N. 49 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 luglio 2017

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 7  luglio  2017  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Sanita' pubblica -  Norme  della  Regione  Lazio  -  Disposizioni  in
  materia di assunzione di personale nelle aziende e negli  enti  del
  servizio sanitario regionale -  Previsione  del  riconoscimento  al
  personale  impiegato  in  forme   riconducibili   a   processi   di
  esternalizzazione nell'assistenza diretta o indiretta  ai  pazienti
  nelle aziende e negli enti del servizio sanitario regionale,  nelle
  procedure concorsuali, di un punteggio nell'ambito  del  curriculum
  formativo e professionale in relazione agli anni di lavoro svolto. 
- Legge della Regione Lazio 2 maggio  2017,  n.  4  (Disposizioni  in
  materia di assunzione di personale nelle aziende e negli  enti  del
  servizio sanitario regionale), art. 1, comma 1, lett. b). 
(GU n.32 del 9-8-2017 )
    Ricorso per la Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  (codice
fiscale 97163520584),  in  persona  del  Presidente  p.t.,  ex   lege
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello  Stato  (codice
fiscale 80224030587) presso i cui uffici domicilia ex lege  in  Roma,
via     dei     Portoghesi     nr.     12,      fax      06-96514000,
pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it nei  confronti  della  Regione
Lazio, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro  tempore,
per la dichiarazione di  illegittimita'  costituzionale  della  legge
regionale n. 4 del 2 maggio 2017, recante «Disposizioni in materia di
assunzione di personale nelle  aziende  e  negli  enti  del  servizio
sanitario regionale». 
    La legge della Regione Lazio n. 4  del  2  maggio  2017,  recante
«Disposizioni in materia di assunzione di personale nelle  aziende  e
negli  enti  del  servizio  sanitario  regionale»,  presenta  profili
d'illegittimita' costituzionale con riferimento all'art. l, comma  1,
lettera b), per contrasto con i principi fondamentali in  materia  di
«tutela della  salute»  di  cui  all'art.  117,  terzo  comma,  della
Costituzione. 
    L'art.  1  della  legge  regionale   in   esame,   che   riguarda
l'assunzione del personale nelle aziende e negli  enti  del  servizio
sanitario regionale, al comma 1, lettera a) e b), prevede che: 
        «Ferme restando le competenze attribuite  al  Commissario  ad
acta per la prosecuzione del  piano  di  rientro  dai  disavanzi  del
settore sanitario della Regione: 
          a) ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  del  6   marzo   2015
(Disciplina delle procedure concorsuali riservate per l'assunzione di
personale precario del comparto sanita') e dall'art.  1,  comma  543,
della legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  relativo  alle  procedure
concorsuali  straordinarie  per  l'assunzione  di  personale  medico,
tecnico-professionale  e  infermieristico,  si  considera,   per   il
personale in  possesso  dei  requisiti  ivi  richiesti,  il  servizio
svolto, anche in  deroga  alle  procedure  previste  dalla  normativa
regionale; 
          b) al personale che non rientra nelle  fattispecie  di  cui
alla lettera a), impiegato  in  forme  riconducibili  a  processi  di
esternalizzazione nell'assistenza diretta  o  indiretta  ai  pazienti
nelle aziende e negli enti del servizio  sanitario  regionale,  sara'
riconosciuto, nelle procedure concorsuali, un  punteggio  nell'ambito
del curriculum formativo e professionale in relazione  agli  anni  di
lavoro svolto». 
    La disposizione contenuta nella  lettera  b)  di  detto  comma  1
dell'art. 1 e' incostituzionale per i seguenti motivi. 
    Tale disposizione prevede che  al  personale  sanitario  che  sia
stato   impiegato   in   forme   riconducibili    a    processi    di
esternalizzazione nell'assistenza diretta  o  indiretta  ai  pazienti
nelle aziende e negli enti  del  servizio  sanitario  regionale,  sia
riconosciuto, nelle procedure concorsuali straordinarie previste  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del  6  marzo  2015
(«Disciplina delle procedure concorsuali riservate  per  l'assunzione
di personale precario del comparto sanita'»)  e  dall'art.  1,  comma
543, legge n. 208 del 2015, un punteggio nell'ambito  del  curriculum
formativo e professionale in relazione agli anni  di  lavoro  svolto.
Detta   disposizione   regionale,   che   impone   alla   commissione
esaminatrice di assegnare uno specifico punteggio, in relazione  agli
anni di lavoro svolto, unicamente  al  personale  sanitario  che  sia
stato impiegato nelle aziende sanitarie regionali attraverso processi
di  esternalizzazione,  contrasta  con  la  disciplina   statale   di
riferimento.  Essa  contrasta  in  particolare  con  i   criteri   di
valutazione  dei  titoli  stabiliti  nell'ambito   della   disciplina
concorsuale del personale del Servizio  sanitario  dall'art.  11  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 2001  e  dall'art.
11 del decreto del  Presidente  della  Repubblica n.  483  del  1997,
emanati in attuazione dell'art. 18, comma 1, del decreto  legislativo
n. 502 del 1992, che distinguono i criteri di valutazione dei  titoli
in tre categorie riguardanti, rispettivamente, la carriera, i  titoli
accademici e di studio e il curriculum formativo e professionale. 
    Pertanto,  la  disposizione  regionale  in  esame,   che   impone
l'obbligo alla commissione esaminatrice di  assegnare  uno  specifico
punteggio alla categoria di concorrenti sopra descritta, modifica  ed
integra la griglia  recante  i  criteri  di  valutazione  dei  titoli
stabilita  dalla  disciplina  statale  sopra  menzionata,   incidendo
altresi' sulla discrezionalita' attribuita alla commissione da  detta
disciplina statale. Al riguardo, nei citati  decreti  del  Presidente
della Repubblica  e'  previsto  che  il  punteggio  attribuito  dalla
commissione esaminatrice al curriculum formativo e professionale  dei
candidati e' «globale». In particolare nel predetto curriculum  «sono
valutate  le  attivita'  professionali  e  di   studio,   formalmente
documentate, non riferibili ai titoli gia' valutati nelle  precedenti
categorie,  idonee  ad  evidenziare,  ulteriormente,  il  livello  di
qualificazione  professionale  acquisito   nell'arco   della   intera
carriera  e  specifiche  rispetto  alla   posizione   funzionale   da
conferire, nonche' gli incarichi di insegnamento  conferiti  da  enti
pubblici». L'attribuzione  del  punteggio  globale,  da  parte  della
commissione esaminatrice, che dovra'  essere  adeguatamente  motivato
con riguardo ai singoli elementi documentali che hanno contribuito  a
determinarlo, mira a garantire un certo margine  di  discrezionalita'
riconosciuta  alla  Commissione  stessa,  al  fine  di  valutare  gli
elementi del curriculum ritenuti qualificanti  rispetto  all'incarico
da ricoprire. 
    Pertanto,  la  disposizione   regionale   in   esame,   volta   a
riconoscere, in difformita' di quanto previsto nei citati decreto del
Presidente  della  Repubblica,  l'assegnazione   di   «un   punteggio
nell'ambito del curriculum formativo  e  professionale  in  relazione
agli anni di lavoro svolto....» sembra interferire con il principio e
finalita' stabiliti a livello statale e si pone in  contrasto  con  i
principi fondamentali in materia di «tutela della  salute»  contenuti
nella disciplina statale sopra citata, in violazione  dell'art.  117,
terzo comma, Cost. . 
    La Corte costituzionale ha infatti affermato in  varie  occasioni
(sent. nn. 422/2006; 295/2009; 181/2006; 251/2016) che i rapporti  di
lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni  sanitarie   essendo
strumentali  alla  prestazione  del  servizio,  e   incidendo   sulle
condizioni  di   fruizione   delle   prestazioni   rese   all'utenza,
condizionate dalla capacita' e professionalita' di tutti  i  sanitari
addetti al servizio, attengono alla potesta' legislativa regionale in
materia concorrente di tutela della salute. Ne consegue  il  doveroso
rispetto dei principi fondamentali dettati dalla legge  statale,  tra
cui devono annoverarsi  quei  principi,  dati  con  riferimento  alle
modalita' e  ai  requisiti  di  accesso,  che  si  collocano  in  una
prospettiva di miglioramento del «rendimento» del servizio offerto  e
dunque di garanzia, oltre che del buon andamento dell'amministrazione
e della qualita' dell'attivita' assistenziale erogata. 
    Si segnala inoltre che la disposizione regionale in esame,  volta
a  riconoscere  l'assegnazione  di  «un  punteggio  nell'ambito   del
curriculum formativo e professionale in relazione agli anni di lavoro
svolto....»  solo  ai  soggetti  impiegati  nelle  aziende  sanitarie
regionali attraverso processi di esternalizzazione, destinatari della
disposizione, rischia di privilegiare tale categoria  di  concorrenti
rispetto  ad  altri  concorrenti  che,  partecipando  alle  procedure
concorsuali straordinarie previste dalla menzionata legge n. 208  del
2015 per l'assunzione a tempo indeterminato, siano stati gia' assunti
a tempo determinato  nell'ambito  del  servizio  sanitario  regionale
attraverso procedure selettive ad evidenza pubblica. 
    Per i motivi esposti l'art. 1, comma 1, lettera  b)  della  legge
regionale in esame viene impugnato dinanzi alla Corte  costituzionale
ai sensi  dell'art.  127  della  Costituzione  per  contrasto  con  i
principi fondamentali in materia di  «tutela  della  salute»  di  cui
all'art. 117, terzo comma, della Costituzione;  il  presente  ricorso
viene proposto come deliberato dal Consiglio dei ministri in data  28
giugno 2017. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Si conclude pertanto affinche'  sia  dichiarata  l'illegittimita'
costituzionale nei sensi sopra  esposti  della  legge  della  Regione
Lazio n. 4 del 2 maggio 2017, recante  «Disposizioni  in  materia  di
assunzione di personale nelle  aziende  e  negli  enti  del  servizio
sanitario regionale». 
 
      Roma, 30 giugno 2017 
 
                 L'Avvocato dello Stato: De Giovanni