N. 139 SENTENZA 23 maggio - 14 giugno 2017

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Caccia - Periodi di addestramento e allenamento dei  cani  da  caccia
  sul territorio venatorio - Forme di esercizio della caccia -  Piani
  di abbattimento della fauna selvatica. 
- Legge della Regione Liguria 30 dicembre 2015, n. 29, recante «Prime
  disposizioni per la semplificazione e  la  crescita  relative  allo
  sviluppo economico, alla formazione e lavoro, al trasporto pubblico
  locale,  alla  materia  ordinamentale,  alla  cultura,  spettacolo,
  turismo, sanita',  programmi  regionali  di  intervento  strategico
  (P.R.I.S.), edilizia, protezione della fauna omeoterma  e  prelievo
  venatorio (Collegato alla legge di stabilita' 2016)», artt. 88, 89,
  comma 1, 92 e 93. 
-   
(GU n.25 del 21-6-2017 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Paolo GROSSI; 
Giudici :Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario
  MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria
  de PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio  BARBERA,
  Giulio PROSPERETTI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt.  88,  89,
comma 1, 92 e 93 della legge della Regione Liguria 30 dicembre  2015,
n. 29, recante  «Prime  disposizioni  per  la  semplificazione  e  la
crescita relative allo sviluppo economico, alla formazione e  lavoro,
al  trasporto  pubblico  locale,  alla  materia  ordinamentale,  alla
cultura,  spettacolo,  turismo,  sanita',  programmi   regionali   di
intervento strategico (P.R.I.S.), edilizia,  protezione  della  fauna
omeoterma e prelievo venatorio (Collegato alla  legge  di  stabilita'
2016)», promosso dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  con
ricorso  notificato  il  29  febbraio-3  marzo  2016,  depositato  in
cancelleria il 3 marzo 2016 ed iscritto al n. 7 del registro  ricorsi
2016. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Liguria; 
    udito  nell'udienza  pubblica  del  23  maggio  2017  il  Giudice
relatore Giorgio Lattanzi; 
    uditi l'avvocato dello Stato Pietro Garofoli  per  il  Presidente
del Consiglio dei ministri e l'avvocato  Emanuela  Romanelli  per  la
Regione Liguria. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso spedito per la notificazione il 29 febbraio  2016
e depositato il successivo 3 marzo (reg. ric.  n.  7  del  2016),  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e   difeso
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha  promosso  questioni  di
legittimita' costituzionale degli artt. 88, 89,  comma  1,  92  e  93
della legge della Regione Liguria 30 dicembre 2015,  n.  29,  recante
«Prime disposizioni per la semplificazione  e  la  crescita  relative
allo sviluppo economico,  alla  formazione  e  lavoro,  al  trasporto
pubblico  locale,   alla   materia   ordinamentale,   alla   cultura,
spettacolo,  turismo,  sanita',  programmi  regionali  di  intervento
strategico (P.R.I.S.), edilizia, protezione della fauna  omeoterma  e
prelievo venatorio (Collegato alla legge  di  stabilita'  2016)»,  in
riferimento  all'art.  117,  secondo   comma,   lettera   s),   della
Costituzione. 
    Le disposizioni impugnate si inseriscono nel  testo  della  legge
della Regione Liguria 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali  per  la
protezione della  fauna  omeoterma  e  per  il  prelievo  venatorio),
aggiungendo nuove previsioni. 
    L'art. 88 impugnato, che inserisce un comma  8-bis  nell'art.  16
della legge regionale n. 29 del 1994, permette, dal  15  agosto  alla
seconda domenica di settembre, l'addestramento  e  l'allenamento  dei
cani da caccia sul territorio venatorio, con  esclusione  delle  zone
indicate dal comma 1. 
    Il ricorrente osserva che, in base all'art. 10,  comma  7,  della
legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione  della  fauna
selvatica omeoterma e per  il  prelievo  venatorio),  i  periodi  per
l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono stabiliti con
i piani faunistico-venatori provinciali. La  normativa  statale,  che
esprime una regola inderogabile attinente alla tutela dell'ambiente e
dell'ecosistema  (art.  117,  secondo  comma,  lettera   s,   Cost.),
prescriverebbe  percio'   di   adottare   a   tal   fine   il   piano
faunistico-venatorio,    non    consentendo    il    ricorso     alla
legge-provvedimento. 
    Inoltre non sarebbero permessi  l'addestramento  e  l'allenamento
dei  cani  da  caccia  in  un  periodo  di  chiusura   dell'attivita'
venatoria. 
    L'art. 89, comma 1, che aggiunge un comma 1-bis all'art. 18 della
legge regionale n. 29 del 1994, consente a chi abbia optato  per  una
delle forme di caccia indicate dal comma 1 di esercitare la caccia, a
certe condizioni, per quindici giorni anche in una delle altre forme. 
    Il ricorrente rileva che l'art. 12, comma 5, della legge  n.  157
del 1992 impone, invece, di praticare la caccia esclusivamente in una
delle tre forme indicate, e anche in questo caso esprime  una  regola
inderogabile attinente alla tutela  dell'ambiente  e  dell'ecosistema
(art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.). 
    L'art. 92 sostituisce l'art. 35 della legge regionale n.  29  del
1994. In particolare, il nuovo comma 9 permette di recuperare i  capi
feriti facendo uso  delle  armi  anche  nelle  giornate  di  silenzio
venatorio e al di fuori degli orari di caccia. 
    Il ricorrente osserva che l'abbattimento e la cattura della fauna
selvatica con l'uso delle armi  costituisce  esercizio  venatorio  ai
sensi dell'art. 12, commi 2  e  3,  della  legge  n.  157  del  1992.
Infatti, l'art. 21, comma 1, lettera g), della legge n. 157 del  1992
vieta il trasporto di armi nei giorni non consentiti per  la  caccia.
Anche in  questo  caso,  derogando  a  tale  norma,  la  disposizione
impugnata avrebbe leso l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. 
    Infine, l'art. 93 sostituisce l'art. 36 della legge regionale  n.
29 del 1994. In  particolare,  il  nuovo  comma  2  consentirebbe  di
procedere con i piani di abbattimento della fauna selvatica prima che
l'Istituto superiore  per  la  protezione  e  la  ricerca  ambientale
(ISPRA)  abbia  verificato  l'inefficacia  dei  metodi  di  controllo
ecologico, posto che la norma impugnata si limita a stabilire che  si
tiene conto delle modalita' indicate dall'ISPRA per eseguire il piano
di abbattimento. Il ricorrente  ravvisa  in  cio'  un  contrasto  con
l'art. 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992, e dunque con  l'art.
117, secondo comma, lettera s), Cost. 
    Inoltre la norma statale abilita all'abbattimento solo le guardie
venatorie dipendenti delle amministrazioni  provinciali,  le  guardie
forestali, le guardie comunali e i proprietari o conduttori dei fondi
su cui si attuano i piani, se muniti di licenza venatoria. 
    La  norma  impugnata  allargherebbe  illegittimamente   l'elenco,
includendovi i cacciatori, purche' riuniti in squadre o  in  possesso
della  qualifica  di  coadiutore  al  controllo   faunistico   o   di
selecontrollore. Da cio' un ulteriore profilo di violazione dell'art.
117, secondo comma, lettera s), Cost. 
    2.- Si e' costituita in giudizio la  Regione  Liguria,  chiedendo
che il ricorso sia dichiarato non fondato. 
    Con riferimento all'art.  88  la  Regione  sostiene  che  non  le
sarebbe precluso adottare leggi-provvedimento in materia di caccia. 
    Con riguardo all'art. 89, comma 1, la Regione afferma che rientra
nella sua  competenza  residuale  in  materia  di  caccia  permettere
l'esercizio  dell'attivita'  venatoria  in  forme  congiunte  e   non
alternative. 
    L'art. 92 poi non comporterebbe alcun peggioramento della  tutela
ambientale, perche' l'abbattimento con arma del capo  ferito  sarebbe
funzionale  a  un  recupero  «in  condizioni  di  sicurezza  per  gli
operatori». 
    Infine, quanto all'art. 93, la difesa regionale  osserva  che  il
processo di riordino delle  funzioni  attribuite  alla  Provincia  ha
ridotto il personale della polizia provinciale addetto  alla  sezione
faunistica.   Si   sarebbe   percio'   reso   necessario   permettere
l'abbattimento della fauna selvatica  anche  ad  altre  categorie  di
persone. 
    3.- Nelle more del giudizio, a decorrere  dall'8  dicembre  2016,
l'art. 88 e' stato abrogato dall'art. 1  della  legge  della  Regione
Liguria 30 novembre  2016,  n.  31,  recante  «Modifiche  alla  legge
regionale  30  dicembre  2015,  n.  29  (Prime  disposizioni  per  la
semplificazione e la crescita relative allo sviluppo economico,  alla
formazione e lavoro,  al  trasporto  pubblico  locale,  alla  materia
ordinamentale, alla cultura, spettacolo, turismo, sanita',  programmi
regionali di intervento strategico -P.R.I.S.-,  edilizia,  protezione
della fauna omeoterma e prelievo venatorio - Collegato alla legge  di
stabilita' 2016)», mentre, con la stessa decorrenza, l'art. 89, comma
1, impugnato  e'  stato  abrogato  dall'art.  2  della  stessa  legge
regionale. 
    4.- Nell'imminenza dell'udienza pubblica la  Regione  Liguria  ha
depositato una memoria. 
    Innanzi tutto la Regione chiede che, rispetto agli artt. 88 e 89,
comma 1, sia dichiarata la cessazione della materia  del  contendere,
perche' entrambe le norme sono state abrogate. 
    Con riferimento all'art. 92 la Regione osserva  che  il  prelievo
venatorio del cinghiale e  degli  altri  ungulati  e'  contingentato,
sicche' il cacciatore non puo' ucciderne un numero superiore a quello
assegnatogli. Quindi non vi sarebbe modo di cacciare  nei  giorni  di
silenzio venatorio, ma  sarebbe  solo  possibile  recuperare  i  capi
feriti, allo scopo di risparmiare  loro  «inutili  sofferenze»  e  di
prevenire eventuali  infezioni  per  la  fauna  con  cui  vengono  in
contatto. 
    Infine, relativamente all'art. 93, la difesa regionale sottolinea
che la disposizione non compromette il ruolo consultivo dell'ISPRA, i
cui documenti restano impiegati per «estrapolarne le  metodologie  da
applicare nei piani di abbattimento». 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di
legittimita' costituzionale degli artt. 88, 89,  comma  1,  92  e  93
della legge della Regione Liguria 30 dicembre 2015,  n.  29,  recante
«Prime disposizioni per la semplificazione  e  la  crescita  relative
allo sviluppo economico,  alla  formazione  e  lavoro,  al  trasporto
pubblico  locale,   alla   materia   ordinamentale,   alla   cultura,
spettacolo,  turismo,  sanita',  programmi  regionali  di  intervento
strategico (P.R.I.S.), edilizia, protezione della fauna  omeoterma  e
prelievo venatorio (Collegato alla legge  di  stabilita'  2016)»,  in
riferimento  all'art.  117,  secondo   comma,   lettera   s),   della
Costituzione. 
    Le disposizioni impugnate modificano o sostituiscono alcune norme
della legge della Regione  Liguria  1°  luglio  1994,  n.  29  (Norme
regionali per la protezione della fauna omeoterma e per  il  prelievo
venatorio), in tema di caccia. 
    Pur  costituendo  la  caccia  materia  affidata  alla  competenza
legislativa residuale della Regione ai sensi  dell'art.  117,  quarto
comma, Cost., e' tuttavia necessario, in base all'art.  117,  secondo
comma, lettera s), Cost., che la legislazione regionale  rispetti  la
normativa  statale  adottata  in  tema  di  tutela  dell'ambiente   e
dell'ecosistema,  ove  essa  esprima  regole  minime   uniformi   (ex
plurimis, sentenze n. 2 del 2015, n. 278 del 2012, n. 151 del 2011  e
n. 315 del 2010). 
    Quando tali regole sono contenute nella legge 11  febbraio  1992,
n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per
il prelievo venatorio), che in larga parte le racchiude, la normativa
regionale in contrasto con  le  corrispondenti  disposizioni  statali
invade la sfera di competenza legislativa dello Stato ed  e'  percio'
costituzionalmente illegittima. 
    Sulla base di queste giuste premesse, il  ricorrente  impugna  le
disposizioni sopra indicate,  segnalando  per  ciascuna  di  esse  il
conflitto con specifiche norme  della  legge  n.  157  del  1992,  e,
conseguentemente, la violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera
s), Cost. 
    2.- Nelle more del giudizio, gli artt. 1 e 2  della  legge  della
Regione Liguria 30 novembre 2016,  n.  31,  recante  «Modifiche  alla
legge regionale 30 dicembre 2015, n. 29 (Prime  disposizioni  per  la
semplificazione e la crescita relative allo sviluppo economico,  alla
formazione e lavoro,  al  trasporto  pubblico  locale,  alla  materia
ordinamentale, alla cultura, spettacolo, turismo, sanita',  programmi
regionali di intervento strategico -P.R.I.S.-,  edilizia,  protezione
della fauna omeoterma e prelievo venatorio - Collegato alla legge  di
stabilita' 2016)», con effetto decorrente dall'8 dicembre 2016, hanno
abrogato, rispettivamente, gli artt. 88 e  89,  comma  1,  impugnati.
Cio' nonostante, per quanto satisfattiva, l'abrogazione non determina
la cessazione della materia del contendere, perche'  le  norme  hanno
gia' trovato applicazione (ex plurimis, sentenza n. 199 del 2016). 
    Cio' vale per l'art. 88, che ha determinato il periodo consentito
per l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia dal 15  agosto
alla seconda domenica di settembre, e ha dunque gia' prodotto effetti
nell'anno 2016;  vale  altresi'  per  l'art.  89,  comma  1,  che  ha
consentito di usufruire di giornate di caccia  in  forma  diversa  da
quella  per  cui  si  e'  optato,  a  partire  dalla  terza  domenica
dell'ottobre 2016. 
    3.- Tutte le questioni sono fondate, considerato che questa Corte
ha  gia'  dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale  di   analoghe
disposizioni adottate da altre Regioni. 
    4.- L'art. 88 determina direttamente l'arco temporale durante  il
quale sono permessi  l'addestramento  e  l'allenamento  dei  cani  da
caccia. 
    Gli artt. 10 e 18 della legge n. 157 del  1992  prevedono  invece
che  tale  arco  temporale   debba   essere   stabilito   nel   piano
faunistico-venatorio, con conseguente  divieto  di  ricorrere  a  una
legge-provvedimento (sentenza n. 193 del 2013).  Questa  prescrizione
assicura garanzie procedimentali per un giusto equilibrio tra i  vari
interessi in gioco, da soddisfare anche attraverso l'acquisizione  di
pareri tecnici. Essa  percio'  esprime  una  inderogabile  regola  di
tutela ambientale alla quale la norma impugnata  illegittimamente  si
e' sottratta. 
    E'  assorbito  l'ulteriore  profilo  di  censura  relativo   alla
individuazione del termine per l'addestramento  e  l'allenamento  dei
cani  da  caccia,  che  cadrebbe  in  un  periodo  durante  il  quale
l'attivita' venatoria e' vietata. 
    5.- L'art. 89, comma 1, permette che, a certe  condizioni  e  nel
rispetto del limite di quindici giornate per stagione  venatoria,  la
caccia sia esercitata in altra forma rispetto a quella per  la  quale
si e' optato. 
    L'art. 12 della legge n. 157 del 1992  prevede,  invece,  che  la
caccia sia praticata «in via esclusiva» in  una  delle  seguenti  tre
forme: vagante in zona Alpi; da appostamento fisso; nella altre forme
consentite dalla legge e praticate nel rimanente territorio destinato
all'attivita' venatoria programmata. 
    Questa Corte ha gia' ritenuto che la  norma  statale,  in  quanto
volta «ad assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle  specie
cacciabili», possa essere oggetto  di  integrazione  da  parte  della
legge regionale «esclusivamente nella direzione dell'innalzamento del
livello di tutela» (sentenza n. 116 del 2012; in seguito, sentenza n.
278 del 2012); percio'  e'  evidente  che  il  permettere,  sia  pure
limitatamente, una forma di caccia diversa da quella per  cui  si  e'
optato in via generale non opera in questa direzione ed  e'  pertanto
costituzionalmente illegittimo. 
    6.-  L'art.  92  deve  considerarsi   impugnato   con   esclusivo
riferimento alla sostituzione del comma 9 dell'art.  35  della  legge
regionale n. 29 del 1994, che  e'  l'unica  porzione  normativa  alla
quale e' dedicata la motivazione del ricorso. La norma permette,  tra
l'altro, ai conduttori di cani da caccia di recuperare i capi feriti,
facendo uso delle armi, «anche fuori  degli  orari  previsti  per  la
caccia e nelle giornate di silenzio venatorio». 
    Ai sensi dell'art. 12, commi 2 e 3, della legge n. 157 del  1992,
l'abbattimento e la cattura della fauna  selvatica  con  l'uso  delle
armi costituiscono esercizio venatorio; inoltre l'art. 21,  comma  1,
lettera g), della legge n. 157 del 1992 vieta il trasporto di armi da
sparo per uso venatorio che non siano scariche  e  in  custodia  «nei
giorni  non  consentiti  per  l'esercizio  venatorio».  Viene   cosi'
formulata l'inderogabile regola che, quando l'esercizio venatorio  e'
precluso, esclude l'introduzione  di  armi  in  forme  potenzialmente
idonee all'uso. Tale regola appartiene  alla  competenza  legislativa
esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente (sentenza n.
2  del  2015),  sicche'  la  norma  impugnata,  che  vi  deroga,   e'
costituzionalmente illegittima. 
    7.- L'art. 93 deve ritenersi impugnato con esclusivo  riferimento
alla sostituzione del comma 2 dell'art. 36 della legge  regionale  n.
29 del 1994, che e' l'unica  porzione  normativa  che  forma  oggetto
della motivazione del ricorso. 
    Le questioni di legittimita' costituzionale sono due. 
    Con la prima la norma e' impugnata nella  parte  in  cui,  «oltre
alle azioni di controllo esercitate con  metodi  ecologici»,  prevede
«piani di abbattimento» della fauna selvatica «da realizzarsi tenendo
conto delle modalita' indicate dall'ISPRA». 
    L'art. 19, comma 2, della  legge  n.  157  del  1992  stabilisce,
invece, una rigida subordinazione  dei  piani  di  abbattimento  alla
preventiva utilizzazione dei metodi ecologici su parere dell'Istituto
superiore  per  la  protezione  e  la  ricerca  ambientale   (ISPRA).
L'abbattimento  e'   permesso   solo   se   l'ISPRA   ha   verificato
l'inefficacia dei metodi ecologici. 
    Questa Corte ha gia' ritenuto che la normativa statale, in quanto
preordinata alla preservazione della fauna, e' inderogabile da  parte
della  legislazione  regionale  (sentenza  n.  278  del  2012)  e  ha
assegnato particolare valore all'intervento dell'ISPRA, allo scopo di
garantire l'osservanza di livelli minimi  e  uniformi  di  protezione
ambientale (sentenza n. 107 del 2014). 
    La norma impugnata non assicura la priorita' del metodo ecologico
rispetto al piano di abbattimento, parificando invece l'uno e l'altro
strumento, senza fare riferimento alle verifiche demandate all'ISPRA.
Ne'  vale  in  senso  contrario  la  previsione  che  il   piano   di
abbattimento deve tenere conto delle modalita'  indicate  dall'ISPRA,
sia perche' queste indicazioni sono  inerenti  all'abbattimento,  che
non   e'   subordinato   all'accertamento,   da   parte   dell'ISPRA,
dell'inefficacia  del  metodo  ecologico,  sia  perche'  non  ne   e'
assicurata neppure la natura vincolante. Del resto,  la  formulazione
originaria dell'art. 36, comma 2, della legge  regionale  n.  29  del
1994 era riproduttiva dell'art. 19, comma 2, della legge n.  157  del
1992, sicche' la modifica testuale  e'  evidentemente  finalizzata  a
modificare  il  contenuto  precettivo  della   disposizione,   e   ha
obiettivamente questo effetto costituzionalmente illegittimo. 
    La seconda questione di legittimita'  costituzionale  investe  la
norma impugnata, nella parte in cui consente l'attuazione  dei  piani
di abbattimento anche da  parte  di  cacciatori  riuniti  in  squadre
validamente costituite e di cacciatori in possesso della qualifica di
coadiutore al controllo faunistico o di selecontrollore. 
    L'art. 19, comma 2, della legge n.  157  del  1992,  invece,  non
permette ai cacciatori di prendere parte all'abbattimento, a meno che
non siano proprietari o conduttori del fondo sul quale  si  attua  il
piano. 
    Questa Corte ha gia' ritenuto che l'elenco contenuto nella  norma
statale,  con  riguardo  alle  persone  abilitate  all'attivita'   in
questione, e' tassativo, e che una sua integrazione  da  parte  della
legge regionale  riduce  il  livello  minimo  e  uniforme  di  tutela
dell'ambiente (sentenze n. 107 del 2014 e n. 392 del 2005;  ordinanza
n. 44 del 2012). Ne segue l'illegittimita' costituzionale della norma
oggetto di censura. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  88  della
legge della Regione Liguria 30 dicembre 2015, n. 29,  recante  «Prime
disposizioni per la  semplificazione  e  la  crescita  relative  allo
sviluppo economico, alla formazione e lavoro, al  trasporto  pubblico
locale,  alla  materia  ordinamentale,  alla   cultura,   spettacolo,
turismo,  sanita',  programmi  regionali  di  intervento   strategico
(P.R.I.S.), edilizia, protezione della  fauna  omeoterma  e  prelievo
venatorio (Collegato alla legge di stabilita' 2016)», che ha aggiunto
il comma 8-bis all'art. 16  della  legge  della  Regione  Liguria  1°
luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per  la  protezione  della  fauna
omeoterma e per il prelievo venatorio); 
    2) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  89,  comma
1, della legge della Regione Liguria n. 29 del 2015, che ha  inserito
il comma 1-bis nell'art. 18 della legge della Regione Liguria  n.  29
del 1994; 
    3) dichiara l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  92  della
legge della Regione Liguria n. 29  del  2015,  nella  parte  in  cui,
sostituendo l'art. 35, comma 9, della legge della Regione Liguria  n.
29 del 1994, consente il recupero dei capi feriti con le  armi  anche
fuori degli orari previsti per la caccia e nelle giornate di silenzio
venatorio; 
    4) dichiara l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  93  della
legge della Regione Liguria n. 29  del  2015,  nella  parte  in  cui,
sostituendo l'art. 36, comma 2, della legge della Regione Liguria  n.
29 del 1994, consente di ricorrere ai  piani  di  abbattimento  della
fauna  selvatica  anche  quando  l'ISPRA  non  abbia  preventivamente
verificato l'inefficacia dei metodi ecologici; 
    5) dichiara l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  93  della
legge della Regione Liguria n. 29  del  2015,  nella  parte  in  cui,
sostituendo l'art. 36, comma 2, della legge della Regione Liguria  n.
29 del 1994, consente l'attuazione dei piani di abbattimento da parte
di «cacciatori riuniti in  squadre  validamente  costituite,  nonche'
cacciatori in possesso della qualifica  di  coadiutore  al  controllo
faunistico o di selecontrollore». 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2017. 
 
                                F.to: 
                      Paolo GROSSI, Presidente 
                     Giorgio LATTANZI, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 14 giugno 2017. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA