limitino  a   porre   obiettivi   di
riequilibrio  della  finanza  pubblica,  intesi  nel  senso   di   un
transitorio contenimento complessivo, anche se  non  generale,  della
spesa  corrente  e  non  prevedano  in  modo  esaustivo  strumenti  o
modalita' per il perseguimento dei suddetti obiettivi"  (sentenza  n.
148 del 2012; conformi, ex plurimis, sentenze n. 232 del  2011  e  n.
326 del 2010)». 
    Ove tale limite non sia  rispettato,  il  contributo  di  finanza
pubblica imposto alle Regioni costituisce disposizione «di dettaglio»
in una materia affidata alla competenza legislativa  concorrente,  ai
sensi dell'art. 117 Cost.,  con  la  conseguenza  che  essa  esorbita
dall'ambito competenziale riconosciuto al legislatore statale. 
    A tal proposito, il contributo di finanza pubblica qui  in  esame
era originariamente previsto per  un  solo  triennio.  Esso,  dunque,
sembrerebbe  essere  astrattamente  compatibile  con   l'obbligo   di
«temporaneita'»  del  prelievo,  riconosciuto  dalla   giurisprudenza
costituzionale. A tal proposito, pero', si deve osservare che: 
        a) il comma 528 ha esteso  per  un  altro  anno  l'ambito  di
applicazione del contributo; 
        b) il comma  392  ha  aumentato  il  carico  finanziario  del
contributo; 
        c) le Regioni,  tra  cui  la  Sardegna,  sono  sottoposte  da
diversi anni a  contributi  di  finanza  pubblica  sempre  crescenti,
alcuni dei quali imposti non in via temporanea, bensi'  senza  limiti
di tempo (cfr. art. 20, comma 5, del decreto-legge n.  98  del  2011;
art. 15, comma 22; e 16, comma 3; del decreto-legge n. 95  del  2012;
art. 28, comma 3, del decreto-legge n. 201 del 2011;  art.  1,  commi
118 e 132, della legge n. 228 del 2012; art. 1, commi 429, 481, 499 e
526 della legge n. 147 del 2013). 
    Per tali ragioni, appare evidente che il  contributo  di  finanza
pubblica inizialmente imposto con il  comma  680  dell'art.  1  della
legge n. 208 del 2015 e poi modificato dai  commi  392  e  394  della
legge qui impugnata elude l'obbligo  di  temporaneita'  delle  misure
restrittive di finanza pubblica, piu' volte sancito dall'ecc.ma Corte
costituzionale.  Per  tale  ragione  i  commi  impugnati  sono  anche
violativi dell'art. 117, comma 3, Cost., per avere lo Stato debordato
dall'ambito delle competenza legislativa  concorrente  nella  materia
del «coordinamento della finanza pubblica», nonche' degli articoli  7
e 8 dello Statuto sardo, che tutelano l'autonomia  finanziaria  della
regione. 
    4. Quanto all'art. 1, commi  393,  397,  400,  401,  408  e  409,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232.  Violazione  del  principio  di
leale collaborazione di cui agli articoli 5 e  117  Cost.  Violazione
degli articoli 7 e 8  dello  Statuto  della  Regione  Autonoma  della
Sardegna e dell'articoli 117 Cost., anche in  relazione  all'art.  1,
comma 836, della legge n. 296 del  2006.  Nel  precedente  motivo  di
ricorso si  e'  indicato  in  che  modo  il  legislatore  statale  ha
proceduto a ridurre il  finanziamento  per  il  fabbisogno  sanitario
nazionale  standard,  contestualmente  onerando  le  regioni  di   un
ulteriore carico  finanziario.  Si  e'  altresi'  rilevato  che  tale
manovra impone alla regione  ricorrente  di  versare  allo  Stato  (a
seguito  di  un'intesa  pressoche'  interamente  predeterminata   nei
contenuti) una quota parte di quell'onere finanziario. Si sono infine
illustrate le ragioni  per  le  quali  l'imposizione  di  tale  onere
collegato   al   finanziamento    della    sanita'    nazionale    e'
costituzionalmente   illegittimo,   in   quanto   incompatibile   con
l'autonomia finanziaria garantita dalla Costituzione e dallo  Statuto
sardo. In altri termini, mentre  nel  precedente  motivo  la  manovra
sulla sanita' pubblica e' stata esaminata  e  censurata  dalla  parte
dell'entrata, nel presente  motivo  saranno  illustrati  i  vizi  che
l'affliggono per la parte della spesa. 
    Come si e' detto in narrativa, i commi 393, 397, 400, 401, 408  e
409 producono i seguenti effetti: 
        stabiliscono   alcune   specifiche    «finalizzazioni»    del
fabbisogno sanitario nazionale standard, finanziato come sopra si  e'
detto (commi 393 e 397); 
        in questo senso, i commi 400 e 401 istituiscono due fondi  di
500 milioni di euro ciascuno nello stato di previsione del  Ministero
della salute, destinati al rimborso alla Regioni per  l'acquisto  dei
«medicinali innovativi» e dei «medicinali oncologici innovativi»  (si
badi, ancorche' collocati nello stato di  previsione  del  Ministero,
questi  due  fondi  sono  comunque  finanziati  con  le  risorse  che
finanziano il fabbisogno sanitario  nazionale,  ai  sensi  del  comma
393); 
        tali fondi sono ripartiti a favore delle regioni  sulla  base
di criteri che saranno definiti con  successiva  intesa  in  sede  di
Conferenza Stato-Regioni; 
        i commi 408 e 409 riservano una parte del  finanziamento  del
fabbisogno  sanitario  nazionale  al  rimborso   alle   Regioni   per
l'acquisto di vaccini ricompresi nel nuovo  piano  nazionale  vaccini
nonche' per le  spese  sostenute  per  i  processi  di  assunzione  e
stabilizzazione del personale del Servizio sanitario nazionale; 
        anche queste risorse saranno ripartite sulla base di  criteri
definiti dalla Conferenza Stato-Regioni. 
    Per comprendere i vizi delle disposizioni ora  indicate  si  deve
ricordare che, in base all'art. 1, comma 836, della legge n. 296  del
2006 (legge finanziaria per il  2007),  «dall'anno  2007  la  regione
Sardegna provvede al finanziamento  del  fabbisogno  complessivo  del
Servizio sanitario  nazionale  sul  proprio  territorio  senza  alcun
apporto a carico del bilancio dello Stato». 
    4.1. Tutto  cio'  considerato,  gli  effetti  delle  disposizioni
censurate possono essere sintetizzati come segue. 
    In primo luogo, il legislatore statale ha  determinato  specifici
obblighi in capo alle regioni, vincolando una parte della loro  spesa
sanitaria a  finalita'  particolari,  quali  l'acquisto  di  «farmaci
innovativi», di «farmaci oncologici innovativi» e di vaccini, nonche'
per la stabilizzazione  del  personale  precario  e  l'assunzione  di
ulteriori risorse umane. 
    La  sussistenza  di  tale  vincolo  di  destinazione  e  la   sua
applicabilita'  anche  alla  Regione  Sardegna  derivano  sia   dalla
specifica previsione dei fondi separati istituiti con  i  commi  400,
401, 408 e  409  (la  cui  ratio  sta  proprio  nella  corrispondente
limitazione dell'autonomia di spesa regionale),  sia  dalla  clausola
generale di cui al comma 397. Detto comma, infatti, specifica che  le
misure di governo del settore farmaceutico sono disposte ai sensi  di
quanto previsto nell'art. 21, comma 1, del decreto-legge n.  113  del
2016 e di quanto convenuto nell'intesa sancita in sede di  Conferenza
Stato-Regioni del 2 luglio 2015. 
    Il richiamo all'art. 21, comma 1, del decreto-legge  n.  113  del
2016 indica che tali previsioni relative al settore farmaceutico sono
dettate «in considerazione della  rilevanza  strategica  del  settore
farmaceutico, ai fini degli obiettivi di politica  industriale  e  di
innovazione del Paese, e del contributo fornito dal predetto  settore
agli obiettivi di salute,  nell'ambito  dell'erogazione  dei  Livelli
essenziali    di    assistenza,    nonche'    dell'evoluzione     che
contraddistingue tale settore» (cosi' la disposizione richiamata). 
    Ne consegue che l'acquisto  di  farmaci  innovativi,  di  farmaci
oncologici innovativi e di vaccini ai  sensi  del  NPNV,  nonche'  la
spesa per la assunzione e stabilizzazione del personale costituiscono
misure di coordinamento della finanza pubblica obbligatorie anche per
l'odierna  ricorrente,  che  impongono  prestazioni  ulteriori  senza
alcuna erogazione di risorse aggiuntive e, anzi, con l'onere in  capo
alla regione di coprire  la  maggiore  spesa  sostenuta  dalle  altre
autonomie. 
    Va ricordato, infatti, che la Regione Sardegna: 
        i) partecipa, nelle forme esaminate al precedente  motivo  di
ricorso,  a  sostenere  i  costi  di  finanziamento  del   fabbisogno
sanitario nazionale; 
        ii) non attinge in alcun modo dal  fondo  per  il  fabbisogno
sanitario nazionale, atteso che, ai sensi  dell'art.  1,  comma  836,
della legge n. 296 del 2006, la ricorrente sostiene in via totalmente
autonoma gli oneri del sistema sanitario regionale. 
    4.2.  In  sintesi,  dunque,  con  le  disposizioni  impugnate  il
legislatore statale ha compresso, senza alcuna compensazione sul lato
dell'entrata, l'autonomia di spesa della  regione  ricorrente  in  un
ambito gestito e finanziato autonomamente dalla Regione  Sardegna  da
10 anni, imponendo vincoli di destinazione ad alcune parti del  fondo
che la Sardegna alimenta, ma dal quale non attinge. 
    Tale schema normativo e' palesemente illegittimo,  come  dimostra
la consolidata giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte. 
    A tal proposito, si deve  menzionare  anzitutto  la  sent.  Corte
cost.,  n.  133  del  2010.  Si  controverteva   della   legittimita'
costituzionale dell'art. 22, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 78 del
2009: «la predetta norma, nel prevedere l'istituzione di un fondo con
dotazione di 800 milioni di euro - "destinato ad interventi  relativi
al  settore  sanitario"  ed  alimentato  con  le  economie  di  spese
derivanti, tra l'altro, dall'applicazione del decreto-legge 28 aprile
2009, n. 39 [...] - dispone che "in sede di stipula del Patto per  la
salute e' determinata la quota che le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano  riversano  all'entrata  del
bilancio dello Stato per  il  finanziamento  del  Servizio  sanitario
nazionale"»(cosi' e' riassunta la questione  nel  Ritenuto  in  fatto
della menzionata  sent.  n.  133  del  2010).  Codesta  ecc.ma  Corte
costituzionale, a quel proposito, rilevo' che "lo Stato,  quando  non
concorre al finanziamento della spesa sanitaria, «neppure  ha  titolo
per dettare norme di coordinamento finanziario»". 
    Parimenti e' accaduto nel caso giudicato con sent.  Corte  cost.,
n.  341  del  2009.  In  quella  vicenda   si   controverteva   della
legittimita' costituzionale dell'art. 61, comma 14, del decreto-legge
n. 112 del 2008, ove si prevedeva  che  "siano  ridotti  del  20  per
cento, rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008
e a decorrere dalla data di conferimento o rinnovo degli incarichi, i
trattamenti economici complessivi spettanti ai direttori generali, ai
direttori  sanitari,  ai  direttori  amministrativi,  ed  i  compensi
spettanti ai componenti dei collegi sindacali delle aziende sanitarie
locali,  delle  aziende  ospedaliere,   delle   aziende   ospedaliero
universitarie,  degli  istituti  di  ricovero  e  cura  a   carattere
scientifico e degli istituti zooprofilattici". Codesta  ecc.ma  Corte
costituzionale, rilevato che «Le risorse provenienti dalla  riduzione
dei compensi  di  dirigenti  e  sindaci  delle  strutture  sanitarie,
prevista dalla disciplina impugnata» sarebbero state  poi  utilizzate
per consentire che le «Regioni stesse concorr[essero]  con  lo  Stato
alla copertura dei relativi oneri» e  considerato  che  la  Provincia
autonoma  di  Trento  (ricorrente  in   quella   vicenda)   «provvede
interamente  al  finanziamento   del   proprio   servizio   sanitario
provinciale, "senza alcun apporto a carico del bilancio dello  Stato"
(art. 34, comma 3, della legge n. 724 del 1994)»,  ha  affermato  che
«In tale diverso e peculiare contesto, l'applicazione alla  Provincia
autonoma di Trento del comma 14 dell'art. 61 non  risponderebbe  alla
funzione che la misura in questione assolve per le altre Regioni. Dal
momento che lo Stato  non  concorre  al  finanziamento  del  servizio
sanitario provinciale, ne' quindi  contribuisce  a  cofinanziare  una
eventuale abolizione o riduzione del ticket in ,favore  degli  utenti
dello  stesso,  esso  neppure  ha  titolo  per   dettare   norme   di
coordinamento   finanziario   che   definiscano   le   modalita'   di
contenimento di una spesa  sanitaria  che  e'  interamente  sostenuta
dalla Provincia autonoma di Trento». Tanto, e' evidente, deve  valere
anche nel caso qui in esame. 
    Piu'  di  recente,  l'ecc.ma  Corte  ha   ribadito   il   proprio
orientamento con la sent. n. 125 del 2015, affermando nuovamente  che
«lo  Stato  non  ha  titolo  per  dettare  norme   di   coordinamento
finanziario che definiscano le modalita' di contenimento di una spesa
sanitaria interamente sostenuta da tali enti» e che, se  un'Autonomia
speciale «non grava,  per  il  finanziamento  della  spesa  sanitaria
nell'ambito del proprio territorio, sul bilancio dello Stato», allora
«quest'ultimo non e' legittimato ad imporle il descritto concorso». 
    4.3.  In  conclusione:  le  disposizioni  impugnate  sono  lesive
dell'autonomia finanziaria della ricorrente in  quanto  impongono  la
partecipazione regionale al finanziamento della spesa sanitaria e  un
contestuale vincolo di spesa, nonostante che la Regione  provveda  al
servizio di tutela del diritto alla salute senza oneri a  carico  del
bilancio statale. 
    Per questa ragione: 
        sono violati  gli  articoli  7  dello  Statuto  e  119  della
Costituzione, che tutelano la particolare autonomia finanziaria della
Regione Sardegna; 
        e' violato l'art. 8 dello Statuto, e con esso il principio di
leale  collaborazione  di  cui  all'art.  117   Cost.,   perche'   il
finanziamento  del  fabbisogno  sanitario  nazionale  non  puo'   che
comportare la riduzione delle risorse derivanti  alla  Regione  dalle
quote di compartecipazione alle entrate erariali; 
        e' violato l'art. 117, comma 3, Cost., nonche'  il  principio
di leale collaborazione di cui agli articoli 5 e 117 Cost., anche  in
relazione all'art. 1, comma 836, della legge n. 296 del 2006, perche'
lo Stato impone oneri su un capitolo di spesa  che  e'  integralmente
finanziato  dalla  Regione,  cosi'  esorbitando  dalla  competenza  a
fissare i soli «principi fondamentali» nella  materia  «coordinamento
della finanza pubblica»  e  impedendo  alla  Regione  lo  svolgimento
autonomo delle sue funzioni oltretutto in una materia nella quale  la
Regione puo' contare solo sulle sue  risorse  per  coprire  le  spese
sostenute. 

(1) Ivi cosi'  si  stabilisce:  «in  considerazione  della  rilevanza
    strategica del settore farmaceutico, ai fini degli  obiettivi  di
    politica industriale e di innovazione del Paese, e del contributo
    fornito  dal  predetto  settore   agli   obiettivi   di   salute,
    nell'ambito dell'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza,
    nonche' dell'evoluzione che  contraddistingue  tale  settore,  in
    relazione all'esigenza di una revisione, da compiersi entro il 31
    dicembre 2017, del relativo sistema di governo  in  coerenza  con
    l'Intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i  rapporti
    tra lo Stato, le regioni e le province autonome di  Trenta  e  di
    Bolzano il 2 luglio 2015, fermi restando gli equilibri di finanza
    pubblica previsti  a  legislazione  vigente,  alle  procedure  di
    ripiano della spesa farmaceutica si applicano i commi da 2 a 23». 
 
                              P. Q. M. 
 
    La  Regione   autonoma   della   Sardegna,   come   in   epigrafe
rappresentata   e   difesa,   chiede   che   codesta   ecc.ma   Corte
costituzionale voglia: 
        accogliere il presente ricorso; 
        per  l'effetto,  dichiarare  l'illegittimita'  costituzionale
dell'art. 1, commi 392, 393, 394, 397, 400,  401,  408,  409  e  528,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il
triennio 2017-2019», pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 21  dicembre
2016, n. 297, supplemento ordinario. 
    Si deposita copia conforme  all'originale  della  delibera  della
Giunta regionale della Regione Autonoma  della  Sardegna  7  febbraio
2017, n. 7/7. 
        Roma-Cagliari, 16 febbraio 2017 
 
                   Avv. Camba - Avv. prof. Luciani