N. 4 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 19 maggio 2017

Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 19 maggio
2017  (dell'ex  consigliere  regionale  della  Regione  Lazio  Tonino
D'Annibale). 
 
Consiglio regionale - Consigliere regionale - Richiesta di  rinvio  a
  giudizio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma
  nei confronti di un ex consigliere regionale. 
- Richiesta di rinvio  a  giudizio  della  Procura  della  Repubblica
  presso il Tribunale di Roma del  20  settembre  2016  (R.G.N.R.  n.
  9173/2015). 
(GU n.30 del 26-7-2017 )
    Ricorso per conflitto di attribuzione del sig. D'Annibale Tonino,
nato a Velletri (Roma) il 15  gennaio  1957  rappresentato  e  difeso
dall'Avv. Manfredo Fiormonti del Foro di Latina presso il cui  studio
in Roma Largo Somalia  n.  30/C  elegge  domicilio,  il  quale  nella
qualita' di consigliere  della  Regione  Lazio  all'epoca  dei  fatti
contestati, propone conflitto di attribuzione  con  la  Magistratura,
dalla quale e' stato imputato per i reati di  seguito  descritti  nel
capo di imputazione, con attivita'  lesiva  dell'autonomia  esclusiva
garantita   dalla   Costituzione   nelle   materie   oggetto    della
contestazione penale. 
    I reati di peculato (capo A), truffa (capo B),  corruzione  (capo
C) e abuso d'ufficio (capi D ed E), contestati parte ad alcuni di noi
(capi A, B, C ed E), l'abuso a tutti, riguardano  essenzialmente  due
questioni: 
        l'uso dei fondi destinati al  Gruppo  Consiliare  PD  e  alle
nostre attivita' e funzioni; 
        l'assunzione a tempo (per la durata  della  legislatura)  con
contratto di diritto privato e  chiamata  diretta  e  fiduciaria  del
personale di supporto alle nostre attivita' e funzioni, personale che
- secondo  gli  inquirenti  -  occorreva  assumere  con  procedimento
selettivo aperto a tutti e titoli  qualificati  e  specialistici,  in
difetto dei quali avrebbe dovuto restare a nostro carico. 
    Per comodita' di consultazione, e senza condividere ne' in  fatto
ne' in diritto i dettagli del testo, riportiamo  qui  di  seguito  il
capo d'imputazione. 
 
                                 __ 
 
 
                    «TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA 
     Sezione del giudice dell'udienza preliminare - Ufficio III° 
P.le Clodio Ed. A piano 6 st. 509 - tel. 0638792215 - fax 0638792600 
 
 
            Avviso di fissazione dell'udienza preliminare 
             (art. 419 comma 1 Codice procedura penale) 
 
    Il cancelliere dott.ssa Ivana Datti in relazione al  procedimento
n. 17013/15 Giudice per le indagini  preliminari  nei  confronti  di:
Perilli Mario + 15 per i reati di cui agli articoli: art. 81, 110,  e
314 Cp. 
 
                               Avvisa 
 
    Il Pubblico Ministero dott. Pioletti 
    Gli imputati: 
        1) Perilli Mario, nato a Montopoli di Sabina  (Rieti)  il  14
aprile 1950  -  Elettivamente  domiciliato:  in  Roma,  via  Giovanni
Nicotera n. 29, presso il difensore di  fiducia  Maria  Alicia  Mejia
Fritsch; 
        difeso di fiducia: avv. Maria Alicia Mejia Fritsch, del  Foro
di Roma, con studio in Roma, via Giovanni Nicotera n. 29; 
        2)  Montino  Esterino,  nato  a  Roma  il  6  aprile  1948  -
Elettivamente domiciliato: in Roma via Cola Di Rienzo n. 8, presso lo
studio del difensore di fiducia avv. Antonio Andreozzi; 
        difeso di fiducia: avv. Antonio Andreozzi, con studio in Roma
via Cola Di Rienzo n. 8; 
        3) Foschi Enzo, nato a Roma il 27 marzo 1966 -  Elettivamente
domiciliato: Roma via Premuda n. 6  presso  lo  studio  difensore  di
fiducia avv. Luca Petrucci; 
        difeso  di  fiducia:  avv.  Luca  Petrucci  e   avv.   Duccio
Poggianti, del Foro di Roma, con studio in Roma, via Premuda n. 6; 
        4) Parroncini Giuseppe, nato a Tuscania (Viterbo) il 5 aprile
1950 - Elettivamente domiciliata: Tuscania (Viterbo) via Lunga n. 9; 
        difeso di fiducia: avv. Elena Gallo del Foro di Viterbo,  con
studio in Viterbo, via G. Saragat n. 8; 
        5) Turco Maria Assunta nata  a  Roma  il  15  agosto  1967  -
Elettivamente domiciliata in Rieti via Roma n. 19, presso  lo  studio
del difensore di fiducia avv. Alberto Trinchi; 
        difesa di fiducia: avv. Alberto Trinchi del  Foro  di  Rieti,
con studio in Rieti via Roma n. 19; 
        6) Ponzo Carlo Umberto, nato a Rocca di  Papa  (Roma)  il  24
agosto 1959 - Elettivamente domiciliato: in Roma via G.  Gesmundo  n.
4, presso lo studio dei difensori di fiducia avv.ti Giuseppe  Zupo  e
Antonio Iona; 
        difeso di fiducia: avv.ti Giuseppe Lupo e  Antonio  Iona  con
studio in Roma via G. Gesmundo n. 4; 
        7) D'Annibale Tonino, nato a Velletri (Roma)  il  15  gennaio
1957 Elettivamente domiciliato: in Roma  via  Anastasio  II  n.  442,
presso lo studio del difensore di fiducia avv. Alessandro Pillitu; 
        difeso di fiducia: avv. Alessandro Pillitu con studio in Roma
via Anastasio II n. 442; 
        8) Mei Mario, nato a Tagliacozzo (Aquila) il 9 ottobre 1962 -
Elettivamente domiciliato: in Roma, Piazza S. Andrea della  Valle  n.
3, presso lo studio del difensore di fiducia avv. Attilio Soriano: 
        difeso di fiducia: avv. Attilio Soriano con studio  in  Roma,
Piazza S. Andrea della Valle n. 3; 
        9) Di Stefano  Marco,  nato  a  Roma  il  12  maggio  1964  -
Elettivamente domiciliato; in Roma, via  della  Conciliazione  n.  44
presso 10 studio del difensore di fiducia Francesco Gianzi; 
        difeso di fiducia avv. Francesco Gianzi, con studio in  Roma,
via della Conciliazione n. 44 e avv. Giorgio Martellino con studio in
Roma, Lungotevere R. Sanzio n. 2; 
        10) Lucherini Carlo, nato a Monterotondo (Roma) il 1°  maggio
1953 - Elettivamente domiciliato: in Roma, via Premuda n. 18,  presso
lo studio del difensore di fiducia avv. Emilio Ricci; 
        difeso di fiducia: avv. Emilio Ricci con studio in Roma,  via
Premuda n. 18; 
        11) Mancini Claudio, nato  a  Roma  il  22  febbraio  1969  -
Elettivamente domiciliato: in Roma via G. Nicotera n. 29,  presso  lo
studio del difensore di fiducia avv. Gianluca Luongo; 
        difeso di fiducia: avv. Gianluca Luongo, del  Foro  di  Roma,
con studio in Roma via G. Nicotera n. 29; 
        12) Moscardelli Claudio, nato a Latina il 30  agosto  1962  -
Elettivamente domiciliato: in Roma, via Domenico Chelini n. 5, presso
lo studio del difensore di fiducia avv. Renato Archidiacono; 
        difeso di fiducia: avv. Renato  Archidiacono  con  studio  in
Roma, via Domenico Chelini n. 5; 
        13) Scalia Francesco,  nato  a  Picinisco  (Frosinone)  il  6
dicembre 1962 - Elettivamente domiciliato:  in  Cassino,  via  E.  De
Nicola n. 151,  presso  lo  studio  del  difensore  di  fiducia  avv.
Gianrico Ranaldi; 
        difeso  di  fiducia;  avv.  Gianrico  Ranaldi,  del  Foro  di
Cassino, con studio in Cassino, via E. De Nicola n. 151; 
        14) Valentini Daniela, nata a Roma il  1°  settembre  1948  -
Elettivamente domiciliata: presso lo studio del difensore di  fiducia
Avv. Guido Calvi del Foro di Roma; 
        difesa di fiducia: Avv. Guido Calvi del Foro di Roma; 
        15)  Astorre  Bruno,  nato  a  Roma   l'11   marzo   1963   -
Elettivamente domiciliato: in Roma,  via  Giovanni  Nicotera  n.  29,
presso lo studio del difensore di fiducia  avv.  Maria  Alicia  Mejia
Fritsch; 
        difeso di fiducia: avv. Maria Alicia Mejia Fritsch, del  Foro
di Roma, con studio in Roma, via Giovanni Nicotera n. 29; 
        16) Vincenti Massimo, nato l'8  febbraio  1947  a  Pitigliano
(Grosseto) - Elettivamente domiciliato: in Roma, Corso di Francia  n.
194 presso lo studio del difensore di fiducia avv. Fabio Pantaloni; 
        difeso di fiducia: avv. Fabio Pantaloni, del  Foro  di  Roma,
con studio in Roma, Corso di Francia n. 194; 
    nel quale e' parte offesa: Regione Lazio 
    (le  persone  offese  hanno  diritto  di  essere  avvisate  della
celebrazione dell'udienza  preliminare  ma  non  hanno  l'obbligo  di
presenziare) 
    che con decreto in  data  3  febbraio  2017  il  G.U.P.  dott.ssa
Alessandra Boffi ha fissato per il giorno 16 marzo 2017 alle ore 9,30
in Roma -  Ufficio  G.U.P.  Tribunale  -  Piazzale  Clodio,  via  del
Golametto n. 4, aula 4 GUP piano 1ª palazzina A l'udienza preliminare
in relazione alla richiesta  di  rinvio  a  giudizio  depositata  dal
pubblico  ministero  in  data  10  ottobre  2016  che   si   notifica
contestualmente al presente avviso all'imputato e alle parti offese; 
    Avvisa le parti, le persone offese e i difensori  della  facolta'
di prendere visione degli atti e delle cose  trasmesse  dal  pubblico
ministero, di estrarre copia  e  di  presentare  memoria  e  produrre
documenti. 
    Avvisa  gli   imputati   che   possono   rinunciare   all'udienza
preliminare e chiedere il  giudizio  immediato  (art.  419,  comma  5
c.p.p.); 
    Avvisa gli imputati che,  qualora  ne  ricorrano  i  presupposti,
prima della formulazione delle conclusioni dell'udienza  preliminare,
possono chiedere il giudizio abbreviato, e l'applicazione della pena. 
    Avvisa  l'imputato  che  non  comparendo  saranno  applicate   le
disposizioni di cui agli  articoli  420-bis,  420-ter,  420-quater  e
420-quinquies; 
    Informa gli imputati che qualora siano  titolari  di  un  reddito
imponibile ai fini dell'imposta  personale  sul  reddito,  risultante
dall'ultima  dichiarazione,  non  superiore  a €  10.766,33,  possono
essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato. Se gli  interessati
convivono con il coniuge o con altri familiari, il  reddito  ai  fini
del  presente  articolo  e'  costituito  dalla  somma   dei   redditi
conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente la  famiglia,  ivi
compreso l'istante; in tal caso i limiti di reddito indicati al comma
1 sono elevati di € 1032,91 per ognuno dei familiari  conviventi  con
l'interessato. Ai fini della determinazione  dei  limiti  di  reddito
indicati al comma 1 si tiene conto anche dei redditi  che  per  legge
sono esenti dall'Irpef o che sono soggetti a ritenuta  alla  fonte  a
titolo di imposta, ovvero ad imposta sostitutiva. Si tiene conto  del
solo reddito personale nei procedimenti  in  cui  gli  interessi  del
richiedente sono in conflitto con quelli degli  altri  componenti  il
nucleo familiare con lui conviventi. Ove non ricorrano i  presupposti
per l'ammissione a tale beneficio, gli imputati  hanno  l'obbligo  di
retribuire il difensore che eventualmente venga nominato di ufficio. 
    Invita gli imputati a dichiarare  o  eleggere  domicilio  per  le
notificazioni, avvertendo che devono comunicare  ogni  mutamento  del
domicilio dichiarato  o  eletto  e  che,  in  caso  di  mancanza,  di
insufficienza o di inidoneita' della dichiarazione o della  elezione,
le successive notificazioni verranno eseguire nel luogo in cui l'atto
e' stato notificato ovvero, in mancanza di precedente  notificazione,
mediante consegna al difensore; 
    Avvisa gli imputati che in mancanza di dichiarazione  o  elezione
di domicilio, in caso di nomina di difensore di fiducia, le notifiche
saranno eseguite mediante consegna al difensore medesimo; 
    Invita  il  pubblico  ministero  e  la  difesa  a  trasmettere  a
quest'ufficio la documentazione relativa alle indagini espletate dopo
la richiesta di rinvio a giudizio. 
        Roma, 3 febbraio 2017 
 
                      PROCURA DELLA REPUBBLICA 
                     presso il Tribunale di roma 
 
 
                   RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO 
articoli 416, 417 Codice di procedura penale, 130 decreto legislativo
                              n. 271/89 
 
 
                                 Al Giudice per l'udienza preliminare 
                                          presso il Tribunale di Roma 
    Il Pubblico Ministero 
    Visti gli atti del procedimento nei confronti di: 
        1) Perilli Mario, nato a Montopoli di Sabina  (Rieti)  il  14
aprile 1950  -  Elettivamente  domiciliato:  in  Roma,  via  Giovanni
Nicotera n. 29, presso il difensore di  fiducia  Maria  Alicia  Mejia
Fritsch; 
        difeso di fiducia: avv. Maria Alicia Mejia Fritsch, del  Foro
di Roma, con studio in Roma, via Giovanni Nicotera n. 29; 
        2)  Montino  Esterino,  nato  a  Roma  il  6  aprile  1948  -
Elettivamente domiciliato: in Roma via Cola Di Rienzo n. 8, presso lo
studio del difensore di fiducia avv. Antonio Andreozzi; 
        difeso di fiducia: avv. Antonio Andreozzi, con studio in Roma
via Cola Di Rienzo n. 8; 
        3) Foschi Enzo, nato a Roma il 27 marzo 1966 -  Elettivamente
domiciliato: Roma via Premuda n. 6  presso  lo  studio  difensore  di
fiducia avv. Luca Petrucci; 
        difeso  di  fiducia:  avv.  Luca  Petrucci  e   avv.   Duccio
Poggianti, del Foro di Roma, con studio in Roma, via Premuda n. 6; 
        4) Parroncini Giuseppe, nato a Tuscania (Viterbo) il 5 aprile
1950 - Elettivamente domiciliata: Tuscania (Viterbo) via Lunga n. 9; 
        difeso di fiducia: avv. Elena Gallo del foro di Viterbo,  con
studio in Viterbo, via G. Saragat n. 8; 
        5) Turco Maria Assunta nata  a  Roma  il  15  agosto  1967  -
Elettivamente domiciliata in Rieti via Roma n. 19, presso  lo  studio
del difensore di fiducia avv. Alberto Trinchi; 
        difesa di fiducia: avv. Alberto Trinchi del  Foro  di  Rieti,
con studio in Rieti via Roma n. 19; 
        6) Ponzo Carlo Umberto, nato a Rocca di  Papa  (Roma)  il  24
agosto 1959 - Elettivamente domiciliato: in Roma via G.  Gesmundo  n.
4, presso lo studio dei difensori di fiducia avv.ti Giuseppe  Zupo  e
Antonio Iona; 
        difeso di fiducia: avv.ti Giuseppe Zupo e  Antonio  Iona  con
studio in Roma via G. Gesmundo n. 4; 
        7) D'Annibale Tonino, nato a Velletri (Roma)  il  15  gennaio
1957 - Elettivamente domiciliato: in Roma via Anastasio  II  n.  442,
presso lo studio del difensore di fiducia avv. Alessandro Pillitu; 
        difeso di fiducia: avv. Alessandro Pillitu con studio in Roma
via Anastasio II n. 442; 
        8) Mei Mario, nato a Tagliacozzo (Aquila) il 9 ottobre 1962 -
Elettivamente domiciliato: in Roma, Piazza S. Andrea della  Valle  n.
3, presso lo studio del difensore di fiducia avv. Attilio Soriano; 
        difeso di fiducia: avv. Attilio Soriano con studio  in  Roma,
Piazza S. Andrea della Valle n. 3; 
        9) Di Stefano  Marco,  nato  a  Roma  il  12  maggio  1964  -
Elettivamente domiciliato: in Roma, via  della  Conciliazione  n.  44
presso lo studio del difensore di fiducia Francesco Gianzi; 
        difeso di fiducia: avv. Francesco Gianzi, con studio in Roma,
via della Conciliazione n. 44 e avv. Giorgio Martellino con studio in
Roma, Lungotevere R. Sanzio n. 2; 
        10) Lucherini Carlo, nato a Monterotondo (Roma) il 1°  maggio
1953 - Elettivamente domiciliato: in Roma, via Premuda n. 18,  presso
lo studio del difensore di fiducia avv. Emilio Ricci; 
        difeso di fiducia: avv. Emilio Ricci con studio in Roma,  via
Premuda n. 18; 
        11) Mancini Claudio, nato  a  Roma  il  22  febbraio  1969  -
Elettivamente domiciliato: in Roma via G. Nicotera n. 29,  presso  lo
studio del difensore di fiducia avv. Gianluca Luongo; 
        difeso di fiducia: avv. Gianluca Luongo, del  Foro  di  Roma,
con studio in Roma via G. Nicotera n. 99, 
        12) Moscardelli Claudio, nato a Latina il 30  agosto  1962  -
Elettivamente domiciliato: in Roma, via Domenico Chelini n. 5, presso
lo studio del difensore di fiducia avv. Renato Archidiacono; 
        difeso di fiducia: avv. Renato  Archidiacono  con  studio  in
Roma, via Domenico Chelini n. 5; 
        13) Scalia Francesco,  nato  a  Picinisco  (Frosinone)  il  6
dicembre 1962 - Elettivamente domiciliato:  in  Cassino,  via  E.  De
Nicola n. 151,  presso  lo  studio  del  difensore  di  fiducia  avv.
Gianrico Ranaldi; 
        difeso  di  fiducia:  avv.  Gianrico  Ranaldi,  del  Foro  di
Cassino, con studio in Cassino, via E. De Nicola n. 151; 
        14) Valentini Daniela, nata a Roma  il  1°  settembre  1948 -
Elettivamente domiciliata: presso lo studio del difensore di  fiducia
avv. Guido Calvi del Foro di Roma; 
        difesa di fiducia: Avv. Guido Calvi del Foro di Roma; 
        15) Astorre Bruno, nato a Roma l'11 marzo 1963  elettivamente
domiciliato: in Roma, via Giovanni Nicotera n. 29, presso  lo  studio
del difensore di fiducia avv. Maria Alicia Mejia Fritsch; 
        difeso di fiducia: avv. Maria Alicia Mejia Fritsch, del  Foro
di Roma, con studio in Roma via Giovanni Nicotera n. 29; 
        16) Vincenti Massimo, nato l'8  febbraio  1947  a  Pitigliano
(Grosseto) - Elettivamente domiciliato: in Roma, Corso di Francia  n.
194 presso lo studio del difensore di fiducia avv. Fabio Pantaloni; 
        difeso di fiducia: avv. Fabio Pantaloni del Foro di Roma, con
studio in Roma, Corso di Francia n. 194; 
 
                              Imputati 
 
    Montino Esterino, Perilli Mario, Turco Maria Assunta  e  Vincenti
Massimo 
    A) del reato di cui agli articoli 81, 110  e  314  codice  penale
perche', con  piu'  azioni  in  esecuzione  di  un  medesimo  disegno
criminoso, in concorso tra loro, Montino Esterino quale Presidente  e
consigliere del  Gruppo  PD  presso  il  Consiglio  Regionale  Lazio,
Perilli Mario quale tesoriere e consigliere del Gruppo,  Turco  Maria
Assunta  quale  addetta  alla  segreteria  del  tesoriere  Perilli  e
Vincenti Massimo quale  amministratore  p.t,  della  societa'  «Nuovo
Paese Sera Srl» (testata giornalistica  online)  avendo,  in  ragione
delle cariche ricoperte dal Montino e dal Perilli, la  disponibilita'
dei contributi di denaro  previsti  per  i  gruppi  consiliari  della
Regione Lazio di cui alla legge regionale n. 6 del 15 marzo 1973,  si
appropriavano della somma di denaro di € 64.050.00 (erogata  mediante
11 bonifici tratti dal  conto  corrente  n.  401379660  intestato  al
gruppo consiliare PD acceso presso Unicredit Banca di Roma -  Agenzia
30656 compiuti in favore dei conti correnti n.  14187  acceso  presso
Banca di Formello e Trevigliano e n. 420000873  acceso  presso  Banca
Pop. Lazio entrambi intestati a Nuovo Paese Sera)  utilizzandola  per
attivita' diverse  da  quelle  di  cui  all'art.  3-bis  della  legge
regionale. 
    Fatti commessi in Roma dal 19 gennaio 2011 al 2 agosto 2012. 
    Montino Esterino, Perilli Mario e Turco Maria Assunta 
    B) del reato di cui agli articoli 61 n. 9, 81, 110 e 640 comma  2
codice penale perche', con piu' azioni esecutive del medesimo disegno
criminoso, nelle qualita' specificate al capo A), abusando dei poteri
derivanti dall'esercitare  una  pubblica  funzione,  con  artifici  e
raggiri consistiti nell'aver utilizzato le sotto indicate 11  fatture
(emesse dalla societa' Nuovo Paese Sera Srl per la somma  complessiva
di Euro  64.050,00  per  attivita'  mai  realizzate  o  comunque  non
riscontrate): 
        1) fattura n. 1 del 18 gennaio 2011 per complessivi  4.800,00
con oggetto «Pubblicazione  e  diffusione  materiale  informativo  su
attivita' gruppo inerente le tematiche di politica sanitaria» (pagata
con bonifico del 19 gennaio 2011) 
        2) fattura n. 8 del 5 aprile 2011 per complessivi €  4.800,00
con oggetto «Pubblicazione  e  diffusione  materiale  informativo  su
attivita' del Gruppo  inerente  le  tematiche  di  politica  sanitari
(pagata con bonifico del 14 aprile 2011); 
        3) fattura n. 14 del 6 giugno 2011 per complessivi € 4.800,00
con oggetto «pubblicazione  e  diffusione  materiale  informativo  su
attivita' gruppo inerente le tematiche di politica sanitaria» (pagata
con bonifico dei 17 ottobre 2011); 
        4) fattura n. 27/A  del  6  giugno  2011  per  complessivi  €
2.500,00 con oggetto «n. 100 abbonamenti anno  2011/2012  al  mensile
Nuovo Paese Sera» (pagata con bonifico del 26 luglio 2011); 
        5) fattura n. 29 del  7  settembre  2011  per  complessivi  €
4.800,00  con   oggetto   «Pubblicazione   e   diffusione   materiale
informativo su attivita' del Gruppo inerente le tematiche di politica
sanitaria» (pagata con bonifico del 15 dicembre 2011); 
        6) fattura n. 46  del  3  novembre  2011  per  complessivi  €
4.840,00  con   oggetto   «Pubblicazione   e   diffusione   materiale
informativo sull'attivita' del Gruppo inerente tematiche di politiche
sociali e sanitarie» (pagata con bonifico del 15 dicembre 2011); 
        7) fattura n. 36  del  10  ottobre  2011  per  complessivi  €
4.840,00  con   oggetto   «Pubblicazione   e   diffusione   materiale
informativo su attivita' gruppo inerente le  tematiche  di  politiche
sociali e di sanita'» (pagata con bonifico del 23 aprile 2012); 
        8) fattura n. 9  del  17  febbraio  2012  per  complessivi  €
7.260,01) con oggetto «Servizi redazionali su attivita' istituzionali
del Gruppo consiliare  periodo  gennaio/febbraio  2012»  (pagata  con
bonifico 13 marzo 2012); 
        9) fattura n.  27  del  18  aprile  2012  per  complessivi  €
7.260,00 con oggetto «Servizi redazionali su attivita'  istituzionali
del Gruppo consiliare periodo marzo/aprile 2012» (pagata con bonifico
dell'8 maggio 2012); 
        10) fattura n. 35  del  29  maggio  2012  per  complessivi  €
10.890,00 con oggetto «Servizi redazionali su attivita' istituzionali
del  Gruppo  consiliare  periodo  maggio/luglio  2012»  (pagata   con
bonifico del 1 giugno 2012); 
        11) fattura n. 56  del  27  luglio  2012  per  complessivi  €
7.260,00 con oggetto «Servizi redazionali su attivita'  istituzionali
del Gruppo consiliare  periodo  agosto/settembre  2012»  (pagata  con
bonifico del 2 agosto 2012). 
    e nell'averle altresi' allegate alle relazioni annuali degli anni
2011 e 2012 sottoscritte  congiuntamente  dal  Montino  e  Perilli  e
quindi trasmesse al Presidente del Comitato  regionale  di  controllo
contabile (di cui all'art. 4 legge regionale n. 6/73)  per  attestare
le modalita'  di  impiego  dei  fondi  erogati  al  Gruppo  ai  sensi
dell'art. 3-bis della  legge  regionale,  inducevano  in  errore  gli
organi  pagatoti  della  Regione  Lazio  che,  nell'anno  successivo,
erogava i contributi di denaro al medesimo Gruppo consiliare anziche'
provvedere all'automatica  sospensione  degli  stessi  come  previsto
dall'art. 4 della legge regionale,  cosi'  procurandosi  un  ingiusto
profitto consistente nell'erogazione del contributo (quantificato  in
€ 2.017.946,28 per l'esercizio finanziario 2011 e in  €  2.034.957,52
per l'esercizio finanziario 2012) con  corrispondente  danno  per  la
Regione Lazio. 
    Fatti commessi in Roma il 29 febbraio 2012 e il 27 febbraio 2013 
    Montino Esterino, Perilli Mario e Vincenti Massimo 
    C) del reato di cui agli articoli 110, 319 e  321  codice  penale
perche',  nelle  qualita'  specificate  al  capo  A),   violando   le
disposizioni di cui all'art. 3-bis della legge della Regione Lazio n.
6 del 15 marzo  1973,  autorizzavano  il  pagamento  a  favore  della
societa' «Nuovo Paese Sera Srl» delle fatture  di  cui  al  capo  B),
ricevendo  quale  corrispettivo,  da  Vincenti  Massimo,   l'utilita'
consistita nella stipula di un contratto di lavoro a progetto per  la
durata di un anno (successivamente  prorogato  per  ulteriori  cinque
mesi) sottoscritto tra lo stesso Vincenti e Perilli Serena (figlia di
Mario) per l'espletamento, da parte di quest'ultima, di attivita'  di
assistenza alla segreteria amministrativa della societa' «Nuovo Paese
Sera s.r.l.». 
    Fatti commessi in Roma dal febbraio 2012 al luglio 2013 
    Montino Esterino, Perilli Mario, Turco Maria Assunta,  D'Annibale
Tonino, Ponzo Carlo Umberto, Lucherini Carlo, Mei Mario, Foschi Enzo,
Di Stefano Marco, Di Carlo Mario  (deceduto),  Astorre  Bruno,  Dalia
Francesco   (deceduto),   Mancini   Claudio,   Moscardelli   Claudio,
Parroncini Giuseppe, Scalia Francesco e Valentini Daniela; 
    D) del reato di cui agli articoli 81, 110 e  323  codice  penale,
perche' con pii azioni in esecuzione del medesimo disegno  criminoso,
Montino, Perilli e Turco in concorso tra loro nonche' in concorso col
singolo consigliere regionale beneficiario della prestazione indicata
nei relativi contratti ciascuno per la parte che lo riguarda. 
    nello svolgimento delle rispettive funzioni di: 
    Montino Esterino Presidente e  consigliere  del  Gruppo  PE)  del
Consiglio Regionale Lazio; 
    Perilli Mario tesoriere e consigliere del medesimo gruppo; 
    Turco Maria Assunta quale addetta alla segreteria  del  tesoriere
Perilli; 
    D'Annibale Tonino, Ponzo  Carlo  Umberto,  Lucherini  Carlo,  Mei
Mario, Foschi Enzo, Di Stefano  Marco,  Di  Carlo  Mario  (deceduto),
Astorre  Bruno,  Dalia   Francesco   (deceduto),   Mancini   Claudio,
Moscardelli Claudio, Parroncini Giuseppe, Scalza Francesco, Valentini
Daniela,  consiglieri  del  Gruppo  PD  nonche'   beneficiari   della
condotta; 
    in violazione delle seguenti disposizioni di legge: 
        decreto legislativo n.  165/2001  art.  7  comma  6  dove  e'
previsto che «per esigenze cui non possano far fronte  con  personale
in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi
individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura  occasionale
o coordinata e continuativa, ad esperti  di  provata  competenza,  in
presenza dei seguenti presupposti:  a)  l'oggetto  della  Prestazione
deve  corrispondere  alle  competenze   attribuite   dall'ordinamento
all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici  e
determinati:  b)   l'amministrazione   deve   avere   preliminarmente
accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le  risorse  umane
disponibili al suo interno: c) la prestazione deve essere  di  natura
temporanea e altamente qualificata»; 
        decreto legislativo  n.  165/2001  art.  7  comma  6-bis  che
dispone che «le  amministrazioni  pubbliche  disciplinano  e  rendono
pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il
conferimento degli incarichi di collaborazione»; 
        legge reg. Lazio n. 14/1998  art.  8  dove  e'  previsto  che
«Spetta a  ciascun  consigliere  regionale  una  somma  a  titolo  di
rimborso delle spese sostenute al fine di mantenere il  rapporto  tra
eletto ed elettori nonche'  per  rendere  agevole  l'esercizio  della
funzione, restando escluso ogni vincolo di mandato», 
    omettevano di  compiere  le  procedure  di  comparazione  per  la
selezione  dei  candidati  e  altresi'  conferivano   incarichi   per
prestazioni  prive  della  natura  altamente  qualificata   e   delle
indispensabili conoscenze professionali dei  collaboratori  richieste
dalla legge, stipulando, al contrario, i contratti con le persone  di
volta in volta indicate dal consigliere regionale che usufruiva delle
relative prestazioni lavorative; 
    omettevano  di  provvedere  personalmente  al   pagamento   delle
prestazioni in ragione dei contributi ad essi riconosciuti  ai  sensi
del citato art. 8 della legge Regionale n. 14/1988; 
    Turco  Maria  Assunta  anche  adoperandosi  per  la  scelta   dei
collaboratori, impartendo ad essi  disposizioni  sulle  attivita'  da
svolgere, concordando i corrispettivi per  l'attivita'  da  prestare,
predisponendo e facendo sottoscrivere i contratti  e  provvedendo  ai
relativi pagamenti; 
    cosi'   intenzionalmente   procurando   un   ingiusto   vantaggio
patrimoniale alla vasta platea di persone con le quali  il  contratto
di collaborazione progetto veniva  stipulato  (persone  che  tuttavia
erano ignare dei vincoli normativi che ne condizionavano la stipula),
nonche'  ai  singoli  consiglieri   beneficiari   della   prestazione
lavorativa ciascuno dei quali stipulava contratti  di  prestazione  a
progetto per la sotto indicata complessiva somma: 
        Montino Esterino, Euro 7.500,00; 
        Perilli Mario, F,uro 61.985,00; 
        D'Annibale Tonino, Euro 112,198,00; 
        Ponzo Carlo Umberto, Euro 40.620,00; 
        Lucherini Carlo, Euro 87.900,00; 
        Mei Mario, Euro 9.040,00; 
        Foschi Enzo, Euro 96.000,00; 
        Di Stefano Marco, Euro 93.862,50; 
        Di Carlo Mario (deceduto), Euro 38.250,00; 
        Astorre Bruno, Euro 122.400.00; 
        Dalia Francesco (deceduto), Euro 133.378,00; 
        Mancini Claudio, Euro 188.382,00; 
        Moscardelli Claudio, Euro 181.772,88; 
        Parroncini Giuseppe, Euro 112,340,00; 
        Scalia Francesco, Euro 13.750,00; 
        Valentini Daniela, Euro 81.500,00; 
        Gruppo PD, Euro 194.364,99 
    con corrispondente danno: 
        per la  Regione  Lazio  che  provvedeva  al  pagamento  delle
prestazioni  professionali  mediante  i  contributi  stanziati  dalla
Regione ai sensi degli articoli 3 e 3-bis della  legge  regionale  n.
6/1973,  danno  calcolato  complessivamente  nell'ammontare  di  euro
1.575.443,37. 
    Fatti accaduti in Roma dal settembre 2010 a settembre 2012 
    Montino Esterino, Perilli Mario, Turco Maria Assunta,  D'Annibale
Tonino,  Di  Carlo  Mario  (deceduto),  Dalia  Francesco  (deceduto),
Parroncini Giuseppe, e Valentini Daniela 
    E) del reato di cui agli articoli 81, 110 e  323  codice  penale,
perche' con piu' azioni in esecuzione del medesimo disegno criminoso,
Montino, Perilli e Turco in concorso tra loro nonche' in concorso col
singolo consigliere regionale beneficiario della prestazione indicata
nei relativi contratti, ciascuno per la parte che lo riguarda, 
    nello svolgimento delle rispettive funzioni di: 
        Montino Esterino Presidente e consigliere del Gruppo  PD  del
Consiglio Regionale Lazio; 
        Perilli Mario tesoriere e consigliere del medesimo gruppo; 
        Turco  Maria  Assunta  quale  addetta  alla  segreteria   del
tesoriere Perilli; 
        D'Annibale Tonino, Di Carlo Marin (deceduto), Dalia Francesco
(deceduto), Parroncini Giuseppe, Valentini Daniela,  consiglieri  del
Gruppo PI) nonche' beneficiari della condotta; 
    in violazione delle seguenti disposizioni di legge: 
        decreto legislativo n. 276/2003 art. 61 dove, tra le altre e'
previsto che: ... «Il progetto deve essere funzionalmente collegato -
a un determinato risultato finale e non puo' consistere in  una  mero
riproposizione dell'oggetto sociale del committente,  avuto  riguardo
al   coordinamento   con   l'organizzazione   del    committente    e
indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione lavorativa, il
progetto non puo' comportare  lo  svolgimento  di  compiti  meramente
esecutivi e ripetitivi, che possono essere individuati dai  contratti
collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali  comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale»; 
        legge reg. Lazio n. 14/1998 art. 8  che  prevede:  «Spetta  a
ciascun consigliere regionale una somma a titolo  di  rimborso  delle
spese sostenute al fine  di  mantenere  il  rapporto  tra  eletto  ed
elettori nonche' per rendere piu' agevole l'esercizio della  funzione
restando escluso ogni vincolo di mandato», 
          conferivano incarichi di collaborazione  occasionale  privi
dei requisiti del coordinamento con il committente affidando altresi'
mansioni  e  lo  svolgimento  di  compiti   meramente   esecutivi   e
ripetitivi; 
          omettevano di provvedere personalmente al  pagamento  delle
prestazioni in ragione dei contributi ad essi riconosciuti  ai  sensi
del citato art. 8 della legge regionale n. 14/1988; 
    Turco  Maria  Assunta  anche  adoperandosi  per  la  scelta   dei
collaboratori, impartendo ad essi  disposizioni  sulle  attivita'  da
svolgere, concordando i corrispettivi per  l'attivita'  da  prestare,
predisponendo  e  facendo  sottoscrivere  le  relative  ricevute   di
pagamento; 
    cosi'   intenzionalmente   procurando   un   ingiusto   vantaggio
patrimoniale  alla  vasta  platea  di  persone  alle  quali  venivano
affidate le  collaborazioni  (che  risultavano  tuttavia  ignare  dei
vincoli normativi che ne condizionavano  l'affidamento),  nonche'  ai
singoli consiglieri beneficiari della prestazione lavorativa ciascuno
dei quali conferiva  incarichi  per  la  sotto  indicata  complessiva
somma: 
        Montino Esterino, Euro 5.000,00; 
        Perilli Mario, Euro 79.750,00; 
        D'Annibale Tonino, Euro 24.927,50; 
        Di Carlo Mario (deceduto), Euro 7.500,00; 
        Dalia Francesco (deceduto), Euro 1.900,00; 
        Parroncini Giuseppe, Euro 22.000,00; 
        Valentini Daniela, Euro 10.000,00, 
    con corrispondente danno per la Regione Lazio che  provvedeva  al
pagamento  delle  prestazioni  professionali  mediante  i  contributi
stanziati dalla Regione ai sensi degli art  3  e  3-bis  della  legge
regionale n. 6/1973, danno calcolato complessivamente  nell'ammontare
di euro 151.077.50. 
    Fatti accaduti in Roma dal settembre 2010 a  settembre  2012  nel
quale e' persona offesa: 
    Regione Lazio 
    Evidenziata l'acquisizione delle seguenti fonti di prova: 
        Informative del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di
Finanza di Rieti n. 411902/13 del 26 settembre 2013 n. 495238/13  del
19 novembre 2013; n.  495901/14  del  17  novembre  2014  e  relativi
allegati; 
        Documentazione acquisita; 
        Verbali di dichiarazioni rese  dalle  persone  informate  sui
fatti (imputazione capo D): Barbante Ilaria, Aureli Federica,  Agneni
Stefano, Bernardi Marco, Croci Lorenzo. 
        Iannilli  Elisabetta,  Di  Cesare  Loredana,  Cipolla  Lucia,
Sellati Valentina, Lavalle Federica, Marini Angelo, Lavagnini Silvio,
Pucci Alessandro, Agresti  Polcinelli  Marco,  Magliocchetti  Manuel,
Bartolelli  Armando,  Mattia  Eleonora,  Nicolo'  Simona,  Vizzaccaro
Antonella, Di Leo Orazio; 
        Verbali di dichiarazioni rese  dalle  persone  informate  sui
fatti (imputazione capo  E):  Ciceroni  Valerio,  Domizio  Salvatore,
Salvatelli Arianna, Imperatori Matteo, Zucconi Carlo Alberto, Mancuso
Pasquale, Castricini Andrea, Postiglioni Emanuele; 
    Visti gli articoli 416, 417 c p.p. 
    Chiede l'emissione  del  decreto  che  dispone  il  giudizio  nei
confronti dell'imputato e per i reati sopraindicati. 
    Manda alla segreteria per gli  adempimenti  di  competenza  e  in
particolare per la trasmissione, unitamente alla presente  richiesta,
del fascicolo contenente  la  notizia  di  reato,  la  documentazione
relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti eventualmente
compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari. 
        Roma, 20 settembre 2016 
 
               Il Pubblico Ministero: Pioletti - Orano» 
 
 
                                  __ 
 
    Riservandoci  ulteriori   deduzioni   con   successiva   memoria,
cercheremo qui di  sintetizzare  i  dati  necessari  per  l'esame  di
codesta ecc.ma Corte, e cioe' quelli afferenti nella fattispecie: 
        1) alla legittimazione dei consiglieri regionali  a  proporre
il presente ricorso; 
        2) alle ragioni in fatto e  in  diritto  del  conflitto,  con
indicazione delle  normative  di  vario  livello  che  presidiano  le
competenze  violate,  e  la  garanzia  loro   fornita   dalle   norme
costituzionali. 
1) La legittimazione dei consiglieri regionali. 
    1/a) Le contestazioni che  ci  sono  state  mosse  riguardano  in
realta'    scelte    relative    all'organizzazione,    all'attivita'
istituzionale  e  alla  dotazione  anche   finanziaria   dei   Gruppi
regionali, sottratte all'invadenza di altri soggetti e  poteri  dello
Stato,  perche'  essenziali  ai  fini  del  funzionamento  di  organi
regionali come i Gruppi e i Consiglieri che ne fanno parte, gli uni e
gli  altri  elementi  costitutivi  di  un   tutto   senza   di   essi
inconcepibile, com'e' l'istituto Regione, e  di  quel  «tutto»  anche
rappresentativi. 
    Il lineamento dei consiglieri regionali  e'  tracciato  a  chiare
lettere dall'art. 29 comma 1 dello Statuto vigente  (edizione  2004),
norma collocata nella Sezione II, I consiglieri regionali, del Titolo
IV, Organi costituzionali della  Regione:  «I  consiglieri  regionali
rappresentano la Regione ed esercitano le funzioni senza  vincolo  di
mandato». 
    La stessa formula era  presente  nel  vecchio  Statuto,  edizione
1971, art. 15, mutuata da  quella  usata  per  i  parlamentari  della
Repubblica dall'art. 67 della Costituzione. 
    Fermo  restando,   quindi,   che   ogni   consigliere   regionale
rappresenta la Regione unitariamente  intesa,  occorre  rilevare  che
l'art. 39 comma 3  della  legge  n.  87/1953,  norma  che  regola  la
rappresentanza in giudizio, ha previsto che sia il  Presidente  della
Giunta regionale a proporre ricorso per conflitto di attribuzione nei
riguardi dell'invadenza di organi dello Stato. 
    Pertanto, i consiglieri regionali direttamente interessati  nella
fattispecie alla proposizione del ricorso,  sebbene  il  tempo  della
loro legislatura fosse ormai scaduto (cosa che,  alla  stregua  della
giurisprudenza    di    codesta    Corte    non    appare    ostativa
all'ammissibilita'  di  un  giudizio  ora  per  allora:  tra   tutti,
ricordiamo i casi Cossiga e Mancuso), appena  ricevuta  ufficialmente
notizia dell'attivita' della Procura  di  Roma,  aspettavano  che  il
nuovo  Presidente   della   Giunta   proponesse   il   conflitto   di
attribuzione, difendendo cosi' al contempo l'autonomia  dell'istituto
regionale, e quella degli  organi  chiamati  in  causa,  e  cioe'  il
Consiglio regionale, i Gruppi  e  i  singoli  consiglieri,  non  solo
quelli ex, ma anche quelli attuali che stanno operando - secondo  noi
in piena legittimita' - praticamente pero' con le stesse normative  e
le stesse modalita' degli ex consiglieri incriminati dalla Procura di
Roma. 
    E invece all'udienza del 16 marzo  2017  davanti  al  G.U.P.  del
Tribunale di Roma che deve  decidere  sulla  richiesta  di  rinvio  a
giudizio della Procura (proc. pen. n. 9173/2015 R.G.N.R. e  n.  17013
R.G. Giudice per le indagini preliminari, udienza  poi  rinviata  per
astensione nazionale degli  avvocati),  non  senza  sconcerto  si  e'
appreso  che  l'Avvocatura  della  Regione  era   li   presente   per
costituirsi parte civile contro di noi, con richiesta di  rimborsi  e
danni all'immagine milionari! Purtroppo, le  ragioni  di  fondo,  non
giuridiche ma  mediatiche,  di  tale  inaspettata  e  contraddittoria
iniziativa autolesionista, che pone il rappresentante  della  Regione
in palese stato di conflitto di interesse istituzionale con l'ente  e
gli organi dell'ente di  cui  avrebbe  dovuto  tutelare  l'autonomia,
Consiglio, Gruppi consiliari  e  Consiglieri,  si  coglievano  subito
dall'allegato all'atto  di  costituzione:  e  cioe',  l'estratto  con
«motore di ricerca Google» degli articoli di stampa che  megafonavano
in termini di perentoria condanna l'inchiesta contro i Consiglieri  e
il gruppo PD. 
    E' stato dunque il giorno dell'udienza, il 16 marzo scorso, che i
consiglieri regionali interessati alla proposizione del  ricorso  per
conflitto di attribuzioni a  tutela  della  loro  autonomia  e  della
Regione,  hanno  appreso  che  la  figura  autorizzata  a  farlo,  il
Presidente della Giunta, aveva abdicato al suo dovere.  Essi  dunque,
rimasti senza  rappresentanza  processuale,  si  sono  trovati  nella
inedita situazione di dover provvedere da se stessi. 
    Pertanto, saranno loro, che ne hanno un interesse istituzionale e
personale diretto, a provvedere alla notifica del presente ricorso al
Presidente del Consiglio e al Procuratore Capo  della  Repubblica  di
Roma, entro i 60 giorni previsti dall'art. 39 comma 2 della legge  n.
87/1953, termine calcolato ovviamente  a  partire  da  quando  si  e'
appresa la notizia dell'inusitata abdicazione del loro rappresentante
processuale: e cioe' dal giorno dell'udienza davanti al GUP. 
    1/b) Considerata la strana situazione che  ci  si  e'  trovati  a
fronteggiare, ci sia consentita pero' qualche ulteriore riflessione. 
    Se non sbagliamo, il conflitto qui promosso sarebbe inquadrabile,
secondo la tipologia descritta dalla legge e dalle norme  integrative
2008 della Giustizia costituzionale, nella tipologia del conflitto di
attribuzione (vindicatio potestatis) tra enti. 
    Il ricorso in questione sembra avere un tratto  che,  nell'ambito
di tale tipologia per la quale soltanto vale il termine  decadenziale
dei sessanta giorni dalla comunicazione o conoscenza dell'atto lesivo
della competenza, lo distingue essenzialmente, e  cioe'  la  mancanza
proprio di  un  «atto»  del  soggetto  antagonista  che  esprima  con
carattere  di  definitivita'  la  volonta'  lesiva  della  sfera   di
competenza.  Vi  e'  la   lesione   dell'autonomia   funzionale   del
consigliere regionale, una  lesione  con  carattere  di  concretezza,
perche' il singolo consigliere e' chiamato a rispondere penalmente, e
personalmente, di scelte,  come  quelle  del  collaboratore  e  della
complessiva gestione del rapporto fondamentale con il territorio e  i
cittadini,  che  connotano  tratti  essenziali  dell'autonomia  della
funzione e dell'organo. Manca pero' l'atto lesivo definitivo, che  la
norma citata costituisce dies a quo del termine dei sessanta giorni. 
    A nostro  modestissimo  avviso,  dunque,  la  situazione  che  il
ricorso e' inteso a  rimediare,  appare  piu'  assimilabile,  mutatis
mutandis, a quel conflitto interorganico tra poteri dello Stato,  che
da tempo codesta Corte ha rivisitato allargandone  i  confini,  prima
rigidi, dello Stato-unita', e includendovi anche ricorsi  in  cui  un
atto definitivo manca, ed e' presente invece, con eguale se non  piu'
accentuato  effetto  «disarmonico»  della  complessiva   architettura
costituzionale, una «attivita'»  dell'ente  antagonista  di  per  se'
lesiva della sfera di competenza altrui. In situazioni del genere, in
cui e' la «attivita'» e non un «atto»  a  caratterizzare  l'invadenza
della sfera di  competenze  istituzionali,  il  termine  decadenziale
appare privo non solo del dies a quo, ma anche di' effettive  ragioni
giustificative. Un termine che, come insegna codesta Corte, e'  stato
introdotto e mantenuto essenzialmente  e  comprensibilmente  per  uno
scopo «deflattivo» (il cd. «tono costituzionale»), ma che non  appare
in sintonia con il progressivo riconoscimento di una tipologia terza,
e in qualche modo mista, di ricorsi per conflitto di attribuzione. 
    Oltretutto,  questa  nostra  riflessione  sembra  poter   trovare
appoggio  nei  criteri  di  ragionevolezza  e   bilanciamento   della
condizione del  consigliere  regionale  rispetto  a  quella  omologa,
sebbene  su  diversi  piani,  del  membro  del  Parlamento  che  puo'
sollevare il  conflitto  ai  sensi  dell'art.  68  Cost.,  mentre  il
consigliere regionale in eguale situazione  (perche'  gli  ambiti  di
sovranita' e autonomia per l'uno e per l'altro, a tal fine non  fanno
ne' potrebbero fare la differenza, in  quanto  entrambi  protetti,  a
diverso  livello  dalla  guarentigia  costituzionale)   non   avrebbe
legittimazione  attiva.  E  quando   fosse   costretto   a   muoversi
personalmente dopo l'imprevista abdicazione  dell'Organo  competente,
potrebbe  vedersi  precluso  il  ricorso   dal   termine   perentorio
eventualmente invocato contro di lui, senza un dies a  quo,  e  senza
un'inerzia a lui imputabile. 
2) Ragioni del conflitto, con indicazione delle  normative  di  vario
livello che presidiano le competenze  violate,  e  la  garanzia  loro
fornita dalle norme costituzionali. 
    2/a)  Normative  che,  in  relazione  alle  attivita'  funzionali
concretamente  svolte  dai  consiglieri  incriminati,  presidiano  le
competenze violate. 
    Occorre premettere  che  le  condotte  oggetto  di  contestazione
riguardano: 
        per i capi D) ed E), di cui vengono fatti responsabili  tutti
i consiglieri regionali, assunzioni di  personale  che  si  ritengono
illecite perche' sarebbero state effettuate: 
          senza procedure di comparazione; 
          per prestazioni prive di natura altamente qualificata; 
          di persone senza le indispensabili conoscenze professionali
dei collaboratori richieste dalla legge; 
          persone indicate  di  volta  in  volta  da  un  consigliere
regionale che usufruiva delle relative prestazioni lavorative; 
        per i restanti capi A), B), C) ed F), riguardanti solo alcuni
dei consiglieri regionali: 
          sostanzialmente la pretesa destinazione  a  fini  personali
dei fondi e la mancata o addirittura artefatta rendicontazione  delle
spese. 
    Tanto premesso, esaminiamo innanzitutto i Capi D) ed E). 
        Capo D) ed E) [riguarda tutti i ricorrenti] 
    Passando dalle contestazioni ai fatti e alle  normative  in  base
alle quali quei fatti sono avvenuti, osservavamo che innanzitutto  e'
documentalmente provato che le assunzioni sono avvenute con contratto
di diritto privato intercorso tra il Presidente del Gruppo consiliare
e il collaboratore. 
    Le pretese violazioni di legge su cui si e' basata  l'accusa  non
riguardano la fattispecie, perche' i commi  6  e  6-bis  dell'art.  7
decreto  legislativo  n.  165/2001  richiamato  nella   contestazione
disciplinano le  assunzioni  nella  pubblica  amministrazione,  cioe'
quelle che vengono conferite per un'attivita' e un rapporto,  piu'  o
meno stabili, relativi al profilo gestionale-amministrativo dell'ente
pubblico,  e  non  -  com'e'  nella  fattispecie  -  alle   attivita'
consustanziali  al  profilo   istituzionale-politico   del   soggetto
pubblico. 
    Alle disposizioni  normative  dello  Statuto  sopra  riepilogate,
fondamento  costituzionalmente  garantito  dell'autonomia  regionale,
aggiungevamo le altre del medesimo testo, e cioe': 
        gli articoli 23 e 24 che riprendono il tema  di  un'autonomia
piena (funzionale,  organizzativa,  amministrativa,  contabile  e  di
gestione patrimoniale) a proposito  rispettivamente  dell'Ufficio  di
Presidenza del Consiglio regionale e del Consiglio  regionale  stesso
(gia' presenti negli art. 11 e 17 del vecchio Statuto); 
        l'art. 28 che per i Consiglieri - come gia' detto  -  usa  la
stessa  formula  che  la  Costituzione  usa   per   i   parlamentari:
«rappresentano la Regione - senza  vincolo  di  mandato»,  prevedendo
pure per detti organi, e per i Gruppi  nei  quali  i  consiglieri  si
costituiscono, completa autonomia anche contabile (articoli 31  e  28
Statuto 2004, 11 e 17 vecchio Statuto). 
    Passavamo in rassegna poi il quadro normativo che  disciplina  le
suddette assunzioni. 
    La  l.reg.  n.  6/1973,  dedicata  al  Funzionamento  dei  gruppi
consiliari, prevedeva genericamente che il Presidente del  Consiglio,
d'intesa con il Presidente della Giunta,  curasse  l'assegnazione  ai
vari Gruppi, con criteri  proporzionali  alla  consistenza  numerica,
delle sedi e del personale  necessario.  Nell'art.  3  stabiliva  che
ciascun Gruppo «ha diritto ad un  contributo  mensile  a  carico  del
bilancio del  Consiglio  regionale  per  le  spese  di  funzionamento
determinato: a) da una quota  fissa  di  euro  1.291,00  per  ciascun
gruppo, qualunque sia  la  consistenza  numerica;  b)  da  una  quota
variabile pari ad  euro  620,00  per  ciascun  consigliere  regionale
facente parte del gruppo consiliare.».  Una  prima  specificazione  e
modifica di detta normativa veniva con la legge reg. n. 55/1979,  che
inseriva nella legge reg. 6/1973 un art. 3-bis, in  forza  del  quale
ciascun gruppo riceveva un contributo mensile a carico  dei  fondi  a
disposizione del Consiglio «per le spese di aggiornamento,  studio  e
documentazione, compresa l'acquisizione di consulenze  qualificate  e
la collaborazione professionale di esperti,  nonche'  per  diffondere
tra la  societa'  civile  la  conoscenza  dell'attivita'  dei  gruppi
consiliari,  anche  al  fine   di   promuoverne   la   partecipazione
all'attivita' dei' gruppi stessi e  particolarmente  all'esame  delle
questioni ed all'elaborazione di  progetti  e  proposte  di  leggi  e
provvedimenti di competenza del Consiglio regionale». 
    Una disposizione siffatta aveva certamente il merito  di  rendere
concreta l'autonomia del Gruppo, prevedendo che ad esso spettasse non
solo il contributo generico, mensile e fisso,  previsto  dall'art.  3
della legge, ma anche un contributo aggiuntivo  («Ciascun  Gruppo  ha
inoltre diritto»), che l'art. 3-bis finalizzava  all'acquisizione  di
consulenze qualificate, alla collaborazione professionale di  esperti
e  alla  diffusione  tra  la  societa'   civile   di   un   interesse
partecipativo all'attivita' dei Gruppi. 
    In pratica, pero', le ampie e  multiformi  attivita'  dei  Gruppi
necessitavano non soltanto di collaborazioni e collaboratori  esterni
di particolare esperienza, ma pure  di  persone  meno  titolate,  che
fossero in grado di  impegnarsi,  anche  per  «omogeneita'  politica»
(come  riconosciuto   ed   approvato   letteralmente   dalla   stessa
giurisprudenza della Consulta: sentenza n. 187/1990),  nell'ampio  ed
importantissimo lavoro gia' individuato dall'art. 3-bis,  cioe'  «per
diffondere tra la societa' civile la  conoscenza  dell'attivita'  dei
gruppi consiliari, anche al fine  di  promuoverne  la  partecipazione
all'attivita' dei gruppi stessi  e  particolarmente  all'esame  delle
questioni e all'elaborazione  di  progetti  e  proposte  di  leggi  e
provvedimenti di  competenza  del  Consiglio  regionale»  (cosiddetto
rapporto degli eletti con il  territorio):  lavoro  che  non  a  caso
quella norma affiancava esplicitamente, ma distintamente,  al  lavoro
piu' specialistico. 
    Da qui una modifica fondamentale che lo stesso art. 3-bis  subiva
nel 2004 (1) , quando spariva del tutto il riferimento agli esperti e
alle consulenze qualificate, e il contributo veniva finalizzato  piu'
semplicemente alle «spese di aggiornamento  studio  e  documentazione
compresa  l'acquisizione  di  collaborazioni  [senza  restrizioni  di
sorta] nonche' per diffondere tra la societa' civile...» ecc. 
    Un  ulteriore,  importante  aggiornamento  e'   stato   apportato
dalla legge reg. n.  6/2002  (Disciplina  del  sistema  organizzativo
della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative  alla  dirigenza
ed al personale regionale), legge revisionata in vari punti fin quasi
ai giorni nostri. 
    A parte la riaffermazione tra i  «Principi  e  criteri  generali»
della netta distinzione tra organi di Governo, cui spetta la funzione
politica e di alta amministrazione, e organi di gestione (art.  4,  e
in particolare art. 37 comma 7), e l'indicazione del regolamento come
fonte  precipua  per  la   disciplina   al   dettaglio   della   loro
organizzazione,  compreso   l'accesso   all'impiego   regionale   (in
particolare,   articoli   5   e    30);    nella    parte    dedicata
all'Organizzazione del Consiglio Regionale (Tit. III), spicca  l'art.
37, epigrafato «Strutture di diretta collaborazione con gli organi di
indirizzo politico», che disegna  un  doppio  assetto  del  personale
chiamato a lavorare in  quegli  organi.  Vi  e'  il  personale  della
cosiddetta  «struttura  di   diretta   collaborazione»,   proveniente
prevalentemente dalla stessa  o  da  altra  pubblica  amministrazione
(mediante chiamata fiduciaria e distacco), ma  anche  da  esterni  di
varia qualificazione; e vi  e'  poi,  in  alternativa,  il  personale
esterno ingaggiato direttamente dall'organo di indirizzo politico. Il
comma 5 dell'art. 37 stabilisce che proprio il Gruppo consiliare puo'
optare per questa seconda scelta (comma 5): 
        «I  gruppi  consiliari,  in  alternativa  alla  struttura  di
diretta collaborazione di cui al comma 1, per  lo  svolgimento  delle
proprie funzioni, possono stipulare direttamente rapporti  di  lavoro
subordinato,  autonomo   ovvero   rientranti   in   altre   tipologie
contrattuali,  previste   dalla   normativa   vigente   in   materia,
compatibili con l'attivita' lavorativa richiesta». 
    Alla legge appena esaminata seguiva, quindi,  il  regolamento  di
organizzazione   del   Consiglio   Regionale,   approvato   con   DUP
(Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza)  29  gennaio  2003  n.  3:
Regolamento che, «in attuazione dei principi  contenuti  nella  legge
regionale 18 febbraio 2002 n. 6» (art. 1), mentre ribadiva principi e
criteri generali di quella, e l'assetto del  personale  degli  Organi
politici del Consiglio, per quanto riguarda i Gruppi consiliari (Capo
IV), prevedeva all'art. 13 la facolta' di attingere  alla  «struttura
di diretta collaborazione»,  con  dipendenti  a  chiamata  fiduciaria
della stessa o altra  amministrazione  e  con  collaboratori  esterni
assunti con contratto a tempo  indeterminato;  oppure,  all'art.  14,
titolato Assunzione diretta del personale, di «assumere  direttamente
personale con contratto di diritto privato» (comma 1). 
    Come stabilito  dalla  legge  reg.  6/2002,  «al  Gruppo  che  ha
esercitato tale facolta' [di chiamata diretta  del  personale]  viene
erogato un contributo finanziario annuale correlato al numero massimo
dei dipendenti ammessi in base alla consistenza numerica  del  gruppo
stesso...» (comma 2). E' previsto inoltre un ulteriore contributo per
spese non  quantificabili  attinenti  ai  trattamenti  economici  del
personale cosi' assunto (art. 14, comma 4). 
    E' di tutta evidenza che, avendo stabilito  che  quel  genere  di
personale venisse assunto dal Gruppo «direttamente con  contratto  di
diritto privato», e che esso  -  come  previsto  dalla  normativa  in
proposito - non entrasse a nessun titolo  nel  ruolo  dei  dipendenti
regionali, l'incarico assumeva necessariamente carattere strettamente
fiduciario: si trattava, cioe', di un incarico  che  per  sua  stessa
natura rifiutava una procedura concorsuale in incertam personam. 
    Ed infatti, intervenute con decreto-legge n.  78/2010  le  Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con DUP 16
gennaio 2013 n. 7 adottava un «parametro  omogeneo»  di  contenimento
della spesa per il personale; e  nell'occasione  riproponeva  sia  il
Capo IV del  Regolamento  del  2003,  dedicato  alla  Disciplina  del
rapporto di lavoro, sia l'art.  14  comma  1  del  Capo  V,  titolato
Assunzione diretta di personale da parte dei Gruppi  consiliari,  nei
seguenti termini: 
        «Ciascun presidente di gruppo, ai sensi dell'art. 37, comma 5
della legge r. 6/2002, in alternativa all'utilizzo della struttura di
diretta collaborazione  di  cui  all'art.  11,  puo'  procedere  alla
stipula di rapporti di lavoro subordinato, autonomo ovvero rientranti
in altre tipologie contrattuali, previste dalla normativa vigente  in
materia compatibile con l'attivita' lavorativa richiesta, sulla  base
della  designazione  fiduciaria   fattagli   pervenire   da   ciascun
consigliere componente del gruppo medesimo  salvo  diverse  modalita'
previste dal disciplinare apposito approvato dal gruppo.». 
    Per  concludere  sul  punto  della   ricostruzione   del   quadro
normativo, possiamo dire che, sebbene  niente  imponesse  particolari
requisiti per l'assunzione del collaboratore fiduciario  dei  Gruppo,
poiche' questa figura presta un'opera che finisce  per  confluire  in
quella politico-istituzionale del Gruppo stesso, e' stato  senz'altro
opportuno, e conforme al canone costituzionale dell'efficienza di una
buona amministrazione, continuare a chiedere che anche Quella  figura
abbia  almeno  il  possesso  dei  requisiti  generali  previsti   per
l'accesso all'impiego regionale, requisiti che rendono cosi'  il  suo
lavoro «compatibile con l'attivita' lavorativa richiesta» (secondo la
formula sintetica usata dall'art. 37 comma  5  l.r.  n.  6/2002).  Si
vedano in proposito, nella DUP appena richiamata, sia  l'art.  134  -
Requisiti generali; sia  l'Allegato  A-quater  alla  DUP  medesima  -
dedicato ai  Profili  professionali  e  redatto  ai  sensi  dell'art.
133-bis   comma   2,   allegato   che   Per   il   Collaboratore-Area
amministrativa  esige  solo  il  titolo  di   studio   della   scuola
dell'obbligo  eventualmente  accompagnata  da  corsi  di   formazione
specialistici; sia infine l'art. 13 comma 3 relativo ai collaboratori
esterni della struttura di  diretta  collaborazione,  e  il  comma  1
dell'art. 14 trascritto, che  hanno  esteso  anche  ai  collaboratori
fiduciari direttamente assunti l'esigenza, e quindi  la  sufficienza,
del possesso dei requisiti generali. 
    Era questo, dunque, per il Capo D) il quadro normativo in  vigore
nel periodo di tempo cui si riferisce la contestazione del reato. 
    2/b) Garanzia fornita dalle norme costituzionali. 
    Ci sia consentito  qui  fare  tesoro  di  una  giurisprudenza  di
codesta Corte che, con grande saggezza e sensibilita'  istituzionale,
ha mano a mano  elaborato  una  linea  flessibile  di  soluzione  dei
conflitti, che stesse al passo con i tempi, salvaguardando  l'armonia
del sistema costituzionale e l'autonomia costituzionalmente garantita
dell'istituto regionale. 
    Una prima decisione che ha attirato la nostra attenzione e' la n.
143/1968 (Pres. Sandulli) nella quale le Sezioni Riunite della  Corte
dei  conti  avevano  sollevato  questione  di  costituzionalita'   in
relazione  ad  una   legge   della   Regione   a   Statuto   speciale
Friuli-Venezia Giulia  che,  secondo  il  giudice  contabile,  mentre
sottoponeva a controllo della Corte dei conti i fondi  per  le  spese
del  Consiglio  al  proprio  Presidente,  per  i  successivi  singoli
pagamenti fatti da quel Presidente prevedeva che il rendiconto  fosse
portato solo al controllo del Consiglio regionale. 
    La Corte costituzionale  riteneva  infondata  la  questione.  Per
quanto qui puo' rilevare, nel corso di una sintetica ricognizione dei
poteri della Corte dei conti, la decisione affermava innanzitutto che
«in particolare l'impiego di somme destinate ad uno  dei  tre  organi
costituzionali [si  parla  di  organi  dello  Stato]  e'  soggetto  a
sindacato fino a quando sia atto del Governo; ma, appena  esse  siano
giunte a disposizione  dell'organo,  gli  ulteriori  atti  di  spesa,
comunque si concretino, sono atti interni di quest'ultimo  e  percio'
sottratti al riscontro.». 
    E cosi' proseguiva: «Un'analoga  situazione  si  produce,  su  un
piano diverso ma sempre a livello costituzionale,  nell'ambito  delle
Regioni a statuto speciale: ciascuna di esse ha organi di Governo  e,
ben distinta, un'assemblea  politico-legislativa.  Nel  contesto  del
nostro ordinamento, caratterizzato dalla pluralita'  dei  poteri,  la
Regione si  colloca  come  ente  dotato  di  autonomia  politica  pur
nell'unita' dello  Stato;  autonomia  che  gli  statuti  in  generale
riconoscono ad essa quale entita' diversa da questo,  ma  che  si  e'
tradotta in precise potesta' attribuite  alle  assemblee  legislative
regionali da norme statutarie... Ne discende che, corpo  indipendente
e situato fuori dell'ordine amministrativo,  i  suoi  atti  non  sono
sottoposti a riscontro esterno.» 
    Si concludeva affermando che «le somme impegnate in bilancio  per
le  spese  di   funzionamento   del   Consiglio   regionale,   appena
pervenutegli, possono essere spese dal  suo  Presidente  senza  altro
controllo che quello, successivo, del medesimo Consiglio.». 
    Una seconda decisione, i cui richiami giurisprudenziali ci  hanno
poi indirizzato nelle altre due cui  subito  attingeremo,  e'  la  n.
81/1975 (Pres. Bonifacio). 
    Essa ha particolare analogia  con  il  caso  che  ci  occupa.  Il
conflitto di attribuzione infatti era stato promosso  dal  Presidente
della Regione  Abruzzo  «a  seguito  dei  provvedimenti  del  giudice
istruttore presso il  tribunale  dell'Aquila,  coni  quali  e'  stato
disposto procedersi  con  istruzione  formale  nei  confronti  di  37
consiglieri  regionali  per  concorso  nel  reato  di  peculato».  Si
trattava di spese di pasti in un ristorante del luogo,  deliberate  a
favore di consiglieri e dipendenti in situazioni di emergenza,  e  di
spese per un contratto di assicurazione contro gli infortuni,  sempre
per i consiglieri regionali. 
    La  Corte,  mentre  affermava  la  sanzionabilita'  dei   Governo
regionale, organo di  natura  esecutiva,  decideva  invece  che  «nel
merito  il  ricorso  della  Regione  risulta  fondato   nella   parte
concernente la penale responsabilita' dei consiglieri  regionali  che
approvarono le citate delibere consiliari.». E cio' in forza  di  una
«adeguata  interpretazione  dell'immunita'  sancita  dall'art.   122,
quarto comma, della Costituzione», che pur confrontato «con  le  piu'
ampie guarentigie concesse ai membri del Parlamento» (art. 68,  comma
2  e  3),  s'inquadra  comunque   «nell'esplicazione   di   autonomie
costituzionalmente garantite.». Dichiarava pertanto  «il  difetto  di
giurisdizione  dell'autorita'  giudiziaria  ad  accertare  la  penale
responsabilita' dei consiglieri della Regione Abruzzo per i  voti  da
essi espressi.». 
    In realta', come appare ormai pacifico  da  varie  e  progressive
decisioni della Corte, su una delle quali presto ci soffermeremo  per
la sua calzante specificita' con il nostro caso (la n. 289/1997),  le
guarentigie  costituzionali  previste  per  i  consiglieri  regionali
dall'art. 122 comma 4 della Cost., non limitano la loro copertura  ai
soli «voti» espressi, ma anche all'attivita' di  tipo  amministrativo
del consigliere, attivita' che rientra dunque nella complessiva sfera
di autonomia che giustamente si e' voluto tutelare. 
    Il nostro diario di viaggio attraverso  la  giurisprudenza  della
Corte giunge ora alla decisione n. 70/1985 (Pres. Elia). 
    Plurimi conflitti  di  attribuzione  rispetto  alla  magistratura
erano stati proposti dal Presidente della  Regione  Toscana  per  una
serie di reati di omissione di atti  d'ufficio  contestati  da  varie
autorita' giudiziarie a seguito dell'inquinamento del  fiume  Arno  e
delle  sue  esondazioni.  Assumeva   la   Regione   Toscana   che   i
provvedimenti giudiziari erano esorbitanti  e  lesivi  della  propria
autonomia organizzativa,  «ovvero  confliggenti  con  la  guarentigia
dell'irresponsabilita' dei consiglieri regionali, di cui all'art. 22,
quarto comma, Cost..». 
    Ecco i passaggi della sentenza che qui rilevano. 
    «Preliminare ed assorbente e' il motivo di ricorso con  il  quale
viene negato in radice il potere di  organi  giudiziari  di  emettere
provvedimenti quali quelli impugnati.  Si  tratta,  all'evidenza,  di
provvedimenti atipici o anomali...Sufficiente per  la  soluzione  dei
conflitti in esame, e' il rilievo che non spetta ad organi giudiziari
alcun   potere   di   intervento   nell'esercizio   delle    funzioni
costituzionalmente riservate alla Regione...». 
    «Questa Corte ha gia' precisato, in via generale (sent. n. 69 del
1985) che le funzioni legislative e di  indirizzo  politico,  nonche'
quelle di controllo e di  autoorganizzazione,  connotano  il  livello
costituzionale  dell'autonomia   garantita   alle   regioni   e   che
l'esercizio di esse, riservato consiglio regionale, non  puo'  essere
sindacato da organi  giudiziari  al  fine  di  accertare  l'eventuale
responsabilita'   dei   soggetti   deputati   ad   adempierle.».   La
responsabilita' per le scelte o le omissioni compiute  nell'esercizio
di quelle funzioni, osserva la Corte, puo' essere quella di carattere
politico, e non puo' dare  ingresso  al  sindacato  di  organi,  come
quelli giurisdizionali,  cui  sono  deputate  valutazioni  di  ordine
giuridico, e non anche valutazioni politiche. 
    L'ultima decisione  di  cui  vogliamo  parlare,  e'  quella  gia'
annunciata, la n. 289/1997 (Pres. Granata). Il caso: ricorso promosso
dalla Regione Veneto per conflitto di attribuzione  sorto  a  seguito
della citazione del Procuratore regionale della Corte dei  conti  per
il  Veneto  nei  confronti  di  consiglieri  regionali  che   avevano
deliberato l'acquisto di vetture per rinnovo del parco macchine. 
    Nel  riepilogare  gli  argomenti  della  Regione,  che   verranno
totalmente accolti, la sentenza scrive: 
        «Sostiene,  anzitutto   la   ricorrente   che   l'ambito   di
operativita' dell'immunita' prevista  dall'art.  122,  quarto  comma,
della Costituzione - in base al quale i  consiglieri  regionali  <non
possono essere chiamati a rispondere delle opinioni  espresse  e  dei
voti dati nell'esercizio delle loro funzioni» -  risulta  delimitato,
non solo dalla Costituzione, ma, per quanto attiene alla sfera  delle
funzioni, anche dalle leggi statali e  dagli  atti  aventi  forza  di
legge dello Stato. Pertanto, la stessa immunita', oltre alla funzione
legislativa, di indirizzo politico e di controllo, ricomprende, a suo
avviso, anche quella di autorganizzazione  interna,  fermo  restando,
comunque, che le  funzioni  possono  estrinsercarsi  attraverso  atti
aventi, dal punto  di  vista  formale,  natura  sia  legislativa  che
amministrativa. 
    Secondo  la  Regione  Veneto,  l'attivita'  che  il   Procuratore
regionale pretende di censurare e, dunque, coperta dalla  guarentigia
in parola per un  duplice  motivo:  sia,  per  l'appunto,  in  quanto
rientrante tra  le  funzioni  di  autorganizzazione  interna,  svolte
mediante  atti  amministrativi,  con   specifico   riferimento   agli
strumenti di cui deve disporre il consigliere regionale per  compiere
i doveri del proprio ufficio, nonche' ai mezzi  umani  (personale)  e
materiali  (risorse   finanziarie)   spettanti   al   Consiglio   per
l'esercizio delle proprie competenze legislative, amministrative e di
controllo; sia in quanto l'acquisto di beni del tipo  di  quelli  che
hanno dato occasione al giudizio  di  responsabilita',  trova  titolo
nella  legge  statale  6  dicembre  1973,  n.  853,  che   disciplina
l'autonomia contabile  e  funzionale  dei  Consigli  regionali  delle
Regioni a statuto ordinario.», Ecco il  pensiero  totalmente  adesivo
della Corte. 
    «Si tratta di  ragioni  che,  alla  luce  degli  indirizzi  della
giurisprudenza costituzionale, richiamati  dalla  stessa  ricorrente,
non possono non essere condivise. 
    Come questa Corte ha gia' avuto occasione di precisare sin  dalla
sentenza n. 81 del 1975, l'immunita' prevista dall'art.  122,  quarto
comma, della  Costituzione  attiene  alla  particolare  natura  delle
attribuzioni del Consiglio regionale, che costituiscono «esplicazione
di autonomia costituzionalmente garantita» attraverso l'esercizio  di
funzioni «in parte disciplinate dalla stessa Costituzione e in  parte
dalle altre fonti normative cui la prima rinvia». Anche se il  nucleo
caratterizzante delle funzioni consiliari, quale  definito  dall'art.
121, secondo comma, della Costituzione, porta a considerare  ad  esso
estranee, in via di principio, le funzioni di amministrazione attiva,
la giurisprudenza di questa Corte e' dell'avviso che, per i  Consigli
regionali,  le  attribuzioni  costituzionalmente  previste   non   si
esauriscono in quelle legislative, ma ricomprendono anche quelle  «di
indirizzo   politico,   nonche'   quelle   di    controllo    e    di
autorganizzazione» (sentenza n. 70 del 1985). 
    E' cosi' possibile individuare il presupposto  sistematico  della
disposizione sull'immunita', con riguardo anche alle «altre funzioni»
conferite al Consiglio «dalla Costituzione e dalle leggi», secondo la
locuzione accolta dal gia' menzionato art. 121 della Costituzione. 
    In definitiva, secondo quanto e'  dato  evincere  dai  richiamati
precedenti (per cui v. anche sentenza n. 69 del  1985),  il  criterio
della delimitazione dell'insindacabilita' dei  consiglieri  regionali
sta nella fonte attributiva della funzione, e non nella  forma  degli
atti, si'  che  risultano  garantite  sotto  tale  aspetto  anche  le
funzioni che, benche' di  natura  amministrativa  sono  assegnate  al
Consiglio regionale in via immediata  e  diretta  dalle  leggi  dello
Stato, avendo tuttavia presente che l'immunita'  non  e'  diretta  ad
assicurare una posizione di privilegio per i  consiglieri  regionali,
ma si giustifica in  quanto  vale  a  preservare  da  interferenze  e
condizionamenti esterni le  determinazioni  inerenti  alla  sfera  di
autonomia propria dell'organo (cfr. la gia' menzionata sentenza n. 70
del 1985). 
    Da detti principi va desunta la  soluzione  del  caso  in  esame.
Proprio a salvaguardia dell'autonomia contabile  e  funzionale  degli
organi in questione la legge n. 853 del 1973, da un lato, ha previsto
che per le  esigenze  dei  Consigli  regionali  siano  istituiti  nel
bilancio della Regione appositi capitoli di  spesa  tra  i  quali  e'
menzionato anche quello  per  attrezzature,  mentre,  dall'altro,  ha
escluso che gli atti amministrativi e di  gestione  dei  fondi  siano
soggetti ai controlli ex art. 125 della Costituzione (vedi  legge  n.
853 del 1973, articoli 2 2 4, terzo comma).». 

(1) Art. 22 comma 1, lettera c) della legge reg. 27 febbraio 2004  n.
    2 
 
                                P.Q.M. 
 
    Si puo' dunque concludere affermando che tutti gli atti  fatti  e
comportamenti  contestati  nelle  imputazioni,   essendo   riferibili
soggettivamente  ed  oggettivamente  all'esercizio   delle   funzioni
essenziali del consigliere regionale, organo della Regione dotato  di
autonomia costituzionalmente garantita, non rientrino nella sfera  di
competenza della Magistratura. 
    Si chiede pertanto che codesta ecc.ma Corte voglia accogliere  il
ricorso, riconoscendo la lesione della sfera di  competenza  avvenuta
finora ad opera della Procura della  Repubblica  di  Roma,  ai  danni
della Regione Lazio e specificamente  del  Consiglio  regionale,  del
Gruppo consiliare PD e dei singoli  Consiglieri,  nei  confronti  dei
quali si e' formulata imputazione. 
        Roma, 14 maggio 2017 
 
                       Avv. Manfredo Fiormonti