PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 29 agosto 2017 

Ordinanza di protezione civile per favorire e  regolare  il  subentro
della  Regione  Emilia-Romagna  nelle   iniziative   finalizzate   al
superamento  della  situazione   di   criticita'   determinatasi   in
conseguenza delle eccezionali avversita' atmosferiche che nel periodo
dal 27 febbraio al 27 marzo 2016 hanno colpito  il  territorio  delle
Province di Piacenza, di Parma,  di  Reggio  Emilia,  di  Modena,  di
Bologna,  dei  Comuni  di  Alfonsine,  di  Faenza,   di   Russi,   di
Brisighella, di Casola Valsenio e di  Riolo  Terme  in  provincia  di
Ravenna, dei comuni di Formignana, di Vigarano Mainarda, di  Argenta,
di Ferrara e  di  Cento  in  Provincia  di  Ferrara,  dei  Comuni  di
Sant'Agata Feltria, di Gemmano, di Montescudo  -  Montecolombo  e  di
Coriano in Provincia di Rimini e dei Comuni del territorio  collinare
e pedecollinare della Provincia di Forli-Cesena. (Ordinanza n.  477).
(17A06228) 
(GU n.208 del 6-9-2017)

 
 
 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n.  59  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; 
  Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo  del  citato
decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione
degli  interventi  da  parte  delle  gestioni  commissariali   ancora
operanti ai  sensi  della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225  trova
applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n.
225/1992; 
  Visto  l'art.  10  del  decreto-legge  14  agosto  2013,   n.   93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2016 con
la quale e'  stato  dichiarato,  per  centottanta  giorni,  lo  stato
d'emergenza in conseguenza delle eccezionali avversita'  atmosferiche
che nel periodo dal 27 febbraio al 27 marzo  2016  hanno  colpito  il
territorio delle province di Piacenza, di Parma, di Reggio Emilia, di
Modena, di Bologna, dei comuni di Alfonsine, di Faenza, di Russi,  di
Brisighella, di Casola Valsenio e di  Riolo  Terme  in  provincia  di
Ravenna, dei comuni di Formignana, di Vigarano Mainarda, di  Argenta,
di Ferrara e  di  Cento  in  provincia  di  Ferrara,  dei  comuni  di
Sant'Agata Feltria, di Gemmano,  di  Montecolombo  e  di  Coriano  in
provincia  di  Rimini  e  dei  comuni  del  territorio  collinare   e
pedecollinare della provincia di Forli-Cesena,  nonche'  la  delibera
del 24 novembre 2016 che ne ha  disposto  la  proroga  per  ulteriori
centottanta giorni; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 351 del 3 giugno 2016 recante: «Interventi urgenti  di  protezione
civile in conseguenza delle eccezionali avversita'  atmosferiche  che
nel periodo dal 27  febbraio  al  27  marzo  2016  hanno  colpito  il
territorio delle province di Piacenza, di Parma, di Reggio Emilia, di
Modena, di Bologna, dei comuni di Alfonsine, di Faenza, di Russi,  di
Brisighella, di Casola Valsenio e di  Riolo  Terme  in  provincia  di
Ravenna, dei comuni di Formignana, di Vigarano Mainarda, di  Argenta,
di Ferrara e  di  Cento  in  provincia  di  Ferrara,  dei  comuni  di
Sant'Agata Feltria, di Gemmano,  di  Montecolombo  e  di  Coriano  in
provincia  di  Rimini  e  dei  comuni  del  territorio  collinare   e
pedecollinare della provincia di Forli-Cesena»; 
  Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza
soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento
del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di  necessaria
prevenzione da possibili situazioni di pericolo  per  la  pubblica  e
privata incolumita'; 
  Ritenuto,  quindi,  necessario,  adottare  un'ordinanza  ai   sensi
dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo,  del  decreto-legge  15  maggio
2012, n. 59, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio
2012,  n.  100,  con  cui  consentire  la  prosecuzione,  in   regime
ordinario,  delle  iniziative  finalizzate   al   superamento   della
situazione di criticita' in atto; 
  Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna con nota protocollo
n. 38329 dell'8 giugno 2017; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La Regione Emilia-Romagna e' individuata  quale  amministrazione
competente   al   coordinamento   delle   attivita'   necessarie   al
completamento degli  interventi  necessari  per  il  superamento  del
contesto  di  criticita'  determinatosi  a   seguito   degli   eventi
richiamati in premessa. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1,  il  direttore  dell'Agenzia
per la sicurezza territoriale e la protezione  civile  della  Regione
Emilia-Romagna, e' individuato quale  responsabile  delle  iniziative
finalizzate  al  definitivo  subentro  della  medesima  Regione   nel
coordinamento degli interventi integralmente finanziati  e  contenuti
in rimodulazioni dei piani delle attivita' gia' formalmente approvati
alla data di adozione della presente ordinanza. Egli e' autorizzato a
porre in essere, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione  del
presente provvedimento  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana, le attivita' occorrenti  per  il  proseguimento  in  regime
ordinario delle iniziative in corso finalizzate  al  superamento  del
contesto  critico  in  rassegna.  Il  predetto  direttore   provvede,
altresi', alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei
rapporti giuridici pendenti, ai  fini  del  definitivo  trasferimento
delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. 
  3. Entro il termine di cui al comma 2, il soggetto di cui  all'art.
1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 351 del 3 giugno 2016 provvede ad inviare  al  Dipartimento
della  protezione  civile  una  relazione  sulle   attivita'   svolte
contenente l'elenco  dei  provvedimenti  adottati,  degli  interventi
conclusi e delle  attivita'  ancora  in  corso  con  relativo  quadro
economico. 
  4. Il Direttore di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per
l'espletamento delle iniziative di cui  alla  presente  ordinanza  si
avvale delle strutture organizzative  della  Regione  Emilia-Romagna,
nonche'  della  collaborazione  degli   enti   territoriali   e   non
territoriali e delle amministrazioni  centrali  e  periferiche  dello
Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito
delle risorse gia' disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di
ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi  o  maggiori  oneri
per la finanza pubblica. 
  5. Al fine di consentire l'espletamento  delle  iniziative  di  cui
alla presente ordinanza, il  predetto  direttore  provvede,  fino  al
completamento degli interventi di cui al comma 2  e  delle  procedure
amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili
sulla contabilita' speciale aperta ai sensi dell'ordinanza  del  Capo
del Dipartimento della protezione civile n. 351 del  3  giugno  2016,
che viene al medesimo intestata fino al 5 maggio 2018, salvo  proroga
da disporsi con apposito provvedimento previa  relazione  che  motivi
adeguatamente la necessita' del perdurare della contabilita' medesima
in relazione con il  cronoprogramma  approvato  e  con  lo  stato  di
avanzamento degli  interventi.  Il  predetto  soggetto  e'  tenuto  a
relazionare al Dipartimento  della  protezione  civile,  con  cadenza
semestrale, sullo stato di attuazione  degli  interventi  di  cui  al
comma 2. 
  6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui  al  comma
5, residuino delle risorse sulla contabilita' speciale, il  direttore
di cui al comma 2, puo' predisporre un Piano contenente gli ulteriori
interventi strettamente finalizzati al superamento  della  situazione
di criticita', da  realizzare  a  cura  dei  soggetti  ordinariamente
competenti secondo le ordinarie procedure di spesa  ed  a  valere  su
eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del  comma
4-quater  dell'art.  5  della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225  e
successive modificazioni. Tale  Piano  deve  essere  sottoposto  alla
preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che
ne verifica la rispondenza alle finalita' sopra indicate. 
  7. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al  comma
6 da parte del  Dipartimento  della  protezione  civile,  le  risorse
residue  relative  al  predetto  Piano  giacenti  sulla  contabilita'
speciale sono trasferite al  bilancio  della  Regione  Emilia-Romagna
ovvero,  ove  si  tratti  di  altra  amministrazione,  sono   versate
all'entrata   del   bilancio   dello   Stato   per   la    successiva
riassegnazione. Il soggetto ordinariamente  competente  e'  tenuto  a
relazionare al Dipartimento  della  protezione  civile,  con  cadenza
semestrale sullo stato di attuazione del Piano  di  cui  al  presente
comma. 
  8. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui  al
comma  5  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nel  Piano  approvato  dal  Dipartimento  della  protezione
civile. 
  9. All'esito delle  attivita'  realizzate  ai  sensi  del  presente
articolo, le eventuali somme residue  sono  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le
emergenze nazionali, ad eccezione di quelle  derivanti  da  fondi  di
diversa  provenienza,  che  vengono   versate   al   bilancio   delle
amministrazioni di provenienza. 
  10. Il direttore di cui al comma 2, a seguito della chiusura  della
contabilita' speciale di cui  al  comma  5,  provvede,  altresi',  ad
inviare  al  Dipartimento  della  protezione  civile  una   relazione
conclusiva riguardo le attivita' poste in essere per  il  superamento
del contesto critico in rassegna. 
  11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di  cui  all'art.
5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 29 agosto 2017 
 
                                   Il Capo del Dipartimento: Borrelli