N. 204 ORDINANZA 5 - 14 luglio 2017

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Disposizioni varie in materia di impiego pubblico (organizzazione del
  servizio socio-sanitario regionale; concorsi per assunzione a tempo
  indeterminato   di   personale    medico,    tecnico-professionale,
  infermieristico e amministrativo; avvalimento temporaneo  di  forme
  di lavoro flessibile) e di zootecnia (produzione di alimenti). 
- Legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste 2  agosto
  2016,  n.16  (Disposizioni  collegate  alla  legge   regionale   di
  variazione del bilancio di previsione per il  triennio  2016/2018),
  artt. 4, commi 4, 5 e 6, 5, comma 1, e 6, commi 1, 2 e 4. 
-   
(GU n.29 del 19-7-2017 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Paolo GROSSI; 
Giudici  :Giorgio  LATTANZI,  Aldo  CAROSI,  Mario  Rosario  MORELLI,
  Giancarlo CORAGGIO,  Giuliano  AMATO,  Silvana  SCIARRA,  Daria  de
  PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco  MODUGNO,  Augusto  Antonio  BARBERA,
  Giulio PROSPERETTI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 4,  commi
4, 5 e 6, 5, comma 1, e 6, commi 1, 2 e 4, della legge della  Regione
autonoma  Valle  d'Aosta/Vallee   d'Aoste   2   agosto   2016,   n.16
(Disposizioni  collegate  alla  legge  regionale  di  variazione  del
bilancio di previsione  per  il  triennio  2016/2018),  promosso  dal
Presidente del Consiglio dei  ministri,  con  ricorso  notificato  il
28-30 settembre 2016, depositato in cancelleria il 4 ottobre 2016  ed
iscritto al n. 58 del registro ricorsi 2016. 
    Visto  l'atto  di  costituzione  della  Regione  autonoma   Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste; 
    udito nella camera di consiglio del  5  luglio  2017  il  Giudice
relatore Daria de Pretis. 
    Ritenuto che, con ricorso depositato il 4 ottobre 2016 e iscritto
al n. 58 del registro ricorsi 2016, il Presidente del  Consiglio  dei
ministri ha impugnato gli artt. 4, commi 4, 5 e 6, 5, comma l,  e  6,
commi  1,  2  e  4  della  legge   della   Regione   autonoma   Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste 2 agosto 2016, n. 16  (Disposizioni  collegate
alla legge regionale di variazione del bilancio di previsione per  il
triennio 2016/2018), per violazione  degli  artt.  32  e  117,  commi
primo, secondo, lettere l) e s), e terzo della Costituzione; 
    che l'art. 4, comma 4, della legge regionale in esame  stabilisce
(nel testo vigente al momento del ricorso) che «[l]'Azienda regionale
sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL) puo' indire, entro il
30 aprile 2017, e concludere, entro  il  30  aprile  2018,  procedure
concorsuali  dirette  all'assunzione  di  personale  medico,  tecnico
professionale, infermieristico e  amministrativo,  necessario  a  far
fronte  alle  esigenze  assunzionali   emerse   in   relazione   alle
valutazioni effettuate nel piano di  fabbisogno  del  personale,  con
particolare riferimento  a  quelle  finalizzate  alla  riduzione  del
numero dei contratti  di  lavoro  a  tempo  determinato  o  di  altra
tipologia di lavoro flessibile»; 
    che il comma 5 del medesimo articolo aggiunge che  «[n]ell'ambito
delle procedure concorsuali di cui al comma  4,  l'Azienda  USL  puo'
riservare i posti disponibili, nella misura massima del 50 per cento,
al  personale  medico,   tecnico-professionale,   infermieristico   e
amministrativo in servizio alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge che abbia maturato con l'Azienda medesima,  alla  data
di pubblicazione del bando, almeno tre anni di  servizio,  anche  non
continuativi,  negli  ultimi  cinque  anni  con  contratti  a   tempo
determinato,   con   contratti   di   collaborazione   coordinata   e
continuativa o con altre forme  di  rapporto  di  lavoro  flessibile,
compresa la somministrazione di lavoro»; 
    che, infine, il  comma  6  stabilisce  che  «[n]elle  more  della
conclusione delle procedure concorsuali di cui al comma 4,  l'Azienda
USL e' autorizzata a continuare  ad  avvalersi  di  forme  di  lavoro
flessibile, senza nuovi o maggiori oneri, fino all'espletamento delle
corrispondenti procedure concorsuali e comunque non oltre il  termine
massimo del 30 aprile 2018»; 
    che tali norme sono censurate perche',  eccedendo  le  competenze
regionali indicate nell'art. 3 della legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 4 (Statuto speciale  per  la  Valle  d'Aosta),  violerebbero
l'art. 117,  secondo  comma,  lettera  l),  Cost.,  rientrando  nella
materia «ordinamento civile», e comunque, anche a volerle  ricondurre
alla materia «tutela della salute», si porrebbero  in  contrasto  con
l'art. 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015,  n.  208,  recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato (legge di  stabilita'  2016)»,  con  la  conseguenza  che
sarebbe violato l'art. 117, terzo comma, Cost.; 
    che l'art. 5 della  legge  impugnata  contiene  «Disposizioni  in
favore della zootecnia» e al comma 1  dispone  quanto  segue:  «[n]el
periodo precedente l'ascesa agli alpeggi  e  nel  periodo  successivo
alla demonticazione dagli alpeggi e in presenza di limitate quantita'
di latte, la trasformazione del latte crudo proveniente dagli animali
dell'azienda per la produzione di formaggi a maturazione superiore  a
sessanta giorni, da destinare alla  vendita  diretta  al  consumatore
finale e in ambito locale, puo' avvenire in un'area all'interno della
struttura abitativa, anche non  delimitata  fisicamente,  in  cui  si
svolgono esclusivamente le operazioni di lavorazione del  latte,  nel
rispetto dei requisiti minimi di cui ai regolamenti (CE) n.  852/2004
del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  29  aprile   2004,
sull'igiene dei prodotti alimentari, e n.  853/2004,  che  stabilisce
norme specifiche in materia di igiene per  gli  alimenti  di  origine
animale, previa presentazione di segnalazione certificata  di  inizio
attivita' allo sportello  unico  degli  enti  locali  competente  per
territorio»; 
    che, nel  prevedere  l'utilizzo  di  «un'area  all'interno  della
struttura  abitativa,  anche  non  delimitata  fisicamente»,  per  la
trasformazione del latte crudo degli animali dell'azienda in formaggi
al fine della vendita diretta al consumatore finale, la  disposizione
si porrebbe in contrasto con gli obblighi  previsti  dai  regolamenti
(CE) 29 aprile 2004, n. 852 (Regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari), e 29 aprile 2004,  n.
853  (Regolamento  del  Parlamento  europeo  e  del   Consiglio   che
stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti  di
origine animale), con conseguente  violazione  dell'art.  117,  primo
comma, Cost., in quanto, in base all'allegato  II,  capitolo  II  del
regolamento n. 852 del 2004, nonche' all'allegato  III,  sezione  IX,
capitolo II del regolamento n. 853 del 2004, i locali destinati  alla
preparazione, lavorazione o trasformazione di prodotti alimentari  in
generale, e nello specifico del latte crudo, «devono avere  specifici
requisiti che non sono compatibili con la destinazione di uno  spazio
all'interno dell'abitazione»; 
    che l'art. 6, comma 1, della legge  regionale  in  esame  dispone
quanto segue: «[e'] consentita  la  macellazione  a  domicilio  delle
specie suine, ovi-caprine, ad eccezione degli animali da sottoporre a
test per  encefalopatia  spongiforme  trasmissibile  (TSE),  e  delle
specie bovine di eta' inferiore a dodici mesi,  purche'  appartenenti
ad aziende  in  possesso  di  qualifica  sanitaria  di  ufficialmente
indenne per TBC, BRC e LBE, previa autorizzazione sanitaria ai  sensi
dell'art. 3 del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298 (Approvazione
del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni),  e  comunque
entro il limite massimo annuale per nucleo familiare di 1  bovino,  2
suini grassi, 2 pecore o capre, 5 agnelli o capretti. In  assenza  di
sintomi sospetti di malattie infettive e  di  malattie  trasmissibili
all'uomo, la visita ante mortem puo' non avere luogo. La macellazione
a   domicilio   e'   autorizzata   nel   rispetto    dei    requisiti
igienico-sanitari minimi e di quanto previsto dal regolamento (CE) n.
1099/2009  del  Consiglio,  del  24  settembre  2009,  relativo  alla
protezione  degli  animali  durante  l'abbattimento,  assicurando  il
corretto smaltimento dei sottoprodotti di origine animale»; 
    che la disposizione - nel prevedere la possibilita' di  ammettere
al consumo carni di animali non sottoposti a visita  ante  mortem  da
parte del veterinario - introdurrebbe elementi di rischio  sanitario,
contrastando con l'art. 32 Cost. e con l'art.  5,  paragrafo  1,  del
regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 854 (Regolamento  del  Parlamento
europeo  e  del  Consiglio  che  stabilisce  norme   specifiche   per
l'organizzazione di  controlli  ufficiali  sui  prodotti  di  origine
animale destinati al consumo umano),  secondo  il  quale  l'ispezione
ante mortem da parte del veterinario  costituirebbe  un  accertamento
imprescindibile per tutelare la salute del consumatore; 
    che l'art. 6, comma 2, della legge regionale in esame prevede che
«[l]e carni ottenute dalle macellazioni  domiciliari  possono  essere
destinate esclusivamente al  consumo  nell'ambito  familiare,  previa
visita post mortem favorevole, esame negativo per  la  ricerca  delle
trichine nei suini e apposizione di bollatura sanitaria specifica  da
parte   del   veterinario   ufficiale,   e   non    possono    essere
commercializzate ne' somministrate al pubblico. La  Giunta  regionale
stabilisce, con  propria  deliberazione,  la  tariffa  da  richiedere
all'utenza per la prestazione della visita sanitaria»; 
    che tale disposizione, nel prevedere che il veterinario ufficiale
proceda ad apporre la bollatura sanitaria per  carni  ottenute  dalle
macellazioni domiciliari destinate al  consumo  privato,  sarebbe  in
contrasto con l'art. 5, paragrafo 1, del regolamento CE  n.  854  del
2004, che consente  lo  svolgimento  dell'attivita'  del  veterinario
ufficiale solo nei luoghi ivi  indicati  e  cioe'  «nei  macelli  che
commercializzano carni  fresche,  nei  centri  di  lavorazione  della
selvaggina e nei laboratori di sezionamento»; 
    che, inoltre, la norma in questione contrasterebbe con l'allegato
I, sezione I, capo III del regolamento CE n. 854 del  2004  che,  nel
disciplinare la bollatura  sanitaria  per  le  carni  destinate  alla
commercializzazione, prevede - tra l'altro -  che  la  bollatura  sia
preceduta  da  ispezione  ante  mortem  e  post  mortem.  Dunque,  le
disposizioni  contenute  nell'art.  6,  commi  1  e  2,  della  legge
regionale in esame si porrebbero in contrasto con il diritto europeo,
con conseguente violazione dell'art. 117, primo comma, Cost.; 
    che l'art. 6, comma 4, della stessa legge regionale  dispone  che
«[i] residui di macellazione, i cadaveri e le carcasse degli animali,
nonche' i materiali da essi derivanti, non idonei al consumo umano ai
sensi  delle  disposizioni   vigenti   e   provenienti   direttamente
dall'azienda agricola, possono essere  trasportati  dall'imprenditore
agricolo sui  mezzi  di  trasporto  appartenenti  all'azienda,  senza
ulteriori oneri autorizzativi, al piu' vicino impianto autorizzato ai
sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie  relative  ai
sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati
al consumo umano e  che  abroga  il  regolamento  (CE)  n.  1774/2002
(regolamento sui sottoprodotti di origine animale), a condizione  che
il trasporto avvenga in modo tale da  evitare  la  fuoriuscita  e  la
dispersione di liquidi organici dal mezzo di trasporto stesso»; 
    che, limitandosi a stabilire che il trasporto debba  avvenire  in
modo tale da evitare la  fuoriuscita  di  liquidi  organici  e  senza
individuare il tipo di materiale che deve essere  utilizzato  per  il
trasporto, la previsione consente il trasporto con mezzi agricoli  di
cadaveri, carcasse  di  animali,  residui  di  macellazione  e  altri
materiali da essa derivanti «senza ulteriori oneri autorizzativi»,  e
in tal modo violerebbe  il  principio  di  leale  collaborazione  per
contrasto con  l'art.  5,  comma  11,  dell'accordo  stipulato  il  7
febbraio 2013 in  Conferenza  Unificata,  accordo  che  sottoporrebbe
l'azienda  all'obbligo  della  comunicazione  dei   veicoli   e   dei
contenitori utilizzati; 
    che  la  norma  regionale  sarebbe  inoltre  in   contrasto   con
l'allegato VIII del regolamento (UE) n. 142/2011  della  Commissione,
del 25 febbraio  2011,  recante  «disposizioni  di  applicazione  del
regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del  Consiglio
recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine  animale
e ai prodotti derivati  non  destinati  al  consumo  umano,  e  della
direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni  campioni
e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera»,  in
base al quale «i  sottoprodotti  di  origine  animale  e  i  prodotti
derivati sono raccolti e trasportati in  imballaggi  sigillati  nuovi
oppure in contenitori o veicoli coperti a tenuta stagna»: precauzione
che il legislatore regionale non avrebbe  previsto,  con  conseguente
violazione dell'art. 117, primo comma, Cost.; 
    che, infine, l'art. 6, comma 4, violerebbe gli artt.  185,  comma
2, lettera b), e 193 del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152
(Norme   in   materia   ambientale),   in    quanto    determinerebbe
un'illegittima  esclusione  degli  scarti  animali  dalla  disciplina
statale  relativa  al  trasporto  dei  rifiuti,  mentre   il   codice
dell'ambiente sottrarrebbe gli scarti animali all'applicazione  della
normativa in materia di rifiuti solo se essi sono qualificabili  come
sottoprodotti: di qui la violazione  dell'art.  117,  secondo  comma,
lettera s), Cost.; 
    che si e' costituita  nel  giudizio  la  Regione  autonoma  Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste, con atto depositato il 25 ottobre 2016; 
    che, in relazione all'art. 4, essa  eccepisce  l'inammissibilita'
della questione relativa all'art. 117,  secondo  comma,  lettera  l),
Cost.,  perche'  non  si  comprenderebbe   «per   quale   motivo   la
disposizione  regionale  inciderebbe  sulla  competenza  statale   in
materia di "ordinamento civile"»; inoltre,  il  ricorso  statale  non
avrebbe spiegato perche' occorre considerare come parametro il Titolo
V della Costituzione invece dello statuto speciale; 
    che, nel merito, la Regione osserva che la norma statale invocata
non rientrerebbe  nell'«ordinamento  civile»  ma  nella  materia  del
«coordinamento della finanza pubblica»:  in  questa  prospettiva,  la
questione  sarebbe  infondata  perche',  secondo  la   giurisprudenza
costituzionale,  lo  Stato  non  ha  titolo  a   dettare   norme   di
coordinamento finanziario in relazione  alla  sanita'  delle  regioni
speciali che, come la Valle  d'Aosta/Vallee  d'Aoste,  finanziano  la
spesa sanitaria con proprie risorse; 
    che, quanto alla censura  relativa  all'art.  117,  terzo  comma,
Cost.,  essa  sarebbe  inammissibile  per  genericita'   e   comunque
infondata nel merito, perche' la Regione potrebbe derogare in  melius
la disciplina  statale,  garantendo  maggiori  risorse  di  personale
all'azienda sanitaria; 
    che, in relazione all'art. 5, la Regione  afferma  l'infondatezza
della censura  perche',  da  un  lato,  la  norma  regionale  sarebbe
espressione  della  potesta'  legislativa  regionale  in  materia  di
zootecnia,  dall'altro  le  norme  europee  invocate  non   sarebbero
pertinenti; 
    che, in relazione all'art. 6, commi 1 e 2, la Regione  eccepisce,
in  primo  luogo,  l'inammissibilita'  della  censura  in  quanto  il
ricorrente lamenta solo la  violazione  dell'art.  117  Cost.,  senza
considerare lo Statuto speciale,  e  la  questione  sarebbe  comunque
infondata nel merito perche'  le  norme  europee  invocate  sarebbero
inconferenti, riguardando la macellazione  di  carni  destinate  alla
commercializzazione, non la macellazione  a  domicilio  destinata  al
consumo domestico dell'allevatore; 
    che, in relazione all'art. 6, comma 4, la Regione osserva che  la
censura  si  fonderebbe  su  un'erronea  interpretazione:  la   norma
regionale riguarderebbe  infatti  lo  smaltimento  dei  sottoprodotti
derivanti dalle macellazioni domiciliari e  dunque  sarebbe  conforme
all'art. 23, par. 4, del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento
europeo  e  del  Consiglio,  del  21  ottobre  2009,  recante  «norme
sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai  prodotti
derivati non destinati al consumo umano e che abroga  il  regolamento
(CE)  n.  1774/2002  (regolamento  sui   sottoprodotti   di   origine
animale)»;  essa  non  intenderebbe  escludere  l'applicazione  della
normativa statale in materia di rifiuti, qualora gli  scarti  animali
siano da considerare rifiuti, e non contraddirebbe l'accordo concluso
il 7 febbraio 2013 in sede di Conferenza unificata. 
    Considerato che, con atto notificato alla Regione autonoma  Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste e depositato il 29 marzo 2017,  il  Presidente
del Consiglio dei ministri, previa delibera  adottata  dal  Consiglio
dei ministri il 17 marzo 2017, ha rinunciato in toto al  ricorso,  in
quanto  l'art.  15  della  legge   della   Regione   autonoma   Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste 21 dicembre 2016, n. 24, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e  pluriennale  della  Regione
autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste (Legge di stabilita'  regionale
per il triennio 2017/2019). Modificazioni  di  leggi  regionali»,  ha
modificato le disposizioni  impugnate,  consentendo  di  superare  le
ragioni del ricorso; 
    che la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste ha accettato
la rinuncia con atto depositato il 3 maggio 2017; 
    che, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i  giudizi
davanti  alla  Corte  costituzionale,  la  rinuncia  del   ricorrente
all'impugnazione  in  via  principale,   accettata   dal   resistente
costituito, determina l'estinzione del processo. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara estinto il processo. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2017. 
 
                                F.to: 
                      Paolo GROSSI, Presidente 
                     Daria de PRETIS, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 14 luglio 2017. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA