DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 giugno 2017 

Dichiarazione dello stato di emergenza in  relazione  alla  crisi  di
approvvigionamento idrico ad uso idropotabile  nel  territorio  delle
Province di Parma e di Piacenza. (17A04610) 
(GU n.156 del 6-7-2017)

 
                      IL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
                  nella riunione del 22 giugno 2017 
 
  Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto l'art. 10, del decreto-legge  del  14  agosto  2013,  n.  93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; 
  Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26
ottobre 2012 concernente  gli  indirizzi  per  lo  svolgimento  delle
attivita' propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri
e per la predisposizione delle ordinanze di  cui  all'art.  5,  della
legge  24  febbraio  1992,  n.  225  e  successive  modificazioni   e
integrazioni; 
  Considerato che il territorio della Regione  Emilia-Romagna  e,  in
particolare, delle province di Parma e di Piacenza e' interessato  da
un lungo periodo di siccita', causato dalla eccezionale scarsita'  di
precipitazioni  pluviometriche  e   nevose   registrate   a   partire
dall'autunno  2016,  che  ha  determinato,  a  partire  dalle  citate
province, una rilevante riduzione dei deflussi superficiali  e  delle
conseguenti riserve idriche; 
  Considerato, quindi, che tale prolungato  periodo  di  siccita'  ha
provocato una situazione di grave emergenza idrica,  con  conseguenze
sulle  reti,   in   particolare   quelle   finalizzate   al   consumo
idropotabile; 
  Considerato, altresi' che nei  territori  interessati  si  e'  reso
necessario ricorrere a prime e immediate misure  di  mitigazione  del
rischio che, tuttavia, non hanno contenuto,  in  maniera  efficiente,
gli effetti della crisi idrica in atto anche in considerazione  delle
elevate temperature rilevate che hanno  incrementato  notevolmente  i
prelievi sia per uso idropotabile che per uso irriguo e che non  sono
prevedibili,  allo  stato,  significative  modificazioni  del  quadro
meteo-climatico per l'imminente stagione estiva; 
  Ritenuto,  inoltre,  che  i  rilevanti  afflussi  turistici   della
stagione estiva determineranno un consistente aumento delle  esigenze
idropotabili in tutti i territori interessati; 
  Tenuto conto che e' gia' in atto un  piano  di  razionamento  delle
risorse  idriche  e  di  rifornimento  con   autobotti,   oltre   che
l'attuazione di altre misure  urgenti,  allo  scopo  di  scongiurare,
nell'immediato, l'interruzione  del  servizio  idrico,  ma  che  tali
misure necessitano un'urgente integrazione con ulteriori  dispositivi
ed interventi straordinari, commisurati al progressivo deterioramento
della disponibilita' di  risorsa  idrica  connessa  con  l'evoluzione
stagionale e l'incremento della popolazione direttamente esposta; 
  Considerato  che  il  perdurare  della  situazione  di  siccita'  e
l'evoluzione della  conseguente  emergenza  idrica  puo'  determinare
gravi  ripercussioni  sulla  vita  sociale,  economica  e  produttiva
nonche' comportare un grave pregiudizio per  la  sanita'  e  l'igiene
pubblica; 
  Considerato, che  il  Fondo  per  le  emergenze  nazionali  di  cui
all'art. 5, comma 5-quinquies, della  richiamata  legge  24  febbraio
1992, n. 225, iscritto nel bilancio  autonomo  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilita'; 
  Viste le note della Regione Emilia-Romagna del 13 e del  20  giugno
2017; 
  Vista la nota del  Dipartimento  della  protezione  civile  del  21
giugno 2017, protocollo n. CG/0041177; 
  Ritenuto, pertanto, necessario, provvedere tempestivamente a  porre
in  essere  ogni  azione  di  carattere   urgente   e   straordinario
finalizzata al superamento della situazione di emergenza connessa con
la descritta grave crisi nell'approvvigionamento idrico; 
  Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per  intensita'  ed
estensione, non e' fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari; 
  Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie,  i  presupposti
previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge 24  febbraio  1992,
n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione  dello  stato
di emergenza; 
  Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
  1) In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e  per
gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-bis,  della  legge  24  febbraio
1992,  n.  225,  e  successive  modificazioni  e   integrazioni,   e'
dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla  data  del  presente
provvedimento, lo stato di  emergenza  in  relazione  alla  crisi  di
approvvigionamento idrico ad uso idropotabile  nel  territorio  delle
Province di Parma e di Piacenza. 
  2) Per l'attuazione degli interventi da  effettuare  nella  vigenza
dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettere  a),
b) e d), della legge 24  febbraio  1992,  n.  225,  si  provvede  con
ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile,
acquisita l'intesa  della  Regione  interessata,  in  deroga  a  ogni
disposizione  vigente  e   nel   rispetto   dei   principi   generali
dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al  comma
4. 
  3) Alla scadenza  del  termine  di  cui  al  comma  1,  la  Regione
Emilia-Romagna  provvede,  in  via  ordinaria,   a   coordinare   gli
interventi conseguenti all'evento, finalizzati al  superamento  della
situazione emergenziale. 
  4)  Per  l'attuazione  dei  primi  interventi,  nelle  more   della
ricognizione in ordine  agli  eventuali  effettivi  e  indispensabili
fabbisogni, si provvede nel limite di euro 8.650.000,00 a valere  sul
Fondo  per  le  emergenze  nazionali  di  cui   all'art.   5,   comma
5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. 
  La presente delibera  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 22 giugno 2017 
 
                                                  Il Presidente       
                                           del Consiglio dei ministri 
                                                Gentiloni Silveri