N. 77 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 febbraio 2017
Ordinanza del 9 febbraio 2017 del Tribunale di Cuneo nel procedimento civile promosso da Cane Gianmario contro Inps . Previdenza e assistenza - Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici - Perequazione automatica delle pensioni per gli anni 2012 e 2013 - Esclusione per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS - Riconoscimento integrale per i trattamenti pensionistici fino a tre volte il trattamento minimo INPS e in diverse misure percentuali per quelli compresi tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS - Riconoscimento della perequazione per i trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il minimo INPS, relativa agli anni 2012-2013 come determinata dall'art. 24, comma 25, del decreto-legge n. 201 del 2011, nella misura del 20 per cento negli anni 2014-2015 e del 50 per cento a decorrere dall'anno 2016. - Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 24, commi 25 e 25-bis, nel testo sostituito dall'art. 1 del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65 (Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR ), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2015, n. 109.(GU n.22 del 31-5-2017 )
TRIBINALE ORDINARIO DI CUNEO
Il giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Daniela
Rispoli ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al
n. 1275/2015 R.G. Lav. promossa da: Gianmario Cane, con il patrocinio
dell'avv. Giordano Ivan ricorrente contro Inps, con il patrocinio
dell'avv. Cappiello Marina convenuto il ricorrente, titolare di
pensione VO n. 1004344, con decorrenza agosto 1992, dedotto di non
aver usufruito, per effetto dell'articolo 24, comma 25, decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita,
l'equita' e il consolimento dei conti pubblici), convertito, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n.
214, della perequazione automatica per l'anno 2013; dedotto che la
norma in questione e' stata dichiarata costituzionalmente illegittima
dalla sentenza 70/2015 della Corte Costituzionale; dedotto che la
fattispecie e' stata nuovamente disciplinata dal decreto-legge
65/2015, convertito con modificazioni dalla legge 109/2015.
Tanto dedotto ha chiesto l'accertamento del diritto alla
rivalutazione automatica della pensione per gli anni 2012 e 2013, con
le conseguenti condanne a carico dell'INPS. E, in via subordinata, in
ipotesi di ritenuta applicabilita' della normativa sopravvenuta alla
declaratoria di incostituzionalita', ne ha prospettato la
illegittimita' costituzionale, al fine della rimozione degli ostacoli
normativi all'accoglimento delle conclusioni.
L'INPS si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso.
Rilevanza della questione di illegittimita' costituzionale
Il ricorrente sulla base del meccanismo di rivalutazione
automatica delle pensioni cosi' come introdotto dall'art. 34 comma 1
della legge n. 448/98, avrebbe diritto alla rivalutazione annua del
trattamento pensionistico percepito: la rivalutazione era stata
infatti bloccata per gli anni 2012-2013, in virtu' dell'art. 24,
comma 25 decreto-legge 201/2011 convertito dalla legge 214/2011, ma
tale norma e' stata dichiarata incostituzionale con la sentenza della
Corte costituzionale 70/2015.
Senonche', il legislatore e' intervenuto con decreto-legge
65/2015 (conv. nella legge 109/2015) con normativa che si
autoqualifica quale strumento di attuazione di tale pronuncia,
affermando «Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di
provvedere in materia di rivalutazione automatica delle pensioni al
fine di dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza della
Corte costituzionale n. 70 del 2015..»
Il provvedimento ha modificato l'art. 24, comma 25, dichiarato
incostituzionale, e ha aggiunto il comma 25-bis.
L'art. 1, primo comma, decreto-legge 65/2015 (conv. nella legge
109/2015) ha infatti stabilito quanto segue: «1. Al fine di dare
attuazione ai principi enunciati nella sentenza della Corte
costituzionale n. 70 del 2015, nel rispetto del principio
dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica,
assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali, anche in funzione della
salvaguardia della solidarieta' intergenerazionale, all'art. 24 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) il comma 25 e' sostituito dal seguente:
«25. La rivalutazione automatica dei trattamenti
pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa agli anni 2012 e 2013,
e' riconosciuta:
a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici di
importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS. Per
le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo
INPS inferiore a tale limite incrementato della quota di
rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto
dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione e' comunque
attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
b) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici
complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e
pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con
riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le
pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento
minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di
rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto
dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione e' comunque
attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
c) nella misura del 20 per cento per i trattamenti pensionistici
complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS
e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con
riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le
pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento
minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di
rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto
dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione e' comunque
attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
d) nella misura del 10 per cento per i trattamenti pensionistici
complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS
e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con
riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le
pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento
minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di
rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto
dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione e' comunque
attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
e) non e' riconosciuta per i trattamenti pensionistici
complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con
riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi».
2) dopo il comma 25 sono inseriti i seguenti:
25-bis La rivalutazione automatica dei trattamenti
pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa agli anni 2012 e 2013
come determinata dal comma 25, con riguardo ai trattamenti
pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il
trattamento minimo INPS e' riconosciuta:
a) negli anni 2014 e 2015 nella misura del 20 per cento;
b) a decorrere dall'anno 2016 nella misura del 50 per
cento».
Orbene, secondo le allegazioni del ricorrente (non contestate
dall'ente convenuto), nel 2011 la sua pensione lorda era di euro
1.544,56, superiore al triplo del trattamento minimo pari a euro
1.382,91; nel 2012 era di euro 1.547,59, superiore al triplo del
trattamento minimo pari a euro 1.405,05.
In applicazione della norma da ritenersi vigente a seguito della
dichiarazione di incostituzionalita' egli avrebbe avuto diritto per
il 2012 ad una rivalutazione pari al 2,7% per la quota sino al triplo
della pensione, e del 2,43 % per la parte eccedente e sino al
quintuplo; per il 2013 avrebbe avuto diritto ad una rivalutazione del
3% per la quota fino al triplo del trattamento minimo, e del 2,7% per
la parte eccedente, al quintuplo del trattamento minimo.
Cio' che il ricorrente deduce allora e' che in applicazione della
norma di cui al decreto-legge 65/15, egli ha ottenuto a titolo di
arretrati dovuti per effetto della citata pronuncia n. 70/2015 della
Corte costituzionale un importo ridotto per effetto della
perequazione minima stabilita dalla norma da ultimo introdotta
(collocandosi nella fascia b), anziche' l'ammontare dovutogli in
applicazione della legge 448/98.
Ha proposto pertanto il ricorso al fine di ottenere il pagamento
della differenza tra quanto effettivamente percepito, a seguito del
blocco della rivalutazione, con quanto avrebbe avuto diritto
applicando la rivalutazione automatica per il periodo dal 2013 sino
al luglio 2015.
La disciplina da ultimo introdotta pertanto ha dunque inciso sul
valore del trattamento pensionistico riconosciuto al ricorrente.
Giova peraltro sin da subito aggiungere che per effetto del disposto
di cui al novello comma 25-bis tale incidenza e' destinata a
protrarsi nel tempo (per il triennio 2014 - 2016).
Deve ritenersi chiara, perche' espressa, l'applicabilita' della
norma sopravvenuta, alla declaratoria di incostituzionalita',
all'ammontare delle pensioni maturare al biennio 2012-2014, non
potendosi semplicemente, come sembrerebbe auspicare il ricorrente,
ritenere l'acquisizione definitiva al suo patrimonio degli
«arretrati» spettantigli: e' evidente invero che quelli paventati dal
ricorrente sono proprio gli effetti che la nuova disciplina vuole
produrre e produce, senza che se ne possa prospettare una
interpretazione diversa che sola consentirebbe di' evitare il ricorso
alla pronuncia sulla legittimita' della stessa.
Di qui la rilevanza della questione proposta.
Non manifesta infondatezza.
L'art. 24, comma 25, decreto-legge 201/2011 (conv. Con modifiche
nella legge 214/2011) aveva stabilito, «in considerazione della
contingente situazione finanziaria», che la rivalutazione automatica
dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito
dall'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, fosse
riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti
pensionistici d'importo complessivo fino a tre volte il trattamento
minimo INPS, nella misura del 100 per cento.
Le pensioni di valore superiore a tre volte il trattamento minimo
INPS non godevano pertanto di alcuna rivalutazione. Il blocco operava
quindi per le pensioni d'importo superiore ad € 1.217,00 netti.
Con sentenza n. 70 del 30 aprile 2015 la Corte costituzionale ha
dichiarato l'incostituzionalita' dell'art. 24, comma 25,
decreto-legge 201/2011, per contrasto con gli articoli 3, 36, primo
comma, e 38, secondo comma, Cost., nella parte in cui ha previsto,
per le ragioni anzidette, che la rivalutazione automatica fosse
riconosciuta esclusivamente ai trattamenti pensionistici d'importo
complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura
del 100 per cento.
La pronuncia ha, o avrebbe dovuto avere, l'effetto di
ripristinare l'integrale applicazione del meccanismo perequativo
previsto dall'art. 34, primo comma, legge 448/98.
L'intervento di cui al decreto-legge 65/2015 ha invece
reintrodotto per gli stessi anni, 2012-2013, un nuovo sostanziale
blocco della perequazione automatica, pur operando delle modifiche.
Nello specifico ha confermato l'esenzione integrale dalla
disattivazione per le sole pensioni d'importo superiore a tre volte
il minimo; ha elevato la soglia dell'esclusione totale della
rivalutazione da tre a sei volte il minimo; tra la une e le altre ha
inserito fasce intermedie, identificate sempre mediante il rapporto
di valore tra trattamento complessivo in godimento e pensione minima,
cui applicare la perequazione in misura parziale, con una percentuale
inversamente proporzionale allo scarto tra il valore della pensione e
quello della pensione minima (40% per quelli compresi tra tre e
quattro volte la minima; 20% per quelli compresi tra quattro e cinque
volte; 10% per quelli compresi tra cinque e sei volte). Ha poi
ulteriormente limitato l'operativita' della rivalutazione cosi'
stabilita, nella misura del 20% per il biennio seguente, 2014-2015, e
del 50% per il 2016.
Si prospetta in primo luogo la non manifesta infondatezza della
questione della legittimita' costituzionale della norma per contrasto
con gli articoli 3, 36, 38 della Costituzione.
Le modifiche apportate all'art. 24, comma 25, decreto-legge
201/2011 dal decreto-legge 65/2011 non risultano tali da sottrarre la
norma alle medesime censure di incostituzionalita' gia' fatte
presenti e rilevate dalla Corte costituzionale.
Si ripropongono infatti i vizi gia' rilevati dalla Corte
costituzionale nel testo originario della norma: manca il rispetto
del vincolo di scopo, tenuto conto della genericita' delle
giustificazioni poste a base del bilanciamento tra ragioni di spesa
pubblica e tutela dei diritti dei pensionati; sono ancora una volta
valicati i limiti di ragionevolezza e proporzionalita' nel meccanismo
perequativo; viene confermato il carattere definitivo del sacrificio
economico, perche' manca una norma che preveda meccanismi di recupero
futuro del valore reale dei trattamenti incisi; per le pensioni
superiori di sei volte al trattamento minimo viene riprodotto e
prolungato nel tempo l'azzeramento totale della perequazione.
Conviene allora richiamare le ragioni per cui la Corte
costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalita' dell'art. 24
decreto-legge 201/2011 .
La Consulta parte da precisi presupposti, sulla scorta delle
acquisizioni rilevabili dalle precedenti pronunce in materia: «8. -
Dall'analisi dell'evoluzione normativa in subjecta materia, si evince
che la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici e' uno
strumento di natura tecnica, volto a garantire nel tempo il rispetto
del criterio di adeguatezza di cui all'art. 38, secondo comma, Cost.
Tale strumento si presta contestualmente a innervare il principio di
sufficienza della retribuzione di cui all'art. 36 Cost., principio
applicato, per costante giurisprudenza di questa Corte, ai
trattamenti di quiescenza, intesi quale retribuzione differita (fra
le altre, sentenza n. 208 del 2014 e sentenza n. 116 del 2013). Per
le sue caratteristiche di neutralita' e obiettivita' e per la sua
strumentalita' rispetto all'attuazione dei suddetti principi
costituzionali, la tecnica della perequazione si impone, senza
predefinirne le modalita', sulle scelte discrezionali del
legislatore, cui spetta intervenire per determinare in concreto il
quantum di tutela di volta in volta necessario. Un tale intervento
deve ispirarsi ai principi costituzionali di cui agli articoli 36,
primo comma, e 38, secondo comma, Cost., principi strettamente
interconnessi, proprio in ragione delle finalita' che perseguono.
(...) Pertanto, il criterio di ragionevolezza, cosi' come delineato
dalla giurisprudenza citata in relazione ai principi contenuti negli
articoli 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., circoscrive la
discrezionalita' del legislatore e vincola le sue scelte all'adozione
di soluzioni coerenti con i parametri costituzionali.»
Percio': la perequazione automatica dei trattamenti di pensione
e' uno strumento tecnico diretto a garantire nel tempo il rispetto
del criterio di adeguatezza di cui all'art. 38, secondo comma, Cost.,
connesso al principio di sufficienza della retribuzione, di cui
all'art. 36, primo comma, Cost., dovendosi intendere il trattamento
di quiescenza come una retribuzione differita (su cui gia' Corte
costituzionale, 208/2014, 116/2013 nonche', con specifico riferimento
alla dinamica retribuzione-pensione, 226/1993); le scelte legislative
devono muoversi secondo finalita' ragionevoli, nel rispetto del
principio della eguaglianza sostanziale (ex art. 3, secondo comma,
Cost.), ed evitando che esse si risolvano in una disparita' di
trattamento per alcune categorie di pensionati.
Lo «scostamento» tra dinamica delle retribuzioni e quella delle
pensioni deve pertanto mantenersi nel limite del «sopportabile» (cfr.
ancora Corte costituzionale, 226/93), attraverso il, costante,
bilanciamento delle esigenze di rispetto delle risorse finanziarie
disponibili con la salvaguardia «irrinunciabile delle esigenze minime
di protezione della persona (Corte Cost., 316/2010), alla luce dei
principio di cui agli articoli 36 e 38, II comma, Cost.:
proporzionalita' e adeguatezza, che devono sussistere non solo al
momento del collocamento a riposo, ma vanno «costantemente assicurati
anche nel prosieguo, in relazione ai mutamenti del potere d'acquisto
della moneta». Ne consegue che seppur non e' dovuta una coincidenza
automatica ed integrale tra pensione ed ultima retribuzione (Corte
cost., 316/2010), va comunque garantito il costante adeguamento della
prima alla seconda (Corte cost., 501/88).
La Corte e' quindi giunta all'enunciazione del principio di
diritto su cui si fonda la pronuncia di illegittimita':
«10.- La censura relativa al comma 25 dell'art. 24 del
decreto-legge n. 201 del 2011, se vagliata sotto i profili della
proporzionalita' e adeguatezza del trattamento pensionistico, induce
a ritenere che siano stati valicati i limiti di ragionevolezza e
proporzionalita', con conseguente pregiudizio per il potere di
acquisto del trattamento stesso e con «irrimediabile vanificazione
delle aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo
successivo alla cessazione della propria attivita'» (sentenza n. 349
del 1985).
Non e' stato dunque ascoltato il monito indirizzato al
legislatore con la sentenza n. 316 del 2010.
Si profila con chiarezza, a questo riguardo, il nesso
inscindibile che lega il dettato degli articoli 36, primo comma, e
38, secondo comma, Cost. (fra le piu' recenti, sentenza n. 208 del
2014, che richiama la sentenza n. 441 del 1993). Su questo terreno si
deve esercitare il legislatore nel proporre un corretto
bilanciamento, ogniqualvolta si profili l'esigenza di un risparmio di
spesa, nel rispetto di un ineludibile vincolo di scopo «al fine di
evitare che esso possa pervenire a valori critici, tali che
potrebbero rendere inevitabile l'intervento correttivo della Corte»
(sentenza n. 226 del 1993).
La disposizione concernente l'azzeramento del meccanismo
perequativo, contenuta nel comma 24 dell'art. 25 del decreto-legge n.
201 del 2011, come convertito, si limita a richiamare genericamente
la «contingente situazione finanziaria», senza che emerga dal disegno
complessivo la necessaria prevalenza delle esigenze finanziarie sui
diritti oggetto di bilanciamento, nei cui confronti si effettuano
interventi cosi' fortemente incisivi. Anche in sede di conversione
(legge 22 dicembre 2011, n. 214), non e' dato riscontrare alcuna
documentazione tecnica circa le attese maggiori entrate, come
previsto dall'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
recante «legge di contabilita' e finanza pubblica» (sentenza n. 26
del 2013, che interpreta il citato art. 17 quale «puntualizzazione
tecnica» dell'art. 81 Cost.).
L'interesse dei pensionati, in particolar modo di quelli titolari
di trattamenti previdenziali modesti, e' teso alla conservazione del
potere di acquisto delle somme percepite, da cui deriva in modo
consequenziale il diritto a una prestazione previdenziale adeguata.
Tale diritto, costituzionalmente fondato, risulta irragionevolmente
sacrificato nel nome di esigenze finanziarie non illustrate in
dettaglio. Risultano, dunque, intaccati i diritti fondamentali
connessi al rapporto previdenziale, fondati su inequivocabili
parametri costituzionali: la proporzionalita' del trattamento di
quiescenza, inteso quale retribuzione differita (art. 36, primo
comma, Cost.) e l'adeguatezza (art. 38, secondo comma, Cost.).
Quest'ultimo e' da intendersi quale espressione certa, anche se non
esplicita, del principio di solidarieta' di cui all'art. 2 Cost. e al
contempo attuazione del principio di eguaglianza sostanziale di cui
all'art. 3, secondo comma, Cost.».
Una sospensione a tempo indeterminato della perequazione o la
reiterazione frequente di misure dirette a paralizzarla, esporrebbero
il sistema pensionistico a tensioni evidenti con i principi di
proporzionalita' ed adeguatezza.
Difettano allora anche nella norma qui in esame i necessari
requisiti di «eccezionalita'» delle esigenze (onde far fronte a
specifiche contingenze), tali non potendosi ritenere gli effetti
nell'ordinamento di norma illegittima, e di adeguata limitazione
degli effetti a quanto indispensabile a far fronte a tali esigenze.
Il legislatore del 2011 e' stato censurato dalla Corte perche'
non aveva esercitato il corretto bilanciamento tra ragioni di spesa e
tutela del potere di acquisto del trattamento pensionistico, avendo
utilizzato un generico richiamo alla «contingente situazione
finanziaria», senza rispettare il vincolo di scopo ineludibile del
sacrificio economico imposto ai pensionati.
Ma allo stesso modo, l'introduzione del nuovo testo dell'art. 24
decreto-legge 201/11, cosi' come sostituito con il decreto-legge
65/15, e' stato giustificato dal «rispetto del principio
dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica» e
dalla «salvaguardia della solidarieta' intergenerazionale, cioe' da
enunciazioni generiche e relative a finalita' gia' insite di per se'
(ai sensi, rispettivamente, degli articoli 81 e 38 Cost.) in ogni
iniziativa legislativa adottata nella materia pensionistica.
Nella relazione illustrativa al disegno di legge le ragioni
vengono espresse ponendo come unico riferimento i maggiori oneri
finanziari che lo Stato sopporterebbe in via decrescente tra il 2012
ed il 2016 proprio per effetto della riattivazione del meccanismo
perequativo dell'art. 69 legge 388/2000 conseguente alla sentenza
70/15 della Corte costituzionale, mentre manca qualsiasi accenno alla
ragione per cui si intende comunque riequilibrare il disavanzo con
l'intervento sul sistema pensionistico e sul perche' esso venga
modulato con le specificita' di cui sopra si e' detto.
Anche nelle enunciazioni di principio e' pertanto gia' palese
l'elusione del giudicato costituzionale.
Inoltre, il testo dell'art. 24 comma 25 cosi' sostituito ha
effetti distribuiti su piu' anni e destinati a diventare permanenti,
non essendo previsto il recupero futuro del mancato incremento
rivalutativo della base di calcolo dei trattamenti pensionistici. Con
un'unica disposizione si e' dunque realizzata di fatto una
reiterazione annuale della paralisi del meccanismo perequativo, in
contrasto col monito piu' volte ripetuto dalla Corte costituzionale.
Vale la pena ricordare che la Corte ha chiaramente evidenziato
che «Deve rammentarsi che, per le modalita' con cui opera il
meccanismo della perequazione, ogni eventuale perdita del potere di
acquisto del trattamento, anche se limitata a periodi brevi, e', per
sua natura, definitiva. Le successive rivalutazioni saranno, infatti,
calcolate non sul valore reale originario, bensi' sull'ultimo importo
nominale, che dal mancato adeguamento e' gia' stato intaccato».
Una delle ragioni di censura della norma, che risiede nel fatto
che essa non abbia previsto alcun «recupero» dell'incremento
perequativo a partire degli anni successivi, incremento che avrebbe
potuto avvenire se al termine del blocco la rivalutazione fosse
applicata partendo da una base di pensione gia' «virtualmente»
aumentata dell'importo di perequazione non corrisposto, non solo e'
stata mantenuta, ma si e' aggrevata.
Vengono inoltre incise pensioni anche di valore economico
modesto, comunque non rilevante, con applicazione del meccanismo di
rivalutazione in percentuali tali da svuotarne il valore.
Conviene sul punto osservare, con la difesa, come la stessa Corte
abbia anche con riferimento alle soglie di ragionevolezza dei metodi
applicati, sviluppato delle differenziazioni che consentono di
effettuare delle valutazioni.
La Corte ha infatti valutato le diverse scelte effettuate dal
legislatore, avallando, con dei limiti, la scelta del passato
legislatore di diversificare la dinamica perequativa per aree di
riferimento.
Sono state individuate le due diverse tecniche adottate del
legislatore per diversificare le percentuali di incremento: la prima,
per fasce di importo pensionistico, presuppone l'attribuzione della
perequazione a tutta la platea dei pensionati, sia pure con
percentuali di incremento decrescenti per ciascuna fascia di importo
pensionistico percepito con il crescere del trattamento complessivo.
Ne costituiscono esempi (citati in sentenza) l'art. 24, comma 4,
legge n. 41/1986; l'art. 11, decreto legislativo n. 503/92; l'art.
69, legge n. 388/2000.
Tale sistema viene esplicitamente validato dalla Corte in quanto
«non discriminava tra trattamenti pensionistici complessivamente
intesi, bensi' tra fasce di importo».
La seconda, per trattamenti complessivi percepiti e dunque per
scaglioni di soggetti destinatari in base ai trattamenti percepiti,
e' solo citata (vedi art. 1, comma 483, legge n. 147/2013), tale
norma reca uno scarto progressivo moderato delle percentuali di
perequazione (95% per i trattamenti superiori al triplo del minimo
INPS; 75% per quelli superiori a quattro volte; 50% per quelli
superiori al quintuplo; 40- 45% per quelli superiori al sestuplo).
Come osservato dalla difesa del ricorrente l'adozione di tale
tecnica e' profondamente diversa dalla prima poiche' attribuisce ai
pensionati con trattamenti maggiori una percentuale minore di
perequazione su tutto il trattamento percepito, laddove con il
precedente sistema gli stessi pensionati avrebbero percepito una
percentuale di incremento piu' favorevole per le quote piu' basse del
loro trattamento.
E' solo la modestia e con cio', la ragionevolezza, della
decrescita della percentuale ad escludere radicali differenze - tra
le diverse platee di percettori, e con cio' discriminazioni tra gli
stessi.
La riduzione delle percentuali (40% invece del 95%; 20% invece
del 75%; 10 % invece del 50%; zero invece del 40-50%) rende la norma
estremamente differente e finisce per offrire aumenti poco piu' che
simbolici, a fronte di una diversificazione operata non piu' per
fasce di importo ma per soggetti percettori.
Si prospetta in secondo luogo come non manifestamente infondata
la questione di legittimita' della norma alla stregua dell'art. 136
Cost., anche in conseguenza di quanto sopra osservato.
La norma in esame invero, presentandosi come volta ad affrontare
le conseguenza della pronuncia di illegittimita', senza peraltro che
si fosse creato un vero e proprio vuoto normativo, per essere
automatica l'applicabilita' della norma vigente sino al decreto-legge
del 2011, ha negli effetti vanificato la portata retroattiva della
pronuncia di incostituzionalita', eludendone il significato,
riproducendo la stessa tecnica di applicazione della perequazione,
solo lievemente edulcorata, ma non maniera tale da riuscire a
correggerne la gia' ritenuta irragionevolezza.
Violando co cio' il c.d. «giudicato costituzionale».
Deve ricordarsi al riguardo che secondo le recenti pronunce della
stessa Corte, deve essere adottato, nel valutare l'estensione del
giudicato costituzionale, un approccio sostanziale.
La Corte ha infatti affermato che l'illegittimita' della norma
che, «evidentemente priva di autonomia, si prefigge soltanto di
ricostituire una base normativa per «effetti» e «rapporti» relativi a
contratti che, in conseguenza della pronuncia di illegittimita'
costituzionale, ne sarebbero rimasti privi: ne' il carattere
temporaneo della disposizione sembra risolvere il problema e nemmeno
attenuarne la portata.
Al riguardo, va rammentato come, sin da epoca ormai risalente, la
giurisprudenza costituzionale non abbia mancato di sottolineare il
rigoroso significato della norma contenuta nell'art. 136 Cost.: su di
essa - si e' detto - «poggia il contenuto pratico di tutto il sistema
delle garanzie costituzionali, in quanto essa toglie immediatamente
ogni efficacia alla norma illegittima», senza possibilita' di
«compressioni od incrinature nella sua rigida applicazione» (sentenza
n. 73 del 1963, che dichiaro' la illegittimita' di una legge,
successiva alla pronuncia di illegittimita' costituzionale, con la
quale il legislatore aveva dimostrato «alla evidenza» la volonta' di
«non accettare la immediata cessazione dell'efficacia giuridica della
norma illegittima, ma di prolungarne la vita sino all'entrata in
vigore della nuova legge»; tra le altre pronunce risalenti, la
sentenza n. 88 del 1966, ove si e' precisato che il precetto
costituzionale, di cui si e' detto, sarebbe violato «non solo ove
espressamente si disponesse che una norma dichiarata illegittima
conservi la sua efficacia», ma anche ove una legge, per il modo con
cui provvede a regolare le fattispecie verificatesi prima della sua
entrata in vigore, perseguisse e raggiungesse, «anche se
indirettamente, lo stesso risultato»). Principi, questi, ripresi e
ribaditi in numerose altre successive decisioni (fra le altre, le
sentenze n. 73 del 2013; n. 245 del 2012; n. 354 del 2010; n. 922 del
1988; n. 223 del 1983). Se appare, infatti, evidente che una
pronuncia di illegittimita' costituzionale non possa, in linea di
principio, determinare, a svantaggio del legislatore, effetti
corrispondenti a quelli di un «esproprio» della potesta' legislativa
sul punto - tenuto anche conto che una declaratoria di illegittimita'
ha contenuto, oggetto e occasione circoscritti dal «tema» normativo
devoluto e dal «contesto» in cui la pronuncia demolitoria e' chiamata
ad iscriversi -, e' del pari evidente, tuttavia, che questa non possa
risultare pronunciata «inutilmente», come accadrebbe quando una
accertata violazione della Costituzione potesse, in una qualsiasi
forma, inopinatamente riproporsi. E se, percio', certamente il
legislatore resta titolare del potere di disciplinare, con un nuovo
atto, la stessa materia, e' senz'altro da escludere che possa
legittimamente farlo - come avvenuto nella specie - limitandosi a
«salvare», e cioe' a «mantenere in vita», o a ripristinare gli
effetti prodotti da disposizioni che, in ragione della dichiarazione
di illegittimita' costituzionale, non sono piu' in grado di produrne.
Il contrasto con l'art. 136 Cost. ha, in un simile frangente, portata
addirittura letterale.
In altri termini: nel mutato contesto di esperienza determinato
da una pronuncia caducatoria, un conto sarebbe riproporre, per quanto
discutibilmente, con un nuovo provvedimento, anche la stessa volonta'
normativa censurata dalla Corte; un altro conto e' emanare un nuovo
atto diretto esclusivamente a prolungare nel tempo, anche in via
indiretta, l'efficacia di norme che «non possono avere applicazione
dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione» (art. 30,
terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 - Norme sulla
costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale)» (Corte
cost., 16 luglio 2015, n. 169).
L'indirizzo espresso da questa decisione trova conferma nella
gia' citata sentenza 173/2016: pur escludendo nella fattispecie
l'elusione del giudicato costituzionale (rappresentato dalla sentenza
116/2013), infatti, ne ha vagliato il rispetto anche con riferimento
non solo al tenore testuale della norma successiva, ma anche ai suoi
«effetti» e finanche alle «finalita'».
La emanazione della norma ha chiaramente impedito alla
declaratoria d'illegittimita' costituzionale dell'art. 24, comma 25,
decreto-legge 201/211 di produrre le conseguenze previste dall'art.
136 Cost., cioe' la cessazione ex tunc degli effetti della norma dal
giorno successivo alla pubblicazione della pronuncia.
Non manifestamente infondata e' allora anche la questione di
costituzionalita' alla stregua dell'art. 136 Cost.
P.Q.M.
Visti gli articoli 134 Cost. e 23 legge 87/53,
a) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la
questione di legittimita' costituzionale delle norme di cui all'art.
24, comma 25 e 25-bis, decreto-legge n. 201/2011, convertito nella
legge 214/2011, nel testo sostituito dall'art. 1 decreto-legge n.
65/2015 (convertito in legge 109/2015) per violazione degli articoli
3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione;
b) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la
questione di legittimita' costituzionale delle norme di cui all'art.
24, comma 25 e 25-bis, decreto-legge n. 201/2011, convertito nella
legge 214/2011, nel testo sostituito dall'art. 1 decreto-legge n.
65/2015 (convertito in legge 109/2015), nella parte indicate al capo
a), per violazione dell'art. 136 della Costituzione;
Visti gli articoli 295 codice di procedura civile e 23 legge n.
87/53,
c) sospende il presente procedimento
d) ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale;
e) dispone che la presente ordinanza, letta in udienza, sia
notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai
Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui sopra.
Cuneo, 9 febbraio 2017
Il Giudice: Rispoli