N. 40 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 23 maggio 2017

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 23 maggio  2017  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Ambiente  -  Norme  della  Regione  Lazio  -  Disposizioni   per   la
  realizzazione, manutenzione, gestione, promozione e  valorizzazione
  della Rete dei cammini della Regione Lazio (RCL) - Fruizione  della
  RCL  -  Ente  gestore  -  Dichiarazione  di  pubblico  interesse  -
  Documento  di  indirizzo  regionale  per   la   promozione   e   la
  valorizzazione  della  RCL  -  Programma  operativo  annuale  degli
  interventi. 
- Legge della Regione Lazio 10 marzo 2017, n. 2 (Disposizioni per  la
  realizzazione, manutenzione, gestione, promozione e  valorizzazione
  della rete dei cammini della Regione Lazio.  Modifiche  alla  legge
  regionale 6 agosto 2007, n. 13,  concernente  l'organizzazione  del
  sistema turistico laziale e successive modifiche), artt.  3,  comma
  2, 5, comma 1, 11, comma 2, 13, 14 [e 15]. 
(GU n.25 del 21-6-2017 )
    Ricorso  ex  art.  127  della  Costituzione  del  Presidente  del
Consiglio   dei   ministri,   rappresentato   e   difeso   ex    lege
dall'Avvocatura  generale   dello   Stato   c.f.   80224030587,   fax
06/96514000  e  PEC  roma@mailcert.avvocaturastato.it  presso  i  cui
uffici  ex  lege  domicilia  in  Roma,  via  dei  Portoghesi  n.  12,
manifestando la volonta' di ricevere le  comunicazioni  all'indirizzo
PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it 
    Nei confronti della Regione  Lazio,  in  persona  del  presidente
della  giunta  regionale  pro  tempore  per   la   dichiarazione   di
illegittimita' costituzionale degli articoli 3, comma 2; 5, comma  1;
11, comma 2; 13 e 14 della legge regionale Lazio n. 2  del  10  marzo
2017,  recante  «Disposizioni  per  la  realizzazione,  manutenzione,
gestione, promozione e valorizzazione della rete  dei  cammini  della
Regione Lazio. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007,  n.  13,
concernente  l'organizzazione  del  sistema   turistico   laziale   e
successive modifiche», pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 14 marzo 2017,
giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 12 maggio 2017. 
    Con la legge regionale n. 2 del marzo 2017 indicata in  epigrafe,
che consta di diciannove articoli, la Regione  Lazio  ha  emanato  le
«Disposizioni   per   la   realizzazione,   manutenzione,   gestione,
promozione e valorizzazione della  rete  dei  cammini  della  Regione
Lazio.  Modifiche  alla  legge  regionale  6  agosto  2007,  n.   13,
concernente  l'organizzazione  del  sistema   turistico   laziale   e
successive modifiche». 
    La predetta legge detta norme per la realizzazione, manutenzione,
gestione, promozione e valorizzazione della rete  dei  cammini  della
Regione Lazio. Tale rete interessa tutto il  territorio  regionale  -
come si ricava agevolmente dalla  ampia  definizione  di  «patrimonio
escursionistico» contenuta nell'art. 2, comma  1,  lettera  e)  della
legge n. 2/2017 citata, compreso, ai  sensi  dell'art.  1,  comma  1,
lettera  d)  della  medesima  legge,  nell'ambito  della  «rete   dei
cammini». Risulta, dunque, inclusa nella «rete» anche  il  territorio
ricadente nei parchi nazionali e nelle aree protette regionali. 
    Va sottolineato  come  la  predetta  normativa  regionale  appaia
gravemente lesiva delle funzioni che la legge attribuisce  agli  Enti
Parco e ai soggetti gestori delle altre aree protette  esistenti  nel
territorio regionale; e che, piu' in generale,  contrasti  con  norme
fondamentali della legislazione statale ascrivibili  alla  competenza
esclusiva in tema di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema». 
    In base alla giurisprudenza costituzionale ormai consolidata,  la
«materia delle aree protette» statali e regionali, di cui alla  legge
6 dicembre 1991, n. 394,  contenente  la  «Legge  quadro  sulle  aree
protette», rappresentandone,  appunto,  la  disciplina  fondamentale,
rientra pienamente  nell'«esercizio  della  competenza  esclusiva  in
materia di tutela dell'ambiente, di cui all'art. 117, secondo  comma,
lettera s), Cost.» (sentenze n. 20 del 2010; n. 315 del  2010,  punto
3. del Considerato in  diritto;  n.  44  del  2011,  punto  4.1.  del
Considerato in diritto; e n. 212 del 2014, punto 4.  del  Considerato
in diritto). 
    La richiamata normativa statale, cui  la  legislazione  regionale
deve   uniformarsi,   secondo   la   giurisprudenza    costituzionale
consolidata, «enunciando la normativa-quadro di  settore  sulle  aree
protette, detta i principi fondamentali della  materia  ai  quali  la
legislazione regionale e' chiamata ad adeguarsi,  assumendo,  dunque,
anche i connotati di normativa interposta» (sentenza n. 212 del 2014,
punto 4. del Considerato in diritto). 
    La  Regione,  dunque,  puo'  esercitare   le   proprie   funzioni
legislative anche  in  tale  ambito,  ma  «senza  potervi  derogare»,
potendo, viceversa, «determinare, sempre  nell'ambito  delle  proprie
competenze, livelli maggiori di tutela» (sentenze n. 61 del 2009;  n.
193 del 2010, punto 4. del Considerato in diritto; e n. 44  del  2011
citata). 
    In particolare, la giurisprudenza costituzionale ha chiarito come
«il territorio dei parchi, siano  essi  nazionali  o  regionali,  ben
(possa) essere oggetto di regolamentazione da parte della Regione, in
materie riconducibili ai commi terzo e quarto  dell'art.  117  Cost.,
purche' in linea con il nucleo minimo di salvaguardia del  patrimonio
naturale, da ritenere vincolante per le regioni» (sentenze n. 232 del
2008, punto 5. del Considerato in diritto; e 44 del 2011 citata). 
    Ha precisato, inoltre, che  «la  disciplina  statale  delle  aree
protette, che inerisce alle finalita' essenziali della  tutela  della
natura  attraverso  la  sottoposizione  di  porzioni  di   territorio
soggette a. speciale protezione», risponde a tali finalita' per mezzo
di due differenti tipi di strumenti: la regolamentazione  sostanziale
delle attivita' che possono essere svolte in  quelle  aree,  come  le
«limitazioni all'esercizio della caccia» (sentenza n. 315 del 2010  e
n.  44  del  2011  citate),  e  la  «predisposizione   di   strumenti
programmatici e gestionali per la valutazione  di  rispondenza  delle
attivita' svolte nei parchi, alle esigenze di protezione della  flora
e della fauna» (sentenza n. 387 del 2008; e n. 44 del 2011 citata). 
    La legge regionale  indicata  in  epigrafe  contiene  profili  di
contrasto  con  strumenti  dell'uno  e  dell'altro  tipo  tra  quelli
predisposti dalla legislazione statale. 
    E' avviso del Governo che, con le norme denunciate  in  epigrafe,
la Regione Lazio abbia, pertanto, ecceduto dalla  propria  competenza
in  violazione  della  normativa  costituzionale,   si   confida   di
dimostrare in appresso con l'illustrazione dei seguenti 
 
                               Motivi 
 
1. Gli articoli 13 e 14 della legge Regione Lazio  n.  2/2017  citata
violano gli articoli 117, comma, 2 lettera s),  e  comma  6;  e  118,
commi 1 e 2, della Costituzione in riferimento agli articoli 8, 11  e
12 della legge n. 394/1991 citata. 
    1.1. Gli articoli 13 e 14 della legge Regione  Lazio  n.  2/2017,
nella parte in cui non prevedono che le  funzioni  e  gli  interventi
negli  stessi  disciplinati  siano  realizzati  -  nei  casi  in  cui
interessino aree rientranti in Parchi nazionali - in  conformita'  al
Piano del Parco ed al Regolamento del Parco, nonche' alle  misure  di
salvaguardia  eventualmente  dettate  dal  provvedimento  istitutivo,
violano gli articoli 117, secondo comma, lettera s), e sesto comma; e
118, primo e secondo comma, della Costituzione  in  riferimento  agli
articoli 8, 11 e 12 della legge n. 394/1991 citata. 
    L'art. 13 citato affida  il  compito  alla  giunta  regionale  di
approvare,  con  cadenza  triennale,  il  «documento   di   indirizzo
regionale per la promozione e  la  valorizzazione  della  RCL».  Tale
«documento di  indirizzo»,  tra  l'altro,  deve  indicare  «le  linee
generali programmatiche per la manutenzione, gestione, valorizzazione
e promozione degli itinerari culturali europei, dei percorsi storici,
religiosi, culturali e  paesaggistici,  delle  vie  consolari  e  del
patrimonio escursionistico della Regione»; nonche' «le strategie e le
priorita' di intervento per l'arco temporale di  riferimento  nonche'
le modalita' di verifica del loro  perseguimento»;  contenere  azioni
mirate a «favorire la fruizione sostenibile delle aree  di  interesse
naturalistico nonche' la fruizione turistico-ricreativa della RCL, in
coerenza con gli obiettivi di conservazione dell'ambiente  naturale»,
a «compensare gli squilibri tra aree critiche e  aree  di  eccellenza
del territorio regionale» ed a «coinvolgere sia le  comunita'  locali
che i privati in un'offerta integrata di servizi di  accoglienza,  di
informazione, di animazione, di  promozione,  di  valorizzazione,  di
gestione e di manutenzione che li renda soggetti attivi e  principali
beneficiari dello sviluppo  turistico  connesso  alla  rete  viaria»;
«favorire l'integrazione con la rete del  trasporto  pubblico  locale
nonche'  l'intermodalita'  del  trasporto   ecologico,   tenendo   in
particolare considerazione i punti  d'accesso  per  chi  utilizza  la
bicicletta e i mezzi pubblici;  «promuovere  la  corretta  fruizione,
manutenzione  e  conservazione  della  RCL»;  individuare  «per   gli
itinerari culturali europei gli interventi prioritari», tra  i  quali
la «manutenzione dei percorsi ed il perfezionamento  della  sicurezza
degli  antichi  tracciati  ai  fini  del  pubblico  utilizzo,   anche
attraverso l'installazione di cartellonistica e  segnaletica  secondo
gli standard europei  lungo  l'itinerario»  e  la  «manutenzione,  il
recupero e la ricostruzione, anche in forma ciclabile o carrabile, di
tratte di percorso degli antichi tracciati, anche in interconnessione
con le infrastrutture per la mobilita' gia' esistenti, per  favorirne
e migliorarne la percorribilita' a fini escursionistici». 
    In  virtu'  del  successivo  art.   14   citato,   inoltre,   con
deliberazione  della  giunta  regionale   si   procede   anche   alla
approvazione del  «programma  operativo  annuale  degli  interventi»,
attuativo del richiamato «documento di indirizzo». Nella parte in cui
le disposizioni regionali citate non prevedono che le attivita' della
regione sopra illustrate e destinate ad interessare il territorio dei
parchi nazionali debbano svolgersi in conformita' al  Regolamento  ed
al Piano di ciascun parco, si pongono in contrasto con le  richiamate
norme della legge n. 394 del 1991. 
    Inoltre, contrastano con l'art. 117, comma 2, lettera  s),  della
Costituzione, poiche', come si e' gia' detto, incidono sul nucleo  di
salvaguardia predisposto dalla legge  statale,  nell'esercizio  della
propria competenza esclusiva in materia di  «tutela  dell'ambiente  e
dell'ecosistema», con riferimento ad  una  particolare  categoria  di
aree protette. 
    Analoghe conclusioni, valgono in ordine alla  mancata  previsione
della  conformita'  alle  «misure  di   salvaguardia»   eventualmente
dettate, ai sensi dell'art. 8,  comma  5,  della  medesima  legge  n.
391/1991  citata,  fino  alla  entrata  in  vigore  della   specifica
disciplina dell'area protetta. 
    La mancata previsione della conformita' al regolamento del parco,
d'altra parte, implica anche la violazione dell'art.  117,  comma  6,
della  Costituzione,  poiche'  comporta  la  lesione  della  potesta'
regolamentare in una  materia  di  competenza  legislativa  esclusiva
statale, nella specie destinata ad  essere  esercitata,  in  base  al
citato art. 11 della legge n. 394 del 1991, dagli enti parco. 
    Infine,   la   possibilita'   che   l'attivita'   gestionale    e
organizzatoria regionale si esplichi in  difformita'  dal  Piano  del
Parco comporta, a sua  volta,  la  lesione  dell'art.  118,  primo  e
secondo  comma,  della  Costituzione,  poiche',  in  tal   modo,   si
pregiudica  una  funzione  amministrativa  di   tipo   programmatorio
affidata dalla legge statale in una materia di propria competenza, ad
un ente pubblico nazionale quale l'ente parco. 
    1.2.  Gli  articoli  13  e  14  citati  devono  essere   ritenuti
incostituzionali anche per un diverso motivo. 
    Infatti, ove si  interpretino  nel  senso  che  le  funzioni  ivi
disciplinate - nei casi in cui interessino aree rientranti in  parchi
nazionali  -  possano  portare  alla  identificazione  di  interventi
realizzabili  senza  il  nulla  osta  dell'ente  parco,   anche   ove
necessario ai sensi dell'art. 13 della legge n. 394 del 1991  citata,
violano gli articoli 117, comma 2, lettera s),  e  comma  6,  nonche'
l'art. 118, commi  1  e  2  della  Costituzione,  in  riferimento  al
menzionato art. 13 della legge n. 394/1991. La disposizione in  esame
nella misura in cui legittima interventi  all'interno  dei  territori
dei  parchi  nazionali  -  quali  apertura  di   nuovi   sentieri   o
realizzazione di strutture ricettive - senza il nulla osta  dell'ente
parco, anche ove necessario ai sensi dell'art. 13 della legge n. 394/
1991 citato, e' in contrasto sia con l'art. 117, comma 2, lettera  s)
della  Costituzione,  essendo  lesiva  di  un   importante   standard
ambientale stabilito dalla legge statale con riferimento  al  settore
delle aree  protette;  sia  con  l'art.  118,  commi  1  e  2,  della
Costituzione,  poiche'  pregiudica  irrimediabilmente  una   funzione
amministrativa legittimamente assegnata dallo Stato in una materia di
propria competenza esclusiva. 
    1.3.  Gli  articoli  13  e  14  citati   violano   la   normativa
costituzionale anche sotto un terzo profilo. 
    Le funzioni individuate da tali disposizioni sono, evidentemente,
di   tipo   specificatamente   gestorio,   concernendo    anche    la
pianificazione, la promozione e la realizzazione di interventi. 
    La  legge  n.  394  del  1991   citata,   tuttavia,   e'   chiara
nell'affidare l'attivita' di gestione dei parchi  nazionali  all'Ente
parco. In tal senso depone, inequivocabilmente, l'art.  1,  comma  3,
(ribadito, peraltro,  dal  successivo  comma  4)  che  esplicitamente
individua nella disciplina dal medesimo dettata lo  «speciale  regime
(...)  di  gestione»  cui  i  territori  delle  aree  protette   sono
sottoposti. 
    Tale speciale regime di gestione, in  particolare  per  i  parchi
nazionali, e' imperniato - dal punto di vista del  soggetto  titolato
allo  svolgimento  dell'attivita'  di  gestione  -  sull'ente  parco,
individuato e  disciplinato  dall'art.  9,  e,  dal  punto  di  vista
funzionale, sul piano del parco, di cui  al  citato  art.  12.  Nello
stesso senso depone l'art. 29 della legge  n.  394/1991  citata,  che
affida agli organismi gestori delle aree protette speciali poteri  di
controllo sulla conformita' delle  attivita'  realizzate  all'interno
delle medesime rispetto al regolamento, al piano, o al nulla osta. 
    Essendo  la  «rete  di  cammini»  destinata  ad  includere  anche
porzioni  di  territorio  ulteriori  rispetto  a  quelle  dei  parchi
nazionali, ed essendo  volto  l'intervento  legislativo  regionale  a
mettere in connessione e coordinare tutti i percorsi  escursionistici
regionali, si  puo'  riconoscere  alla  regione  la  possibilita'  di
predispone atti gestori  quali  quelli  sopra  menzionati.  Tuttavia,
appare del tutto evidente che, nella misura in cui gli  atti  gestori
siano destinati a dispiegare i propri effetti anche  all'interno  dei
territori dei parchi nazionali,  pregiudicano  le  funzioni  affidate
agli enti parco dalla legge  statale,  nell'esercizio  della  propria
competenza  esclusiva  in  materia   di   «tutela   dell'ambiente   e
dell'ecosistema», determinando cosi  una  violazione  dell'art.  117,
comma 2, lettera s), della Costituzione. 
    Cio'  risulta  lesivo  dello  standard   di   tutela   ambientale
predisposto dalla legge n. 394/1991 citata, che ha posto tale ente  a
presidio dei «valori naturalistici, scientifici, estetici,  culturali
educativi e ricreativi» presenti nel parco nazionale (art.  2,  comma
1, della legge n. 394/1991 citata). 
    Risulta,  inoltre,  violato  l'art.  118,  commi  1  e  2,  della
Costituzione, poiche' si tratta di funzioni affidate - da  parte  del
legislatore  competente  per  materia  -  in  base  ai  principi   di
sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza ivi contenuti. 
    Al riguardo occorre ricordare che l'art. 11, comma 1, della legge
n. 394 del 1991 citata affida al regolamento del parco il compito  di
disciplinare  «l'esercizio  delle  attivita'  consentite   entro   il
territorio del Parco», precisando, al comma 2, come il medesimo debba
regolare: a) «la tipologia e le modalita' di costruzione di  opere  e
manufatti»; c) «il soggiorno  e  la  circolazione  del  pubblico  con
qualsiasi mezzo  di  trasporto»;  d)  «lo  svolgimento  di  attivita'
sportive, ricreative ed  educative»;  f)  «i  limiti  alle  emissioni
sonore, luminose o di altro genere»; nonche',  h),  «l'accessibilita'
nel territorio del parco attraverso percorsi e strutture  idonee  per
disabili, portatori di handicap e anziani». 
    Il successivo art. 12, inoltre, prevede,  al  comma  1,  che  «la
tutela  dei  valori  naturali  ed  ambientali»  del   parco   avvenga
attraverso lo strumento del piano per  il  parco,  nel  quale  dovra'
essere pianificata, tra l'altro, a)  l'«organizzazione  generale  del
territorio e sua articolazione in  aree  o  parti  caratterizzate  da
forme differenziate di uso, godimento e tutela»; e, d), i «sistemi di
attrezzature e servizi per la gestione  e  la  funzione  sociale  del
parco,  musei,  centri  di  visite,  uffici  informativi,   aree   di
campeggio, attivita' agroturistiche». 
    Nella parte in cui le disposizioni regionali sopra richiamate non
prevedono che le attivita' della regione sopra  illustrate  destinate
ad interessare il territorio dei parchi nazionali  debbano  svolgersi
in conformita' al regolamento  ed  al  piano  di  ciascun  parco,  si
pongono in contrasto con le norme della legge n. 394 del  1991  sopra
richiamate. 
    Le menzionate disposizioni regionali contrastano con l'art.  117,
comma 2, lettera s), della Costituzione, poiche',  come  si  e'  gia'
detto, incidono sul nucleo di salvaguardia  predisposto  dalla  legge
statale, nell'esercizio della propria competenza esclusiva in materia
di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», con  riferimento  a  una
particolare categoria di aree protette. 
    Ad analoghe conclusioni deve giungersi  per  quanto  riguarda  la
mancata previsione della conformita' alle  «misure  di  salvaguardia»
introdotte dall'art. 6, eventualmente dettate, ai sensi dell'art.  8,
comma 5, della legge n. 394/1991 citata, fino alla entrata in  vigore
della specifica disciplina dell'area protetta. 
    La mancata previsione della conformita' al regolamento del parco,
inoltre, determina anche la violazione dell'art. 117, comma 6,  della
Costituzione, in base al quale «la potesta' regolamentare spetta allo
Stato nelle materie di legislazione,  esclusiva»,  nella  logica  del
parallelismo e dell'esclusivita', poiche' comporta la  lesione  della
potesta' regolamentare  in  una  materia  di  competenza  legislativa
esclusiva statale, nella specie destinata ad  essere  esercitata,  in
base al citato art. 11 della legge n. 394 del 1991, dagli enti parco. 
    Infine,   la   possibilita'   che   l'attivita'   gestionale    e
organizzatoria regionale si esplichi in  difformita'  dal  piano  del
parco comporta a sua volta la lesione dell'art. 118,  commi  1  e  2,
della Costituzione, poiche' in tal modo si  pregiudica  una  funzione
amministrativa di tipo programmatorio affidata dalla legge statale in
una materia di propria competenza,  ad  un  ente  pubblico  nazionale
quale l'ente  parco  (sentenza  n.  193  del  2010,  punto  3.2.  del
Considerato in diritto). 
2. Gli articoli 3, comma 2, e 15 della legge Regione  Lazio  n.  2/17
citata  violano  l'art.  117,  commi  2,  lettera  s),  e  6,   della
Costituzione in riferimento agli articoli 11  e  12  della  legge  n.
394/1991 citata. 
    Gli articoli 3,  comma  2,  e  15  citati,  nella  parte  in  cui
prevedono  strumenti  di  disciplina,   di   natura   sostanzialmente
regolamentare, della gestione e della fruizione  dei  percorsi  della
«rete di cammini», anche con riferimento alla porzione di  territorio
ricompresa nel perimetro dei Parchi nazionali,  violano  l'art.  117,
comma 2, lettera s), e comma 6,d  ella  Costituzione  in  riferimento
agli articoli 11 e 12 della legge n. 394/1991 citata. 
    Il  citato  art.  3,  comma  2,  prevede  che  «per   determinate
caratteristiche fisiche dei tracciati e degli ambienti attraversati o
per la presenza di  previgenti  limitazioni,  l'ente  titolare  della
strada  su  cui  insiste  il  percorso,  in  accordo  con  il  comune
competente per territorio o, in  caso  di  gestione  associata  delle
funzioni, con l'unione dei comuni, sentito il  coordinamento  di  cui
all'art. 7, puo' definire, motivandole, modalita' piu' restrittive di
utilizzo dei percorsi, che devono essere evidenziate nel  Catasto  di
cui all'art. 10  e  per  le  quali  deve  essere  prevista  opportuna
segnaletica». 
    Il successivo art. 15 citato, a sua volta, affida alla giunta  il
compito di adottare un regolamento con  il  quale  disciplinare,  tra
l'altro, «le caratteristiche tecniche a cui uniformare la segnaletica
della RCL», «i termini e le modalita' entro i quali deve  provvedersi
all'installazione e all'adeguamento della segnaletica della RCL»,  «i
criteri e le modalita' per la progettazione  e  la  realizzazione  di
itinerari escursionistici e  archeologici»,  «le  caratteristiche  di
sicurezza  necessarie  per  consentire  le   diverse   tipologie   di
fruizione», nonche'  «i  requisiti  strutturali  e  funzionali  delle
strutture di cui all'art. 6, comma 3». 
    Appare evidente  come  le  disposizioni  indicate  finiscano  per
affidare al regolamento attuativo, nonche' ad un atto sostanzialmente
regolamentare (quello di cui all'art. 3,  comma  2,  citato)  settori
che, invece, la legge n. 394/1991  citata  espressamente  attribuisce
all'attivita' regolatoria degli enti parco. 
    Va sottolineato, peraltro, che - come statuito nella sentenza  n.
108 del 2005 (punto  3.1.  del  Considerato  in  diritto),  la  legge
statale rimette la disciplina delle  attivita'  compatibili  entro  i
confini del territorio protetto, al regolamento, del  parco,  che  e'
adottato dall'ente parco, e  approvato  dal  Ministro  dell'ambiente,
previo parere degli enti locali, e comunque d'intesa con le regioni. 
    Lo standard ambientale in questione (con riferimento al quale  si
veda anche la sentenza n. 70 del 2011)  tiene,  dunque,  conto  anche
della incidenza  che  la  funzione  regolatoria  in  esame  ha  sulle
funzioni   regionali,    predisponendo    adeguati    strumenti    di
collaborazione con la medesima. 
    Come gia' ricordato supra (pagg. 11 e 12), l'art.  11,  comma  1,
della legge n. 394 del 1991 citata affida al regolamento del parco il
compito di disciplinare «l'esercizio delle attivita' consentite entro
il territorio del Parco», precisando, al comma 2,  come  il  medesimo
debba regolare: a) «la tipologia e le  modalita'  di  costruzione  di
opere e manufatti»; c) «il soggiorno e la circolazione  del  pubblico
con qualsiasi mezzo di trasporto»; d) «lo  svolgimento  di  attivita'
sportive, ricreative ed educative»; «i limiti alle emissioni  sonore,
luminose o di  altro  genere»;  nonche',  h),  «l'accessibilita'  nel
territorio del parco  attraverso  percorsi  e  strutture  idonee  per
disabili, portatori di handicap e anziani». 
    Il successivo art. 12, inoltre, prevede,  al  comma  1,  che  «la
tutela  dei  valori  naturali  ed  ambientali»  del   parco   avvenga
attraverso lo strumento del piano per  il  parco,  nel  quale  dovra'
essere pianificata, tra l'altro, a)  l'«organizzazione  generale  del
territorio e sua articolazione in  aree  o  parti  caratterizzate  da
forme differenziate di uso, godimento e tutela»; e, d), i «sistemi di
attrezzature e servizi per la gestione  e  la  funzione  sociale  del
parco,  musei,  centri  di  visite,  uffici  informativi,   aree   di
campeggio, attivita' agroturistiche». 
    Pertanto, nella parte in cui le citate disposizioni  della  legge
regionale n. 2/2017 prevedono la facolta' per il regolamento  (o  per
un  atto  sostanzialmente  regolamentare)  di  disciplinare  i  sopra
richiamati oggetti anche con riferimento  al  territorio  degli  enti
parco, devono ritenersi  incostituzionali  per  violazione  dell'art.
117, comma 2, lettera s) della Costituzione,  poiche'  si  pone  come
lesivo di un importante standard  ambientale  stabilito  dalla  legge
statale, la legge n. 394/1991  citata,  con  riferimento  al  settore
delle aree protette, che costituisce  standard  adeguato  e  uniforme
previsto nell'esercizio della competenza esclusiva dello Stato; e per
violazione dell'art. 117, comma 6, della  Costituzione,  in  base  al
quale «la potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle  materie  di
legislazione   esclusiva»,   nella   logica   del   parallelismo    e
dell'esclusivita', in riferimento agli articoli 11 e 12  della  legge
n.  394/1991  citata  poiche'  comporta  la  lesione  della  potesta'
regolamentare in una  materia  di  competenza  legislativa  esclusiva
statale. 
3. L'art. 5, comma 1, della legge  Regione  Lazio  n.  2/2017  citata
viola l'art. 117, comma 2, lettera s), e l'art. 118,  commi  1  e  2,
della Costituzione, con riferimento agli articoli 1, commi 3 e 4;  2,
comma 1, e 12 della legge n. 394/1991 citata. 
    L'art. 5, comma  1,  citato  che  prevede  la  possibilita',  per
l'Agenzia regionale del turismo,  di  affidare  la  manutenzione,  la
valorizzazione e  la  promozione  degli  itinerari  della  «rete  dei
cammini» ad un ente gestore - limitatamente alla parte  in  cui  tali
attivita' siano destinate a svolgersi nel  territorio  dei  parchi  -
viola gli articoli 117, comma 2, lettera s), e  118,  commi  1  e  2,
della Costituzione in riferimento agli articoli 1, commi 3  e  4;  2,
comma 1; e 12 della legge n. 394/1991 citata. 
    Ai sensi  di  detta  norma  regionale  «l'Agenzia  regionale  del
turismo puo'  affidare,  nel  rispetto  della  disciplina  europea  e
statale  vigente  in  materia,  la  gestione,  la  manutenzione,   la
valorizzazione e la promozione degli itinerari e dei percorsi di  cui
all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), ad un ente gestore».  Anche  in
questo caso si tratta di funzioni di gestione diretta  che,  in  base
alle  norme  della  legge  n.   394/1991   sopra   richiamate,   deve
inequivocabilmente ritenersi di spettanza dei  soggetti  gestori  dei
parchi nazionali. 
    Le funzioni individuate dalle  menzionate  lettere  dell'art.  5,
comma  2,  sono,  infatti,   di   tipo   specificatamente   gestorio.
Comprendono, dunque, anche la  pianificazione,  la  promozione  e  la
realizzazione di interventi ed espressamente «la gestione». La  legge
n. 394 del 1991 citata, pero', e' chiara nell'affidare l'attivita' di
gestione dei parchi nazionali all'ente parco. In  tal  senso  depone,
inequivocabilmente, l'art. 1, comma 3, della citata legge n 394/1991,
che espressamente individua nella disciplina dal medesimo dettata  lo
«speciale regime (...) di gestione» al quale i territori  delle  aree
protette sono  sottoposti.  Tale  speciale  regime  di  gestione,  in
particolare per i parchi nazionali, e'  imperniato  -  dal  punto  di
vista  del  soggetto  titolato  allo  svolgimento  dell'attivita'  di
gestione - sull'ente parco, individuato e  disciplinato  dall'art.  9
della legge n. 394/1991 citata, e - dal punto di vista  funzionale  -
sul piano del parco, di cui al gia' citato art. 12, in corrispondenza
biunivoca. 
    Nello stesso senso depone anche l'art. 29 della legge n. 394  del
1991 citata, che affida agli organismi gestori  delle  aree  protette
speciali  poteri  di  controllo  sulla  conformita'  delle  attivita'
realizzate all'interno delle medesime  rispetto  al  regolamento,  al
piano o al nulla osta. 
    Risulta,  inoltre,  violato  l'art.  118,  commi  1  e  2,  della
Costituzione, poiche' si tratta di funzioni affidate - da  parte  del
legislatore  competente  per  materia  -  in  base  ai  principi   di
sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza ivi contenuti. 
    Cio' costituisce, con chiarezza, lesione dello standard di tutela
ambientale predisposto dalla legge n. 394 del  1991  citata,  che  ha
posto tale ente a presidio dei  «valori  naturalistici,  scientifici,
estetici,  culturali  educativi  e  ricreativi»  presenti  nel  parco
nazionale (art. 2, comma 1, della legge n. 394 del 1991 citata). 
4. L'art. 11, comma 2 della legge  Regione  Lazio  n.  2/2017  citata
viola l'art. 117, comma 2, lettera s), e l'art. 118,  commi  1  e  2,
della Costituzione, con riferimento agli articoli 1, commi 3 e 4,  2,
comma 1, e 12 della legge n. 394/1991 citata. 
    4.1. L'art. 11, comma 2, citato prevede la possibilita',  per  la
regione, di promuovere accordi ai sensi dell'art. 11 della  legge  n.
241/1990, che definiscano le modalita' di transito e  le  limitazioni
connesse alle  condizioni  del  percorso  nei  tratti  di  proprieta'
privata. 
    La disposizione - limitatamente alla parte in cui tali  attivita'
siano destinate a svolgersi nel territorio dei  Parchi  -  viola  gli
articoli 117, comma 2, lettera s), e 118, commi 1 e 2, in riferimento
agli articoli 1, commi 3 e 4;  2,  comma  1;  e  12  della  legge  n.
394/1991 citata. 
    La  norma  regionale  prevede,  infatti,   che   «Preventivamente
all'inserimento nella RCL di tratti di proprieta' privata, compresi i
beni sequestrati alla criminalita' organizzata, la  regione  promuove
il ricorso alla stipula di accordi d'uso ai sensi dell'art. 11  della
legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e
successive modifiche, che definiscano le modalita' di transito  e  le
limitazioni connesse alle  condizioni  del  percorso  nei  tratti  di
proprieta' privata, nel rispetto della normativa statale vigente. Nel
caso in cui i proprietari e i  soggetti  titolari  di  altri  diritti
reali,  in  relazione  al  percorso,  intendano  assumere  iniziative
imprenditoriali attinenti ad attivita' e servizi volti a migliorare i
percorsi o tratti di essi, gli accordi di cui sopra possono prevedere
anche forme di supporto tecnico e di snellimento delle  procedure  di
avvio». Anche in questo caso,  si  tratta  di  funzioni  di  gestione
diretta che, in  base  alle  norme  della  legge  n.  394/1991  sopra
richiamate,  nei  casi  in  cui  e'  destinata  ad   esplicarsi   con
riferimento    al    territorio    dei    parchi    nazionali    deve
inequivocabilmente ritenersi di spettanza dei  soggetti  gestori  dei
medesimi parchi nazionali. 
    Come si e' gia' osservato supra, infatti, la  legge  n.  394/1991
citata e' chiara nell'affidare l'attivita'  di  gestione  dei  parchi
nazionali all'ente parco. In tal  senso  depone,  inequivocabilmente,
l'art. 1, comma 3, della citata legge n. 394/1991, che  espressamente
individua nella disciplina dal medesimo dettata lo  «speciale  regime
(...) di gestione» al quale i  territori  delle  aree  protette  sono
sottoposti. Tale speciale regime di gestione, in  particolare  per  i
parchi nazionali, e' imperniato - dal punto  di  vista  del  soggetto
titolato allo svolgimento  dell'attivita'  di  gestione  -  sull'ente
parco, individuato e disciplinato dall'art. 9 della legge n. 394/1991
citata, e - dal punto di vista funzionale - sul piano del  parco,  di
cui al gia' citato art. 12, in corrispondenza biunivoca. 
    Nello stesso senso depone anche l'art. 29 della legge n. 394  del
1991 citata, che affida agli organismi gestori  delle  aree  protette
speciali  poteri  di  controllo  sulla  conformita'  delle  attivita'
realizzate all'interno delle medesime  rispetto  al  regolamento,  al
piano o al nulla osta. 
    Risulta,  inoltre,  violato  l'art.  118,  commi  1  e  2,  della
Costituzione, poiche' si tratta di funzioni affidate - da  parte  del
legislatore  competente  per  materia  -  in  base  ai  principi   di
sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza ivi contenuti. 
    Cio' costituisce, con chiarezza, lesione dello standard di tutela
ambientale predisposto dalla legge n. 394 del  1991  citata,  che  ha
posto tale ente a presidio dei  «valori  naturalistici,  scientifici,
estetici,  culturali  educativi  e  ricreativi»  presenti  nel  parco
nazionale (art. 2, comma 1, della legge n. 394 del 1991 citata). 
    Occorre   sottolineare   che   le    illustrate    illegittimita'
costituzionali delle disposizioni  sopra  richiamate  hanno  riguardo
alla loro applicazione anche in riferimento a porzioni del territorio
regionale incluse nel perimetro di riserve naturali statali e di aree
protette regionali. 
    Quanto alle prime, risulta, innanzitutto, chiaramente dall'art. 1
della legge n.  394/1991  citato  come  anch'esse  debbano  risultare
sottoposte ad  uno  «speciale  regime»  che  coinvolge  sia  la  loro
«tutela» che la loro «gestione». 
    Il successivo art. 17, inoltre, precisa come sia compito del loro
decreto  istitutivo  determinare  «i  confini  della  riserva  ed  il
relativo organismo  di  gestione»;  nonche'  «indicazioni  e  criteri
specifici cui devono conformarsi il piano di gestione  della  riserva
ed il relativo regolamento  attuativo,  emanato  secondo  i  principi
contenuti  nell'art.  11  della  presente  legge».  Nonostante  siano
disciplinate in. modo  certamente  meno  dettagliato,  anche  per  le
riserve naturali statali, la legge n. 394/1991 citato pone, a  tutela
della loro missione ambientale, vincoli  organizzativi  e  funzionali
analoghi a quelli che caratterizzano i parchi  nazionali,  prevedendo
in particolare: a) l'affidamento della loro gestione ad uno specifico
organismo,  individuato  ad  hoc  dal  decreto  istitutivo;   b)   lo
svolgimento di una  attivita'  di  pianificazione  dell'attivita'  di
gestione; c) l'esistenza di un momento  regolatorio  delle  attivita'
consentite nell'area protetta. 
    Quanto alle aree protette regionali, va ricordato come,  in  base
al consolidato  l'orientamento  della  giurisprudenza  costituzionale
secondo il quale la disciplina delle aree protette, rientrando  nella
competenza esclusiva dello Stato in materia di «tutela dell'ambiente»
prevista  dall'art.   117,   secondo   comma,   lettera   s),   della
Costituzione,  detta  norme   fondamentali   del   settore   cui   la
legislazione regionale deve uniformarsi anche  con  riferimento  alle
aree protette regionali (sentenze n. 212/2014; 171/2012; 325/2011;  e
41/2011 citate). 
    In particolare, per quel rileva in questa sede, le norme  statali
cui la legislazione regionale deve uniformarsi prevedono  l'esistenza
di un soggetto gestore dell'area protetta  regionale,  che  non  puo'
essere spogliato delle competenze  sugli  interventi  nella  medesima
(articoli 1, comma 4 e 23, della legge n. 394/1991  citata),  nonche'
l'esistenza di un regolamento dell'area protetta (art. 22,  comma  1,
lettera d), e sul  profilo  specifico,  ex  multis,  le  sentenze  n.
171/2012; 41/2011  e  325/2011  citate,  e  di  un  piano  del  parco
regionale (art. 23), cui sono affidati compiti analoghi agli omologhi
strumenti di regolamentazione e pianificazione degli enti parco dello
Stato. 
    Sia  alle  riserve  naturali  statali  che  alle  aree   protette
regionali, infine, si applica l'art. 29 della legge n. 394/1991,  che
- ad ulteriore conferma  di  quanto  rilevato  piu'  sopra  -  affida
all'«organismo di gestione dell'area  naturale  protetta»  importanti
poteri di controllo circa la conformita' delle  attivita'  realizzate
nell'area rispetto al regolamento, al piano e al nulla osta. 
    Si tratta di funzioni specificamente e  immediatamente  gestorie,
che, in base agli articoli 1, commi 3 e 4, e 12 della  legge  n.  394
del 1991 citata, devono ritenersi spettare agli enti parco. 
    Ne consegue l'incostituzionalita'  della  previsione  legislativa
regionale per violazione dell'art. 117, comma  2,  lettera  s)  della
Costituzione, poiche' si pone come lesivo di un  importante  standard
ambientale stabilito  dalla  legge  statale,  la  legge  n.  394/1991
citata,  con  riferimento  al  settore  delle  aree   protette,   che
costituisce standard  adeguato  e  uniforme  previsto  nell'esercizio
della competenza esclusiva dello Stato. 
    Risulta,  inoltre,  violato  l'art.  118,  commi  1  e  2,  della
Costituzione, poiche' si tratta di funzioni affidate - da  parte  del
legislatore  competente  per  materia  -  in  base  ai  principi   di
sussidiarieta',  differenziazione  ed  adeguatezza   ivi   contenuti;
pregiudicando   irrimediabilmente   una    funzione    amministrativa
legittimamente assegnata  dallo  Stato  in  una  materia  di  propria
competenza esclusiva. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Si conclude perche' gli articoli 3, comma  2;  5,  comma  1;  11,
comma 2; 13 e 14 della legge regionale Lazio n. 2 del 10 marzo  2017,
recante «Disposizioni per la realizzazione,  manutenzione,  gestione,
promozione e valorizzazione della  rete  dei  cammini  della  Regione
Lazio.  Modifiche  alla  legge  regionale  6  agosto  2007,  n.   13,
concernente  l'organizzazione  del  sistema   turistico   laziale   e
successive  modifiche»  indicata  in   epigrafe,   siano   dichiarati
costituzionalmente illegittimi. 
    Si produce l'attestazione della deliberazione del  Consiglio  dei
ministri del 12 maggio 2017. 
        Roma, 13 maggio 2017 
 
           Il Vice Avvocato generale dello Stato: Palmieri