COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 1 dicembre 2016 

Linee guida del Ministero delle infrastrutture  e  trasporti  per  la
valutazione degli investimenti in opere pubbliche - presa  d'atto  ai
sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo  29  dicembre
2011, n. 228. (Delibera n. 68/2016). (17A02576) 
(GU n.87 del 13-4-2017)

 
                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 che  all'art.
8, stabilisce che i Ministeri predispongano le  linee  guida  per  la
valutazione degli investimenti in  opere  pubbliche  nei  settori  di
propria  competenza,  finalizzate  alla   redazione   del   documento
pluriennale  di  pianificazione  (DPP),  definendo  i  criteri  e  le
procedure per la valutazione ex ante dei fabbisogni di infrastrutture
e servizi per la selezione degli interventi da includere nel suddetto
DPP e per la valutazione ex post dei  predetti  interventi  e  che  i
Ministeri adottino le linee guida e le trasmettano a questo  Comitato
per la relativa presa d'atto; 
  Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,  concernente
«Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g),  della  legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia  di  procedure  di  monitoraggio
sullo  stato  di  attuazione  delle  opere  pubbliche,  di   verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del
fondo opere e del Fondo progetti»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto
2012, che definisce, il modello di riferimento per  la  redazione  da
parte dei Ministeri  di  linee  guida  standardizzate  relative  alla
valutazione degli investimenti pubblici, in  attuazione  dell'art.  8
del suddetto decreto legislativo n. 228/2011; 
  Visto il «Vademecum per l'applicazione del modello di  linee  guida
ai  fini  della  predisposizione   del   Documento   pluriennale   di
pianificazione ai sensi del decreto legislativo n.  228/2011  (aprile
2014) e relativo addendum (1° aprile 2015), pubblicati sul  sito  web
del Dipartimento per  il  coordinamento  e  la  programmazione  della
politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei ministri
(http://www.programmazioneeconomica.gov.it/pubblicazioni/); 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  (Codice  degli
appalti) che all'art. 201, comma 1, prevede, tra l'altro, che al fine
della  individuazione  delle  infrastrutture  e  degli   insediamenti
prioritari per lo sviluppo  del  paese,  si  utilizzano  i  documenti
pluriennali di pianificazione,  di  cui  all'art.  2,  comma  1,  del
decreto legislativo n. 228/2011; 
  Vista la normativa vigente in materia di codice unico  di  progetto
(CUP) e, in particolare: 
      la  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,   recante   «Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»  che,  all'art.
11, dispone che ogni progetto di investimento  pubblico  deve  essere
dotato di un CUP; 
      la  legge  13  agosto  2010,  n.  136,  come   modificata   dal
decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187,  convertito  dalla  legge  17
dicembre 2010, n.  217,  che,  tra  l'altro,  definisce  le  sanzioni
applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di
pagamento; 
      le delibere 27 dicembre 2002, n.  143  (Gazzetta  Ufficiale  n.
87/2003, errata corrige nella Gazzetta Ufficiale n.  140/2003)  e  29
settembre 2004, n. 24 (Gazzetta Ufficiale n. 276/2004), con le  quali
questo comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del  CUP  e
ha stabilito che il CUP deve essere riportato su  tutti  i  documenti
amministrativi e  contabili,  cartacei  ed  informatici,  relativi  a
progetti di investimento pubblico, e  deve  essere  utilizzato  nelle
banche dati dei vari sistemi  informativi,  comunque  interessati  ai
suddetti progetti; 
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che  all'art.  1,  comma  5,
istituisce presso questo Comitato il «Sistema di  monitoraggio  degli
investimenti   pubblici»   (MIP),   con   il   compito   di   fornire
tempestivamente  informazioni  sull'attuazione  delle  politiche   di
sviluppo e funzionale all'alimentazione  di  una  banca  dati  tenuta
nell'ambito di questo stesso Comitato; 
  Vista la nota 24 novembre 2016, n. 44304, con la quale il Ministero
delle  infrastrutture  e   dei   trasporti,   (MIT),   ha   richiesto
l'iscrizione all'ordine del giorno di questo comitato  dell'argomento
«Linee  guida  per  la  valutazione  degli  investimenti   in   opere
pubbliche» (Linee guida) ed ha trasmesso la relativa documentazione; 
  Considerate le risultanze  dell'istruttoria  svolta  dal  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti (Ministero) e in particolare: 
      che le linee guida prefigurano un percorso di valutazione degli
investimenti in opere pubbliche coerente con il dettato  del  decreto
legislativo n. 228/2011 e che e' illustrato in maniera esaustiva  sia
dal punto di vista tecnico che per quanto  riguarda  gli  aspetti  di
natura logico procedurale; 
      che, come esplicitamente rappresentato dal Ministero, le  linee
guida si riferiscono agli interventi nel settore delle infrastrutture
di trasporto, in virtu' della loro  significativita'  per  numero  di
interventi ed ammontare delle risorse stanziate e che il quadro delle
competenze  del  Ministero  include  altri   settori   di   rilevanza
strategica per lo sviluppo del paese, per i quali il Documento rinvia
alla relativa letteratura di  settore,  non  illustrando  metodologie
specifiche di analisi; 
      che le linee guida in esame sono suddivise in sei capitoli  (1.
Definizione dell'ambito di applicazione, 2. Valutazione  ex-ante  dei
fabbisogni di infrastrutture e servizi, 3. Valutazione ex-ante  delle
singole opere, 4. Selezione delle opere, 5. Valutazione ex-post delle
opere, 6. Attivita' degli organi di valutazione),  quattro  appendici
tematiche ed un allegato (La gestione della  fase  transitoria),  che
definisce, nelle more della piena  applicazione  del  decreto  codice
degli appalti, le modalita' di valutazione e  selezione  delle  opere
che saranno comprese nel primo DPP; 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del  vigente
regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012,
n. 62); 
  Vista la nota 1° dicembre 2016, n. 5670, predisposta congiuntamente
dal Dipartimento per la programmazione economica della Presidenza del
Consiglio dei ministri (DIPE) e dal Ministero dell'economia  e  delle
finanze  e  posta  a  base   dell'esame   della   presente   proposta
nell'odierna seduta del Comitato,  contenente  le  valutazioni  e  le
raccomandazioni da riportare nella presente delibera; 
  Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Acquisito in seduta l'assenso degli altri ministri e sottosegretari
di Stato presenti; 
 
                             Prende atto 
 
  del  contenuto  delle  «Linee  guida  per  la   valutazione   degli
investimenti  in  opere  pubbliche»  redatte  dal   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti e trasmesse con nota 24 novembre 2016,
n. 44304, con le seguenti osservazioni e raccomandazioni: 
      1)  illustrare  come  la   metodologia   prefigurata   per   la
valutazione degli investimenti  in  infrastrutture  di  trasporto  si
declini per le altre  tipologie  di  opere,  evidenziando  almeno  le
caratteristiche principali degli specifici percorsi  di  valutazione.
L'opportunita'   di   tale   integrazione   e'    gia'    prefigurata
nell'introduzione delle linee guida  in  esame.  Si  segnala  inoltre
come, per quanto riguarda i programmi di opere di minore entita',  la
cui rilevanza strategica deriva dalla «massa critica di insieme», sia
opportuno individuare idonee modalita' di valutazione; 
      2)  includere  in  maniera  esplicita   fra   gli   ambiti   di
applicazione delle linee  guida  il  settore  dello  Sviluppo  urbano
sostenibile, la cui strategicita' emerge  nel  Documento  «Connettere
l'Italia», gia' allegato al Documento di  economia  e  finanza  (DEF)
2016; 
      3) rappresentare come il DPP sara' strutturato  per  costituire
anche a regime, ai sensi del decreto legislativo n.  228/2011  e  del
decreto legislativo n. 50/2016 (art. 200, comma 3 e art.  201,  comma
3), il luogo di raccordo e messa in coerenza  fra  la  programmazione
ordinaria e la programmazione delle risorse aggiuntive,  specialmente
quelle afferenti alle politiche di coesione (Fondi strutturali  e  di
investimento europei  (SIE)  e  Fondo  sviluppo  e  coesione  (FSC)),
inclusi i programmi operativi nazionali e i patti con le regioni e le
citta'  metropolitane),  illustrando  anche  come  i  vari  step  del
processo  valutativo  tengono  conto  della  complementarieta'  degli
interventi afferenti ai diversi ambiti di  programmazione  e  tenendo
conto dei nuovi orientamenti che stanno emergendo in sede europea  in
materia di aiuti di Stato alle infrastrutture; 
      4) esplicitare nell'ambito del DPP le rispettive  funzioni  del
Ministero  e  delle  aziende  o   enti   vigilati   attuatori   degli
investimenti nel percorso di valutazione, a partire dalla rilevazione
del fabbisogno, in particolare con riferimento alla  selezione  delle
opere da co-finanziare; 
      5) analizzare ed esplicitare meglio le relazioni tra il DPP e i
Programmi triennali delle opere pubbliche di cui all'art.  21,  comma
8, del decreto legislativo n. 50/2016; 
      6) riguardo alla «Gestione  della  fase  transitoria»  fino  al
primo DPP, indicare le metodologie da  adottare  per  la  valutazione
delle  proposte  di  finanza  di  progetto  dichiarate  di   pubblico
interesse, ma non ancora approvate alla data di entrata in vigore del
nuovo Codice degli appalti (cfr. art. 216, comma 23); 
      7) a pag. 2, alla fine  della  nota  2,  aggiungere:  «L'ambito
soggettivo di applicazione del decreto  legislativo  n.  229/2011  e'
stato ampliato a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 40  del
decreto legislativo n. 97/2016 (modifiche  all'art.  52  del  decreto
legislativo n. 33 del 2013) per cui, a decorrere dal 23 giugno  2016,
i soggetti tenuti all'adempimento degli obblighi di monitoraggio  per
il settore delle opere pubbliche sono «Le  amministrazioni  pubbliche
di cui all'art. 1, comma 2, della legge 31  dicembre  2009,  n.  196,
nonche' gli ulteriori soggetti di  cui  all'art.  2-bis  del  decreto
legislativo 14 marzo 2013, n.  33,  che  realizzano  opere  pubbliche
...»; 
      8)  a  pag.  29  nel  box  «Analisi  comparata  dei  costi   di
realizzazione (benchmarking)» inserire il riferimento alla Banca dati
delle amministrazioni pubbliche - Monitoraggio opere pubbliche  (MOP)
quale ulteriore banca dati da cui  reperire  informazioni  sui  costi
sostenuti per la realizzazione di opere pubbliche; 
      9) al Cap. 5, punto 1, pag. 55, terzo capoverso, dopo le parole
«incluse quelle contenute» inserire le parole  «nel  sistema  MIP/CUP
e»; 
      10) al Cap. 5, punto 3, pag. 57, secondo  capoverso,  eliminare
le parole «, nel caso di opere inserite nella politica di coesione,»; 
      11) a pag. 55 e 57 eliminare la parola «unitaria»; 
      12) a pag. 100, in  riferimento  alla  struttura  della  scheda
progetto per le opere da inserire nel primo DPP (regime transitorio),
prevedere  tra  le  informazioni  della  scheda  anche  il  CUP   che
identifica  in  modo  univoco  l'opera  e  consente  di   monitorarne
l'avanzamento finanziario, fisico e procedurale. 
     Roma, 1° dicembre 2016 
 
                            Il Ministro dell'economia e delle finanze 
                                con funzioni di vice Presidente       
                                             Padoan                   
Il segretario 
     Lotti 

Registrata alla Corte dei conti il 30 marzo 2017 
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev.  n.
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