MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 6 luglio 2017 

Proroga dell'entrata in vigore del decreto 14 novembre 2016, recante:
«Modifiche all'allegato I del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.
31, recante:  "Attuazione  della  direttiva  98/83/CE  relativa  alla
qualita' delle acque destinate al consumo umano"». (17A04886) 
(GU n.164 del 15-7-2017)

 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
  Vista la direttiva 98/83/CE del  Consiglio  del  3  novembre  1998,
concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano; 
  Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31,  e  successive
modifiche recante «Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa  alla
qualita' delle acque destinate al consumo umano» e in particolare gli
articoli 4, comma 2, lettera a) e 11, commi 1, lettera b), e 2; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme
in materia  ambientale»,  che  prevede  per  «le  acque  superficiali
destinate alla produzione di acqua potabile» il valore limite  di  50
µg/l per il cromo e per le  «acque  sotterranee»  una  concentrazione
soglia di contaminazione di 50 µg/l per il cromo totale e di  5  µg/l
per  il  cromo+6,  valore  al  di  sopra   del   quale   occorre   la
caratterizzazione dei sito e l'analisi del rischio; 
  Visto il parere del Consiglio superiore di sanita'  del  14  luglio
2016; 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  14
novembre  2016  recante  «Modifiche  all'allegato   I   del   decreto
legislativo 2  febbraio  2001,  n.  31,  recante:  «Attuazione  della
direttiva 98/83/CE relativa alla qualita' delle  acque  destinate  al
consumo umano», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  12  del  16
gennaio 2017, la cui entrata in vigore e' prevista per il  15  luglio
2017, con cui viene fissato il  valore  di  parametro  per  il  cromo
esavalente pari a 10 µg/l; 
  Vista  la  nota  del  29  maggio  2017  con  la  quale   Utilitalia
(Federazione delle imprese energetiche idriche ambientali), alla luce
delle criticita' connesse all'entrata  in  vigore  del  sopra  citato
decreto, ha  richiesto  formalmente  al  Ministero  della  salute  di
valutare la possibilita' di una proroga del  termine  di  entrata  in
vigore del decreto stesso e, al riguardo, ha comunicato gli esiti  di
un'indagine avviata tra  i  propri  consociati  al  fine  di  stimare
l'impatto dell'entrata in vigore del decreto medesimo; 
  Visto il parere del Consiglio superiore di sanita'  -  sezione  III
del 19 giugno 2017 con cui si ritiene che possa essere  accettata  la
proposta  avanzata  dalla  Direzione   generale   della   prevenzione
sanitaria di proroga al 31 dicembre 2018 dell'entrata in  vigore  del
piu' citato decreto 14 novembre 2016; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La data di entrata in vigore  del  decreto  del  Ministro  della
salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del
territorio  e  del  mare,  14  novembre   2016   recante   «Modifiche
all'allegato I del  decreto  legislativo  2  febbraio  2001,  n.  31,
recante «Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa  alla  qualita'
delle acque destinate al consumo umano»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2017,  e'  prorogata  al  31  dicembre
2018. 
  Il presente  decreto  e'  trasmesso  agli  organi  di  controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 6 luglio 2017 
 
                                             Il Ministro della salute 
                                                      Lorenzin        
  Il Ministro dell'ambiente 
e della tutela del territorio 
          e del mare 
           Galletti