N. 103 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 novembre 2016
Ordinanza del 7 novembre 2016 del G.U.P. del Tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di R. P. e altri . Reati e pene - Reato di crollo colposo di cui all'art. 449 cod. pen. in relazione all'art. 434 cod. pen. - Raddoppio dei termini di prescrizione. - Codice penale, art. 157, comma sesto.(GU n.34 del 23-8-2017 )
TRIBUNALE DI TORINO Quinta Sezione penale Il Giudice dott.ssa Nicoletta Aloj, visti gli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento, Osserva 1. Con decreto del GUP presso il Tribunale di Torino del 26 settembre 2012 e' stato disposto il rinvio a giudizio degli imputati R. P., O. A., E M. S. per i reati di cui agli articoli 590, commi 3 e 4, in relazione all'art. 583, comma 1. n. 1 codice penale e 449 in relazione all'art. 434, comma 2 codice penale per il crollo di una parte di un edificio sito in Pianezza avvenuto in data 30 marzo 2009 che, secondo l'ipotesi accusatoria, sarebbe stato determinato da colpa degli imputati e avrebbe cagionato alle persone offese S. S., T. M. e R. M. lesioni personali gravi. Con decreto in data 1° giugno 2011 il pubblico ministero presso il Tribunale di Torino ha disposto la citazione a giudizio dell'imputato S. H. per i reati di cui agli articoli 96, comma 1, lett. g) e 142 decreto legislativo n. 81/08 commessi il 30 marzo 2009, cosi' dando origine al processo penale n. 5899/2012 RG Trib. Con ordinanza del 22 maggio 2013 e' stata disposta la riunione del procedimento penale n. 5899/12 RG Trib. al presente procedimento. Si e' svolta quindi l'istruttoria dibattimentale mediante l'assunzione delle prove richieste dal pubblico ministero e dalle difese degli imputati. Con dichiarazione depositata in cancelleria in data 8 gennaio 2016 e' stata revocata la costituzione delle parti civili S. S. e R. M. A. (uniche parti civili costituite). Quindi si e' proseguito nell'istruzione dibattimentale ed e' stata disposta la ricostituzione di alcuni documenti prodotti dalle parti a norma dell'art. 113 codice procedura penale. Terminata l'istruzione dibattimentale, il Tribunale ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 157, comma 6 codice penale in relazione all'art. 3 Cost. nella parte in cui prevede che il termine di prescrizione del reato di crollo colposo e' raddoppiato. 2. L'art. 157 codice penale, cosi' come modificato dalla legge n. 251/2005, prevede che la prescrizione estingua il reato decorso il tempo corrispondente al massimo previsto dalla pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione. Nella determinazione del tempo necessario a prescrivere non si tiene conto delle circostanze attenuanti e aggravanti, fatta eccezione per le aggravanti ad effetto speciale e per quelle che stabiliscono una pena di specie diversa; in tali casi si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante. Il sesto comma dell'art. 157 codice penale dispone poi che per i reati di cui agli articoli 449, 589, secondo, terzo e quarto comma, nonche' per i reati di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale, i termini di prescrizione determinati secondo le regole generali sono raddoppiati. L'istituto della prescrizione ha natura sostanziale, posto che il decorso del tempo necessario a prescrivere non si limita ad estinguere l'azione penale, ma elimina la punibilita' in se', rappresentando una causa di rinuncia dello Stato alla potesta' punitiva. Il termine di prescrizione costituisce una componente del trattamento sanzionatorio complessivo del reato, tanto che, per costante giurisprudenza di legittimita', di esso deve tenersi conto ogni qualvolta occorra individuare la disciplina piu' favorevole al reo. La quantificazione del suddetto termine resta rimessa alla discrezionalita' del legislatore, il cui esercizio non puo', tuttavia prescindere dalla ratio dell'istituto della prescrizione, identificabile nell'interesse generale di non piu' perseguire i reati rispetto ai quali il lungo tempo decorso dopo la loro commissione abbia fatto venire meno, o notevolmente attenuato, insieme al loro ricordo, anche l'allarme della coscienza comune, ed altresi' reso difficile, a volte, l'acquisizione del materiale probatorio (cosi' C. cost. n. 202/1971), e incontra il limite fissato dall'art. 3 della Costituzione. Nel caso in esame, secondo quanto previsto dall'art. 157, comma 1 codice penale, il delitto di crollo colposo si prescriverebbe in 6 anni, atteso che il massimo edittale previsto per la fattispecie descritta dagli articoli 434 e 449 codice penale e' di 5 anni: ai sensi del sesto comma dell'art. 157 codice penale, pero', questo termine deve essere raddoppiato, con la conseguenza che il termine prescrizionale e' di 12 anni, mentre il termine massimo per effetto dell'intervento di eventi interruttivi e' di quindici anni (salve le ipotesi di aumento previste dall'art. 161, comma 2, codice penale). Considerata la pena edittale massima prevista dall'art. 434, comma 2, codice penale che prevede il reato di evento di crollo doloso, avuto riguardo al disposto dell'art. 157, comma 1, codice penale e considerato che per il crollo doloso non e' previsto il raddoppio dei termini, il termine di prescrizione per detto reato nel caso in cui il disastro avvenga e' di dodici anni. Ne deriva che, tralasciando la fattispecie di pericolo di crollo doloso di cui al comma 1 dell'art. 434 codice penale, che non trova una corrispondente fattispecie colposa, il termine di prescrizione sia nelle ipotesi di crollo colposo che nelle ipotesi di crollo doloso e' di dodici anni (prorogabile fino a quindici anni per effetto di eventi interruttivi), e che, pur essendo le ipotesi di crollo colposo e di crollo doloso punite con pene edittali sensibilmente diverse in ragione del diverso elemento psicologico (da uno a cinque anni l'ipotesi colposa, da tre a dodici anni l'ipotesi dolosa), per entrambe le fattispecie di reato e' previsto il medesimo termine di prescrizione, pari a dodici anni. Cio' pare determinare una violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza, poiche' due fattispecie poste a tutela dello stesso bene giuridico, ma punite in modo sensibilmente diverso a seconda dell'elemento psicologico del reato, prevedono esattamente il medesimo termine di prescrizione. 3. Con sentenza della Corte costituzionale n. 143 del 2014 e' stata dichiarata l'illegittimita' dell'art. 157, comma 6, codice penale nella parte in cui prevede che i termini di cui ai precedenti corami del medesimo articolo siano raddoppiati, rispetto al reato di incendio colposo, ai sensi dell'art. 449, in riferimento all'art. 423 codice penale. In detta sentenza la Corte ha osservato che, sebbene possa proiettarsi anche sul piano processuale - concorrendo, in specie, a realizzare la garanzia della ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma, Cost.) -, la prescrizione costituisce, nell'attuale configurazione, un istituto di natura sostanziale, la cui ratio si collega preminentemente, da un lato, all'interesse generale di non piu' perseguire i reati rispetto ai quali il lungo tempo decorso dopo la loro commissione abbia fatto venir meno, o notevolmente attenuato l'allarme della coscienza comune, dall'altro al «diritto all'oblio» dei cittadini, quando il reato non sia cosi' grave da escludere tale tutela, evidenziando che tali finalita' si riflettono puntualmente nella tradizionale scelta di correlare alla gravita' del reato il tempo necessario a prescrivere. La Corte ha quindi evidenziato che nell'esercizio della sua discrezionalita', il legislatore puo' stabilire diversi termini di prescrizione sulla base di valutazioni correlate alle specifiche caratteristiche degli illeciti considerati e alla ponderazione complessiva degli interessi coinvolti. purche' la discrezionalita' legislativa sia esercitata nel rispetto del principio di ragionevolezza e in modo tale da non determinare ingiustificabili sperequazioni di trattamento tra fattispecie omogenee. Avuto riguardo al tenore della sentenza n. 143/2014 appare doversi escludere la possibilita' di estendere in via interpretativa il portato demolitorio della stessa rispetto ad altri disastri colposi, quale il crollo oggetto del presente procedimento. Nondimeno, il percorso argomentativo svolto nella citata sentenza corrobora l'ipotesi della non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale proposta, posto che, pur essendo previsti nella specie, diversamente rispetto alla fattispecie oggetto della richiamata sentenza - che prevedeva termini di prescrizione piu' lunghi per l'ipotesi colposa rispetto a quella dolosa -, termini di prescrizione identici per la fattispecie dolosa e per la corrispondente ipotesi colposa, appare comunque scardinata la scala della complessiva gravita' delle due fattispecie criminose. 4. In ordine alla rilevanza della questione si osserva che essendo il reato stato commesso, secondo l'ipotesi accusatoria, in data 30 marzo 2009 (si richiama la modifica del capo d'imputazione effettuata dal pubblico ministero all'udienza del 20 gennaio 2014), nell'ipotesi in cui la disposizione dell'art. 157, comma 6, codice penale, nella parte in cui prevede il raddoppio del termine di prescrizione per il reato di crollo colposo, fosse dichiarata incostituzionale, il reato di cui all'art. 449 in relazione all'art. 434, comma 2, codice penale contestato agli imputati si sarebbe prescritto in data 30 settembre 2016 per decorrenza del termine massimo di 7 anni e mezzo. Diversamente, qualora fosse respinta la questione di legittimita' costituzionale proposta, il reato in questione non sarebbe ad oggi prescritto ma si prescriverebbe in data 30 marzo 2024 (quindici anni dalla data del fatto). 5. Infine, non ignora il Tribunale che con ordinanza in data 22 giugno 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 22 marzo 2016, il Tribunale di Torino, Sezione Quarta Penale, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale analoga alla presente relativamente al termine di prescrizione del reato di crollo colposo. Nondimeno appare opportuno sottoporre alla Corte costituzionale le argomentazioni ulteriori svolte con la presente ordinanza anche al fine di evitare l'ulteriore decorso dei termini di prescrizione del reato nell'ipotesi in cui la questione oggi sollevata non venisse accolta. Si rimettono pertanto gli atti alla Corte costituzionale perche' la presente questione sia decisa unitamente a quella gia' sollevata con la citata ordinanza del Tribunale di Torino del 22 giugno 2015.
P.Q.M. Visto l'art. 23, legge n. 87/1953; a) dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, la questione relativa alla conformita' a Costituzione dell'art. 157, comma 6, codice penale, nella parte in cui prevede che il termine di prescrizione del reato di crollo colposo (art. 449 in riferimento all'art. 434, codice penale) e' raddoppiato; b) dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; c) sospende il giudizio in corso; d) dispone la notificazione del presente provvedimento al Presidente del Consiglio dei ministri; e) dispone la comunicazione della presente ordinanza ai presidenti delle due Camere del Parlamento; f) manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. Torino, 7 novembre 2016 Il Giudice: Aloj