N. 33 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 27 marzo 2017

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 27  marzo  2017  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Caccia - Pesca - Norme della Regione Veneto - Disturbo  all'esercizio
  dell'attivita' venatoria e piscatoria e molestie agli esercenti  di
  dette  attivita'  -  Disciplina   sanzionatoria   -   Clausola   di
  neutralita' finanziaria. 
- Legge della Regione Veneto 17 gennaio 2017, n. 1 ("Norme  regionali
  in materia di disturbo  all'esercizio  dell'attivita'  venatoria  e
  piscatoria: modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993,  n.  50
  "Norme regionali per la protezione della fauna selvatica e  per  il
  prelievo venatorio" e alla legge regionale 28 aprile  1998,  n.  19
  "Norme per la tutela delle risorse  idrobiologiche  e  della  fauna
  ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca  nelle  acque
  interne e marittime interne della Regione Veneto"."), art.  1,  che
  inserisce l'art. 35-bis nella legge regionale 9 dicembre  1993,  n.
  50 (Norme regionali per la protezione della fauna selvatica  e  per
  il prelievo venatorio); art. 2, che inserisce l'art.  33-ter  nella
  legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 (Norme per  la  tutela  delle
  risorse idrobiologiche e della fauna ittica  e  per  la  disciplina
  dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime  interne
  della Regione Veneto), e art. 3. 
(GU n.20 del 17-5-2017 )
    Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri,  rappresentato
e  difeso  dalla  Avvocatura  generale  dello  Stato  presso  cui  e'
domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12 contro Regione Veneto, in
persona del legale rappresentante pro tempore per la declaratoria  di
illegittimita' costituzionale della  Legge  Regionale  n.  1  del  17
gennaio 2017 pubblicata nel BUR n. 8 del  17  gennaio  2017,  recante
Norme Regionali in materia di disturbo  all'esercizio  dell'attivita'
venatoria e piscatoria: modifiche alla  legge  regionale  9  dicembre
1993 n. 50 «Norme regionali per la protezione della fauna selvatica e
per il prelievo venatorio» e alla legge regionale 28 aprile  1998  n,
19 «Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche  e  della  fauna
ittica e per la disciplina dell'esercizio  della  pesca  nelle  acque
interne e marittime interne della Regione Veneto» 
1) Violazione dell'art. 117, comma 2 lettera h) della Costituzione; 
    L'art. 1 della legge regionale  in  epigrafe  dispone:  «1.  Dopo
l'articolo 35 della legge regionale 9 dicembre  1993,  n.  50  "Norme
regionali per la protezione della fauna selvatica e per  il  prelievo
venatorio" e' inserito il seguente: 
    "Art. 35-bis Disturbo all'esercizio  dell'attivita'  venatoria  e
molestie agli esercenti l'attivita' venatoria. 
    1.  Chiunque,  con  lo   scopo   di   impedire   intenzionalmente
l'esercizio  dell'attivita'  venatoria  ponga  in  essere   atti   di
ostruzionismo  o  di  disturbo  dai  quali  possa  essere  turbata  o
interrotta la regolare  attivita'  di  caccia  o  rechi  molestie  ai
cacciatori nel corso delle loro attivita', e' punito con la  sanzione
amministrativa da euro 600,00 a euro 3.600,00. 
    2.  All'accertamento  e  alla  contestazione   delle   violazioni
procedono gli organi cui sono demandate funzioni di polizia. 
    3. La Regione esercita  le  funzioni  amministrative  riguardanti
l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla  presente
legge e ne introita i proventi. 
    4. Non integrano, in ogni caso, la fattispecie di cui al comma 1,
gli atti rientranti nell'esercizio dell'attivita'  agricola,  di  cui
all'articolo 2135 del Codice Civile, nel rispetto  dell'articolo  842
del Codice Civile.». 
    L'art. 2, a sua volta, prevede: «1. Dopo l'articolo 33-bis  della
legge regionale 28 aprile 1998 n.  19  "Norme  per  la  tutela  delle
risorse idrobiologiche e della  fauna  ittica  e  per  la  disciplina
dell'esercizio della pesca nelle acque interne  e  marittime  interne
della Regione Veneto" e' inserito il seguente: 
    "Art. 33-ter Disturbo all'esercizio dell'attivita'  piscatoria  e
molestie agli esercenti l'attivita' piscatoria. 
    1.  Chiunque,  con  lo   scopo   di   impedire   intenzionalmente
l'esercizio  dell'attivita'  piscatoria  ponga  in  essere  atti   di
ostruzionismo  o  di  disturbo  dai  quali  possa  essere  turbata  o
interrotta la  regolare  attivita'  di  pesca  o  rechi  molestie  ai
pescatori nel corso delle loro attivita', e' punito con  la  sanzione
amministrativa da euro 600,00 a euro 3.600,00. 
    2.  All'accertamento  e  alla  contestazione   delle   violazioni
procedono gli organi cui sono clemandate funzioni di polizia. 
    3. La Regione esercita  le  funzioni  amministrative  riguardanti
l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla  presente
legge e ne introita i proventi.». 
    Le norme sopra  riportate  incidono  su  materie  riservate  alla
competenza legislativa statale, ai sensi dell'art. 117 comma 2  lett.
h) della Costituzione. Infatti,  sanzionando  a  titolo  di  illecito
amministrativo comportamenti quali il «disturbo»,  l'«ostruzionismo»,
la «molestia», le norme in questione disciplinano condotte  emulative
dirette al solo fine di arrecare nocumento a beni fondamentali  quali
l'integrita'  delle  persone  e  la  sicurezza,   sussumibili   nella
categoria dell'ordine pubblico e  della  sicurezza,  sulle  quali  lo
Stato ha potesta' legislativa esclusiva. 
    Che  si  tratti  di  materia  riservata  in  via  esclusiva  alla
legislazione statale e'  confermato  dalla  constatazione  (rilevante
anche sotto altro profilo, sul  quale  ci  si  soffermera'  al  punto
seguente) che le condotte prese in esame dalla  legge  regionale  qui
impugnata sono -  a  ben  vedere  -  agevolmente  riconducibili  alla
fattispecie di reato di cui all'art. 660 c.p. («Chiunque, in un luogo
pubblico o aperto al pubblico, ovvero col  mezzo  del  telefono,  per
petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a  taluno  molestia  o
disturbo e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino
a euro 516»),  posto  che  le  condotte  di  disturbo  o  molestia  -
coincidenti con quelle contemplate dalla legge regionale - hanno  per
indefettibile presupposto il compimento in luogo pubblico o aperto al
pubblico (tali  essendo  i  luoghi  tipici  in  cui  si  svolgono  le
attivita' venatoria e piscatoria), e che e' senza  dubbio  meritevole
di biasimo la finalita' della condotta, diretta a recare  disturbo  a
chi svolge un'attivita' lecita. 
2. Violazione dell'art. 117, comma 2 lettera 1) della Costituzione; 
    Le norme regionali qui censurate si pongono altresi' in contrasto
con l'art. 117 comma 2 lett. 1), a mente del  quale  appartengono  in
via esclusiva alla legislazione statale le  materie  dell'ordinamento
civile e penale. 
    Come esposto al punto che  precede,  la  scelta  del  legislatore
regionale di sanzionare come illecito amministrativo una condotta che
e' gia' prevista e punita dalla legge statale a  titolo  di  illecito
penale ex art. 660 c.p. costituisce chiara dimostrazione di  come  la
norma regionale vada ad interferire  con  un  arnbito  (l'ordinamento
penale, appunto) che alla legislazione regionale e' sottratto. 
    Ancora, gli interessi che la legge regionale mira a tutelare sono
altresi' garantiti  da  una  tutela  di  tipo  privatistico,  essendo
risarcibili i danni arrecati tramite le condotte prese in esame dalla
norma, cio' che evidenzia come la legge veneta finisca con l'incidere
anche su un'altra materia (l'ordinamento civile) che le e' sottratta,
a mente dell'art. 117 coma 2 lett. l ) Cost. 
3.  Violazione  dei  principi  di  legalita',  razionalita'   e   non
discriminazione  rinvenibili  negli  artt.   25,   3   e   27   della
Costituzione; 
    La legge regionale qui impugnata sanziona a  titolo  di  illecito
amministrativo condotte descritte in termini generici, tali non  solo
da prospettare ovvie difficolta' a livello  applicativo  ma  anche  -
piu' in generale  -  da  determinare  un  contrasto  con  i  principi
costituzionali  in  materia  sanzionatoria,  validi  anche  per   gli
illeciti  amministrativi  ed  espressamente  richiamati  dalla  legge
689/1981; segnatamente,  vengono  in  considerazione  i  principi  di
legalita' e razionalita' consacrati  nelle  norme  costituzionali  in
rubrica, dei quali si deduce  qui  la  violazione  innanzi  tutto  in
quanto i parametri di individuazione delle condotte  sanzionate  sono
insufficienti a garantire la determinatezza della fattispecie. 
    Inoltre, al fatto che le disposizioni censurate non contengono la
clausola di riserva «salvo che il fatto non  costituisca  reato»,  si
aggiunge la considerazione che le sanzioni amministrative  introdotte
dalle norme regionali in esame (da euro 600,00 a euro 3.600,00)  sono
evidentemente sproporzionate (in violazione dell'art. 3  Cost.),  sia
in  comparazione  con  quelle  previste  dall'art.  35  della   legge
regionale n. 50 del 1993, recante Norme per la protezione della fauna
selvatica e per  il  prelievo  venatorio,  per  la  violazione  delle
disposizioni di tale legge, il cui massimo edittale - nei  casi  piu'
gravi - e' fissato in € 1.200,  sia  rispetto  a  quelle  previste  a
carico del cacciatore per le violazioni commesse ai  sensi  dell'art.
31 della legge n. 157/92, recante Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, anch'esse inferiori,
nel massimo  edittale,  al  massimo  edittale  previsto  dalla  legge
regionale oggetto del presente ricorso. 
    Dall'incostituzionalita' degli artt. 1 e 2 discende la necessita'
di caducare anche l'art. 3 della legge  qui  impugnata  che,  recando
solo una clausola di neutralita' finanziaria, non ha autonoma portata
precettiva. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Si chiede che venga  dichiarata  l'illegittimita'  costituzionale
della legge in rubrica. 
    Si producono le norme impugnate e, per estratto,  copia  conforme
della delibera di impugnazione del Consiglio  dei  Ministri  in  data
10.3.17, con allegata relazione. 
        Roma, 15 marzo 2017 
 
                     Avvocato dello Stato: Russo