MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DIRETTIVA 15 giugno 2017 

Rilascio  delle  autorizzazioni   alla   circolazione   dei   veicoli
eccezionali  e  dei  trasporti  in  condizioni   di   eccezionalita'.
(Direttiva n. 293). (17A05280) 
(GU n.175 del 28-7-2017)

 
                              A tutti gli enti proprietari e  gestori
                            di strade e autostrade; 
                              A tutte le regioni; 
                              Ai commissariati  del  Governo  per  le
                            Province autonome di Trento e Bolzano; 
                              Alla presidenza della Giunta  regionale
                            della Regione Valle d'Aosta; 
                              A tutte le associazioni  di  vettori  e
                            committenti; 
                            e, per conoscenza: 
                              Al Ministero dell'interno; 
                              A tutti gli organi di Polizia stradale. 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Premesso che a seguito delle  modifiche  operate  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica  n.  31/2013  sulle  norme  regolamentari
concernenti la circolazione dei veicoli eccezionali e  dei  trasporti
in  condizioni  di  eccezionalita',  la  Direzione  generale  per  la
sicurezza stradale del  Dipartimento  per  i  trasporti,  gli  affari
generali e il personale di questo Dicastero ha emanato  le  direttive
prot. n. 3911/2013, prot. n. 4214/2014 e prot. n. 3756/2015; 
  Considerato che a tutt'oggi  continuano  a  persistere  difformita'
applicative  da  parte  degli  enti  preposti   al   rilascio   delle
autorizzazioni previste dall'art. 10, comma 6, del nuovo codice della
strada (decreto legislativo n. 285/1992),  in  riferimento  a  quanto
disposto sia dall'art. 16,  comma  1,  del  connesso  regolamento  di
esecuzione e di attuazione (decreto del Presidente  della  Repubblica
n. 495/1992), sia dall'art. 10, comma 10, del Codice stesso; 
  Considerato altresi' che  non  sempre  nelle  istruttorie  tese  al
rilascio delle autorizzazioni al  transito  di  veicoli  e  trasporti
eccezionali risultano verifiche circa la compatibilita' degli  schemi
di carico previsti per lo specifico trasporto con le  caratteristiche
strutturali delle opere d'arte comprese nell'itinerario  autorizzato,
e che non sempre gli  enti  proprietari  o  concessionari  di  strade
dispongono di complete e dettagliate conoscenze sulle caratteristiche
strutturali delle opere d'arte comprese nelle strade da loro gestite; 
  Ritenuto  opportuno,  anche  alla  luce  del  recente  crollo   del
cavalcavia della  SP  49  sulla  SS  36  nella  Provincia  di  Lecco,
richiamare l'attenzione di tutti i  soggetti  interessati  su  quanto
disposto dall'art. 10, comma  10,  del  Nuovo  Codice  della  strada,
secondo il quale «l'autorizzazione puo' essere data solo  quando  sia
compatibile con la conservazione delle sovrastrutture  stradali,  con
la stabilita' dei manufatti e con la sicurezza della circolazione. In
essa sono indicate  le  prescrizioni  nei  riguardi  della  sicurezza
stradale»; 
  Ritenuto  altresi'  utile  rammentare  i   principali   adempimenti
previsti dalla normativa al fine di fornire agli Enti preposti e agli
operatori del  settore  riferimenti  procedurali  certi  che  possano
contribuire a superare  la  diffusa  situazione  di  difficolta'  nel
rilascio delle citate autorizzazioni di cui all'art. 10, comma 6, del
nuovo codice della strada, determinatasi a seguito del tragico evento
di Lecco e lamentata da piu' parti; 
  Visto il parere della Conferenza unificata  espresso  nella  seduta
del 25 maggio 2017; 
  Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.
285; 
 
                              E m a n a 
 
la seguente direttiva in materia di autorizzazioni alla  circolazione
  dei  veicoli  eccezionali  e  dei  trasporti   in   condizioni   di
  eccezionalita'. 
1) Catasto delle strade. 
  Gli  enti  preposti   al   rilascio   delle   autorizzazioni   alla
circolazione di trasporti e di veicoli eccezionali  di  cui  all'art.
10, comma 6, del Nuovo Codice  della  strada  (nel  seguito  Codice),
qualora non lo abbiano gia' fatto, devono istituire e  pubblicare  il
catasto stradale della rete viaria di loro competenza, aggiornando  i
dati relativi allo  stato  tecnico  e  giuridico  della  stessa,  ivi
comprese le caratteristiche di percorribilita'  da  parte  dei  mezzi
d'opera e tutte le informazioni necessarie per il tempestivo rilascio
delle autorizzazioni,  con  particolare  riferimento  alle  eventuali
opere d'arte, ai sensi dell'art. 226 del Codice, e degli articoli  20
e 401, comma 2, del regolamento di esecuzione  e  di  attuazione  del
nuovo codice della strada (nel seguito regolamento). 
  Nei casi in cui  lungo  la  rete  stradale  dell'ente  preposto  al
rilascio  delle  autorizzazioni  alla  circolazione  di   veicoli   e
trasporti eccezionali siano presenti opere d'arte, quali  ad  esempio
cavalcavia stradali o ferroviari, che realizzano  l'interferenza  tra
due infrastrutture per le quali la  proprieta'  delle  strutture  non
coincide con la proprieta' della sovrastruttura stradale, il medesimo
ente dovra' richiedere ai proprietari e gestori delle  strutture  una
generale indicazione di carico limite ammissibile per le  stesse,  in
assenza  o  associato  a  specifiche  prescrizioni  di  transito.  La
percorribilita'  dell'opera   oltre   tale   limite   dovra'   essere
puntualmente  verificata  dall'ente  proprietario  o  gestore   delle
strutture sulla  base  dello  schema  di  carico  previsto  trasmesso
dall'ente preposto alla autorizzazione al transito. 
  Quanto sopra consente di poter verificare preventivamente, anche al
soggetto che richiede l'autorizzazione, la fattibilita' dei trasporti
rientranti in una prima fascia di massa complessiva  e/o  di  sagoma,
nel rispetto della sicurezza della circolazione  e  della  stabilita'
delle opere d'arte. 
  Per tale scopo gli enti proprietari e  gestori  di  strade  possono
anche costituire elenchi di  strade  interessate  da  piu'  frequenti
transiti eccezionali, che non necessitano di  specifiche  e  puntuali
verifiche di sicurezza, in modo da orientare le scelte di  itinerario
da parte degli interessati. 
  Al fine  di  costituire  un  elenco  delle  strade  interessate  da
frequenti transiti eccezionali su  specifici  percorsi  e  consentire
agli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni  l'individuazione
delle  infrastrutture  che  necessitano  di  frequenti  verifiche  di
sicurezza, in  caso  di  richieste  di  autorizzazioni  periodiche  o
multiple i committenti e le imprese di autotrasporto,  anche  tramite
le associazioni di  categoria  del  settore,  comunicano  i  percorsi
oggetto di tali richieste. In esito alla predetta individuazione  gli
enti autorizzanti attivano specifiche  verifiche  e  controlli  sulle
infrastrutture interessate ai transiti, eventualmente avvalendosi, se
ritenuto necessario, di enti di ricerca o istituti universitari. 
  Nelle more dell'istituzione del catasto, al fine di  consentire  il
regolare esercizio dell'attivita' di trasporto, gli enti  proprietari
e gestori di strade sono tenuti a garantire  l'ottimale  espletamento
delle procedure volte al regolare rilascio dei  titoli  autorizzativi
in conformita' a quanto previsto dalla vigente normativa. 
2) Istruttoria preventiva. 
  L'art. 10, commi 9 e 10, del Codice,  impone  l'esecuzione  di  una
accurata  istruttoria,  in  riferimento  alle   caratteristiche   del
materiale trasportato, alle caratteristiche dei veicoli impiegati nel
trasporto  e  alle  caratteristiche  delle  strade  interessate   dal
transito. 
  Trattasi di attivita' specialistica, che deve  essere  condotta  da
personale tecnico appositamente formato e addestrato,  con  specifico
riferimento anche ai controlli  da  effettuare  sulla  documentazione
necessaria per ottenere l'autorizzazione, e in particolare quella  di
cui all'art. 14, commi 3, 4 e 7 del regolamento. 
  Si richiama soprattutto l'attenzione sul  fatto  che,  in  caso  di
eccedenza di massa, quale che  sia  il  tipo  di  autorizzazione,  la
stessa puo' essere rilasciata solo per  masse  complessive  inferiori
alla  portata  compatibile  con  le  opere  d'arte,  anche  nel  caso
quest'ultima  risulti  inferiore  alla  massa   complessiva   massima
risultante dalla carta di circolazione dei veicoli. 
  In  linea  generale,  con  riguardo  alle  strade,  sono   pertanto
autorizzabili solo masse eccezionali inferiori  o  uguali  al  carico
massimo  sopportabile  in  sicurezza  dalla  infrastruttura,  ed   in
particolare rispetto alle opere d'arte. 
  Attenzione  deve  essere  riservata  alle  masse  massime  previste
dall'art. 10, comma  2,  lettera  b),  del  Codice,  che  deroga  dal
principio generale secondo  il  quale  si  ricorre  al  trasporto  in
condizioni di eccezionalita' quando, per la  massa  o  le  dimensioni
delle cose indivisibili da trasportare, non e' possibile  effettuarlo
in condizioni ordinarie mediante i normali veicoli che  rispettano  i
limiti di sagoma dell'art. 61 e quelli  di  massa  dell'art.  62  del
Codice. 
  Per determinate categorie merceologiche, quali  blocchi  di  pietra
naturale, prodotti siderurgici coils e  laminati  grezzi  o  elementi
prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse  per
l'edilizia,  e'  infatti  ammesso  il  trasporto  in  condizioni   di
eccezionalita' di piu'  unita'  o  l'integrazione  con  generi  della
stessa natura merceologica  che  singolarmente  non  determinerebbero
eccedenza dei limiti di sagoma e massa degli articoli  61  e  62  del
Codice.  In  tal  caso,  se  necessario,  il  carico  dovra'   essere
congruamente ridotto, fino a  ricondurre  la  massa  complessiva  del
veicolo  o  complesso   veicolare   entro   i   limiti   di   portata
dell'infrastruttura, rammentando che i valori di portata previsti dal
citato art. 10, comma 2, lettera b), del Codice  sono  pur  sempre  i
valori massimi autorizzabili. 
  Diversamente, dovranno essere individuati altri percorsi  privi  di
opere d'arte che  presentino  limitazioni  in  ordine  alla  portata,
oppure adottare specifiche misure per la  tutela  della  strada  come
richiamate nel successivo punto 5. 
  Particolare attenzione a tale  fine  dovra'  essere  dedicata  alle
opere d'arte che sono state progettate e realizzate  in  passato  per
carichi mobili inferiori a quelli adottati nelle norme piu'  recenti,
o progettate per categorie di transito non compatibili con quello  di
veicoli o trasporti eccezionali per massa (ad  esempio  ponti  di  II
categoria progettati secondo previgenti norme  di  progettazione),  o
che piu' in generale, per vetusta' o per condizioni di degrado dovute
a scarsa manutenzione o per  altre  cause,  non  consentono  transiti
eccezionali con adeguate condizioni di sicurezza. 
  A tale riguardo, e con riferimento a quanto indicato al punto 1 che
precede, gli enti proprietari o gestori  di  opere  d'arte  asservite
alla viabilita' degli enti preposti al rilascio delle  autorizzazioni
devono tempestivamente comunicare a questi ultimi ogni limitazione di
portata o impedimento,  temporaneo  o  permanente,  riguardanti  tali
opere. 
  Si  rammenta  che  la  richiesta  di  nulla  osta  ad  altri   enti
proprietari di strade  interessate  dal  transito  e'  di  competenza
dell'ente autorizzante. In  tal  caso  il  rilascio  del  nulla  osta
presuppone l'espletamento di una analoga attivita'  istruttoria,  che
non puo' essere legittimamente surrogata da  dichiarazioni  demandate
al richiedente l'autorizzazione, in particolare quelle riferite  alla
idoneita' dei manufatti e  delle  opere  d'arte  esistenti  lungo  le
strade che sono interessate dal transito. Potra' essere eventualmente
presa in esame  documentazione  tecnica  presentata  dal  richiedente
inerente l'idoneita' di manufatti  o  opere  d'arte  sottoscritta  da
professionista abilitato. 
  Gli enti autorizzanti, in ogni caso, sono tenuti alla  verifica  di
tutte le dichiarazioni e documentazioni prodotte dai richiedenti, ivi
comprese quelle esplicitamente previste dall'art. 14, commi  6  e  8,
del regolamento. 
  Ad  istruttoria  conclusa,  nell'autorizzazione   dovranno   essere
indicati  esplicitamente  i  percorsi  e  gli   elenchi   di   strade
compatibili con il transito, evitando indicazioni generiche a  «tutte
le strade» della rete di competenza, a  meno  che  questa  nella  sua
interezza risulti compatibile con il veicolo o trasporto  eccezionale
che si intende autorizzare. Si potrebbe anche fare  riferimento  alle
strade richieste  nella  domanda  di  autorizzazione  con  esclusione
esplicita delle strade o  tratti  di  esse  non  compatibili  con  il
transito  eccezionale  da  autorizzare.  Si  rammenta  peraltro   che
l'indicazione del percorso e' onere del richiedente  l'autorizzazione
al trasporto eccezionale, che deve espressamente elencare  le  strade
interessate al transito e non avanzare richieste su intera rete. Cosa
che puo' essere chiarita anche in corso di istruttoria. 
  Nel caso gli enti proprietari o gestori  delle  strade  ritenessero
che il  percorso  individuato  dal  richiedente  l'autorizzazione,  o
quello previsto nella richiesta di nulla osta da parte di altri enti,
non consenta il transito del  veicolo  o  trasporto  eccezionale  con
adeguate  condizioni  di  sicurezza,  dovranno   individuare,   anche
avvalendosi di indicazioni del richiedente, un  percorso  alternativo
su strade di loro proprieta' o sotto la  loro  gestione,  oppure,  se
tale percorso non sia individuabile  entro  la  rete  di  competenza,
invitare tempestivamente il richiedente alla ricerca di  un  percorso
alternativo, e rinnovare la domanda di  autorizzazione,  operando  in
modo da rispettare i tempi di rilascio previsti dall'art.  14,  comma
2, del regolamento. 
  Resta a carico del conducente o del  responsabile  della  eventuale
scorta  l'obbligo  di  accertarsi  che  il  transito  del   trasporto
eccezionale   per   massa   sulle   opere    d'arte    non    avvenga
contemporaneamente ad altro trasporto  eccezionale  per  massa,  come
prescritto dall'art. 16, comma 8, del regolamento. 
  In   caso   di   richieste   consecutive   volte    all'ottenimento
dell'autorizzazione  per  il  transito  di  veicoli  o  di  trasporti
eccezionali sulla medesima infrastruttura, che presentino  le  stesse
caratteristiche di base, l'ente autorizzante,  a  seguito  delle  sue
valutazioni  sugli  schemi  di  carico  presentati  e  all'esame   di
compatibilita'  con  le  indicazioni  di  carico  limite  ammissibile
fornite sulle strutture soggette al transito (con e senza  specifiche
prescrizioni  di  transito)  imputera'  le  spese  per  sopralluoghi,
accertamenti tecnici e opere di  rafforzamento  non  provvisorie  una
volta sola al  primo  richiedente,  a  meno  che  non  si  tratti  di
richieste simili presentate contemporaneamente,  nel  qual  caso  gli
oneri sono ripartiti tra i vari soggetti richiedenti. 
  Si precisa, inoltre, che qualora l'istruttoria preveda verifiche di
diverso livello in relazione alla classe del manufatto e al  transito
eccezionale da autorizzare, i costi  per  la  verifica  piu'  gravosa
assorbono quelli per le verifiche meno gravose. 
  Al fine di semplificare gli adempimenti e consentire una migliore e
piu' organica gestione del sistema delle autorizzazioni  al  transito
dei veicoli e trasporti eccezionali, i  soggetti  che  richiedono  le
autorizzazioni  potranno  avvalersi  ,   a   far   data   dalla   sua
implementazione, del sistema informatico inserito  nella  Piattaforma
logistica nazionale. 
3) Coordinamento tra enti. 
  L'art.  14,  comma  1,  del  regolamento,  prevede  l'adozione   di
procedure  telematiche  e  l'istituzione  di  sportelli   unici   per
l'accettazione e la  gestione  delle  domande  e  il  rilascio  delle
autorizzazioni, anche  a  fini  di  coordinamento  e  di  scambio  di
informazioni; gli enti a  cio'  preposti  sono  pertanto  formalmente
invitati  a  dare   piena   attuazione   alle   suddette   previsioni
regolamentari, e ad adottare la massima uniformita' nell'indicare  le
necessarie prescrizioni da rispettare durante il transito. 
  Il coordinamento si rende tanto piu'  necessario  in  relazione  al
fatto  che  il  transito  puo'  interessare  tratti  stradali  aventi
caratteristiche anche molto  diverse  tra  loro,  ovvero  interessare
opere d'arte con strutture di proprieta' o  di  competenza  di  altri
enti, e che ogni evento che si verifichi anche su uno  solo  di  essi
puo' avere ripercussioni su tutti gli altri interconnessi;  da  parte
dei  vari  enti  in  coordinamento  reciproco  deve  pertanto  essere
verificato che sulle tratte e sulle  opere  di  competenza  risultino
assicurati comuni requisiti di sicurezza stradale. 
  Si rammenta inoltre che  le  rilevanti  implicazioni  di  sicurezza
stradale escludono  l'applicazione  del  silenzio-assenso  alle  fasi
della procedura autorizzativa, in particolare per quanto  attiene  al
rilascio di nulla osta al transito da parte  di  enti  proprietari  o
gestori di strade diversi da quello che autorizza  il  trasporto  nel
caso in  cui  non  siano  disponibili  e  pubblicate  le  indicazioni
aggiornate di percorribilita' di cui al precedente punto 1). 
4) Prescrizioni. 
  L'art.  16,  comma  1,  del  regolamento  indica,  con  elencazione
esemplificativa  e  non  esaustiva,  le   prescrizioni   da   imporre
nell'autorizzazione ai fini della tutela del  patrimonio  stradale  e
della sicurezza della circolazione, ai sensi dell'art. 10, comma  10,
del Codice. 
  Al riguardo si richiama l'attenzione sul fatto che  possono  essere
imposti: 
    a) particolari percorsi da seguire o da evitare; 
    b) particolari limiti di velocita' da rispettare; 
    c) particolari modalita' di marcia. 
  Tutto quanto sopra indicato potra'  comportare  periodi  temporali,
orari  o  giornalieri  durante  i  quali  la  circolazione   non   e'
autorizzata, la necessita' della scorta tecnica da parte di organi di
polizia stradale o di personale abilitato di cui all'art.  12,  comma
3-bis,  del  Codice,  l'obbligo  di  comunicare  preventivamente   il
transito all'ente che ha autorizzato il trasporto e  agli  organi  di
polizia stradale competenti per territorio. 
  In proposito si richiama l'attenzione sul fatto  che  l'imposizione
della  scorta  tecnica,  da   prescrivere   espressamente   nell'atto
autorizzativo,  puo'  rendersi  necessaria,  oltre   che   nei   casi
espressamente previsti dall'art. 10, comma 9, del Codice e  dall'art.
16, commi 2 e 3, del regolamento,  anche  nel  caso  di  prescrizioni
riguardanti modalita' di circolazione che non possono essere  attuate
dal solo conducente del veicolo o trasporto eccezionale. Si pensi  ad
esempio al caso di prescrizione di marcia al centro della carreggiata
su un'opera d'arte lungo una strada a doppio senso  di  circolazione,
con una sola corsia per  senso  di  marcia,  che  richiede  l'arresto
temporaneo della circolazione nel verso opposto a  quello  di  marcia
del trasporto eccezionale. 
5) Tutela della strada. 
  Si rammenta che ai sensi dell'art. 13, comma  8,  del  regolamento,
qualora  siano   necessari   particolari   accorgimenti   tecnici   o
particolari cautele atte a  salvaguardare  le  opere  stradali,  puo'
essere prescritto un servizio di assistenza  tecnica  i  cui  compiti
sono  limitati  ad  interventi  di  carattere  tecnico  sulle   opere
stradali, da parte di personale dell'ente proprietario o gestore,  o,
in caso di impossibilita', da parte di idonea impresa  esterna  sotto
la sorveglianza e la responsabilita' dell'ente. 
  Sono esclusi gli interventi di regolazione della circolazione e  di
scorta dei veicoli, che devono essere invece attuati dagli organi  di
polizia stradale o dal personale abilitato di cui all'art. 12,  comma
3-bis, del Codice, anche se relativi al  solo  transito  sulle  opere
d'arte a seguito  di  prescrizioni  riguardanti  la  velocita'  e  le
modalita' con le quali il medesimo deve essere effettuato. 
  I relativi oneri sono a carico del richiedente, cosi'  come  quelli
contemplati dall'art. 19 del regolamento,  relativi  alle  spese  per
sopralluoghi,   accertamenti   tecnici   ed   eventuali   opere    di
rafforzamento, in particolare nei casi di transito eccezionale per il
quale non sono disponibili itinerari alternativi o non  e'  possibile
ridurre la massa. 
  Qualora ricorra la necessita' di particolari accorgimenti tecnici o
particolari cautele dovra' essere attentamente valutato  il  rilascio
di  autorizzazioni  di  tipo  periodico,  anche  in  relazione   alla
necessita' o meno di  eseguire  opere  di  rafforzamento  permanenti,
eventualmente optando per il rilascio di autorizzazioni singole o, se
del caso, multiple, limitando il  numero  dei  viaggi  in  base  alle
esigenze di tutela della infrastruttura. 
  E' altresi' importante che, almeno  per  i  transiti  eccedenti  in
massa i limiti generali di portata delle opere d'arte individuati  ai
fini del catasto delle strade, gli enti proprietari o  gestori  delle
opere  d'arte,  ove  diversi  dagli   enti   preposti   al   rilascio
dell'autorizzazione, siano messi nelle  condizioni  di  conoscere  il
numero annuo di transiti su ciascuna opera  d'arte  di  competenza  e
valutare di conseguenza i riflessi delle sollecitazioni indotte sulla
vita utile e sulla portata delle opere stesse. 
  Le informazioni di cui  sopra  devono  essere  acquisite  dall'ente
autorizzante, attraverso l'archivio delle  autorizzazioni  rilasciate
previsto dall'art. 20  del  regolamento,  o  dalle  comunicazioni  di
transito prescritte ai sensi dell'art.  16,  comma  1,  dello  stesso
regolamento, e comunicate almeno  annualmente  all'ente  proprietario
delle opere d'arte interessate. 
  Infine, a prescindere dalle autorizzazioni al transito di trasporti
eccezionali,  si  richiama  l'obbligo  di  installare  la   specifica
segnaletica di limitazione alla massa dei veicoli ai sensi  dell'art.
118 del regolamento, sia di preavviso  che  in  corrispondenza  delle
opere d'arte per le quali si riscontrino effettivi limiti di  portata
inferiori alla massa massima consentita  prevista  dall'art.  62  del
Codice. 
  Si  raccomanda  di  attenersi  alle  indicazioni   sopra   fornite,
assicurando l'equilibrata applicazione delle norme vigenti, e curando
nel contempo di evitare prescrizioni inutilmente  penalizzanti  nella
presunzione di una maggiore sicurezza. 
  Allo stesso modo si raccomanda agli  organi  di  Polizia  stradale,
nello svolgimento dei propri compiti di istituto, di intensificare  i
controlli circa il rispetto delle norme che regolano il transito  dei
veicoli e dei trasporti  eccezionali  e  delle  prescrizioni  imposte
nelle autorizzazioni. 
    Roma, 15 giugno 2017 
 
                                                  Il Ministro: Delrio 

Registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 2017 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, registro n. 1, foglio n. 2832