N. 146 ORDINANZA 24 maggio - 21 giugno 2017
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Impiego pubblico - Ruolo speciale ad esaurimento per i dipendenti a tempo indeterminato delle soppresse Comunita' montane - Inclusione, nello stesso, anche di dipendenti a tempo determinato. - Legge della Regione Basilicata 24 settembre 2015, n. 41 (Disposizioni in tema di organizzazione amministrativa regionale), art. 2, comma 1. -(GU n.26 del 28-6-2017 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente:Paolo GROSSI; Giudici :Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge della Regione Basilicata 24 settembre 2015, n. 41 (Disposizioni in tema di organizzazione amministrativa regionale), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 25-30 novembre 2015, depositato in cancelleria il 1° dicembre 2015 ed iscritto al n. 102 del registro ricorsi 2015. Udito nella camera di consiglio del 24 maggio 2017 il Giudice relatore Marta Cartabia. Ritenuto che, con ricorso notificato il 25-30 novembre 2015 e depositato il 1° dicembre 2015 (r.r. n. 102 del 2015), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge della Regione Basilicata 24 settembre 2015, n. 41 (Disposizioni in tema di organizzazione amministrativa regionale); che la disposizione censurata interviene sull'art. 28, comma 1, della legge della Regione Basilicata 4 agosto 2011, n. 17 (Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013); che, inizialmente, il citato art. 28, comma 1, cosi' disponeva: «[l]a Giunta Regionale con atto deliberativo istituisce e disciplina un ruolo speciale ad esaurimento nel quale, nelle more della costituzione delle Aree Programma ovvero dell'attuazione dell'esercizio in forma associata delle funzioni ai sensi dell'art. 20 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito in legge con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, confluiscono i dipendenti a tempo indeterminato delle soppresse Comunita' Montane. Con la stessa deliberazione sono definite le modalita' di trasferimento dei citati dipendenti alle Aree Programma di cui alla legge regionale 30 dicembre 2010, n. 33, una volta costituite»; che il censurato art. 2, comma 1, della legge reg. Basilicata n. 41 del 2015 ha inserito nella disposizione appena trascritta, dopo le parole «una volta costituite», il seguente periodo: «[n]el ruolo speciale ad esaurimento di cui al presente comma sono altresi' ricompresi i dipendenti appartenenti alle soppresse Comunita' montane che hanno prestato servizio a tempo determinato per un periodo di almeno trentasei mesi, anche non continuativi, nell'arco di tempo compreso tra il 1° gennaio 2005 e la data di entrata in vigore della presente legge»; che, pertanto, ad avviso del ricorrente, confluirebbero nel ruolo ad esaurimento anche i dipendenti a tempo determinato che abbiano prestato servizio per almeno 36 mesi nell'arco di tempo previsto (che terminerebbe il 4 agosto 2011, data di entrata in vigore della legge reg. Basilicata n. 17 del 2011), sicche' sarebbe operata una trasformazione dei rapporti di lavoro, considerati dalla disposizione censurata, da tempo determinato a tempo indeterminato, al di fuori di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e in contrasto con l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche); che, dunque, la normativa censurata si porrebbe in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, che riserva allo Stato la competenza legislativa in materia di «ordinamento civile» e, quindi, anche la disciplina dei rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione; nonche' con gli artt. 3 e 97 Cost., in quanto sarebbe delineato un processo di stabilizzazione del personale gia' in servizio a tempo determinato, con elusione del principio del pubblico concorso, il quale costituisce garanzia dell'eguaglianza, oltre che dell'imparzialita' e del buon andamento della pubblica amministrazione; che, con atto depositato il 6 dicembre 2016, il ricorrente ha rilevato come le leggi della Regione Basilicata 4 marzo 2016, n. 5 (Collegato alla Legge di stabilita' regionale 2016), e 6 luglio 2016, n. 12 (Disposizioni di modifica della L.R. 9 febbraio 2016, n. 3 "Legge di stabilita' regionale", della L.R. 9 febbraio 2016, n. 4 "Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2016/2018" e della L.R. 4 marzo 2016, n. 5 "Collegato alla legge di stabilita' regionale 2016" e disposizioni varie), abbiano modificato la normativa in questione; che, in particolare, l'art. 11 della legge reg. Basilicata n. 5 del 2016 ha abrogato la disposizione impugnata; mentre l'art. 93 della stessa legge regionale ha ulteriormente innovato l'art. 28, comma 1, della legge reg. Basilicata n. 17 del 2011, considerandolo nel testo modificato dalla disposizione censurata, ma e' stato poi, a propria volta, abrogato dall'art. 13 della legge reg. Basilicata n. 12 del 2016; che, rilevato altresi' come la disposizione censurata non abbia avuto applicazione nel periodo di vigenza, il Presidente del Consiglio dei ministri ha dichiarato di ritenere venuto meno l'interesse alla dichiarazione di illegittimita' costituzionale e, pertanto, su conforme delibera del Consiglio dei ministri del 24 novembre 2016, ha rinunciato al ricorso. Considerato che, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, in mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente, la rinuncia al ricorso determina l'estinzione del processo (ex plurimis, ordinanze n. 112, n. 100 e n. 63 del 2017).
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara estinto il processo. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 2017. F.to: Paolo GROSSI, Presidente Marta CARTABIA, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 21 giugno 2017. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA