N. 141 ORDINANZA 24 maggio - 14 giugno 2017

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Reati tributari - Omesso versamento di ritenute dovute o  certificate
  - Soglia di punibilita' per i fatti commessi fino al  17  settembre
  2011. 
- Decreto legislativo 10 marzo 2000,  n.  74  (Nuova  disciplina  dei
  reati in materia di imposte sui redditi e sul  valore  aggiunto,  a
  norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno  1999,  n.  205),  art.
  10-bis. 
-   
(GU n.25 del 21-6-2017 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Paolo GROSSI; 
Giudici :Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario
  MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria
  de PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio  BARBERA,
  Giulio PROSPERETTI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 10-bis  del
decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei  reati
in materia di imposte sui redditi e  sul  valore  aggiunto,  a  norma
dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999,  n.  205),  promosso  dal
Tribunale ordinario di Trieste, nel procedimento penale a  carico  di
R. R., con ordinanza del  3  giugno  2015,  iscritta  al  n.  72  del
registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 2016. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio del 24  maggio  2017  il  Giudice
relatore Franco Modugno. 
    Ritenuto che, con ordinanza  del  3  giugno  2015,  il  Tribunale
ordinario di Trieste ha sollevato, in riferimento  all'art.  3  della
Costituzione,  questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.
10-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina
dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto,  a
norma dell'articolo 9 della legge 25  giugno  1999,  n.  205),  nella
parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17  settembre
2011, punisce l'omesso versamento  delle  ritenute  risultanti  dalla
certificazione rilasciata ai sostituiti per un ammontare superiore ad
euro  50.000,  anziche'  ad  euro  103.291,38,  per  ciascun  periodo
d'imposta; 
    che il giudice a quo riferisce di essere investito  del  processo
nei confronti di una persona imputata del reato previsto dalla  norma
censurata,  per  aver  omesso  di  versare,  in  qualita'  di  legale
rappresentante di un ente in liquidazione, entro il  termine  per  la
presentazione della dichiarazione  annuale  di  sostituto  d'imposta,
ritenute per un importo complessivo  di  euro  100.385  in  relazione
all'anno di imposta 2007: donde la rilevanza della questione; 
    che quanto, poi, alla non manifesta infondatezza,  il  rimettente
osserva come, con la sentenza n. 80 del 2014, la Corte costituzionale
abbia  dichiarato  costituzionalmente  illegittimo,  in   riferimento
all'art. 3 Cost., l'art. 10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000 nella parte
in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre  2011,
puniva l'omesso versamento dell'imposta sul  valore  aggiunto  (IVA),
dovuta in base alla relativa dichiarazione annuale, per  importi  non
superiori, per ciascun periodo di imposta, ad euro 103.291,38; 
    che la Corte ha ritenuto, in  specie,  lesiva  del  principio  di
eguaglianza la  previsione,  per  il  delitto  di  omesso  versamento
dell'IVA, di una soglia di  punibilita'  (euro  50.000)  inferiore  a
quelle  stabilite  per   la   dichiarazione   infedele   e   l'omessa
dichiarazione dagli artt. 4 e  5  del  medesimo  decreto  legislativo
(rispettivamente, euro 103.291,38 ed  euro  77.468,53),  prima  della
loro modifica in diminuzione ad opera  dal  decreto-legge  13  agosto
2011,  n.  138  (Ulteriori  misure  urgenti  per  la  stabilizzazione
finanziaria e per lo sviluppo),  convertito,  con  modificazioni,  in
legge 14 settembre 2011, n.  148:  modifica  operante,  per  espressa
previsione normativa, in rapporto ai soli fatti commessi dopo  il  17
settembre 2011; 
    che in questo modo,  infatti,  veniva  riservato  un  trattamento
deteriore a comportamenti di evasione  tributaria  meno  insidiosi  e
lesivi degli interessi del fisco,  attenendo  l'omesso  versamento  a
somme di cui lo stesso  contribuente  si  era  riconosciuto  debitore
nella dichiarazione annuale dell'IVA; 
    che, ad avviso del giudice a  quo,  la  medesima  conclusione  si
imporrebbe anche in rapporto  al  delitto  di  omesso  versamento  di
ritenute certificate; 
    che le figure criminose di cui agli artt.  10-bis  e  10-ter  del
d.lgs. n. 74 del 2000 presenterebbero,  infatti,  una  struttura  del
tutto simile, essendo volte - secondo  il  rimettente  -  entrambe  a
punire il soggetto che omette di versare somme al fisco  nel  termine
di legge, dopo essersene riconosciuto  debitore  nella  dichiarazione
annuale; 
    che l'art. 10-ter richiama, d'altra parte,  espressamente  l'art.
10-bis in relazione sia alla pena, sia alla  soglia  di  punibilita',
mutuandone, quindi, «l'impostazione sanzionatoria»; 
    che la quantificazione in euro 50.000 della soglia di punibilita'
del delitto in  questione,  quanto  ai  fatti  commessi  sino  al  17
settembre 2011, violerebbe quindi l'art. 3 Cost., sia con riferimento
alle soglie di punibilita' previste dagli artt. 4 e 5 del  d.lgs.  n.
74 del 2000, prima della riforma introdotta con il d.l.  n.  138  del
2011, sia con riferimento alla soglia stabilita dall'art. 10-ter  del
medesimo  decreto  legislativo,  quale  risultante  a  seguito  della
richiamata sentenza n. 80 del 2014; 
    che e' intervenuto il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,
chiedendo  che  la  questione  sia  dichiarata  inammissibile  o,  in
subordine, infondata. 
    Considerato che il Tribunale  ordinario  di  Trieste  dubita,  in
riferimento  all'art.  3  della  Costituzione,   della   legittimita'
costituzionale dell'art. 10-bis  del  decreto  legislativo  10  marzo
2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in  materia  di  imposte  sui
redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25
giugno 1999, n. 205), nella parte in cui, con  riferimento  ai  fatti
commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l'omesso versamento delle
ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti per
un ammontare superiore ad euro 50.000, anziche' ad  euro  103.291,38,
per ciascun periodo d'imposta; 
    che, successivamente all'ordinanza di rimessione, e'  intervenuto
il decreto legislativo 24  settembre  2015,  n.  158  (Revisione  del
sistema sanzionatorio, in attuazione dell'articolo 8, comma 1,  della
legge 11 marzo 2014, n. 23), il cui art. 7  ha  modificato  la  norma
censurata; 
    che la novella del 2015 ha  previsto  che  le  ritenute,  il  cui
omesso versamento assume rilievo penale, possano risultare, oltre che
dalla  certificazione   rilasciata   ai   sostituiti,   anche   dalla
dichiarazione di sostituto d'imposta (donde il nuovo nomen iuris  del
reato, risultante dalla rubrica, di «Omesso  versamento  di  ritenute
dovute o certificate»), innalzando, al tempo stesso - per quanto  qui
piu'  interessa  -  la  soglia  di  punibilita'   dell'illecito   dai
precedenti euro 50.000 a euro 150.000 per ciascun periodo  d'imposta:
dunque, ad un importo piu' elevato di quello che il giudice a quo  ha
chiesto a questa Corte di introdurre, con riguardo ai fatti  commessi
sino al 17 settembre 2011; 
    che,  conformemente  a  quanto  e'  gia'  avvenuto  per  analoghe
questioni (ordinanze n. 230, n. 229, n. 89 e n. 14 del 2016,  n.  256
del 2015), va quindi disposta la restituzione degli atti al giudice a
quo per  un  nuovo  esame  della  rilevanza  e  della  non  manifesta
infondatezza  della  questione  sollevata   alla   luce   dello   ius
superveniens. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 1, delle norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    ordina la restituzione  degli  atti  al  Tribunale  ordinario  di
Trieste. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 maggio 2017. 
 
                                F.to: 
                      Paolo GROSSI, Presidente 
                      Franco MODUGNO, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 14 giugno 2017. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA