AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

DELIBERA 31 maggio 2017 

Aggiornamento della determina n. 4 del 7 luglio 2011, recante  «Linee
guida  sulla  tracciabilita'   dei   flussi   finanziari   ai   sensi
dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136» -  aggiornata  al
decreto legislativo 19  aprile  2017,  n.  56  recante  «Disposizioni
integrative e correttive al decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.
50» con delibera n. 556 del 31 maggio 2017. (17A04670) 
(GU n.160 del 11-7-2017)

 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
Premessa 
  Il 7 settembre 2010 e' entrato in vigore  il  «Piano  straordinario
contro le mafie», varato con legge n. 136 del  13  agosto  2010,  che
prevede importanti misure di contrasto alla criminalita'  organizzata
e  nuovi  strumenti  per  prevenire  infiltrazioni  criminali.   Agli
articoli 3 e  6  della  legge  e'  disciplinato  lo  strumento  della
tracciabilita'. 
  L'Autorita' ha adottato, in materia, tre  atti  di  determinazione,
rispettivamente n. 8 del 18 novembre 2010, recante «Prime indicazioni
sulla tracciabilita' finanziaria ex art. 3, legge 13 agosto 2010,  n.
136 come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n.  187»,  n.
10  del  22  dicembre  2010,  recante  «Ulteriori  indicazioni  sulla
tracciabilita' dei flussi finanziari» e n. 4 del 2011, recante «Linee
guida sulla tracciabilita' dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3
della  legge  13  agosto  2010,  n.  136»,  che  sostituisce  le  due
determinazioni precedenti. 
  Alla luce dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18  aprile
2016, n. 50 (di seguito «Codice»), nonche' del decreto legislativo 19
aprile 2017, n. 56 recante «Disposizioni integrative e correttive  al
decreto  legislativo  18   aprile   2016,   n.   50»   (di   seguito,
«Correttivo»), l'Autorita' ha aggiornato la determinazione n.  4  del
2011, al fine di adeguare le disposizioni ivi  contenute  alle  nuove
disposizioni  codicistiche  nonche'  alla  giurisprudenza  e   prassi
consolidata.  La  determinazione  non   contiene   disposizioni   sul
versamento  del  contributo  all'Autorita'  dovuto   dalle   stazioni
appaltanti, dagli enti aggiudicatori e dagli operatori economici, dal
momento che tali aspetti sono  definiti  nelle  delibere  annualmente
emanate dall'Autorita' ai sensi dell'art. 1, commi  65  e  67,  della
legge 23 dicembre 2005, n. 266. 
1. Le finalita' della legge n. 136/2010 
  In linea generale, la ratio delle  norme  dettate  dalla  legge  n.
136/2010  e'  quella  di  prevenire  infiltrazioni  malavitose  e  di
contrastare  le  imprese  che,  per  la  loro  contiguita'   con   la
criminalita'   organizzata,   operano   in   modo    irregolare    ed
anticoncorrenziale. A tal fine, tra l'altro, la legge prevede  che  i
flussi finanziari collegati ad un contratto  di  appalto  di  lavori,
servizi o forniture, debbano essere tracciati, in modo tale che  ogni
incasso e pagamento possa essere  controllato  ex  post.  Dunque,  la
legge non si occupa  dell'efficienza  della  spesa  pubblica,  ma  si
preoccupa di stabilire un meccanismo che consenta agli  investigatori
di seguire il flusso finanziario relativo ad un contratto di appalto,
al fine di identificare i soggetti coinvolti  nei  flussi  finanziari
relativi a un contratto di appalto di lavori,  servizi  o  forniture,
onde evitare, mediante un meccanismo di trasparenza,  che  il  denaro
pubblico finisca nelle mani delle mafie e, piu' in generale,  che  ci
sia  nell'esecuzione  di  contratti  pubblici  il  coinvolgimento  di
imprese in contiguita' con la criminalita' organizzata. 
  Il percorso di prevenzione disegnato dal legislatore con  la  legge
n.  136/2010  organizza  e  mette  a  regime  esperienze   e   prassi
consolidate, sia pure calibrate su specifici interventi o settori  di
attivita': l'art. 3 della legge n. 136/2010 generalizza una forma  di
controllo  dei  contratti  pubblici,  quella   della   tracciabilita'
finanziaria, che non  costituisce  un  inedito  nel  nostro  panorama
legislativo. Essa, infatti, trova un precedente  immediato  nell'art.
176, comma 3, lettera e) del decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.
163,  dedicato  all'affidamento  a  contraente  generale.  Nel  nuovo
Codice, nella Parte V dedicata alla disciplina delle infrastrutture e
insediamenti prioritari, l'art. 202  prevede  che,  con  decreto  del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia  e
con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei   trasporti,   siano
individuate le procedure per il monitoraggio delle infrastrutture  ed
insediamenti prioritari per la prevenzione e repressione di tentativi
di infiltrazione  mafiosa,  per  le  quali  e'  istituito  presso  il
Ministero dell'interno un  apposito  Comitato  di  coordinamento.  Il
secondo comma del citato art.  202  stabilisce,  altresi',  che  alle
infrastrutture e insediamenti prioritari si applicano le modalita'  e
le procedure di monitoraggio  finanziario  di  cui  all'art.  36  del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114,  secondo  cui  il  controllo  dei
flussi finanziari e' attuato secondo le  modalita'  e  le  procedure,
anche informatiche, individuate dalla deliberazione 5 maggio 2011, n.
45, del Comitato interministeriale per  la  programmazione  economica
(CIPE) e successivi aggiornamenti. 
  Inoltre, la tracciabilita' ha trovato  applicazione  per  specifici
interventi quali la  ricostruzione  in  Abruzzo  e  la  realizzazione
dell'Expo 2015, con espresse disposizioni di  legge,  ed  i  relativi
provvedimenti attuativi. Una funzione di indirizzo e'  stata  svolta,
nello specifico campo delle grandi opere e degli interventi  relativi
ad Abruzzo ed Expo 2015, dall'apposito Comitato di coordinamento  per
l'alta  sorveglianza  delle  infrastrutture  e   degli   insediamenti
prioritari  (CCASIIP,  ex  CCASGO)  istituito  presso  il   Ministero
dell'interno. Le linee guida emanate  dal  CCASIIP  costituiscono  un
puntuale   parametro    interpretativo    della    normativa    sulla
tracciabilita' (v. linee guida in attuazione dell'art. 16,  comma  4,
del decreto-legge n. 39/2009,  pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana del 12  agosto  e  del  31  dicembre  2010,
aggiornate con delibera del 19 giugno 2013, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del  26  luglio  2013;  v.  linee
guida  in  attuazione  dell'art.  3-quinquies  del  decreto-legge  25
settembre 2009, n. 135, convertito dalla legge 20 novembre  2009,  n.
166, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana
del 19 aprile 2011, del 7 dicembre 2013 e del 10 maggio 2014). 
  L'informazione tracciante opera con  le  stesse  proprieta'  di  un
codice   identificativo   e   deve,   pertanto,   essere   funzionale
all'attivita' ricostruttiva dei flussi;  inoltre,  occorre  garantire
che non sia dispersa l'informazione  finanziaria  identificativa  del
contratto o del  finanziamento  pubblico  a  cui  e'  correlata  ogni
singola movimentazione di denaro soggetta a tracciabilita'. 
  I pilastri fondamentali dell'art. 3 della legge n. 136/2010 sono: 
    a) l'utilizzo di conti  correnti  dedicati  per  l'incasso  ed  i
pagamenti di movimentazioni finanziarie  derivanti  da  contratto  di
appalto; 
    b) il divieto di utilizzo del contante per incassi e pagamenti di
cui al punto a) e di movimentazioni in contante sui conti dedicati; 
    c)  l'obbligo  di  utilizzo  di  strumenti  tracciabili   per   i
pagamenti. 
  Resta ferma, infine, l'applicazione  delle  ulteriori  disposizioni
dettate in materia di contrasto alla  criminalita'  organizzata,  ove
prevedano controlli piu' stringenti rispetto alle misure di cui  alla
legge n. 136/2010. 
2. Ambito di applicazione 
2.1 Soggetti tenuti all'osservanza degli obblighi di tracciabilita' 
  In linea generale, in considerazione del fatto che la normativa  in
esame ha finalita' antimafia  e  che  la  normativa  antimafia  trova
applicazione generalizzata ai  contratti  pubblici,  sono  senz'altro
tenuti  all'osservanza  degli  obblighi  di  tracciabilita'  tutti  i
soggetti  sottoposti  all'applicazione  del  Codice;  di  conseguenza
l'art. 3 della legge n. 136 si applica alle  stazioni  appaltanti  di
cui all'art. 3, comma 1, dalla lettera a) alla lettera o) del Codice. 
2.2 La filiera delle imprese 
  Il comma 1 dell'art.  3  della  legge  n.  136/2010  afferma:  «Gli
appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della  filiera  delle
imprese nonche'  i  concessionari  di  finanziamenti  pubblici  anche
europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi  e  alle
forniture pubblici  devono  utilizzare  uno  o  piu'  conti  correnti
bancari o postali (...)». 
  Nel definire la nozione di «filiera» e' necessario  tener  presente
la ratio ispiratrice delle  norme  in  questione,  ravvisabile,  come
visto, nella finalita'  di  prevenire  infiltrazioni  malavitose,  di
contrastare  le  imprese  che,  per  la  loro  contiguita'   con   la
criminalita' organizzata, operano in  modo  anticoncorrenziale  e  di
facilitare l'attivita' di investigazione, permettendo un piu' agevole
controllo ex  post  degli  incassi  e  dei  pagamenti  connessi  alle
commesse pubbliche. 
  Si comprende, allora, come il concetto  di  filiera  delle  imprese
abbia assunto un ruolo  chiave  nell'interpretazione  degli  obblighi
scaturenti dall'art. 3 della legge n. 136/2010. 
  Al riguardo si osserva che il decreto-legge n.  187/2010,  all'art.
6,  comma  3,  ha  indicato  i  confini  perimetrali  della  nozione,
facendovi rientrare i subappalti di  cui  all'art.  118  del  vecchio
Codice, nonche' i subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche  non
esclusiva, del contratto. L'art. 6, comma  3,  del  decreto-legge  n.
187/2010  chiarisce,  infatti,  che  l'espressione   «filiera   delle
imprese»  deve  intendersi  riferita  «ai  subappalti  come  definiti
dall'art. 118, comma 11 del decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.
163, nonche' ai subcontratti stipulati per  l'esecuzione,  anche  non
esclusiva, del contratto». Per effetto  dell'entrata  in  vigore  del
nuovo Codice il  riferimento  ai  subappalti  e'  ora  da  intendersi
all'art. 105 del decreto legislativo  50/2016  e  la  definizione  di
subappalto e' quella contenuta al comma 2 del medesimo articolo. 
  In argomento, si ricorda  che  l'art.  93,  comma  2,  del  decreto
legislativo n. 159/2011, recante Codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione,  nonche'  nuove  disposizioni  in  materia  di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13
agosto 2010, n.  136,  nel  disciplinare  il  potere  prefettizio  di
accesso   ai   cantieri,   precisa   che   le   imprese   interessate
all'esecuzione  dei  lavori  pubblici  sono  «tutti  i  soggetti  che
intervengono  a  qualunque  titolo   nel   ciclo   di   realizzazione
dell'opera, anche con noli e  forniture  di  beni  e  prestazioni  di
servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale,  qualunque  sia
l'importo dei relativi contratti o dei  subcontratti».  Cio'  risulta
anche coerente con la finalita' di interesse pubblico che, oltre alla
stringente  normativa  sui  subappalti,  impone  all'affidatario   di
comunicare  «alla  stazione  appaltante,  prima   dell'inizio   della
prestazione, per tutti  i  sub-contratti  che  non  sono  subappalti,
stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del  sub-contraente,
l'importo  del  sub-contratto,  l'oggetto  del  lavoro,  servizio   o
fornitura  affidati.  Sono,  altresi',   comunicate   alla   stazione
appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso
del sub-contratto» (art. 105, comma 2, del Codice). 
  A titolo esemplificativo,  per  gli  appalti  di  lavori  pubblici,
possono essere ricompresi: noli a caldo, noli a freddo, forniture  di
ferro,  forniture  di  calcestruzzo/cemento,  forniture  di   inerti,
trasporti, scavo e movimento  terra,  smaltimento  terra  e  rifiuti,
guardiania, progettazione, mensa di  cantiere,  pulizie  di  cantiere
(cfr., al riguardo, le sopra citate Linee guida CCASIIP,  ex  CCASGO,
di cui all'art. 16, comma 4, del decreto-legge  28  aprile  2009,  n.
39). 
  Il criterio a cui ricorrere  e'  quello  della  stretta  dipendenza
funzionale della prestazione  oggetto  del  subcontratto  rispetto  a
quella  dell'appalto  principale,  da  applicare  in  relazione  alle
concrete modalita' del ciclo di esecuzione dell'appalto, vale a  dire
della capacita' delle parti dell'appalto di selezionare  ex  ante  le
sole attivita' necessarie in via immediata per realizzare il servizio
o la fornitura pubblica. Di conseguenza, cio' che rileva non e' tanto
il grado dell'affidamento o del sub-affidamento, ma la sua  tipologia
(subappalto  o  subcontratto  necessario  a  qualsiasi   titolo   per
l'esecuzione del contratto principale), a prescindere dalla posizione
che  il  subcontraente  occupa   nella   catena   dell'organizzazione
imprenditoriale. 
  Si deve trattare, dunque, di subcontratti che presentano un filo di
derivazione dal contratto principale, nel senso di  essere  attinenti
all'oggetto di tale contratto. Andrebbero escluse,  pertanto,  quelle
tipologie di attivita' collaterali, in cui viene a scemare  il  nesso
di collegamento con  il  contratto  principale.  Nesso  che,  invece,
permane  anche  quando  il  contratto  derivato   non   presenti   un
asservimento esclusivo rispetto a quello principale. 
  Quanto sinora esposto, per  gli  appalti  di  fornitura,  induce  a
ritenere che l'ultimo rapporto contrattuale rilevante ai  fini  della
tracciabilita' dovrebbe essere quello relativo alla realizzazione del
bene oggetto della fornitura principale, con esclusione dalla filiera
rilevante  di  tutte  le  sub-forniture  destinate  a  realizzare  il
prodotto finito: si tratta di subforniture di  componentistica  o  di
materie prime necessarie per lo svolgimento dell'attivita' principale
dell'operatore economico - assemblaggio  o  produzione  del  prodotto
finale - indipendentemente dal successivo utilizzo o destinazione (ad
un soggetto pubblico o privato) dello stesso prodotto finale. 
  Questa regola generale  dovrebbe,  pero',  tenere  conto  dei  casi
particolari nei quali l'oggetto della  prestazione  del  subcontratto
torna  ad  assumere   diretta   e   specifica   rilevanza   ai   fini
dell'esecuzione  della  prestazione  principale  dell'appalto.   Cio'
avviene, ad esempio, nel caso in cui i beni o i servizi  oggetto  del
subcontratto presentino caratteristiche di  unicita'  o  specificita'
tali  da  risultare  essenziali  ai  fini  della  realizzazione   del
prodotto/servizio destinato alla pubblica amministrazione. In  questi
casi, infatti, anche la fornitura della materia prima puo'  ritenersi
funzionalmente  collegata  all'esecuzione  dell'appalto  e,   quindi,
inclusa nella filiera rilevante. 
  Non sono sottoposti alla normativa di cui all'art. 3 della legge n.
136/2010  i  contratti   finalizzati   all'acquisto   di   beni   che
confluiscono nelle  scorte  di  magazzino  dell'operatore  economico,
qualora i medesimi contratti precedano l'affidamento  della  commessa
pubblica e prescindano da quest'ultima. Per  i  contratti  successivi
all'affidamento della commessa pubblica, si rinvia  alle  indicazioni
contenute  nel  par.  6.1  in  tema  di   tracciabilita'   attenuata,
precisando fin d'ora che i fornitori dei beni che confluiscono  nelle
scorte  di  magazzino  non  devono  essere  considerati  parte  della
filiera. In tal caso, infatti, viene meno l'elemento della dipendenza
funzionale della prestazione dall'appalto e, quindi, non sussistono i
presupposti per l'inclusione del rapporto contrattuale nella  filiera
rilevante. Chiaramente, il ricorso ad acquisti destinati a  magazzino
non deve tradursi in uno strumento di elusione della tracciabilita'. 
  Ai fini dell'assoggettabilita'  agli  obblighi  di  tracciabilita',
infine, non assumono rilevanza ne' la  forma  giuridica  assunta  (ad
esempio, societa' pubbliche o private, organismi di diritto pubblico,
imprenditori individuali, professionisti), ne' il tipo  di  attivita'
svolta dagli operatori economici.  E'  possibile,  peraltro,  che  il
primo operatore economico della filiera possa rivestire, al contempo,
la qualifica  di  stazione  appaltante,  tenuta  all'espletamento  di
procedure di gara per l'individuazione dei propri  subcontraenti.  In
tal caso, ovviamente, oltre al tracciamento dei flussi a monte, sara'
il medesimo operatore economico ad agire, a fini  di  tracciabilita',
come stazione appaltante, assumendo in  questa  veste  i  conseguenti
obblighi comportamentali, quali l'acquisizione del CIG. 
2.2.1. Esemplificazioni di  filiera  rilevante  per  i  contratti  di
  servizi e forniture 
  A  differenza  del  settore  dei  lavori  pubblici,  per  il  quale
un'esemplificazione  della  filiera  rilevante  e'  rinvenibile   nel
decreto legislativo n. 159/2011, nel  settore  dei  servizi  e  delle
forniture occorre fare  riferimento  ai  criteri  generali  contenuti
nella normativa antimafia. 
  Si  riporta,  a  mero  titolo  esemplificativo,  una  casistica  di
possibili  ipotesi  di  filiera  rilevante  in  relazione  ad  alcune
tipologie di contratti. Si  tratta  solo  di  ipotesi  generali  che,
quindi, non hanno alcuna pretesa di esaustivita': le prestazioni  dei
singoli contratti devono, comunque, essere  valutate  dalle  stazioni
appaltanti e dagli operatori economici nel rispetto, imprescindibile,
dell'obiettivo della norma di prevenire  le  infiltrazioni  criminali
nei diversi settori economici. 
1) Appalto di un ente locale avente ad oggetto la fornitura di libri,
  destinati, ad esempio, ad una biblioteca pubblica 
  L'appalto viene aggiudicato ad un'impresa distributrice (grossista)
che stipula subcontratti con le imprese editoriali per  la  provvista
dei volumi. Poiche' i beni (libri) oggetto della fornitura principale
non sono direttamente realizzati e  stampati  dal  grossista,  bensi'
dall'impresa editrice, il subcontratto  tra  questi  ultimi  soggetti
puo' essere considerato come funzionalmente collegato  all'esecuzione
del contratto di appalto e, quindi, e' soggetto alla disciplina della
tracciabilita'. 
  Al  contrario,  gli  obblighi  di   tracciabilita'   non   dovranno
applicarsi ai rapporti contrattuali conclusi dall'impresa  editoriale
con i propri fornitori, relativi, ad esempio, all'acquisto di partite
di carta o di altri materiali, macchinari e servizi necessari per  la
stampa dei libri, tanto nel caso in cui l'impresa editrice  sia  essa
stessa affidataria dell'appalto, quanto nel caso,  sopra  illustrato,
in cui fornisca i beni all'impresa di  distribuzione  esecutrice  del
contratto di appalto con la pubblica amministrazione. 
2) Appalto consistente nella fornitura standard di personal  computer
  o  di  strumentazioni  elettroniche  in  favore  di  una   pubblica
  amministrazione 
  L'appaltatore e' il diretto  produttore  del  personal  computer  o
degli strumenti elettronici oggetto della fornitura, ma  acquista  da
terzi fornitori la componentistica necessaria per l'assemblaggio.  In
questo  caso,  si  ritiene  possano  essere  esclusi  dalla   filiera
rilevante i fornitori della componentistica, la cui  prestazione  non
e', infatti, funzionalmente collegata all'esecuzione della  fornitura
principale. 
3) Appalto per la fornitura di automobili in favore dell'ente 
  L'aggiudicatario dell'appalto e' un concessionario  di  autoveicoli
di   serie   che   provvede   all'approvvigionamento   degli   stessi
rivolgendosi alla  societa'  produttrice  (casa  madre).  Poiche'  le
automobili costituiscono l'oggetto  della  fornitura  principale,  la
prestazione della casa produttrice  risulta  essenziale  rispetto  al
ciclo  esecutivo  dell'appalto:  pertanto,  il   contratto   tra   il
concessionario e la societa' casa madre e' rilevante ai  sensi  della
normativa sulla tracciabilita', mentre  non  lo  sono  gli  ulteriori
contratti stipulati dalla casa  produttrice  con  i  fornitori  della
componentistica necessaria per la costruzione delle autovetture. 
4) Appalto della ASL  per  la  fornitura  di  attrezzature  sanitarie
  destinate alle strutture ospedaliere 
  L'impresa appaltatrice che fornisce le apparecchiature  opera  come
grossista e si approvvigiona presso una terza impresa che produce  le
strumentazioni.  Per  realizzare  il  prodotto  finito,  quest'ultima
impresa acquista la componentistica  dai  propri  fornitori.  In  tal
caso, l'ultimo contratto rilevante ai sensi  dell'art.  3,  legge  n.
136/2010,  e'  quello  che  coinvolge  l'impresa  che   realizza   le
attrezzature  sanitarie  richieste  dal   committente   pubblico,   a
prescindere dal livello della filiera nel  quale  tale  contratto  si
colloca (vale  a  dire,  che  ci  sia  o  meno  l'intermediazione  di
un'impresa distributrice). 
5) Appalto di forniture di medicinali affidato da una ASL 
  L'appaltatore  puo'  essere  un  distributore   di   medicinali   o
un'impresa farmaceutica: nel primo caso, l'appaltatore e'  un'impresa
distributrice - grossista - che, a sua volta, acquista  i  medicinali
da un'impresa farmaceutica, la quale stipula  ulteriori  subcontratti
con i produttori dei principi attivi e della materia prima  necessari
per la composizione dei medicinali. In tal  caso,  l'appaltatore  non
realizza direttamente il  prodotto  finito  oggetto  della  fornitura
pubblica richiesta, ma provvede soltanto alla sua distribuzione.  Per
queste ragioni, l'impresa farmaceutica che realizza i  medicinali  e'
da includere  nella  filiera  rilevante,  mentre  ne  e'  escluso  il
produttore di principi attivi o il fornitore della materia prima,  la
cui prestazione  non  presenta  un  collegamento  funzionale  con  la
fornitura di  medicinali  oggetto  dell'appalto;  nel  secondo  caso,
l'appaltatore e' l'impresa farmaceutica che  produce  direttamente  i
medicinali richiesti dalla ASL. Anche in questa ipotesi,  sulla  base
delle precedenti considerazioni,  i  subcontratti  stipulati  per  la
provvista dei principi attivi o della  materia  prima  necessaria  al
confezionamento dei medicinali non rientrano nella filiera  rilevante
dello specifico appalto, in quanto riguardano  l'attivita'  ordinaria
dell'impresa farmaceutica. 
6) Appalto consistente nel servizio di mensa in  favore  di  un  ente
  pubblico 
  La prestazione dell'appaltatore consiste anche nella  fornitura  di
bevande  e  prodotti  alimentari  per   il   cui   approvvigionamento
l'appaltatore si rivolge a propri fornitori. Il fornitore di  bevande
(ad es., bottiglie di acqua), a sua volta, stipula  subcontratti  con
il produttore dei contenitori di plastica  e  degli  altri  materiali
necessari  per  confezionare  il  prodotto.  A  riguardo,  mentre  la
fornitura  di  bottiglie  di  acqua   e'   funzionalmente   collegata
all'esecuzione della prestazione principale (servizio  di  mensa)  ed
e', quindi, inclusa nell'ambito applicativo della legge n.  136/2010,
la fornitura dei contenitori e degli altri materiali non presenta  la
stessa  caratteristica;  pertanto,  i   relativi   subcontratti   non
rientrano nella filiera rilevante. Allo stesso modo, per la provvista
di prodotti alimentari, ad esempio derivati dal latte,  l'appaltatore
si rivolge all'impresa distributrice dei prodotti che sono  stati,  a
loro volta, acquistati presso un'impresa casearia. L'impresa casearia
si rifornisce del latte presso  i  diretti  produttori.  Rispetto  al
servizio  di  mensa,  l'ultimo  rapporto  rilevante  ai  fini   della
disciplina  della  tracciabilita'  e'  il  contratto  tra   l'impresa
distributrice e quella casearia. 
7) Appalto dell'ente pubblico locale per  il  servizio  di  trasporto
  degli studenti di un istituto scolastico pubblico 
  L'impresa affidataria stipula un contratto di noleggio del mezzo di
trasporto (scuolabus) con un'impresa che, a sua volta, si  rivolge  a
terzi (ad es., concessionaria  di  automezzi)  per  l'acquisto  dello
stesso. In questa ipotesi,  l'esecuzione  del  contratto  di  appalto
consiste  nell'attivita'  di  trasferimento   degli   studenti   resa
dall'impresa trasportatrice ed  il  noleggio  del  mezzo  dedicato  a
quello   specifico   servizio   assume   significativita'   ai   fini
dell'individuazione  della  filiera  rilevante.  Al   contrario,   e'
estraneo alla filiera il contratto di acquisto del mezzo. 
2.3. Concessionari di finanziamenti pubblici anche europei 
  L'art. 3, comma 1, della legge n.  136/2010  prevede  l'obbligo  di
tracciabilita' a carico dei «concessionari di finanziamenti  pubblici
anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi  e
alle forniture pubblici». 
  Nel caso di agevolazioni o di finanziamenti erogati da un  soggetto
pubblico  -  comunitario,  nazionale  o  regionale   -   a   sostegno
dell'attivita' d'impresa  (ad  esempio,  i  contributi  erogati  alle
imprese a fondo perduto ovvero i finanziamenti agevolati  ad  imprese
ai  sensi  della  legge  19  dicembre  1992,  n.  488),  mancando  la
riconducibilita' alla prestazione  di  forniture,  servizi  o  lavori
pubblici strettamente intesi,  si  propende  per  l'esclusione  delle
predette fattispecie dall'ambito  di  applicazione  della  disciplina
sulla tracciabilita', atteso che l'art. 3  della  legge  n.  136/2010
richiede espressamente una correlazione con l'esecuzione  di  appalti
di  lavori,  servizi  e  forniture.  La  natura   eccezionale   delle
disposizioni dettate dall'art. 3 esclude, inoltre,  che  possa  farsi
luogo ad una interpretazione estensiva delle norme. Cio'  premesso  e
considerato, i soggetti beneficiari di finanziamenti  europei  devono
ritenersi   assoggettati   alla   disciplina   sulla   tracciabilita'
unicamente qualora siano «a qualsiasi titolo interessati  ai  lavori,
ai servizi e alle forniture pubblici», cosi' come  recita  il  tenore
letterale dell'art. 3, comma 1, legge n. 136/2010, senza che si possa
procedere ad interpretazioni estensive  o  restrittive  della  norma,
salvo che disposizioni speciali non impongano la  tracciabilita'  dei
relativi flussi finanziari. 
2.4 I flussi finanziari soggetti a tracciabilita' 
  Dall'ampia dizione impiegata dall'art. 3, comma 1, discende che  la
tracciabilita' dei flussi finanziari trova applicazione, tra l'altro,
ai flussi finanziari derivanti dai seguenti contratti: 
    1) contratti di appalto di lavori,  servizi  e  forniture,  anche
quelli esclusi in tutto o in parte dall'ambito  di  applicazione  del
Codice, di cui alla Parte I, Titolo II, dello stesso, fatte salve  le
ipotesi di esclusione degli obblighi  di  tracciabilita'  individuate
nel presente atto; 
    2) concessioni di lavori e servizi; 
    3) contratti di partenariato pubblico privato; 
    4) contratti di subappalto, subfornitura e subcontratti; 
    5) affidamenti diretti; 
    6) contratti affidati a contraente generale. 
  Nel codice civile,  all'art.  1655,  il  contratto  di  appalto  e'
definito  come  «il  contratto  col  quale  una  parte  assume,   con
organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio  rischio,
il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo  in
danaro». 
  Nel Codice, all'art.  3,  comma  1,  lettera  ii),  accogliendo  la
nozione  di  derivazione  comunitaria,  gli  appalti  pubblici   sono
definiti come i «contratti a titolo oneroso, stipulati  per  iscritto
tra una o piu' stazioni appaltanti e uno o piu' operatori  economici,
aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e
la prestazione di servizi». 
  Di conseguenza, le norme sulla tracciabilita' dei flussi finanziari
si applicano in tutti i  casi  in  cui  sia  stipulato  un  contratto
d'appalto pubblico tra operatore economico  e  committente  pubblico,
indipendentemente  dall'esperimento  o   meno   di   una   gara   per
l'affidamento dell'opera o del servizio e a prescindere  dal  valore,
che puo' essere anche modico. 
  Ugualmente, la disposizione si applica ai concessionari  di  lavori
pubblici e di servizi, dal momento che la normativa comunitaria ed il
Codice definiscono la concessione come un contratto a titolo oneroso,
con il quale la stazione appaltante affida l'esecuzione di  lavori  o
la gestione  di  servizi,  riconoscendo  a  titolo  di  corrispettivo
unicamente il diritto di gestire l'opera  o  i  servizi,  o  in  tale
diritto  accompagnato  da  un  prezzo,  con  assunzione  in  capo  al
concessionario del rischio operativo. 
  Cio' vale anche per le  concessioni  che  non  prevedono  pagamenti
diretti  effettuati  dall'ente  pubblico  concedente  in  favore  del
soggetto privato concessionario. 
  Occorre, infatti, tener presente che le concessioni, di norma, sono
costruite con operazioni economiche complesse in cui i costi  possono
non  essere  sostenuti  direttamente  e/o   integralmente   dall'ente
pubblico, ma dalla collettivita' che  usufruisce  di  un  determinato
lavoro o servizio  (si  pensi,  ad  esempio,  al  trasporto  pubblico
locale); cio' non di meno e' necessario applicare  la  tracciabilita'
ai pagamenti diretti agli operatori  economici  facenti  parte  della
filiera  rilevante  (ossia  il  complesso  di  attivita'  necessarie,
secondo  i  criteri  sopra  evidenziati,  per  lo  svolgimento  della
prestazione). Si precisa  che  gli  utenti  dei  servizi  svolti  dal
concessionario non possono considerarsi parte della  filiera  e  che,
pertanto, e' ammissibile il versamento  sul  conto  corrente  postale
intestato  alla  tesoreria  dell'ente   concedente   da   parte   dei
cittadini/utenti al fine del pagamento di tasse, tributi o tariffe. 
  E' poi opportuno rammentare  che,  per  le  concessioni  di  lavori
pubblici, la tracciabilita' si  applica  anche  agli  affidamenti  di
lavori alle imprese collegate come definite  dall'art.  3,  comma  1,
lettera z), del  Codice,  nonche'  agli  affidamenti  effettuati  dal
concessionario, tramite gara. 
  La tracciabilita' si applica, quindi, anche  agli  affidamenti  dei
servizi pubblici locali  di  rilevanza  economica,  indipendentemente
dalla procedura di affidamento adottata. 
  La tracciabilita' trova, altresi', applicazione ai lavori  pubblici
da realizzarsi da parte dei soggetti privati, titolari di permesso di
costruire, che assumono in via diretta l'esecuzione  delle  opere  di
urbanizzazione a scomputo totale o parziale del  contributo  previsto
per il rilascio del permesso, ai sensi dell'art. 16, commi 2 e 2-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 
  Occorre precisare che l'applicazione della  legge  n.  136/2010  ai
contratti  di  appalto  e   a   quelli   di   concessione   prescinde
dall'esperimento di una gara per l'affidamento degli stessi; in altri
termini si ribadisce che non rileva ne' l'importo del  contratto  ne'
la procedura di affidamento utilizzata. 
2.5 Tracciabilita' tra soggetti pubblici 
  E' escluso dall'ambito  di  applicazione  della  tracciabilita'  il
trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato  in
favore di soggetti  pubblici  (anche  in  forma  societaria)  per  la
copertura dei costi relativi alle attivita' espletate in funzione del
ruolo istituzionale da essi ricoperto ex  lege,  anche  perche'  tale
trasferimento di fondi e', comunque, tracciato. 
  Devono ritenersi, parimenti, escluse  dall'ambito  di  applicazione
della legge n. 136/2010 le  movimentazioni  di  danaro  derivanti  da
prestazioni  eseguite  in  favore  di  pubbliche  amministrazioni  da
soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti  ad  un
controllo analogo a quello che le medesime esercitano  sulle  proprie
strutture (cd. affidamenti in house); cio' in quanto, come  affermato
da un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, in  tal  caso
assume  rilievo  la  modalita'  organizzativa   dell'ente   pubblico,
risultando non  integrati  gli  elementi  costitutivi  del  contratto
d'appalto per difetto del requisito della terzieta'. 
  Resta ferma l'osservanza della normativa sulla  tracciabilita'  per
la societa' in  house  quando  la  stessa  affida  appalti  a  terzi,
rivestendo in tal caso la qualifica di stazione appaltante. 
  Sono, altresi', esclusi gli appalti di cui al primo comma dell'art.
9 del Codice e, cioe', gli «appalti pubblici di  servizi  aggiudicati
da  un'amministrazione  aggiudicatrice  a  un'altra   amministrazione
aggiudicatrice, a un ente che sia amministrazione aggiudicatrice o  a
un'associazione  di  amministrazioni  aggiudicatrici  in  base  a  un
diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtu'  di  disposizioni
legislative  o  regolamentari  o   di   disposizioni   amministrative
pubblicate che siano compatibili con il  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea». Si ritiene, al riguardo, che, in considerazione
della ratio della legge n. 136/2010, detti appalti non siano soggetti
agli obblighi di tracciabilita' in quanto contenuti in  un  perimetro
pubblico, ben delimitato da disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative, tali da rendere ex se tracciati i rapporti, anche  di
natura   finanziaria,   intercorrenti    tra    le    amministrazioni
aggiudicatrici. 
  A  titolo  esemplificativo,  rientrano  nell'ipotesi  in  esame   i
contratti aventi ad oggetto i servizi forniti da banche  centrali  di
cui all'art. 17, comma 1, lettera e), del Codice. 
  Soggiace, invece, agli obblighi di tracciabilita' la  procedura  di
selezione del socio privato di una  societa'  mista  con  contestuale
affidamento  dei  compiti  operativi  al  socio  stesso  (cd.   socio
operativo): conseguentemente, per  tale  fattispecie,  e'  necessario
richiedere il CIG all'Autorita'. 
  Parimenti,  sono  soggetti  agli  obblighi  di  tracciabilita'  gli
appalti  pubblici  di  servizi  aggiudicati   da   un'amministrazione
aggiudicatrice a un'altra amministrazione aggiudicatrice, a  un  ente
che  sia  amministrazione  aggiudicatrice  o  a  un'associazione   di
amministrazioni aggiudicatrici,  in  condizioni  di  concorrenza  con
operatori di mercato. 
2.6 Contratti con operatori non stabiliti in Italia 
  Una  questione  particolarmente  delicata  concerne  l'applicazione
della  tracciabilita'  ai  contratti   sottoscritti   tra   pubbliche
amministrazioni  italiane  ed  operatori  economici   non   stabiliti
all'interno dei confini nazionali. 
  Al riguardo, si ritiene che, attese  la  ratio  dell'art.  3  della
legge n. 136/2010 e la sanzione di nullita' connessa al  suo  mancato
rispetto, gli obblighi di tracciabilita' hanno  natura  imperativa  e
che le relative disposizioni sono norme di  applicazione  necessaria,
anche alla luce delle  ordinarie  regole  di  diritto  internazionale
privato. 
  Peraltro, sul piano sanzionatorio, in assenza di specifici  accordi
con gli Stati  esteri  di  provenienza  del  soggetto  esecutore,  il
principio di territorialita' sembra  escludere  la  possibilita'  che
l'operatore economico straniero non stabilito  in  Italia  possa,  di
fatto, essere assoggettato alle sanzioni stabilite dall'art. 6  della
legge n. 136/2010. Eventuali  inadempimenti  potranno,  in  sostanza,
valere solo sul piano contrattuale,  ad  esempio  inserendo  apposite
previsioni nei protocolli di legalita' o patti di integrita'. 
  Occorre anche considerare  che,  per  tali  contratti,  l'eventuale
filiera rilevante puo' realizzarsi in  territorio  non  italiano.  Ad
esempio, nel caso di acquisto, da parte di  stazioni  appaltanti,  di
forniture o  servizi  infungibili,  da  un  operatore  economico  non
stabilito  sul  territorio  nazionale,  si  puo'  verificare,   nella
pratica, che il solo operatore economico  in  grado  di  eseguire  la
prestazione  opponga  un  rifiuto  all'accettazione  integrale  delle
clausole  di  tracciabilita'  (in  ipotesi  adducendo  una  normativa
interna incompatibile), soprattutto per quanto concerne gli  obblighi
a valle. In tali casi, ferma restando l'acquisizione del  CIG,  sara'
onere  dell'amministrazione  conservare  idonea  documentazione   che
comprovi che la stessa  si  e'  diligentemente  attivata  richiedendo
l'applicazione della tracciabilita'. A titolo  esemplificativo,  puo'
citarsi il caso  dei  servizi  consistenti  nella  predisposizione  e
concessione di utenze  per  la  consultazione,  tramite  rete,  della
versione elettronica di riviste scientifiche.  Qualora,  in  ipotesi,
l'editore straniero rifiuti di inserire  nei  contratti  a  valle  la
clausola  di  tracciabilita',  la  stazione   appaltante   procedera'
comunque all'acquisto del bene o del servizio,  motivando  in  ordine
all'unicita' del prestatore ed in ordine alla stretta  necessita'  di
acquisire quella determinata prestazione (si pensi  al  caso  di  una
universita' dinanzi all'acquisto «necessitato» di prestigiose riviste
straniere). 
  Diversamente,  non  sono  soggetti  a  tracciabilita'  i  contratti
stipulati  da  un  operatore  economico  italiano  con  una  stazione
appaltante estera. 
2.7 Contratti nei settori speciali 
  Sono soggetti agli obblighi di tracciabilita' i  flussi  finanziari
derivanti dai contratti stipulati dalle imprese pubbliche nell'ambito
dei settori «speciali» individuati dalla direttiva 2014/25/UE  e  dal
Codice, Parte II, Titolo VI, Capo I, mentre sono da ritenersi esclusi
i contratti di diritto privato stipulati dalle imprese  pubbliche  al
di fuori di tali attivita'. L'esclusione appare estensibile anche  ai
contratti che si riferiscono ad attivita' sottratte  successivamente,
in base ad una decisione  della  Commissione  europea,  al  campo  di
applicazione della  direttiva  2014/25/UE  e  del  Codice  in  quanto
«direttamente esposte alla  concorrenza»  (art.  34  della  direttiva
2014/25/UE e art. 8 del Codice). Ad esempio,  tale  e'  il  caso  dei
contratti destinati all'attivita' di generazione di energia elettrica
per  la  «Zona  Nord»  di  cui  alla  Decisione   della   Commissione
2010/403/UE del 14 luglio 2010 recepita con  decreto  5  agosto  2010
della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  politiche
comunitarie. 
2.8 Contratti di servizi esclusi di cui al Titolo II,  Parte  I,  del
  Codice 
  La normativa sulla  tracciabilita'  trova  applicazione  anche  con
riguardo ai contratti esclusi di cui  al  Titolo  II,  Parte  I,  del
Codice  purche'  gli  stessi  siano  riconducibili  alla  fattispecie
dell'appalto.  Ad  esempio,  sono  da   ritenersi   sottoposti   alla
disciplina sulla tracciabilita' i contratti  aggiudicati  in  base  a
norme internazionali, di cui all'art. 16 del Codice. 
  Alcune puntualizzazioni si rendono necessarie con riguardo all'art.
17, comma 1, del Codice, che contempla una  molteplicita'  di  figure
contrattuali eterogenee, non tutte qualificabili -  da  un  punto  di
vista strettamente civilistico - come contratti d'appalto.  A  titolo
esemplificativo si  pensi  ai  contratti  di  lavoro  conclusi  dalle
stazioni appaltanti con  i  propri  dipendenti  (art.  17,  comma  1,
lettera g) e alle figure agli stessi assimilabili. 
  In proposito, non si puo' ignorare come il Codice, recependo quanto
gia' contenuto nelle Direttive europee, contenga all'art. 3, comma 1,
lettera ii), una definizione di «appalto pubblico» molto  piu'  ampia
rispetto al negozio giuridico disciplinato dal codice civile all'art.
1655,  non  declinando  quelli  che  sono  i  caratteri   tipici   di
quest'ultimo (esecuzione della prestazione mediante organizzazione di
mezzi e personale e gestione a proprio rischio). Cio' trova  conferma
nell'art. 17 del Codice, che - a differenza del  previgente  art.  19
del decreto legislativo n. 163/2006, rubricato «Contratti di  servizi
esclusi» - e' ora rubricato «Esclusioni specifiche per  contratti  di
appalto e concessioni di servizi» e,  pertanto,  riconduce  all'ampia
nozione   di   appalto   pubblico   differenti   tipi    contrattuali
civilisticamente qualificabili come  contratti  d'opera  o  di  opera
intellettuale, contratti di locazione,  contratti  di  compravendita,
contratti di lavoro. 
  Cio' posto, per definire i contratti per  i  quali  sussistono  gli
obblighi  di  tracciabilita'   bisogna   riferirsi   alle   finalita'
sottostanti  alla  legge  n.  136/2010  ovvero  monitorare  i  flussi
finanziari derivanti dall'erogazione di risorse pubbliche al fine  di
prevenire infiltrazioni malavitose e contrastare le imprese che,  per
la loro contiguita' con la criminalita' organizzata, operano in  modo
irregolare ed anticoncorrenziale. Alla luce di tale  criterio  devono
essere valutate singolarmente  le  diverse  fattispecie  contrattuali
contemplate dal citato art. 17. 
  Non sono da ricomprendere tra i servizi  soggetti  ad  obblighi  di
tracciabilita' i contratti di lavoro di cui  all'art.  17,  comma  1,
lettera g), del  Codice  per  i  quali,  oltre  alla  presenza  delle
procedure ad evidenza pubblica utilizzate dalla  stazione  appaltante
per la selezione del proprio personale, occorre  considerare  che  si
riferiscono a prestazioni di natura generica svolte  da  un  soggetto
specifico, che non ha natura di impresa e  sono  volte  a  soddisfare
fabbisogni ordinari dell'ente, i cui pagamenti sono  gia'  registrati
sebbene con modalita' differenti da quelle previste  dalla  legge  n.
136/2010 e non sussiste una filiera produttiva da monitorare che vada
oltre il dipendente medesimo. Sono, invece, soggetti  all'obbligo  di
tracciabilita' i servizi di collocamento e reperimento di  personale,
con riferimento al rapporto tra le stazioni appaltanti ed i  soggetti
incaricati del collocamento e del reperimento del personale stesso. 
  Non rientrano nell'ambito di applicazione  della  disciplina  della
tracciabilita'  neppure  le  convenzione  in   materia   di   difesa,
protezione civile e prevenzione contro  i  pericoli  sottoscritte  da
organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro, di  cui  all'art.
17, comma 1, lettera h) del Codice, nel caso in cui questi  rivestano
carattere non oneroso  per  l'amministrazione  procedente.  Rientrano
nella definizione di non onerosita' anche i meri  rimborsi  di  spese
non forfettari. 
  Per tutte le altre fattispecie ricomprese nell'alveo  dell'art.  17
del Codice, in quanto comportano un esborso di risorse  pubbliche  si
deve  ritenere  che  si  applica   la   normativa   in   materia   di
tracciabilita'. 
  Tra gli appalti esclusi  dall'ambito  di  applicazione  del  codice
individuati al predetto art. 17 rientrano anche i servizi connessi  a
campagne  politiche  (identificati  con  i  codici  CPV   79341400-0,
92111230-3 e 92111240-6),  non  contemplati  nel  previgente  assetto
normativo. Questi servizi, essendo estremamente legati alle  opinioni
politiche del prestatore, sono normalmente affidati secondo modalita'
che non possono essere disciplinate  dalle  norme  di  aggiudicazione
degli  appalti  pubblici.  Anche  in  questo  caso,  ai  fini   della
tracciabilita' cio' che rileva e' l'utilizzo di fondi  pubblici  che,
ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, devono essere correlati
ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche.  Il  fatto  che  la
disposizione di cui all'art. 17, comma 1,  lettera  l),  del  Codice,
faccia esplicito riferimento ai codici CPV per identificare i servizi
connessi alle campagne politiche, depone per la configurazione  degli
stessi  come  appalti  di  servizi,  ove  coperti  da   finanziamento
pubblico. Pertanto, nel caso in cui ricorrano tali presupposti,  deve
ritenersi   applicabile   anche   la   disciplina   in   materia   di
tracciabilita'. 
  Infine, occorre evidenziare che con  il  Correttivo  al  Codice  e'
stato introdotto l'art. 17-bis, rubricato  «Altri  appalti  esclusi»,
che esclude dall'ambito di applicazione del Codice gli appalti aventi
ad oggetto l'acquisto di prodotti agricoli e alimentari per un valore
non superiore a 10.000 euro annui per ciascuna  impresa,  da  imprese
agricole  singole  o  associate  situati   in   comuni   classificati
totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani  predisposto
dall'Istituto nazionale  di  statistica  (ISTAT),  ovvero  ricompresi
nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno  1993,
pubblicata nel supplemento ordinario n. 53  alla  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 141 del  18  giugno  1993,  nonche'  nei
comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28
dicembre  2001,  n.  448.  Anche  in  questo  caso,  ai  fini   della
tracciabilita' cio'  che  rileva  e'  l'utilizzo  di  fondi  pubblici
correlati a forniture pubbliche. 
2.9 Contratti nel settore dell'acqua e dell'energia 
  Sono  esclusi  dall'obbligo  di   richiesta   del   CIG   e   dalla
tracciabilita'  gli   appalti   aggiudicati   da   particolari   enti
aggiudicatori per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o
di combustibili destinati alla  produzione  di  energia,  nonche'  le
concessioni relative al settore idrico, di cui agli articoli 11 e  12
del Codice. 
2.10 Contratti di sponsorizzazione ex art. 19 del Codice 
  Si premette che, nell'ambito dei contratti di sponsorizzazione,  si
distinguono la fattispecie  di  sponsorizzazione  pura  e  quella  di
sponsorizzazione  cd.   «tecnica»,   come   gia'   illustrato   nella
deliberazione n. 9 dell'8 febbraio 2012. 
  Nella sponsorizzazione pura, lo sponsor si  impegna  nei  confronti
della stazione appaltante (che assume  la  veste  di  sponsee,  ossia
soggetto  sponsorizzato)  esclusivamente  al  riconoscimento  di   un
contributo economico (in cambio del diritto di  sfruttare  spazi  per
fini pubblicitari) e non anche allo svolgimento di  altre  attivita'.
Tale fattispecie, di cui all'art. 19, comma 1, del Codice e'  esclusa
dall'ambito di applicazione  degli  obblighi  di  tracciabilita',  in
quanto si traduce in un mero finanziamento (non immediatamente legato
all'ambito degli appalti)  effettuato  dall'operatore  economico  nei
confronti di un soggetto pubblico. 
  Al contrario, nella sponsorizzazione tecnica, di cui al citato art.
19,  comma  2,  l'oggetto  del  contratto  e'  l'acquisizione  o   la
realizzazione di lavori, servizi o forniture direttamente  a  cura  e
spese  dello  sponsor.  Tale  sponsorizzazione   e'   soggetta   alla
disciplina  sulla  tracciabilita',  in  quanto  l'apporto  di  denaro
privato  e'  correlato  alla  realizzazione  di  lavori,  servizi   o
forniture pubblici ed integra la fattispecie di cui all'art. 3, comma
1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010. 
2.11 Amministrazione diretta 
  Gli obblighi di tracciabilita' non si applicano allo svolgimento di
prestazioni di lavori, servizi e  forniture  tramite  amministrazione
diretta, come definita dall'art.  3,  comma  1,  lettera  gggg),  del
Codice. 
2.12 Ipotesi peculiari 
A) Raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ed imprese riunite 
  Ciascun  componente  del  raggruppamento  temporaneo  di   imprese,
disciplinato dall'art. 48 del Codice,  e'  tenuto  ad  osservare,  in
proprio e nei rapporti  con  eventuali  subcontraenti,  gli  obblighi
derivanti dalla legge n. 136/2010, anche al fine di non  interrompere
la concatenazione di  flussi  tracciati  tra  stazione  appaltante  e
singoli subcontraenti. Pertanto, la mandataria e' tenuta a rispettare
nei  pagamenti  effettuati  verso  le   mandanti   le   clausole   di
tracciabilita' che devono, altresi', essere inserite nel contratto di
mandato. 
  Le  medesime  considerazioni  valgono  in  relazione  ai   consorzi
ordinari di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lettera e),  del
Codice. 
  Sono,  inoltre,  sottoposti  a  tracciabilita'   anche   i   flussi
finanziari nell'ambito delle societa' tra  imprese  riunite  a  valle
dell'aggiudicazione ed i propri contraenti, nonche' tra la societa' e
le imprese del raggruppamento. 
  Nel  caso  di  consorzi  stabili,  qualora  il   consorzio   esegua
direttamente i lavori, lo stesso dovra'  osservare  gli  obblighi  di
tracciabilita' nei rapporti  con  la  stazione  appaltante  e  con  i
subcontraenti. Nella diversa ipotesi in cui il consorzio  indichi  le
imprese esecutrici, queste ultime dovranno avere  un  conto  dedicato
sul quale il consorzio,  a  seguito  del  pagamento  da  parte  della
stazione appaltante sul conto dedicato dello  stesso,  effettuera'  a
sua volta il pagamento. 
B) Cash pooling 
  I flussi finanziari tra soggetti facenti parte della stessa filiera
possono riguardare anche imprese appartenenti ad un medesimo  gruppo.
In alcuni casi, per il regolamento delle transazioni  e  la  gestione
della liquidita' all'interno di un gruppo sono utilizzati sistemi  di
tesoreria accentrata (cash pooling),  che  prevedono  l'effettuazione
degli incassi e dei pagamenti sui  conti  di  ciascuna  societa'  del
gruppo con azzeramento e trasferimento  dei  saldi  con  periodicita'
convenuta sui conti di un «ente tesoriere». Con  riferimento  a  tali
ipotesi si segnala quanto segue: 
    con riguardo agli incassi e pagamenti  effettuati  a  valere  sui
conti delle singole societa' nei confronti  di  soggetti  esterni  al
gruppo, l'obbligo di tracciabilita' dei flussi finanziari  attraverso
l'inserimento del  CIG/CUP  e  l'utilizzo  di  conti  bancari/postali
dedicati deve essere pienamente assicurato; 
    nel caso di movimentazioni tra le  stesse  societa'  del  gruppo,
puo' essere  utilizzato  il  sistema  del  cash  pooling  qualora  la
societa' capogruppo si assuma espressamente la responsabilita'  della
corretta  ricostruibilita'  delle  singole   operazioni   finanziarie
effettuate per ciascun affidamento. Nel caso in cui la  societa'  del
gruppo sia una stazione appaltante, e' comunque necessario  acquisire
il CIG anche per gli affidamenti infragruppo al fine  di  assicurarne
la puntuale ricostruibilita'. 
  Le informazioni che consentono la  ricostruibilita'  delle  singole
operazioni effettuate devono essere conservate per 10 anni  e  devono
essere esibite a richiesta degli organismi deputati ai controlli. 
  Si ribadisce, inoltre, che la societa' affidataria appartenente  al
gruppo,  qualora  affidi  a  terzi  lo  svolgimento  di  parte  della
prestazione, deve assicurare  la  piena  tracciabilita'  di  ciascuna
movimentazione finanziaria mediante l'apposizione del CIG. 
C) Compensazione e datio in solutum  ex  articolo191,  comma  1,  del
  Codice 
  Non  e'  in  contrasto  con  gli  obblighi  di  tracciabilita'   la
compensazione di reciproci crediti tra i soggetti della  filiera  (ad
esempio, appaltatore e subcontraente). Ai sensi dell'art. 1241 codice
civile, quando due persone sono obbligate l'una verso l'altra, i  due
debiti si estinguono per  le  quantita'  corrispondenti,  secondo  la
disciplina prevista dal codice civile. 
  E' opportuno puntualizzare che l'eventuale compensazione  non  puo'
in alcun modo interrompere la filiera degli operatori, ne'  esonerare
dai  restanti  obblighi  inerenti  la   tracciabilita'   dei   flussi
finanziari. A titolo esemplificativo, qualora la compensazione  operi
tra appaltatore e subappaltatore, quest'ultimo sara' comunque  tenuto
ad osservare le regole della tracciabilita' negli eventuali  rapporti
a valle; inoltre, tutti i relativi contratti dovranno  essere  muniti
della clausola di tracciabilita' e dovranno essere altresi' osservate
stringenti misure di rendicontazione  atte  a  comprovare  l'avvenuta
compensazione. 
  Considerazioni non  dissimili  valgono  nell'ipotesi  di  datio  in
solutum ai sensi dell'art. 191, comma 1,  del  Codice.  Secondo  tale
disposizione:  «Il  bando  di  gara  puo'  prevedere  a   titolo   di
corrispettivo, totale o parziale,  il  trasferimento  all'affidatario
della proprieta' di beni  immobili  appartenenti  all'amministrazione
aggiudicatrice, gia' indicati nel programma triennale per i lavori  o
nell'avviso di preinformazione per i servizi e le forniture e che non
assolvono piu', secondo motivata  valutazione  della  amministrazione
aggiudicatrice  o  dell'ente  aggiudicatore,  funzioni  di   pubblico
interesse». In tali casi, e' opportuno  che  il  CIG  venga  comunque
indicato nei relativi  atti  di  compravendita.  Rimangono,  inoltre,
fermi i restanti obblighi di tracciabilita'. 
3. Fattispecie specifiche 
3.1 Servizi bancari e finanziari 
  Devono ritenersi  soggetti  agli  obblighi  di  tracciabilita'  gli
appalti  di  servizi   bancari   e   finanziari,   sottoscritti   tra
intermediari finanziari abilitati e stazioni appaltanti. L'inclusione
deriva dalla  contemporanea  sussistenza  del  presupposto  oggettivo
(qualificazione  alla  stregua  di  contratti  di  appalto)   e   del
presupposto  soggettivo  (per  la  natura  dei  contraenti)  previsti
dall'art. 3, comma 1, della legge n.  136/2010.  L'istituto  bancario
assume, a tutti gli effetti, la veste di appaltatore  della  filiera,
con conseguente soggezione agli  obblighi  previsti  dalla  normativa
sulla tracciabilita'. 
  Tuttavia,  alcune  puntualizzazioni  si  rendono   necessarie   con
riguardo ai contratti di mutuo che implicano normalmente un  rapporto
esclusivo e bilaterale  tra  stazione  appaltante  ed  intermediario,
ampiamente  ricostruibile  ex  post:  stante  tale  peculiarita',  si
ritiene ammissibile assoggettare il rimborso delle rate di  mutuo  al
regime di tracciabilita' attenuata; cio'  comporta  l'utilizzabilita'
del   RID,   a   patto   che   il   CIG    venga    indicato    nella
autorizzazione/delega all'accredito in conto. 
3.2 Servizio di tesoreria degli enti locali 
  Il servizio di  tesoreria  consiste  nel  complesso  di  operazioni
legate alla gestione finanziaria dell'ente locale e  finalizzate,  in
particolare, alla  riscossione  delle  entrate,  al  pagamento  delle
spese, alla custodia di titoli e valori e agli  adempimenti  connessi
previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente  o  da
norme pattizie (art. 209 del decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.
267, testo unico delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali,
TUEL). 
  Secondo l'art. 210 del TUEL, l'affidamento del servizio deve essere
effettuato mediante procedure  ad  evidenza  pubblica  stabilite  nel
regolamento di  contabilita'  di  ciascun  ente,  con  modalita'  che
rispettino   i   principi   della    concorrenza.    A    prescindere
dall'inquadramento  come  appalto  o  concessione,  a  motivo   della
qualificazione del tesoriere come organo  funzionalmente  incardinato
nell'organizzazione dell'ente locale, in qualita' di agente  pagatore
(Corte dei conti, Lombardia n. 244/2007), e, quindi, della  tesoreria
come un servizio bancario a connotazione  pubblicistica,  si  ritiene
che gli obblighi di tracciabilita' possano considerarsi  assolti  con
l'acquisizione del CIG  al  momento  dell'avvio  della  procedura  di
affidamento. 
  Ulteriori  puntualizzazioni  si  rendono  necessarie  con  riguardo
all'ordinazione  di  pagamento  impartita  dagli   enti   locali   al
tesoriere,  mediante  mandato   di   pagamento.   Tale   mandato   e'
sottoscritto dal dipendente dell'ente individuato dal regolamento  di
contabilita' nel rispetto delle leggi vigenti e contiene  almeno  gli
elementi  indicati  dall'art.  185,  comma  2,  del  TUEL,  tra   cui
l'indicazione della causale e degli estremi dell'atto  esecutivo  che
legittima l'erogazione della spesa: in caso di pagamenti assoggettati
agli obblighi di tracciabilita',  la  causale  del  pagamento  dovra'
riportare il codice CIG e, ove necessario, il codice CUP. Si rammenta
che il mandato di pagamento, ai sensi del comma 3 dell'art.  185,  e'
controllato, per quanto attiene alla sussistenza dell'impegno e della
liquidazione, dal servizio finanziario, che  provvede  altresi'  alle
operazioni di contabilizzazione e di trasmissione al tesoriere. 
3.3 Servizi legali 
  Il nuovo Codice, come e' noto, ripartisce i servizi legali  in  due
categorie. 
  Da  un  lato,  l'art.  17,  comma  1,  lettera  d),  dedicato  alle
esclusioni specifiche per  contratti  di  appalto  e  concessione  di
servizi, elenca alcune tipologie di servizi legali (tutte  ricondotte
nel novero degli appalti di servizi,  come  si  e'  visto  sub  2.9),
escludendole dall'ambito oggettivo di applicazione delle disposizioni
codicistiche  ed  assoggettandole  unicamente  ai  principi  di   cui
all'art. 4 dello stesso Codice.  Si  e'  gia'  argomentato  come  gli
appalti di servizi di cui all'art. 17 (ivi  inclusi  gli  appalti  di
servizi legali) siano da ritenersi assoggettati alla disciplina sulla
tracciabilita', in quanto l'art. 3 della legge n. 136/2010 assoggetta
alla relativa disciplina «tutti i movimenti  finanziari  relativi  ai
lavori, ai servizi e alle forniture pubblici» e, pertanto,  cio'  che
rileva ai fini della tracciabilita' e' l'utilizzo di fondi pubblici. 
  Tuttavia, l'art. 17 non e' l'unica disposizione del  Codice  a  far
riferimento ai servizi legali.  L'art.  140,  contenuto  nel  Capo  I
dedicato agli  «appalti  nei  settori  speciali»,  assoggetta  ad  un
particolare regime pubblicitario i servizi di cui all'allegato IX del
Codice  (che  per  il  resto  devono  ritenersi   assoggettati   alla
generalita' delle disposizioni  codicistiche),  nei  quali  rientrano
anche i «servizi legali, nella misura in  cui  non  siano  esclusi  a
norma dell'art. 17, comma 1, lettera d)». 
  Il dato letterale di tali disposizioni  lascia  intendere,  quindi,
che oltre ai  servizi  legali  esclusi  dall'ambito  applicativo  del
Codice - puntualmente elencati all'art. 17, comma 1, lettera d) -  vi
sono altre tipologie di servizi legali, che devono essere  ricondotte
nella categoria residuale di cui all'allegato  IX.  Atteso  che  tale
categoria residuale di servizi legali e' assoggettata alla disciplina
codicistica, a maggior ragione deve  essere  ritenuta  soggetta  agli
obblighi di tracciabilita'. 
3.4 Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto 
  Gli obblighi di tracciabilita' trovano  applicazione  agli  appalti
aventi ad oggetto il servizio sostitutivo  di  mensa  mediante  buoni
pasto: le stazioni appaltanti sono, quindi, tenute  a  richiedere  il
CIG  al  momento  dell'indizione  della  procedura  di  gara  per  la
selezione  della  societa'  emettitrice  e  riportare  tale  CIG  nei
pagamenti effettuati a favore  di  quest'ultima  (mediante  l'uso  di
strumenti di pagamento tracciabili). I contratti sottoscritti devono,
inoltre,  essere  muniti  della  clausola  di  tracciabilita'.   Cio'
chiarito, attese le peculiarita' che caratterizzano  il  servizio  in
esame, si rendono necessarie alcune specificazioni con riguardo  alla
filiera a valle delle societa' emettitrici e, cioe', con  riferimento
agli obblighi di tracciabilita' in capo agli esercenti convenzionati.
Al fine di non gravare la rete di esercenti di oneri  sproporzionati,
il CIG potra' essere riprodotto sul frontespizio del buono  pasto  in
modo da rendere evidente la connessione tra il contratto principale e
il flusso finanziario da esso generato; non sara'  quindi  necessario
inserire i singoli CIG nelle  fatture,  anche  se  gli  incassi  sono
riferibili a piu' commesse. Inoltre non sono soggetti  agli  obblighi
di tracciabilita' gli acquisti di beni e servizi effettuati  a  monte
dagli esercenti per la fornitura del servizio sostitutivo  di  mensa,
dal momento che detti acquisti rientrano  nell'ambito  della  normale
operativita' dei ristoratori e  prescindono  dall'eventuale  spendita
del buono pasto, presso i relativi esercizi commerciali, da parte  di
dipendenti pubblici. 
3.5 Servizi sanitari e sociali 
  Nella determinazione n.  4/2011  l'Autorita'  ha  indicato  che  le
prestazioni  socio  sanitarie  e  di   ricovero,   di   specialistica
ambulatoriale e diagnostica strumentale erogate dai soggetti  privati
in regime di accreditamento ai  sensi  della  normativa  nazionale  e
regionale in materia non possono ritenersi soggetti agli obblighi  di
tracciabilita'. La  peculiarita'  della  disciplina  di  settore  non
consente,  infatti,  di  ricondurre  agevolmente   tali   fattispecie
nell'ambito del contratto d'appalto, pur se  e'  necessario  prendere
atto di un  orientamento  giurisprudenziale  non  sempre  conforme  e
concorde. L'evoluzione  giurisprudenziale  successiva  ha  aperto  la
strada verso la  riconsiderazione  della  materia  e  l'Autorita'  ha
ritenuto  opportuno  inviare  il  7  settembre  2016   un   Atto   di
segnalazione al Governo e al Parlamento concernente  la  proposta  di
estensione degli obblighi di tracciabilita'  dei  flussi  finanziari,
previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136,  ai  servizi
sanitari e  sociali  erogati  da  strutture  private  accreditate.  A
seguito di tale  segnalazione  e'  possibile,  quindi,  una  modifica
normativa che faccia  rientrare  l'istituto  dell'accreditamento  per
l'erogazione dei servizi  sanitari  e  sociali  tra  quelli  soggetti
all'obbligo di tracciabilita'. 
  Resta fermo che le prestazioni in  esame  devono  essere  tracciate
qualora  siano  erogate  mediante  appalti  o  concessioni   soggetti
all'art. 3 della legge n. 136/2010. L'Autorita', nella delibera n. 32
del 20 gennaio 2016, recante le Linee guida per  gli  affidamenti  di
servizi sociali a enti del terzo settore e alle cooperative  sociali,
ha chiarito  che  «la  disciplina  sulla  tracciabilita'  dei  flussi
finanziari si applica anche  agli  acquisti  e  agli  affidamenti  di
servizi sociali nonche' agli affidamenti alle cooperative sociali  di
tipo B ex art. 5 legge n. 381/19991». 
  Per assenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi di applicazione
dell'art. 3 della legge n. 136/2010, la tracciabilita' non si applica
all'erogazione diretta, a titolo individuale, di contributi da  parte
della pubblica amministrazione a soggetti indigenti  o,  comunque,  a
persone in condizioni di bisogno economico e fragilita'  personale  e
sociale ovvero, ancora, erogati  per  la  realizzazione  di  progetti
educativi. 
  Deve,  peraltro,  tenersi  distinto,  da  tale  ipotesi,  l'appalto
eventualmente aggiudicato a operatori economici per la  gestione  del
processo  di  erogazione  e  rendicontazione  dei  contributi  ovvero
l'appalto  o  la  concessione  aggiudicati  per  l'erogazione   delle
prestazioni,  a  prescindere  dal   nomen   juris   attribuito   alla
fattispecie. 
  A titolo esemplificativo, e' pienamente soggetto agli  obblighi  di
tracciabilita'   l'affidamento   del   servizio   di   realizzazione,
erogazione, monitoraggio e rendicontazione di voucher sociali. 
3.6 Servizi di ingegneria ed architettura 
  Con  riferimento  al  settore   dei   servizi   di   ingegneria   e
architettura, le norme sulla tracciabilita' si applicano  a  tutti  i
soggetti di cui all'art. 46, comma 1, lettere a),  b),  c),  d),  e),
f),del Codice e,  quindi,  anche  ai  professionisti  ed  agli  studi
professionali, che concorrono all'aggiudicazione degli appalti aventi
ad oggetto i predetti servizi. Cio', sia perche' lo scopo della norma
e' quello di tracciare tutti  i  flussi  di  denaro  pubblico  (senza
ovviamente escludere persone  fisiche)  sia  perche'  la  nozione  di
impresa  non  puo'  che  essere  quella  prevista   dalla   normativa
comunitaria sotto il profilo della  figura  dell'operatore  economico
(persona fisica o  giuridica)  sia,  ancora,  perche'  e'  lo  stesso
Trattato europeo a non consentire discriminazioni fra persone fisiche
e giuridiche operanti nello stesso ambito. 
3.7 Contratti stipulati dalle agenzie di viaggio 
  I contratti stipulati dalle stazioni appaltanti con le  agenzie  di
viaggio aventi ad oggetto la prestazione dei  servizi  offerti  dalle
stesse agenzie  sono  sottoposti  agli  obblighi  di  tracciabilita',
mentre sono esclusi i fornitori dei servizi di trasporto, ricettivi e
di ristorazione acquistati dalle agenzie  per  conto  delle  stazioni
appaltanti. Ugualmente, le agenzie di viaggio, quando rendono i  loro
servizi in favore di imprese appaltatrici, non rientrano nel concetto
di «filiera»;  tuttavia,  i  servizi  svolti  dalle  stesse  sono  da
ritenersi compresi nel comma 3 dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e,
quindi, soggetti al regime di tracciabilita' attenuata. 
3.8 Cessione dei crediti 
  I cessionari dei crediti da corrispettivo di appalto,  concessione,
concorsi di progettazione ed incarico di progettazione sono tenuti ad
indicare il CIG (e,  ove  necessario,  il  CUP)  e  ad  effettuare  i
pagamenti all'operatore  economico  cedente  mediante  strumenti  che
consentono la piena tracciabilita', sui conti correnti dedicati. 
  Tuttavia, nel caso di cessione, da parte di uno stesso appaltatore,
di una pluralita' di crediti a loro  volta  riconducibili  a  diversi
contratti  di  appalto  con  piu'  stazioni  appaltanti,  si  ritiene
possibile  consentire   al   factor   di   effettuare   le   relative
anticipazioni verso l'appaltatore cedente mediante un unico bonifico,
a patto che siano rispettate le seguenti condizioni: 
    1) i CIG/CUP relativi a tutti  i  contratti  di  appalto  da  cui
derivano i crediti ceduti devono essere  correttamente  indicati  nel
contratto di cessione; 
    2) il factor  deve  indicare  nello  strumento  di  pagamento  il
CIG/CUP relativo al contratto di  cessione  che  presenta  il  valore
nominale piu' elevato, purche' il cessionario sia comunque  in  grado
di collegare ciascun  credito  ceduto  al  relativo  CIG/CUP;  quanto
precede vale anche per erogazione  effettuate  a  fronte  di  incassi
ricevuti; 
    3) il conto corrente su cui il factor effettua il pagamento  deve
essere lo stesso conto indicato dal cedente alla stazione  appaltante
quale   conto   dedicato   e   tale   circostanza   deve    risultare
dall'articolato del contratto di cessione notificato/comunicato  alla
stessa stazione appaltante. In  caso  contrario,  il  cedente  dovra'
effettuare tanti atti  di  cessione  quanti  sono  i  conti  correnti
dedicati che intende utilizzare in funzione di  quanto  a  suo  tempo
comunicato alle stazioni appaltanti; 
    4) il cedente deve indicare,  per  ciascuna  fattura  ceduta,  il
relativo CIG/CUP; 
    5)  il  factor  deve  conservare  la   documentazione   contabile
comprovante a quali contratti di appalto  si  riferiscono  i  singoli
crediti ceduti; 
    6) al fine di evitare una interruzione nella ricostruibilita' del
flusso finanziario relativo alla filiera,  l'appaltatore,  una  volta
ricevuto  il  pagamento  da  parte   del   factor,   deve   applicare
integralmente gli  obblighi  di  tracciabilita',  indicando  tutti  i
singoli CIG/CUP. 
  Resta fermo che, qualora le condizioni elencate non possano  essere
integralmente rispettate, il factor  torna  ad  essere  obbligato  ad
effettuare le anticipazioni al  cedente  mediante  singoli  bonifici,
ciascuno con indicazione del CIG relativo allo specifico contratto  a
cui si riferiscono i crediti ceduti. 
  Inoltre, deve osservarsi che la normativa sulla  tracciabilita'  si
applica anche ai movimenti finanziari  relativi  ai  crediti  ceduti,
quindi  tra  stazione  appaltante  e  cessionario,  il   quale   deve
conseguentemente utilizzare un conto corrente dedicato. 
  Per quanto attiene ad eventuali cessioni di crediti futuri e/o  non
ancora sorti, la tracciabilita' deve  essere,  comunque,  assicurata,
anche se in tale caso non e' ovviamente possibile indicare il CIG/CUP
nell'anticipo  effettuato  all'operatore  economico,  fermo  restando
l'onere  di  conservare  idonea   documentazione   e   di   applicare
integralmente la normativa sulla tracciabilita' una  volta  stipulato
il contratto di appalto cui si riferiscono i crediti ceduti. 
3.9 Contratti nel settore assicurativo 
  Per  quanto  attiene  alla  prassi  dei   pagamenti   nel   mercato
assicurativo  tra  le  imprese  di  assicurazione,  gli  intermediari
assicurativi - intendendo come tali sia i broker  (ove  presenti  con
incarico dell'Ente) che le Agenzie delle imprese di assicurazione - e
le pubbliche amministrazioni loro clienti, si puo' ritenere  che  sia
consentito all'intermediario d'incassare i premi per il  tramite  del
proprio conto corrente separato di cui all'art. 117 del Codice  delle
assicurazioni  (decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.   209),
identificato e comunicato quale conto «dedicato» ai sensi della legge
n. 136/2010, senza richiedere l'accensione di un altro conto dedicato
in via esclusiva ai pagamenti che interessano le stazioni appaltanti.
L'art. 117, comma 3-bis,  del  Codice  delle  assicurazioni  prevede,
altresi', in  alternativa  all'accensione  del  conto  separato,  una
fideiussione bancaria: in tal caso,  l'intermediario  deve  avere  un
conto bancario o postale  nel  quale  transitano  tutti  i  pagamenti
effettuati dalla pubblica amministrazione, muniti del  relativo  CIG,
secondo quando indicato in via generale. 
  Con riferimento  alle  «rimesse»  con  le  quali  agenti  e  broker
effettuano i versamenti dei premi, ricevuti da stazioni appaltanti, a
favore   dell'impresa    assicuratrice    interessata,    nell'attesa
dell'adozione di nuovi o migliori strumenti  bancari  o  postali  per
pagamenti relativi a  una  pluralita'  di  contratti,  potra'  essere
utilizzato anche un solo bonifico bancario o postale, fermo  restando
che nello strumento di pagamento devono essere indicati tutti  i  CIG
ai quali si riferiscono i premi oggetto delle rimesse. 
  Per i pagamenti dei premi per cauzione definitiva, ove il  soggetto
che versa il premio della cauzione sia un ente pubblico, esso  dovra'
rispettare gli obblighi previsti  dal  proprio  regime.  Pertanto,  a
fronte dell'affidamento del servizio, l'ente  dovra'  assoggettare  i
movimenti finanziari alla normativa sulla tracciabilita'.  Nel  caso,
invece, di pagamento del premio  da  parte  dell'operatore  economico
aggiudicatario all'impresa assicuratrice, in adempimento dell'obbligo
di cui all'art. 103 del Codice, il flusso  finanziario  derivante  da
tale subcontratto  e'  sottoposto  agli  obblighi  di  tracciabilita'
«attenuata» in conformita' ai par. 3.13 e 6.2. 
  Non  si  ritengono  soggetti  agli  obblighi  di  tracciabilita'  i
contratti di riassicurazione con i quali le imprese di  assicurazione
coprono i rischi assunti nello svolgimento della propria attivita' di
impresa, in quanto non rientranti nella filiera rilevante. 
3.10 Contratti di associazione 
  La  normativa  sulla  tracciabilita'  non  trova  applicazione   al
pagamento di quote associative effettuato dalle stazioni  appaltanti,
atteso che le suddette quote non configurano un contratto d'appalto. 
3.11 Contratti dell'autorita' giudiziaria 
  Gli  obblighi  di  tracciabilita'  non  trovano  applicazione  agli
incarichi conferiti dall'autorita' giudiziaria strettamente collegati
ed  indispensabili  per  la  conduzione   delle   proprie   attivita'
processuali  o  investigative,  che  non  rientrano  nell'ambito   di
applicazione dell'art. 17 del Codice. A  titolo  esemplificativo,  si
tratta degli incarichi affidati ad personam sulla base delle esigenze
processuali, agli ausiliari del  magistrato  quali  periti,  esperti,
interpreti, traduttori,  nonche'  difensori  di  persone  ammesse  al
patrocinio  gratuito  con  oneri  a  carico  dell'erario  e  custodi,
nominati dal magistrato o dall'ufficiale giudiziario; ovvero, ancora,
possono rientrare in tale ambito le spese di  giustizia  relative  ad
intercettazioni telefoniche, servizi di videoripresa,  rilevamento  a
distanza,  attivazione  di  ponti  radio  e  a  tutte  le   consimili
attivita', qualora si tratti di prestazioni  obbligatorie  in  quanto
funzionali ad attivita' di indagine ai sensi dell'art. 96 del decreto
legislativo n. 259/2003. Tali incarichi, attribuiti  da  un'autorita'
dotata di poteri autoritativi e potestativi, sono  incompatibili  con
la matrice negoziale dell'appalto pubblico, trovando la propria fonte
legale nelle norme del codice di procedura penale  e  nelle  relative
disposizioni collegate.  L'autorita'  giudiziaria  non  seleziona  un
contraente sulla base di un mero parametro  economico,  ma  nomina  i
soggetti ritenuti idonei al perseguimento delle finalita' processuali
o investigative e  lo  svolgimento  delle  prestazioni  richieste  e'
obbligatorio ex lege. 
  Fermo restando  quanto  precede,  le  regole  della  tracciabilita'
tornano ad essere pienamente applicabili in tutti i casi in cui possa
configurarsi un rapporto negoziale qualificabile  come  contratto  di
appalto, ai sensi del Codice; cio' vale,  ad  esempio,  nel  caso  di
accordi-quadro stipulati con fornitori di servizi di alta  tecnologia
o  per  il  noleggio   degli   apparati   di   intercettazione,   che
costituiscono una  cornice  contrattuale  stabile  nel  tempo  e  non
limitata alla specifica attivita' processuale o investigativa. 
3.12 Risarcimenti e indennizzi 
  I   risarcimenti   eventualmente    corrisposti    dalle    imprese
assicuratrici appaltatrici ai  soggetti  danneggiati  dalle  stazioni
appaltanti assicurate sono esclusi dagli obblighi di  tracciabilita',
stante la loro natura di  indennizzo  a  favore  di  soggetti  terzi,
estranei al rapporto contrattuale tra appaltante ed appaltatore. Tali
soggetti terzi, infatti, non possono in alcun modo essere  equiparati
agli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera  delle
imprese. Non sono soggette a tracciabilita' anche le liquidazioni dei
sinistri alle  stazioni  appaltanti,  ivi  compresi  i  pagamenti  di
indennizzi nei confronti  di  dipendenti  o  amministratori  di  enti
pubblici quando rivestano la figura di  assicurati  danneggiati  e  i
pagamenti di sinistri r.c. auto in  regime  di  «indennizzo  diretto»
effettuati  a  favore  di  enti  pubblici  danneggiati,  nonche'   le
movimentazioni  delle  eventuali   somme   rimborsate   all'operatore
assicurativo ove dette liquidazioni superassero il valore del  danno.
Al riguardo, si precisa che nel settore assicurativo opera una vera e
propria «stanza di compensazione» nella quale  confluiscono  tutti  i
sinistri liquidati in coassicurazione in tutti i  rami  assicurativi,
compresi  i  sinistri  relativi  ad  appalti  pubblici   di   servizi
assicurativi. Ne deriva che,  effettuate  a  scadenze  prefissate  le
molteplici compensazioni, le risultanti  partite  di  dare/avere  per
ciascuna impresa sono del tutto «anonime»,  cioe'  non  possono  piu'
essere riferite, di per se', ad alcuno specifico rapporto  o  appalto
assicurativo. Tale prassi si ritiene compatibile con la disciplina in
tema di tracciabilita' dei flussi finanziari. 
  Le  medesime  considerazioni  valgono  per   le   indennita',   gli
indennizzi ed i risarcimenti  dei  danni  corrisposti  a  seguito  di
procedure espropriative, poste in essere da stazioni appaltanti o  da
enti  aggiudicatori:  anche  in  tal  caso,  difetta   il   requisito
soggettivo richiesto dal comma 1 dell'art. 3 della legge n. 136/2010,
dal momento che i soggetti espropriati non  possono  annoverarsi  tra
quelli facenti parte della filiera delle imprese. 
  Detti  indennizzi,  pertanto,  potranno  essere   corrisposti   con
qualsiasi mezzo di pagamento,  senza  indicazione  del  CIG  e  senza
necessita'  di  accensione  di  un  conto  corrente  dedicato,  fermi
restando i limiti legali  all'uso  del  contante  e  le  disposizioni
relative al CUP, ove applicabili. 
3.13 Cauzioni 
  Ai sensi del comma 3 dell'art. 3 della legge n.  136/2010,  possono
essere eseguiti con strumenti diversi dal bonifico, purche' idonei ad
assicurare la piena  tracciabilita',  i  pagamenti  per  fideiussioni
stipulate dagli operatori economici in relazione  alla  commessa  (ad
esempio, la cauzione definitiva). Per tali  pagamenti,  inoltre,  non
deve essere indicato il CIG/CUP. Resta fermo  l'onere  di  conservare
idonea documentazione probatoria. 
4. Modalita' di attuazione della tracciabilita' 
  Gli obblighi di tracciabilita' si articolano essenzialmente in  tre
adempimenti: 
    a. utilizzo di conti correnti bancari  o  postali  dedicati  alle
commesse pubbliche, anche in via non esclusiva. 
    b. effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle  medesime
commesse pubbliche  esclusivamente  con  lo  strumento  del  bonifico
bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento  idonei  a
consentire la piena tracciabilita' delle operazioni; 
    c. indicazione negli strumenti  di  pagamento  relativi  ad  ogni
transazione  del  codice  identificativo  di  gara   (CIG)   e,   ove
obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3,
del codice unico di progetto (CUP). 
4.1 Utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati 
  I  pagamenti  effettuati  dalla  stazione   appaltante   a   favore
dell'appaltatore e quelli effettuati dall'appaltatore  nei  confronti
dei subcontraenti e da questi ad  altri  operatori  economici  devono
transitare su conto corrente dedicato, bancario o  postale;  su  tale
conto devono essere effettuate  sia  le  operazioni  in  entrata  che
quelle in uscita (pagamenti ed incassi). Devono ritenersi  assimilati
ai conti correnti (bancari o postali) i  conti  di  pagamento  accesi
presso i prestatori  di  servizi  di  pagamento  autorizzati  di  cui
all'art. 114-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
(Testo unico delle leggi in materia bancaria  e  creditizia);  si  fa
riferimento in particolare ai conti di pagamento che  possono  essere
accesi  presso  istituti  di  pagamento  e,  ai  sensi  del   decreto
legislativo  n.  45/2012,  presso  istituti  di  moneta  elettronica.
Inoltre,  si  ritiene  che  gli  istituti  bancari  possano  ricevere
pagamenti dalle pubbliche amministrazioni su  conti  interni  purche'
muniti di IBAN ed a condizione che i pagamenti medesimi siano in ogni
caso disposti con l'indicazione  del  CIG.  Nel  caso  di  successivo
pagamento, disposto a valere sul medesimo appalto a favore  di  altro
soggetto della filiera,  la  banca  -  fermo  restando  l'obbligo  di
utilizzare lo stesso CIG con il quale e' stato disposto il  pagamento
sul conto interno -  potra'  utilizzare  un  diverso  conto  dedicato
garantendo,  comunque,  in  ogni  momento,  la  ricostruibilita'  dei
flussi. 
  Il conto corrente puo' essere dedicato anche in via  non  esclusiva
e, pertanto, esso puo'  essere  utilizzato  promiscuamente  per  piu'
commesse, purche', secondo quanto disposto dall'art. 6  comma  4  del
decreto-legge n. 187/2010, per ciascuna commessa  sia  effettuata  la
comunicazione di cui al comma 7 dell'art. 3 della legge n.  136/2010.
Inoltre, sui  medesimi  conti  possono  essere  effettuati  movimenti
finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate. 
  Pertanto, i conti correnti dedicati alle commesse pubbliche possono
essere  adoperati  contestualmente  anche  per  operazioni  che   non
riguardano,  in  via  diretta,  il  contratto  cui  essi  sono  stati
dedicati.  Ad  esempio,  un'impresa  che  opera  anche  nell'edilizia
privata puo' utilizzare il conto  corrente  dedicato  ad  un  appalto
pubblico per effettuare operazioni  legate  alla  costruzione  di  un
edificio privato. In altri termini, non tutte le  operazioni  che  si
effettuano  sul  conto  dedicato  devono  essere  riferibili  ad  una
determinata commessa pubblica, ma  tutte  le  operazioni  relative  a
questa commessa devono transitare su un conto dedicato. 
  E', altresi', ammesso dedicare piu' conti alla  medesima  commessa,
cosi' come dedicare un unico conto a  piu'  commesse.  Gli  operatori
economici, inoltre, possono indicare  come  conto  corrente  dedicato
anche un conto gia' esistente, conformandosi tuttavia alle condizioni
normativamente previste. 
  Considerato che  un  fornitore  puo'  avere  una  molteplicita'  di
contratti  stipulati  con  la  medesima   stazione   appaltante,   e'
ammissibile che lo stesso comunichi il conto  corrente  dedicato  una
sola volta, valevole per tutti  i  rapporti  contrattuali.  Con  tale
comunicazione l'appaltatore deve segnalare che, per tutti i  rapporti
giuridici che verranno instaurati con la medesima stazione appaltante
(presenti e futuri), si avvarra' - fatte salve le eventuali modifiche
successive - di uno  o  piu'  conti  correnti  dedicati  (indicandone
puntualmente  gli  estremi  identificativi)   senza   necessita'   di
formulare apposite comunicazioni per ciascuna commessa. 
4.2 Reintegro dei conti correnti dedicati 
  In base al comma 4 dell'art. 3, come  modificato  dall'art.  7  del
decreto-legge n. 187/2010, «ove per il pagamento di spese estranee ai
lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia  necessario
il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di  cui  al
medesimo  comma  1,  questi  ultimi  possono  essere  successivamente
reintegrati mediante bonifico bancario o postale,  ovvero  con  altri
strumenti di pagamento idonei a consentire  la  piena  tracciabilita'
delle operazioni ». La previsione deve essere  letta  in  connessione
con la facolta', sancita dal comma 2, di impiegare il conto  corrente
dedicato anche per pagamenti non riferibili  in  via  esclusiva  alla
realizzazione degli interventi per i quali  e'  stato  rilasciato  il
CIG. 
  In  detta  evenienza,   qualora   l'operatore   economico   intenda
reintegrare i fondi del conto dedicato, lo potra' fare solo  mediante
bonifico bancario o postale o con altri strumenti idonei a  garantire
la tracciabilita', nei termini gia' esposti. 
4.3 Utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili 
  L'art. 3, comma 1, della legge n. 136/2010 prevede che i  movimenti
finanziari  relativi   agli   appalti   pubblici   siano   effettuati
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario  o  postale
ovvero con altri strumenti purche'  idonei  ad  assicurare  la  piena
tracciabilita' delle operazioni. 
  Si tratta dei  pagamenti  relativi  alla  filiera  di  appaltatore,
subappaltatore, fornitore, per i quali occorre quindi  garantire  che
il codice CIG/CUP sia inseribile negli ordini di  pagamento  e  possa
essere gestito dalle procedure interne e interbancarie relative  allo
strumento di pagamento utilizzato. Non deve, quindi, venire  dispersa
l'informazione  finanziaria  identificativa  del  contratto   o   del
finanziamento pubblico a cui e' correlata ogni singola movimentazione
di denaro soggetta a tracciabilita'; il che implica la necessita' che
l'intermediario finanziario sia in grado di registrare  e  conservare
nel proprio sistema tale informazione onde  renderla  accessibile  ed
esibirla a richiesta degli organismi deputati ai controlli. Ai  sensi
dell'art. 2220 codice civile gli intermediari  devono  conservare  la
documentazione per 10 anni. 
  Il requisito della piena tracciabilita' sussiste, in  primo  luogo,
per i trasferimenti di fondi effettuati tramite bonifico  bancario  o
postale: le relative procedure di pagamento contemplano, infatti,  la
possibilita' di inserire CIG/CUP nella disposizione di pagamento.  Al
bonifico  bancario  o  postale  devono  intendersi  assimilati  altri
servizi di trasferimento  di  fondi  aventi  le  caratteristiche  del
bonifico gestiti da prestatori di pagamento diversi  dalle  banche  e
dalle Poste (istituti di pagamento e,  in  prospettiva,  istituti  di
moneta elettronica; v. sopra  par.  4.1).  Tra  gli  altri  strumenti
idonei ad assicurare la  tracciabilita'  si  possono  annoverare,  ad
esempio,   le   c.d.   Ri.Ba.   (Ricevute   Bancarie   Elettroniche),
prevalentemente usate tra  imprese  per  la  riscossione  di  crediti
commerciali.  Date  le  caratteristiche  dello  strumento,  sussiste,
peraltro, in questo caso un vincolo relativo alla circostanza che  il
CUP e il CIG devono essere inseriti fin dall'inizio dal  beneficiario
invece che dal pagatore: la  procedura  ha  avvio,  infatti,  con  la
richiesta da parte del creditore, prosegue con un avviso al  debitore
e si chiude con l'eventuale pagamento che puo' essere  abbinato  alle
informazioni  di  flusso  originariamente  impostate  dal  creditore.
Diversa e articolata appare la situazione che connota  i  servizi  di
addebito diretto,  riconducibili  al  servizio  paneuropeo  del  SEPA
direct debit (SDD) sviluppato dallo European Payment Council. Il  SDD
consente di effettuare incasso di crediti derivanti  da  obbligazioni
contrattuali  che  prevedono  pagamenti  di  tipo  ripetitivo  e  con
scadenza   predeterminate   e   presuppone   una   pre-autorizzazione
all'addebito in conto da parte del  debitore.  I  flussi  informativi
prevedono un campo libero facoltativo dove devono essere ospitati  il
CIG e il CUP al fine di consentire il rispetto  del  requisito  della
piena tracciabilita'. 
  E' ammissibile il pagamento di tasse, tributi  o  tariffe  mediante
versamento su conto corrente postale. 
5. Richiesta ed indicazione del CIG e del CUP 
  L'art. 3, comma 5, della legge n. 136/2010, nel  testo  riformulato
dall'art.  7  del  decreto-legge  n.  187/2010,  stabilisce,  tra  le
modalita' di attuazione della  disciplina  sulla  tracciabilita'  dei
flussi finanziari, l'obbligo di indicare negli strumenti di pagamento
relativi ad ogni transazione, effettuata dalla stazione appaltante  e
dagli altri soggetti tenuti al rispetto di tale  obbligo,  il  codice
identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorita' su  richiesta
della stazione  appaltante  e,  qualora  sia  obbligatorio  ai  sensi
dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il  codice  unico  di
progetto  (CUP).  Nel  seguito  si  forniscono   alcune   indicazioni
sull'acquisizione del codice CIG  al  momento  dell'emanazione  della
presente  determinazione:  e',   peraltro,   onere   delle   stazioni
appaltanti  verificare  sul  sito  dell'Autorita'  la   presenza   di
eventuali aggiornamenti relativi al funzionamento del sistema  SIMOG,
nonche' le istruzioni operative  (i  chiarimenti  sulla  compilazione
delle maschere per l'ottenimento del CIG vanno richiesti  al  contact
center dell'Autorita'). 
5.1 Il codice CUP 
  L'assegnazione del CUP da parte del Comitato Interministeriale  per
la  programmazione  economica  -  CIPE,  presso  la  Presidenza   del
Consiglio dei ministri, e' volta ad assicurare la funzionalita' della
rete di monitoraggio degli investimenti pubblici, con riferimento  ad
ogni nuovo progetto di investimento pubblico. Si  evidenzia  che  «in
linea di  massima,  un  progetto  s'identifica  in  un  complesso  di
attivita'  realizzative  e/o  di  strumenti  di  sostegno   economico
afferenti un  medesimo  quadro  economico  di  spesa,  oggetto  della
decisione  di  finanziamento   pubblico.   (...)   Saranno   comunque
registrate al sistema CUP tutte le tipologie progettuali  ammissibili
al cofinanziamento dei fondi strutturali o ricomprese negli strumenti
di programmazione negoziata» (delibera  CIPE  27  dicembre  2002,  n.
143). 
  Le condizioni imprescindibili che rendono obbligatoria la richiesta
del CUP sostanzialmente sono: 
    la presenza di un decisore pubblico; 
    la previsione di un finanziamento, anche non prevalente,  diretto
o indiretto, tramite risorse pubbliche; 
    la presenza di un  obiettivo  di  sviluppo  economico  e  sociale
comune alle azioni e/o agli strumenti di sostegno predetti; 
    la previsione di un termine entro il quale debba essere raggiunto
l'obiettivo. 
  Nel caso in cui ad un  finanziamento  pubblico  di  progetto  siano
ricollegabili piu' appalti, gli strumenti di  pagamento  riporteranno
l'indicazione del CIG relativo al singolo contratto d'appalto  ed  il
medesimo CUP attribuito al progetto. 
5.2 Il codice CIG 
  A seguito dell'emanazione  della  legge  n.  136/2010,  il  CIG  e'
divenuto anche lo strumento, insieme al CUP, su cui e' imperniato  il
sistema della tracciabilita' dei  flussi  di  pagamento;  tale  nuova
funzione ha comportato l'estensione dell'utilizzo del CIG a tutte  le
fattispecie contrattuali contemplate  nel  Codice,  indipendentemente
dall'importo dell'appalto e dalla procedura di scelta del  contraente
adottata. 
  Nell'ambito della disciplina dettata agli  articoli  3  e  6  della
legge n. 136/2010, avuto riguardo alla ratio  della  norma,  volta  a
tracciare gli incassi provenienti  dai  contratti  di  appalto  ed  i
pagamenti che, a  fronte  di  tali  incassi,  sono  effettuati  dagli
appaltatori verso i soggetti della filiera, l'indicazione dei  codici
CIG e CUP assume la finalita' di rendere l'informazione «tracciante».
Il riferimento ad un determinato CIG (ed eventualmente CUP)  consente
di ricondurre il pagamento per prestazioni comprese  in  subcontratti
rientranti  nella  filiera  al  contratto  stipulato  dalla  stazione
appaltante con l'appaltatore. 
  Pertanto, il versamento  del  contributo  all'Autorita'  e'  dovuto
dalle stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori e dagli operatori
economici secondo le modalita' e l'entita' stabilite  nelle  delibere
annualmente emanate ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della  legge
23 dicembre 2005, n. 266. Da ultimo,  con  le  «Istruzioni  operative
relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1,  comma  67,
della legge 23  dicembre  2005,  n.  266,  dai  soggetti  pubblici  e
privati, in vigore dal 1° gennaio 2015»,  tenuto  anche  conto  della
normativa  sulla  tracciabilita'  dei  flussi  finanziari,  e'  stato
ribadito l'obbligo a carico  del  responsabile  del  procedimento  di
registrarsi presso il Sistema Informativo di Monitoraggio delle  Gare
(SIMOG), che attribuisce un «numero di gara» ad ogni nuova  procedura
di affidamento, determinando l'importo  dell'eventuale  contribuzione
in relazione al valore presunto  del  contratto;  successivamente  il
responsabile del procedimento provvede all'inserimento dei  lotti  (o
dell'unico lotto) che compongono la procedura a ciascuno dei quali il
Sistema assegna un CIG, fissando  altresi'  l'importo  dell'eventuale
contribuzione a carico degli operatori economici. 
  La stazione appaltante e' tenuta  a  riportare  i  CIG  nell'avviso
pubblico, nella lettera  di  invito  o  nella  richiesta  di  offerte
comunque denominata. 
  Il CIG  deve,  pertanto,  essere  richiesto  dal  responsabile  del
procedimento in un momento antecedente all'indizione della  procedura
di gara. In particolare: 
    1. per le gare che prevedono la pubblicazione del bando o  avviso
di gara, il CIG va acquisito prima della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale, in modo che possa essere ivi riportato; 
    2. per le gare che prevedono l'invio della lettera di invito,  il
CIG va acquisito prima dell'invio delle  stesse  in  modo  che  possa
essere ivi riportato; 
    3. per agli acquisiti effettuati senza le formalita'  di  cui  ai
punti 1. e 2., il CIG va acquisito prima della stipula  del  relativo
contratto in modo che possa essere  ivi  riportato  e  consentire  il
versamento  del  contributo  da  parte  degli   operatori   economici
partecipanti (ad esempio nel caso di affidamenti in somma urgenza  il
CIG va riportato nella lettera d'ordine); 
    4. per le gare di cui non e' previsto l'obbligo di  contribuzione
a favore dell'Autorita' il CIG va acquisito prima della  stipula  del
relativo contratto in modo che possa essere ivi riportato. 
  Entro il termine massimo di novanta  giorni  dall'acquisizione  del
CIG, il RUP  e'  tenuto  al  perfezionamento  dello  stesso,  con  le
modalita' indicate nella delibera n. 1 dell'11 gennaio 2017,  recante
«Indicazioni operative per un corretto perfezionamento del CIG». 
5.3 Casi di semplificazione del CIG 
  L'Autorita'  ha  reso  disponibili  alcune  semplificazioni   nella
procedura di rilascio del CIG, al fine di agevolare  gli  adempimenti
della stazione appaltante con riguardo soprattutto  agli  appalti  di
modesto valore economico. In particolare, la stazione appaltante puo'
acquisire il CIG introducendo un numero ridotto di informazioni: 
    per i  contratti  di  lavori,  servizi  e  forniture,  inclusi  i
contratti  di  cui  agli  articoli  17  (Esclusioni  specifiche   per
contratti di appalto e concessione di servizi)  e  19  (Contratti  di
sponsorizzazione) e all'allegato IX (Servizi  di  cui  agli  articoli
140, 143 e 144), di importo inferiore a 40.000 euro; 
    per i contratti di cui agli articoli  7  (Appalti  e  concessioni
aggiudicati ad un'impresa collegata), 16  (Contratti  e  concorsi  di
progettazione   aggiudicati   o   organizzati   in   base   a   norme
internazionali)   e   162   (Contratti   secretati)    del    Codice,
indipendentemente dall'importo. 
5.4 Il CIG negli accordi quadro 
  Per quanto concerne gli acquisti effettuati sulla base  di  accordi
quadro, a cui le pubbliche amministrazioni possono  aderire  mediante
l'emissione di ordinativi di fornitura, la  centrale  di  committenza
richiede l'attribuzione di un CIG  in  relazione  alla  procedura  ad
evidenza  pubblica  che  deve  essere  svolta  per   la   conclusione
dell'accordo. I singoli contratti stipulati dalle amministrazioni che
aderiscono all'accordo con gli operatori economici selezionati  dalla
centrale di committenza devono essere identificati con un  nuovo  CIG
(«CIG derivato»), che dovra' essere riportato nei pagamenti  relativi
allo specifico contratto. 
  Anche nel caso in cui il  soggetto  (amministrazione)  che  stipula
l'accordo quadro coincida con quello che e'  parte  negli  appalti  a
valle dell'accordo, e' necessario acquisire i codici  CIG  «derivati»
per lo  sviluppo  delle  schede  relative  alle  fasi  di  esecuzione
dell'appalto. 
5.5 Il CIG nelle gare divise in piu' lotti 
  Nel caso di una gara che comprenda una molteplicita' di lotti, come
avviene ad esempio nelle procedure svolte dalle ASL o da centrali  di
committenza per l'acquisto di prodotti farmaceutici  e  sanitari,  la
stazione appaltante richiede un CIG per  ciascun  lotto.  Il  sistema
SIMOG consente al RUP, a valle dell'aggiudicazione di  diversi  lotti
ad  un  medesimo  operatore  economico  (con  il  quale  la  stazione
appaltante stipulera' un contratto unico), di eleggere a «CIG master»
uno dei CIG relativi ai singoli lotti.  Il  CIG  master  puo'  essere
utilizzato per i pagamenti relativi a tutti i lotti,  ferma  restando
la necessita' di riportare nel contratto l'elenco completo di tutti i
codici CIG relativi ai lotti affidati. 
5.6 Acquisti destinati a piu' commesse 
  Nel caso  in  cui  per  una  prestazione/fornitura  oggetto  di  un
subcontratto si faccia ricorso alle risorse  finanziarie  provenienti
da diversi contratti  di  appalto,  occorre,  di  regola,  effettuare
distinti pagamenti per ogni commessa, ovvero - se compatibile con  il
tracciato bancario - indicare nel bonifico (unico) tutti  i  relativi
CIG, fermo  restando  l'onere  di  conservare  idonea  documentazione
contabile. 
  In via residuale, nel caso di impossibilita' a seguire le modalita'
indicate, una terza  possibilita'  e'  quella  prevista  nelle  sopra
citate Linee guida del CCASIIP (ex CCASGO), le  quali  consentono  di
indicare un solo CIG (quello relativo al flusso prevalente), a  patto
che tutti i restanti CIG vengano riportati nella relativa fattura. 
6. La tracciabilita' attenuata 
  I commi 2 e 3 dell'art. 3  della  legge  n.  136/2010  disciplinano
alcuni peculiari movimenti finanziari posti in essere dagli operatori
economici facenti parte della filiera e non quelli  posti  in  essere
dalle stazioni appaltanti. 
  Tali pagamenti,  sulla  base  dell'interpretazione  dell'Autorita',
sono soggetti a un sistema di tracciabilita'  «attenuta»,  in  quanto
possono essere effettuati senza l'indicazione del CIG e del CUP,  nei
limiti di seguito indicati. 
6.1 Pagamenti ex art. 3, comma 2 
  Il citato art. 3, comma 2, prevede che devono transitare sui  conti
correnti dedicati le movimentazioni verso conti non dedicati, quali: 
    stipendi (emolumenti a dirigenti e impiegati); 
    manodopera (emolumenti a operai); 
    spese   generali   (cancelleria,   fotocopie,    abbonamenti    e
pubblicita', canoni per utenze e affitto); 
    provvista di immobilizzazioni tecniche; 
    consulenze legali, amministrative, tributarie e tecniche. 
  Si deve provvedere a tali pagamenti attraverso  un  conto  corrente
dedicato, anche in  via  non  esclusiva,  ad  uno  o  piu'  contratti
pubblici. Il pagamento deve essere effettuato  e  registrato  per  il
totale dovuto ai soggetti indicati, anche se non  riferibile  in  via
esclusiva ad uno specifico contratto. Ad esempio, se una  determinata
attrezzatura viene utilizzata con riferimento  a  piu'  commesse,  il
relativo pagamento risultera' registrato con esclusivo riferimento ad
una delle commesse in questione, mentre non sara' considerato per  le
altre. Allo stesso modo, i pagamenti a favore dei dipendenti  saranno
effettuati sul conto  dedicato  relativo  ad  una  singola  specifica
commessa, anche se i dipendenti prestano la loro opera  in  relazione
ad una pluralita' di contratti. 
  Con riferimento a tali pagamenti si ritiene che non  vada  indicato
il CIG/CUP. 
  I pagamenti di cui al comma 2 dell'art. 3  devono  essere  eseguiti
tramite conto corrente dedicato, anche  con  «strumenti  diversi  dal
bonifico bancario o postale  purche'  idonei  a  garantire  la  piena
tracciabilita' delle operazioni per l'intero importo dovuto», essendo
escluso il ricorso al contante per ogni  tipo  di  operazione  e  per
qualunque importo. 
  Oltre  agli  strumenti  di  cui  al  paragrafo  4.3,  e'  possibile
avvalersi delle carte di pagamento purche'  emesse  a  valere  su  un
conto dedicato. E' consentito anche l'utilizzo di assegni  bancari  e
postali purche' ricorrano tutte le seguenti condizioni: 
    a) i soggetti ivi  previsti  non  siano  in  grado  di  accettare
pagamenti a valere su un conto corrente (o conto di pagamento); 
    b) il conto su cui vengono tratti i titoli sia un conto dedicato; 
    c) i predetti titoli vengano emessi muniti della clausola di  non
trasferibilita' (non e' necessario che sugli stessi  venga  riportato
il CUP e il CIG). 
6.2 Pagamenti ex art. 3, comma 3 
  Ai sensi del comma 3 dell'art. 3 della legge  n.  136/2010  possono
essere eseguiti con strumenti diversi dal bonifico i pagamenti per: 
    imposte e tasse; 
    contributi INPS, INAIL, Cassa Edile; 
    assicurazioni  e  fideiussioni  stipulate   in   relazione   alla
commessa; 
    gestori e fornitori di pubblici servizi (per  energia  elettrica,
telefonia, ecc.). 
  Tali  pagamenti  devono  essere  obbligatoriamente  documentati  e,
comunque, effettuati con  modalita'  idonee  a  consentire  la  piena
tracciabilita' delle transazioni finanziarie (cfr. art. 6,  comma  5,
del decreto-legge n. 187/2010), senza l'indicazione del CIG/CUP. 
  L'utilizzo  di  carte  di  pagamento  con  spendibilita'   limitata
all'acquisto di una gamma circoscritta di beni o servizi  -  come  le
c.d. «carte  carburante»  -  puo'  essere  consentito  in  regime  di
tracciabilita'  attenuata,  a  patto  che  il  CIG  sia  univocamente
collegato  al  conto  dedicato  al  funzionamento  delle  carte;   le
transazioni effettuate da ciascuna delle carte emesse  devono  essere
ricondotte al suddetto CIG. 
  Tenendo conto di quanto previsto dal  comma  3  dell'art.  3  della
legge n. 136/2010 per i pagamenti effettuati dagli operatori  privati
in favore di gestori e fornitori  di  pubblici  servizi  a  rete,  si
ritiene che anche i pagamenti relativi alle  utenze  delle  pubbliche
amministrazioni  (quali,  a  titolo  esemplificativo,  luce,  gas   e
telefono) possano  essere  effettuati,  analogamente  alle  modalita'
indicate nei contratti di mutuo, avvalendosi del SDD senza indicare i
codici CIG nel singolo pagamento (ma soltanto nella delega a monte). 
  Per le spese giornaliere di importo inferiore a 1.500 euro, quali a
titolo esemplificativo, le spese  relative  ai  pagamenti  di  valori
bollati, imposte ed altri diritti erariali, spese postali,  biglietti
di mezzi di trasporto, giornali e pubblicazioni, si  richiama  quanto
stabilito al citato comma 3 dell'art. 3 in ordine  alla  possibilita'
di utilizzo di sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi
restando  il  divieto  di  impiego  del  contante  e   l'obbligo   di
documentazione della spesa.  L'eventuale  costituzione  di  un  fondo
cassa  cui  attingere  per  spese  giornaliere,  salvo  l'obbligo  di
rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico  bancario  o
postale o  altro  strumento  di  pagamento  idoneo  a  consentire  la
tracciabilita' delle operazioni, in favore di uno o piu' dipendenti. 
7. Comunicazioni 
  E' stabilito (art. 3, comma 7,  della  legge  n.  136/2010)  che  i
soggetti  tenuti  al  rispetto  degli  obblighi   di   tracciabilita'
comunichino alla stazione appaltante: 
    gli estremi identificativi dei conti correnti bancari  o  postali
dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla  quale
sono dedicati; 
    le generalita' e il codice  fiscale  delle  persone  delegate  ad
operare sugli stessi, o l'indicazione di un documento equipollente in
caso di persone fisiche straniere; 
    ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 
  La  comunicazione  deve  essere  effettuata  entro   sette   giorni
dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti
gia'  esistenti,  «dalla  loro  prima  utilizzazione  in   operazioni
finanziarie relative ad una commessa pubblica».  Si  deve,  peraltro,
ritenere che il termine «utilizzazione» sia stato impiegato nel senso
di «destinazione» del conto alla funzione di conto corrente dedicato,
dal  momento  che,  sino  ad  avvenuta  comunicazione  alla  stazione
appaltante, non e' ipotizzabile l'utilizzo del  conto  stesso  per  i
pagamenti relativi alla commessa pubblica. 
  Per tutti i rapporti giuridici in atto o  che  verranno  instaurati
con  la   medesima   stazione   appaltante   (presenti   e   futuri),
l'appaltatore/contraente  si  puo'  avvalere  di  uno  o  piu'  conti
correnti dedicati, senza la necessita'  di  comunicazioni  aggiuntive
per ogni commessa pubblica. 
  In caso di persone giuridiche, la comunicazione de qua deve  essere
sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito
di apposita procura. L'omessa,  tardiva  o  incompleta  comunicazione
degli elementi  informativi  di  cui  al  citato  art.  3,  comma  7,
comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione  di  una
sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro (art. 6, comma
4, della legge n. 136/2010). 
  Al  fine  di  permettere  alle  stazioni  appaltanti  di  assolvere
all'obbligo di verifica  delle  clausole  contrattuali,  sancito  dal
comma 9 del citato art. 3, i soggetti tenuti al rispetto delle regole
di tracciabilita', tramite un legale rappresentante o soggetto munito
di apposita procura, devono inviare alla stazione appaltante copia di
tutti  i  contratti  sottoscritti   con   i   subappaltatori   ed   i
subcontraenti  della  filiera  delle  imprese  a   qualsiasi   titolo
interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture. La  comunicazione
puo' anche avvenire  per  estratto  mediante  l'invio  della  singola
clausola  di   tracciabilita'   e   idonea   evidenza   dell'avvenuta
sottoscrizione; si ritiene, altresi', ammissibile assolvere all'onere
di  comunicazione  mediante  l'invio  di  dichiarazioni   sostitutive
sottoscritte, secondo le formalita' di legge, con le quali  le  parti
danno atto, dettagliandoli, dell'avvenuta assunzione  degli  obblighi
di tracciabilita'. Resta, tuttavia, fermo che le stazioni  appaltanti
e  i  soggetti  della  filiera  devono  comunque  effettuare   idonei
controlli a campione sulle dichiarazione rese. 
8. Entrata in vigore 
  Le presenti linee guida entrano in vigore 15 (quindici) giorni dopo
la loro  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e si applicano ai  contratti  per  i  quali,  alla  data  di
entrata in vigore delle stesse, non  siano  gia'  state  compiute  le
attivita' indicate al paragrafo 5.2 per la richiesta del CIG. 
 
    Roma, 31 maggio 2017 
 
                                               Il Presidente: Cantone 
 
  Depositato presso la Segreteria del Consiglio  in  data  22  giugno
2017. 
 
Il segretario: Esposito