N. 146 ORDINANZA 24 maggio - 21 giugno 2017

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Impiego pubblico - Ruolo speciale ad esaurimento per i  dipendenti  a
  tempo indeterminato delle soppresse Comunita' montane - Inclusione,
  nello stesso, anche di dipendenti a tempo determinato. 
- Legge  della  Regione  Basilicata  24   settembre   2015,   n.   41
  (Disposizioni in tema di organizzazione amministrativa  regionale),
  art. 2, comma 1. 
-   
(GU n.26 del 28-6-2017 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Paolo GROSSI; 
Giudici :Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario
  MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria
  de PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio  BARBERA,
  Giulio PROSPERETTI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1,
della legge  della  Regione  Basilicata  24  settembre  2015,  n.  41
(Disposizioni in tema di  organizzazione  amministrativa  regionale),
promosso dal Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  con  ricorso
notificato il 25-30 novembre 2015, depositato in  cancelleria  il  1°
dicembre 2015 ed iscritto al n. 102 del registro ricorsi 2015. 
    Udito nella camera di consiglio del 24  maggio  2017  il  Giudice
relatore Marta Cartabia. 
    Ritenuto che, con ricorso notificato il  25-30  novembre  2015  e
depositato il 1° dicembre 2015 (r.r. n. 102 del 2015), il  Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
generale  dello  Stato,  ha  promosso   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art.  2,  comma  1,  della  legge  della  Regione
Basilicata  24  settembre  2015,  n.  41  (Disposizioni  in  tema  di
organizzazione amministrativa regionale); 
    che la disposizione censurata interviene sull'art. 28,  comma  1,
della  legge  della  Regione  Basilicata  4  agosto   2011,   n.   17
(Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio  finanziario
2011 e del bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013); 
    che, inizialmente, il citato art. 28, comma 1,  cosi'  disponeva:
«[l]a Giunta Regionale con atto deliberativo istituisce e  disciplina
un  ruolo  speciale  ad  esaurimento  nel  quale,  nelle  more  della
costituzione   delle   Aree    Programma    ovvero    dell'attuazione
dell'esercizio in forma associata delle funzioni ai  sensi  dell'art.
20  del  D.L.  6  luglio  2011,  n.  98  convertito  in   legge   con
modificazioni dalla Legge 15 luglio  2011,  n.  111,  confluiscono  i
dipendenti a tempo indeterminato delle soppresse  Comunita'  Montane.
Con  la  stessa  deliberazione  sono   definite   le   modalita'   di
trasferimento dei citati dipendenti alle Aree Programma di  cui  alla
legge regionale 30 dicembre 2010, n. 33, una volta costituite»; 
    che il censurato art. 2, comma 1, della legge reg. Basilicata  n.
41 del 2015 ha inserito nella disposizione appena trascritta, dopo le
parole «una volta costituite»,  il  seguente  periodo:  «[n]el  ruolo
speciale ad esaurimento  di  cui  al  presente  comma  sono  altresi'
ricompresi i dipendenti appartenenti alle soppresse Comunita' montane
che hanno prestato servizio a tempo determinato  per  un  periodo  di
almeno trentasei mesi, anche non  continuativi,  nell'arco  di  tempo
compreso tra il 1° gennaio 2005 e la data di entrata in vigore  della
presente legge»; 
    che, pertanto, ad avviso del ricorrente, confluirebbero nel ruolo
ad esaurimento anche i dipendenti a  tempo  determinato  che  abbiano
prestato servizio per almeno 36 mesi nell'arco di tempo previsto (che
terminerebbe il 4 agosto 2011, data di entrata in vigore della  legge
reg.  Basilicata  n.  17  del  2011),  sicche'  sarebbe  operata  una
trasformazione dei rapporti di lavoro, considerati dalla disposizione
censurata, da tempo determinato a tempo indeterminato, al di fuori di
quanto previsto dall'art. 2, comma 1,  del  decreto-legge  31  agosto
2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di  obiettivi
di razionalizzazione nelle  pubbliche  amministrazioni),  convertito,
con modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.  125,  e  in
contrasto con l'art. 6, comma 1, del  decreto  legislativo  30  marzo
2001,  n.  165  (Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche); 
    che, dunque, la normativa censurata si porrebbe in contrasto  con
l'art. 117,  secondo  comma,  lettera  l),  della  Costituzione,  che
riserva  allo  Stato  la  competenza  legislativa   in   materia   di
«ordinamento civile» e, quindi, anche la disciplina dei  rapporti  di
lavoro alle dipendenze della pubblica  amministrazione;  nonche'  con
gli artt. 3 e 97 Cost., in quanto sarebbe delineato  un  processo  di
stabilizzazione del personale gia' in servizio a  tempo  determinato,
con  elusione  del  principio  del  pubblico   concorso,   il   quale
costituisce garanzia dell'eguaglianza, oltre che dell'imparzialita' e
del buon andamento della pubblica amministrazione; 
    che, con atto depositato il 6 dicembre  2016,  il  ricorrente  ha
rilevato come le leggi della Regione Basilicata 4 marzo  2016,  n.  5
(Collegato alla Legge di stabilita' regionale 2016), e 6 luglio 2016,
n. 12 (Disposizioni di modifica della L.R.  9  febbraio  2016,  n.  3
"Legge di stabilita' regionale", della L.R. 9  febbraio  2016,  n.  4
"Bilancio di previsione pluriennale  per  il  triennio  2016/2018"  e
della L.R. 4 marzo 2016, n. 5 "Collegato  alla  legge  di  stabilita'
regionale  2016"  e  disposizioni  varie),  abbiano   modificato   la
normativa in questione; 
    che, in particolare, l'art. 11 della legge reg. Basilicata  n.  5
del 2016 ha abrogato la  disposizione  impugnata;  mentre  l'art.  93
della stessa legge regionale ha  ulteriormente  innovato  l'art.  28,
comma 1, della legge reg. Basilicata n. 17 del  2011,  considerandolo
nel testo modificato dalla disposizione censurata, ma e' stato poi, a
propria volta, abrogato dall'art. 13 della legge reg.  Basilicata  n.
12 del 2016; 
    che, rilevato altresi' come la disposizione censurata  non  abbia
avuto  applicazione  nel  periodo  di  vigenza,  il  Presidente   del
Consiglio  dei  ministri  ha  dichiarato  di  ritenere  venuto   meno
l'interesse alla dichiarazione di  illegittimita'  costituzionale  e,
pertanto, su conforme delibera del  Consiglio  dei  ministri  del  24
novembre 2016, ha rinunciato al ricorso. 
    Considerato che, ai sensi dell'art. 23  delle  norme  integrative
per i giudizi davanti  alla  Corte  costituzionale,  in  mancanza  di
costituzione in giudizio della Regione  resistente,  la  rinuncia  al
ricorso determina l'estinzione del processo (ex  plurimis,  ordinanze
n. 112, n. 100 e n. 63 del 2017). 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara estinto il processo. 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 maggio 2017. 
 
                                F.to: 
                      Paolo GROSSI, Presidente 
                      Marta CARTABIA, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 21 giugno 2017. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA