AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Technescan HDP». (17A05675) 
(GU n.190 del 16-8-2017)

 
 
 
       Estratto determina AAM/AIC n. 59/2017 del 2 maggio 2017 
 
    Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C. 
    E'  autorizzata  l'immissione   in   commercio   del   medicinale
TECHNESCAN HDP nella forma e confezione: «3 mg kit  per  preparazione
radiofarmaceutica» 5 flaconcini multidose da 10 ml alle condizioni  e
con le specificazioni di seguito indicate: 
    Titolare A.I.C.: Mallinckrodt Medical B.V. (Paesi Bassi) con sede
legale e domicilio in Westerduinweg 3 1755 LE Petten (Paesi Bassi). 
    Confezione: «3  mg  kit  per  preparazione  radiofarmaceutica»  5
flaconcini multidose da 10 ml - A.I.C.  n.  039086018  (in  base  10)
158TY2 (in base 32). 
    Forma farmaceutica: kit per preparazione radiofarmaceutica. 
    Validita' prodotto integro: due anni. 
    Produttore del principio attivo:  Mallinckrodt  Nuclear  Medicine
LLC 2703 Wagner Place Maryland Heights Missouri (MO) 63043 USA. 
    Produttore  del  prodotto   finito:   Mallinckrodt   Medical   BV
stabilimento sito in Westerduinweg 3 - 1755 LE Petten -  Paesi  Bassi
(produzione,  confezionamento  primario  e  secondario,  controllo  e
rilascio dei lotti). 
    Composizione: ogni flaconcino contiene 3 mg di sodio  ossidronato
(idrossi-metilene difosfonato o HMDP). 
    Technescan HDP deve essere radio marcato con  sodio  pertecnetato
(99m Tc) soluzione iniettabile. 
    Il radionuclide non e' incluso in questo kit. 
    Eccipienti: 
      stagno (II) cloruro diidrato; 
      acido gentisico; 
      sodio cloruro; 
      sodio idrossido (per aggiustare il pH); 
      acido cloridrico al 37% (per aggiustare il pH). 
 
                      Indicazioni terapeutiche 
 
    Medicinale solo per uso diagnostico. 
    Dopo la radio marcatura con una soluzione  iniettabile  di  sodio
pertecnetato (99m Tc), la soluzione di tecnezio (99m Tc)  ossidronato
e' indicata per la scintigrafia ossea, permettendo di localizzare  le
aree con osteogenesi alterata. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per  la  confezione   sopracitata   e'   adottata   la   seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita': apposita sezione della
classe di cui all'art.  8,  comma  10,  lettera  c)  della  legge  24
dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci
non ancora valutati ai fini della rimborsabilita', denominata  Classe
C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per  la  confezione   sopracitata   e'   adottata   la   seguente
classificazione ai fini della fornitura:  OSP: medicinale soggetto  a
prescrizione  medica  limitativa,  utilizzabile   esclusivamente   in
ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
presente determinazione. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla presente determinazione. 
    In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette
devono  essere  redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente   ai
medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche  in  lingua
tedesca. Il  titolare  dell'A.I.C.  che  intende  avvalersi  dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si
applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto
legislativo. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza  per
questo medicinale se il medicinale e' inserito nell'elenco delle date
di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107
quater, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e  pubblicato  sul  portale
web dell'Agenzia Europea dei medicinali. 
 
                         Disposizioni finali 
 
    La presente determinazione ha effetto  dal  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana, fatto salvo un periodo transitorio della  durata
di novanta giorni, a decorrere da tale data, al  fine  di  provvedere
all'adeguamento di tutte le confezioni ed alla predisposizione  degli
stampati.