N. 63 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 dicembre 2016
Ordinanza del 6 dicembre 2016 del Tribunale di Modena nel procedimento civile promosso da S. A. in qualita' di amministratore di sostegno di S. K.. Cittadinanza - Straniero - Acquisto della cittadinanza - Obbligo della prestazione del giuramento di essere fedele alla Repubblica - Previsione dell'obbligo di prestazione del giuramento anche laddove tale adempimento non possa essere prestato da parte di persona affetta da disabilita' a causa di tale condizione patologica. - Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), art. 10; decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572 (Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza), art. 7, comma 1; decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127), art. 25, comma 1.(GU n.19 del 10-5-2017 )
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
Sezione seconda civile
Il giudice tutelare sciogliendo la riserva assunta, osserva
quanto segue:
I. - S. A., amministratore di sostegno (nominato con decreto
di questo giudice tutelare in data 14 ottobre 2012) della figlia K.
S. (nata in India il 2 settembre 1990 e residente a .............,
via ........................ , n. ...), ha richiesto al giudice
tutelare di autorizzare la trascrizione del decreto concessivo della
cittadinanza a favore della figlia datato 20 luglio 2016, in assenza
del prescritto giuramento. Dato che la figlia non sarebbe in grado,
ne' in condizioni di prestare tale atto, in quanto affetta da
«epilessia parziale con secondaria generalizzazione in attuale buon
controllo con terapia anticomiziale - associato ritardo mentale grave
in pachigiria focale» (come da documentazione della Commissione per
l'accertamento dello stato di invalidita').
La giovane beneficiaria, e' stata ascoltata in udienza, alla
presenza del padre-a.d.s. per saggiarne l'idoneita' a prestare il
prescritto giuramento.
In vero, la persona e' apparsa completamente disorientata nel
tempo e nello spazio (dal verbale risulta che la ragazza dice che il
giudice «e' Stefano» e non e' in grado di precisare dove si trova,
sottoscrive il verbale col nome «Sara») e il padre-a.d.s. ha
precisato che K. non sa leggere, ne' scrivere.
II. - In diritto, va preliminarmente fornito un rapido quadro
normativo della materia.
In base all'art. 9, primo comma, lettera f), della legge n. 91
del 1992, la cittadinanza italiana puo' essere concessa con decreto
del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su
proposta del Ministro dell'interno, allo straniero che risiede
legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
L'art. 10, della citata legge n. 91 prevede che: «il decreto di
concessione della cittadinanza non ha effetto se la persona a cui si
riferisce non presta, entro sei mesi dalla notifica del decreto
medesimo, giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare
la Costituzione e le leggi dello Stato», mentre l'art. 23, primo
comma, legge n. 91/1992 dispone che «le dichiarazioni per l'acquisto
[...] della cittadinanza e la prestazione del giuramento previste
dalla presente legge sono rese all'ufficiale dello stato civile del
comune dove il dichiarante risiede o intende stabilire la propria
residenza, ovvero, in caso di residenza all'estero, davanti
all'autorita' diplomatica o consolare del luogo di residenza».
A sua volta, l'art. 7, secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572, dispone che: «il giuramento
di cui all'art. 10 della legge deve essere prestato entro sei mesi
dalla notifica all'intestatario del decreto di cui agli articoli 7 e
9 della legge».
Infine, l'art. 25, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, ord. stato civile, stabilisce
che: «l'ufficiale dello stato civile non puo' trascrivere il decreto
di concessione della cittadinanza se prima non e' stato prestato il
giuramento prescritto dall'art. 10, legge 5 febbraio 1992, n. 91»,
mentre secondo l'art. 27, del decreto del Presidente della Repubblica
citato, «l'acquisto della cittadinanza italiana ha effetto dal giorno
successivo a quello in cui e' stato prestato il giuramento, ai sensi
di quanto disposto dagli articoli 10 e 15, della legge 5 febbraio
1992, n. 91, anche quando la trascrizione del decreto di concessione
avviene in data posteriore». Come si vede, per univoche fonti
normative, la prestazione dell'atto formale del giuramento viene
ritenuto adempimento determinante per l'acquisizione della
cittadinanza italiana.
In concreto, la dottrina ha sottolineato che il giuramento e'
sempre stato, in ogni luogo, diretto a «rafforzare una pronunzia del
giurante». Lo stesso, piu' in particolare, «non e' piu' che la forma
rafforzata di una promessa, una solennita' supplementare destinata
indubbiamente a far riflettere il giurante sulla gravita' dell'atto
che sta compiendo, ma che giuridicamente non lo modifica e nulla vi
aggiunge». La portata di tale atto si esplica su di un piano
prevalentemente morale, in quanto «sospinge, attraverso un vincolo
interno, all'osservanza di obblighi e doveri preesistenti», cosicche'
il giuramento non rivestirebbe efficacia costitutiva, ma accessoria.
III. - Il problema che il ricorso suscita non e' di poco momento;
esso consiste nel verificare, a fronte di persona che, a causa
dell'infermita' mentale che l'affligge non sia in grado di prestare
il prescritto giuramento, in che modo l'ordinamento debba reagire e
porsi da un punto di vista sistematico e ricostruttivo, ricercando se
sussista una lacuna normativa, ovvero, un contrasto del tessuto
normativo rispetto ai parametri costituzionali ed sovranazionali
dati.
Un primo decreto petroniano (Tribunale di Bologna 9 gennaio 2009,
in personaedanno, con nota di Costanzo) ha ritenuto di estendere
l'esonero dal giuramento per acquisire la cittadinanza affermando
l'applicabilita' all'amministrazione di sostegno, quale effetto ex
art. 411 del codice civile, dall'esenzione dal giuramento sulla
scorta di parere favorevole espresso dal Consiglio di Stato con
riguardo la concessione della cittadinanza all'interdetto senza
prestazione di giuramento, in quanto atto personalissimo non
delegabile al tutore (C.d.S. 13 marzo 1987, n. 261/85).
Altro provvedimento del Tribunale di Mantova (Tribunale di
Mantova 2 dicembre 2010) ha semplicemente ritenuto di esentare
l'interdetto dalla prestazione del giuramento necessario ad acquisire
la cittadinanza, non essendo lo stesso delegabile al tutore.
Le soluzioni giuridiche riferite in precedenza non convincono.
IV. - Non pare ipotizzabile l'applicazione analogica dell'art.
411 del codice civile, che ammette di estendere all'amministrazione
di sostegno «determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti
da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato». Nella
specie, e' trasparente che la norma codicistica richiamata ammette
l'estensione all'amministrazione di sostegno di disposizioni di
«legge»; non il contenuto di atti amministrativi, quali sono i pareri
espressi dal C.d.S. in sede consultiva. In vero, le soluzioni della
quaestio iuris possono essere due, alternative l'una all'altra. Da un
canto, secondo una prima prospettiva, potrebbe ipotizzarsi che il
giuramento, supponendo un impegno morale ed una partecipazione
consapevole alla nuova collettivita' statuale da parte del giurante,
con l'assunzione dello status di cittadino, implichi una sua adesione
consapevole e cosciente al rispetto dei doveri ed all'esercizio dei
diritti che, aderendo a tale collettivita', si assumono alla stregua
della formula di giuramento prevista dalla legge («giuro di essere
fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi
dello Stato»; art. 10, della legge n. 91 del 1992, la cui
formulazione sostanzialmente riproduce quella affidata all'art. 54,
primo comma, della Costituzione). In quest'ottica, laddove si
richieda per il compimento di tale atto formale il completo
discernimento, la cittadinanza non potrebbe essere acquisita da parte
di chi difetti di tale capacita' naturale, essendo incapace di
comprendere il significato morale e giuridico dell'atto formale da
compiere; l'atto del giurare non essendo in ogni caso surrogabile da
parte del vicario, stante la sua natura personalissima. E pertanto la
cittadinanza, secondo l'ordinamento e, secondo questa prospettiva,
non potrebbe essere acquisita dal disabile mentale impossibilitato a
giurare ed a comprendere l'impegno morale che con tale atto assume di
fronte alla collettivita'.
V. - Dall'altro, puo' ipotizzarsi l'insorgenza di questione di
legittimita' costituzionale delle disposizioni normative richiamate
in precedenza (art. 10, della legge n. 91 del 1992, art. 7, secondo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 572 del 1993, e
25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000), in
particolare, nella parte in cui le stesse non prevedono deroghe
all'obbligo della prestazione del giuramento, quale condizione per
l'acquisizione della cittadinanza italiana, in presenza di condizioni
personali di infermita' mentale in cui versi il futuro cittadino,
impeditive il compimento dell'atto formale in discorso.
Da questo punto di vista, dato che, a giudizio della dottrina, il
giuramento, avendo natura ancillare e secondaria rispetto al
conseguimento della cittadinanza, non avrebbe efficacia costitutiva
di essa, potrebbe ritenersi non manifestamente infondata la questione
di legittimita' costituzionale delle disposizioni normative
richiamate e che impongono la prestazione del giuramento quale
condizione per l'acquisizione della cittadinanza, per violazione di
piu' di un parametro costituzionale.
In particolare, se la Repubblica riconosce e garantisce i
«diritti inviolabili dell'uomo» (art. 2 della Costituzione), non
permettere al disabile psichico l'acquisizione di un diritto
fondamentale, qual'e' lo status di cittadino (fonte di diritti e
doveri pubblicistici), dal momento che non e' in grado della
prestazione dell'atto formale del giuramento, significherebbe, alla
fin fin fine, non «garantire» tale diritto; escludendo, cosi',
l'infermo di mente dalla nuova collettivita' in cui e' nato e si e'
formato, solo a causa dell'impedimento determinato dalla sua
condizione psichica di natura personale. L'ostacolo personale
impedirebbe l'acquisizione del diritto e gli arrecherebbe un
considerevole danno.
Che dire poi del parametro affidato al capoverso dell'art. 3
della Costituzione?
Se e' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che
«impedisco il pieno sviluppo della persona umana», non si puo' forse
ritenere che l'impossibilita' di prestazione del giuramento per
acquisire la cittadinanza, determinato dalla condizione patologica
della persona affetta da malattia mentale, non costituisca
significativo «ostacolo» all'esplicazione della personalita'
dell'individuo, come tale contrastante con tale cruciale previsione
programmatica?
Se cosi' e', allora, le disposizioni normative in precedenza
richiamate, disponenti che il mancato giuramento nei sei mesi
successivi alla notifica del decreto di concessione della
cittadinanza ne determina inefficacia, paiono contrastare anche con
quest'ultimo parametro costituzionale, creando disparita' di
trattamento tra cittadini sani e normali, questi ultimi in grado di
prestare giuramento, e quanti sani non siano in quanto affetti da
disabilita' e che, per effetto della mancata prestazione del
giuramento, non possono acquistare lo status civitatis.
Tenuto conto di cio', il presente procedimento va sospeso, con
remissione degli atti alla Corte costituzionale, dato che la
questione di legittimita' costituzionale quivi sollevata sugli
articoli 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, 7 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 572 del 12 ottobre 1993 e 25, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000,
n. 396, appare rilevante, in questo procedimento dovendosi applicare
le disposizioni normative teste' richiamate, e non manifestamente
infondata, alla luce della violazione dei parametri fissati dagli
articoli 2 e 3, secondo comma, della Costituzione.
VI. - Il mancato rispetto del principio di uguaglianza quale
diritto fondamentale dell'individuo va rilevato anche con riferimento
al quadro legislativo sovranazionale, cui l'ordinamento dello Stato
e' tenuto a conformarsi.
Infatti, l'art. 18 della Convenzione O.N.U. per i diritti delle
persone disabili, ratificata dall'Italia con la legge n. 18 del 3
marzo 2009 (e quindi legge dello Stato a tutti gli effetti), dispone
che: «il diritto alla cittadinanza non puo' essere negato e dunque i
disabili hanno il diritto di acquisire e cambiare la cittadinanza e
non possono essere privati della stessa arbitrariamente o a causa
della loro disabilita'».
Lo scopo della Convenzione e' quella di indurre gli Stati
firmatari a promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale
godimento di tutti i diritti umani e le liberta' fondamentali da
parte delle persone con disabilita'. La condizione di disabilita'
viene individuata nell'esistenza di barriere di diversa natura e
tipologia che possano ostacolare la piena ed effettiva partecipazione
nella societa', in condizioni di uguaglianza con gli altri, per le
persone che presentano delle durature menomazioni fisiche, mentali,
intellettuali o sensoriali.
Il testo normativo richiama la Convenzione europea dei diritti
dell'uomo ed e' dotato di portata universale, dato che si rivolge a
tutte le persone disabili, indipendentemente dalla nazionalita', e
alle quali garantisce il diritto ad un livello di vita adeguato e il
diritto alla protezione sociale, rievocando i principi enunciati
anche dalla Dichiarazione O.N.U. dei diritti delle persone con
ritardo mentale del 1971, della Dichiarazione O.N.U. dei diritti
delle persone con disabilita' del 1975, degli articoli 21
(«Nell'ambito d'applicazione del trattato che istituisce la Comunita'
europea e del trattato sull'Unione europea e' vietata qualsiasi
discriminazione fondata sulla cittadinanza, fatte salve le
disposizioni particolari contenute nei trattati stessi») e 26
(«L'Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di
beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento
sociale e professionale e la partecipazione alla vita della
comunita'») della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
di Nizza, resa vincolante dal Trattato di Lisbona del 2009.
Si evince, pertanto, che l'Unione e' fondata sul rispetto
dell'uguaglianza della dignita' umana, della democrazia, dello stato
di diritto e del rispetto dei diritti umani compresi quelli enunciati
dall'art. 67 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in
base ai quali «l'Unione realizza uno spazio di liberta', sicurezza e
giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali nonche' dei diversi
ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli
Stati membri».
Da tali principi dell'ordinamento si ricava che la tutela dei
diritti umani nell'Unione europea non dipende dal possesso della
cittadinanza dell'Unione, che va riconosciuta anche ai cittadini di
Paesi terzi. Sotto questo profilo si e' avviato il passaggio da una
fase improntata alla salvaguardia dei diritti dei cittadini
dell'Unione ad una nuova fase caratterizzata anche dalla tutela della
persona in quanto tale. Il punto cruciale riguarda il rapporto
intercorrente tra l'iniziativa dell'amministratore ed i bisogni, le
aspirazioni, gli interessi del beneficiario straniero ed incapace;
nell'ipotesi di totale nonche' effettiva incapacita' di formazione
della volonta' consapevole da parte dello straniero disabile, la
privazione tout court della capacita' di agire nell'esercizio
dell'acquisto della cittadinanza (in quanto atto personalissimo, come
tale non delegabile in via surrogatoria all'amministratore di
sostegno), appare criticabile almeno per un duplice ordine di
ragioni: in primis, tale impostazione lederebbe la legittima
aspettativa dello straniero a vedersi riconosciuta la cittadinanza
italiana, stante il ricorso dei requisiti oggettivi fissati dalla
legge; in secundis, si affaccerebbe il rischio, di lasciare lo
straniero isolato da quella trama di relazioni di cui, ai fini dello
status civitatis, costituisce il principale centro di imputazione di
interessi.
Come si vede, quindi, anche da questo punto di vista, si dubita
della legittimita' costituzionale della trama normativa costituita
dalle disposizioni normative che impongono anche al disabile, che ne
sia impossibilitato per effetto della patologia mentale che
l'affligge, di prestare giuramento quale presupposto per l'acquisto
della cittadinanza.
P.Q.M.
Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale degli articoli 10 della legge 5 febbraio
1992, n. 91, 7, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 572 del 12 ottobre 1993 e 25, primo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, nella parte
in cui prevedono l'obbligo di prestazione del giuramento, quale
condizione per l'acquisizione della cittadinanza, anche laddove tale
adempimento non possa essere prestato da parte di persona affetta da
disabilita' a causa di tale condizione patologica, per violazione
degli articoli 2 e 3, secondo comma, della Costituzione e dell'art.
18 della Convenzione O.N.U. per i diritti delle persone disabili,
ratificata dall'Italia con legge n. 18 del 3 marzo 2009, nonche'
degli articoli 21 e 26 della Dichiarazione O.N.U. dei diritti delle
persone con disabilita' del 1975, dispone l'immediata trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale e sospende il procedimento in
corso.
Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale,
previa notifica alla parte istante, nonche' al Presidente del
Consiglio dei ministri e con comunicazione dell'ordinanza anche ai
presidenti delle due Camere del Parlamento.
Modena, 6 dicembre 2016
Il Giudice Tutelare: Masoni