N. 145 ORDINANZA 24 maggio - 21 giugno 2017

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Responsabilita' amministrativa e contabile - Esercizio dell'azione di
  risarcimento del  danno  all'immagine  conseguente  ai  soli  reati
  contro la pubblica amministrazione di cui al  Capo  I,  titolo  II,
  libro II del codice penale. 
- Decreto-legge 1°  luglio  2009,  n.  78  (Provvedimenti  anticrisi,
  nonche' proroga di termini) - convertito, con modificazioni,  dalla
  legge 3  agosto  2009,  n.  102  -  art.  17,  comma  30-ter,  come
  modificato  dall'art.  1,  comma  1,  lettera   c),   n.   1,   del
  decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103  (Disposizioni  correttive  del
  decreto-legge  anticrisi  n.  78   del   2009),   convertito,   con
  modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141. 
-   
(GU n.26 del 28-6-2017 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Paolo GROSSI; 
Giudici :Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario
  MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria
  de PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio  BARBERA,
  Giulio PROSPERETTI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  17,  comma
30-ter, del  decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78  (Provvedimenti
anticrisi,   nonche'   proroga   di   termini),    convertito,    con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,  n.  102,  come  modificato
dall'art. 1, comma 1, lettera c), n. 1, del  decreto-legge  3  agosto
2009, n. 103 (Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi  n.
78 del 2009), convertito, con modificazioni, dalla  legge  3  ottobre
2009, n. 141, promosso dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale
per la Regione Liguria, nel procedimento vertente tra S.V. ed altri e
la Procura regionale presso la medesima sezione, con ordinanza del 19
aprile 2016, iscritta  al  n.  190  del  registro  ordinanze  2016  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  40,  prima
serie speciale, dell'anno 2016. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio del 24  maggio  2017  il  Giudice
relatore Augusto Antonio Barbera. 
    Ritenuto che la Corte dei conti, sezione giurisdizionale  per  la
Regione Liguria, con ordinanza del 19 aprile 2016, ha  sollevato,  in
riferimento agli artt.  3  e  97  della  Costituzione,  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'art.   17,   comma   30-ter,   del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonche'
proroga di termini), convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2009, n. 102, nel  testo  modificato  dall'art.  1,  comma  1,
lettera  c),  n.  1,  del  decreto-legge  3  agosto  2009,   n.   103
(Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009),
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre  2009,  n.  141,
«nella  parte  in  cui  esclude  l'esercizio  dell'azione  del   P.M.
contabile per il risarcimento del danno  all'immagine  conseguente  a
reati commessi da pubblici dipendenti, diversi da  quelli  contro  la
P.A. di cui al Capo I titolo II libro II del codice penale»; 
    che, secondo il giudice a quo, il Procuratore  regionale  per  la
Liguria della Corte dei conti  (d'ora  in  poi:  P.M.  contabile)  ha
proposto  azione  di  responsabilita'  nei   confronti   di   quattro
dipendenti della Polizia di Stato, i quali, con sentenza della  Corte
di appello di Genova del 13 luglio 2010, passata in  giudicato,  sono
stati  ritenuti  colpevoli  «del   reato   continuato   di   falsita'
ideologica» e condannati alla pena di anni quattro di  reclusione  ed
al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, da liquidarsi
in  separato  giudizio,  avendo  invece  detta  sentenza   dichiarato
prescritti i reati di calunnia ed abuso di ufficio; 
    che, in particolare, il P.M. contabile ha chiesto la condanna dei
predetti, per quanto qui rileva,  anche  al  risarcimento  del  danno
all'immagine della Polizia di Stato; 
    che, ad avviso  del  rimettente,  il  censurato  art.  17,  comma
30-ter, in virtu' del rinvio dallo stesso operato  all'art.  7  della
legge 27 marzo 2001, n.  97  (Norme  sul  rapporto  tra  procedimento
penale e procedimento disciplinare ed effetti  del  giudicato  penale
nei  confronti  dei  dipendenti  delle  amministrazioni   pubbliche),
stabilisce che l'azione di risarcimento  per  il  danno  all'immagine
puo' essere proposta esclusivamente se questo  sia  conseguente  alla
condanna per i «delitti contro la pubblica  amministrazione  previsti
nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale»; 
    che i convenuti  nel  giudizio  principale  non  hanno  riportato
condanna per uno di tali delitti e, quindi, l'azione di  risarcimento
per il danno all'immagine sarebbe preclusa dal  richiamato  art.  17,
comma 30-ter, del  quale  il  P.M.  contabile  ha  tuttavia  eccepito
l'illegittimita' costituzionale, eccezione ritenuta dalla  Corte  dei
conti rilevante e non manifestamente infondata  in  riferimento  agli
artt. 3 e 97 Cost.; 
    che, secondo il giudice a quo, la questione sarebbe rilevante, in
quanto la norma censurata, nell'interpretazione offertane dalla Corte
costituzionale (sono richiamate la sentenza n.  355  del  2010  e  le
ordinanze n. 219, n. 220 e n. 221 del 2011) e dalla Corte  dei  conti
(sezioni riunite, sentenza  19  marzo  2015,  n.  8),  assunta  quale
diritto vivente, stabilisce  che  il  P.M.  contabile  puo'  proporre
azione di risarcimento per il danno all'immagine soltanto in presenza
di un reato ascrivibile ai delitti sopra indicati,  tra  cui  non  e'
compreso il delitto di falso ideologico,  il  solo  per  il  quale  i
convenuti hanno riportato condanna; 
    che, a suo avviso, la sollevata questione  sarebbe  altresi'  non
manifestamente infondata, poiche' il citato art.  17,  comma  30-ter,
sarebbe  intrinsecamente  irragionevole  e  lesivo  del   canone   di
razionalita' della legge; 
    che, secondo la sezione giurisdizionale ligure  della  Corte  dei
conti, identificata la ratio della norma in esame nella finalita'  di
limitare l'area della gravita' della colpa del dipendente incorso  in
responsabilita', allo scopo di garantire un esercizio  dell'attivita'
di amministrazione efficace, siccome scevra da appesantimenti  dovuti
allo stato diffuso  di  preoccupazione  di  coloro  ai  quali  ne  e'
demandato l'esercizio, la stessa  sarebbe  soddisfatta  da  strumenti
piu' congrui (in particolare, dalla limitazione del  risarcimento  ai
danni cagionati da condotte connotate da dolo o colpa grave  e  dalla
trasmissibilita'   agli   eredi    dell'obbligazione    risarcitoria;
dall'insindacabilita' delle scelte discrezionali  e  dall'obbligo  di
tenere conto  dei  vantaggi  conseguiti  dall'amministrazione;  dalla
fissazione di un termine quinquennale di  prescrizione  del  diritto;
dal diritto  del  dipendente  al  rimborso  delle  spese  legali,  se
prosciolto); 
    che  la  norma  censurata  prevederebbe,  dunque,   una   «misura
eccessiva ed esuberante rispetto  allo  scopo»,  non  garantirebbe  i
principi di legalita', imparzialita', economicita'  e  trasparenza  e
buon  andamento  dell'azione  amministrativa   e   realizzerebbe   un
irragionevole  bilanciamento   degli   interessi   costituzionalmente
rilevanti; 
    che, infine, ad avviso  del  rimettente,  l'irragionevolezza  del
citato art. 17, comma 30-ter, ed il contrasto  dello  stesso  con  il
principio di eguaglianza sarebbe altresi' dimostrato  dal  fatto  che
l'azione di  risarcimento  per  il  danno  all'immagine  e',  invece,
proponibile anche in presenza di  fatti  dannosi  meno  gravi  e,  in
particolare, nei casi previsti: dall'art. 55-quinquies, comma 2,  del
decreto  legislativo  30  marzo  2001,   n.   165   (Norme   generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche), inserito dall'art. 69, comma 1, del  decreto  legislativo
27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.  15,
in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro  pubblico
e di  efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche  amministrazioni);
dall'art.  1,  comma  12,  della  legge  6  novembre  2012,  n.   190
(Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione  e
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione); dall'art. 46, comma
1, del decreto legislativo 14  marzo  2013,  n.  33  (Riordino  della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte  delle
pubbliche amministrazioni); 
    che  nel  giudizio  di  costituzionalita'   e'   intervenuto   il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e   difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, il  quale  ha  chiesto  che  la
questione sia dichiarata infondata, in quanto il  rimettente  avrebbe
proposto censure sostanzialmente identiche a quelle  gia'  sottoposte
allo scrutinio  di  questa  Corte  e  dichiarate  non  fondate  dalla
sentenza n. 355 del 2010. 
    Considerato che,  successivamente  all'ordinanza  di  rimessione,
l'art. 17, comma 30-ter, del decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78
(Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga  di  termini),  convertito,
con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2009,  n.  102,  nel  testo
modificato  dall'art.  1,  comma  1,  lettera  c),  numero   1,   del
decreto-legge 3 agosto 2009,  n.  103  (Disposizioni  correttive  del
decreto-legge  anticrisi   n.   78   del   2009),   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  3  ottobre  2009,  n.  141,  e'   stato
modificato dall'allegato 3-art. 4, comma 1, lettera h),  del  decreto
legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (Codice  di  giustizia  contabile,
adottato ai sensi dell'articolo 20 della  legge  7  agosto  2015,  n.
124), il quale ha abrogato il primo periodo della norma censurata; 
    che, inoltre, l'allegato 3-art.  4,  comma  1,  lettera  g),  del
d.lgs. n. 174 del 2016  ha  abrogato,  «a  decorrere  dalla  data  di
entrata in vigore del codice», l'art. 7 della legge 27 marzo 2001, n.
97  (Norme  sul  rapporto  tra  procedimento  penale  e  procedimento
disciplinare ed  effetti  del  giudicato  penale  nei  confronti  dei
dipendenti delle amministrazioni pubbliche), norma quest'ultima  alla
quale rinvia quella censurata, allo scopo di stabilire (e limitare) i
casi nei quali puo' essere proposta dal P.M.  contabile  l'azione  di
risarcimento per il danno all'immagine; 
    che, inoltre, sempre successivamente all'ordinanza di rimessione,
l'art. 37 del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (Revisione  e
semplificazione delle disposizioni in materia  di  prevenzione  della
corruzione, pubblicita'  e  trasparenza,  correttivo  della  legge  6
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
ai sensi dell'articolo 7 della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in
materia di  riorganizzazione  delle  amministrazioni  pubbliche),  ha
modificato l'art. 46, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il  diritto  di  accesso
civico e gli obblighi di pubblicita',  trasparenza  e  diffusione  di
informazioni da parte delle  pubbliche  amministrazioni),  richiamato
dal rimettente a conforto delle  censure  di  irragionevolezza  e  di
violazione del principio di eguaglianza; 
    che le sopravvenute modifiche, anche tenendo conto della data  di
entrata in vigore delle stesse, hanno  inciso  sul  citato  art.  17,
comma  30-ter,  e,   comunque,   hanno   determinato   una   profonda
trasformazione del quadro normativo di  riferimento  (soprattutto  in
considerazione della disposta abrogazione dell'art. 7 della legge  n.
97 del 2001), realizzata con modalita' tali da influire sul contenuto
e sulla prospettazione  delle  censure  e  che,  quindi,  ne  rendono
ineludibile il riesame da parte del rimettente, cui  spetta  valutare
le ricadute delle modifiche, procedendo ad una nuova  valutazione  in
ordine  alla  rilevanza  e  alla  non  manifesta  infondatezza  della
sollevata questione (per tutte, ordinanze n. 25 del 2017 e n. 115 del
2016); 
    che, pertanto, va disposta la restituzione degli atti al  giudice
rimettente, che si impone prima di ogni altra  ulteriore  valutazione
(ordinanza n. 25 del 2017). 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 1, delle norme integrative per i giudizi  avanti  alla
Corte costituzionale. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    ordina la restituzione degli atti alla Corte dei  conti,  sezione
giurisdizionale per la Regione Liguria. 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 maggio 2017. 
 
                                F.to: 
                      Paolo GROSSI, Presidente 
                 Augusto Antonio BARBERA, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 21 giugno 2017. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA