N. 189 ORDINANZA 5 - 13 luglio 2017

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Procedimento di accertamento tributario  -  Diritti  e  garanzie  del
  contribuente  sottoposto  a  verifiche  fiscali  -  Contraddittorio
  endoprocedimentale. 
-   
-   
(GU n.29 del 19-7-2017 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Paolo GROSSI; 
Giudici  :Giorgio  LATTANZI,  Aldo  CAROSI,  Mario  Rosario  MORELLI,
  Giancarlo CORAGGIO,  Giuliano  AMATO,  Silvana  SCIARRA,  Daria  de
  PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco  MODUGNO,  Augusto  Antonio  BARBERA,
  Giulio PROSPERETTI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  promosso   dalla
Commissione tributaria regionale  della  Campania,  nel  procedimento
vertente tra R.C. e l'Agenzia delle Entrate -  direzione  provinciale
di Napoli, con ordinanza del 6 maggio 2016, iscritta al  n.  261  del
registro ordinanze 2016, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell'anno 2017. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio del  5  luglio  2017  il  Giudice
relatore Augusto Antonio Barbera. 
    Ritenuto che con ordinanza del 6 maggio 2016, iscritta al n.  261
del registro ordinanze  2016,  la  Commissione  tributaria  regionale
della Campania ha sollevato questione di legittimita'  costituzionale
del «diritto nazionale» e dunque di «tutte le norme» interne  che  «a
differenza del diritto  dell'Unione  europea»,  non  prevedono  alcun
«obbligo  generalizzato  di  contraddittorio  endoprocedimentale   in
materia  tributaria,  vieppiu'  a  pena  di  nullita'»,  disposizioni
ritenute  in  contrasto  con   l'art.   117,   primo   comma,   della
Costituzione, nonche' «comunque con criteri comuni di razionalita' ed
uniformita' logico-giuridica, di diritto interno ed internazionale»; 
    che, certo il diritto al contraddittorio, anticipato  in  materia
di procedimento tributario  ove  imposto  dalla  legge  nazionale,  o
desunto, per i tributi armonizzati, dai principi fondamentali dettati
dal diritto dell'Unione europea, la  Commissione  rimettente  dubita,
inoltre, della legittimita'  costituzionale  -  in  riferimento  agli
articoli 3, 24 e  117,  primo  comma,  Cost.,  nonche'  per  asserito
contrasto «con i criteri di razionalita' e con  i  principi  generali
dell'ordinamento»  -  dell'interpretazione  del  dato  normativo   di
riferimento offerta dalle sezioni unite della Corte di cassazione con
la sentenza del 9 dicembre 2015, n. 24823, in forza  della  quale  la
previsione di «nullita', testuale  o  virtuale,  per  violazione  del
contraddittorio, sia essa riconosciuta in via  interpretativa  o  per
effetto della declaratoria delle norme in precedenza indicate»,  puo'
essere riscontrata «unicamente a condizione che  il  contribuente  in
giudizio esponga le ragioni che  avrebbe  fatto  valere  nel  mancato
contraddittorio  ed  ancora  a  condizione  che  esse  non   appaiano
pretestuose o devianti dai canoni di correttezza e lealta'»; 
    che, per quanto emerge dall'ordinanza di rimessione, il  giudizio
principale ha ad oggetto l'impugnazione della sentenza con  la  quale
e' stato rigettato il ricorso proposto da R.C.  avverso  l'avviso  di
accertamento comunicatogli  dall'Agenzia  delle  entrate  competente,
relativo a pretese imposte dirette  e  imposte  nel  valore  aggiunto
(IVA)  per  l'anno  2009,  in  esito  alla  rettifica   del   reddito
dichiarato, realizzata in applicazione del disposto di  cui  all'art.
39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.
600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui
redditi) e che, tra i motivi di gravame, il contribuente  ha  addotto
il difetto di motivazione della  sentenza  impugnata  avuto  riguardo
alla eccepita violazione del contraddittorio preventivo, indicato, in
primo grado, quale vizio invalidante l'atto; 
    che, nel prospettare  la  questione,  la  Commissione  rimettente
muove dall'interpretazione offerta dalle sezioni unite della Corte di
cassazione (con la sentenza n. 24823 del 2015, gia'  richiamata),  in
ordine al limitato perimetro di operativita'  da  assegnare  all'art.
12, comma 7, della legge 27 luglio  2000,  n.  212  (Disposizioni  in
materia di statuto dei diritti del contribuente), riferibile solo  ai
controlli fiscali realizzati tramite accessi, ispezioni  o  verifiche
sui luoghi di riferimento del contribuente (comma 1 del  citato  art.
12)  nonche'   alla   affermata   impossibilita'   di   rintracciare,
nell'ordinamento   interno,   un    principio    fondamentale,    non
positivizzato, che consenta, in via generalizzata, di  dichiarare  la
nullita' degli accertamenti resi senza il contraddittorio preventivo; 
    che, ad avviso del giudice a  quo,  una  tale  ricostruzione  non
sarebbe condivisibile perche' frutto di un  approccio  interpretativo
«burocratico», cui poteva altrimenti ovviarsi attraverso il possibile
e lecito ricorso all'analogia o comunque mediante una interpretazione
logico-sistematica e storico-evolutiva dell'insieme  di  disposizioni
che  prevedono  ipotesi  di  accertamento  precedute,   a   pena   di
invalidita', dall'obbligo di contraddittorio; 
    che, in ragione di tali premesse  argomentative,  la  Commissione
rimettente rassegna l'esigenza di «invocare una pronuncia  quantomeno
interpretativa della  Corte  costituzionale  in  ordine  al  tema  in
questione,  onde  chiarire  se  l'attuale  stato  della  legislazione
interna, integrato  per  quanto  di  ragione  dall'assetto  normativo
europeo, consenta gia' di pervenire alla specifica affermazione di un
obbligo generale del contraddittorio  endoprocedimentale  in  materia
tributaria,  semmai  ricavandolo  in  via  di  estensione   esegetica
dall'art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 o per converso legittimi  la
conclusione [...] delle S.U. della Cassazione»,  dovendosi  ritenere,
in tale ultimo caso, che una siffatta interpretazione restrittiva  si
pone in conflitto con «l'art.  117,  comma  1  Cost.,  e,  per  esso,
rispetto  ai  vincoli  derivanti  dall'ordinamento   comunitario,   o
quantomeno rispetto a criteri generali di razionalita' ed uniformita'
con detto ordinamento», dando altresi'  corpo  ad  un  ingiustificato
distinguo fra tributi armonizzati e non armonizzati, perche'  finisce
con il legittimare letture disciplinari  differenti  per  «situazioni
indubbiamente connotate da eadem ratio  e  come  tali  meritevoli  di
essere sussunte in una logica unitaria di trattamento normativo»; 
    che, inoltre, ad avviso della rimettente, la  soluzione  adottata
dalla Corte di Cassazione in ordine alla sorte  di  tale  violazione,
laddove sia previsto il contraddittorio  preventivo,  per  essere  la
stessa inidonea a produrre effetti invalidanti se il contribuente non
espone, in giudizio, le ragioni che avrebbe fatto  valere  ove  fosse
stato sentito prima dell'adozione dell'atto, si pone in conflitto con
gli articoli 3 e 24 Cost., per la asserita disparita' di  trattamento
delle  parti,  con  intollerabile  sbilanciamento  a  svantaggio  del
contribuente, costretto comunque a vedere limitata e  compromessa  la
sua difesa e con ulteriori ricadute anche sul rispetto dell'art. 117,
primo comma, Cost., «almeno per  quanto  direttamente  riguardante  i
tributi cosiddetti armonizzati», nonche' «in genere per ogni tipo  di
tributi»; 
    che nel relativo giudizio di costituzionalita' e' intervenuto  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e   difeso
dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,   eccependo:    in    via
pregiudiziale, piu' profili di inammissibilita' delle questioni e fra
questi, in particolare, quello relativo  alla  omessa  individuazione
delle  norme   sospettate   di   incostituzionalita';   nel   merito,
l'inconferenza  del  parametro  evocato  a   supporto   della   prima
questione, mentre, per  la  seconda,  l'infondatezza  della  relativa
prospettazione, perche' la perdita del gettito fiscale, correlata  ad
una  violazione  solo  formale  della  regola  procedimentale,   deve
ritenersi giustificata solo quando si riscontri una lesione effettiva
della prospettive difensive del contribuente, cosi' da evitare che la
relativa contestazione non assuma contenuti meramente pretestuosi. 
    Considerato che, tra  le  numerose  ragioni  di  inammissibilita'
delle questioni evidenziate dalla difesa  dell'interveniente,  appare
decisiva ed assorbente quella inerente l'omessa individuazione  delle
norme sospettate di incostituzionalita'; 
    che, in particolare,  sia  la  prima  che  la  seconda  questione
prospettate con l'ordinanza in oggetto devono ritenersi inammissibili
per la generica e incerta formulazione del petitum sotto  il  profilo
sia della individuazione delle specifiche disposizioni censurate, sia
della conseguente indeterminatezza della pronunzia  da  adottare  per
eliminare  i  vizi  di   illegittimita'   costituzionale   denunziati
(sentenza n. 218 del 2014); 
    che manca, infatti,  per  entrambe  le  questioni,  una  puntuale
identificazione  delle  norme  censurate,  del  tutto   assenti   con
riferimento alla seconda questione e inadeguatamente indicate per  la
prima,  stante  la  inaccettabile  genericita'  dei  riferimenti   al
«diritto  nazionale»,  nonche'  alle  «norme  che  testualmente   non
prevedono il detto contraddittorio», contenuti  nelle  conclusioni  e
non altrimenti ovviati dalla complessiva lettura della ordinanza. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara   manifestamente   inammissibile   la    questione    di
legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli  artt.  3,
24  e  117,  primo  comma,  della  Costituzione,  dalla   Commissione
tributaria regionale della Campania con l'ordinanza in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2017. 
 
                                F.to: 
                      Paolo GROSSI, Presidente 
                 Augusto Antonio BARBERA, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 13 luglio 2017. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA