N. 195 SENTENZA 20 giugno - 14 luglio 2017

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Ambiente - Valutazioni di incidenza di determinati interventi  minori
  -  Attribuzione  ai  Comuni  con  popolazione  superiore  a  20.000
  abitanti  nel  cui  territorio  ricadono  interamente  i  siti   di
  importanza comunitaria. 
- Legge 28 dicembre  2015,  n.  208,  recante  «Disposizioni  per  la
  formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
  stabilita' 2016)», art. 1, comma 363, primo periodo. 
-   
(GU n.29 del 19-7-2017 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Paolo GROSSI; 
Giudici :Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario
  MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria
  de PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio  BARBERA,
  Giulio PROSPERETTI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  1,  comma
363, primo periodo, della legge 28 dicembre  2015,  n.  208,  recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato (legge  di  stabilita'  2016)»,  promosso  dalla  Regione
Veneto, con ricorso notificato il 29  febbraio  2016,  depositato  in
cancelleria l'8 marzo 2016 ed iscritto al n. 17 del registro  ricorsi
2016. 
    Visto l'atto di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito  nell'udienza  pubblica  del  20  giugno  2017  il  Giudice
relatore Giancarlo Coraggio; 
    uditi gli avvocati Luca Antonini e Andrea Manzi  per  la  Regione
Veneto e l'avvocato dello Stato Andrea Fedeli per il  Presidente  del
Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- La Regione Veneto, con ricorso notificato il 29 febbraio 2016
e depositato in  cancelleria  il  successivo  8  marzo  2016,  giusta
deliberazione della Giunta regionale n. 160 del 23 febbraio 2016,  ha
impugnato diverse disposizioni della legge 28 dicembre 2015, n.  208,
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita'  2016)»,  tra  le  quali
l'art. 1, comma 363, per la violazione degli artt. 3, 97, 117,  terzo
e quarto comma, e 118 della Costituzione, nonche'  del  principio  di
leale collaborazione, di cui agli artt. 5 e 120 Cost. 
    2.- La disposizione impugnata prevede, al primo  periodo  oggetto
di censura, che «Al fine di  rilanciare  le  spese  per  investimenti
degli enti locali,  i  comuni  con  popolazione  superiore  a  20.000
abitanti,  nel  cui  territorio  ricadono  interamente  i   siti   di
importanza comunitaria,  come  definiti  dall'articolo  2,  comma  1,
lettera m), del regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 settembre 1997,  n.  357,  e  successive  modificazioni,
effettuano  le  valutazioni  di  incidenza  dei  seguenti  interventi
minori:   manutenzione   straordinaria,   restauro   e    risanamento
conservativo,  ristrutturazione  edilizia,   anche   con   incrementi
volumetrici o di superfici coperte inferiori al 20  per  cento  delle
volumetrie o delle superfici coperte esistenti, opere di sistemazione
esterne, realizzazione di pertinenze e volumi tecnici». 
    3.- Assume la Regione Veneto che la norma  statale  interverrebbe
in un ambito attinente non solo alla tutela dell'ambiente, ma anche a
diverse materie di  competenza  concorrente  e  residuale  regionali,
quali  il  governo  del  territorio,  la  tutela  della  salute,   la
valorizzazione dei beni ambientali ed il turismo. E che, in relazione
ad   ambiti   intrinsecamente    trasversali,    la    giurisprudenza
costituzionale  ha  precisato  che  alle  Regioni  e'   riconosciuta,
nell'esercizio delle proprie competenze  che  interferiscano  con  la
tutela dell'ambiente, la potesta'  di  determinare  un  piu'  elevato
grado di tutela (sono richiamate le sentenze n. 93 del 2013 e n.  398
del 2006). 
    4.- Il sospetto di illegittimita' costituzionale e' ravvisato nel
mancato richiamo, e dunque nella deroga, a quanto previsto  dall'art.
5, comma 5, del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento  recante
attuazione della  direttiva  92/43/CEE  relativa  alla  conservazione
degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della  flora  e  della
fauna  selvatiche),  che  prevede:  «Ai  fini  della  valutazione  di
incidenza dei piani e degli interventi di cui ai commi da 1 a  4,  le
regioni e le province autonome, per  quanto  di  propria  competenza,
definiscono  le  modalita'  di  presentazione  dei  relativi   studi,
individuano le autorita' competenti alla verifica  degli  stessi,  da
effettuarsi secondo gli indirizzi di cui all'allegato G, i tempi  per
l'effettuazione della medesima  verifica,  nonche'  le  modalita'  di
partecipazione alle procedure nel caso di piani interregionali». 
    5.- Proprio in attuazione di tale disposizione, la Regione Veneto
ha disciplinato compiutamente le verifiche di incidenza di interventi
relativi -  tra  gli  altri  -  a  siti  di  importanza  comunitaria,
definendo gli aspetti procedurali e le linee di indirizzo. 
    Con la deliberazione della Giunta regionale 9 dicembre  2014,  n.
2299, la Regione Veneto  ha  rimesso  il  compito  di  effettuare  la
prescritta   valutazione   di   incidenza   all'«autorita'   pubblica
competente all'approvazione del piano, progetto o intervento»,  ossia
all'autorita' che di  volta  in  volta  e'  competente  ad  approvare
l'intervento il cui impatto sull'habitat  deve  essere  sottoposto  a
valutazione ai sensi del d.P.R. n. 357 del 1997. 
    6.- La Regione ha posto in evidenza che una disposizione  analoga
a quella censurata e' contenuta nell'art. 57, comma 1, della legge 28
dicembre  2015,  n.  221  (Disposizioni  in  materia  ambientale  per
promuovere misure di green economy e  per  il  contenimento  dell'uso
eccessivo di risorse naturali), che tuttavia  farebbe  «espressamente
salva la facolta' delle sole Regioni a statuto speciale [recte: delle
regioni], e delle Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  di
riservarsi, con apposita norma, la competenza esclusiva in materia». 
    Le Regioni a statuto ordinario, per cui la norma impugnata non fa
salva tale facolta', sarebbero completamente private della competenza
precedentemente loro attribuita dall'art. 5, comma 5, del  d.P.R.  n.
357 del 1997, di disciplinare la materia individuando  «le  modalita'
di presentazione dei relativi studi», «le autorita'  competenti  alla
verifica degli stessi», «i tempi per l'effettuazione  della  medesima
verifica», «nonche' le modalita' di partecipazione alle procedure nel
caso di piani interregionali». 
    7.- Nel disporre l'assegnazione ai soli Comuni di detti  compiti,
lo Stato avrebbe agito senza  nessun  coinvolgimento  delle  Regioni,
nonostante si versi in ambito che intreccia le competenze  di  queste
ultime. 
    8.- La  Regione  ricorda  che  la  Corte  costituzionale  con  la
sentenza n.  38  del  2015  ha  statuito  che  «la  disciplina  della
valutazione di incidenza ambientale (VINCA) sulle  aree  protette  ai
sensi di "Natura 2000", contenuta nell'art. 5 del regolamento di  cui
al d.P.R. n. 357 del 1997, deve ritenersi  ricompresa  nella  "tutela
dell'ambiente  e  dell'ecosistema",   rientrante   nella   competenza
esclusiva  statale»;  ma  rileva  che,   a   proprio   avviso,   tale
affermazione era funzionale, nel caso deciso, ad «escludersi  che  il
legislatore regionale possa legittimamente adottare una  disposizione
come quella in esame, che esenta alcune tipologie di interventi dalla
valutazione di incidenza ambientale, con  conseguente  affievolimento
della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema». 
    Nella  specie,  invece,  la  norma  statale  e'   finalizzata   a
«rilanciare le spese per investimenti degli enti  locali»,  e  dunque
non vi e' considerazione degli interessi ambientali,  ne'  di  quelli
del  governo  del  territorio  o  della   valorizzazione   dei   beni
ambientali, rimessi alla competenza regionale. 
    La  norma  impugnata,  quindi,  disporrebbe   una   irragionevole
interferenza, lesiva anche del  principio  di  buon  andamento  della
pubblica  amministrazione,  con  le  competenze   e   la   disciplina
regionale, non essendo dimostrato che  i  Comuni  possano  garantire,
rispetto a quanto previsto dalla disciplina regionale,  una  maggiore
tutela degli interessi complessivamente coinvolti  nella  valutazione
di incidenza ambientale. 
    9.- Di conseguenza l'art. 1, comma 363, della legge  n.  208  del
2015, violerebbe gli artt. 3 e 97 Cost.,  con  una  ridondanza  sulle
competenze  regionali  relative  al  governo  del  territorio,   alla
valorizzazione dei beni ambientali, alla tutela  della  salute  e  al
turismo, di cui agli artt. 117, terzo e quarto  comma,  Cost.,  e  si
porrebbe in contrasto con il principio di  leale  collaborazione,  di
cui agli artt. 5 e 120 Cost. 
    10.- Si e' costituito nel giudizio il  Presidente  del  Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato  inammissibile  o  non
fondato. 
    11.- Con riguardo all'impugnazione  del  comma  363  dell'art.  1
della legge n. 208 del 2015, la difesa dello Stato ricorda  che,  nel
rispetto delle competenze regionali  invocate  dalla  ricorrente,  da
esercitarsi nell'ambito di un piu' ampio ed esclusivo potere  statale
di tutela dell'ambiente (art. 117, secondo comma, lettera s,  Cost.),
l'art. 4 del d.P.R. n. 357 del 1997, al  comma  1,  prevede  che  «Le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano assicurano  per
i proposti  siti  di  importanza  comunitaria  opportune  misure  per
evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie»,
e al comma 2,  che  le  stesse  adottano  per  le  zone  speciali  di
conservazione, entro sei mesi dalla loro designazione, «le misure  di
conservazione necessarie  che  implicano  all'occorrenza  appropriati
piani di gestione specifici od integrati ad altri piani di sviluppo e
le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali». 
    Rileva, altresi', come  la  giurisprudenza  costituzionale  abbia
affermato  che  il  bene  ambiente,  pur   delineando   una   materia
trasversale, e' meritevole di una disciplina  uniforme  su  tutto  il
territorio nazionale (e' richiamata la sentenza n. 507 del 2000). 
    12.- In data 31 maggio  2017  la  Regione  Veneto  ha  depositato
memoria fuori termine. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con ricorso iscritto al n. 17 del registro ricorsi  2016,  la
Regione Veneto ha impugnato diverse norme  della  legge  28  dicembre
2015, n. 208, recante «Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)», tra le
quali l'art. 1, comma 363, per violazione degli  artt.  3,  97,  117,
terzo e quarto comma, e 118 della Costituzione, nonche' del principio
di leale collaborazione, di cui agli artt. 5 e 120 Cost. 
    2.- Devono essere riservate  a  separate  pronunce  le  decisioni
sulle ulteriori questioni di legittimita' costituzionale proposte con
il medesimo ricorso. 
    3.- L'impugnato art. 1, comma  363,  prevede,  al  primo  periodo
oggetto  di  censura,  che  «Al  fine  di  rilanciare  le  spese  per
investimenti degli enti locali, i comuni con popolazione superiore  a
20.000 abitanti, nel cui territorio ricadono interamente  i  siti  di
importanza comunitaria,  come  definiti  dall'articolo  2,  comma  1,
lettera m), del regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 settembre 1997,  n.  357,  e  successive  modificazioni,
effettuano  le  valutazioni  di  incidenza  dei  seguenti  interventi
minori:   manutenzione   straordinaria,   restauro   e    risanamento
conservativo,  ristrutturazione  edilizia,   anche   con   incrementi
volumetrici o di superfici coperte inferiori al 20  per  cento  delle
volumetrie o delle superfici coperte esistenti, opere di sistemazione
esterne, realizzazione di pertinenze e volumi tecnici». 
    3.1.- Secondo la Regione Veneto la norma statale interverrebbe in
un ambito attinente non solo alla tutela dell'ambiente,  ma  anche  a
diverse materie di competenza concorrente e residuale della  Regione,
quali  il  governo  del  territorio,  la  tutela  della  salute,   la
valorizzazione dei beni ambientali ed il turismo,  cosi'  ledendo  la
relativa potesta' regionale. 
    Essa,  quindi,  comporterebbe  una  irragionevole   interferenza,
lesiva  anche  del  principio  di  buon  andamento   della   pubblica
amministrazione, con le competenze e  la  disciplina  regionale,  non
essendo dimostrato che i Comuni possano garantire, rispetto a  quanto
previsto  dalla  disciplina  regionale,  una  maggiore  tutela  degli
interessi complessivamente coinvolti nella valutazione  di  incidenza
ambientale. 
    Vi sarebbe, pertanto, la violazione degli artt.  3  e  97  Cost.,
ridondante  sulle  competenze  regionali  relative  al  governo   del
territorio, alla valorizzazione  dei  beni  ambientali,  alla  tutela
della salute e al turismo, di cui agli  artt.  117,  terzo  e  quarto
comma,  Cost.,  in  contrasto  anche  con  il  principio   di   leale
collaborazione, di cui agli artt. 5 e 120 Cost. 
    4.- Preliminarmente, va verificata la sussistenza  dell'interesse
della Regione Veneto all'impugnazione. 
    Per costante giurisprudenza di questa Corte, il giudizio promosso
in via principale e' condizionato  alla  mera  pubblicazione  di  una
legge che si ritenga  lesiva  della  ripartizione  di  competenze,  a
prescindere  dagli  effetti  che  essa  abbia  prodotto  (ex  multis,
sentenze n. 262 del 2016 e n. 118 del 2015). 
    Questo non esclude, comunque, che debba sussistere  un  interesse
attuale  e  concreto  a  proporre  l'impugnazione,  per   conseguire,
attraverso la pronuncia richiesta, un'utilita' diretta  e  immediata;
interesse che, peraltro, nei giudizi in esame consiste  nella  tutela
delle competenze legislative nel rispetto del riparto delineato dalla
Costituzione. 
    Se, dunque, da una parte, le Regioni hanno  titolo  a  denunciare
soltanto le violazioni che siano in  grado  di  ripercuotere  i  loro
effetti sulle prerogative costituzionalmente  loro  riconosciute  (ex
plurimis, sentenze n. 68 del 2016 e n.  216  del  2008),  dall'altra,
cio' e' anche sufficiente ai fini dell'ammissibilita' delle questioni
a tal fine proposte. 
    4.1.- In considerazione del contenuto precettivo della  norma  in
esame e delle censure prospettate, l'interesse all'impugnazione nella
specie sussiste con  riguardo  a  tutti  i  parametri  costituzionali
invocati. 
    5.- La valutazione delle doglianze dedotte dalla  Regione  Veneto
presuppone la ricognizione della normativa statale e regionale in cui
si inserisce la disposizione impugnata. 
    5.1.- Il d.P.R. 8 settembre 1997,  n.  357  (Regolamento  recante
attuazione della  direttiva  92/43/CEE  relativa  alla  conservazione
degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della  flora  e  della
fauna selvatiche) disciplina le procedure per l'adozione delle misure
previste dalla direttiva 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE (Direttiva  del
Consiglio  relativa  alla  conservazione  degli  habitat  naturali  e
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche), ai  fini  della
salvaguardia della biodiversita', (c.d. direttiva Habitat). 
    Secondo la classificazione di cui all'art. 2,  comma  1,  lettera
m), del suddetto d.P.R., e' di importanza comunitaria: «un  sito  che
e' stato inserito nella lista dei siti selezionati dalla  Commissione
europea e che, nella o nelle regioni biogeografiche  cui  appartiene,
contribuisce in modo significativo a mantenere o  a  ripristinare  un
tipo di habitat naturale di cui all'allegato A o di una specie di cui
all'allegato B in uno stato  di  conservazione  soddisfacente  e  che
puo', inoltre, contribuire in modo significativo alla coerenza  della
rete  ecologica  "Natura  2000"  [...],  al  fine  di  mantenere   la
diversita' biologica nella  regione  biogeografica  o  nelle  regioni
biogeografiche in questione». 
    I siti di interesse comunitario (SIC), identificati  dagli  Stati
membri secondo quanto stabilito dalla direttiva habitat, che  vengono
successivamente  designati  quali  zone  speciali  di  conservazione,
concorrono a costituire la rete ecologica dell'Unione europea «Natura
2000»,  promossa  ai  sensi  della  citata  direttiva  92/43/CEE  per
garantire il mantenimento a lungo termine degli  habitat  naturali  e
delle  specie  di  flora  e  fauna  minacciate  o  rare   a   livello
comunitario. 
    5.2.- L'art. 5, comma 1, del d.P.R. n. 357  del  1997  stabilisce
che «[n]ella pianificazione e  programmazione  territoriale  si  deve
tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti
di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle
zone speciali di conservazione». 
    La disposizione prevede la valutazione  di  incidenza  ambientale
(VINCA),  quando  vengano  in  rilievo,  tra  gli  altri,  «siti   di
importanza comunitaria», nei seguenti casi, di cui,  rispettivamente,
ai commi 2 e 3: 
    a) «piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi  i
piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti»; 
    b)  «interventi  non  direttamente  connessi   e   necessari   al
mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie
e degli habitat presenti sul sito, ma  che  possono  avere  incidenze
significative sul sito  stesso,  singolarmente  o  congiuntamente  ad
altri interventi». 
    Il successivo  comma  5  stabilisce,  poi,  che  «Ai  fini  della
valutazione di incidenza dei piani e degli interventi di cui ai commi
da 1 a 4, le regioni e le province autonome, per  quanto  di  propria
competenza, definiscono le modalita' di  presentazione  dei  relativi
studi,  individuano  le  autorita'  competenti  alla  verifica  degli
stessi, da effettuarsi secondo gli indirizzi di cui all'allegato G, i
tempi  per  l'effettuazione  della  medesima  verifica,  nonche'   le
modalita'  di  partecipazione  alle  procedure  nel  caso  di   piani
interregionali». 
    5.3.- La Regione Veneto, con delibera della Giunta regionale  del
9 dicembre 2014, n. 2299, adottata ai sensi  dell'art.  2,  comma  2,
della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54  (Legge  regionale  per
l'ordinamento  e  le  attribuzioni  delle  strutture   della   Giunta
regionale in attuazione della legge regionale  statutaria  17  aprile
2012, n. 1 "Statuto del Veneto"), ha stabilito che (punto 3.1.):  «la
valutazione di incidenza, da effettuarsi nei modi e  nei  termini  di
cui  al  presente  allegato  A  e'  svolta  dall'autorita'   pubblica
competente  all'approvazione  del  piano,  progetto  o   intervento»,
definendo  anche  l'organo  competente  all'approvazione  nell'ambito
dell'organizzazione  regionale  (evidentemente,  quando   l'autorita'
competente sia la Regione). 
    6.- La questione di legittimita'  costituzionale  prospettata  in
riferimento agli artt. 117, terzo e  quarto  comma,  e  118  Cost.  -
richiamati unitariamente e in modo indifferenziato -, e al  principio
di leale collaborazione di cui agli artt.  5  e  120  Cost.,  non  e'
fondata. 
    6.1.- Il contenuto precettivo della disposizione impugnata ed  il
contesto normativo in cui si colloca pongono in evidenza che l'ambito
materiale  interessato  e'  quello  della  tutela   dell'ambiente   e
dell'ecosistema, di cui all'art.  117,  secondo  comma,  lettera  s),
Cost. 
    Deve essere, infatti,  ribadito  quanto  gia'  affermato  con  la
sentenza  n.  38  del  2015:  «la  disciplina  della  valutazione  di
incidenza ambientale (VINCA) sulle aree protette ai sensi di  "Natura
2000", contenuta nell'art. 5 del regolamento di cui al d.P.R. n.  357
del 1997, deve ritenersi ricompresa  nella  "tutela  dell'ambiente  e
dell'ecosistema", rientrante nella competenza esclusiva statale, e si
impone  a  pieno  titolo,  anche  nei  suoi  decreti  attuativi,  nei
confronti delle Regioni ordinarie. In base al principio  per  cui  le
Regioni "non possono reclamare un loro coinvolgimento  nell'esercizio
della  potesta'  legislativa  dello  Stato  in  materia   di   tutela
ambientale,  trattandosi  di  una   competenza   statale   esclusiva"
(sentenza n. 104 del 2008), questa Corte  ha  affermato  che  nemmeno
l'obiettivo di preservare rigorosamente aree  di  eccezionale  valore
ambientale sia sufficiente a legittimare l'intervento del legislatore
regionale   in   materia   di   VINCA,   "neppure   con   l'argomento
dell'assicurazione  per  il  suo  tramite,  in  via   transitoria   o
definitiva, di una piu' elevata tutela dell'ambiente" (sentenza n. 67
del 2011)». 
    La sentenza n. 234 del 2009 precisa, poi,  che  «seppure  possono
essere presenti ambiti materiali di spettanza  regionale  [...]  deve
ritenersi prevalente, in ragione della precipua funzione cui  assolve
il  procedimento  in  esame,  il  citato  titolo  di   legittimazione
statale». 
    7.- La riconducibilita' della norma  alla  materia  della  tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema, rimessa  alla  potesta'  legislativa
esclusiva dello Stato -  prevalente,  nell'intreccio  di  competenze,
sulle altre materie invocate dalla  ricorrente  oggetto  di  potesta'
legislativa concorrente e residuale - esclude la lesione degli  artt.
117, terzo e quarto comma, e 118  Cost.,  nonche'  del  principio  di
leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost. 
    8.-  Non  e'  fondata  neanche  la  questione   di   legittimita'
costituzionale promossa in riferimento agli artt. 3 e 97  Cost.,  con
riguardo al principio di buon andamento dell'amministrazione  e  alla
irragionevole interferenza con le competenze regionali. 
    9.- Va  osservato  al  riguardo  che  la  delibera  della  Giunta
regionale,  adottata  sulla  base  della  disciplina   statale,   non
individua uno  specifico  soggetto  competente  alla  valutazione  di
incidenza ambientale, ma la rimette, senza ulteriori  specificazioni,
all'autorita' che provvede all'approvazione  del  piano,  progetto  o
intervento. 
    Ne consegue che mentre nei  casi  in  cui  i  piani,  progetti  o
interventi sono assoggettati anche a VIA l'autorita' competente  alla
valutazione di  incidenza  e'  l'autorita'  competente  per  la  VIA,
normalmente la Regione (art. 5, comma 4, del d.P.R. n. 357 del 1997);
negli  altri  casi  occorre  individuare  il   soggetto   competente,
distinguendo, ad esempio, tra piani urbanistici,  che  sono  soggetti
all'approvazione regionale (e dunque per la VINCA sara' competente la
Regione), e singoli progetti o interventi per i quali non e' prevista
l'approvazione regionale, come nel caso di progetti volti ad ottenere
il  permesso   di   costruire   (ad   esempio:   nuove   costruzioni,
ristrutturazioni edilizie), per i quali  competente  all'approvazione
e' il Comune. 
    9.1.- Ebbene, la norma impugnata, nell'attribuire  la  competenza
in questione ai Comuni con popolazione superiore a  20.000  abitanti,
nel  cui  territorio  ricadono  interamente  i  siti  di   importanza
comunitaria, non e' irragionevole, perche' trattandosi di  interventi
gia' rimessi ad approvazione comunale dal d.P.R. 6  giugno  2001,  n.
380 (Testo unico delle disposizioni legislative  e  regolamentari  in
materia edilizia), rispetta pienamente le competenze della Regione  e
dell'ente locale. 
    La disposizione, inoltre,  essendo  in  linea  con  l'indicazione
contenuta  nella  delibera   della   Giunta   regionale,   non   puo'
considerarsi lesiva del principio del buon  andamento,  nella  stessa
prospettiva fatta propria dalla Regione in sede di  attuazione  delle
competenze attribuitele dall'art. 5 del d.P.R. n. 357 del 1997. 
    9.2.- Resta fermo che gli interventi in  questione  si  intendono
limitati a quelli comunque non assoggettati a valutazione di  impatto
ambientale e ricadenti nei soli  «siti  di  importanza  comunitaria»,
restando invece esclusi quelli che possono avere effetti su «proposti
siti di importanza comunitaria» e «zone speciali di conservazione». 
    10.- La questione di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,
comma 363, primo periodo, della legge n. 208 del 2015, promossa dalla
Regione Veneto, pertanto, deve essere dichiarata non fondata. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riservata a separate pronunce la decisione delle altre  questioni
di legittimita' costituzionale promosse con il ricorso in epigrafe; 
    dichiara non fondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 1, comma 363, primo periodo, della legge 28 dicembre  2015,
n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)»,  promossa,  in
riferimento agli artt. 3, 97, 117, terzo e quarto comma, e 118  della
Costituzione, nonche' al principio di leale  collaborazione,  di  cui
agli artt. 5 e 120 Cost., dalla Regione  Veneto  con  il  ricorso  in
epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2017. 
 
                                F.to: 
                      Paolo GROSSI, Presidente 
                    Giancarlo CORAGGIO, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 14 luglio 2017. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA