N. 173 SENTENZA 6 giugno - 13 luglio 2017

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Ambiente - Individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle
  funzioni relative al servizio  idrico  integrato  e  alla  gestione
  integrata dei rifiuti - Istituzione sul territorio della  provincia
  di Savona di un terzo ATO sub-provinciale. 
- Legge della Regione Liguria  23  settembre  2015,  n.  17,  recante
  «Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2014, n.  1  (Norme  in
  materia di individuazione degli  ambiti  ottimali  per  l'esercizio
  delle  funzioni  relative  al  servizio  idrico  integrato  e  alla
  gestione integrata dei rifiuti)», artt. 1, commi 1 e 2, e 2. 
-   
(GU n.29 del 19-7-2017 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Paolo GROSSI; 
Giudici :Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario
  MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria
  de PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio  BARBERA,
  Giulio PROSPERETTI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1,  commi
1 e 2, e 2, della legge della Regione Liguria 23 settembre  2015,  n.
17, recante «Modifiche alla legge regionale 24 febbraio  2014,  n.  1
(Norme  in  materia  di  individuazione  degli  ambiti  ottimali  per
l'esercizio delle funzioni relative al servizio  idrico  integrato  e
alla gestione integrata dei rifiuti)», promosso  dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri, con  ricorso  notificato  il  24-26  novembre
2015, depositato in cancelleria il 26 novembre 2015 e iscritto al  n.
101 del registro ricorsi 2015. 
    Visto  l'atto  di  costituzione,  fuori  termine,  della  Regione
Liguria; 
    udito nell'udienza pubblica del 6 giugno 2017 il Giudice relatore
Augusto Antonio Barbera; 
    udito l'avvocato dello Stato Marco Corsini per il Presidente  del
Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato il 24-26 novembre 2015 e depositato il
26  novembre  2015,  il  Presidente  del  Consiglio   dei   ministri,
rappresentato e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha
promosso questioni di  legittimita'  costituzionale  degli  artt.  1,
commi 1 e 2, e 2 della legge della Regione Liguria 23 settembre 2015,
n. 17, recante «Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1
(Norme  in  materia  di  individuazione  degli  ambiti  ottimali  per
l'esercizio delle funzioni relative al servizio  idrico  integrato  e
alla gestione integrata dei rifiuti)», in riferimento  all'art.  117,
secondo comma, lettere e) e s), della Costituzione. 
    L'impugnato art. 1, commi 1 e 2,  che  modifica  l'art.  6  della
legge regionale  n.  1  del  2014,  introduce  nel  territorio  della
provincia di Savona un terzo ambito territoriale  ottimale  (ATO)  di
dimensione sub-provinciale. 
    Il  censurato  art.  2  sostituisce  l'allegato  A  della   legge
regionale n. 1 del 2014, che reca la tabella con l'indicazione  degli
ATO, e inserisce nell'allegato B di tale legge  l'elenco  dei  Comuni
facenti parte del nuovo «ATO Centro-Ovest 3: Provincia di Savona». 
    Secondo  il  ricorrente,  tali  disposizioni   eccederebbero   le
competenze regionali in materia, violando le norme costituzionali che
stabiliscono  il  riparto  di  competenze  legislative  tra  Stato  e
Regioni. La disciplina della gestione delle  risorse  idriche,  nella
parte in  cui  demanda  ad  un'unica  autorita'  l'affidamento  e  il
controllo del servizio  idrico  integrato  al  fine  di  superare  la
frammentazione  verticale  del  territorio  e  del  servizio  stesso,
apparterrebbe infatti alla  competenza  legislativa  esclusiva  dello
Stato,  in  materia  di  «tutela   della   concorrenza»   e   «tutela
dell'ambiente». 
    La tutela  della  concorrenza  verrebbe  in  rilievo  poiche'  il
conferimento della gestione e la previsione dei requisiti  soggettivi
del gestore mirano a garantire la corretta  competizione  finalizzata
all'efficacia, efficienza ed economicita' del servizio. 
    La tutela ambientale verrebbe invece in  considerazione,  poiche'
l'attribuzione all'Autorita' d'ambito territoriale  delle  competenze
sulla gestione e' strumentale alla razionalizzazione  dell'uso  delle
risorse idriche. 
    La  riconduzione  di  detti  profili  a  materie  di   competenza
legislativa esclusiva dello Stato sarebbe palese sin  dalla  legge  5
gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di  risorse  idriche)  e
attualmente nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152  (Norme  in
materia ambientale), che articola  in  ambiti  territoriali  ottimali
definiti  dalle  Regioni  l'assetto  regolatorio,   organizzativo   e
gestionale del servizio idrico integrato. 
    Secondo il ricorrente, il  potere  di  definizione  degli  ambiti
spettante alle Regioni ne consentirebbe la modulazione,  purche'  nel
rispetto di precise condizioni. L'art. 147  del  d.lgs.  n.  152  del
2006, disporrebbe, infatti, che  le  Regioni  possono  modificare  la
delimitazione degli ATO  per  migliorare  la  gestione  del  servizio
idrico integrato, sulla base di alcuni criteri, quali: l'unicita' del
bacino idrografico o dei bacini contigui; l'unicita' della  gestione;
l'adeguatezza delle  dimensioni  gestionali  in  forza  di  parametri
fisici, demografici e tecnici. 
    L'art. 3-bis, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011,  n.  138
(Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo
sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla  legge  14  settembre
2011,  n.  148,  ha  confermato   il   principio   secondo   cui   il
dimensionamento degli ambiti o bacini territoriali ottimali «di norma
deve  essere  non  inferiore   almeno   a   quello   del   territorio
provinciale». Una diversa  dimensione  territoriale  potrebbe  essere
definita dalle Regioni solo motivando detta scelta con riferimento  a
ragioni di  diversita'  territoriale  e  socio-economica  e  comunque
salvaguardando  i  principi  di  proporzionalita',   adeguatezza   ed
efficienza del servizio. 
    Ad avviso della difesa dello Stato, per identificare  le  ragioni
della scelta regionale, oltre che  per  verificare  il  rispetto  dei
principi enunciati dalla legge statale, «nel silenzio  della  norma»,
sarebbe necessario avere  riguardo  ad  un  atto  amministrativo  che
indichi  i  motivi  (di  ordine  fisico,   demografico   e   tecnico)
giustificativi  di  un  dimensionamento  territoriale  degli   ambiti
diverso da quello che la legge statale considera ottimale, in modo da
dimostrare  che  le  esigenze  di  adeguatezza  e  di  efficienza  ed
economicita' sono state congruamente  valutate.  Nella  specie,  tale
motivazione mancherebbe e  dovrebbe  essere  desunta  da  una  «fonte
amministrativa» costituita dalla relazione di  accompagnamento  della
proposta di legge al Consiglio regionale, pubblicata  nel  Bollettino
Ufficiale della Regione  Liguria.  Dalla  disamina  di  questo  atto,
tuttavia,  non  emergerebbe  alcuna  motivazione   circa   la   nuova
distribuzione regionale. 
    Inoltre, mancherebbe la motivazione in  ordine  al  miglioramento
nella gestione del servizio, emergendo anzi  un  accrescimento  della
frammentarieta'  rispetto  alla   precedente   configurazione,   gia'
modellata su una dimensione sub-provinciale. 
    Infine, mancherebbero elementi che consentano di accertare che la
deroga della  dimensione  prevista  dalla  legge  statale  sia  stata
imposta  da  esigenze  di  natura  territoriale  e   socio-economica,
valutate e apprezzate alla stregua dei canoni di proporzionalita'  ed
efficienza, tenuto conto dell'assenza di riferimenti ai  principi  di
unicita' della gestione e adeguatezza delle dimensioni territoriali. 
    2.- La Regione Liguria si e' costituita tardivamente in  giudizio
chiedendo il rigetto del ricorso e ha insistito in  tale  conclusione
nella memoria depositata in prossimita' dell'udienza pubblica. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di
legittimita' costituzionale degli artt. 1, commi 1 e  2,  e  2  della
legge della  Regione  Liguria  23  settembre  2015,  n.  17,  recante
«Modifiche alla legge regionale 24 febbraio  2014,  n.  1  (Norme  in
materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle
funzioni relative  al  servizio  idrico  integrato  e  alla  gestione
integrata dei rifiuti)», in riferimento all'art. 117, secondo  comma,
lettere e) e s), della Costituzione. 
    L'impugnato art. 1, commi 1 e 2, ha  modificato  l'art.  6  della
legge regionale n. 1 del  2014,  introducendo  nel  territorio  della
provincia di Savona un terzo ambito territoriale ottimale  (ATO),  di
dimensione sub-provinciale. 
    Il censurato art. 2  sostituisce  la  tabella  con  l'indicazione
degli ATO contenuta nell'allegato A della legge regionale  n.  1  del
2014 e modifica l'allegato B di tale legge, sostituendo l'elenco  dei
Comuni facenti parte dell'«ATO Centro-Ovest 1» e  inserendo  l'elenco
del Comuni facenti parte del nuovo «ATO Centro-Ovest 3: Provincia  di
Savona». 
    2.- Preliminarmente, va dichiarata inammissibile la  costituzione
della Regione Liguria, avvenuta tardivamente, oltre il termine di cui
all'art. 19, comma 3, delle norme integrative per i  giudizi  davanti
alla Corte costituzionale. 
    3.- Secondo il ricorrente, le disposizioni impugnate eccedono  le
competenze regionali e violano la  competenza  legislativa  esclusiva
dello Stato nelle materie  «tutela  dell'ambiente»  e  «tutela  della
concorrenza», cui sarebbero  riconducibili  l'art.  147  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme  in  materia  ambientale)  e
l'art. 3-bis del decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138  (Ulteriori
misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo),
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. 
    In particolare, il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  non
contesta il potere della Regione di definire gli ambiti  territoriali
ottimali, ma censura la fonte e le modalita' con cui  esso  e'  stato
esercitato. A suo avviso, non sarebbe, infatti, legittimo  modificare
con legge regionale la dimensione  degli  ATO,  che  l'art.  147  del
d.lgs. n. 152 del 2006, e l'art. 3-bis del  d.l.  n.  138  del  2011,
riserverebbero alla sfera amministrativa. 
    4.- La questione e' fondata. 
    4.1.- Questa Corte,  in  diverse  occasioni,  ha  avuto  modo  di
scrutinare norme di leggi regionali aventi ad oggetto  la  disciplina
degli ambiti territoriali ottimali attraverso i quali  viene  gestito
il   servizio   idrico   integrato.   Per   costante   giurisprudenza
costituzionale, si tratta di interventi riconducibili alla competenza
statale in materia sia di «tutela dell'ambiente» sia di «tutela della
concorrenza» (sentenze n. 32 del 2015, n. 62 del 2012).  Allo  Stato,
infatti, spetta la disciplina del regime dei servizi pubblici locali,
vuoi per i profili che incidono in maniera diretta sul mercato,  vuoi
per quelli connessi alla gestione unitaria del servizio  (da  ultimo,
sentenza n. 160 del 2016). 
    Con particolare riferimento al Servizio idrico integrato, poi, la
competenza in materia di tutela della concorrenza consente allo Stato
di intervenire per «superare situazioni  di  frammentazione  e  [...]
garantire la competitivita' e l'efficienza» del settore (sentenze  n.
32 del 2015 e n. 325 del 2010). 
    Questa  Corte  ha  affermato  che  la  ricerca  della  dimensione
ottimale dell'ATO, all'interno del quale viene erogato  il  servizio,
consente di identificare «l'estensione geografica che meglio permette
di contenere  i  costi  della  gestione»,  favorendo  l'apertura  del
mercato in una prospettiva competitiva (sentenza n. 160 del  2016  e,
in senso conforme, sentenza n. 134 del 2013). 
    La normativa  statale  stabilisce  che  «i  servizi  idrici  sono
organizzati sulla base degli ambiti  territoriali  ottimali  definiti
dalle regioni» le quali, «con delibera»,  provvedono  ad  individuare
gli enti di governo d'ambito (art. 147, comma 1, del  d.lgs.  n.  152
del 2006). Alle Regioni e' attribuita la facolta'  di  modificare  la
dimensione  degli  ATO,  che  tuttavia  deve  essere  «di  norma  non
inferiore almeno a quella del territorio provinciale» (art. 3-bis del
d.l. n. 138 del 2011, come convertito  in  legge).  La  deroga  delle
dimensioni definite dalla legislazione statale e' possibile, ma  deve
rispettare i criteri stabiliti dalla stessa,  costituiti  dall'unita'
del  bacino  idrografico,  dall'unicita'  e  dall'adeguatezza   della
gestione (comma 2 del  citato  art.  147).  La  deroga,  inoltre,  e'
consentita purche' la Regione motivi la scelta «in base a criteri  di
differenziazione territoriale e socio-economica e in base a  principi
di  proporzionalita',  adeguatezza  ed   efficienza   rispetto   alle
caratteristiche del servizio, anche su  proposta  dei  comuni  [...]»
(comma 1 del citato art. 3-bis). 
    Dal dato normativo si evince che la  facolta'  della  Regione  di
intervenire  in  materie  ascrivibili   alla   potesta'   legislativa
esclusiva dello Stato, quali  la  «tutela  della  concorrenza»  e  la
«tutela dell'ambiente», implica  la  possibilita'  di  derogare  alla
disciplina definita dalla legge  statale  sulle  dimensioni  ottimali
degli ambiti territoriali, nel rispetto del modulo  procedimentale  e
dei criteri fissati dalla legislazione stessa,  motivando  la  scelta
compiuta   in   modo   da   garantire   la   controllabilita'   della
discrezionalita' esercitata nelle competenti sedi giurisdizionali. 
    Le disposizioni impugnate, omettendo ogni riferimento ai  criteri
necessari per discostarsi dalla  norma  statale,  sono  lesive  della
normativa interposta, arrecando un vulnus alla  potesta'  legislativa
esclusiva dello Stato nelle materie  di  cui  all'art.  117,  secondo
comma, lettere e) e s), Cost. 
    Inoltre, esse definiscono la dimensione degli ambiti territoriali
in   deroga   alla   disciplina   statale,    nella    forma    della
legge-provvedimento. Con una previsione di  carattere  particolare  e
concreto, infatti, la Regione  ha  attratto  alla  sfera  legislativa
quanto affidato dalla disciplina statale all'autorita' amministrativa
(sentenze n. 114 del 2017 e n. 214 del 2016). 
    Questa Corte ha  piu'  volte  ribadito  la  compatibilita'  delle
leggi-provvedimento  con  l'assetto  dei  poteri  riconosciuto  dalla
Costituzione (ex multis sentenze n. 114 del 2017, n. 275 del  2013  e
n. 270 del 2010), anche se adottate dalle Regioni  (sentenze  n.  289
del 2010, n. 94 del 2009 e n. 241 del 2008); ma ha anche  evidenziato
che allo Stato, nelle materie  rientranti  nella  propria  competenza
legislativa esclusiva, spetta il potere di stabilire la  forma  e  il
contenuto della funzione attribuita alla Regione e,  in  particolare,
di vietare che «la funzione amministrativa regionale venga esercitata
in via legislativa» (ex multis sentenza n. 20 del 2012; nello  stesso
senso, sentenza n. 44 del 2010). 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara  inammissibile  la  costituzione  in  giudizio  della
Regione Liguria; 
    2) dichiara l'illegittimita' costituzionale degli artt. 1,  commi
1 e 2, e 2 della legge della Regione Liguria 23  settembre  2015,  n.
17, recante «Modifiche alla legge regionale 24 febbraio  2014,  n.  1
(Norme  in  materia  di  individuazione  degli  ambiti  ottimali  per
l'esercizio delle funzioni relative al servizio  idrico  integrato  e
alla gestione integrata dei rifiuti)». 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2017. 
 
                                F.to: 
                      Paolo GROSSI, Presidente 
                 Augusto Antonio BARBERA, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 13 luglio 2017. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA