AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Bortezomib Teva» (17A05367) 
(GU n.184 del 8-8-2017)

 
         Estratto determina n. 1301/2017 del 12 luglio 2017 
 
    Medicinale: BORTEZOMIB TEVA. 
    Titolare A.I.C.: Teva Italia S.r.l. - Piazzale Luigi Cadorna, 4 -
20123 Milano. 
    Confezione: 
      «3,5 mg polvere per  soluzione  iniettabile»  1  flaconcino  in
vetro da 10 ml; 
      A.I.C. n. 044636013 (in base 10) 1BL5VF (in base 32) . 
    Forma farmaceutica: polvere per soluzione iniettabile. 
    Validita' prodotto integro: flaconcino non aperto due anni. 
    Composizione: ogni flaconcino contiene: 
    principio attivo: 3,5 mg di bortezomib (come estere boronico  del
mannitolo); 
    eccipienti: Mannitolo (E421). 
    Indicazioni terapeutiche: 
    «Bortezomib  Teva»,  in  monoterapia  o   in   associazione   con
doxorubicina liposomiale pegilata o desametasone, e' indicato per  il
trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo  in  progressione
che abbiano gia' ricevuto almeno una precedente linea di  trattamento
e che siano  gia'  stati  sottoposti,  o  non  siano  candidabili,  a
trapianto di cellule staminali ematopoietiche. 
    «Bortezomib Teva», in associazione con melfalan e prednisone,  e'
indicato per il trattamento di pazienti adulti con  mieloma  multiplo
precedentemente non trattato, non eleggibili a chemioterapia ad  alte
dosi con trapianto di cellule staminali ematopoietiche. 
    «Bortezomib  Teva»,  in  associazione  con  desametasone,  o  con
desametasone  e  talidomide,  e'  indicato  per  il  trattamento   di
induzione di pazienti adulti con mieloma multiplo precedentemente non
trattato, eleggibili a chemioterapia ad alte dosi  con  trapianto  di
cellule staminali ematopoietiche. 
    «Bortezomib Teva», in associazione con rituximab, ciclofosfamide,
doxorubicina e prednisone e' indicato per il trattamento di  pazienti
adulti con  linfoma  mantellare  precedentemente  non  trattato,  non
candidabili a trapianto di cellule staminali ematopoietiche. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Le confezioni di cui all'art. 1 risultano  collocate,  in  virtu'
dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.  158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,  n.  189,
nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci  non  ancora  valutati  ai
fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10,
lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, denominata classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del   medicinale
«Bortezomib Teva» e' la seguente: medicinale soggetto a  prescrizione
medica   limitativa,   utilizzabile   esclusivamente   in    ambiente
ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP). 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14,
comma 2 del  decreto  legislativo  n.  219/2006  che  impone  di  non
includere  negli  stampati   quelle   parti   del   riassunto   delle
caratteristiche del prodotto del medicinale  di  riferimento  che  si
riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da  brevetto  al
momento dell'immissione in commercio del medicinale. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni della specialita' medicinale devono essere poste in
commercio con  etichette  e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo
allegato alla presente determinazione. 
    E' approvato il  Riassunto  delle  Caratteristiche  del  Prodotto
allegato alla presente determinazione. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza  per
questo medicinale se il medicinale e' inserito nell'elenco delle date
di riferimento per l'Unione europea (elenco  EURD)  di  cui  all'art.
107-quater, paragrafo 7 della direttiva 2010/84/CE e  pubblicato  sul
portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Decorrenza  di  efficacia  della   determinazione:   dal   giorno
successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.