N. 200 ORDINANZA 20 giugno - 14 luglio 2017

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Caccia  -  Prelievo  venatorio  nei  parchi  naturali  provinciali  -
  Modalita' di esercizio. 
- Legge della Provincia autonoma di Trento 9  dicembre  1991,  n.  24
  (Norme per la protezione della fauna selvatica  e  per  l'esercizio
  della caccia), art. 24, comma 1; art.  8,  comma  1,  della  stessa
  legge prov. Trento n. 24 del 1991, in combinato disposto con l'art.
  44, comma 1, della legge della  Provincia  autonoma  di  Trento  23
  maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei
  corsi d'acqua e delle aree protette). 
-   
(GU n.29 del 19-7-2017 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Paolo GROSSI; 
Giudici :Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario
  MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria
  de PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio  BARBERA,
  Giulio PROSPERETTI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  24,  comma
1, della legge della Provincia autonoma di Trento 9 dicembre 1991, n.
24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e  per  l'esercizio
della caccia), e dell'art. 8,  comma  1,  della  stessa  legge  prov.
Trento n. 24 del 1991, in combinato disposto con l'art. 44, comma  1,
della legge della Provincia autonoma di Trento 23 maggio 2007, n.  11
(Governo del territorio forestale e  montano,  dei  corsi  d'acqua  e
delle aree protette), promosso dal Tribunale regionale  di  giustizia
amministrativa di Trento nel procedimento vertente tra l'Associazione
protezione animali  natura  -  Ente  provinciale  protezione  animali
ambiente (PAN - EPPAA) ed altra e la Provincia autonoma di Trento  ed
altra, con ordinanza del 16 gennaio  2015,  iscritta  al  n.  34  del
registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 2015. 
    Visti  gli  atti  di  costituzione  dell'Associazione  protezione
animali natura - Ente provinciale protezione animali ambiente (PAN  -
EPPAA) ed altra e della Provincia autonoma di Trento; 
    udito  nell'udienza  pubblica  del  20  giugno  2017  il  Giudice
relatore Giulio Prosperetti; 
    uditi   l'avvocato   Francesca   Fegatelli   per   l'Associazione
protezione animali  natura  -  Ente  provinciale  protezione  animali
ambiente (PAN - EPPAA) ed altra e gli avvocati Giandomenico Falcon  e
Andrea Manzi per la Provincia autonoma di Trento. 
    Ritenuto che, con ordinanza del 16 gennaio 2015, iscritta  al  n.
34 del registro ordinanze 2015, il Tribunale regionale  di  giustizia
amministrativa di  Trento  ha  sollevato  questioni  di  legittimita'
costituzionale dell' art. 24, comma 1, della  legge  della  Provincia
autonoma di Trento 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme  per  la  protezione
della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia), e dell'art. 8,
comma 1, della stessa legge prov. Trento n. 24 del 1991, in combinato
disposto con l'art. 44, comma 1, della legge della Provincia autonoma
di Trento 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio  forestale  e
montano, dei corsi d'acqua e delle  aree  protette),  in  riferimento
all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione; 
    che  il  Tribunale   rimettente   premette   che   l'Associazione
protezione animali  natura  -  Ente  provinciale  protezione  animali
ambiente  (PAN  -  EPPAA)  e  altra  hanno   proposto   ricorso   per
l'annullamento della deliberazione del 16 aprile  2014,  con  cui  il
Comitato faunistico provinciale della Provincia autonoma di Trento ha
approvato  il  testo  definitivo  delle  prescrizioni  tecniche   per
l'esercizio della caccia nella stagione 2014-2015; 
    che  il  giudice  a  quo  lamenta,  con  riferimento  alla  prima
questione sollevata, la  violazione  dell'art.  117,  secondo  comma,
lettera s), della Costituzione, in quanto l'art. 24, comma  1,  della
legge prov. Trento n. 24 del 1991, consentendo, in  conformita'  alle
consuetudini  e   tradizioni   locali,   l'esercizio   della   caccia
congiuntamente in forma vagante e  mediante  appostamento  fisso,  si
porrebbe in contrasto con l'art. 12, comma 5, della legge 11 febbraio
1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma
e  per  il  prelievo  venatorio),  in  forza  del  quale  l'attivita'
venatoria deve essere praticata, in via esclusiva, solo in una  delle
seguenti forme: «a) vagante in zona Alpi; b) da  appostamento  fisso;
c) nell'insieme delle altre forme di attivita'  venatoria  consentite
dalla presente legge e praticate nel rimanente  territorio  destinato
all'attivita' venatoria programmata»; 
    che il giudice  a  quo  lamenta,  con  riferimento  alla  seconda
questione sollevata, la  violazione  dell'art.  117,  secondo  comma,
lettera s), Cost., in quanto l'art. 8, comma  1,  della  legge  prov.
Trento n. 24 del 1991, in combinato disposto con l'art. 44, comma  1,
della legge prov. Trento n. 11 del 2007, consentendo che  nei  parchi
la caccia sia esercitata dagli  aventi  diritto  nel  rispetto  della
normativa provinciale in materia di fauna selvatica, delle previsioni
del  piano  del   parco   e   del   piano   faunistico   provinciale,
compatibilmente con la conservazione delle  specie,  si  porrebbe  in
contrasto con l'art. 22, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394
(Legge  quadro  sulle  aree  protette),  secondo  cui  «[n]ei  parchi
naturali regionali e nelle  riserve  naturali  regionali  l'attivita'
venatoria  e'  vietata,  salvo  eventuali  prelievi   faunistici   ed
abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri  ecologici.
Detti prelievi ed abbattimenti  devono  avvenire  in  conformita'  al
regolamento del parco o, qualora non esista, alle direttive regionali
per iniziativa e sotto  la  diretta  responsabilita'  e  sorveglianza
dell'organismo di gestione del parco  e  devono  essere  attuati  dal
personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate [...]»; 
    che, a sostegno della  non  manifesta  infondatezza  della  prima
questione, il Tribunale  regionale  di  giustizia  amministrativa  di
Trento richiama la sentenza n. 278 del 2012 di questa Corte, con  cui
e' stato dichiarato costituzionalmente  illegittimo,  per  violazione
dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., l'art. 13, comma  1,
della legge della Provincia autonoma di Bolzano 17 luglio 1987, n. 14
(Norme per la protezione della  fauna  selvatica  e  per  l'esercizio
della caccia), come sostituito dall'art.  2,  comma  5,  della  legge
della Provincia autonoma di Bolzano 12 dicembre 2011, n. 14 (Norme in
materia di caccia, pesca, foreste, ambiente, usi civici, agricoltura,
patrimonio ed  urbanistica),  che  consentiva  nel  territorio  della
Provincia autonoma di Bolzano l'esercizio  dell'attivita'  venatoria,
congiuntamente, sia in forma vagante che mediante appostamento fisso; 
    che, a sostegno della non manifesta  infondatezza  della  seconda
questione, il  Tribunale  rimettente  evidenzia  come  le  previsioni
contenute nell'art. 8, comma 1, della legge prov. Trento  n.  24  del
1991 e nell'art. 44, comma 1, della legge prov. Trento n. 11 del 2007
non possano essere intese come livelli di tutela ambientale superiori
a quelli fissati dalla normativa nazionale,  che  impone  un  divieto
assoluto di caccia nei parchi; 
    che, in punto di rilevanza, il giudice a quo  sottolinea  che  le
prescrizioni   tecniche   contenute   nel   provvedimento   impugnato
costituiscono   concreta   applicazione   delle   norme   provinciali
censurate, per cui la loro eventuale dichiarazione di  illegittimita'
costituzionale  inciderebbe   sulla   legittimita'   della   delibera
impugnata  e  sul  conseguente  esito  del  ricorso,  altrimenti   da
rigettare; 
    che, con atto depositato il 3 aprile 2015, si  e'  costituita  in
giudizio la Provincia autonoma di Trento, chiedendo che le censure di
illegittimita'  costituzionale  siano  dichiarate  inammissibili   e,
comunque, infondate; 
    che,  con  atto  depositato  in  data  7  aprile  2015,  si  sono
costituite in giudizio l'Associazione  protezione  animali  natura  -
Ente provinciale protezione animali e ambiente (PAN - EPPAA) e altra,
chiedendo l'accoglimento delle  proposte  censure  di  illegittimita'
costituzionale; 
    che, in data 2 novembre 2016, sia la Provincia autonoma di Trento
che l'Associazione  protezione  animali  natura  -  Ente  provinciale
protezione animali e ambiente (PAN - EPPAA) e altra, hanno depositato
ulteriori memorie difensive, ribadendo  e  precisando  le  precedenti
conclusioni; 
    che, in data 29 maggio 2017, la Provincia autonoma di  Trento  ha
depositato ulteriore memoria, in  cui  richiamando  integralmente  le
proprie   precedenti   conclusioni,   ha    evidenziato    l'avvenuta
approvazione ed entrata in vigore del decreto legislativo 11 dicembre
2016, n. 239 (Norma di  attuazione  dello  Statuto  speciale  per  la
Regione  Trentino-Alto  Adige  recante  modifica  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 22 marzo  1974,  n.  279  in  materia  di
prelievo venatorio). 
    Considerato   che   il   Tribunale   regionale    di    giustizia
amministrativa di  Trento  ha  sollevato  questioni  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 24, comma 1,  della  legge  della  Provincia
autonoma di Trento 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme  per  la  protezione
della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia), e dell'art. 8,
comma 1, della stessa legge prov. Trento n. 24 del 1991, in combinato
disposto con l'art. 44, comma 1, della legge della Provincia autonoma
di Trento 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio  forestale  e
montano, dei corsi d'acqua e delle  aree  protette),  in  riferimento
all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione,  per  la
ritenuta violazione, rispettivamente, del principio cosiddetto  della
caccia di specializzazione, stabilito dall'art. 12,  comma  5,  della
legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione  della  fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), e  del  divieto  di
caccia nei parchi sancito  dall'art.  22,  comma  6,  della  legge  6
dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette); 
    che, nelle more del giudizio dinanzi a  questa  Corte,  e'  stato
emanato il decreto legislativo 11 dicembre 2016,  n.  239  (Norma  di
attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto  Adige
recante modifica del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo
1974, n. 279 in materia di prelievo venatorio); 
    che tale decreto, all'art. 1, stabilisce che: «1. Dopo il secondo
comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica  n.
279 del 1974 sono aggiunti i seguenti: 
    "Tenuto conto del regime riservistico, nel territorio provinciale
non e' necessario l'esercizio dell'opzione per  una  delle  forme  di
caccia previste dalla normativa nazionale. 
    La legge provinciale prevede che il prelievo di  selezione  degli
ungulati appartenenti alle specie cacciabili avvenga  sulla  base  di
adeguati  piani  di  abbattimento  selettivi,   sentito   il   parere
dell'osservatorio faunistico  provinciale,  anche  al  di  fuori  dei
periodi e degli orari stabiliti dalla normativa statale. 
    La legge provinciale, nelle zone da essa previste, disciplina  le
condizioni, le modalita' e le procedure  con  le  quali  puo'  essere
consentita ed esercitata l'attivita' venatoria all'interno dei parchi
naturali istituiti  dalla  Provincia,  in  conformita'  alle  vigenti
direttive dell'Unione  europea  e  alle  convenzioni  internazionali,
tenendo conto del regime riservistico."»; 
    che,  successivamente  all'ordinanza  di  rimessione  il   quadro
normativo  di  riferimento  ha  subito  considerevoli  modifiche   in
conseguenza dell'entrata in vigore del citato decreto  legislativo  n
239 del 2016; 
    che, secondo  la  costante  giurisprudenza  costituzionale,  deve
essere  ordinata  la  restituzione  degli  atti  al  giudice  a  quo,
affinche' questi proceda ad un  rinnovato  esame  dei  termini  della
questione,  qualora  all'ordinanza  di  rimessione  sopravvenga   una
modificazione della norma costituzionale invocata come  parametro  di
giudizio,  ovvero  della  disposizione  che  integra   il   parametro
costituzionale   oppure   qualora   il   quadro   normativo   subisca
considerevoli  modifiche,  pur  restando  immutata  la   disposizione
censurata (tra le tante, ordinanza n. 378 del 2008); 
    che, pertanto, a fronte  di  tale  ius  superveniens,  spetta  al
giudice rimettente la valutazione circa la perdurante rilevanza e non
manifesta infondatezza delle questioni sollevate. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    ordina la restituzione  degli  atti  al  Tribunale  regionale  di
giustizia amministrativa di Trento. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2017. 
 
                                F.to: 
                      Paolo GROSSI, Presidente 
                    Giulio PROSPERETTI, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 14 luglio 2017. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA