MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 21 giugno 2017 

Divieto dell'uso dei pezzi di  legno  di  quercia  nell'elaborazione,
nell'affinamento  e  nell'invecchiamento  dei  vini   DOP   italiani.
(17A06112) 
(GU n.202 del 30-8-2017)

 
                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (CE) n.  606/2009  della  Commissione  del  10
luglio 2009, recante alcune modalita' di applicazione del regolamento
(CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda  le  categorie  di
prodotti  vitivinicoli,  le  pratiche  enologiche   e   le   relative
restrizioni, ed in particolare l'allegato I A, n. 38,  e  l'appendice
9,  concernenti  l'impiego  dei  pezzi  di  legno  di  quercia  nella
vinificazione e nell'affinamento dei vini e le relative prescrizioni; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Vista la parte  II,  titolo  II,  capo  I,  sezione  2  del  citato
regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle  denominazioni  di
origine, le indicazioni geografiche e le  menzioni  tradizionali  nel
settore vitivinicolo; 
  Visto in particolare,  l'art.  80,  recante  norme  in  materia  di
pratiche enologiche, e l'art. 83, paragrafo 2, del citato regolamento
(UE) n. 1308/2013, a  tenore  del  quale  gli  Stati  membri  possono
limitare o vietare l'impiego di  determinate  pratiche  enologiche  e
prevedere norme  piu'  restrittive  per  i  vini  prodotti  sul  loro
territorio,  al   fine   di   rafforzare   la   preservazione   delle
caratteristiche essenziali dei vini a  denominazione  d'origine  o  a
indicazione geografica protetta; 
  Vista la legge  12  dicembre  2016,  n.  238,  recante  «Disciplina
organica della coltivazione della  vite  e  della  produzione  e  del
commercio del vino»; 
  Visto in particolare l'art. 23 della citata legge 12 dicembre 2016,
n. 238, che prevede, conformemente all'art. 4 della  medesima  legge,
l'emanazione di un decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali per definire la  disciplina  dell'impiego  dei
pezzi di legno di quercia quale pratica enologica; 
  Visti i provvedimenti nazionali e dell'Unione europea con  i  quali
sono state riconosciute le denominazioni di origine dei vini italiani
e conferita la protezione delle stesse nell'Unione europea; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 2 novembre 2006, recante «Divieto  dell'uso  dei  pezzi  di
legno di quercia nell'elaborazione dei vini di qualita'  prodotti  in
regioni determinate (V.Q.P.R.D.)»; 
  Considerato che  le  produzioni  vitivinicole  qualificate  con  la
D.O.P. costituiscono un patrimonio  di  fondamentale  importanza  per
l'Italia e che occorre tutelarne la loro  qualita'  intrinseca  e  la
connessa immagine; 
  Ritenuto di dover evitare che la citata pratica dell'uso  di  pezzi
di legno di quercia sia generalizzata per tutti i vini  prodotti  sul
territorio nazionale e che, pertanto, ai sensi del richiamato art. 23
della legge n. 238/2016 e conformemente alla sopra  citata  normativa
dell'Unione europea, occorre vietare l'uso di tale pratica per i vini
D.O.P. italiani; 
  Ritenuto  altresi'  di  dover  abrogare  il  richiamato  decreto  2
novembre 2006,  concernente  le  preesistenti  analoghe  disposizioni
nazionali in merito al divieto di  impiego  dei  pezzi  di  legno  di
quercia per i vini di qualita' in questione; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  1. L'uso di pezzi di legno di quercia, quale pratica  enologica  di
cui l'allegato  I  A,  n.  38,  ed  alla  relativa  appendice  9  del
regolamento  (CE)  n.  606/2009   della   Commissione,   e'   vietato
nell'elaborazione,   nella   conservazione    e/o    affinamento    e
nell'invecchiamento dei vini D.O.P. italiani. 
  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e'  abrogato  il  decreto  del  Ministro  delle  politiche   agricole
alimentari e forestali 2 novembre 2006 richiamato in premessa. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 21 giugno 2017 
 
                                                 Il Ministro: Martina