N. 38 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 8 maggio 2017
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria l'8 maggio 2017 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Sanita' pubblica - Norme della Regione Siciliana - Norme urgenti per le procedure di nomina nel settore sanitario regionale - Incarichi di direttore generale delle Aziende sanitarie provinciali, delle Aziende ospedaliere e delle Aziende ospedaliere universitarie della Regione. - Legge della Regione Siciliana 1° marzo 2017, n. 4 (Proroga dell'esercizio provvisorio per l'anno 2017 e istituzione del Fondo regionale per la disabilita'. Norme urgenti per le procedure di nomina nel settore sanitario regionale), art. 3.(GU n.23 del 7-6-2017 )
Ricorso ex art. 127 Cost. del Presidente del Consiglio dei
ministri pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura
generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi
n. 12, e' domiciliato per legge contro la Regione siciliana, in
persona del Presidente in carica, con sede a Palermo (90129), Palazzo
d'Orleans, Piazza Indipendenza, 21 per la declaratoria della
illegittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione
siciliana 1° marzo 2017, n. 4, pubblicata nella Gazzetta ufficiale
della Regione siciliana n. 9 del 03.03.2017, giusta deliberazione del
Consiglio dei Ministri assunta nella seduta del giorno 28.04.2017.
Premesse di fatto
In data 3.03.2017, sul n. 9 della Gazzetta ufficiale della
Regione siciliana, e' stata pubblicata la legge regionale 1° marzo
2017, n. 4, intitolata «Proroga dell'esercizio provvisorio per l'anno
2017 e istituzione del Fondo regionale per la disabilita'. Norme
urgenti per le procedure di nomina nel settore sanitario regionale».
La legge consta di soli quattro articoli:
i) l'art. 1, recante l'«istituzione del Fondo regionale per
la disabilita'»;
ii) l'art. 2, rubricato «Proroga dell'esercizio provvisorio
del bilancio della Regione»;
iii) l'art. 3, rubricato «Norme urgenti per le procedure di
nomina nel settore sanitario regionale»;
iv) l'art. 4, che disciplina l'entrata in vigore della legge
regionale in discorso.
In particolare, l'art. 3 della legge regionale n. 4 del 2017
(hinc inde la Legge) interviene in materia di nomine dei direttori
generali delle aziende sanitarie provinciali, delle aziende
ospedaliere e delle aziende ospedaliere universitarie della Regione
disponendo che «Nelle more della modifica legislativa discendente
dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 251 del 2016 e
considerato il mancato aggiornamento dell'elenco regionale secondo
quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 3-bis del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed
integrazioni al fine di evitare liti e contenziosi, gli incarichi di
direttore generale delle Aziende sanitarie provinciali, delle Aziende
ospedaliere e delle Aziende ospedaliere universitarie della Regione
attualmente vigenti sono confermati sino alla naturale scadenza ed e'
fatto divieto di procedere a nuove nomine, ove non ricorra l'incarico
ordinario si procede alla nomina di commissario ai sensi di quanto
disposto dall'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 502/1992 e
successive modifiche ed integrazioni. Resta confermato quanto
stabilito dall'articolo 1 della legge regionale 2 agosto 2012, n.
43».
Nelle more dell'adozione delle misure correttive necessitate
dalla declaratoria della parziale illegittimita' costituzionale della
legge 7 agosto 2015, n. 124 di cui alla sentenza di codesta Corte 25
novembre 2016, n. 251, la disposizione introduce dunque un regime
speciale e transitorio in materia di dirigenza sanitaria regionale il
quale, tutte le volte in cui gli incarichi di direttore generale
delle aziende sanitarie regionali giungano nel frattempo alla loro
naturale scadenza, si articola, per un verso, nel divieto di nuove
nomine e, per un altro, nella nomina di un commissario.
La norma e' pero' costituzionalmente illegittima sia perche',
contrastando con i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione
statale in materia di dirigenza sanitaria - la quale, come da ultimo
ricordato da codesta Corte proprio nella sentenza n. 251/2016, e'
direttamente riconducibile alla tutela della salute -, viola sia
l'art. 117, comma 3, Cost. sia l'art. 17 lett. b) e c) dello Statuto
speciale della Regione siciliana, approvato con r.d.lgs. 15 maggio
1946, n. 455, convertito in legge costituzionale dalla 1. cost. 26
febbraio 1948, n. 2 - che circoscrive la potesta' legislativa
regionale in materia di sanita' pubblica e assistenza sanitaria
«entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la
legislazione dello Stato» - ; sia perche' essa lede altresi' i
principi di ragionevolezza, di adeguatezza e di buon andamento di cui
agli. artt. 3 e 97 Cost.
L'art. 3 della Legge regionale viene dunque impugnato con il
presente ricorso ex art. 127 Cost. affinche' ne sia dichiarata
l'illegittimita' costituzionale e ne sia pronunciato il conseguente
annullamento per i seguenti
Motivi di diritto
1. - Per comprendere appieno il senso e la portata delle censure
che si verranno sviluppando occorre rammentare che, com'e' noto, nel
quadro della piu' generale riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche ed in linea con il disegno di progressiva affrancazione dai
condizionamenti di carattere politico gia' perseguito dal d.l. 13
settembre 2012, n. 158, conv., con modif., dalla l. 8 novembre 2012,
n. 189, la dirigenza sanitaria pubblica ha di recente formato oggetto
di un profondo intervento riformatore da parte del legislatore
statale.
La ratio della riforma e' quella di introdurre correttivi al
vigente sistema di reclutamento dei vertici delle aziende sanitarie
nella - difficile - ricerca di un punto di equilibrio tra l'esigenza
di un rapporto fiduciario tra l'organo politico e gli organi di
vertice delle aziende e quella di garantire che, nell'interesse del
buon andamento della pubblica amministrazione, le nomine avvengano,
in modo imparziale e trasparente, tra soggetti muniti delle
necessarie competenze tecnico-professionali: il tutto in piena
coerenza con il consolidato orientamento della Corte costituzionale
in ordine alla natura di tali incarichi direzionali e gestionali (v.,
in proposito, le illuminanti considerazioni svolte nella sentenza n.
34 del 2010 di codesta Corte).
L'art. 11, comma 1, lett. p) della legge 7 agosto 2015, n. 124 -
recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche» -, nel dettare i principi fondamentali in
materia ai sensi dell'art. 117, comma 3, della Costituzione, ha cosi'
previsto, per la nomina dei direttori generali delle aziende
sanitarie, una «selezione unica per titoli, previa avviso pubblico,
dei direttori generali in possesso di specifici titoli formativi e
professionali e di comprovata esperienza dirigenziale, effettuata da
parte di una commissione nazionale composta pariteticamente da
rappresentanti dello Stato e delle regioni, per l'inserimento in un
elenco nazionale degli idonei istituito presso il Ministero della
salute, aggiornato con cadenza biennale, da cui le regioni e le
province autonome devono attingere per il conferimento dei relativi
incarichi da effettuare nell'ambito di una rosa di candidati
costituita da coloro che, iscritti nell'elenco nazionale, manifestano
l'interesse all'incarico da ricoprire, previo avviso della singola
regione o provincia autonoma che procede secondo le modalita' del
citato articolo 3-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992, e
successive modificazioni».
L'art. 11, comma 1, lett. p) della l. n. 124/2015 ha quindi
demandato ad un decreto legislativo delegato la disciplina delle
procedure di nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie
prevedendo, in estrema sintesi:
a) la selezione, da parte di una commissione nazionale, dei
candidati idonei al conferimento dell'incarico di direttore generale
ai fini del loro inserimento in un elenco nazionale;
b) il conferimento dell'incarico, da parte della regione e
secondo le modalita' previste dall'art. 3-bis del d.lgs. n. 502/1992,
nell'ambito di una rosa di candidati scelti tra gli iscritti
nell'elenco nazionale che manifestano l'interesse all'incarico da
ricoprire.
1.2 - In attuazione della delega e' stato percio' emanato il
d.lgs. 4 agosto 2016, n. 171 il quale, ai fini del conferimento
dell'incarico di direttore generale, ha previsto, agli artt. 1 e 2,
una doppia selezione: la prima, a livello nazionale, per la
costituzione di un elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina a
direttore generale (art. 1); la seconda, a livello regionale e
preceduta da avviso pubblico destinato esclusivamente a coloro che
risultano iscritti nell'elenco nazionale, diretta alla formazione di
una rosa di candidati da proporre, per la nomina, al presidente della
regione (art. 2).
Il decreto delegato contiene inoltre, all'art. 5, una disciplina
transitoria secondo la quale «fino alla costituzione dell'elenco
nazionale e degli elenchi regionali di cui, rispettivamente, agli
articoli 1 e 3, si applicano, per il conferimento degli incarichi di
direttore generale, di direttore amministrativo, di direttore
sanitario e, ove previsto dalle leggi regionali, di direttore dei
servizi sociosanitari, delle aziende sanitarie locali e delle aziende
ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, e
per la valutazione degli stessi, le procedure vigenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui non e stato
costituito l'elenco regionale, per il conferimento degli incarichi di
direttore amministrativo, di direttore sanitario e, ove previsto
dalle leggi regionali, di direttore dei servizi socio-sanitari, le
regioni attingono agli altri elenchi regionali gia' costituiti».
Chiude il sistema l'art. 9 del decreto a mente del quale, e per
quanto qui interessa, «A decorrere dalla data di istituzione
dell'elenco nazionale di cui all'articolo 1, sono abrogate le
disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, di cui all'articolo 3-bis, comma 1, commi
da 3 a 7, e commi 13 e 15. Tutti i riferimenti normativi ai commi
abrogati dell'articolo 3-bis devono, conseguentemente, intendersi
come riferimenti alle disposizioni del presente decreto» (comma 1).
Dal complesso delle riportate disposizioni risulta dunque -
sempre per quanto qui interessa - che, fino all'istituzione
dell'elenco nazionale dei soggetti idonei - ad oggi non ancora
intervenuta -, il conferimento dell'incarico di direttore generale
delle aziende sanitarie regionali dovra' avvenire secondo le
procedure vigenti alla data di entrata in vigore del decreto n.
171/2016 e, quindi, secondo quanto al riguardo disposto dall'art.
3-bis del d.lgs. n. 502/1992 il quale, a sua volta, prevede che «La
regione provvede alla nomina dei direttori generali delle aziende e
degli enti del Servizio sanitario regionale, attingendo
obbligatoriamente all'elenco regionale di idonei, ovvero agli
analoghi elenchi delle altre regioni» (comma 3, al momento ancora
vigente per effetto di quanto disposto dal sopracitato art. 9, comma
1, del d.lgs. n. 171 /2016).
1.3 - E' ben vero che la legge di delegazione e' stata impugnata
dalla Regione Veneto avanti a codesta Ecc.ma Corte la quale, con la
sentenza n. 251 del 2016, ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale, tra l'altro, dell'art. 19, comma 1, lettera p), della
l. n. 124/2015 nella parte in cui ha previsto che il decreto
legislativo attuativo fosse adottato previa acquisizione del parere
reso in sede di Conferenza unificata, anziche' previa intesa. in sede
di Conferenza Stato-Regioni; ma e' altrettanto vero che la dichiarata
illegittimita' costituzionale della legge delega non si e' estesa ai
decreti delegati.
Come codesta Ecc.ma Corte ha avuto cura di precisare nella citata
sentenza - v. punto 9 del Considerato in diritto -, «Le pronunce di
illegittimita' costituzionale, contenute in questa decisione, sono
circoscritte alle disposizioni di delegazione della legge n. 124 del
2015, oggetto del ricorso, e non si estendono alle relative
disposizioni attuative. Nel caso di impugnazione di tali
disposizioni, si dovra' accertare l'effettiva lesione delle
competenze regionali, anche alla luce delle soluzioni correttive che
il Governo riterra' di apprestare al fine di assicurare il rispetto
del principio di leale collaborazione».
Sulla scorta di tale pronuncia il Consiglio di Stato, con parere
9 gennaio 2017 n. 83, reso su richiesta della Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Ufficio legislativo del Ministro per la
semplificazione e la Pubblica Amministrazione -, ha percio' osservato
che:
- «la stessa Corte [...] si e' pronunciata esclusivamente sulla
legittimita' costituzionale della legge delega e non anche dei
decreti legislativi, che non sono stati oggetto di impugnazione in
via principale. In questa peculiare fattispecie non occorre, allora,
valutare quale sia l'incidenza di un vizio del procedimento
disciplinato da un atto legislativo presupposto sull'atto
successivamente adottato, in quanto la Corte ha inteso modulare in
modo chiaro gli effetti. della propria pronuncia, escludendo che i
decreti legislativi siano stati incisi direttamente dalla pronuncia
di illegittimita' costituzionale»;
- «corollario di questo postulato e' che tali decreti [...]
restano validi ed efficaci fino a una eventuale pronuncia della Corte
che li riguardi direttamente, e salvi i possibili interventi
correttivi che nelle more dovessero essere effettuati".
Dal complesso delle disposizioni riportate risulta dunque la
regola - avente valore di principio fondamentale in materia di
dirigenza sanitaria - secondo la quale la nomina, da parte delle
regioni, dei direttoti generali delle aziende deve necessariamente ed
obbligatoriamente avvenire mediante ricorso agli elenchi di idonei a
tal fine predisposti.
2. - Tanto premesso e chiarito, l'art. 3 della Legge regionale
impugnata introduce, come s'e' detto, una disciplina speciale e
provvisoria in materia di dirigenza sanitaria regionale la quale,
nelle more degli interventi correttivi discendenti dalla pronunzia
della Corte, si articola, per un verso, nel divieto di effettuare
nuove nomine alla scadenza degli incarichi in corso e, per un altro,
nella nomina di un commissario in luogo di un nuovo direttore
generale.
Tale disciplina - la quale non prevede neppure i requisiti che
debbono essere posseduti dai commissari, le procedure che debbono
essere seguite per pervenire a tali nomine e i relativi termini di
decadenza - e' pero' difforme da quella dettata dalla normativa
statale sia a regime sia, in via transitoria, nelle more
dell'istituzione dell'elenco nazionale.
A regime, perche', come s'e' detto, a mente degli artt. 1 e 2 del
d. lgs. n. 171/2016, la nomina., da parte delle regioni, dei
direttori generali delle aziende sanitarie puo' aver luogo
«esclusivamente» tra gli iscritti all'elenco nazionale dei direttori
generali.
In via transitoria, perche', ai sensi del combinato disposto
degli artt. 5 e 9 del d.lgs. n. 171/2016 e 3-bis del d.lgs. n.
502/1992, fino alla costituzione di detto elenco nazionale la nomina,
da parte delle regioni, dei direttori generali delle aziende
sanitarie dovra' seguire «le procedure vigenti alla data di entrata
in vigore del ... decreto» e, cioe', quelle delineate dall'art. 3-bis
citato il quale prescrive il ricorso obbligatorio all'elenco
regionale degli idonei ovvero agli analoghi elenchi delle altre
regioni (v. il comma 3 della norma da ultimo citata).
L'art. 3 della Legge regionale prevede invece un'ipotesi speciale
di commissariamento non prevista ne' dal d.lgs. n. 171/2016 ne'
dall'art. 3-bis del d.lgs. n. 502/1992, peraltro pure richiamato
dalla disposizione regionale, la quale in tal modo viola quel sistema
di regole che la l. n. 124 del 2015, prima, e il decreto legislativo
n. 171 del 2016, poi, hanno inteso apprestare al fine di garantire la
trasparenza, l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione
amministrativa.
2.1 - Ma non basta, perche' vietando di procedere a nuove nomine,
l'art. 3 della Legge regionale si pone pure in contrasto con il comma
2 dello stesso art. 3-bis del d.lgs. n. 502/1992 il quale stabilisce
- con previsione esplicitamente fatta salva dalla riforma di cui al
d.lgs. n. 171/2016 (v. l'art. 9, comma 2, il quale indica le norme
del d.lgs. n. 502/1992 non abrogate) - che «La nomina del direttore
generale deve essere effettuata nel termine perentorio di sessanta
giorni dalla data di vacanza dell'ufficio. Scaduto tale termine, si
applica l'articolo 2, comma 2-octies», il quale, in caso di inerzia
della regione nella nomina del direttore generale, prevede, dopo la
fissazione di un congruo termine per provvedere, un intervento
sostitutivo del Governo, ex art. 120 Cost., «anche sotto forma di
nomina di un commissario ad acta».
La legge statale contempla dunque il commissariamento, da parte
del Governo (e non della regione), di un'azienda sanitaria soltanto
nel caso in cui la regione competente non provveda, com'e' suo
preciso dovere, alla tempestiva sostituzione del direttore generale
scaduto dall'incarico; ma non prevede affatto che la regione possa
procedere al commissariamento di un'azienda sanitaria che e' priva di
direttore generale sol perche', come nella fattispecie, una legge
della stessa regione ha - illegittimamente - posto un divieto - sia
pur temporaneo - di procedere a nuove nomine.
2.3 - Ma l'art. 3 della Legge regionale si pone altresi' in
contrasto con il comma 3 dell'art. 3-bis del d.lgs. n. 502/1992 -
cui, come s'e' detto, rinvia, in via transitoria, l'art. 5 del d.lgs.
n. 171/2016 - il quale, con norma avente anch'essa valore di
principio fondamentale, dispone che per la nomina dei direttori
generali delle aziende sanitarie le regioni debbono obbligatoriamente
attingere «all'elenco regionale di idonei, ovvero agli analoghi
elenchi delle altre regioni».
Eppercio', nel caso in cui, nelle more della costituzione
dell'elenco nazionale, si debba procedere al conferimento di nuovi
incarichi dirigenziali, ove l'elenco regionale degli idonei non sia
stato costituito - fattispecie alla quale e' assimilabile quella in
cui l'elenco regionale, benche' costituito, non sia stato, come pare
essere avvenuto nel caso della Regione siciliana, aggiornato -, la
regione e' tenuta ad attingere agli elenchi di altre regioni e non
puo' certo addurre la mancanza o il mancato aggiornamento dell'elenco
a ragione giustificativa, per un verso, del rifiuto - o, come nel
caso, del divieto - di disporre nuove nomine e, per un altro, della
nomina di commissari.
Laddove, al contrario, come s'e' detto, il comma 2 dell'art.
3-bis del d.lgs. n. 502/1992, tuttora vigente in via transitoria,
impone alla regione di procedere alla nomina del (nuovo) direttore
generale nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di
scadenza del precedente.
2.4 - E parimenti improprio - rectius: illegittimo - deve pure
ritenersi il riferimento operato dall'art. 3 della Legge all'art.
3-bis del d.lgs. n. 502/1992 ai fini della nomina del commissario
regionale posto che la norma statale richiamata disciplina le
modalita' di scelta - mediante il ricorso ai relativi elenchi - dei
direttori generali, non gia' dei commissari delle aziende sanitarie.
3. - Oscuro resta infine il richiamo - contenuto nell'ultimo
periodo dell'art. 3 della Legge regionale impugnata - a «quanto
stabilito dall'articolo 1 della legge regionale 2 agosto 2012, n.
43».
Tale legge, per quanto qui rileva, interviene infatti sulla 1.r.
28 marzo 1995, n. 22 - intitolata «Norme sulla proroga degli organi
amministrativi e sulle procedure per le nomine di competenza
regionale» - aggiungendovi, tra l'altro, l'art. 3-bis - rubricato
«Norme in materia di nomine ed incarichi di competenza del Governo
della Regione» - il quale stabilisce che, a decorrere dalla data di
pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni dell'Assemblea
regionale siciliana e del Presidente della Regione ovvero dopo il
verificarsi di una causa di conclusione anticipata della legislatura
regionale, il Presidente, la Giunta e gli Assessori regionali non
possono, a pena di nullita', procedere a nomine, designazioni o
conferimenti di incarichi in organi di amministrazione attiva,
consultiva o di controllo della Regione, in enti, aziende, consorzi,
agenzie, soggetti, comunque denominati, di diritto pubblico o privato
sottoposti a tutela, controllo o vigilanza da parte della Regione, in
societa' controllate o partecipate dalla Regione (comma 1).
A tale regola fa eccezione il caso di cessazione per scadenza
naturale delle nomine, designazioni od incarichi dopo il verificarsi
di una delle fattispecie di cui sopra, nel qual caso, al fine di
garantire la continuita' dell'azione amministrativa, il Governo
regionale nomina commissari straordinari i quali permangono in carica
fino alla nomina dei titolari da parte del nuovo Governo della
Regione che vi provvede non oltre il termine di sessanta giorni dalla
data di proclamazione del Presidente della Regione neoeletto (comma
2).
Restano comunque ferme le disposizioni previste dalla normativa
vigente che disciplinano i casi di cessazione anticipata per i
titolari di incarichi conferiti dal Presidente, dalla Giunta o dagli
Assessori della Regione (comma 3): disposizioni che, con specifico
riferimento al settore sanitario, sono costituite dagli artt. 19 e 20
della l.r. 14 aprile 2009, n. 5 recante «Norme per il riordino del
Servizio sanitario regionale».
In particolare, il comma 3 dell'art. 20 della legge regionale
teste' citata dispone che «in caso di vacanza dell'ufficio per morte,
dimissioni o decadena del direttore generale dell'Azienda del
Servizio sanitario regionale, nelle more della nomina da parte del
Presidente della Regione del nuovo direttore generale, al fine di
garantire la continuita' gestionale della medesima Azienda,
l'Assessore regionale per la sanita' nomina un commissario
straordinario in possesso dei medesimi requisiti richiesti per
l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aspiranti alla nomina di
direttore generale delle Aziende del Servizio sanitario regionale».
E dunque, ove cosi' debba intendersi il richiamo di cui
all'ultimo periodo dell'art. 3 della Legge regionale, esso e'
assolutamente non pertinente sia perche' l'intero complesso normativo
regionale deve ritenersi completamente superato dalla legislazione
statale successivamente intervenuta in materia - a cominciare dal
d.l. n. 158/2012 - sia - e il rilievo pare pervero decisivo - perche'
le ipotesi di vacanza dell'ufficio ivi previste morte, dimissioni o
decadenza - integrano tutte casi di cessazione anticipata
dall'incarico e, come tali, ostano all'applicazione della norma - e
della misura organizzativa straordinaria ivi disciplinata -
all'ipotesi - che qui interessa - della cessazione naturale
dall'incarico per scadenza del termine finale di durata dello stesso.
Si tratta dunque di cause tassative di vacanza dell'ufficio,
ontologicamente diverse da quella che ne occupa la quale integra
invece fattispecie distinta, per la quale l'ordinamento gia' prevede,
a regime e in via transitoria, una propria disciplina insuscettibile
di essere omologata o ricondotta a quella dettata, per fattispecie
diverse, dalle norme regionali cui pare rinviare quella che qui si
censura.
4. - Oltre a tutto cio', la norma censurata viola altresi' i
principi di ragionevolezza e di buon andamento dell'amministrazione
di cui agli artt. 3 e 97 Cost.
Il principio di ragionevolezza, identificabile «nell'esigena di
conformita' dell'ordinamento a valori di giustizia e di equita' e a
criteri di coerenza logica, teleologica e storico-cronologica» (Corte
cost. n. 162 del 2014, n. 87 del 2012 e n. 421 del 1991), e' insito
nel principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. ed e' a sua
volta alla base del principio di buon andamento dell'amministrazione
di cui all'art. 97 Cost., costituendo valido «complemento» di
qualunque altro principio e parametro costituzionale e ponendosi
quale criterio di giudizio della logicita', della coerenza,
dell'adeguatezza, della congruenza, della proporzionalita' e della
non arbitrarieta' di qualsiasi norma di legge, statale o regionale.
E, sotto questo profilo, non potrebbe essere piu' evidente la
violazione dei principi di razionalita', di' proporzionalita' e di
adeguatezza da parte di un norma che, come l'art. 3 della Legge
regionale in discorso, pur in presenza di un sistema di norme che, a
regime e in via transitoria, disciplinano il procedimento per
provvedere alla sostituzione dei direttori generali scaduti
dall'incarico imponendo di attingere, a seconda dei casi, all'elenco
nazionale o a quelli regionali degli idonei, stabilisce invece il
divieto di procedere a nuove nomine e il ricorso a commissari, vale a
dire alla nomina di organi straordinari.
5. - Per il complesso delle considerazioni che precedono l'art. 3
della Legge regionale e', come s'e' detto, costituzionalmente
illegittimo sia perche', contrastando con i principi fondamentali
stabiliti dalla legislazione statale in materia di dirigenza
sanitaria e, quindi, di tutela della salute (art. 11, comma 1, lett.
p) della L n. 124/2015, artt. 1, 2, 5 e 9 del d.lgs. n. 171/2016
nonche' art. 3-bis del d.lgs. n. 502/1992), viola sia l'art. 117,
comma 3, Cost. sia l'art. 17 lett. b) e c) dello Statuto speciale
della Regione siciliana - che, come s'e' visto, circoscrive la
potesta' legislativa regionale (concorrente) in materia di sanita'
pubblica e assistenza sanitaria «entro i limiti dei principi ed
interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato» -; sia
perche' esso lede altresi' i principi di ragionevolezza, adeguatezza
e buon andamento di cui agli artt. 3 e 97 Cost.
P.Q.M.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri chiede che codesta
Ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente
illegittimo, e conseguentemente annullare, per i motivi sopra
indicati ed illustrati, l'art. 3 della legge della Regione Siciliana
1° marzo 2017, n. 4, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della
Regione siciliana n. 9 del 03.03.2017, come da delibera del Consiglio
dei Ministri assunta nella seduta del giorno 28.04.2017.
Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno i
seguenti atti e documenti:
1. attestazione relativa alla approvazione, da parte del
Consiglio dei Ministri nella riunione del giorno 28.04.2017, della
determinazione di impugnare la legge della Regione siciliana 1° marzo
2017, n. 4, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione
siciliana n. 9 del 03.03.2017 secondo i termini e per le motivazioni
di cui alla allegata relazione del Ministro per gli affari regionali
e le autonomie;
2. copia della legge regionale impugnata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n. 9 del 03.03.2017.
Con riserva di illustrare e sviluppare in prosieguo i motivi di
ricorso anche alla luce delle difese avversarie.
Roma, li' 30 aprile 2017
Il Vice Avvocato Generale dello Stato: Mariani