N. 103 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 novembre 2016

Ordinanza del 7 novembre 2016 del G.U.P. del Tribunale di Torino  nel
procedimento penale a carico di R. P. e altri . 
 
Reati e pene - Reato di crollo colposo di cui all'art. 449 cod.  pen.
  in relazione all'art. 434 cod. pen.  -  Raddoppio  dei  termini  di
  prescrizione. 
- Codice penale, art. 157, comma sesto. 
(GU n.34 del 23-8-2017 )
 
                         TRIBUNALE DI TORINO 
                        Quinta Sezione penale 
 
    Il Giudice dott.ssa Nicoletta Aloj, visti gli atti contenuti  nel
fascicolo del dibattimento, 
 
                               Osserva 
 
    1. Con decreto del GUP presso  il  Tribunale  di  Torino  del  26
settembre 2012 e' stato disposto il rinvio a giudizio degli  imputati
R. P., O. A., E M. S. per i reati di cui agli articoli 590, commi 3 e
4, in relazione all'art. 583, comma 1. n. 1 codice penale  e  449  in
relazione all'art. 434, comma 2 codice penale per il  crollo  di  una
parte di un edificio sito in Pianezza avvenuto in data 30 marzo  2009
che, secondo l'ipotesi  accusatoria,  sarebbe  stato  determinato  da
colpa degli imputati e avrebbe cagionato alle persone offese  S.  S.,
T. M. e R. M. lesioni personali gravi. 
    Con decreto in data 1° giugno 2011 il pubblico  ministero  presso
il  Tribunale  di  Torino  ha  disposto  la  citazione   a   giudizio
dell'imputato S. H. per i reati di cui agli  articoli  96,  comma  1,
lett. g) e 142 decreto legislativo n.  81/08  commessi  il  30  marzo
2009, cosi' dando origine al processo penale n. 5899/2012 RG Trib. 
    Con ordinanza del 22 maggio 2013 e' stata  disposta  la  riunione
del procedimento penale n. 5899/12 RG Trib. al presente procedimento. 
    Si  e'  svolta  quindi  l'istruttoria   dibattimentale   mediante
l'assunzione delle prove richieste dal  pubblico  ministero  e  dalle
difese degli imputati. 
    Con dichiarazione depositata in cancelleria  in  data  8  gennaio
2016 e' stata revocata la costituzione delle parti civili S. S. e  R.
M. A. (uniche parti civili costituite). 
    Quindi si e'  proseguito  nell'istruzione  dibattimentale  ed  e'
stata disposta la ricostituzione di alcuni documenti  prodotti  dalle
parti a norma dell'art. 113 codice procedura penale. 
    Terminata  l'istruzione  dibattimentale,  il  Tribunale   ritiene
rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 157, comma  6  codice  penale  in  relazione
all'art. 3 Cost. nella  parte  in  cui  prevede  che  il  termine  di
prescrizione del reato di crollo colposo e' raddoppiato. 
    2. L'art. 157 codice penale, cosi' come modificato dalla legge n.
251/2005, prevede che la prescrizione estingua il  reato  decorso  il
tempo  corrispondente  al  massimo  previsto  dalla   pena   edittale
stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se
si  tratta  di  delitto  e  a  quattro   anni   se   si   tratta   di
contravvenzione.  Nella  determinazione  del   tempo   necessario   a
prescrivere  non  si  tiene  conto  delle  circostanze  attenuanti  e
aggravanti, fatta eccezione per le aggravanti ad effetto  speciale  e
per quelle che stabiliscono una pena di specie diversa; in tali  casi
si  tiene  conto  dell'aumento   massimo   di   pena   previsto   per
l'aggravante. 
    Il sesto comma dell'art. 157 codice penale dispone poi che per  i
reati di cui agli articoli 449, 589, secondo, terzo e  quarto  comma,
nonche' per i reati di cui all'art. 51, commi 3-bis  e  3-quater  del
codice di procedura penale, i  termini  di  prescrizione  determinati
secondo le regole generali sono raddoppiati. 
    L'istituto della prescrizione ha natura sostanziale, posto che il
decorso  del  tempo  necessario  a  prescrivere  non  si  limita   ad
estinguere  l'azione  penale,  ma  elimina  la  punibilita'  in  se',
rappresentando una  causa  di  rinuncia  dello  Stato  alla  potesta'
punitiva. 
    Il  termine  di  prescrizione  costituisce  una  componente   del
trattamento sanzionatorio  complessivo  del  reato,  tanto  che,  per
costante giurisprudenza di legittimita', di esso deve  tenersi  conto
ogni qualvolta occorra individuare la disciplina piu'  favorevole  al
reo. 
    La  quantificazione  del  suddetto  termine  resta  rimessa  alla
discrezionalita' del legislatore, il cui esercizio non puo', tuttavia
prescindere   dalla   ratio   dell'istituto    della    prescrizione,
identificabile nell'interesse generale di non piu' perseguire i reati
rispetto ai quali il lungo tempo decorso  dopo  la  loro  commissione
abbia fatto venire meno, o notevolmente attenuato,  insieme  al  loro
ricordo, anche l'allarme della coscienza  comune,  ed  altresi'  reso
difficile, a volte, l'acquisizione del materiale probatorio (cosi' C.
cost. n. 202/1971), e incontra il limite fissato  dall'art.  3  della
Costituzione. 
    Nel caso in esame, secondo quanto previsto dall'art. 157, comma 1
codice penale, il delitto di crollo colposo si  prescriverebbe  in  6
anni, atteso che il massimo  edittale  previsto  per  la  fattispecie
descritta dagli articoli 434 e 449 codice penale e'  di  5  anni:  ai
sensi del sesto comma dell'art.  157  codice  penale,  pero',  questo
termine deve essere raddoppiato, con la conseguenza  che  il  termine
prescrizionale e' di 12 anni, mentre il termine massimo  per  effetto
dell'intervento di eventi interruttivi e' di quindici anni (salve  le
ipotesi di aumento previste dall'art. 161, comma 2, codice penale). 
    Considerata la pena  edittale  massima  prevista  dall'art.  434,
comma 2, codice penale che prevede  il  reato  di  evento  di  crollo
doloso, avuto riguardo al disposto dell'art.  157,  comma  1,  codice
penale e considerato che per il crollo  doloso  non  e'  previsto  il
raddoppio dei termini, il termine di prescrizione per detto reato nel
caso in cui il disastro avvenga e' di dodici anni. 
    Ne deriva che, tralasciando la fattispecie di pericolo di  crollo
doloso di cui al comma 1 dell'art. 434 codice penale, che  non  trova
una corrispondente fattispecie colposa, il  termine  di  prescrizione
sia nelle ipotesi di crollo  colposo  che  nelle  ipotesi  di  crollo
doloso e' di dodici  anni  (prorogabile  fino  a  quindici  anni  per
effetto di eventi interruttivi), e che, pur  essendo  le  ipotesi  di
crollo  colposo  e  di  crollo  doloso  punite  con   pene   edittali
sensibilmente diverse in ragione del diverso elemento psicologico (da
uno a cinque anni l'ipotesi colposa, da tre a dodici  anni  l'ipotesi
dolosa), per entrambe le fattispecie di reato e' previsto il medesimo
termine di prescrizione, pari a dodici anni. 
    Cio' pare determinare una violazione dei principi di  uguaglianza
e ragionevolezza, poiche' due fattispecie poste a tutela dello stesso
bene giuridico, ma punite in modo  sensibilmente  diverso  a  seconda
dell'elemento  psicologico  del  reato,  prevedono   esattamente   il
medesimo termine di prescrizione. 
    3. Con sentenza della Corte costituzionale n.  143  del  2014  e'
stata dichiarata l'illegittimita'  dell'art.  157,  comma  6,  codice
penale nella parte in cui prevede che i termini di cui ai  precedenti
corami del medesimo articolo siano raddoppiati, rispetto al reato  di
incendio colposo, ai sensi dell'art. 449, in riferimento all'art. 423
codice penale. 
    In detta sentenza  la  Corte  ha  osservato  che,  sebbene  possa
proiettarsi anche sul piano processuale - concorrendo, in  specie,  a
realizzare la garanzia della ragionevole durata  del  processo  (art.
111,  secondo  comma,  Cost.)   -,   la   prescrizione   costituisce,
nell'attuale configurazione, un istituto di  natura  sostanziale,  la
cui ratio si  collega  preminentemente,  da  un  lato,  all'interesse
generale di non piu' perseguire i reati rispetto ai  quali  il  lungo
tempo decorso dopo la loro commissione  abbia  fatto  venir  meno,  o
notevolmente attenuato l'allarme della coscienza  comune,  dall'altro
al «diritto all'oblio» dei cittadini, quando il reato non  sia  cosi'
grave da escludere tale tutela, evidenziando che  tali  finalita'  si
riflettono puntualmente nella tradizionale scelta di  correlare  alla
gravita' del reato il tempo necessario a prescrivere. 
    La Corte ha  quindi  evidenziato  che  nell'esercizio  della  sua
discrezionalita', il legislatore puo' stabilire  diversi  termini  di
prescrizione sulla base  di  valutazioni  correlate  alle  specifiche
caratteristiche  degli  illeciti  considerati  e  alla   ponderazione
complessiva degli interessi coinvolti.  purche'  la  discrezionalita'
legislativa  sia   esercitata   nel   rispetto   del   principio   di
ragionevolezza e in modo tale  da  non  determinare  ingiustificabili
sperequazioni di trattamento tra fattispecie omogenee. 
    Avuto riguardo  al  tenore  della  sentenza  n.  143/2014  appare
doversi escludere la possibilita' di estendere in via  interpretativa
il portato  demolitorio  della  stessa  rispetto  ad  altri  disastri
colposi, quale il crollo oggetto del presente procedimento. 
    Nondimeno, il percorso argomentativo svolto nella citata sentenza
corrobora l'ipotesi della non manifesta infondatezza della  questione
di legittimita'  costituzionale  proposta,  posto  che,  pur  essendo
previsti nella specie, diversamente rispetto alla fattispecie oggetto
della richiamata sentenza - che  prevedeva  termini  di  prescrizione
piu' lunghi per l'ipotesi colposa rispetto a quella dolosa -, termini
di  prescrizione  identici  per  la  fattispecie  dolosa  e  per   la
corrispondente ipotesi colposa, appare comunque scardinata  la  scala
della complessiva gravita' delle due fattispecie criminose. 
    4. In ordine  alla  rilevanza  della  questione  si  osserva  che
essendo il reato stato commesso, secondo  l'ipotesi  accusatoria,  in
data 30 marzo 2009 (si richiama la modifica  del  capo  d'imputazione
effettuata dal pubblico ministero all'udienza del 20  gennaio  2014),
nell'ipotesi in cui la disposizione dell'art. 157,  comma  6,  codice
penale, nella parte in  cui  prevede  il  raddoppio  del  termine  di
prescrizione  per  il  reato  di  crollo  colposo,  fosse  dichiarata
incostituzionale, il reato di cui all'art. 449 in relazione  all'art.
434, comma 2, codice  penale  contestato  agli  imputati  si  sarebbe
prescritto in data 30  settembre  2016  per  decorrenza  del  termine
massimo di 7 anni e mezzo. Diversamente, qualora  fosse  respinta  la
questione  di  legittimita'  costituzionale  proposta,  il  reato  in
questione non sarebbe ad oggi prescritto ma si prescriverebbe in data
30 marzo 2024 (quindici anni dalla data del fatto). 
    5. Infine, non ignora il Tribunale che con ordinanza in  data  22
giugno 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del  22  marzo
2016, il Tribunale di Torino, Sezione  Quarta  Penale,  ha  sollevato
questione  di  legittimita'  costituzionale  analoga  alla   presente
relativamente al termine di prescrizione del reato di crollo colposo. 
    Nondimeno appare opportuno sottoporre alla  Corte  costituzionale
le argomentazioni ulteriori svolte con la presente ordinanza anche al
fine di evitare l'ulteriore decorso dei termini di  prescrizione  del
reato nell'ipotesi in cui la questione  oggi  sollevata  non  venisse
accolta. 
    Si rimettono pertanto gli atti alla Corte costituzionale  perche'
la presente questione sia decisa unitamente a quella  gia'  sollevata
con la citata ordinanza del Tribunale di Torino del 22 giugno 2015. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Visto l'art. 23, legge n. 87/1953; 
    a)  dichiara  rilevante  e  non  manifestamente   infondata,   in
relazione all'art. 3 della Costituzione, la questione  relativa  alla
conformita' a Costituzione dell'art. 157,  comma  6,  codice  penale,
nella parte in cui prevede che il termine di prescrizione  del  reato
di crollo colposo (art.  449  in  riferimento  all'art.  434,  codice
penale) e' raddoppiato; 
    b)  dispone  l'immediata  trasmissione  degli  atti  alla   Corte
costituzionale; 
    c) sospende il giudizio in corso; 
    d)  dispone  la  notificazione  del  presente  provvedimento   al
Presidente del Consiglio dei ministri; 
    e)  dispone  la  comunicazione  della   presente   ordinanza   ai
presidenti delle due Camere del Parlamento; 
    f) manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. 
          Torino, 7 novembre 2016 
 
                          Il Giudice: Aloj