IL DIRETTORE GENERALE
per gli incentivi alle imprese
Visto il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive
modificazioni e integrazioni, recante «Misure di sostegno e di
reindustrializzazione in attuazione del piano nazionale di
risanamento della siderurgia»;
Viste le disposizioni che, a partire dall'art. 73 della legge 27
dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), hanno previsto
l'estensione del sistema agevolativo di cui alla citata legge n.
181/1989 a ulteriori aree di crisi industriale diverse da quella
siderurgica;
Visto l'art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che
reca il riordino della disciplina in materia di riconversione e
riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa e,
in particolare, il comma 8-bis concernente gli interventi nei casi di
situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse che
presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei
territori interessati e sull'occupazione;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 178 del 3 agosto 2015, recante termini, modalita' e procedure per
la concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui alla legge n.
181/1989 in favore di programmi di investimento finalizzati alla
riqualificazione delle aree di crisi industriali, ai sensi del citato
comma 8-bis dell'art. 27 del decreto-legge n. 83 del 2012;
Vista la circolare del direttore generale per gli incentivi alle
imprese n. 59282 del 6 agosto 2015, emessa in base a quanto disposto
dall'art. 6, comma 6, del predetto decreto ministeriale 9 giugno
2015, finalizzata a fornire ulteriori specificazioni relative ai
requisiti dei programmi e delle spese ammissibili, delle modalita',
forme e termini di presentazione delle domande nonche' delle
caratteristiche del contratto di finanziamento;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto
2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 232 del 4 ottobre 2016, recante l'individuazione dei territori
delle aree di crisi industriale non complessa ammessi alle
agevolazioni di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181;
Visto il decreto del direttore generale per la politica
industriale, la competitivita' e le piccole e medie imprese e del
direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello
sviluppo economico 19 dicembre 2016, pubblicato nel sito internet
istituzionale, recante l'elenco dei territori individuati, sulla base
del citato decreto ministeriale 4 agosto 2016, quali aree di crisi
non complessa;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 39 del 16 febbraio 2017, che, nel ripartire le risorse finanziarie
complessivamente destinate alla reindustrializzazione delle aree di
crisi tra le diverse tipologie di intervento, destina ai programmi di
investimento da agevolare nelle aree di crisi industriale non
complessa, tramite procedura valutativa con procedimento a sportello,
l'importo di € 124.000.000,00 a valere sulle risorse del Fondo per la
crescita sostenibile, dei quali € 44.000.000,00 accantonati in favore
degli interventi disciplinati da accordi di programma;
Visto il decreto del direttore generale per la politica
industriale, la competitivita' e le piccole e medie imprese e del
direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello
sviluppo economico 24 febbraio 2017, pubblicato nel sito internet
istituzionale, con il quale, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto
direttoriale 19 dicembre 2016, sono stati fissati i termini e le
modalita' per la presentazione delle domande di accesso alle
agevolazioni di cui alla legge n. 181/1989 nelle aree di crisi
individuate dallo stesso decreto 19 dicembre 2016;
Considerato che, come riportato all'art. 1, comma 3, del predetto
decreto direttoriale 24 febbraio 2017, i soggetti interessati hanno
diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle risorse
finanziarie stanziate, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 123;
Vista la nota dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia, soggetto
gestore degli interventi, n. 7010/INIMP del 5 aprile 2017, pervenuta
al Ministero dello sviluppo economico, tramite posta elettronica
certificata, alle ore 17,11 dello stesso giorno, con la quale e'
comunicato che, a partire dalla data di apertura dello sportello, 4
aprile 2017, e fino alle ore 10,00 del 5 aprile 2017, risultano
pervenute n. 208 domande, per un ammontare di agevolazioni richieste
pari a 634,6 milioni di euro;
Considerato che il predetto fabbisogno finanziario supera
ampiamente la dotazione finanziaria di cui al sopra menzionato
decreto ministeriale 31 gennaio 2017;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere all'immediata chiusura
dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazione in
considerazione dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili;
Decreta:
Art. 1
1. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 123, e' disposta, a partire dal 6 aprile 2017, la chiusura
dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazione di
cui alla legge n. 181/1989 riguardanti programmi d'investimento nei
comuni ricadenti nelle aree di crisi industriale non complessa,
individuate ai sensi del decreto direttoriale 19 dicembre 2016.
2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 123, nonche' nei siti istituzionali del
Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it) e del soggetto
gestore (www.invitalia.it).
Roma, 5 aprile 2017
Il direttore generale: Sappino