IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'art. 125 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato
con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni
e integrazioni, in base al quale, almeno ogni due anni, in aderenza
alle fluttuazioni dei costi di produzione, a cura del Ministero della
salute, e' stabilita e pubblicata la tariffa di vendita dei
medicinali, sentito il parere della Federazione degli ordini dei
farmacisti;
Visti gli articoli 37 e 41 del regio decreto 30 settembre 1938, n.
1706, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali
per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE», e successive
modificazioni e integrazioni;
Visto l'art. 11, comma 8, ultimo periodo, del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27, che dispone che le farmacie possono praticare
sconti sui prezzi di tutti i tipi di farmaci e prodotti venduti,
pagati direttamente dai clienti, dandone adeguata informazione alla
clientela.
Visto il decreto del Ministro della salute del 18 agosto 1993,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 settembre 1993, n. 226, con il
quale e' stata approvata la tariffa nazionale per la vendita al
pubblico dei medicinali, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro della salute del 9 novembre 2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2015, n. 279, recante
«Funzioni di Organismo statale per la cannabis previsto dagli
articoli 23 e 28 della Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961,
come modificata nel 1972», e, in particolare, l'allegato tecnico che
prevede, al punto 6, che la tariffa della cannabis debba essere
determinata per aggiornamento dell'allegato A al decreto ministeriale
18 agosto 1993;
Ritenuto necessario consentire l'accesso alle terapie a base di
cannabis infiorescenze a costi adeguati;
Tenuto conto sia della fluttuazione dei costi di produzione che
della media dei costi di distribuzione;
Sentita la Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti;
Decreta:
Art. 1
L'allegato A al decreto del Ministro della salute 18 agosto 1993,
recante «Approvazione della tariffa nazionale per la vendita al
pubblico dei medicinali», e' modificato come segue: dopo la voce
«canfora» e' inserita la voce «Cannabis infiorescenze grammi 1 euro
9,00».
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il quindicesimo giorno dalla
sua pubblicazione.
Roma, 23 marzo 2017
Il Ministro: Lorenzin
Registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 2017
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 817